ACCORDO SULLA FLESSIBILITA’ ORARIA – PARTE NORMATIVA
Città di Castello, 15/02/2019
Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Città di Castello
ACCORDO SULLA FLESSIBILITA’ ORARIA – PARTE NORMATIVA
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa 13/02/2019 Contratto 01/03/2019 |
Periodo temporale di vigenza | Anni: il contratto è applicato dalla data di sottoscrizione |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Presidente: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico Componente: dott.ssa Xxx Xxxx Xxxxxxxx dirigente del Settore Finanze e Tributi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL e RSU Firmatarie del contratto: |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente |
Materie trattate dal contratto integrativo | Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale Art. 2 – Ambito di applicazione, decorrenza, durata Art. 3 – Flessibilità dell’orario di lavoro |
Rispetto dell’iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? ………. in data …………………….. |
L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: …………………. | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 23/04/2018. | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il piano è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2018 | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013? Sì. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L’OIV ha validato la relazione della performance anno 2017 (approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/06/2018). La Relazione della Performance per l’anno 2018 verrà approvata l’anno successivo entro il 30/06/2019 alla quale seguirà la validazione da parte dell’OIV. | ||
Eventuali osservazioni ============= |
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto - Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo (CCDI)
Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale: l’accordo si inserisce nell’ambito del contesto normativo e contrattuale vigente in materia di orario di lavoro e dei regolamenti dell’ente.
Art. 2 - Ambito di applicazione, decorrenza, durata: l’accordo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato (compreso il personale comandato/distaccato o utilizzato a tempo parziale) e con contratto di formazione e lavoro; avrà vigenza dalla data di stipula e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo accordo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.
Art. 3 - Flessibilità dell’orario di lavoro: ai sensi degli artt. 22 e 27 del CCNL del 21.05.2018 e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, le parti disciplinano la flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La flessibilità deve essere agita nel corso del mese ed è così determinata: è consentito anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita per mezz’ora, sia nell’orario mattutino che in quello pomeridiano per un massimo di un’ora al giorno. Il lavoratore ha l’obbligo di recuperare il debito orario e compensare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio. Il recupero può essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi:
- Malattia insorta che si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito;
- Ultimo giorno del mese (1 ora)
Il debito orario non recuperato entro il mese di maturazione verrà trattenuto nella busta paga. Rimane la facoltà di giustificare l’eventuale debito orario dell’ultimo giorno del mese con il ricorso al permesso breve di cui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. Per tutto il personale le fasce orarie di flessibilità sono, quindi, definite come segue:
- Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Nei giorni di rientro pomeridiano:
- Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30
- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30
Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite come segue:
- Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30
- Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30
All’interno delle fasce di flessibilità non può essere autorizzato il ricorso al lavoro straordinario.
Il dirigente può autorizzare una maggiore flessibilità in entrata e in uscita, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 del CCNL 21/05/2018.
B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale
Si attesta la legittimità delle norme contenute nell’accordo decentrato rispetto ai vincoli legislativi e alle norme contenute nei contratti collettivi nazionali. In particolare sono rispettate le indicazioni del l’art. 7 del CCNL del 21/05/2018, dell’art. 5, comma 2, i vincoli di competenza definiti dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e i vincoli e limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali come indicato ai commi 3, 3-bis, 3-quinquies dello stesso articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001.
C) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse accessorie
Il CCDI sottoscritto ha carattere normativo e non disciplina la destinazione delle risorse decentrate che è regolata dallo specifico accordo annuale di ripartizione, quindi non determina ulteriori costi a carico del bilancio dell’ente.
D) effetti abrogativi impliciti
Il contratto determina l’abrogazione di precedenti accordi decentrati in materia.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Il contratto non disciplina aspetti rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 150/2009.
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
L’accordo non disciplina le progressioni economiche.
F) illustrazione dei risultati attesi e altre informazioni utili
Con la stipulazione dell’Accordo sulla flessibilità dell’orario di lavoro si intende raggiungere l’obiettivo di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare , nel rispetto della normativa nazionale e contrattuale, concedendo ai dipendenti la possibilità di fruire di un margine di tolleranza di mezz’ora in anticipo e posticipo rispetto all’orario di entrata e di uscita per un massimo di un’ora al giorno.
Rispetto al disposto contrattuale di cui all’art. 27 del CCNL 21/05/2018, si consente di recuperare il debito orario nel mese successivo a quello di maturazione in caso di malattia che si protragga fino alla fine del mese oppure nel caso di debito orario che si maturi proprio nell’ultimo giorno del mese. Inoltre i dirigenti possono riconoscere fasce più ampie di flessibilità in relazione a situazioni particolari disciplinati dall’art. 27 comma 4 del CCNL del 21/05/2018.
Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx