Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein
sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia
Concluso il 4 giugno 2012
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 20141
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 9 settembre 2014 Entrato in vigore il 1° luglio 2017
La Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria
e
il Principato del Liechtenstein,
qui di seguito «gli Stati contraenti»,
animati dalla volontà di cooperare per salvaguardare gli interessi comuni in materia di sicurezza,
nell’intento di fornire, mediante la cooperazione, un contributo efficace alla preven- zione e alla lotta alla criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la corruzione e il terrorismo,
per sviluppare l’Accordo del 27 aprile 19992 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfron- taliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana,
vista la partecipazione della Confederazione Svizzera e del Principato del Liech- tenstein alla cooperazione in materia di polizia e giudiziaria dell’Unione europea, segnatamente nel quadro della loro associazione a Schengen,
per sviluppare ulteriormente la loro intensa cooperazione e fornire un contributo alla sicurezza nell’ambito della circolazione stradale,
nell’intento di consolidare le loro relazioni nell’ambito dell’assistenza amministrati- va di polizia,
nel rispetto dei diritti fondamentali che risultano dalla Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione del 28 gennaio 19814 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale, in relazione al pertinente protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 20015 e nel rispetto della raccomanda-
RU 2017 3753; FF 2013 663
1 RU 2014 2297
2 [RU 2002 2730]
3 RS 0.101
4 RS 0.235.1
5 RS 0.235.11
zione R (87) 15 del 17 settembre 19876 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati contraenti, in particolare nella consapevolezza che il rafforzamento della cooperazione di polizia implica la garanzia di un adeguato livello di protezione dei dati da parte dello Stato destinatario,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo dell’Accordo
Gli Stati contraenti intensificano la cooperazione di polizia in materia di prevenzione di minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici, nonché in materia di lotta alla crimi- nalità, di polizia degli stranieri e di sicurezza stradale. Inoltre intensificano la coope- razione per il perseguimento delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale. Essi agiscono nel rispetto degli interessi in materia di sicurezza degli altri Stati contraenti.
Art. 2 Diritto nazionale
Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, la cooperazione avviene nel quadro del diritto interno applicabile degli Stati contraenti.
Art. 3 Relazione con altre normative internazionali
1 Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali degli Stati contra- enti, in particolare le disposizioni dell’acquis di Schengen e Dublino e i relativi sviluppi, purché questi ultimi siano applicabili per gli Stati contraenti, e neppure alle norme dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale.
2 Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di assistenza ammini- strativa e giudiziaria oppure adottate nel quadro di altri accordi bilaterali o multilate- rali conclusi tra gli Stati contraenti, segnatamente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea del 9 giugno 19977 relativo all’assistenza ammini- strativa reciproca in materia doganale, l’Accordo del 26 ottobre 20048 di coopera- zione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, nonché il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19239 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
6 La raccomandazione può essere consultata sul sito del Consiglio d’Europa all’indirizzo: xxx.xxx.xxx > Organizzazione > Comitato dei Ministri > Textes adoptés > Toutes les recommandations (in francese o inglese).
7 RS 0.632.401.02
8 RS 0.351.926.81
9 RS 0.631.112.514
Art. 4 Autorità e zone di frontiera
1 Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le autorità competenti ai sensi del presente Accordo sono:
per la Repubblica d’Austria:
– il Ministero federale dell’interno, le Direzioni della polizia nazionale («Lan- despolizeidirektionen») e, al di fuori dei territori dei Comuni in cui queste ultime fungono al contempo da autorità di prima istanza preposte alla sicu- rezza (art. 8 della legge sulla polizia di sicurezza), le autorità amministrative distrettuali («Bezirksverwaltungsbehörden», di seguito «le autorità preposte alla sicurezza»); per le questioni inerenti alla polizia stradale, i Governi dei Laender e le autorità amministrative distrettuali;
per la Confederazione Svizzera:
– l’Ufficio federale di polizia, l’Amministrazione federale delle dogane10, in- cluso il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali di polizia, le au- torità di polizia degli stranieri nonché l’Ufficio federale della migrazione, conformemente alla ripartizione nazionale delle competenze (di seguito «le autorità preposte alla sicurezza»);
per il Principato del Liechtenstein:
– la Polizia nazionale («Landespolizei») e l’Ufficio degli stranieri e dei passa- porti, conformemente alla ripartizione nazionale delle competenze (di segui- to «le autorità preposte alla sicurezza»).
2 I servizi centrali nazionali ai sensi del presente Accordo sono:
– per la Repubblica d’Austria, il Ministero federale dell’interno;
– per la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale di polizia;
– per il Principato del Liechtenstein, la Polizia nazionale.
3 Per zone di frontiera ai sensi del presente Accordo s’intendono:
– nella Repubblica d’Austria, i Laender del Voralberg e del Tirolo;
– nella Confederazione Svizzera, i territori dei Cantoni di San Gallo e dei Gri- gioni;
– nel Principato del Liechtenstein, l’intero territorio.
4 Le autorità degli Stati contraenti si informano reciprocamente sulla rispettiva ripartizione a livello nazionale delle competenze in materia di cooperazione tran- sfrontaliera come pure sulle modifiche delle designazioni delle autorità.
10 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
Capitolo II: Forme generali di cooperazione
Art. 5 Interessi comuni in materia di sicurezza
Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta alla criminalità come pure i progetti importanti in materia di polizia con ripercussioni sugli affari degli altri Stati contraenti. Quando elaborano strategie ed eseguono misure in materia di polizia, gli Stati contraenti tengono debitamente conto degli interessi comuni in materia di sicurezza. Se uno Stato contraente ritiene che gli altri Stati contraenti debbano adottare determinate disposizioni a garanzia della sicurezza comune, può presentare loro una proposta in merito.
Art. 6 Analisi della situazione
Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello d’informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A tale scopo si scambiano periodicamente o puntualmente analisi della situazione e convengono di effettuare analisi congiunte.
Art. 7 Assistenza su domanda
1 Le autorità competenti degli Stati contraenti si forniscono assistenza amministrati- va reciproca, entro i limiti delle proprie competenze sancite dal presente Accordo, sempreché il diritto nazionale non riservi la presentazione della domanda o il suo disbrigo alle autorità giudiziarie. Se l’autorità richiesta non è competente a trattare una domanda, la trasmette all’autorità competente. Tale disposizione è applicabile anche nei casi in cui l’autorità competente è un’autorità giudiziaria, sempreché la domanda non sia a priori priva di probabilità di successo. L’autorità richiesta infor- ma l’autorità richiedente dell’avvenuta trasmissione della domanda e le indica l’autorità competente per il suo disbrigo.
2 Di principio i servizi centrali nazionali degli Stati contraenti si trasmettono le domande di cui al paragrafo 1 concernenti la lotta alla criminalità e vi rispondono.
3 In deroga al paragrafo 2, le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti possono trasmettersi le domande e rispondervi direttamente, se:
a) lo scambio d’informazioni si riferisce a reati che sono stati commessi e che sono perseguiti principalmente nelle zone di frontiera di cui all’articolo 4 pa- ragrafo 3;
b) le domande non possono essere presentate in tempo utile tramite i servizi centrali nazionali; oppure
c) è opportuna una cooperazione diretta a causa delle connessioni del reato o dei suoi autori in casi ben definiti e se i rispettivi servizi centrali nazionali vi acconsentono.
4 Le competenti autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti si trasmettono direttamente le domande di assistenza per prevenire minacce imminenti alla sicurez- za o all’ordine pubblici e le relative risposte.
5 Le domande ai sensi dei paragrafi 1–4 si riferiscono in particolare a:
a) identificazioni di detentori e controllo di conducenti di veicoli stradali, im- barcazioni e aeromobili;
b) informazioni riguardanti le licenze di condurre, le patenti di navigazione e autorizzazioni simili;
c) verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di domicilio nonché i permessi di soggiorno;
d) verifiche sull’identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altri impianti di telecomunicazione;
e) accertamenti dell’identità di persone;
f) informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, veicoli a moto- re, imbarcazioni (domande relative all’iter di vendita);
g) coordinamento e avvio di prime misure di ricerca;
h) informazioni provenienti da misure di osservazione transfrontaliera, conse- gne sorvegliate e inchieste mascherate;
i) informazioni relative a inseguimenti transfrontalieri;
j) accertamenti della disponibilità a deporre di un testimone in vista dell’alle- stimento di una domanda di assistenza giudiziaria;
k) primi interrogatori e audizioni di polizia;
l) verifiche della presenza di tracce materiali;
m) informazioni di polizia provenienti dalla raccolta di dati e da documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente.
6 Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti si trasmettono su richiesta in casi concreti, per scopi inerenti al diritto degli stranieri comprese le relative ispezioni di polizia, i dati personali di cittadini di Stati terzi rilevanti per valutare il diritto d’entrata e di soggiorno. I dati trasmessi possono essere messi a disposizione delle autorità competenti per la regolamentazione del soggiorno e la concessione di visti.
7 Le autorità preposte alla sicurezza possono inoltre, su incarico delle autorità giudi- ziarie competenti, presentarsi reciprocamente domande nonché trasmetterle ed evaderle conformemente ai paragrafi 2 e 3.
8 I servizi centrali nazionali sono informati conformemente al diritto interno su domande dirette in entrata e in uscita.
9 Nel quadro delle relazioni tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, tutte le informazioni di polizia sono trasmesse direttamente per via gerar- chica.
Art. 8 Assistenza amministrativa in casi urgenti
1 Nei casi in cui la domanda non può essere presentata per tempo alle autorità giudi- ziarie competenti senza compromettere il successo della misura, le competenti autorità preposte alla sicurezza possono presentare direttamente alle autorità prepo- ste alla sicurezza di un altro Stato contraente domande intese al rilevamento di impronte e all’assunzione di prove, incluse l’esecuzione di esami medici e la perqui- sizione di persone e di abitazioni, o domande di arresto provvisorio. L’articolo 7 paragrafi 2 e 3 si applica per analogia.
2 Le autorità preposte alla sicurezza informano le autorità giudiziarie competenti del proprio Paese in merito all’assistenza amministrativa prestata in virtù del para- grafo 1.
Art. 9 Primo interrogatorio di polizia a seguito di un incidente
Gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza di uno Stato contraente possono interrogare, in presenza di un agente delle autorità preposte alla sicurezza di un altro Stato contraente, le persone ricoverate a seguito di un incidente negli ospedali situati sul territorio di quest’ultimo, purché il loro diritto nazionale li autorizzi a eseguire l’interrogatorio e le competenti autorità preposte alla sicurezza dell’altro Stato contraente vi acconsentano.
Art. 10 Trasmissione spontanea di informazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano spontaneamente le informazioni che possono essere utili per aiutare il destinatario delle informazioni a prevenire minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure a prevenire e combattere i reati. Per lo scambio d’informazioni si applica per analogia l’articolo 7 paragrafi 2, 3, 4 e 8.
Art. 11 Cooperazione in materia di formazione e perfezionamento
Le autorità competenti degli Stati contraenti cooperano nel settore della formazione e del perfezionamento, in particolare:
a) scambiandosi programmi d’insegnamento per la formazione e il perfeziona- mento ed esaminando l’opportunità d’integrazione reciproca delle materie;
b) organizzando seminari comuni di formazione e di perfezionamento;
c) effettuando esercitazioni transfrontaliere;
d) invitando rappresentanti degli altri Stati contraenti ad assistere quali osserva- tori a esercitazioni e a interventi particolari;
e) permettendo a rappresentanti degli altri Stati contraenti di partecipare a corsi di perfezionamento.
Capitolo III: Scambio automatizzato di dati e informazioni
Art. 12 Trasmissione delle informazioni mediante procedura automatizzata
1 I servizi centrali nazionali possono trasmettersi, mediante una procedura automa- tizzata, le segnalazioni nazionali da loro archiviate e destinate ai rispettivi sistemi nazionali di ricerca ai fini:
a) dell’arresto a scopo d’estradizione;
b) della ricerca del luogo di soggiorno e della presa in custodia di persone;
c) della ricerca del luogo di soggiorno ai fini del perseguimento penale;
d) della sorveglianza discreta;
e) della ricerca di oggetti.
Le segnalazioni hanno valore di domanda di esecuzione delle misure richieste.
I servizi centrali nazionali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle autorità preposte alla sicurezza l’accesso, mediante procedura automatizzata, ai dati ottenuti in tal modo.
2 Le categorie di dati comprendono i dati personali elencati di seguito nonché, in singoli casi, i dati conosciuti relativi a un veicolo.
In riferimento a persone, sono fornite le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome, eventualmente cognomi precedenti e pseudonimi;
b) segni fisici particolari e inalterabili;
c) iniziale del secondo nome o altri nomi;
d) data e luogo di nascita;
e) sesso;
f) cittadinanza;
g) nome e cognome dei genitori, come pure, eventualmente, i loro cognomi precedenti;
h) indicazione che le persone in questione sono armate e violente;
i) motivo della segnalazione;
j) misure da adottare.
3 Se lo Stato contraente richiesto considera una segnalazione incompatibile con il proprio diritto nazionale, con obblighi internazionali o con interessi nazionali essen- ziali, non è tenuto a eseguire sul suo territorio le misure richieste mediante la segna- lazione. Lo Stato contraente in questione deve informare l’altro Stato contraente, indicando le motivazioni del rifiuto.
4 Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni trasmesse in virtù del paragrafo 1 lettera b, le informazioni concernenti il domicilio e il luogo di sog- giorno delle seguenti persone:
a) maggiorenni irreperibili o scomparsi;
b) minorenni irreperibili o scomparsi;
c) persone che, su richiesta dell’autorità competente, sono prese in custo- dia provvisoriamente per la propria protezione personale o per prevenire mi- nacce o che, per ordine di un servizio competente, devono essere forzata- mente internate.
Se nello Stato contraente richiesto viene accertato il luogo di soggiorno di una persona segnalata in virtù della lettera a, tale informazione può essere comunicata soltanto con l’autorizzazione dell’interessato.
Le autorità preposte alla sicurezza prendono in custodia persone secondo le lettere b e c, se sono adempiute le condizioni sancite dal diritto nazionale.
5 Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni trasmesse per la ricerca del luogo di soggiorno ai fini del perseguimento penale ai sensi del para- grafo 1 lettera c, le informazioni relative al domicilio o al luogo di soggiorno delle seguenti persone:
a) testimoni;
b) persone che, nell’ambito di un procedimento penale, devono comparire da- vanti alle autorità giudiziarie in qualità di indiziati, incriminati o imputati;
c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.
6 Gli Stati contraenti si comunicano, sulla base delle segnalazioni trasmesse ai fini della sorveglianza discreta ai sensi del paragrafo 1 lettera d, le informazioni seguen- ti, ottenute durante i controlli alla frontiera o durante altre ispezioni o controlli di polizia:
a) ritrovamento della persona o del veicolo segnalati;
b) luogo, ora e motivo dell’ispezione;
c) itinerario e destinazione del viaggio;
d) accompagnatori o passeggeri;
e) dati del veicolo utilizzato;
f) oggetti trasportati;
g) circostanze del ritrovamento della persona o del veicolo.
Durante il rilevamento di tali dati occorre prestare attenzione a non compromettere il carattere discreto delle misure.
7 I servizi centrali nazionali tengono a disposizione dei servizi centrali degli altri Stati e delle altre autorità preposte alla sicurezza i dati, consultabili mediante proce- dura automatizzata, da loro archiviati per la ricerca di oggetti. Le richieste prove- nienti dalle altre autorità preposte alla sicurezza devono essere trasmesse al rispetti- vo servizio centrale nazionale che provvede a inoltrarle. I servizi centrali nazionali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle altre autorità preposte alla sicurezza l’accesso, mediante procedura automatizzata, ai dati ottenuti.
8 Sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari allo scopo previsto nel paragrafo 1. Lo Stato autore della segnalazione esamina se l’importanza del caso giustifica una trasmissione.
9 I dati trasmessi in virtù del paragrafo 1 possono essere memorizzati al massimo per il periodo concesso dal diritto nazionale dello Stato contraente mittente. Tali termini devono essere comunicati al momento della trasmissione. L’eventuale cancellazione, prima della scadenza di tale termine, della segnalazione da parte dello Stato con- traente mittente va comunicata senza indugio all’altro Stato contraente. Quest’ultimo è tenuto a cancellare immediatamente la relativa segnalazione.
10 La trasmissione di dati personali è autorizzata unicamente se tali dati sono utiliz- zati per gli scopi all’origine della trasmissione.
Art. 13 Scambio di dati sui veicoli e sui loro detentori
1 I dati sui veicoli e sui loro detentori iscritti nei registri nazionali d’immatricola- zione dei veicoli possono essere trasmessi, su richiesta di uno degli Stati contraenti, purché siano indispensabili per:
a) combattere la criminalità;
b) prevenire minacce alla sicurezza pubblica;
c) perseguire infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.
2 Per rispondere alle domande presentate con l’indicazione delle targhe d’immatrico- lazione, mediante procedura automatizzata o non automatizzata, gli Stati contraenti tengono a disposizione i seguenti dati da loro archiviati:
a. dati sui detentori:
– per le persone fisiche: cognome, nome e xxxxxxxxx,
– per le persone giuridiche e le autorità: nome o designazione e indirizzo;
b. dati sui veicoli:
– numero d’immatricolazione e numero del telaio (numero d’identifica- zione del veicolo – VIN),
– tipo, marca e modello.
3 La consultazione dei dati è consentita soltanto utilizzando il numero d’ identifica- zione completo del veicolo o un numero d’immatricolazione completo e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato contraente richiedente.
4 I dettagli riguardanti le autorità competenti e lo svolgimento delle procedure sono disciplinati dalle autorità competenti degli Stati contraenti in un accordo di esecu- zione.
Capitolo IV: Forme particolari della cooperazione di polizia
Art. 14 Osservazione transfrontaliera
1 Gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza di uno Stato contraente sono auto- rizzati, nell’ambito di una procedura d’indagine su un reato che può dar luogo a estradizione nello Stato richiesto, a proseguire un’osservazione sul territorio di un altro Stato contraente se quest’ultimo ha autorizzato l’osservazione in base a una domanda.
2 Le stesse regole si applicano per le seguenti osservazioni:
a) di una persona se vi sono seri motivi di credere che possa contribuire all’identificazione o alla localizzazione di una persona sospettata di aver par- tecipato a un reato che può dar luogo a estradizione;
b) volte a garantire l’esecuzione di una pena;
c) intese a prevenire reati che possono dare luogo a estradizione;
d) volte a impedire, già nella fase preparatoria, un determinato reato pianificato da una persona e che può dar luogo a estradizione; o
e) intese a prevenire la criminalità commessa in bande o organizzata.
3 Le osservazioni fondate su un’autorizzazione preventiva ai sensi del paragrafo 2 lettere c–e sono permesse unicamente se:
a) il diritto nazionale dello Stato contraente richiesto lo consente;
b) una domanda non può essere presentata nell’ambito di una procedura d’indagine conformemente al paragrafo 1;
c) lo scopo dell’osservazione non può essere raggiunto mediante la continua- zione dell’atto ufficiale da parte degli agenti dello Stato contraente richiesto o la costituzione di gruppi d’osservazione comuni conformemente all’arti- colo 19.
4 L’autorizzazione è valida per l’intero territorio e può essere vincolata a condizioni. Il passaggio della frontiera può avvenire anche al di fuori dei valichi autorizzati e dell’orario di apertura prestabilito.
5 Se, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva non può essere richiesta, è possibile proseguire l’osservazione oltre frontiera, purché il passaggio della frontiera sia immediatamente comunicato all’autorità competente dello Stato contraente interessato. In tal caso occorre trasmettere senza indugio una domanda ai sensi del paragrafo 1.
6 Ogni passaggio della frontiera deve essere immediatamente comunicato all’autorità dell’altro Stato contraente interessato.
7 L’osservazione è interrotta non appena lo Stato contraente sul cui territorio essa avviene ne fa richiesta oppure se l’autorizzazione dello Stato contraente richiesto non è ottenuta entro 12 ore dal passaggio della frontiera.
8 L’osservazione sottostà alle seguenti condizioni generali:
a) gli agenti addetti all’osservazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e il diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano; devono ottemperare agli ordini delle autorità territorialmente competenti;
b) l’ingresso nelle abitazioni o nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato; è invece consentito, durante l’orario di apertura, l’ingresso nei luoghi di la- voro e nei locali aziendali o commerciali accessibili al pubblico;
c) se la persona osservata viene sorpresa o inseguita mentre commette o parte- cipa alla commissione di un reato che può dar luogo a estradizione nello Sta- to contraente richiesto, gli agenti addetti all’osservazione hanno le stesse competenze di cui dispongono in caso di inseguimento transfrontaliero;
d) ogni osservazione è oggetto di un rapporto destinato alle autorità dello Stato contraente sul cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la compa- rizione personale degli agenti addetti all’osservazione;
e) le autorità dello Stato contraente da cui provengono gli agenti addetti all’osservazione forniscono, su richiesta, il loro apporto alle successive in- dagini di polizia o giudiziarie eseguite dallo Stato contraente sul cui territo- rio si è svolta l’osservazione;
f) i mezzi tecnici necessari per eseguire l’osservazione possono essere impie- gati nella misura consentita dal diritto dello Stato contraente sul cui territorio viene proseguita l’osservazione. I mezzi tecnici da impiegare per la sorve- glianza di persone devono essere indicati nella domanda di cui al para- grafo 1.
9 Per autorità competente s’intende:
a) per le domande ai sensi dei paragrafi 1 e 2:
– per la Repubblica d’Austria: il Ministero federale dell’interno,
– per la Confederazione Svizzera: l’Ufficio federale di polizia,
– per il Principato del Liechtenstein: la Polizia nazionale;
b) per le comunicazioni ai sensi dei paragrafi 5 e 6:
– per la Repubblica d’Austria: il Ministero federale dell’interno,
– per la Confederazione Svizzera: la polizia cantonale di San Gallo o la polizia cantonale dei Grigioni,
– per il Principato del Liechtenstein: la Polizia nazionale.
Art. 15 Inseguimento transfrontaliero
1 Gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza di uno Stato contraente sono auto- rizzati a inseguire senza autorizzazione preventiva sul territorio di un altro Stato contraente una persona che:
a) è sorpresa mentre commette un reato che può dar luogo a estradizione o in- seguita o inseguita a causa di tale fatto; oppure
b) è evasa mentre si trovava in carcerazione preventiva o stava scontando una pena privativa della libertà in seguito a un reato che può dar luogo a estradi- zione nell’altro Stato contraente;
se, a causa della particolare urgenza, le autorità dell’altro Stato contraente non hanno potuto essere preventivamente avvertite o non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per subentrare nell’inseguimento.
2 Le stesse regole si applicano per analogia ai casi in cui una persona si sottrae a un controllo di polizia nel raggio di 80 chilometri dalla frontiera di Stato, per quanto questa persona ignori l’intimazione di fermarsi e rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.
3 Gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono senza indugio le autorità compe- tenti dell’altro Stato contraente. L’inseguimento è interrotto non appena queste ultime lo richiedono. Su domanda degli agenti impegnati nell’inseguimento, le autorità territorialmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto conformemente al diritto nazionale.
4 Se non è richiesta l’interruzione dell’inseguimento e se le autorità locali non pos- sono intervenire in tempo, gli agenti impegnati nell’inseguimento hanno la facoltà di trattenere la persona, conformemente al diritto nazionale dell’altro Stato contraente, fino a quando gli agenti dell’altro Stato contraente, da avvertire immediatamente, procedono alla verifica della sua identità o al suo arresto o adottano altre misure.
5 L’inseguimento può svolgersi senza limiti di spazio e di tempo. Il passaggio della frontiera può avvenire anche al di fuori dei valichi autorizzati e dell’orario di apertu- ra prestabilito.
6 Le condizioni generali sono le seguenti:
a) gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per esempio per l’uniforme che indossano, per segni di riconoscimento partico- lari o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso;
b) la persona fermata conformemente al paragrafo 4 può essere unicamente sot- toposta a una perquisizione di sicurezza in vista della sua traduzione davanti all’autorità locale. Essa può essere ammanettata durante il trasporto. Gli og- getti in possesso della persona arrestata possono essere sequestrati provviso- riamente fino all’arrivo dell’autorità territorialmente competente;
c) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1–4, gli agenti impegnati nell’inse- guimento si presentano senza indugio dinanzi alle autorità territorialmente competenti dell’altro Stato contraente e fanno rapporto. Su richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione sul posto fino al chiarimento delle circostanze della loro azione. Tale condizione si applica anche se la persona inseguita non è stata arrestata.
d) L’articolo 14 paragrafo 8 lettere a, b, e ed f si applica per analogia.
7 La persona arrestata può essere trattenuta per l’interrogatorio, conformemente al diritto nazionale dello Stato contraente sul cui territorio è stata fermata. Sono salve le disposizioni nazionali che autorizzano l’ordine di arresto o l’arresto provvisorio per altri motivi.
8 Le comunicazioni ai sensi del paragrafo 3 sono indirizzate alle autorità seguenti:
– per la Repubblica d’Austria: alle Direzioni della polizia nazionale dei Laen- der del Tirolo e del Voralberg;
– per la Confederazione Svizzera: alla polizia cantonale di San Gallo o alla polizia cantonale dei Grigioni;
– per il Principato del Liechtenstein: alla Polizia nazionale.
Nei casi di maggiore importanza oppure se l’inseguimento ha oltrepassato la zona di frontiera ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 3, le suddette autorità informano i servizi centrali nazionali.
9 Per le autorità della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein preposte alla sicurezza, l’inseguimento sul territorio dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni nonché del Principato del Liechtenstein è permesso anche in caso di infra- zioni alle norme sulla circolazione stradale. Per gravi motivi, la Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein durante viaggi ufficiali è autorizzata a utilizzare la xxxxxx xxxxxxxxx X 00 xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx lungo il confine di Stato comune. I paragrafi precedenti si applicano per analogia.
Art. 16 Consegne sorvegliate
1 Gli Stati contraenti possono autorizzare, previa domanda, consegne sorvegliate sul loro territorio in caso di reati che possono dar luogo a estradizione, in particolare il traffico illecito di stupefacenti, armi, esplosivi, denaro falso, beni rubati, nonché la ricettazione e il riciclaggio di denaro, se lo Stato contraente richiedente ritiene che sarebbe impossibile o notevolmente più difficile scoprire in altro modo i mandanti, altri complici o i canali di distribuzione. L’articolo 15 paragrafo 5 si applica per analogia. Con l’accordo degli Stati contraenti, le consegne sorvegliate possono essere intercettate e in seguito rimesse in circolazione, intatte come prima oppure dopo la sottrazione o la sostituzione parziale o integrale del loro contenuto.
2 Se la merce comporta un rischio insostenibile per le persone coinvolte nel trasporto o una minaccia per la sicurezza pubblica, lo Stato contraente richiesto può limitare o respingere le consegne sorvegliate.
3 Lo Stato contraente richiesto assume il controllo delle consegne al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito al fine di evitare un’interruzione della sorveglianza. Esso garantisce la costante sorveglianza del trasporto in modo da essere in grado di intercettare in ogni momento gli autori del reato e la merce. Gli agenti dello Stato contraente richiedente possono, con l’accordo dello Stato con- traente richiesto, continuare il tragitto assieme agli agenti dello Stato contraente richiesto dopo la presa in consegna della merce sorvegliata da parte di questi ultimi. In tal caso devono rispettare le disposizioni del presente articolo nonché il diritto dello Stato contraente richiesto. Xxxxxx inoltre ottemperare agli ordini degli agenti dello Stato contraente richiesto.
4 Le domande relative a consegne sorvegliate, avviate o proseguite in uno Stato terzo, sono accolte unicamente se lo Stato terzo in questione garantisce l’adempi- mento delle condizioni di cui al paragrafo 3.
5 L’articolo 14 paragrafo 8 lettere b, c, e ed f si applica per analogia.
6 Le domande relative alle esportazioni sorvegliate vanno presentate alle seguenti autorità:
– per la Repubblica d’Austria, al Ministero federale dell’interno o al Ministero pubblico nella cui giurisdizione inizia il trasporto informando contempora- neamente il Ministero federale dell’interno;
– per la Confederazione Svizzera, all’Ufficio federale di polizia;
– per il Principato del Liechtenstein, alla Polizia nazionale.
Art. 17 Inchieste mascherate
1 Se il rispettivo diritto nazionale lo consente, le inchieste mascherate intese a preve- nire reati di notevole gravità che possono dar luogo a estradizione possono essere proseguite sul territorio di un altro Stato contraente, se quest’ultimo ha autorizzato l’inchiesta mascherata sulla base di una domanda presentata preventivamente.
2 I presupposti per l’intervento di agenti infiltrati, le condizioni in cui esso avviene, come pure i criteri per utilizzare i risultati dell’inchiesta sono stabiliti dallo Stato contraente richiesto conformemente alla sua legislazione nazionale.
3 Le inchieste mascherate sul territorio dello Stato contraente richiesto si limitano a singoli interventi di durata limitata che devono essere indicati nella domanda di cui al paragrafo 1. Se al momento di presentare la domanda è evidente che le inchieste mascherate perdureranno oltre un certo periodo, esse possono essere inizialmente autorizzate al massimo per un mese. L’autorizzazione può essere prorogata modifi- cando, eventualmente, l’autorizzazione iniziale. Nella domanda di cui al paragrafo 1, si deve indicare anche la durata prevista dell’inchiesta mascherata. Gli interventi sono preparati in stretta collaborazione tra le autorità dello Stato contraente xxxxxx- xxxxx e le autorità competenti dello Stato contraente richiesto.
4 La direzione dell’intervento spetta a un agente dello Stato contraente richiesto. Le azioni degli agenti dello Stato contraente richiedente sono ascrivibili alla responsabi- lità dello Stato contraente richiesto. Quest’ultimo può esigere in qualsiasi momento la conclusione dell’inchiesta mascherata.
5 Lo Stato contraente richiesto adotta le misure necessarie per aiutare, dal punto di vista logistico, tecnico e del personale, lo Stato contraente richiedente a svolgere l’inchiesta mascherata e per garantire la protezione degli agenti dello Stato contraen- te richiedente durante il loro intervento sul suo territorio.
6 È consentito il trasporto dei mezzi tecnici necessari per assicurare lo svolgimento dell’intervento, salvo espressa opposizione dello Stato contraente richiesto sul cui territorio sono effettuate le inchieste mascherate. L’articolo 14 paragrafo 8 lettera f si applica per analogia.
7 Se, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altro Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 non può essere richiesta prima del passaggio della frontiera, gli agenti infiltrati sono eccezionalmente autorizzati a operare senza pre- ventiva autorizzazione sul territorio dell’altro Stato contraente se vi è il fondato timore che in assenza di un’inchiesta mascherata transfrontaliera l’identità degli
agenti impegnati potrebbe essere scoperta e se i presupposti per l’impiego di agenti infiltrati sul territorio dell’altro Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1–3 sono dati. L’intervento va notificato immediatamente all’autorità dell’altro Stato contraente menzionata nel paragrafo 10. Va presentata senza indugio una domanda con l’indi- cazione dei motivi che giustificano l’intervento senza preventiva autorizzazione. In questi casi, l’agente infiltrato deve limitare strettamente la sua attività alla salva- guardia dell’identità fittizia.
8 Le autorità competenti dello Stato contraente sul cui territorio è avvenuto l’intervento devono essere immediatamente informate per scritto sullo svolgimento e sui risultati dell’impiego di agenti infiltrati.
9 Gli Stati contraenti possono mettersi reciprocamente a disposizione agenti infiltrati che operano su incarico e sotto la direzione delle autorità competenti dell’altro Stato contraente.
10 La domanda dev’essere presentata al servizio centrale nazionale di cui all’arti- colo 4 paragrafo 2.
Art. 18 Protezione dei testimoni e delle vittime
1 Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti cooperano, conformemen- te al loro diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari nonché le vittime (di seguito «le persone da proteggere»).
2 La cooperazione comprende in particolare lo scambio d’informazioni nonché l’accoglienza di persone da proteggere, inclusa l’assistenza sul piano amministra- tivo, tecnico e logistico.
3 Le autorità competenti concludono, di volta in volta, accordi separati ai sensi dell’articolo 57 in cui sono definite le modalità della cooperazione, compresi i costi relativi all’accoglienza delle persone da proteggere.
4 Le persone da proteggere inserite in un programma di protezione dello Stato con- traente richiedente non sono ammesse nel programma di protezione dello Stato contraente richiesto. Il diritto dello Stato contraente richiesto si applica per analogia all’attuazione della cooperazione riguardante la protezione di tali persone.
5 Se necessario, lo Stato contraente richiedente assume le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese relative alle altre misure di cui ha chiesto l’adozione. Lo Stato contraente richiesto assume i costi del personale, dei beni e dei servizi necessari per proteggere le persone interessate.
6 Se motivi gravi lo giustificano, lo Stato contraente richiesto può porre fine alla cooperazione dopo averne informato lo Stato contraente richiedente. In tali casi lo Stato contraente richiedente è tenuto a riprendere in custodia le persone da proteg- xxxx.
Art. 19 Forme d’intervento comuni
1 Per intensificare la cooperazione, le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti possono costituire pattuglie comuni, gruppi misti di controllo, di analisi e
di osservazione e organizzare altre forme comuni d’intervento finalizzate a combat- tere la criminalità e a prevenire pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblici e nel contesto delle quali gli agenti partecipano a interventi sul territorio di un altro Stato contraente.
2 Durante tali interventi, le autorità preposte alla sicurezza dello Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento possono delegare agli agenti dell’altro Stato con- traente compiti esecutivi di polizia comprese competenze ufficiali.
3 La delega di tali compiti presuppone un accordo fra le autorità preposte alla sicu- rezza degli Stati contraenti interessati.
4 Gli agenti incaricati dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono autorizzati a esercita- re competenze ufficiali unicamente sotto la condotta del servizio dello Stato con- traente che dirige l’intervento sul territorio interessato. Gli agenti agiscono nel rispetto del diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adotta- te dagli agenti che intervengono sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento.
5 L’uso di armi da fuoco è autorizzato unicamente su ordine del servizio responsabi- le dell’intervento oppure in caso di legittima difesa o di soccorso.
Art. 20 Distacco di agenti con competenze ufficiali
1 Per prevenire minacce contro la sicurezza e l’ordine pubblici e per combattere reati, agenti delle autorità preposte alla sicurezza di un altro Stato contraente posso- no essere distaccati su domanda di uno Stato contraente per fornire il loro sostegno e svolgere compiti di polizia, comprese competenze ufficiali.
2 L’articolo 19 paragrafi 3–5 si applica per analogia.
Art. 21 Misure in caso di pericolo imminente
1 In caso di un pericolo grave e imminente, gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza di uno Stato contraente possono attraversare la frontiera comune senza una preventiva autorizzazione dell’altro Stato contraente al fine di adottare, nella zona di frontiera sul territorio dell’altro Stato contraente, le misure provvisorie necessarie per prevenire un pericolo imminente per la vita, l’integrità fisica o la proprietà.
2 Un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 sussiste se vi è il rischio che, in caso di attesa dell’intervento degli agenti dell’altro Stato contraente, il pericolo possa concretizzarsi.
3 Gli agenti che attraversano la frontiera avvisano immediatamente le autorità prepo- ste alla sicurezza dell’altro Stato contraente di cui al paragrafo 5. Queste ultime confermano di essere state informate e adottano senza indugio le misure necessarie per prevenire il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. Gli agenti che attraversano la frontiera possono agire nel territorio dell’altro Stato contraente solo fino a quando quest’ultimo ha adottato le misure necessarie per prevenire il pericolo. Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le istruzioni dell’altro Stato contraente.
4 Gli agenti che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente articolo e il diritto dello Stato contraente sul cui territorio operano. Le misure adottate dagli agenti che attraversano la frontiera sono ascritte allo Stato contraente sul cui territorio avviene l’intervento.
5 Le comunicazioni sono indirizzate alle autorità seguenti:
– per la Repubblica d’Austria: alle Direzioni della polizia nazionale dei Laen- der del Voralberg e del Tirolo;
– per la Confederazione Svizzera: alla polizia cantonale di San Gallo o alla polizia cantonale dei Grigioni;
– per il Principato del Liechtenstein: alla Polizia nazionale.
Art. 22 Subordinazione di agenti per regolare la circolazione stradale e garantirne la sicurezza
1 Al fine di garantire la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale, gli agenti di uno Stato contraente, in caso di eventi ai sensi dell’articolo 24, possono essere subordinati alle autorità competenti dell’altro Stato contraente, sul suo territo- rio, per regolare la circolazione stradale e garantirne la sicurezza. In tale contesto, agli agenti in questione possono essere affidati compiti esecutivi di polizia comprese competenze ufficiali.
2 L’articolo 19 paragrafi 3 e 4 si applica per analogia.
3 In occasione del deposito degli strumenti di ratifica, gli Stati contraenti designano le autorità responsabili della cooperazione ai sensi del presente articolo. Tali desi- gnazioni possono essere modificate in qualsiasi momento per via diplomatica.
Art. 23 Operazioni di ricerca transfrontaliere
Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti partecipano a operazioni di ricerca transfrontaliere sul rispettivo territorio, quali ricerche a tappeto di autori di un reato in fuga. I servizi centrali nazionali devono essere coinvolti nelle operazioni d’importanza sovraregionale.
Art. 24 Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi
Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, nei limiti del diritto nazionale, in occasione di manifestazioni di massa e di simili eventi di ampia portata, nonché di catastrofi e di sinistri gravi:
a) informandosi il più presto possibile di simili eventi o situazioni che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative constatazioni;
b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie sul proprio territorio in caso di eventi o situazioni con ripercussioni transfrontaliere;
c) su domanda dello Stato contraente sul cui territorio si verifica l’evento o la situazione, prestando aiuto mediante l’invio di specialisti e consulenti e con la fornitura di attrezzature.
Art. 25 Distacco di agenti di collegamento
1 Uno Stato contraente può, previa autorizzazione del servizio centrale nazionale di un altro Stato contraente, distaccare agenti di collegamento presso le autorità prepo- ste alla sicurezza di quest’altro Stato.
2 Gli agenti di collegamento forniscono assistenza e consulenza senza assumere competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle istruzioni loro impartite dagli Stati contraenti coinvolti.
3 Gli agenti di collegamento distaccati in un altro Stato contraente o in uno Stato terzo possono, con l’accordo dei servizi centrali nazionali interessati, tutelare anche gli interessi di un altro Stato contraente.
Art. 26 Agenti di sicurezza a bordo di aeromobili
1 Gli Stati contraenti cooperano per l’impiego di agenti di sicurezza a bordo di aeromobili sulla base delle convenzioni relative all’aviazione civile internazionale, per quanto siano vincolanti per ognuno di essi.
2 Per agenti di sicurezza a bordo di aeromobili ai sensi del presente Accordo si intendono gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza appositamente istruiti e incaricati di salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili.
3 La cooperazione comprende in particolare l’impiego di agenti di sicurezza sui voli fra il territorio di uno Stato contraente e il territorio di un altro Stato contraente.
Art. 27 Consulenti in materia di documenti
1 Gli Stati contraenti cooperano inviando consulenti in materia di documenti.
2 La cooperazione comprende in particolare:
a) l’invio concordato di consulenti in materia di documenti negli Stati conside- rati come Stati di provenienza e di transito della migrazione illegale;
b) la trasmissione regolare di informazioni concernenti la migrazione illegale raccolte nell’ambito dell’attività dei consulenti in materia di documenti;
c) il coordinamento, definito di comune accordo, di misure concrete da parte di uno Stato contraente per un periodo determinato o illimitato;
d) l’assistenza e il controllo di misure di consulenza e di formazione;
e) lo scambio regolare di esperienze sull’impiego di consulenti in materia di documenti e l’adozione di misure congiunte in ambito formativo destinate agli stessi consulenti.
3 I compiti dei consulenti in materia di documenti comprendono:
a) la consulenza e la formazione in materia di passaporti e visti destinate alle rappresentanze estere degli Stati contraenti e riguardanti in particolare il ri- conoscimento di documenti falsi, l’uso abusivo di documenti e la migrazione illegale;
b) la consulenza e la formazione destinate alle società di trasporti in materia di passaporti, controlli alla frontiera e questioni relative agli stranieri;
c) la consulenza e la formazione destinate alle autorità responsabili dei con- trolli di polizia di frontiera e alle istituzioni dello Stato ospitante in materia di passaporti, controlli alla frontiera e questioni relative agli stranieri.
Art. 28 Sostegno in caso di rimpatri
Le autorità competenti degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, in occasione del rimpatrio di cittadini di Stati terzi oggetto di provvedimenti di allontanamento individuali. Essi si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, propongono all’altro Stato contraente di parteciparvi. In caso di rimpatri congiunti, le autorità competenti si accordano sulle modalità di accompagnamento delle persone da rim- patriare e sulle misure di sicurezza da adottare.
Art. 29 Transito sotto scorta di polizia
1 Gli agenti delle autorità competenti di uno Stato contraente sono autorizzati a far transitare persone sotto custodia sul territorio di un altro Stato contraente. Lo stesso vale per il trasporto di persone oggetto di misure di rimpatrio verso un aeroporto internazionale ubicato sul territorio di un altro Stato contraente. L’autorità compe- tente dell’altro Stato contraente dev’essere informata tempestivamente del transito previsto, nonché dell’itinerario, del mezzo di trasporto prescelto e delle generalità della persona oggetto del trasferimento. Sono fatti salvi gli obblighi esistenti tra gli Stati contraenti relativi all’ottenimento di un’autorizzazione di transito da parte delle rispettive autorità giudiziarie.
2 Il transito deve seguire il percorso più breve e non deve prevedere soste superflue. In caso di transito a bordo di mezzi di trasporto pubblici, occorre informare in pre- cedenza l’impresa di trasporti interessata.
3 Gli agenti non sono autorizzati a compiere, sul territorio dell’altro Stato contraente, atti ufficiali estranei al transito previsto, a meno che quest’ultimi non siano necessari per lo stesso transito. In tal caso, occorre adottare tutte le misure di sicurezza neces- sarie per prevenire una fuga della persona oggetto del trasferimento ed evitare rischi per terze persone e per oggetti o perturbazioni della circolazione. A tale scopo è consentita l’applicazione, laddove necessario, di misure coercitive quali l’impiego di manette. L’applicazione di misure coercitive è retta dal diritto nazionale dello Stato contraente sul cui territorio avviene il transito.
4 Le persone non idonee al trasporto o che, conformemente alle disposizioni perti- nenti, non possono essere trasportate sono escluse da questo tipo di transito.
5 In caso di fuga della persona oggetto del trasferimento, gli agenti preposti all’accompagnamento sono tenuti a inseguire senza indugio la persona in questione e a informarne immediatamente il primo agente reperibile dell’autorità preposta alla sicurezza dello Stato contraente territorialmente competente. Gli agenti preposti all’accompagnamento sono autorizzati a inseguire la persona in questione esclu-
sivamente in prossimità del percorso previsto per il transito. L’inseguimento termina nel momento in cui le autorità preposte alla sicurezza dello Stato contraente territo- rialmente competente ne assumono il controllo e su espressa richiesta di quest’ultime.
6 Le persone oggetto del trasferimento non necessitano per il proprio transito di documenti di viaggio o di un visto.
Art. 30 Consegna di persone alla frontiera
1 La consegna di persone presso una frontiera situata tra due Stati contraenti può aver luogo anche in un luogo appropriato vicino alla frontiera o in un aeroporto, se le autorità competenti dello Stato contraente sul cui territorio deve avvenire la con- segna l’approvano nel singolo caso. La consegna avviene in luoghi dotati di infra- strutture che permettano di effettuare la consegna in sicurezza. Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti s’informano reciprocamente sui luoghi e le infrastrutture adeguate per la consegna di persone ubicate sul proprio territorio.
2 Per il trasporto di persone dalla frontiera al luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente oppure dal luogo di consegna sul territorio dell’altro Stato contraente alla frontiera si applica per analogia l’articolo 29 paragrafi 2–6.
Art. 31 Misure transfrontaliere nel traffico ferroviario, fluviale e lacustre
1 Per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nel traffico ferroviario pubblico transfrontaliero, gli agenti delle autorità preposte alla sicurezza sono autorizzati a proseguire, conformemente al loro diritto nazionale, un atto ufficiale iniziato sul proprio territorio a bordo di un treno passeggeri fino alla prima fermata prevista sul territorio dell’altro Stato contraente.
2 Gli agenti sono autorizzati a salire a bordo di un treno passeggeri all’ultima ferma- ta prevista sul territorio di un altro Stato contraente per adottare misure volte a mantenere la sicurezza e l’ordine pubblici dopo la partenza dall’ultima fermata prima della frontiera.
3 Durante tali interventi, gli agenti sono autorizzati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettere a e b o al fine di prevenire o perseguire un reato tentato o commesso sul territorio dell’altro Stato contraente punibile ai sensi del rispettivo diritto nazionale, a fermare una persona sul territorio dell’altro Stato contraente fino all’arrivo degli agenti di quest’ultimo. L’articolo 15 paragrafi 6 lettera b e 7 si applica per analogia.
4 I paragrafi 1–3 si applicano per analogia al traffico passeggeri fluviale e lacustre.
Art. 32 Centri comuni
1 Gli Stati contraenti possono istituire e gestire centri comuni per lo scambio d’informazioni e per l’assistenza alle rispettive autorità preposte alla sicurezza. Tali centri possono essere istituiti in modo permanente oppure temporaneo, in particolare in occasione di eventi ai sensi dell’articolo 24.
2 Nei centri comuni gli agenti degli Stati contraenti lavorano in diretto contatto, nell’ambito delle rispettive competenze, allo scopo di scambiarsi, analizzare e tra- smettere le informazioni sulle questioni di competenza delle autorità preposte alla sicurezza, senza tuttavia pregiudicare la corrispondenza e lo scambio d’informazioni tramite i servizi centrali nazionali, come pure allo scopo di rafforzare il coordina- mento della cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente Accordo. Gli agenti in questione possono essere anche incaricati di allestire analisi congiunte.
3 L’assistenza comprende anche i preparativi e la collaborazione durante il rimpatrio di cittadini di Stati terzi sulla base degli accordi vigenti tra gli Stati contraenti.
4 I centri comuni non sono legittimati a eseguire autonomamente interventi opera- tivi; le autorità preposte alla sicurezza possono tuttavia incaricarli di preparare e coordinare interventi operativi comuni nelle zone di frontiera.
5 Gli agenti che lavorano nei centri comuni possono essere incaricati anche di ese- guire attività non operative estranee ai compiti di cui ai paragrafi 1–3, in particolare attività nel settore mediatico, delle pubbliche relazioni, della formazione e del perfe- zionamento.
6 Il numero e la sede dei centri comuni come pure le modalità di cooperazione e l’equa ripartizione dei costi sono disciplinati in accordi separati ai sensi dell’arti- colo 57.
7 Le autorità preposte alla sicurezza di uno Stato contraente possono associarsi ai centri comuni gestiti da un altro Stato contraente con Stati terzi, se e per quanto l’altro Stato contraente e lo Stato terzo vi acconsentano. Le modalità di cooperazione e la ripartizione dei costi sono concordate tra tutti gli Stati partecipanti.
8 Gli Stati contraenti possono concordare l’associazione di Stati terzi alla coopera- zione in seno ai centri comuni. Le competenze degli agenti di collegamento inviati da uno Stato terzo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato con- traente sul cui territorio è ubicato il centro comune. Le modalità di cooperazione e la ripartizione dei costi sono concordate tra tutti gli Stati coinvolti.
Capitolo V:
Rapporti giuridici in caso di operazioni in un altro Stato contraente
Art. 33 Ingresso, uscita e soggiorno
1 Gli agenti che operano temporaneamente sul territorio di un altro Stato contraente in virtù del presente Accordo necessitano per il passaggio della frontiera e durante il loro soggiorno unicamente di una tessera di servizio valida munita di fotografia.
2 Gli agenti di uno Stato contraente che intervengono sul territorio di un altro Stato contraente devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro funzione ufficiale. Nei casi contemplati dagli articoli 29, 30 e 31, tale obbligo vale anche nei confronti dei collaboratori dei mezzi di trasporto pubblici.
Art. 34 Uniformi e armi d’ordinanza
1 Gli agenti che operano sul territorio di un altro Stato contraente in virtù del pre- sente Accordo sono autorizzati a indossare l’uniforme e a portare con sé l’arma d’ordinanza e altri mezzi coercitivi, salvo che l’altro Stato contraente comunichi, nel singolo caso, che vi si oppone o che accorda l’autorizzazione a determinate condi- zioni.
2 L’autorizzazione a portare l’uniforme sul territorio di un altro Stato contraente è valida anche per scopi diversi da quelli menzionati nel paragrafo 1, in particolare per la partecipazione a cerimonie o presentazioni. Gli agenti che partecipano a tali manifestazioni sono autorizzati a portare con sé l’arma d’ordinanza o altri mezzi coercitivi soltanto previa autorizzazione dello Stato contraente sul cui territorio ha luogo l’evento.
3 Salvo durante gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, l’uso di armi da fuoco è consentito unicamente in caso di legittima difesa o di aiuto d’urgenza.
Art. 35 Impiego di veicoli
1 Se, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, gli agenti utiliz- zano veicoli sul territorio dell’altro Stato contraente, essi sottostanno alle stesse disposizioni sulla circolazione stradale applicabili agli agenti dell’altro Stato con- traente sul cui territorio li impiegano. Questa disposizione si applica anche ai diritti speciali o diritti di passaggio. Gli Stati contraenti si informano reciprocamente sulla pertinente situazione giuridica in vigore.
2 Se, su invito di un altro Stato contraente, gli agenti si trovano sul territorio di un altro Stato contraente per scopi diversi da quelli menzionati nel paragrafo 1, per esempio per partecipare a cerimonie, presentazioni o eventi ufficiali analoghi, essi sono autorizzati a utilizzare i propri veicoli sul territorio dello Stato contraente che li ha invitati.
3 In caso di impiego di aeromobili, è consentito derogare alle norme relative agli spazi aerei controllati e alle limitazioni dello spazio aereo, per quanto lo svolgimento degli interventi lo richieda e la sicurezza e l’ordine pubblici siano presi in considera- zione. Si può derogare alle norme di comportamento nello spazio aereo unicamente se è indispensabile per svolgere compiti ufficiali. Ogni Stato contraente accetta che gli aeromobili impiegati a partire dal territorio dell’altro Stato contraente possano atterrare e decollare anche al di fuori degli aeroporti doganali e dai campi di avia- zione autorizzati.
4 I dati quanto più possibile precisi relativi al tipo e all’identificazione dell’aeromo- bile, all’equipaggio, al carico, all’orario di partenza, al tragitto previsto e al luogo di atterraggio sono comunicati al competente servizio di sicurezza aerea, possibilmente prima della partenza, ma in ogni caso al più tardi durante l’impiego degli aeromobili. Il rispettivo piano di volo deve menzionare il presente Accordo.
5 In caso di impiego di imbarcazioni, gli agenti sono dispensati dalle disposizioni sulla navigazione interna nella stessa misura degli agenti dello Stato contraente sul cui territorio operano. Sono autorizzati a emettere segnali, se questo è indispensabile per svolgere gli interventi conformemente al presente Accordo.
6 I veicoli di servizio utilizzati dagli agenti sul territorio dell’altro Stato contraente nel quadro del presente Accordo non sono soggetti al pedaggio stradale o autostra- dale.
Art. 36 Rapporti di servizio
Gli agenti degli Stati contraenti sottostanno alle disposizioni nazionali per quanto riguarda il loro rapporto di servizio o di lavoro nonché in materia disciplinare.
Art. 37 Responsabilità
1 Se gli agenti di uno Stato contraente durante l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell’altro Stato contraente, quest’ultimo risponde nei confronti di terzi danneggiati alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi agenti competenti per materia e per territorio.
2 Lo Stato contraente che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto ne ottiene il rimborso dall’altro Stato contraente, a meno che l’intervento sia avve- nuto su sua richiesta o che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. In caso di danni nei confronti degli Stati contraenti, questi ultimi rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
3 In caso di subordinazione di agenti ai sensi degli articoli 19, 20 e 22 e nel quadro di eventi contemplati dall’articolo 24, lo Stato contraente sul cui territorio si svolge l’intervento è responsabile dei danni provocati da terzi intenzionalmente o per negli- genza grave all’equipaggiamento o ai veicoli degli agenti inviati. Tale responsabilità è estesa anche all’equipaggiamento messo a loro disposizione.
Art. 38 Situazione giuridica degli agenti nell’ambito del diritto penale
Gli agenti che conformemente al presente Accordo operano sul territorio dell’altro Stato contraente sono parificati, riguardo ai reati commessi o subiti, agli agenti dell’altro Stato contraente.
Capitolo VI:
Cooperazione al fine di perseguire le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
Art. 39 Definizioni
Per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale s’intendono:
– per la Repubblica d’Austria: le infrazioni alle norme in materia di polizia stradale e circolazione di veicoli a motore;
– per la Confederazione Svizzera: le infrazioni alla legge federale del 19 dicembre 195811 sulla circolazione stradale e alle relative disposizioni di esecuzione;
– per il Principato del Liechtenstein: le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale compresa la violazione dei tempi di guida e di riposo e del diritto in materia di merce pericolosa.
Art. 40 Ricerche di detentori e conducenti di veicoli
1 La ricerca del detentore di un veicolo avviene, per i casi contemplati dall’articolo 13 paragrafo 1 lettera c, mediante procedura automatizzata.
2 Le autorità competenti di uno Stato contraente effettuano, su domanda delle autori- tà competenti di un altro Stato contraente, ricerche sull’identità del conducente di un veicolo, sospettato di aver commesso un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale, lo interrogano sui fatti e trasmettono le informazioni raccolte all’autorità richiedente.
Art. 41 Trasmissione e contenuto dei documenti ufficiali
1 I documenti ufficiali ai sensi del presente capitolo possono essere trasmessi diret- tamente alla persona interessata. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale il documento è redatto, quest’ultimo, o almeno il suo contenuto essenziale, deve essere tradotto nella lingua dello Stato contraente nel cui territorio risiede il destinatario.
2 I documenti ufficiali che sono notificati a una persona fisica o giuridica imputata affinché possa prendere una posizione in merito devono contenere in particolare le informazioni seguenti:
a) il tipo, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione e il modo di accertamento dei fatti (mezzi di prova);
b) il numero d’immatricolazione e, se possibile, il tipo, la marca e il modello del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione o, in mancanza di queste informazioni, qualsiasi altro elemento utile per identificare il veicolo;
c) l’ammontare della multa o della pena pecuniaria inflitta o da infliggere con indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
d) i rimedi giuridici e i termini per l’impugnazione.
3 La trasmissione di documenti ufficiali può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato contraente richiesto soltanto se:
a) l’indirizzo del destinatario è sconosciuto o parzialmente sconosciuto;
b) le pertinenti norme procedurali dello Stato contraente richiedente esigono una prova della consegna del documento al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta;
11 RS 741.01
c) non è possibile inviare il documento a mezzo posta;
d) lo Stato contraente richiedente ha fondati motivi per ritenere che l’invio a mezzo posta non permetta di raggiungere lo scopo o sia inadeguato.
Art. 42 Condizioni per le domande di esecuzione delle decisioni
1 Su richiesta, gli Stati contraenti si prestano assistenza in materia di esecuzione di decisioni con le quali il tribunale competente o l’autorità amministrativa competente di uno degli Stati contraenti accerta e conseguentemente infligge una sanzione. A tal fine devono essere adempiute le seguenti condizioni:
a) la sanzione inflitta ammonta almeno a 70 euro o a 100 franchi svizzeri, con- siderando che tale importo può risultare anche dalla somma di diverse pene pecuniarie inflitte alla stessa persona;
b) la domanda si limita alla riscossione di una somma di denaro;
c) conformemente al diritto in vigore nello Stato richiedente, la decisione è esecutiva e non prescrivibile;
d) la decisione è stata pronunciata nei confronti di una persona che conforme- mente al diritto dello Stato contraente d’esecuzione poteva, considerata la sua età, essere responsabile penalmente dei fatti per i quali la decisione è stata emanata.
2 In seguito a una domanda di assistenza in materia di esecuzione, lo Stato contraen- te richiedente può riprendere l’esecuzione solo quando lo Stato contraente richiesto gli ha comunicato che la sua domanda è stata respinta o di non poter eseguire la decisione.
3 Le autorità competenti in materia di esecuzione degli Stati contraenti si trasmetto- no direttamente per scritto tutte le domande e le comunicazioni che ne scaturiscono. Tale procedura si applica anche se si tratta di una decisione giudiziaria. È autorizza- to qualsiasi mezzo di comunicazione delle informazioni purché permetta di conser- vare una traccia scritta. La domanda è corredata di una copia della decisione nonché di una dichiarazione dell’autorità richiedente che attesta l’adempimento delle condi- zioni di cui al paragrafo 1 lettere b e c. Lo Stato contraente richiedente può corredare la propria domanda di altre comunicazioni importanti in previsione dell’esecu- zione della decisione, in particolare informazioni relative alle circostanze parti- colari dell’infrazione, come le modalità di commissione considerate per stabilire l’ammontare della multa, nonché il testo delle disposizioni legali applicate.
4 Non è concessa l’assistenza in materia di esecuzione se:
a) le decisioni prevedono quale pena principale una pena privativa della libertà;
b) vi è concorso delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale con altri reati che non concernono solo la circolazione stradale, tranne nei casi in cui le violazioni delle norme sulla circolazione stradale siano oggetto di un per- seguimento separato o esclusivo.
Art. 43 Motivi di rifiuto, obbligo d’informare, estensione e fine dell’esecuzione
1 Il trattamento della domanda di esecuzione può essere rifiutato se:
a) il diritto vigente dello Stato contraente richiesto non consente di punire l’infrazione alla base della decisione;
b) il trattamento della domanda è contrario al principio «ne bis in idem»;
c) il diritto dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che impedisce l’esecuzione della decisione; oppure
d) l’esecuzione è prescritta ai sensi del diritto dello Stato contraente richiesto.
2 Il rifiuto di trattare la domanda deve essere comunicato allo Stato contraente ri- chiedente con l’indicazione dei motivi.
3 Le parti della sanzione già eseguite non vanno più eseguite.
Art. 44 Esecuzione diretta e conversione
1 Le decisioni sono eseguite direttamente dalle autorità competenti dello Stato con- traente richiesto e l’importo della multa è convertito nella sua valuta. Per la conver- sione è determinante il tasso di cambio ufficiale valido nel momento in cui è stata pronunciata la decisione. Se, una volta convertito, l’importo della sanzione pecunia- ria inflitta supera l’importo massimo della sanzione prevista per la stessa infrazione alle norme sulla circolazione stradale dal diritto dello Stato contraente richiesto, l’esecuzione della decisione è limitata a questo importo massimo.
2 L’esecuzione di una decisione è retta dal diritto dello Stato contraente richiesto.
Art. 45 Ricavo dell’esecuzione e costi
I costi delle misure ai sensi del presente capitolo non sono fatturati allo Stato con- traente richiedente; il ricavo dell’esecuzione e l’importo dei costi stabiliti dalla decisione sono devoluti allo Stato contraente richiesto.
Art. 46 Servizi competenti
Gli Stati contraenti designano, quando depositano gli strumenti di ratifica, i servizi competenti incaricati dell’applicazione del presente capitolo. Tali designazioni possono essere modificate in qualsiasi momento per via diplomatica.
Art. 47 Accordo di esecuzione
Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano in un accordo trilaterale comune le modalità di esecuzione, sul piano amministrativo e tecnico, della coope- razione ai sensi del presente capitolo.
Capitolo VII: Protezione dei dati
Art. 48 Principio
1 Qualora le norme seguenti non dispongano altrimenti, il trattamento dei dati perso- nali trasmessi in virtù del presente Accordo avviene conformemente agli scopi indicati, alle eventuali condizioni fissate dal servizio mittente, come pure alle dispo- sizioni applicabili al trattamento dei dati personali nello Stato destinatario.
2 Per trattamento ai sensi del presente Accordo s’intende ogni tipo di utilizzazione dei dati compresi la registrazione, la modifica, la trasmissione, il blocco, la cancella- zione e ogni altro uso.
3 Nel territorio della Confederazione Svizzera si applicano le disposizioni pertinenti del diritto federale, sempreché i Cantoni non dispongano di disposizioni proprie in materia di protezione dei dati.
Art. 49 Utilizzazione vincolata
1 I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo possono essere trattati dal destinatario per scopi diversi da quelli all’origine della trasmissione unicamente con l’autorizzazione del servizio mittente. L’ammissibilità del rilascio di tale autorizzazione è retta dal diritto nazionale del servizio mittente.
2 I dati personali trasmessi per prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici o per prevenire reati possono essere trattati senza l’autorizzazione del servizio mit- tente per perseguire reati gravi. Allo stesso modo i dati personali trasmessi nel quadro del perseguimento penale possono essere trattati senza l’autorizzazione del servizio mittente per prevenire reati gravi e serie minacce per la sicurezza e l’ordine pubblici.
Art. 50 Obbligo di rettifica e di distruzione
1 I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo vanno distrutti se:
a) si rivelano inesatti;
b) l’autorità preposta alla sicurezza che li ha trasmessi comunica al destinatario che sono stati raccolti o trasmessi illegalmente;
c) risulta che i dati non sono o non sono più necessari all’adempimento del compito che ne aveva giustificato la trasmissione, salvo se vi è un’autoriz- zazione esplicita a trattarli per altri scopi.
2 Il servizio mittente comunica al destinatario eventuali termini di conservazione particolari ai quali quest’ultimo deve attenersi.
Art. 51 Comunicazione
1 Su richiesta del servizio mittente, il destinatario lo informa su qualsiasi trattamento dei dati personali.
2 Se il servizio preposto alla sicurezza di uno Stato contraente constata che i dati personali che ha trasmesso conformemente al presente Accordo sono inesatti o che devono essere rettificati o distrutti a seguito di un trattamento illecito, ne informa immediatamente il destinatario.
3 Se il destinatario constata un trattamento illecito dei dati trasmessi, deve a sua volta avvertire immediatamente il servizio mittente.
Art. 52 Verbalizzazione
1 Le autorità preposte alla sicurezza che trasmettono i dati e il destinatario degli stessi sono tenuti a registrare almeno il motivo, il contenuto, il servizio destinatario nonché la data della trasmissione dei dati. Le trasmissioni online vanno verbalizzate mediante una procedura automatizzata.
2 Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano alla consultazione di dati comunicati in virtù dell’articolo 13 paragrafo 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 40 paragrafo 1, a condizione che il motivo della consultazione sia verbalizzato dallo Stato contraente che consulta i dati.
3 I verbali devono essere conservati per almeno tre anni.
4 I dati verbalizzati possono essere utilizzati unicamente per verificare se le norme determinanti in materia di protezione dei dati sono state rispettate.
Art. 53 Procedura per la comunicazione di informazioni
1 Il diritto di una persona interessata di ricevere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali è retto dal diritto nazionale dello Stato contraente in cui è presentata la domanda di informazioni.
2 Prima di decidere in merito al rilascio di informazioni, il destinatario deve conce- dere al servizio mittente l’opportunità di esprimere il proprio parere.
Art. 54 Trattamento dei dati su territori altrui
1 Il controllo del trattamento di dati personali, raccolti in occasione di un intervento transfrontaliero sul territorio di un altro Stato contraente, incombe all’autorità com- petente dello Stato contraente nell’interesse del quale i dati sono stati raccolti ed è retto dal suo diritto nazionale. A questo proposito vanno osservate le condizioni legate all’approvazione e gli eventuali oneri imposti dall’autorità preposta all’ap- provazione.
2 Gli agenti che operano sul territorio di un altro Stato contraente non sono autoriz- zati ad accedere direttamente ai dati personali ivi trattati mediante una procedura automatizzata.
Capitolo VIII: Modalità d’esecuzione e disposizioni finali
Art. 55 Deroga
Se uno Stato contraente ritiene che l’adempimento di una domanda o l’esecuzione di una misura di cooperazione minaccino la sua sicurezza o altri interessi essenziali, esso comunica all’altro Stato contraente la propria decisione di rifiutare integral- mente o parzialmente la cooperazione o di vincolarla a determinate condizioni.
Art. 56 Riunione di esperti
Ogni Stato contraente può chiedere che gli esperti degli Stati contraenti si riuniscano per risolvere questioni relative all’applicazione del presente Accordo e per presenta- re proposte di sviluppo della cooperazione..
Art. 57 Esecuzione della cooperazione
1 Le autorità degli Stati contraenti possono concludere nel loro settore di competenza accordi amministrativi e tecnici d’esecuzione del presente Accordo, sulla base e nel quadro del presente Accordo.
2 Gli Stati contraenti possono definire gli aspetti pratici della cooperazione in un manuale giuridicamente non vincolante.
Art. 58 Costi
Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, ogni Stato contraente si assume i costi sostenuti dalle sue autorità per applicare il presente Accordo, a meno che le autorità competenti non convengano diversamente nel singolo caso.
Art. 59 Lingua di comunicazione
La comunicazione tra le autorità competenti degli Stati contraenti ai sensi del pre- sente Accordo avviene in lingua tedesca. Le autorità dei Cantoni di lingua francese e italiana della Confederazione Svizzera possono rispondere alle domande anche in francese e in italiano.
Art. 60 Riserva del diritto nazionale in materia fiscale e doganale
1 Il presente Accordo non si applica ai reati in materia di tasse, imposte, dogane e cambi.
2 Le informazioni ottenute nell’ambito di una cooperazione ai sensi del presente Accordo non possono essere utilizzate come base di calcolo per tasse, imposte, dazi doganali, né nel quadro di reati in materia di tasse, imposte, dogane e cambi, a meno che lo Stato richiesto abbia messo a disposizione dette informazioni per una tale procedura.
Art. 61 Entrata in vigore e denuncia
1 Il presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica d’Austria (Stato depositario), che notifica il deposito ai governi degli altri Stati contraenti. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese di deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso il depositario.
2 Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo del 27 aprile 199912 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla doga- na è abrogato.
3 Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Può essere disdetto in ogni momento da ciascuno Stato contraente mediante una notifica al depositario. La disdetta è notificata immediatamente agli altri Stati contraenti. L’Accordo perde la validità, nei confronti dello Stato contraente che lo ha disdetto, sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto la disdetta.
4 La registrazione dell’Accordo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite13 è curata dalla parte au- striaca.
Fatto a Vaduz, il 4 giugno 2012, in tre originali in lingua tedesca.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Per la Repubblica d’Austria: Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx | Per il Principato del Liechtenstein: Xxxx Xxxxxxxx |
12 [RU 2002 2730]
13 RS 0.120
Campo d’applicazione il 30 giugno 2017
Stati Parte | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Austria | 3 maggio | 2017 | 1° luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxxxxx | 27 marzo | 2015 | 1° luglio | 2017 |
Svizzera | 9 settembre | 2014 | 1° luglio | 2017 |
Autorità secondo l’articolo 22 capoverso 3 e servizi competenti secondo l’articolo 46 dell’Accordo:
Svizzera
Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 dell’Accordo sono designate le polizie cantonali e le polizie comunali della Confederazione Svizzera.
Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 46 dell’Accordo sono designati l’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’attuazione tecnica del previsto scam- bio automatico di dati relativi a veicoli e detentori, i pubblici ministeri dei Cantoni oppure in alcuni Cantoni le polizie cantonali per l’applicazione di multe passate in giudicato e le polizie cantonali e comunali per tutte le altre misure di attuazione secondo il capitolo VI.
Liechtenstein
Quale autorità competente ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 dell’Accordo è designata la Polizia nazionale del Liechtenstein.
Quale autorità competente per l’attuazione del capitolo VI ai sensi dell’articolo 46 dell’Accordo è parimenti designata la Polizia nazionale del Liechtenstein.
Austria
Quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 22 capoverso 3 dell’Accordo sono designate le Direzioni della polizia nazionale, le autorità amministrative distrettuali (amministrazioni distrettuali e magistrati) e i Governi dei Laender.
Quali autorità competenti per l’attuazione del capitolo VI ai sensi dell’articolo 46 dell’Accordo sono designate le autorità amministrative distrettuali (amministrazioni distrettuali e magistrati) e le Direzioni della polizia nazionale.