Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) – TESTO COORDINATO del Regolamento emanato con DPReg. 14 agosto 2009, n. 235, con le modifiche introdotte dal DPReg. 5 ottobre 2010, n. 214, dal DPReg. 5 agosto 2011, n. 191, dal DPReg. 27 marzo 2012, n. 76 e dal DPReg. 6 novembre 2012, n. 228
Art. 1 oggetto e finalità Art. 2 definizioni
Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo Art. 4 ammontare del contributo
Art. 5 (abrogato)
Art. 6 regime di aiuti de minimis Art. 7 cumulo
Art. 8 presentazione della domanda
Art. 9 concessione ed erogazione del contributo Art. 10 obblighi dell’impresa
Art. 11 revoca e restituzione del contributo Art. 12 norma di rinvio
Art. 13 modulistica e allegati Art. 14 norma transitoria Art. 15 entrata in vigore
art. 1 oggetto e finalità
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione e l’erogazione dei contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro.
art. 2 definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per contratto di solidarietà difensivo, il contratto collettivo aziendale sottoscritto dal
datore di lavoro e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare in tutto o in parte riduzioni di personale attraverso una riduzione temporanea dell’orario di lavoro, ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di fruibilità del contributo
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese aventi sede o unità locali nella Regione Friuli Venezia Giulia che stipulano contratti di solidarietà difensivi.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono avere stipulato i contratti di solidarietà difensivi a decorrere dall’1 gennaio 2009.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di Regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori.
art. 4 ammontare del contributo
1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), per le imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi il contributo è pari ad euro due per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario per un periodo massimo consecutivo di 24 mesi per ciascuna unità aziendale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi del decreto legge 726/1984, convertito dalla legge 863/1984:
a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad una massimo di euro 100.000;
b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993, convertito dalla legge 236/1993:
a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa, fino ad una massimo di euro 100.000;
b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori.
3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il contributo di cui al presente regolamento può essere richiesto per periodi complessivi di esecuzione di contratti di solidarietà difensivi, ricompresi nell’arco di un quinquennio, non superiori a 36 mesi per ciascuna unità aziendale.
3 ter. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 3 bis si considerano periodi fissi, il primo dei quali decorre dall’11 agosto 2010.
3 quater. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può eccedere rispettivamente:
a) con riferimento al periodo consecutivo di cui al comma 1, l’importo massimo di 100.000 euro;
b) con riferimento al periodo complessivo di cui al comma 3 bis, l’importo massimo di
200.000 euro.
4. La quota del contributo di cui ai commi 2, lettera b), e 3, lettera b), deve essere versata dall’impresa beneficiaria ai lavoratori interessati alla riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà a titolo di sostegno al reddito, in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi, entro sessanta giorni da ciascuna erogazione effettuata ai sensi dell’articolo 9, comma 4.
5. La quota di contributo di cui al comma 4 non ha natura di retribuzione.
5 bis. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando l’importo massimo di 100.000 euro previsto per le quote medesime.
5 ter. Nell’ipotesi di cui al comma 5 bis, anche alle quote di cui ai commi 2, lettera a), e 3, lettera a), trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5.
art. 5 (abrogato)
art. 6 regime di aiuto de xxxxxxx
1. Qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, le quote di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), sono concesse a titolo di aiuto de minimis previo rispetto, all’atto della concessione, dei massimali previsti rispettivamente dei seguenti Regolamenti comunitari:
a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;
b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;
c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.
2. Sono escluse dal contributo concesso a titolo de miminis le imprese che:
a) sono in difficoltà ai sensi del punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) come riportato nell’Allegato B;
b) operano nei settori o svolgono le attività di cui all’Allegato B.
3. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de xxxxxxx, l’impresa presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 13, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:
a) il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b);
b) le condizioni relative all’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.
4. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente dall’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, dall’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 e dall’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007, impedisce la concessione degli incentivi.
art. 7 cumulo
1. abrogato
2. abrogato
3. Il contributo concesso a titolo de minimis, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi regolamenti, è cumulabile con altri interventi contributivi previsti da altre normative statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.
4. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi, a meno che questa ultima espressamente escluda la cumulabilità con altre provvidenze.
5. L’importo complessivo percepito dai lavoratori in applicazione del cumulo dei benefici previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di contratti di solidarietà difensivi e dal presente regolamento non può eccedere l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata dovuta in assenza di sospensione.
art. 8 presentazione della domanda
1. Le imprese presentano la domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro.
1 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 3 bis, ciascuna domanda di contributo è presentata con riferimento ad un periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiore a 12 mesi.
2. La domanda deve essere presentata entro un anno dall’emanazione da parte del competente organo nazionale, a favore dell’impresa richiedente in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, del decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà.
3. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
a) una copia del contratto di solidarietà difensivo;
b) la dichiarazione prevista per accertare il rispetto della normativa comunitaria ai sensi dell’articolo 6, comma 3;
4. La domanda deve contenere l’indicazione della data di inizio effettivo di applicazione della riduzione di orario e delle ore di riduzione di orario già utilizzate per ciascun mese.
5. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.
art. 9 concessione ed erogazione del contributo
1. Il Servizio competente concede il contributo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in tema di aiuti de minimis.
1 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, nell’ipotesi di presentazione di più domande di contributo con riferimento alla medesima unità aziendale, la concessione relativa alla nuova domanda interviene una volta completata l’erogazione relativa alla domanda precedente.
2. abrogato
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 bis, su richiesta dell’impresa, le quote di contributo di cui all’articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), possono essere erogate in via anticipata, in misura non superiore al settanta per cento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fideiussione deve essere presentata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).
4. Per le quote di contributo di cui all’articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), il Servizio procede, a conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto di solidarietà, all’erogazione del contributo in misura proporzionale al numero di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel trimestre precedente.
4 bis. Per le quote di cui all’articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a):
a) qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, trovano applicazione i commi 4, 5 e 6;
b) qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, il Servizio procede, alla conclusione del periodo di cui all’articolo 8, comma 1
bis, all’erogazione del contributo in misura proporzionale al numero complessivo di ore di riduzione di orario effettivamente utilizzate nel periodo.
5. L’erogazione delle quote di cui al comma 4 è effettuata previa trasmissione al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre di esecuzione del contratto, della documentazione attestante l’effettivo utilizzo della riduzione di orario nel trimestre precedente.
6. Qualora, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino conclusi uno o più trimestri di esecuzione del contratto di solidarietà, l’erogazione delle quote di cui al comma 4 relativa ai trimestri già eseguiti è effettuata contestualmente alla concessione, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 8, comma 4.
art. 9 bis domande non finanziate
1. Per le domande di contributo che non possano essere finanziate nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione per carenza di risorse, il contributo viene concesso ed erogato a valere sulla disponibilità di risorse dell’esercizio finanziario successivo.”.
art. 10 obblighi dell’impresa
1. Entro trenta giorni da ciascun versamento ai lavoratori delle quote di contributo di cui all’articolo 4, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), effettuato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, l’impresa beneficiaria trasmette al Servizio competente la documentazione attestante l’avvenuto versamento medesimo.
1 bis. Qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, anche con riferimento alle quote di cui all’articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), trova applicazione il comma 1.
art. 11 revoca e restituzione del contributo
1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui agli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, entro i termini previsti, il Servizio competente assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione medesima.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 9, comma 5, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta la revoca del contributo per le quote relative al trimestre per cui non è stata presentata la documentazione nonché per le quote relative agli eventuali trimestri successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui all’articolo 10, comma 1, entro il termine perentorio fissato ai sensi del comma 1, comporta:
a) qualora il soggetto richiedente si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, la revoca delle quote di contributo già erogate all’impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.
b) qualora il soggetto richiedente non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 4, comma 5 bis, la revoca del contributo per le quote di cui all’articolo 4, commi 2, lettera a) e 3, lettera a), nonché per le quote di cui all’articolo 4, commi 2, lettera b) e 3, lettera b), già erogate all’impresa e che risultino non essere state versate ai lavoratori.
4. In caso di esecuzione del contratto di solidarietà per un numero di ore inferiore a quello previsto, il contributo di cui al presente regolamento è revocato in misura proporzionale al minore utilizzo della riduzione di orario.
5. Il contributo revocato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 deve essere restituito con le procedure previste dall’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
art. 12 norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.
art. 13 modulistica e allegati
1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è approvata la seguente modulistica:
a) il modello di domanda di contributo di cui all’articolo 8;
b) il modello della dichiarazione prevista dall’articolo 6, comma 3.
2. La modulistica di cui al comma 1 è resa disponibile sul sito internet della Regione.
3. L’allegato B al presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
art. 14 norma transitoria
1. Le imprese a favore delle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già stato emanato, da parte del competente organo nazionale, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo di solidarietà in relazione al medesimo contratto di solidarietà difensivo stipulato, devono presentare la domanda di contributo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la reiezione della domanda medesima.
art. 15 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A (abrogato)
Allegato B
Regolamento (CE) n. 1998/2006 – applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
Regime di aiuto de minimis (Articolo 6 del regolamento) Settori e attività escluse
1. aiuti alle attività connesse all’esportazione
2. aiuti alle imprese in difficoltà
3. ulteriori attività escluse Codice ATECO 2007
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1 - Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
07.29 - Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92 - Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9 - Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
20.6 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
49.4 - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
Regolamento (CE) n. 875/2007 – applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca
1. aiuti a favore di attività connesse all’esportazione
2. aiuti alle imprese in difficoltà
Regolamento (CE) n. 1535/2007 – applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
1. aiuti a favore di attività connesse all’esportazione
2. aiuti alle imprese in difficoltà
Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).
1. E’ considerata in difficoltà l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che
può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.