LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NEL
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NEL
COMPARTO UNIVERSITA’ NEL PERIODO 2000-2004∗
∗ Il campo di osservazione è costituito dall’insieme dei contratti integrativi decentrati stipulati a seguito della seconda tornata contrattuale del comparto Università (ccnl 9 agosto 2000).
AUTORI
Il presente Rapporto di ricerca è stato elaborato da un gruppo di ricerca coordina- to dal prof. Xxxxxxxx Xxxx (associato di diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari) e composto dalla dottoressa Xxxxx X’Xxxxxx (ricerca- tore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia) e dal dottor Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (dottorando di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università di Bari).
Il prof. XXXXXXXX XXXX ha coordinato la fase di reperimento, raccolta e schedatu- ra dei contratti collettivi del comparto Università; ha effettuato il controllo scientifico sulle schede di rilevazione dei contratti e sulla relativa analisi finale; ha coordinato la ste- sura del rapporto di ricerca sui contenuti dei materiali contrattuali; ha redatto il rapporto finale del comparto Università nelle parti introduttivo-metodologica e di valutazione an- che conclusiva degli istituti di flessibilità (Sezione I e Osservazioni conclusive). Inoltre, ha curato l’editing dei tre Rapporti di ricerca.
La dott.ssa MADIA D’ONGHIA ha svolto l’analitica ricognizione dei modelli rela- zionali definiti dalla contrattazione collettiva per il comparto Università ai fini della ri- cerca e della conseguente predisposizione e compilazione di apposite griglie di rilevazio- ne (schede di comparto), dalle quali è emerso il quadro dettagliato di ciascuno di tali mo- delli, con specifico riguardo alle aree tematiche e alle materie su cui intervengono; ha re- datto parti del rapporto di comparto (paragrafi II.2 e da II.3.5 a II.3.16 della Sezione II).
Il dott. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX ha svolto attività di raccolta, sistemazione e prima analisi dei contratti integrativi del comparto Università, ha altresì compilato le schede di rilevazione della contrattazione integrativa ed ha redatto i paragrafi da II.3.1 a
II.3.4 della Sezione II.
La prof.ssa XXXXXXX XXXX (associato di demografia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari) ha definito il campo di osservazione della contrattazio- ne integrativa del comparto e ha redatto la premessa metodologica (paragrafo II.1 della Sezione II).
INDICE
SEZ. I: IL SISTEMA CONTRATTUALE
I.1. Il sistema delle relazioni sindacali
I.2. I livelli contrattuali
I.3. I soggetti della contrattazione integrativa
I.3.1. La “delegazione sindacale”
I.3.2. La delegazione di parte pubblica
I.4. Le materie affidate alla contrattazione integrativa
I.5. I tempi e le procedure della contrattazione integrativa
I.6. Gli altri “modelli relazionali”
SEZ. II: L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA CONTRATTUALE NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
II.1. Premessa metodologica
II.2. Soggetti, tempi e procedure della contrattazione integrativa
II.3. I contenuti della contrattazione integrativa
II.3.1. Organizzazione degli uffici, dei servizi e del lavoro – Gestione delle ri- sorse umane
II.3.2. Ordinamento, inquadramento e sviluppo professionale
II.3.3. Risorse finanziarie e risorse per lo sviluppo e la produttività
II.3.4. Trattamento economico
II.3.5. Orario di lavoro
II.3.6. Ambiente di lavoro, salute e sicurezza
II.3.7. Permessi – aspettative – congedi
II.3.8. Formazione professionale
II.3.9. Mobilità
II.3.10. Pari opportunità
II.3.11. Attività socio-assistenziali
II.3.12. Tipologie contrattuali flessibili
II.3.13. Diritti e prerogative sindacali
II.3.14. Sciopero e prestazioni indispensabili
II.3.15. Responsabilità civile e copertura assicurativa
II.3.16. Altro OSSERVAZIONI CONCLUSIVE BIBLIOGRAFIA
ALLEGATI
Sez. I
- Guida alla lettura
- Schede di rilevazione dei contratti collettivi nazionali del comparto Università
Sez. II
- Guida alla lettura
- Schede di rilevazione dei contratti collettivi integrativi
SEZIONE I
IL SISTEMA CONTRATTUALE
I.1. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998–2001 ed al biennio economico 1998–1999 del personale del comparto “Università”, del 9 agosto 2000, nel definire il sistema delle relazioni sindacali del comparto, dichiarano di proporsi come obiettivo un modello che consenta un adeguato contemperamento dell’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di la- voro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali. A tal fine si av- verte “la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla corret- tezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei con- flitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle fina- lità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali” (così art. 3, comma 2 del ccnl).
Già nelle sue linee generali programmatiche il testo negoziale sembra perseguire, o almeno proporsi, l’obiettivo d’instaurare fra le parti contraenti un clima di relazioni ba- sato non sulla contrapposizione, ma sulla collaborazione e sulla rispettiva responsabiliz- zazione, con un esplicito riferimento, forse anche scontato al “rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati” (art. 3, 1° co., ccnl).
L’obiettivo è ulteriormente riproposto, con terminologia identica, nell’art. 11 dello stesso ccnl (articolo dedicato alle clausole di raffreddamento) quasi a riconfermare, con la reiterazione testuale, quali siano i reali intendimenti delle parti: infatti, la norma citata recita “Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientata alla prevenzione dei conflitti”.
Questo principio informatore dell’intero sistema pare in grado di incidere in maniera non trascurabile sui modelli relazionali previsti dal contratto.
Il sistema delle relazioni sindacali a livello periferico si articola secondo una plurali- tà di modelli relazionali tipizzati dal contratto collettivo: la contrattazione collettiva in- tegrativa, l’informazione, la concertazione, la consultazione e l’interpretazione autentica dei contratti1. Rispetto al precedente contratto scompare l‘esame congiunto, sostituito
1 Il ccnl 9 agosto 2000, al titolo II, dedicato alle Relazioni sindacali, art. 3, comma 3, individua, a livello di amministrazione, i 5 diversi modelli relazionali citati nel testo.
I.2. I livelli contrattuali
Il contratto collettivo di comparto in esame, mutuando la terminologia impiegata dal precedente contratto, conferma un doppio livello di negoziazione:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo integrativo di singola amministrazione.
A livello decentrato la contrattazione collettiva è, dunque, limitata a un unico livel- lo, coincidente con ciascun singolo Ateneo.
Tecnicamente, per quanto concerne il primo livello di contrattazione, si parla di con- tratto normativo, di un negozio, cioè, caratterizzato dalla presenza di un accordo volto a fissare il contenuto di futuri contratti.
L’esatta qualificazione del ccnl fornisce un valido strumento ermeneutico per la de- finizione delle conseguenze giuridiche, in caso di difformità della produzione contrat- tuale di diverso livello, e per la lettura dell’ultimo comma dell’art. 4 del testo negoziale in esame, in base al quale «I contratti collettivi integrativi non possono essere in con- trasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate». So- stanzialmente si riproduce in sede contrattuale il contenuto della disciplina già prevista dal legislatore all’art. 40, 3° comma, del D. Lgs. n. 165/20013.
I.3. I soggetti della contrattazione integrativa
L’art. 9 del ccnl individua i soggetti legittimati alla contrattazione collettiva integra- tiva.
I.3.1. La “delegazione” sindacale
Per le organizzazioni sindacali si continua ad utilizzare la denominazione «delega-
2 Per un esame della nuova “partecipazione sindacale” introdotta dalla seconda tornata contrattuale, si ve- da Xxxxxxx A., Le relazioni sindacali, in Carinci F. – Xxxxxxx X. (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da Xxxxxx Xxxxxxx, vol.V, UTET, Torino, 2004, p. 265 ss.
3 Per le diverse opzioni interpretative circa il rapporto tra i due livelli contrattuali, si rinvia a Spinelli C., La struttura della contrattazione collettiva, in Carinci F. – Xxxxxxx X. (a cura di), Il lavoro nelle pubbli- che amministrazioni, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da Xxxxxx Xxxxxxx, vol.V, UTET, Tori- no, 2004, p. 357.
Il soggetto sindacale è individuato nelle Rsu e nei rappresentanti delle organizzazio- ni sindacali territoriali di comparto firmatarie dello stesso ccnl, in coerenza rispetto ai fini dello stretto raccordo tra livello nazionale e decentrato e in modo omogeneo alle scelte operate nel settore privato. Mentre il ccnl precedente prevedeva la partecipazione di «un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto» (art. 6, co. 3, ccnl 21 maggio 1996), il ccnl 1998-2001, pur mantenendo e confermando la partecipazione delle organizzazioni territoriali, introduce una significativa innovazione poichè non prevede più alcuna limi- tazione numerica per la componente sindacale territoriale. Scompare, peraltro, il riferi- mento alle Rsa.
I.3.2. La delegazione di parte pubblica
Dal lato datoriale, la norma riproduce la dizione contenuta nel vecchio art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993 ormai abrogato (nel vigente art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 3, si fa genericamente riferimento ai soggetti previsti dai contratti collettivi nazionali), per cui la delegazione pubblica è «composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato.». La norma contrattuale individua, poi, tale ti- tolare nel Rettore o in un suo delegato e nel Direttore Amministrativo dell’Ateneo o in un suo delegato, con la eventualità di integrare la delegazione pubblica con ulteriori soggetti, ove previsto dai singoli ordinamenti.
In sede di contrattazione collettiva integrativa è, inoltre, prevista la possibilità per le amministrazioni di avvalersi dell’assistenza dell’Aran.
I.4. Le materie affidate alla contrattazione integrativa
Le materie su cui la contrattazione collettiva integrativa interviene sono indicate in una prima elencazione nel 2° comma dell'art. 4 del ccnl, ed ulteriori indicazioni si rin-
4 Cfr. Xxxxxxxx X., Campo di applicazione e relazioni sindacali (contrattazione, informazione, partecipa- zione, procedure di raffreddamento, in Carinci F. (a cura di), I contratti collettivi di comparto, Xxxxxxx, Milano, 1997a, p. 176.
vengono in altre norme dello stesso ccnl, laddove è dettata la disciplina dei singoli isti- tuti e, ancora, nel contratto collettivo nazionale del 13 maggio 2003 relativo al biennio economico 2000-2001 (d’ora in poi ccne), negli accordi quadro (d’ora in poi ccnq) sul telelavoro (del 23 marzo 2000), sui permessi e distacchi sindacali (del 7 agosto 1998), sul rappresentante per la sicurezza (del 10 luglio 1996) e, infine, negli accordi sui servi- zi pubblici essenziali (del 22 marzo 1996 e del 26 luglio 2001).
La determinazione delle competenze della contrattazione integrativa attraverso il ri- ferimento a fonti collettive diverse o a norme diverse dello stesso contratto nazionale può indurre a considerare l’elenco contenuto nel secondo comma dell’art. 4 ccnl come sicuramente non esaustivo né esclusivo delle materie.
L’assenza, insomma, di qualsiasi formula limitativa (ad esempio attraverso l’utilizzazione di avverbi quali “esclusivamente”, “solamente” e simili) può consentire di affermare che lo stesso elenco sia “aperto” e che non esaurisca le competenze della contrattazione decentrata, la quale sicuramente potrà “svolgersi” non solo sulle materie indicate nel predetto art. 4, ma anche su quelle ivi non previste e tuttavia demandate da altre norme contrattuali.
Problematica appare, invece, la possibilità di ritenere che la contrattazione integrati- va possa svolgersi anche su materie che non sono indicate nell’elenco dell’art. 4, co. 2, ccnl né in altre disposizioni del contratto o che, al contrario, non siano regolate detta- gliatamente ed esaustivamente nel ccnl. La questione attiene al generale problema di in- terpretazione dell’art. 40, co. 3, D.Lgs. n. 165, richiamato espressamente dall’art. 4, co. 1, ccnl: per questo aspetto, dunque, si rinvia al Rapporto generale.
Tornando al testo contrattuale, un riferimento alla vincolatività si ritrova al primo comma dell’art. 4 ccnl che, richiamando l’art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, consente alle amministrazioni l’attivazione di autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispet- to dei vincoli indicati dalla disposizione legislativa e dal già citato comma 4 dello stesso art. 4 ccnl.
Le disposizioni contrattuali, tuttavia, non offrono sufficienti indicazioni per rispon- dere al quesito se l’elenco delle materie demandate alla contrattazione integrativa sia es- so stesso un vincolo o se, al contrario, i “vincoli risultanti dai contratti collettivi nazio- nali” riguardino altro.
A tal proposito, non sembra essere di grande ausilio nemmeno l’art. 5, comma 1
ccnl secondo il quale “I contratti collettivi integrativi (….) si riferiscono a tutti gli istitu- ti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fat- te salve le materie previste dal presente ccnl che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche…”: tale norma, in realtà, come indica la stessa rubrica, non è dedicata all’individuazione di limiti, ma molto più semplicemente ai tempi e alle procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo integrativo.
Dall’indicazione delle materie “attribuite” alla competenza della contrattazione de- centrata, intesa come contrattazione svolta presso ogni amministrazione, emerge lo sco- po principale della stessa che è quello di fissare criteri generali e linee d'indirizzo su a- spetti strategici del governo del personale, al fine di evitare ogni sorta di disparità di trattamento lesiva della dignità individuale dei singoli lavoratori.
Le novità rilevanti riguardano la gestione a livello decentrato degli inquadramenti, conseguenti all’introduzione del nuovo sistema di classificazione professionale, e una maggiore autonomia nella gestione delle risorse.
La gestione dei nuovi inquadramenti professionali è esplicitamente riconosciuta co- me competenza e oggetto di contrattazione nella singola amministrazione5 al fine, da un lato, di rendere il sistema classificatorio più aderente alla specificità dell’amministrazione – grazie all’ampliamento delle posizioni economiche e alle pro- spettive diversificate di progressione economica e professionale – e, dall’altro lato, di garantire la possibilità di utilizzare il sistema di inquadramento come strumento di in- centivazione e gestione del personale in una prospettiva di sviluppo delle professionalità presenti in ciascuna amministrazione.
Ad integrazione del nuovo sistema, cambiano le modalità di accesso ai ruoli grazie a procedure selettive anche di tipo privatistico e non solo concorsuali. S’introducono in modo esplicito, per quanto riguarda le carriere interne, criteri di valutazione e selezione del personale già auspicati e in parte utilizzati per l’istituto della produttività, basate sul- la prestazione e non su automatismi quali l’anzianità di servizio o di qualifica professio- nale e, comunque, si attribuisce ai cci il potere di definire i criteri generali per la sele- zione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse, viene istituito il Fondo unico per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (art. 67 ccnl) con
5 Art. 4, co. 2, lett. c), ccnl che rinvia all’art. 59, co. 1, ccnl.
puntuale indicazione delle risorse a ciò destinate e con la previsione, per le amministra- zioni, di destinare annualmente risorse proprie, nei limiti di bilancio e comunque in mi- sura non superiore all’1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al per- sonale del comparto, al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
Spetta alla contrattazione integrativa:
In tema di organizzazione degli uffici e dei servizi e della gestione delle risorse u- mane, spetta al livello decentrato stabilire le implicazioni in ordine alla qualità del lavo- ro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti or- ganizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi10.
Relativamente al trattamento economico, è rinviata alla contrattazione integrativa la fissazione dei criteri generali per la corresponsione dei compensi, connessi alle condi- zioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio11, nonché i criteri ge- nerali in materia di indennità di responsabilità (ovvero quella indennità accessoria, di importo variabile corrisposta al personale cui vengono attribuite posizioni organizzative
6 Art. 4, co. 2, lett. a), ccnl.
7 Art. 4, co. 2, lett. b), ccnl.
8 Art. 68, co. 2, lett. a) , ccnl.
9 Art. 4, co. 2, lett. k), ccnl.
10 Art. 4, co. 2, lett. h), ccnl.
11 Art. 4, co. 2, lett. d), ccnl.
e funzioni specialistiche e di responsabilità)12.
Infine, occorre ricordare come sia stato previsto che gli Atenei diano anche attua- zione, in sede di contrattazione integrativa, alla sentenza della Corte di Giustizia Euro- pea (sentenza del 26-1-2001 nella causa C-212/99), relativa agli “ex lettori di lingua straniera”, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita13.
Altre materie affidate alla contrattazione integrativa sono le linee di indirizzo e la programmazione generale delle attività di formazione professionale14. In particolare le parti contraenti hanno fatto riferimento a programmi annuali e pluriennali che sviluppi- no non genericamente dei percorsi di formazione, ma anche dei processi di riqualifica- zione e aggiornamento del personale, presumibilmente in stretto raccordo con il nuovo sistema di classificazione del personale e con i possibili percorsi di carriera e di mobilità verticale dallo stesso attivabili.
Sempre in tema di formazione, un rinvio al secondo livello di contrattazione è con- tenuto anche nel ccne15, con riferimento alla stipula di accordi relativi ai programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza16.
Accanto a queste materie, volte a fissare i limiti entro i quali l'amministrazione deve gestire il personale, ci sono materie di natura più propriamente sociale come, ad esem- pio, la prevenzione, il miglioramento dell'ambiente di lavoro17, la tutela dei dipendenti disabili18 e la definizione di criteri generali per l’istituzione e la gestione di attività so- cio-assistenziali per il personale19.
Tra le materie oggetto di contrattazione integrativa vi è anche l’orario di lavoro: in particolare, le politiche dell’orario di lavoro20 e le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro21. Un rinvio esplicito è contenuto anche nella nor- ma dedicata esclusivamente alla disciplina dell’orario22 che affida alla sede integrativa
12 Art. 4, co. 2, lett. p), ccnl.
14 Art. 4, co. 2, lett. e), ccnl.
17 Art. 4, co. 2, lett. f), ccnl.
18 Art. 4, co. 2, lett. g), ccnl.
19 Art. 4, co. 2, lett. m), ccnl.
20 Art. 4, co. 2, lett. i), ccnl.
l’”adattamento delle tipologie di orario di lavoro” flessibili alle esigenze degli Atenei. In sede decentrata è rinviata anche la contrattazione di accordi relativi alla banca delle ore23.
In tema di pari opportunità, spetta al livello decentrato individuare le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese le proposte di azioni po- sitive25.
Le tipologie contrattuali flessibili sono disciplinate con estrema completezza dal li- vello nazionale e lo spazio per una regolamentazione a livello decentrato è alquanto re- siduale. Alcuni limitati rinvii sono previsti con riferimento al lavoro interinale, al part- time, al telelavoro e al lavoro a domicilio.
In particolare, in attuazione di quanto previsto nell’art. 4, co. 2, ccnq sul lavoro tem- poraneo, spetta al contratto integrativo stabilire per i lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività pres- so l’amministrazione, specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di trattamenti economici accessori (in relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni)26.
In materia di part-time è rinviato al secondo livello di contrattazione:
- la definizione dei criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di tra-
24 Sul rapporto tra la fonte contrattuale e i poteri dirigenziali nella regolamentazione dell’orario di lavoro si veda Xxxxxxxx R., Orario di lavoro, in Carinci F. – Xxxxxxx X. (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da Xxxxxx Xxxxxxx, vol.V, UTET, Torino, 2004, spec. p. 698).
25 Art. 4, co. 2, lett. o), ccnl.
sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa27;
- la competenza a stipulare accordi relativi al part-time reversibile29.
Con riferimento al telelavoro, è da ricordare che il ccnq 23 marzo 200030 ha previsto all’art. 3 un sistema di relazioni sindacali per la regolazione della materia articolato in consultazione preventiva31, concertazione32 e contrattazione.
Qualche dubbio interpretativo può sorgere in merito alle competenze della contratta- zione di comparto e di quella integrativa: infatti, secondo il tenore testuale del comma 5 dell’art. 333, il rinvio alla contrattazione è generico e non indica esplicitamente il livello di comparto, né esclude quello integrativo, ma si limita ad individuare “l’ambito” rego- lativo, potendo, quindi, essere anche la contrattazione integrativa il soggetto destinatario della regolamentazione.
A tale dubbio, tuttavia, può opporsi che, in primo luogo, “gli aspetti strettamente le- gati alla specificità del comparto” richiedono una conoscenza che non può che essere patrimonio dei soggetti firmatari del contratto di comparto e non certo dei soggetti con- trattuali di ogni singola amministrazione, inoltre l’elencazione contenuta nello stesso comma 5 degli aspetti collegati alla specificità del comparto34 conferma ancora una vol-
27 Art. 4, co. 2, lett. l), ccnl.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta.
ta, con il richiamo alla “generalità” dei criteri da contrattare, come il livello destinatario della regolazione non possa essere diverso da quello di comparto.
Sarebbe, infine, illogico che il contratto quadro si preoccupi di attribuire competen- ze esplicite solo a modelli relazionali (informazione, concertazione e contrattazione) da realizzarsi a livello di amministrazione, senza alcuna competenza per la contrattazione di comparto.
Peraltro, l’esplicita attribuzione di competenze alla contrattazione integrativa, che, ai sensi del comma 4 del ccnq, “determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione”, induce a confermare come a livello di amministrazione gli spazi negoziali siano solo quelli fis- sati dal ccnq o, eventualmente, attribuiti dal ccnl.
La questione interpretativa non è di poco conto proprio nel comparto Università in cui il ccnl ha assunto in materia di disciplina del telelavoro peculiari determinazioni.
Mentre altri comparti hanno utilizzato la delega regolativa contenuta nel ccnq35, ten- tando di adattare la disciplina alla specificità di comparto, specie in riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro e alla determinazione delle fasce di reperibilità, il ccnl dell’Università, non ha, invece, inteso regolare direttamente la materia.
L’art. 20, dedicato al telelavoro, ha previsto, da un lato, che le amministrazioni pos- sano autonomamente realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dal ccnq, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali dallo stesso accordo individuato, e, dall’altro, che sia la contrattazione integrativa a disciplinare gli aspetti strettamente le- gati alle specifiche esigenze dell’amministrazione e dei lavoratori interessati ed in parti- colare proprio quelle materie di cui all’art. 3, comma 5, dell’accordo quadro che lo stes- so ccnq, secondo l’interpretazione proposta, ha attribuito alla contrattazione di compar- to.
calizzazione, i criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica; le forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso e le iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
35 Vedi i ccnl dei comparti sanità, ministeri, regioni e autonomie locali.
36 Art. 4, co. 2, lett. n), ccnl.
In altri termini il ccnl ha pienamente delegato le proprie competenze in materia di telelavoro alla contrattazione integrativa che costituisce, pertanto, oltre al ccnq, l’unica fonte per la disciplina di riferimento. Questa competenza esclusiva è stata poi riconfer- mata con il ccne del 13 maggio 2003 (relativo al biennio economico 2000-2001) che all’art. 7, comma 8, demanda alla contrattazione integrativa gli accordi sul telelavoro.
Alla contrattazione integrativa, infine, sono demandati, con una formulazione gene- rica e onnicomprensiva, gli accordi relativi al lavoro a domicilio37.
Altra materia rimessa alla competenza del secondo livello di negoziazione è quella sui permessi e i congedi. In particolare, in tema di congedi per maternità e parentali, è affidata alla contrattazione integrativa la disciplina di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, per la lavoratrice madre o il lavoratore pa- dre (anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i geni- tori che abbiano bambini fino ad otto anni di età) in caso di affidamento o di adozione di un minore38; in tema, invece, di congedi formativi, che il ccnl, integrato dal ccne, rico- nosce ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Am- ministrazione e nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in servizio, spetta ancora al contratto integrativo la definizione di procedure di accogli- mento delle relative domande39.
Con riferimento, poi, alla disciplina dei permessi, il contratto integrativo deve stabi- lire:
Infine, per effetto dei rinvii contenuti nel ccnq in materia di permessi e distacchi
sindacali del 7 agosto 1998, rientrano nelle competenze della contrattazione integrativa anche i diritti e le prerogative sindacali. In particolare, le modalità della comunicazione preventiva al dirigente responsabile della struttura sulla fruizione dei permessi sindacali retribuiti42, dei permessi sindacali retribuiti per le riunioni degli organismi direttivi sta- tutari43 e dei permessi sindacali non retribuiti44. Spetta, poi, al contratto integrativo, se- condo le indicazioni fornite dal ccnq sul rappresentante per la sicurezza del 10 luglio 1996, ove non sia determinato in sede di contrattazione di comparto, anche occuparsi dell’assorbimento delle ore di permesso retribuite spettanti, in base al ccnq, ai rappre- sentanti per la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo45.
Elencate così le materie, si deve segnalare che, ad un confronto con le previsioni del precedente ccnl, di cui non è possibile in questa sede dare conto analiticamente, si regi- stri un notevole ampliamento sia in termini qualitativi che in termini quantitativi.
I.5. I tempi e le procedure della contrattazione integrativa
Prima di trattare i tempi e le procedure della contrattazione integrativa è opportuno ricordare, per gli effetti che determina sulla stessa, che il ccnl università è stato stipulato il 9 agosto 2000 con un ritardo di 31 mesi, ma che dichiaratamente ha una vigenza dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 per la parte normativa e dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica. Questo ha comportato una pluralità di effetti non sempre convergenti: infatti, il riconoscimento degli aumenti salariali ha efficacia retro- attiva, ma gli effetti giuridici del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione, con conseguente efficacia ultrattiva del contratto precedente -scaduto da 31 mesi- e con una sostanziale vigenza effettiva del nuovo contratto di soli 17 mesi (e cioè dal 9 agosto 2000 al 31 dicembre 2001).
Le soluzioni adottate -riconducibili al principio di ultrattività del ccnl scaduto, ma non ancora rinnovato- giuridicamente escludono che vi possa essere soluzione di conti- nuità tra l’accordo di rinnovo e il ccnl precedente, nonostante la lunga vacatio effettiva. Esse, tuttavia, sono solo formalmente ossequiose della durata naturale del contratto (24
42 Art. 10, co. 6, ccnq Distacchi/Permessi sindacali.
43 Art. 11, co. 6, ccnq Distacchi/Permessi sindacali.
44 Art. 12, co. 4, ccnq Distacchi/Permessi sindacali.
45 Parte I, Art. XIII, co. 2, ccnq Rappresentante per la sicurezza.
mesi per la parte economica e 48 per quella normativa) e, nella sostanza, presuppongo- no un’accelerazione dei processi negoziali di rinnovo.
Questi casi che alla fine, sul versante retributivo, non prevedono erogazioni per il futuro, ma solo per il passato ed i tempi lunghissimi occorsi per il rinnovo fanno dubita- re della capacità delle parti contraenti di garantire, per il futuro, il rispetto delle scaden- ze naturali, con evidenti riflessi anche sulla tempistica della contrattazione biennale e di quella decentrata.
Lo scivolamento ha l’ulteriore effetto di “stressare” le procedure di rinnovo sia del contratto biennale che di quello integrativo. Per il rinnovo della parte economica - scaduta il 31 dicembre 1999 e, quindi, prima della sottoscrizione del nuovo ccnl qua- driennale- è previsto che già 30 giorni dopo l'entrata in vigore del contratto che stiamo analizzando devono essere presentate le piattaforme, avviando sostanzialmente le tratta- tive subito dopo la conclusione, molto tardiva, del contratto quadriennale. Di fatto il ccne è stato poi firmato il 13 maggio 2003 e cioè 40 mesi dopo la scadenza formale del precedente e 31 mesi dopo la firma del ccnl quadriennale.
La contrattazione integrativa, invece, a seguito dello slittamento dei tempi di rinno- vo e pur potendosi svolgere “regolarmente” sulle materie rinviate (secondo i tempi e le procedure fissate dal ccnl scaduto), subisce comunque un processo di rallentamento so- stanzialmente per due ragioni. In primo luogo per una sorta di “effetto attesa” che può indurre le parti contraenti a frenare il processo negoziale al fine di poter utilizzare le op- portunità normative ed economiche presumibilmente contenute nel ccnl rinnovando e, in secondo luogo, per un più generale clima di incertezza determinato dal porre in essere una contrattazione integrativa secondo regole, rinvii e risorse derivanti da un ccnl da tempo scaduto e che continua a produrre effetti solo grazie al principio di ultrattività. Per altro verso la contrattazione integrativa subisce, invece, un processo di accelerazio- ne dopo il rinnovo del ccnl poiché, sicuramente sulle materie economiche, ma anche su quelle normative, deve procedere in tempi rapidi ad una rinegoziazione degli istituti o ad un adattamento degli accordi alle nuove discipline (si pensi, ad esempio, da un lato al processo di reinquadramento del personale per effetto della riforma dei sistemi di classi- ficazione prevista nel ccnl 1998-2001 del comparto Università e dall’altro alle compe- tenze attribuite alla contrattazione decentrata in materia di destinazione delle risorse di- sponibili a favore delle progressioni economiche).
Rispetto al precedente ccnl, quello in esame definisce meglio i tempi e le procedure della contrattazione integrativa46. Innanzitutto quanto alla durata, i cci di norma durano quattro anni (al pari di quelli nazionali) e, in ogni caso, fino all'entrata in vigore del ccnl successivo, il che significa, considerati i ritardi con cui si procede ai rinnovi, che di fatto essa può superare ampiamente i quattro anni. Tale durata si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi al secondo livello di negoziazione e che devono essere trattati in un’unica sessione.
Tuttavia il ciclo negoziale può essere articolato diversamente, in relazione a materie attribuite dal ccnl alla competenza del cci e che per la loro natura richiedono “tempi di- versi o verifiche periodiche”47; l’articolazione è necessariamente diversa allorché si trat- ti di individuare:
-i criteri per la ripartizione delle risorse economiche tra le diverse finalità del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale;
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad o- biettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e mi- glioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse de- stinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei di- pendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
- i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finan- ziate da apposite disposizioni di legge.
In particolare, la contrattazione integrativa ha cadenza annuale allorché si deve defi- nire l’articolazione delle risorse economiche relative al finanziamento del fondo unico per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale,.
Il ccnl non regola direttamente i tempi di attuazione del contratto integrativo, ma ri- badisce la necessaria previsione, nei cci, di apposite clausole su tempi, modalità e pro-
47 Art. 5, co. 1, ultimo capoverso, ccnl.
Una volta raggiunto l’accordo, il comma 3 dell’art. 5 ccnl (ricalcando la norma di cui all’art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 396/1997) prescrive che il cci sia assoggettato ad un controllo contabile, effettuato dal collegio dei revisori dei conti (o da analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Amministrazione), sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. A tal fine, l'ipotesi di cci, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata entro 5 giorni a tale organismo (nel silenzio della norma, è da presumere che l’invio sia a cura della parte pubblica); trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo del- l'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
Viceversa, in caso di xxxxxxx, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni: di que- sto riavvio della trattativa la norma non disciplina le modalità né fornisce indicazioni sui possibili esiti della stessa. Questa, infatti, potrà condurre ad una accettazione dei rilievi
–che, si ricorda, riguardano esclusivamente la compatibilità dei costi del cci con i vinco- li di bilancio- o potrà non tenerne conto. In questo ultimo caso, tuttavia, l’organo di go- verno dell’Amministrazione potrebbe non autorizzare la sottoscrizione del contratto50, sconfessando così, di fatto, il presidente della delegazione pubblica.
Il contratto prevede anche un controllo da parte dell’Aran, alla quale deve essere tra- smesso il testo del cci (sempre entro 5 giorni) con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilan- cio51: ma questa è una previsione meramente ripetitiva di quanto già previsto dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993 come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 396/1997.
Nel primo mese di negoziato le parti contraenti, qualora non siano interrotte le trat- tative, non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette (clau- sola di raffreddamento); una condotta contraria sarebbe lesiva dei principi di buona fede in senso oggettivo e soggettivo ed esporrebbe le parti inadempienti a conseguenze risar-
50 In applicazione del comma 3 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui dispone che “Le pub- bliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in con- trasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
citorie proponibili davanti al giudice.
I.6. Gli altri “modelli relazionali”
Il sistema di relazioni sindacali delineato dal ccnl del comparto Università, come an- ticipato, si basa su diversi modelli.
Tramite l’informazione le parti contraenti si propongono, come recita il comma 1 dell’art. 6 del ccnl, di fondare i propri comportamenti “sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli”. La funzione dell’informazione si presenta come idonea attività di attenuazione dei conflitti attraverso la prevenzione degli stessi, coerentemente con l’obiettivo prescelto dalle parti di costrui- re un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti ed in grado di favorire la collaborazione tra le parti stesse.
Gli impegni assunti dalle parti si sostanziano in un processo di comunicazione che
52 Art. 11, comma 1, xxxxx xxxxxxxxx, ccnl.
vincola il soggetto pubblico e che investe, con maggiore o minore intensità, una plurali- tà di aspetti del rapporto di lavoro, genericamente riconducibili – per utilizzare la termi- nologia contrattuale – alle “misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro” e all’ambiente di lavoro54.
In particolare, ciascuna amministrazione è tenuta a fornire alle RSU e ai rappresen- tanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del ccnl (in base al rinvio all'art. 9 ccnl contenuto nell’art. 6, co. 2, ccnl) le informazioni sulle materie indi- cate dal ccnl in un elenco – contenuto nello stesso art. 6 – non esaustivo in quanto deve essere integrato con altre previsioni sparse nel testo contrattuale.
Il ccnl prevede due tipologie di informazione, preventiva e successiva, collegate, probabilmente, all’esigenza di acquisire il consenso sindacale (o almeno un non dissen- so) sulle scelte che l’amministrazione intende intraprendere in materie rilevanti per il personale o, ancora, di giustificare, sebbene in una fase posteriore, le scelte già effettua- te.
L’informazione preventiva deve essere fornita presumibilmente per iscritto55, facen- do pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, in primo luogo, sulle ma- terie indicate nel comma 3 dell’art. 6 del ccnl che, nel complesso, implicano scelte e de- cisioni che – se adottate senza alcun coinvolgimento sindacale –, possono generare una rilevante carica conflittuale: si pensi, ad esempio, ad atti dell’amministrazione che inci- dono sui diritti soggettivi del lavoratore quali le modifiche del regolamento di Ateneo in materia di articolazione dell’orario di lavoro, riorganizzazione degli uffici, regolamen- tazione della mobilità inter ed extra compartimentale, attribuzione di incarichi e conse- guenti indennità56.
Più dettagliatamente, le materie oggetto di informazione preventiva possono essere ricondotte ad alcune grandi aree tutte incidenti, in maniera più o meno penetrante, sulla gestione del rapporto di lavoro.
Non è oggetto di riservatezza l'informazione sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori (art. 6, co. 6, ccnl).
In primo luogo, la materia indicata in più norme del ccnl come oggetto di informa- zione preventiva è quella dell’ordinamento e dello sviluppo professionale. L’amministrazione deve fornire ai soggetti sindacali precedentemente indicati informa- zioni sui criteri generali che intende adottare in occasione di:
- organizzazione del lavoro e sue modifiche58;
- valutazione del personale al quale sia stato conferito incarico di EP64;
57 Art. 6, co. 3, lett. e), ccnl.
58 Art. 6, co. 3, lett. f) ccnl.
59 Art. 6, co. 3, lett. g) ccnl.
60 Art. 6, co. 3, lett. h), ccnl.
61 Art. 6, co. 3, lett. l) ed n), ccnl.
64 Il testo dell’art. 61, co. 5, ccnl, non è molto chiaro (la norma così recita: «i risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data infor- mazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9); non si comprende se oggetto dell'informazione siano i crite- ri e le procedure o la valutazione annuale.
Altra area oggetto di informazione preventiva riguarda più direttamente la presta- zione dei dipendenti con particolare riferimento alla durata della prestazione ed all’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture67, che deve essere determinata dai direttori amministrativi, “al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto ri- guardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali”68, secondo criteri generali pre- ventivamente comunicati.
Il tema della flessibilità è oggetto di informazione preventiva, che nel caso di presta- zioni di lavoro temporaneo deve essere “tempestiva”, in riferimento al numero, ai moti- vi, al contenuto (anche economico), alla durata prevista dai contratti di lavoro tempora- neo e ai relativi costi69; nel caso di telelavoro l’informazione riguarda le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità da impiegare negli stessi pro- getti. Un’informazione preventiva, inoltre, deve avvenire in relazione alla definizione di criteri e linee generali per l’adozione delle forme contrattuali di lavoro subordinato pre- viste dall’articolo 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 e alle iniziative di razionalizza- zione dell’uso degli istituti della flessibilità70.
Sono, ancora, oggetto di informazione preventiva una pluralità di atti dell’amministrazione (modifiche dei regolamenti di ateneo riguardanti il personale; ve- rifica periodica della produttività delle strutture; criteri per la determinazione delle dota- zioni organiche e provvedimenti di variazione dell’organico che incidono sullo stato dell’occupazione; voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale, comprese
67 Art. 6, co. 3, lett. b), ccnl.
69 Art. 21, co. 5, xxxxx xxxxxxxxx, ccnl: il momento dell'informazione (se preventiva o successiva) non è qui indicato espressamente, ma lo si deduce dal contesto della norma e in considerazione della regola ge- nerale secondo cui (anche ai sensi dell'art. 7, co. 1, ccnl), se trattasi di materie oggetto di concertazione, l'informazione non può che essere preventiva. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipula- zione dei contratti di fornitura (art. 21, co. 5, secondo capoverso, ccnl)
70 Art. 6, co. 3, lett. i) e k) e art. 23 ccnl.
variazioni di bilancio)71 che incidono sulla gestione delle risorse umane e sulla presta- zione lavorativa o sulle stesse relazioni sindacali72.
Oltre all’informazione preventiva, il ccnl prevede anche l’informazione successiva (con frequenza almeno annuale) sulle materie individuate dal ccnl stesso e con una limi- tazione oggettiva; essa, infatti, deve riguardare solo i criteri e le linee generali adottati dall’amministrazione negli atti di gestione e i relativi risultati (come recita il quarto comma, primo capoverso, dell’art. 6 ccnl).
Questo elenco non esaurisce l’universo delle materie oggetto di informazione suc- cessiva: infatti, in altre norme sparse del ccnl si ritrovano previsioni che, spesso a fini statistici, pongono in capo all’amministrazione il dovere di informare.
Tra le diverse tipologie contrattuali flessibili utilizzabili e di fatto utilizzate dalle Università, le parti stipulanti il ccnl si sono preoccupate, in qualche misura, di monitora- re solo il lavoro temporaneo: infatti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministra- zioni forniscono, agli stessi soggetti sindacali ai quali si fornisce l’informazione preven- tiva e all’Aran, informazioni sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro tempo- raneo stipulati (l’invio dell’informazione anche all’Aran è un chiaro segnale della vo- lontà di “governare” e, per molti versi, quantificare il ricorso a tale istituto). Nulla si di- ce, invece, in merito al significativo e quantitativamente rilevante ricorso al lavoro a tempo determinato o al lavoro autonomo nelle sue forme di collaborazione coordinata e continuativa.
71 Art. 6, co. 3, lett. a), c), d) e j) ccnl.
72 Dal punto di vista formale lo strumento posto a tutela del soggetto sindacale in caso di violazione delle proprie prerogative in materia di informazione preventiva è quello generale di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, non- ché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”. A parte questa tutela di tipo strumen- tale, la violazione dell’obbligo d’informazione costituisce condotta antisindacale sanzionabile all’interno di un procedimento giurisdizionale di tipo cautelare disciplinato dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 73 Art. 6, co. 4, ccnl.
Altra ipotesi di informazione successiva è quella relativa all’adozione da parte dell’amministrazione di un atto motivato in merito alla copertura con accesso dall’esterno di posti destinati ai passaggi di categoria, qualora la selezione interna abbia avuto esito negativo o manchino del tutto all’interno le professionalità da selezionare74. In verità, la norma citata non specifica se l’informazione debba essere preventiva o suc- cessiva, ma il tenore letterale (le amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione) induce a ritenere che l’informazione abbia per oggetto l’atto già adottato.
Infine, in materia di formazione professionale le parti contraenti hanno previsto che l’amministrazione fornisca informazione successiva delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa, anche rispetto ai risultati attesi75. Su alcune materie oggetto di informazione preventiva è prevista la possibilità di at- tivare, mediante richiesta scritta, la concertazione, un nuovo modello di relazioni sinda-
xxxx che sostituisce l’esame previsto dall’art. 8 del precedente ccnl.
75 Art. 45, co. 4, ultimo capoverso, ccnl.
76 Art. 11, ultimo capoverso, ccnl.
Mentre la disciplina previgente (art. 8, comma 5) prevedeva, in materia di esame, oggi sostituito dalla concertazione, “l’autonoma determinazione definitiva e la respon- sabilità dei dirigenti nelle stesse materie”, nel ccnl 1998-2001 all’art. 7, comma 3, ul- xxxx xxxxxxxxx, esplicitamente le parti contraenti affermano che “Gli impegni concerta- ti hanno per le parti carattere vincolante”.
E’ peraltro da osservare che, ove si intenda tale vincolo come vincolo negoziale, in realtà il ccnl avrebbe di fatto esteso, anche per le materie oggetto di concertazione, la possibilità di contrattazione integrativa, solo prevedendo per esse una procedura diffe- renziata.
La consultazione è un ulteriore modello relazionale, disciplinato dall’art. 8 del ccnl, che consente alle amministrazioni di acquisire il parere dei soggetti sindacali. Secondo la norma contrattuale, la consultazione viene effettuata sulle materie indicate dalla legge e dal contratto. Appartengono alla prima categoria, secondo la fonte citata dal ccnl (art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, ora art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001), le determinazioni in mate- ria di organizzazione e disciplina degli uffici, nonché di consistenza e variazione delle dotazioni organiche, che devono essere adottate dall’amministrazione.
La seconda categoria comprende tutte le norme contrattuali che esplicitamente pre- vedono una fase di consultazione.
La procedura è scarnamente disciplinata, poiché si prevede solo che, nei casi in cui la consultazione deve essere effettuata, l’Amministrazione acquisisce il parere preventi- vo degli stessi soggetti sindacali individuati come attori della contrattazione integrativa, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l’espressione. Le ammini- strazioni stesse devono provvedere a registrare formalmente le date delle consultazioni e i soggetti sindacali consultati78 (da notare che la norma non prescrive la “verbalizzazio- ne” dei pareri espressi dalla parte sindacale).
In genere i soggetti della consultazione, come già detto, sono gli stessi abilitati a svolgere attività contrattuale presso ciascun Ateneo; tuttavia, in almeno due casi i sog- getti da consultare sono diversi. Infatti, sulle materie attinenti la prevenzione e la sicu- rezza sul posto di lavoro, la consultazione si svolge con il rappresentante per la sicurez- za79, mentre in materia di distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché per le altre prerogative sindacali, i soggetti da coinvolgere nella consultazione sono le Associazioni
sindacali aventi titolo ai sensi del ccnq 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo di di- stacchi e permessi sindacali.
Le parti firmatarie del ccnl hanno individuato due tipologie di consultazione.
La prima, obbligatoria, deve essere effettuata sulle materie indicate da norme di legge (ed in specifico l’art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, ora art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 precedentemente citato ed al quale si rinvia) e sulle seguenti, elencate dallo stesso ccnl all’art. 8, co. 3:
- determinazione di criteri generali per il conferimento di mansioni superiori81;
La consultazione è ancora obbligatoria (nonché tempestiva) sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi83, ed inoltre in materia di conferimento temporaneo di mansioni supe- riori, che può avvenire solo nelle ipotesi previste dal ccnl, secondo le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione e sulla base di criteri precostituiti e preventivamente og- getto di consultazione con i soggetti sindacali84. Infine, con periodici incontri semestra- li, si verificherà lo stato di attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti85, già oggetto di consultazione ai sensi dell’art. 8, co. 3, lett. b) ccnl.
La consultazione, benché le disposizioni contrattuali non siano sempre chiare, è in- vece affidata all’iniziativa delle parti sindacali (e l’amministrazione è condizionata dalla preventiva iniziativa delle stesse) nei seguenti casi:
80 Art. 8, co. 3, lett. b), ccnl.
81 Art. 8, co. 3, lett. c), ccnl.
82 Art. 8, co. 3, lett. a), ccnl.
85 Art. 57, co. 6, ultimo capoverso, ccnl.
86 Qui la norma non parla di consultazione, ma di un incontro (testualmente: «I criteri per la scelta dei di- pendenti cui attribuire le posizioni organizzative e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle ammini- strazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro).
- definizione di forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli istituti di flessibili- tà87.
La consultazione, sia nella versione obbligatoria sia in quella ad iniziativa di parte, si presenta, tutttavia, come modello relazionale “debole”, in quanto idoneo a garantire l’esercizio dei poteri datoriali: l’amministrazione, infatti, deve solo “sentire” le contro- parti prima di assumere le sue decisioni.
Ultimo modello relazionale individuato dal ccnl è l’interpretazione autentica dei contratti. Si tratta di un procedimento utilizzabile ove sorga una controversia sul signi- ficato di una determinata clausola contrattuale; se la definizione consensuale del contra- sto interpretativo si risolve anche nel reciproco scambio di concessioni, ci si troverà di fronte ad un vero e proprio contratto di transazione, preclusivo di qualsiasi sbocco giu- diziale futuro della vicenda; laddove le parti si limitino ad un mero intervento esegetico, l’accordo verrà qualificato come negozio di accertamento, ostativo di qualsiasi altra in- terpretazione.
Infine, è da segnalare la presenza di Commissioni bilaterali o Comitati paritetici che pur non costituendo un modello relazionale in sé, sono istituti che conferiscono coeren- za al sistema ed ai suoi obiettivi di tipo cooperativo. Confermata l’istituzione del Comi- tato per le pari opportunità88 (che discende da precise disposizioni legislative), il ccnl consente ai soggetti sindacali (gli stessi della contrattazione integrativa) di costituire, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse (entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del ccnl), commissioni bilaterali o osser- vatori con il compito di raccogliere dati (che le amministrazioni sono tenute a fornire), effettuare approfondimenti e formulare proposte89. su specifiche problematiche, concer- nenti, in particolare, l'organizzazione del lavoro, i servizi sociali e l'ambiente e la sicu- rezza del lavoro. Tali organismi, di norma a composizione paritetica e con la presenza obbligatoria di una rappresentanza femminile adeguata, non hanno funzioni negoziali.
Non necessariamente a composizione paritetica è, invece, il Comitato per la valuta-
87 Art. 23, co. 2, ccnl: da rilevare la terminologia utilizzata e secondo la quale “Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’articolo 9, forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno”.
zione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti90 (presieduto dal direttore xxxxxx- xxxxxxxx), che ha il compito di fornire il parere sulle osservazioni formulate dal dipen- dente in merito alla valutazione delle sue prestazioni e dei suoi risultati ai fini della cor- responsione dei compensi incentivanti e della progressione economica.
91 Parte II, artt. I e II, CCNQ Rappresentante per la sicurezza. V. anche Art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994.
SEZIONE II
L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA
CONTRATTUALE NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
II.1. Premessa metodologica
Nella ricognizione del materiale contrattuale relativo alla contrattazione integrativa decentrata, la scelta metodologica si è orientata verso l’individuazione, in via prelimina- re, di tutte le istituzioni universitarie italiane pubbliche. A tal fine si sono attinte infor- mazioni desunte dall’elenco delle Università che appare sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (xxx.xxxx.xx).
Gli istituti universitari risultano essere 78, 13 dei quali di natura privata, e quindi esclusi dall’indagine. Pertanto l’attività di ricerca ha interessato 65 Università, distribui- te sull’intero territorio nazionale.
Per completezza di informazione va evidenziato che in 15 Università non è stato possibile recuperare alcun contratto – nonostante siano stati effettuati numerosi solleciti
– per l’analisi di contenuto che interessa la presente ricerca [v. Tab. 1].
Tab. 1: Riepilogo sul numero complessivo delle Università (fonte MIUR) e sul numero delle Univer- sità interessate dal reperimento di accordi decentrati
50 | 47 | ||
Università da cui sono stati re- | Università i cui accordi | ||
65 | periti accordi decentrati | decentrati sono stati og- getto di analisi | |
15 | |||
78 Università | Università da cui non sono sta- ti reperiti accordi decentrati | ||
(fonte Miur) | 13 | ||
Al fine di reperire il maggior numero di atti negoziali si è scelto di seguire tre di- versi canali di ricerca.
LA RETE INTERNET. Sono stati visitati i seguenti siti: siti web istituzionali delle 65 Università censite; sito web del CNEL; siti web nazionali delle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e delle rispettive Federazioni di categoria; siti web delle RSU e delle rap- presentanze sindacali locali. Questa fonte ci ha consentito di recuperare la parte più con- sistente degli accordi integrativi.
LE AMMINISTRAZIONI DELLE UNIVERSITÀ. Sulla base dei risultati ottenuti sulla rete
internet, è stata formulata una comunicazione indirizzata ai Direttori Amministrativi di
tutte le Università nella quale si chiedeva la possibilità di acquisire materiale contrattua- le relativo ad ulteriori accordi collettivi integrativi stipulati dalle Università ed, even- tualmente, indicare le modalità di reperimento della documentazione richiesta.
Dal sollecito si è avuto riscontro da parte di 22 Università, che hanno fornito preva- lentemente accordi stipulati in epoca più recente e non ancora disponibili in rete.
L’ARAN. A norma dell’art. 5, co. 5, ccnl del 1999, le amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo dei contratti stipulati, “con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferi- mento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”. La base informativa dell’ARAN avrebbe dovuto, quindi, consentire di raccogliere non solo tutte le informazioni relative alla data di stipula del contratto, alla sua durata, alle delegazioni trattanti, all’area tema- tica di contrattazione, ma anche i testi di tutti i contratti stipulati nel periodo di riferi- mento della ricerca.
Tuttavia, tramite questo canale è stato possibile reperire solo 28 testi negoziali, provenienti da 16 Università, la maggior parte dei quali relativi al 2003.
Il campo di osservazione è costituito dall’insieme dei contratti integrativi decentrati (d’ora in poi cci) stipulati dalle Università a seguito della seconda tornata contrattuale del comparto Università (contratto collettivo nazionale del 9.8.2000, d’ora in poi ccnl): cioè, dall’insieme dei contratti integrativi che trovano la propria disciplina, per quanto riguarda sia i soggetti, tempi e procedure della negoziazione, sia le materie oggetto di rinvio, nel ccnl.
Inoltre, rientrano nel campo di osservazione anche i contratti decentrati, stipulati nel predetto arco temporale, che attuino i rinvii contenuti nel ccnl del 21.2.2001, relati- vo al biennio economico 2000-2001 (d’ora in poi, ccne), nonché nei Contratti collettivi nazionali quadro in materia di lavoro temporaneo (ccnq 9.8.2000), telelavoro (ccnq 23.2.2000) ed esercizio dei diritti sindacali (ccnq 10.7.96 e 7.8.98).
Per quanto riguarda la documentazione rientrante nel campo di osservazione, va precisato che, prima di procedere alla raccolta del materiale, si è deciso di non operare alcuna restrizione basata sulla denominazione data dalle parti ai diversi documenti. Sul- la base dell’esperienza dei ricercatori coinvolti, infatti, era già possibile prevedere che
Al termine del lavoro di ricognizione (conclusosi nel maggio 2004), sono stati ma- terialmente acquisiti 390 testi negoziali, reperiti in 50 istituti universitari pubblici [vedi Tab. 1]. Si può pertanto affermare di aver raggiunto una soddisfacente copertura dell’universo della contrattazione integrativa posta in essere dal comparto Università.
Nello specifico, la ricognizione preliminare finalizzata all’individuazione di una base di partenza su cui realizzare successive fasi del piano di campionamento [vedi Tab.1], ha avuto risultati alquanto soddisfacenti, tali da indirizzare le scelte di carattere metodologico verso un’analisi “a tappeto” dei testi negoziali acquisiti, piuttosto che ver- so una campionatura casuale o stratificata.
92 E’ stato possibile rinvenire le seguenti denominazioni di patti negoziali integrativi: Contratto integrativo (o decentrato)
E’ la denominazione con la quale generalmente vengono individuati i testi negoziali che in maniera orga- nica e completa disciplinano le materie demandate alla contrattazione decentrata, anche se non mancano realtà universitarie in cui tale denominazione è utilizzata per individuare testi negoziali relativi a singoli istituti.
Accordo
Con tale denominazione, risultata la più diffusa, si individuano generalmente i testi negoziali che discipli- nano singoli istituti o che integrano i contratti integrativi a contenuto più generale (tipico esempio sono gli accordi relativi alla determinazione annuale delle risorse finanziare da destinare ai vari istituti).
Ipotesi di Accordo – Preintesa
A stretto rigore tali testi negoziali non dovrebbero rientrare fra quelli da utilizzare nella ricerca, vista la loro natura di accordi non definitivi. Tuttavia alcuni di essi devono ritenersi rilevanti, perché nella prassi può accadere che l’intestazione o denominazione del testo negoziato dalle parti, redatto come “ipotesi di accordo”, pur essendosi successivamente compiuto l’iter procedurale che porta all’accordo definitivo, non venga poi materialmente cambiata in “accordo” o termini simili. Pertanto, specie per i testi negoziali repe- riti nei siti web, accade che accordi definitivi e pienamente efficaci siano indicati nella loro originaria forma di “ipotesi di accordo”. Ciò evidentemente costituisce una complicazione nella corretta individua- zione dei testi negoziali divenuti definitivi.
Regolamento
I regolamenti, in realtà, sono atti delle amministrazioni mediante i quali esse esercitano le proprie prero- gative nella disciplina delle materie di competenza. Tuttavia deve rilevarsi l’esistenza di diverse realtà universitarie nell’ambito delle quali anche i regolamenti sono portati al tavolo delle trattative al fine di conseguire l’approvazione delle parti sindacali. In definitiva anche i regolamenti sono concordati con le organizzazioni sindacali.
Protocollo
Con tale termine vengono indicati testi negoziali che disciplinano organicamente una determinata materia, rappresentando spesso la sede in cui viene fatto confluire il contenuto di una serie di accordi precedenti. Verbale di riunione di contrattazione
In alcune sedi universitarie si è riscontrata la prassi per cui la disciplina dei vari istituti non è contenuta in un apposito testo negoziale distinto, ma è contenuta nei verbali delle sedute di contrattazione nelle quali il singolo istituto è stato oggetto di contrattazione.
In quest’ultimo caso il procedimento di sintesi statistica mediante campionamento avrebbe ridotto in maniera significativa il numero di contratti da analizzare, non garan- tendo un’adeguata rappresentatività statistica della popolazione di riferimento.
Una selezione dei contratti acquisiti si è ritenuta necessaria essendo la ricerca fina- lizzata all’analisi della contrattazione decentrata relativa alla seconda tornata contrattua- le nazionale; sono stati esclusi, pertanto, dal novero dei testi negoziali in oggetto quelli stipulati prima dell’agosto 2000. Invero alcune eccezioni si sono rese necessarie in rela- zione ad alcuni accordi che, seppur stipulati in epoca precedente, conservano la loro ef- ficacia, sia perchè disciplinano istituti particolari non più contrattati successivamente sia perché sono espressamente richiamati da accordi successivi.
A conclusione dell’intera procedura di selezione, cui si è aggiunta quella legata al profilo temporale di stipula degli accordi, il numero definitivo dei testi negoziali esami- nati è risultato essere di 285 [v. Tab. 2].
Tab. 2 - Università da cui sono stati reperiti accordi integrativi
Accordi Reperiti | Accordi Utilizzati | |
BARI Politecnico | 13 | 13 |
BARI Università degli Studi | 26 | 12 |
BASILICATA Università degli Studi | 4 | 3 |
BENEVENTO Università degli Studi del SANNIO | 1 | 1 |
BERGAMO Università degli Studi | 2 | 2 |
BOLOGNA Università degli Studi | 12 | 8 |
BRESCIA Università degli Studi | 14 | 14 |
CAGLIARI Università degli Studi | 9 | 7 |
CALABRIA Università | 3 | 2 |
CAMERINO Università degli Studi | 5 | 5 |
CHIETI Università degli Studi “G. D'Annunzio” | 1 | 1 |
FERRARA Università degli Studi | 5 | 5 |
FIRENZE Università degli Studi | 10 | 6 |
FOGGIA Università degli Studi | 1 | 1 |
GENOVA Università degli Studi | 21 | 4 |
INSUBRIA Università degli Studi Varese-Como | 9 | 9 |
L'AQUILA Università degli Studi | 19 | 19 |
LECCE Università degli Studi | 12 | 8 |
Denominazione Università | Accordi Reperiti | Accordi Utilizzati |
MARCHE Università Politecnica | 8 | 8 |
MESSINA Università degli Studi | 2 | 0 |
MILANO Politecnico | 14 | 14 |
MILANO Università degli Studi | 14 | 6 |
MILANO-BICOCCA Università degli Studi | 9 | 9 |
MODENA e REGGIO XXXXXX Università degli Studi | 6 | 5 |
NAPOLI Seconda Università degli Studi | 1 | 1 |
NAPOLI Università degli Studi “Xxxxxxxx XX” | 5 | 2 |
PADOVA Università degli Studi | 20 | 11 |
PALERMO Università degli Studi | 1 | 1 |
PARMA Università degli Studi | 9 | 8 |
PAVIA Università degli Studi | 7 | 6 |
PERUGIA Università degli Studi | 5 | 5 |
PERUGIA Università per Stranieri | 2 | 2 |
PIEMONTE ORIENTALE Università degli Studi | 5 | 4 |
PISA Università | 3 | 3 |
ROMA Istituto Universitario di Scienze Motorie | 2 | 2 |
ROMA TRE Università degli Studi | 2 | 0 |
ROMA Università degli Studi “La Sapienza” | 5 | 2 |
ROMA Università degli Studi “Tor Vergata” | 3 | 2 |
XXXXXXX Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx | 0 | 0 |
XXXXXXX Università degli Studi | 2 | 2 |
SIENA Università degli Studi | 11 | 5 |
TERAMO Università degli Studi | 1 | 0 |
TORINO Politecnico | 5 | 3 |
TORINO Università degli Studi | 9 | 4 |
TRENTO Università degli Studi | 17 | 17 |
TRIESTE Università degli Studi | 7 | 7 |
TUSCIA Università degli Studi | 4 | 4 |
UDINE Università degli Studi | 27 | 18 |
VENEZIA Università “Cà Foscari” | 4 | 3 |
VERONA Università degli Studi | 8 | 6 |
Totale Accordi | 390 | 285 |
II.2. Soggetti, tempi e procedure della contrattazione integrativa
Il ccnl rinvia ai cci la previsione di clausole su tempi, modalità e procedure di verifi- ca della loro attuazione (art. 5, co. 4l).
Prima di analizzarli va detto che i cci che hanno concordato soggetti, tempi e proce- dure della contrattazione integrativa laddove hanno concordato più in generale il siste- ma di relazioni sindacali e degli altri modelli relazionali individuati nel ccnl.
Sul piano del sistema delle relazioni sindacali talvolta le parti ne hanno convenuto gli obiettivi, riproducendo testualmente quanto già previsto dall’art. 3 del ccnl e preci- sando che il predetto sistema deve svilupparsi in modo tale da contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia del- l'attività e dei servizi istituzionali, erogati alla collettività. Da qui la necessità di un si- stema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei com- portamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la col- laborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.94
Passando alla contrattazione integrativa le parti hanno concordato, innanzitutto, gli
obiettivi che si intendono perseguire con il cci95.
Sul piano delle procedure deve rilevarsi che diverse Università sono pervenute alla preventiva individuazione di tempi, modalità e procedure della contrattazione a livello
94 Università Siena 13.2.2003 (art. 1) e Università Salerno – Accordo Relazioni Sindacali (art. 2).
decentrato, secondo schemi rigidamente formali che sembrano riecheggiare l’iter del procedimento amministrativo.
La particolare attenzione alla proceduralizzazione della contrattazione integrativa (a volte anche ridondante rispetto allo stesso ccnl) è tipico della contrattazione pubblica quasi a sottolineare una continua ricerca di reciproca credibilità.
A tal proposito si riscontra la presenza di accordi tesi a periodicizzare le sedute di contrattazione collettiva (anche individuando in via preventiva un calendario annuale), eventualmente coordinandole in modo da anticipare sempre le convocazioni del Senato Accademico o del Consiglio di amministrazione e fermo restando la possibilità di con- vocazione per questioni urgenti.
Più in particolare, le parti hanno stabilito che le riunioni di contrattazione integrativa devono svolgersi con cadenza almeno bimestrale (talvolta con sedute almeno quindici- nali96) e comunque prima della riunione del S.A. e del C.D.A. programmata nel mese, oppure entro e non oltre 10 gg. dalla richiesta di convocazione inoltrata da una o più OO.SS.97
Le parti hanno definito altresì le modalità di predisposizione dell’ordine del giorno, di convocazione delle parti, di formazione del verbale e di pubblicizzazione dell’eventuale accordo.
Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate di solito dal Direttore am-
96 Cfr. Università Firenze 30.1.2001 (art. 1).
97 Cfr. Università Tuscia 11.2.2002 (art. 6).
98 Cfr. Politecnico Milano 24.2.2002.
99 Cfr. Università Salerno – Accordo Relazioni Sindacali (art. 1).
Talora le parti hanno convenuto che gli incontri di contrattazione siano convocati dal Rettore per il tramite dell’Ufficio di Staff dello stesso, via e-mail o fax, in mancanza di indirizzo di posta elettronica, con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto a quel- lo fissato e la documentazione relativa è resa disponibile almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di giustificato e obiettivo impedimento.
Di norma l’eventuale rinvio della riunione programmata deve essere motivato e co- municato con un preavviso di almeno 2 giorni prima della riunione stessa.
Gli atti della seduta sono redatti con apposito verbale consistente in un resoconto sommario, da portare in approvazione nella riunione successiva e sottoscritto dalle due delegazioni. Non mancano casi in cui si consente di assistere alle sedute al personale in- teressato o, più genericamente al personale tecnico-amministrativo, pur precisando che la negoziazione decentrata non costituisce sede di assemblea del personale.
Il verbale deve essere trasmesso alle parti almeno 5 giorni prima del successivo in- contro, per consentire la verifica della corrispondenza al dibattito e alle decisioni assun- te.
Al termine della seduta viene redatto il testo dell’accordo e sottoscritto seduta stante dalle parti. I componenti della parte sindacale possono depositare dichiarazioni a verba- le relativamente alle materie oggetto di accordo, da allegare all’accordo stesso.
Gli accordi devono essere sono pubblicizzati anche per via telematica, sul sito web
dell’Ateneo, oltre che all’albo dell’Università; talora si precisa che ciò debba avvenire
«entro tre giorni dalla sottoscrizione»101. Ai fini della pubblicizzazione l'amministrazio- ne garantisce la circolazione dell'informazione, gli spazi per l'affissione, le sedi per lo svolgimento delle consultazioni e dei referendum sugli accordi nonché tutti gli elementi utili all'agibilità sindacale ed istituisce una bacheca elettronica per RSU e XX.XX su in- ternet.
Per l’approvazione è necessaria la sottoscrizione dell’accordo da tutte le parti, a se-
100 Cfr. Università Salerno - Accordo Relazioni Sindacali (art. 1).
101 Cfr. Università Palermo 12.6.2002 (art. 1).
guito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 5, c. 3 del ccnl102. Un accordo ha esplicitato tre fasi preliminari all’approvazione definitiva: il controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della compatibilità di bilancio dell’ipotesi d’accordo sti- pulata; l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al presidente della delegazio- ne di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; la sottoscrizione del cci da parte delle dele- gazioni di parte pubblica e sindacale103.
Le parti hanno definito anche i tempi di verifica circa l'attuazione degli accordi sti- pulati. Ad esempio, si prevede che con cadenza, di norma, trimestrale le parti si incon- trino per verificare lo stato di attuazione del cci. E sempre per verificare e valutare l’andamento dell’applicazione del cci e per la soluzione di eventuali problemi e inter- pretazioni, si è prevista la costituzione di un osservatorio per l’applicazione contrattuale del cci 2003-2004. L’osservatorio è costituito dalla RSU e dalla delegazione di parte pubblica. Sono previsti almeno 2 incontri l’anno e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata dalla RSU ovvero dal Direttore Amministrativo107.
Per l’approfondimento di alcune tematiche (fra cui i sistemi di incentivazioni e for-
103 Cfr. Università Camerino 16.10.2001.
104 Cfr. Università Piemonte orientale 9.1.2003
105 Cfr. Università Chieti 1999-2000 (art. 1).
106 Cfr. per tutti Università Tuscia 11.1.2002 (art. 2).
107 Cfr. Università Torino 18.11.2004
mazione del personale, l’orario di lavoro, le forme di lavoro flessibile) le parti talvolta hanno concordato l’istituzione di “tavoli bilaterali tecnici”, ai quali non sono ricono- sciuti poteri negoziali, ma esclusivamente poteri di impulso e propositivi, strumentali al confronto in sede di contrattazione integrativa108.
L’individuazione degli attori negoziali ammessi al tavolo delle trattative avviene in conformità a quanto disposto dall’art. 9 ccnl. Alcune Università hanno inteso integrare il disposto della norma del ccnl, utilizzando le facoltà ivi previste in relazione alla possibi- lità di allargare la composizione delle delegazioni o meglio definirne i partecipanti (per es. in relazione ai rappresentanti delle RSU). Taluni accordi decentrati, infatti, hanno previsto la possibilità di integrare entrambe le delegazioni trattanti con esperti delle ma- terie oggetto della trattativa110; nel ccnl tale possibilità è prevista per la sola delegazione di parte pubblica.
Per quanto riguarda l’amministrazione, i soggetti firmatari sono il Rettore (o un suo delegato) e il Direttore amministrativo. La delegazione datoriale è, quindi, guidata dal rappresentante politico-istituzionale dell’amministrazione. In alcuni casi la delegazione di parte pubblica è indicata come la Direzione politico-amministrativa, ovvero integrata dai componenti di apposite commissioni bilaterali o da esperti. Di solito manca un ap- posito ufficio deputato in via esclusiva a seguire e svolgere il processo negoziale, ovve- ro un ufficio specializzato per la gestione del personale e delle relazioni sindacali.
Per le parti sindacali risultano fra i soggetti firmatari: rappresentanti delle RSU, SNUR – CGIL; CISL Università; UIL PA; CSA di CISAL/CISAL Università / CONF.I.L.L. Sc e Un (rientra in CSA di CISAL ma nella sola Università di Perugia firma in via autonoma); Federazione CONFSAL/SNALS Università / CISAPUNI.
108 Cfr. Università Xxxxxx Xxxxxxxx II 28.6.2001.
109 Cfr. Università Genova 9.10.2001 (art. 1)
110 Cfr. Università Tuscia 11.1.2002 (art. 5); Università Genova 9.10.2001 (art. 4).
II.3. I contenuti della contrattazione integrativa
II.3.1. Organizzazione degli uffici, dei servizi e del lavoro - Gestione delle risorse umane
L’area tematica in questione è una di quelle che assume una particolare rilevanza nell’ambito di una analisi del grado di incidenza della contrattazione decentrata, perché direttamente interessata dal riassetto organizzativo indotto dall’applicazione del nuovo sistema di inquadramento professionale e perché, sul piano funzionale, si pone in termi- ni di necessario presupposto rispetto al perseguimento degli obiettivi dell’aumento della produttività e del miglioramento della qualità dei servizi erogati dall’amministrazione.
In realtà, dall’analisi degli accordi emerge che l’ambito di operatività della contrat- tazione decentrata in tale area tematica si è rivelato molto più ampio, essendosi estesa ad una molteplicità di aspetti: a) criteri relativi alla definizione e realizzazione dei Pro- getti finalizzati al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi; b) indivi- duazione e attribuzione di posizioni organizzative e incarichi di responsabilità; c) pro- grammazione del fabbisogno di personale; d) procedure di reclutamento del personale;
e) profili relativi alla riorganizzazione delle strutture e del relativo personale.
E’ opportuno esaminarli distintamente anche per avere una maggiore consapevolez- za degli ampi spazi negoziali utilizzati dalle parti sociali in sede decentrata.
111 Art. 4, lett. b e h, ccnl.
a) Progetti finalizzati
La predisposizione di progetti finalizzati a promuovere il miglioramento della pro- duttività e della qualità dei servizi erogati, in termini di efficienza ed efficacia, rappre- senta lo strumento utilizzato da diverse amministrazioni al fine di corrispondere al per- sonale i compensi incentivanti relativi alle risorse finanziare stanziate per remunerare la produttività collettiva e individuale (art. 68 co. 2 lett. d, ccnl). Non mancano, peraltro, indicazioni circa finalità ulteriori perseguibili attraverso l’implementazione di tali pro- getti, considerati sia come strumento per il raggiungimento di obiettivi gestionali dell’amministrazione sia come occasione di crescita individuale e collettiva del persona- le, per il valore formativo connesso a questa modalità di lavoro112. In questo senso, van- no evidenziati anche gli impegni “politici” assunti dalle parti al fine di aumentare pro- gressivamente le risorse da destinare alla remunerazione degli istituti che premino l’impegno di gruppo, finalizzato alla realizzazione di progettualità e di prodotti innova- tivi113.
Va subito osservato come tali progetti assumano diversa denominazione nelle diver- se realtà amministrative. Infatti se prevalente appare la denominazione di “progetti fina- lizzati”, non mancano indicazioni diverse quali “piani di attività e di lavoro e progetti strumentali”114, “piani di incentivazione di struttura”115, “progetti innovativi”116, “pro- getti di lavoro”117.
Più nello specifico, oggetto di contrattazione sono stati innanzitutto i criteri generali per la definizione, l’approvazione e l’attribuzione di risorse per tali progetti. Rilevano a tal fine gli obiettivi che le singole amministrazioni intendono perseguire e la cui defini- zione dipende dal tipo di Struttura nell’ambito della quale il progetto è sviluppato, es- sendo prerogativa degli Organi di governo la predisposizione di progetti di portata più ampia118, mentre per le Strutture periferiche si mira al miglioramento dei servizi offerti. In tal senso, sul piano dell’amministrazione generale, assumono rilevanza gli obiettivi di
112 Cfr. Università Foggia 4.6.2002 (art. 12 co. 1); Università Ferrara 18.12.2002.
113 Cfr. Università Basilicata 25.5.2001 (art. 17 co. 2).
114 Cfr. Politecnico Bari 17.3.2001(lett. a).
115 Cfr. Politecnico Milano 18.9.2003 (art. 2, lett. a); Università Padova 18.4.2002 (art. 56).
116 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 55).
117 Cfr. Università Verona, Testo Unico Accordi Integrativi (art. 1, pag. 15).
efficienza gestionale119, mentre attengono più all’ambito delle Strutture periferiche gli obiettivi riferibili all’attività didattica e di ricerca120.
Gli accordi hanno specificato le modalità di presentazione dei progetti, individuando gli elementi da indicare nella redazione del progetto stesso121. Inoltre, in alcuni casi, vengono determinati anche i criteri cui devono attenersi i proponenti il progetto nell’individuare il personale coinvolto: in tal senso si fa riferimento alle competenze, al- la posizione ricoperta o all’afferenza alle strutture coinvolte122; all’applicazione di mec- canismi di rotazione123; all’individuazione di limiti numerici124.
Si definiscono, altresì, i criteri per l’approvazione dei progetti presentati e per il re- lativo riparto delle risorse finanziarie. Normalmente si valutano i seguenti elementi: il coinvolgimento del maggior numero di uffici e di personale; la dimensione, la comples- sità e la valenza innovativa del progetto; la compatibilità con gli obiettivi strategici dell’amministrazione. Devono segnalarsi peraltro due ulteriori soluzioni: la prima, al fi- ne di assicurare una equilibrata ripartizione di risorse, prevede che queste vengano ri- partite tenendo conto dell’eventuale coinvolgimento nel progetto di personale beneficia- rio di altri compensi accessori125; la seconda, demanda direttamente al tavolo della con- trattazione la determinazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto126.
Ulteriori profili oggetto di negoziazione a livello decentrato sono relativi alla indivi- duazione dei soggetti proponenti127 e degli organi deputati all’approvazione dei progetti.
122 Cfr. Università Foggia 4.6.2002 (art. 12 co. 4).
123 Cfr. Università Brescia 13.6.2001.
124 Cfr. Seconda Università Napoli 17.3.2003 (punto 2A); Università Perugia 30.4.2003 (punto 6).
125 Cfr. Politecnico Milano 18.9.2003 (art. 2, lett. a).
126 Cfr. Seconda Università Napoli 17.3.2003 (punto 2A).
Per quanto riguarda questi ultimi, normalmente si tratta degli organi amministrativi128 e le loro prerogative in materia di approvazione dei progetti dipendono dall’ambito di o- peratività dei medesimi. Si distinguono quelle realtà nelle quali l’approvazione dei pro- getti è demandata ad un Comitato o Commissione tecnica a composizione mista129, mentre in un caso tale compito è affidato al tavolo della contrattazione decentrata130.
Quanto alle procedure di valutazione dei progetti va rilevato che esse operano sia con riferimento alla rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sia con riferi- mento all’apporto del singolo lavoratore ai fini della determinazione del compenso indi- viduale.
In particolare, la valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assume rile- vanza nella misura in cui essa comporti una eventuale rideterminazione del budget di risorse finanziarie disponibili, così come previsto in alcuni casi in cui la determinazione definitiva delle risorse destinate a remunerare il progetto consegue proprio alla valuta- zione in termini di conseguimento degli obiettivi effettuata dalla Direzione amministra- tiva131, o dagli altri organi amministrativi competenti132, ovvero da organismi a compo- sizione mista133.
Per quanto riguarda invece la valutazione individuale, precisato che essa è funziona- le alla verifica del livello di partecipazione del singolo lavoratore al raggiungimento de- gli obiettivi, le parti procedono sia all’individuazione dei soggetti cui spetta tale compi- to134 sia all’individuazione dei criteri sulla base dei quali effettuare tale valutazione. Ta- li criteri sono individuati in alcuni casi in maniera generica, facendo riferimento all’effettiva partecipazione, all’impegno temporale dedicato e al grado di apporto indi- viduale al raggiungimento degli obiettivi del progetto; in altri casi si procede ad una det-
129 Cfr. Università Piemonte Orientale 9.1.2003 e Università Ferrara 18.12.2002.
130 Cfr. Seconda Università Napoli 17.3.2003 (punto 2A).
132 Cfr. Università Verona, Testo Unico Accordi Integrativi (art. 10, pag. 18).
tagliata elencazione nell’ambito della quale possono segnalarsi i seguenti: capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e con l’utenza; efficienza orga- nizzativa, continuità e affidabilità; capacità di lavorare in gruppo e di gestire il ruolo di competenza; tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità; gra- do di responsabilizzazione verso i risultati e livello di autonomia; capacità di proporre soluzioni innovative; impegno profuso e risultati ottenuti.
Nei casi in cui il contratto integrativo non definisce criteri o procedure di valutazio- ne è molto probabile che le parti abbiano dato per scontata l’operatività dei criteri, delle procedure e dei sistemi di valutazione che, ai sensi dell’art. 58 ccnl, presiedono alla ve- rifica delle prestazione e dei risultati dei dipendenti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti135 e della progressione economica136. In tal senso, peraltro, sono riscontrabili indicazioni esplicite attraverso il rinvio al sistema di valutazione, il richia- mo alla competenza del Nucleo di valutazione, la previsione della possibilità, da parte del lavoratore, di presentare osservazioni al Comitato di cui all’art. 58 co. 3 ccnl, in caso di valutazioni ritenute non congrue.
Sul piano dei contenuti va ancora rilevato come in alcuni contratti si prevede che l’attività inerente ai progetti finalizzati debba essere svolta fuori dall’orario di lavoro o comunque, se svolta nell’ambito della giornata lavorativa, non possa superare il limite massimo del 50 % dell’orario giornaliero137. Non mancano, peraltro, previsioni nel sen- so di porre un tetto massimo al numero dei progetti ai quali ciascun lavoratore può par- tecipare138.
Infine, se, come si è detto, oggetto di contrattazione sono i criteri generali che pre-
135 Art. 68, co. 2 lett. d, ccnl.
136 Art. 59, co. 2 lett. b-c, ccnl.
b) Individuazione e attribuzione di posizioni organizzative e incarichi di respon- sabilità.
L’istituto delle posizioni organizzative, accanto agli incarichi conferiti per funzioni specialistiche o di responsabilità, rappresenta un importante tassello del processo di riorganizzazione che ha interessato le amministrazioni universitarie in questi anni. Inve- ro, come è stato possibile rilevare dall’analisi della contrattazione decentrata, il confe- rimento di posizioni organizzative ha costituito una risposta ad una duplicità di esigen- ze: perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità nell’erogazione dei servizi e, nel contempo, valorizzare la professionalità dei dipendenti attraverso trattamenti incentivanti e riconoscimento di responsabilità, alla stregua di quanto accade per le figure dirigenziali.
In materia, il ccnl prevede che le determinazioni circa l’individuazione di posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità siano oggetto di informazione preventiva141 e di concertazione142; mentre oggetto di contrattazione collettiva a livello decentrato sono i criteri generali sulla base dei quali correlare alle posizioni e funzioni individuate la relativa indennità accessoria143.
L’analisi degli accordi decentrati consente di rilevare come le parti abbiano inteso disciplinare 1) gli obiettivi perseguiti attraverso l’individuazione delle posizioni orga- nizzative e, in genere, l’attribuzione di incarichi di responsabilità; 2) i criteri per l’individuazione delle posizioni; 3) i criteri per la scelta del personale cui attribuire le posizioni individuate; 4) gli aspetti procedurali; 5) la valutazione e la classificazione delle posizioni.
141 Art.6, co.3 lett. g, e art.63 co.1 ccnl.
142 Art. 7, co. 1 lett. b ccnl, relativamente agli incarichi per il personale di categoria EP e D.
Circa gli obiettivi, l’istituto delle posizioni organizzative risulta essere parte inte- grante del più generale processo di riorganizzazione che coinvolge le Strutture in cui è articolata l’Amministrazione ed il relativo personale, ciò al fine di attuare una nuova or- ganizzazione del lavoro orientata al miglioramento di efficienza /efficacia; valorizzare le capacità organizzative, le potenzialità e le effettive responsabilità assunte; operare un corretto inquadramento del personale nei ruoli professionali attraverso percorsi di car- xxxxx basati sulle competenze; promuovere la capacità di individuare innovazione nei servizi offerti; promuovere un sistema di riconoscimento, motivazione e ricompensa del personale che occupa posizioni di peculiare rilevanza organizzativa144. In alcune realtà, poi, si insiste sulla valorizzazione del profilo relativo alla responsabilità, l’ampliamento della cui sfera è ritenuto funzionale a rafforzare il legame di appartenenza all’ente e ad accrescere quindi il grado di produttività e realizzazione degli obiettivi prefissati dagli Organi di Governo. Infine, non mancano casi in cui si fa genericamente riferimento alle finalità istituzionali dell’ente e ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Quanto all’individuazione delle posizioni organizzative e delle funzioni di respon- sabilità, si è già detto come tale compito rientri nelle prerogative dell’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi; rispetto a tali determinazioni vi è solo un obbligo di informazione preventiva ai soggetti sindacali145. Ciò è quanto accade nella normalità dei casi, così come si evince sia da alcune esplicite previsioni in tal senso con- tenute nei contratti sia dal fatto che le parti fanno indiretto riferimento a posizioni già individuate, nel momento in cui disciplinano l’istituto dell’indennità accessoria correlata all’attribuzione di tali incarichi146. Tuttavia non mancano casi di individuazione concor- data delle posizioni organizzative da parte del contratto integrativo147 e casi nei quali le
va 18.4.2002 (art. 39).
Con riferimento ai criteri per la scelta del personale cui attribuire le posizioni indi- viduate, essi variano a seconda che la posizione interessi personale di categoria EP o personale di categoria B, C e D, e possono ricondursi sostanzialmente alle capacità e al- le attitudini professionali149, ai requisiti culturali e professionali150.
Quanto alle procedure, si sono negoziate le modalità di conferimento dell’incarico, per cui si prevede l’atto scritto e motivato del Direttore amministrativo; la durata dell’incarico, in genere annuale e rinnovabile; le ipotesi di revoca. Queste ultime posso- no essere di natura oggettiva, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, ovve- ro di natura soggettiva, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, inosser- vanza delle direttive impartite dal Rettore, dal Direttore Amministrativo, dagli Organi di Governo dell'Ateneo e dal Responsabile della Struttura di afferenza, per responsabilità particolarmente gravi e reiterate, per accertamento di risultati negativi.
L’ultimo profilo attiene alla valutazione e classificazione delle posizioni organizza- tive e delle funzioni specialistiche e di responsabilità; si è qui contrattato un articolato sistema di valutazione sulla base di una serie di indicatori151, elaborato al fine di gradua- re la misura delle relative indennità accessorie e determinare la quota variabile di tali compensi legata al conseguimento dei risultati programmati152.
zione di procedure variabili e di procedure standardizzate) e dopo aver individuato le relative posizioni ed incarichi, anche sulla base delle risorse all’uopo destinate, sono stati determinati i criteri per la correspon- sione delle relative indennità.
c ) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure di reclutamento
L’elaborazione del piano triennale relativo alla programmazione del fabbisogno di personale è l’attività propedeutica che ogni amministrazione è tenuta a compiere al fine di contemperare le esigenze derivanti dalla necessità di dimensionare correttamente la propria dotazione organica con le disponibilità finanziarie e i vincoli di bilancio. Nell’ambito di tale programmazione l’amministrazione è successivamente chiamata a determinare il piano annuale delle assunzioni, ad individuare le relative risorse finanzia- rie e a predisporre i regolamenti destinati a disciplinare la copertura dei posti vacanti
mediante accesso di personale esterno o utilizzo dell’istituto della progressione vertica- le153.
L’elaborazione di tale piano triennale rientra tra gli atti dell’amministrazione aventi chiara natura organizzativa; il ccnl prevede che esso debba essere oggetto di consulta- zione con i soggetti sindacali, così come la determinazione dei fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture154. Mentre sono oggetto di informazione preventiva i regolamenti di Ateneo che, nell’ambito delle dotazioni orga- niche, disciplinano le procedure selettive per l’accesso dall’esterno, ovvero la progres- sione economica verticale.
Discostandosi parzialmente dal disposto contrattuale di comparto, a livello decentra- to, sono state negoziate le modalità di copertura dei posti, nonché le modalità e i termini di svolgimento delle procedure selettive. Le parti hanno inteso anzitutto ribadire che la copertura dei posti può avvenire mediante accesso di personale dall’esterno, con conte- stuale esperimento delle procedure di mobilità interna (ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 165/01); mediante selezione di personale in servizio ai sensi dell’art. 57 ccnl e mediante mobilità del personale tra Università (ex art. 46 ccnl) e/o tra Amministrazioni Pubbliche (ex art. 30 d.lgs. n. 165/01)155. Inoltre, al tavolo negoziale sono stati individuati i criteri sulla base dei quali determinare le modalità di copertura dei posti, al fine di effettuare una scelta ponderata fra accesso dall’esterno o progressione verticale156, nonché i criteri
153 Art.6 d.lgs. n. 165/2001; art. 57 ccnl.
154 Art. 8 co. 3, lett. c, ccnl.
155 Cfr. Università Tuscia 2.12.2002 (art. 2).
per la redazione dei regolamenti che disciplinano le procedure selettive157.
d) Riorganizzazione degli uffici e dei servizi158
Va tuttavia segnalato il caso di un Ateneo160, dove è stato stipulato un accordo de- centrato nel quale, premesso che ai fini operativi il personale tecnico-amministrativo presso le strutture didattiche e scientifiche dell’Ateneo si organizza in Sezione, Riparti- zione e Coordinamento, si determinano i criteri sulla base dei quali adottare una serie di atti organizzativi, con riferimento all’individuazione di: Nuclei operativi tecnici, Nuclei operativi amministrativi (Istituti, Dipartimenti, Presidenze e relative segreterie xxxxxx-
18.4.2002 (art. 31) che sul punto richiamano il rispetto delle proporzioni di cui all’art. 57 co. 6 ccnl; Uni- versità Ferrara 8.2.2001 (punto 1, lett. d) che, nella copertura dei posti che scaturiranno dalla definizione della dotazione organica, nei limiti della programmazione triennale, riconosce precedenza alle progres- sioni verticali rispetto alle assunzioni esterne.
159 Cfr. Università Firenze 19.4.1999 e Università Firenze 15.11.2001.
strative), Centri, Istituti clinici della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Si determinano inoltre i criteri per la nomina dei responsabili dei nuclei operativi.
II.3.2. Ordinamento, inquadramento e sviluppo professionale
L’area tematica in questione comprende istituti che assumono un ruolo fondamenta- le nel generale processo di applicazione del nuovo sistema di classificazione del perso- nale introdotto dal ccnl e nel dare attuazione ad un rinnovata filosofia di gestione del personale tesa a remunerare con forme di incrementi retributivi e progressioni di xxxxxx- ra la maggiore flessibilità e versatilità richiesta. Fattori paradigmatici di tale processo sono il passaggio dal sistema delle qualifiche al sistema delle categorie, la propensione alla valorizzazione dei percorsi formativi, gli incentivi all’impegno individuale e di gruppo nel perseguire il miglioramento della produttività e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi, l’attuazione di sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti.
Il ccnl del 2000, stipulato con notevole ritardo, ha completato il quadro delle pubbli- che amministrazioni che hanno adottato un nuovo sistema classificatorio con il supera- mento delle precedenti qualifiche funzionali. Con il nuovo sistema le parti contraenti si propongono, in primo luogo, di realizzare una maggior coerenza tra esigenze organizza- tive e sistema di classificazione con una valorizzazione delle risorse umane ed il ricono- scimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle compe- tenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa; inoltre si vuol rag- giungere una stringente relazione tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell’organizzazione oltre ad una flessibilità gestionale.
Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui una riservata alle professionalità elevate162. Alle categorie professionali corrispondono in- siemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di re- sponsabilità, attraverso apposite declaratorie. All’interno di ciascuna categoria è previ-
161 Cfr. Università Chieti 1999-2000 (artt. 11-12).
sta una progressione economica che si realizza mediante l’attribuzione, dopo il tratta- mento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche. Nell’ambito della catego- ria i passaggi alla posizione economica immediatamente superiore avverranno attraver- so meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale ed i cui criteri generali sono og- getto di contrattazione integrativa163. Requisito richiesto ai lavoratori per la partecipa- zione ai meccanismi selettivi è aver maturato 3 anni di servizio nella posizione econo- mica immediatamente inferiore.
A conferma dell’importanza della materia va rilevata la percentuale decisamente e- levata di amministrazioni (85,1%) che hanno provveduto a negoziare gli istituti legati a)
165 In merito e con più puntuali indicazioni vedi il par. II. 3.2.
all’attuazione del nuovo sistema di inquadramento professionale, b) alle progressioni economiche interne alla categoria (orizzontali), c) alle progressioni verticali e d) ai si- stemi di valutazione.
Si tratta dunque di temi che costituiscono la materia principale della contrattazione integrativa nel quadriennio in esame, anche perché ad essa è strettamente collegato un altro tema assai rilevante, costituito dall’utilizzo dei fondi per il salario accessorio (pro- duttività individuale e collettiva, straordinari, disagio e rischio, ecc.).
a) Nuovo sistema di classificazione e inquadramento del personale.
L’attuazione dell’inquadramento nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale diviene oggetto di contrattazione decentrata sia nel senso che le parti spes- so vi fanno riferimento nelle premesse “politiche” ai contratti integrativi sia perché in diversi accordi si dà per avvenuta l’attuazione dell’art. 74 ccnl (ivi compresi gli automa- tismi per il passaggio di categoria) ovvero vi è un impegno dell’amministrazione in tal senso166. In genere si riconosce al nuovo sistema di classificazione la tensione verso la valorizzazione della professionalità del personale tecnico-amministrativo, di essere strumento per una gestione più moderna delle risorse umane orientata a criteri di flessi- bilità e finalizzata, attraverso la predisposizione di un efficace sistema di valutazione, a garantire la possibilità di vedere premiati i meriti professionali e lavorativi. Il supera- mento delle qualifiche funzionali, peraltro, con la contemporanea istituzione di 4 cate- gorie professionali, è ritenuto più coerente con la nuova organizzazione del lavoro degli Atenei, sostanzialmente tesa ad acquisire tempestivamente professionalità qualificate con l’arricchimento e l’integrazione delle mansioni167.
Le differenziazioni che tale nuovo sistema di classificazione comporta, sul piano dell’autonomia e della responsabilità con riferimento alle diverse funzioni, sono peraltro ritenute strumentali all’adeguamento del modello gestionale dei servizi tecnico ammini- strativi alle accresciute esigenze di efficienza, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione e, in particolare, alle opportunità offerte dalla progressiva affermazio- ne di autonomia delle Università.
b) Progressioni economiche interne alla categoria.
166 Cfr. Università Roma La Sapienza 11.2.2004.
167 Cfr., fra gli altri, Università Padova 18.4.2002 (art. 30).
Le parti hanno negoziato, innanzitutto, gli aspetti relativi alle procedure di prima applicazione e, successivamente, la disciplina delle procedure a regime.
Per la fase di prima applicazione, il profilo di maggiore rilevanza è legato alla defi- nizione dei criteri di accesso e dei criteri sulla base dei quali operare la selezione. Quan- to ai criteri di accesso alla selezione, si conferma, rispetto alle previsioni del ccnl, il re- quisito dei 3 anni di anzianità di servizio nella posizioni economica immediatamente in- feriore, e in molti casi lo si accompagna con il requisito dell’assenza di provvedimenti disciplinare più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni168. In un caso si è provveduto a suddividere il personale in 4 fasce in ragione dell’anzianità di servizio, al fine di attivare progressivamente (partendo dalla fascia del personale con maggiore an- zianità) le procedure selettive169. Inoltre, le parti in genere escludono dalle selezioni il personale che abbia beneficiato di automatismi contrattuali legati al nuovo sistema di inquadramento170, mentre, in alcuni casi, limitano la fase di prima applicazione della progressione orizzontale solo ad alcune posizioni economiche171.
Non mancano realtà (ma costituiscono isolate eccezioni) nelle quali si procede co- munque a definire i criteri di selezione, sia rinviando a quelli previsti nel ccnl (art. 59 co. 2)173, sia limitandoli ad un numero più ristretto, assicurando, però, sempre una ade- guata valorizzazione del profilo dell’anzianità e dell’esperienza professionale174.
Quanto alla disciplina a regime delle procedure di progressione economica orizzon-
169 Cfr. Politecnico Milano 20.12.2001.
170 Per una deroga a tale esclusione si veda Politecnico Bari 9.3.2001 (punto 2.2.2).
171 Cfr. Università L’Aquila 6.11.2002.
172 Cfr. Politecnico Bari 9.3.2001 (punto 2.2.3).
173 Cfr. Politecnico Milano 20.12.2001.
174 Cfr. Università Brescia 27.3.2001 (art. 1).
tale le parti hanno definito i criteri di selezione, confermando sostanzialmente i criteri previsti (in funzione suppletiva) dall’art. 59 co. 2 ccnl, limitandosi a specificarne alcuni aspetti, a prevedere l’operatività del meccanismo selettivo con riferimento solo ad alcu- ni di essi, ovvero a modificare le percentuali di ponderazione di tali criteri (art. 59 co. 3 ccnl) ai fini della formazione della graduatoria finale175. Più nel dettaglio le parti ri- chiamano i criteri della formazione certificata e pertinente176, dell’arricchimento profes- sionale177, della qualità delle prestazioni individuali178, dell’anzianità di servizio179, dei titoli culturali e professionali180, al fine di specificarne i contenuti.
Sul piano delle procedure, si sono negoziati i termini per il loro espletamento, in ge- nere procedendo ad una calendarizzazione delle stesse; le modalità di emanazione del bando e di svolgimento delle selezioni; e le modalità di formazione delle graduatorie, oltre alla decorrenza dell’inquadramento.
Circa l’attività di valutazione, normalmente le parti hanno richiamato l’operatività
179 La valutazione di tale indicatore prevede l’assegnazione di un punteggio per ciascun anno di servizio; eventuali limitazioni possono riguardare il servizio prestato in categorie inferiori rispetto a quella attuale, mentre in alcuni casi si valorizza il tempo trascorso dall’ultimo riconoscimento di passaggio economico. 180 Rilevano a tal fine l’affidamento formale di incarichi; il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso alla categoria; le pubblicazioni attinenti all’attività svolta; la docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione; l’abilitazione all’esercizio di attività pro- fessionali attinenti al lavoro svolto. Si prevedono altresì limitazioni temporali alla validità di alcuni titoli, fatta eccezione per quelli di studio.
181 Cfr. Università Siena 21.2.2002.
delle procedure attivate, ai sensi dell’art. 58 ccnl, ai fini della ripartizione delle risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva e individuale. La valutazione è espressa dai Responsabili di struttura o di servizio, oppure da apposite Commissioni delle quali si determinano composizione e attribuzioni. Si determina altresì, laddove non sia già stato fatto in sede di disciplina generale, la composizione del Comitato deputato a conoscere delle osservazioni che il lavoratore può presentare, ai sensi dell’art. 58 co. 3 ccnl, verso le valutazioni espresse.
In sintesi, i criteri utilizzati per le progressioni orizzontali possono ricondursi all’anzianità, alla qualità delle prestazioni, alle capacità individuali e alla partecipazione a corsi di formazione professionale: criteri che, in definitiva, non comportano elaborati processi di valutazione e sono più facilmente applicabili allorquando si tratta di gestire passaggi notevolmente numerosi.
c) Procedure di progressione verticale.
La progressione verticale è l’istituto attraverso il quale l’amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti, nei limiti derivanti dalla programmazione del fabbiso- gno di personale e dalla dotazione organica, attraverso l’espletamento di procedure se- lettive, riservate al personale inquadrato nella categoria immediatamente inferiore, cui è possibile accedere anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso esterno purché si abbia un’anzianità di servizio superiore a 5 anni nella categoria di pro- venienza182. Ribadita la necessità di garantire un’adeguata possibilità di accesso dall’esterno183, il ccnl riconduce la disciplina dell’istituto ai Regolamenti di Ateneo, ri- spetto ai quali è previsto un obbligo di informazione ai soggetti sindacali184, mentre i criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive sono oggetto di informazio- ne preventiva185 e concertazione186. Anche per la progressione verticale, peraltro, il ccnl ha previsto alcune ipotesi di passaggio di categoria destinati ad operare in maniera au- tomatica187 o in fase di prima applicazione dell’istituto188. L’analisi della contrattazione
187 Art. 74 co. 3, 4, 5 lett. a-b.
decentrata ha consentito di rilevare che la disciplina di tali procedure, ed in particolare la definizione dei criteri sulla base dei quali operare le selezioni, nonostante fosse riser- vata ad atti regolamentari dell’amministrazione, in realtà spesso è stata oggetto di atten- zione al tavolo contrattuale, se non di vera e propria negoziazione. In molti casi, infatti, la disciplina dell’istituto è contenuta in veri e propri accordi189; in altri casi il Regola- mento che contiene la disciplina è sottoposto all’approvazione delle parti o, comunque, allegato ad accordi integrativi190. Così come per le progressioni orizzontali, anche in questa materia è stata negoziata la disciplina di prima applicazione e quella a regime.
In sede di prima applicazione, le parti hanno sottolineato, sul piano delle finalità perseguite, che attraverso questo istituto hanno ritenuto di effettuare un investimento fi- nanziario finalizzato a garantire, nell'ambito del più generale processo di riassetto orga- nizzativo, il raggiungimento di un concreto miglioramento dei livelli di efficacia ed ef- ficienza dell'assetto organizzativo, attraverso la valorizzazione delle professionalità in- terne191. Con riferimento alla disciplina sono stati definiti i criteri di selezione, attri- buendo a ciascuno di essi il relativo peso ai fini della valutazione finale, con determina- zioni che variano a seconda della categoria cui si intende accedere. In tal senso si defini- scono gli indicatori di valutazione (anzianità; titoli culturali e professionali; attività for- mativa; esperienze professionali; incarichi di responsabilità) e la necessità di eventuali prove di esame o verifica. Per l’accesso alle categorie più elevate (D-EP) in genere si prevede la partecipazione a corsi di formazione o a corsi-concorso con valutazione del grado di apprendimento. In alcuni accordi vi sono indicazioni circa i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure192. Inoltre vengono istituite apposite Commissioni con il compito di valutare i titoli e la documentazione prodotta193. In alcuni accordi è contenu- ta l’indicazione del numero di posti, suddivisi per area organizzativa e per categoria, de- stinati ad essere coperti mediante le procedure di progressione verticale di prima appli- cazione194.
102) dove le parti espressamente riconoscono che, pur non essendo l’istituto della progressione verticale obbligatoriamente oggetto di contrattazione integrativa, hanno raggiunto, a seguito di concertazione, un accordo in materia.
190 Cfr. Politecnico Bari 15.2.2002, Università Tuscia 2.12.2000.
191 Cfr. Università Perugia 31.7.2001.
193 Cfr. Università Milano Bicocca 20.12.2001 (art.7).
In relazione alla disciplina a regime delle procedure di progressione verticale, pre- messo che esse si muovono nei limiti della programmazione di fabbisogno di personale, al tavolo negoziale si definiscono i criteri generali, richiamando quanto stabilito dal le- gislatore all’art. 35 co. 3 d.lgs. 165/01196. Le parti individuano i criteri di scelta della procedura selettiva da attivare in rapporto alle caratteristiche dei posti messi a concorso, determinano i requisiti e le modalità di pubblicazione del Bando o del Decreto di indi- zione delle procedure, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande. In ragione della categoria cui appartengono i posti messi a concorso vengono determinati i requisiti dell’anzianità e del titolo di studio da possedere ai fini dell’accesso alle proce- dure197.
Inoltre, in relazione alle diverse forme di prove selettive gli accordi ne determinano le modalità. In particolare, per i corsi concorso si descrivono i contenuti del corso e le modalità di svolgimento delle prove valutative finali; per la selezione per titoli ed esami si determinano i titoli ed i relativi criteri di valutazione (in alcuni casi richiamando, con opportune modifiche, la disciplina prevista ai fini della progressione orizzontale) e si di- sciplina lo svolgimento di colloqui o prove attitudinali dirette a valutare i requisiti pro- fessionali dei candidati in relazione ai posti da coprire198. Infine vengono definite anche la composizione delle commissioni valutatrici e le modalità di formazione delle gradua- torie199.
Pochi sono gli accordi che negoziano il sistema di valutazione200.
Sul piano dei principi generali, nel momento in cui si istituisce un sistema di valuta-
10.07.2001 e Università Cagliari 04.03.2002 (punto 1).
195 Cfr. Politecnico Bari 16.3.2001.
31), Università Salerno 27.5.2004 (artt. 3-6).
198 Cfr. Università Salerno 27.5.2004 (artt. 7-9).
199 Cfr. Università Salerno 27.5.2004 (artt. 10-11), Università Siena 21.1.2002.
Premesso che i criteri generali sulla base dei quali effettuare la valutazione sono og- getto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione202, l’analisi della con- trattazione decentrata ha consentito di rilevare che oggetto di negoziazione è stata la predisposizione delle schede di valutazione. Vengono inoltre individuati una serie di in- dicatori finalizzati a consentire il rilevamento della qualità della prestazione individuale: orientamento al risultato, tempestività e qualità delle prestazioni; partecipazione e quali- tà della collaborazione all’attività di gruppo; flessibilità operativa e adattamento al con- testo lavorativo; assunzione di responsabilità individuale, capacità di innovazione, pro- pensione al cambiamento e all'auto apprendimento; capacità di applicare le conoscenze acquisite dopo i processi di formazione.
Inoltre le parti individuano termini e modalità delle procedure valutative, con relati- vi obblighi di informazione a favore dei dipendenti e la composizione del Comitato pre- sieduto dal Direttore Amministrativo203, nonché i termini e le modalità della sua azione.
II.3.3. Risorse finanziarie e risorse per lo sviluppo e la produttività
Come è agevole immaginare, tale materia, relativa alle risorse finanziarie destinate a remunerare gli istituti del trattamento economico accessorio è stata oggetto di contratta- zione in pressoché tutte le amministrazioni.
201 Cfr. Politecnico Milano 18.9.2003 (art.7).
204 Cfr. art.4 co.2 lett.a, ccnl.
Sul piano della tecnica negoziale va rilevato che normalmente, in relazione a tale materia, le parti hanno concluso accordi con cadenza annuale nell’ambito dei quali sono determinate le risorse e provveduto al relativo riparto. In occasione della stipula di con- tratti integrativi di contenuto generale, poi, le parti spesso hanno provveduto a descrive- re la composizione del Fondo e i criteri di riparto con riferimento ai vari esercizi finan- ziari, con una sorta di rendicontazione a consuntivo per gli anni precedenti205. Inoltre, la determinazione delle risorse in alcuni casi è contenuta in una tabella nella parte iniziale o finale degli accordi, in altri casi è contenuta nell’ambito della disciplina del singolo istituto cui esse si riferiscono. Infine va segnalato come alcune singole voci di riparto, in alcune realtà, prendono a loro volta la denominazione di Fondi (p.e. Fondo per il lavoro straordinario, Fondo per la produttività collettiva e individuale, F.O.R.D. – Fondo Xxxxx Xxxxxx e Disagi).
Sul piano dei contenuti, i contratti individuano le risorse che costituiscono il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, in genere provvedendo a quantificare le voci di finanziamento previste dal contratto nazionale206. Una costante è rappresentata dalla previsione di far confluire nel predetto Fondo le eco- nomie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro in part-time e dalla diminu- zione del lavoro straordinario207. Inoltre in molti casi si disciplina la destinazione delle risorse che dovessero eventualmente residuare dall’esercizio finanziario precedente208.
In conformità con quanto disposto dal ccnl, i contratti integrativi procedono al ripar- to delle predette risorse, utilizzate innanzitutto per finanziare le procedure di progres-
205 Cfr. Università di Siena 21.3.2003.
206 Cfr. Artt. 67 e 72 ccnl 1998-2001, art. 4 ccnl biennio economico 2000-2001.
Da segnalare, inoltre, è la soluzione che individua un metodo finalizzato a determi- nare annualmente, in maniera automatica, la quota di risorse da destinare al finanzia- mento delle progressioni orizzontali210. In tal senso, si individua un c.d. “Fondo virtua- le” costituito dalle risorse destinate alla progressione orizzontale, in incremento a quan- to previsto dal ccnl, e dalla somma derivante dal differenziale tra le posizioni economi- che rivestite dai dipendenti in servizio al 31.12.2000 ed il valore iniziale della categoria alla quale gli stessi appartenevano alla medesima data. Al primo gennaio di ogni anno, la somma di tale Fondo che non risulta già impegnata per la retribuzione di posizioni economiche superiori a quella di partenza per ogni categoria, viene messa a disposizio- ne per attivare selezioni finalizzate alle progressioni economiche nell’anno (dal valore del Fondo virtuale vengono cioè detratti gli impegni in essere al 31.12 dell’anno prece- dente).
L’altra voce per la quale è utilizzato il Fondo è l’indennità di responsabilità, un isti- tuto che, in ragione del conferimento di particolari incarichi, consente di riconoscere maggiorazioni retributive anche a personale delle categorie meno elevate, su base con- tingente e revocabile.
In applicazione dell’art. 68 co. 2 lett. d ccnl, i contratti integrativi hanno inoltre in- dividuato le risorse destinate a remunerare le varie indennità collegate allo svolgimento di compiti che comportano oneri, rischi e disagi. In tal senso, individuata la somma complessiva iscritta nel Fondo ex art. 67 ccnl, nei contratti si procede al successivo ri- parto fra le varie indennità nell’ambito della relativa disciplina. In alcuni casi le parti hanno disciplinato l’eventualità dell’incapienza del Fondo rispetto alle necessità, preve- dendo o il ricorso a residui di spesa o la diminuzione proporzionale della misura delle
210 Cfr. Università Siena 21.3.2003.
indennità211.
Nell’ambito degli incentivi per la produttività e il miglioramento dei servizi, poi, i contratti normalmente hanno individuato i criteri sulla base dei quali procedere al ripar- to fra le varie Strutture delle risorse disponibili212, nonché le specifiche risorse da desti- nare al finanziamento dei progetti di gruppo, finalizzati all’aumento della produttività e al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi213.
Tutti i contratti esaminati si occupano distintamente di altre risorse, che non rientra- no fra quelle previste dall’art. 68 ccnl e, in particolare, delle risorse per il lavoro straor- dinario che sono in progressiva diminuzione essendo veicolate verso altre forme di rico- noscimento economico (in particolare la progressione verticale), delle risorse per la formazione214 e del Fondo ex art. 70 ccnl, ovvero il Fondo in cui confluiscono le risorse destinate a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato del personale di xxxxxx- ria EP.
In definitiva va rilevato l’importante ruolo riservato alla contrattazione integrativa nel determinare la destinazione delle risorse di cui è costituito il Fondo di cui all’art.67 ccnl, prerogative che le parti, come dimostra l’elevata percentuale di negoziazione della materia, a livello decentrato hanno dimostrato di poter esercitare. Peraltro, la vincolati- vità del Fondo al fine di promuovere effettivi e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali (oltre che per la progressione economica), anche se riduce gli spazi per distribuzioni a pioggia, tuttavia rafforza il processo di decentralizza- zione, consistente nell’allentamento del vincolo di destinazione delle grandezze econo- miche disponibili per il trattamento economico accessorio nei confronti delle singole amministrazioni che dovranno ora dotarsi di un’effettiva politica del personale.
II.3.4. Trattamento economico
L’art. 45 d.lgs. 165/2001, indica nel trattamento economico accessorio quell’area di variabilità retributiva finalizzata a remunerare a) la produttività individuale; b) la pro- duttività collettiva, tenendo conto dell’apporto di ciascun dipendente e quindi in base a valutazione dei contributi individuali al fine di evitare erogazioni a pioggia o a gruppi indifferenziati; c) l’effettivo svolgimento di attività obiettivamente disagiate ovvero pe- ricolose o dannose per la salute
La stessa norma, al comma 3, precisa che la remunerazione di tali voci deve rispon- dere a “criteri obiettivi di misurazione”, mentre i compensi collegati alla produttività sono determinati dai dirigenti previa valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell’ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva la qua- le, ancora una volta, incide anche sui poteri distributivi del dirigente che, ai sensi del comma 4, è pienamente responsabile (sotto ogni profilo: manageriale, disciplinare, civi- le, amministrativo-contabile, penale) in merito alle valutazioni espresse nei confronti dei singoli dipendenti.
In generale è possibile rilevare che le caratteristiche del sistema di incentivazione sono la variabilità del trattamento retributivo, sia collettivo che individuale, collegato con l’effettivo miglioramento della produttività e della qualità del servizio; la necessaria implementazione di un sistema di valutazione del grado di partecipazione individuale ai progetti e del raggiungimento dell’obiettivo/risultato; la responsabilizzazione del diri- gente; il controllo collettivo ed istituzionale della realizzazione degli obiettivi di produt- tività.
In base al ccnl 9.8.2000 è possibile ricostruire il trattamento economico accessorio del comparto Università secondo la seguente composizione:
- incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale (art. 68 co. 2 lett.a ccnl);
- compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti e reperibilità (art. 68 co. 2 lett. c, ccnl);
- indennità di responsabilità (artt. 00 x 00 xx. 0 xxxx. x, xxxx);
- retribuzione di posizione e di risultato per il personale di cat. EP (artt. 62 e 70
ccnl)215;
- compensi collegati alla produttività individuale e collettiva (art. 68 co. 2 lett. d, ccnl);
- indennità di Ateneo (art. 65 ccnl);
- compenso per lavoro straordinario (art. 66 ccnl);
Tali istituti sono stati oggetto di negoziazione nel 97,9% delle Università censite, il che sta a significare che, considerando un ragionevole margine di parzialità nel reperi- mento dell’effettivo numero degli accordi stipulati a livello decentrato, gli istituti legati al trattamento economico accessorio sono strati contrattati nella totalità delle ammini- strazioni.
In particolare gli istituti economici contrattati sono i seguenti216:
a) Indennità per rischi, oneri e disagi. Le competenze della contrattazione integrativa in materia riguardano i criteri generali per la corresponsione di tali compensi217, ed in tal senso le parti, a livello decentrato hanno in genere determinato la misura, i criteri di attribuzione, le modalità di erogazione, il regime di cumulabilità con altre indennità o con il pagamento del lavoro straordinario. In particolare, l’analisi dei contratti ha con- sentito di individuare le seguenti indennità: indennità legate alle articolazioni dell’orario di lavoro (indennità di turno, rientro pomeridiano, servizio notturno o festivo); indennità di rischio, collegata allo svolgimento di attività comportanti continua e diretta esposi- zione a rischi concernenti la salute o l’incolumità personale (p.e. esposizione a rischio da videoterminale; utilizzo di sostanze nocive; sollevamento pesi, ecc); indennità per conduzione veicoli (autisti); indennità per attività di vigilanza, custodia e portineria; in- dennità di reperibilità; indennità legate ad altre attività218.
La numerosità delle voci riscontrate nell’analisi dei contratti integrativi, dimostra
217 Cfr. art. 4 co.3 lett. d, ccnl.
come le parti abbiano utilizzato l’ambito di autonomia loro riservato dal ccnl in materia per remunerare lo svolgimento di compiti e attività la cui individuazione si presenta e- stremamente variegata per quantità e qualità.
b) Indennità di responsabilità. Tale indennità costituisce il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale di categoria B, C e D cui sia stato attribuito un in- carico relativo a posizioni organizzative o funzioni specialistiche e di responsabilità. In applicazione di quanto disposto dal ccnl (art. 63 co. 2) le parti hanno provveduto ad in- dividuare la misura dell’indennità e i criteri generali sulla base dei quali correlare alle posizioni e funzioni individuate la relativa indennità219. Altri profili dell’istituto oggetto di contrattazione sono state le modalità di valutazione sulla base delle quali procedere alla corresponsione della quota di indennità legata alla verifica dei risultati raggiunti; le modalità di corresponsione dell’indennità e il regime di cumulabilità con le altre voci del trattamento accessorio.
c) Retribuzione di posizione e di risultato. Ai sensi dell’art.62 ccnl tale indennità co- stituisce il compenso accessorio riservato al personale di categoria EP. La retribuzione di posizione è composta da un minimo riconosciuto a tutti e da una parte variabile col- legata a incarichi di responsabilità o posizioni organizzative; la retribuzione di risultato è, invece, finalizzata a remunerare il dipendente per i risultati conseguiti in termini di efficienza/produttività a seguito di procedura di valutazione, ed è determinata in misura percentuale sulla base della retribuzione di posizione.
In relazione a tale emolumento economico deve rilevarsi che le parti, oltre a determi- narne la misura minima, hanno in genere proceduto, in ragione degli incarichi di re- sponsabilità e delle posizioni organizzative attribuite, alla individuazione di una serie di criteri sulla base dei quali graduare le varie posizioni e correlare la relativa retribuzio- ne220. In tal senso la contrattazione integrativa sembra aver sottratto spazi alla libera de- terminazione dell’amministrazione, visto che, ai sensi dell’art. 62 co.2 ccnl spetterebbe a quest’ultima “la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna ti- pologia di incarico previamente individuata”.
Determinati i criteri di corresponsione e di graduazione, vengono altresì definite le modalità di corresponsione e il regime di cumulabilità della retribuzione di posizione e di risultato.
d) Compensi collegati alla produttività collettiva e individuale.
Nel pubblico impiego la disciplina delle erogazioni di produttività è essenzialmente rivolta a far sì che le amministrazioni, attraverso gli strumenti incentivanti ottengano aumenti di produttività. Peraltro occorre intendersi sul concetto stesso di produttività nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il continuo riferimento al miglioramento dei servizi resi221 sembra mutare lo stesso significato di produttività poiché si intravede un passaggio dalla produttività-efficienza, intesa come rapporto tra mezzi o risorse impie- gate e beni o servizi prodotti al fine di una riduzione della quantità di mezzi necessari per ottenere un certo risultato, alla produttività-efficacia, intesa come rapporto tra i ri- sultati conseguiti con un’attività e gli obiettivi prestabiliti con lo scopo di minimizzare la distanza tra servizi resi e servizi attesi dall’utenza.
In genere i contratti hanno individuato la misura o criteri di commisurazione dell’indennità individuale e dell’indennità collettiva (correlati al merito e all’impegno di gruppo), nonché le modalità di corresponsione (solitamente l’indennità collettiva viene corrisposta con cadenza mensile; l’indennità individuale con cadenza semestrale).
Con riferimento all’erogazione dell’indennità individuale, in alcuni casi le parti pro- cedono a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, fissando a tal fine criteri diversi quali, ad esempio, la mancanza di sanzioni disciplinari o di procedimenti disciplinari pendenti222, la partecipazione ad iniziative formative dell'Amministrazione e la presenza in servizio223.
In genere si prevede che l’incentivazione deve avere caratteri tali per cui l’indennità non deve essere corrisposta in modo generalizzato ma deve presupporre una selezione del personale interessato, in seguito a valutazione espressa dal responsabile della struttu- ra ai sensi dell’art. 58 ccnl. A tal fine i contratti hanno proceduto a determinare una serie
di specifici indicatori sulla base dei quali operare tale valutazione224. Tuttavia non man- xxxx casi in cui l’indennità è corrisposta a tutti i dipendenti in misura fissa e graduata in ragione della categoria di appartenenza225.
In altri casi le parti garantiscono nel contratto che la corresponsione dell’indennità per un determinato periodo non dia diritto ad analoga corresponsione per periodi suc- cessivi e che l’ammontare della corresponsione non sia predeterminata in misura fissa ma varia a seconda delle situazioni derivanti dagli obiettivi assegnati e dalle disponibili- tà di finanziamento; prevedono, altresì, il coinvolgimento di tutto il personale anche mediante la turnazione227. In ogni caso la valutazione ai fini della corresponsione dell’indennità in parola, è effettuata in base a criteri generali, oggetto di informazione, dai responsabili di Struttura e secondo quanto previsto dall’art. 58 co. 3 ccnl.
226 Cfr. Università Bologna 7.10.2003 (art. 5, All. 1).
227 Cfr. Politecnico Bari 17.3.2001 (lett. b).
Va inoltre segnalato un caso in vengono ricomprese fra i compensi diretti a incenti- vare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, alcune indennità normal- mente riferibili allo svolgimento di lavoro in condizioni disagiate (indennità di reperibi- lità e indennità di turno)229. Il medesimo contratto, peraltro, individua fra le indennità collegate alla produttività anche una indennità di Amministrazione230, e una indennità connessa all’esperienza professionale231.
Il tutto passa attraverso un sistema di verifica, che accerti effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
Alcuni accordi prevedono la distribuzione di risorse aggiuntive per la produttività collettiva sulla base dei seguenti criteri: qualità e flessibilità delle prestazioni – abilità tecnico operative; livello di autonomia connesso alla categoria di appartenenza, rispetto delle scadenze e quantità delle prestazioni.
e) Altri compensi. Accanto alle voci del trattamento accessorio in precedenza esa- minate, in sede decentrata si sono contrattati altri emolumenti economici. In particolare vanno menzionati i buoni pasto (le parti hanno individuato l’equivalente economico nonché i criteri di attribuzione)232, le indennità di formazione ed aggiornamento (desti- nata al personale tecnico-amministrativo che frequenta i corsi obbligatori di cui all’art. 45 del ccnl), le indennità per attività scientifica del personale (riservata a coloro che par- tecipano alla ricerca scientifica con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e redazione di opere monografiche), le indennità correlate all’attività di supporto alla di- dattica (riservate al personale interno che, in qualità di cultore della materia, collabora all’attività di supporto alla didattica)233.
Da segnalare una disposizione contrattuale particolare, secondo cui, a coloro che so- no utilmente collocati nelle graduatorie di merito e a coloro che abbiano ottenuto nella
miglioramento e funzionamento delle biblioteche e dei laboratori, nonché per il miglioramento dei servizi amministrativi.
229 Cfr. Università Salerno 16.7.2003 (art. 11)
12.6.2002 (art. 16); Università Venezia 16.6.2003 (art. 10); Università L’Aquila 23.2.2001 e 23.7.2001.
233 Cfr. Università Parma 4.9.2001-a (lett. b, d).
Ad appositi regolamenti, infine, sono rinviate le discipline relative ai compensi per prestazioni a pagamento e ai compensi per attività connesse con lavori pubblici.
Tale trattamento economico è composto dal trattamento economico fondamentale orario lordo, stabilito dal ccnl, da quello integrativo orario lordo di Ateneo, da quello accessorio per esperienza acquisita e dal trattamento accessorio per produttività. Si de- terminano anche i criteri per la corresponsione e le modalità di riscossione del tratta- mento accessorio legato all’anzianità per esperienza acquisita e del trattamento accesso- rio legato allo svolgimento di progetti di miglioramento individuali ovvero in base alla partecipazione a progetti di miglioramento di gruppo.
In alcuni accordi, prendendo atto che il ccnl rimanda ad apposita sequenza contrat- tuale nazionale la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale CEL, si prevedono scatti annuali per un migliore adeguamento al contenuto della citata sentenza; si stabilisce che a tale personale si applicano le norme relative ad assenze,
234 Cfr. Politecnico Bari 16.3.2001.
235 Cfr. Università Piemonte Orientale 9.1.2003.
236 Cfr. Università Piemonte Orientale 9.1.2003.
II.3.5. Orario di lavoro
Il ccnl rinvia alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro (art. 4, co. 2, lett. i)), le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle di- sposizioni contenute nel ccnl (art. 4, co. 2, lett. j)), i criteri generali per la ripartizione delle risorse per il lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamen- ti (art. 4, co. 2, lett. k)), l’adattamento delle tipologie di orario di lavoro alle esigenze delle amministrazioni (art. 25, co. 4), e gli accordi relativi alla banca delle ore (art. 7, co. 8, ccne).
La materia in esame ha ricevuto una notevole attenzione in sede integrativa; quasi sempre è stata oggetto di accordi monotematici dove le parti non si sono limitate, con- formemente alla previsione del ccnl, a contrattare le politiche dell’orario di lavoro e a definire i criteri e le linee generali cui improntare la sua organizzazione, ma hanno ne- goziato anche l’articolazione dell’orario di lavoro (oggetto, secondo il ccnl, di informa- zione preventiva e di concertazione).
Quanto all’articolazione dell’orario tutti gli accordi esaminati contengono una detta- gliata regolamentazione che si rifà, in linea di massima, alla previsione dell’art. 25 ccnl. L’orario di servizio settimanale è stato suddiviso in cinque giorni lavorativi, preve-
dendo tre tipologie di rientri, nel rispetto di un orario xxxxxxx xxxxxxxxxxx di 9 ore.
238 Cfr. Università Bologna 22.3.2002.
239 Cfr. Università L’Aquila 12.3.2003.
Per garantire l’efficacia dei servizi, le parti hanno consentito l’utilizzo di tutti gli i- stituti contrattuali che prevedono la flessibilità dell’orario di lavoro (settimana corta, turni, programmazione plurisettimanale, flessibilità in entrata e uscita, presenza giorna- liera con orari inferiori o superiori alle sei ore, recupero periodico delle ore eccedenti) e, su accordo delle parti, quando ritenuto necessario, la possibilità di omettere i rientri po- meridiani da recuperare durante i periodi di maggiore affluenza dell’utenza.
E ancora, sono state previste: una fascia oraria di coopresenza (8,30-13,00) al fine di garantire la più completa ed efficace erogazione dei servizi a favore dell’utenza interna ed esterna; una pausa per recupero psico-fisico non inferiore a 30 minuti; l’orario di a- pertura al pubblico degli uffici; la possibile flessibilità nell’ambito di ciascuna opzione di orario di lavoro, con l’apertura della struttura fino a mezz’ora di anticipazione o di posticipazione rispetto all’orario di entrata ed uscita (un’ulteriore mezzora di flessibilità in relazione all’orario di ingresso e uscita è prevista per il personale in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare), le modalità di recupero dei debiti di orario.
Le parti hanno anche disposto che le eventuali assenze per qualsiasi causa coinci- denti con il giorno di rientro pomeridiano non comportano alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze di giornate lavorative.
Sotto il profilo procedurale, le tipologie d’orario e le giornate di rientro devono esse- re concordate nell’ambito di apposite riunioni degli Organi Collegiali, e, in mancanza di questi, dal Responsabile della struttura, in modo da garantire la massima apertura delle strutture stesse dal lunedì al giovedì.
Con riferimento al lavoro straordinario gli accordi, coerentemente con il ccnl, hanno individuato i criteri generali per il suo utilizzo e per la ripartizione fra le strutture del re- lativo monte ore e delle risorse finanziarie. In qualche accordo, in realtà, le parti non si sono limitate a fissare i criteri generali, ma hanno fissato anche un monte ore massimo individuale240. Hanno individuato le esigenze che possono dar luogo alla necessità di lavoro straordinario; le procedure che le strutture devono osservare per l’assegnazione delle ore di straordinario nonché le modalità per le verifiche periodiche sull’utilizzo del- le ore assegnate.
Qualche accordo ha negoziato la Banca delle ore prevedendo un conto ore indivi- duale, ovvero la possibilità di poter far confluire le ore lavorate in esubero in uno spe-
per il 2001 e 150 ore per il 2002; Università Camerino 3.1.2004 (art. 17), pari a 200 ore.
II.3.6. Ambiente di lavoro, salute e sicurezza
In materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il ccnl rinvia agli accordi integrativi la definizione delle «linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti», (art. 4, co. 2, lett. f)).
Xxx contratti esaminati si evince una scarsa attenzione al tema. Le parti, infatti, si sono limitate a mere dichiarazioni di principio, con cui si dà atto dell’impegno dell’amministrazione ad attuare ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei lavora- tori nell’ambiente di lavoro e la loro tutela sanitaria nel rispetto del D.Lvo 626/94 e del- le altre norme vigenti in materia243, senza individuare alcuna azione positiva specifica.
Tutta l’attenzione è stata rivolta, invece, al Rappresentante dei lavoratori per la si- curezza ove le parti hanno negoziato modalità di nomina, funzioni, prerogative, profili di incompatibilità, diritti di informazione e formazione244.
E’ bene ricordare che tali aspetti sono stati già contrattati nel relativo ccnq 10 luglio 1996 che rinviava alla contrattazione di comparto la possibilità di «[…] individuare, in relazione a peculiari specificità, diverse modalità di rappresentanza tra più ammini- strazioni dello stesso comparto o tra più uffici della stessa amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94; definire
242 Università Verona Testo Unico 2003.
in relazione alla individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all'attività di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza supe- riore a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sarà ricompreso nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti; evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unità lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore rappresentante per la sicurezza; individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificità dei propri comparti». Al cci, invece, è stata rinviata solo la disciplina dei permessi del rappresen- tante245.
Il ccnl del comparto Università non ha utilizzato la delega regolativa contenuta nel ccnq; in esso, infatti, non vi è alcuna norma che si occupi della disciplina del Rappre- sentante per la Sicurezza. Di fatto, dunque, la contrattazione di comparto ha pienamente delegato le proprie competenze alla contrattazione integrativa, che ha finito per negozia- re molto di più di quanto non espressamente rinviato.
Sul piano dei contenuti, gli accordi esaminati generalmente hanno ripreso la disci- plina del ccnq, con l’osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94.
Sempre nell’ambito della tutela della salute, un certo interesse rivelano le disposi- zioni contrattuali ove le parti hanno convenuto sulla necessità di promuovere interventi di sostegno a favore dei lavoratori disabili, mostrando una particolare sensibilità al pro- blema del c.d. collocamento mirato.
Ricordiamo che il ccnl rinvia alla sede decentrata l’individuazione di «linee di indi- xxxxx e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipen- denti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia» (art. 4, co. 2, lett. g)).
Le parti si sono attenute fedelmente a tale previsione, dettando per lo più le linee di indirizzo per l’attuazione dei provvedimenti a favore dei dipendenti disabili. In partico- lare, le parti si sono impegnate a individuare e a predisporre gli ausili che facilitino il
II.3.7. Permessi – Aspettative –congedi
La materia in esame è oggetto di rinvio da parte del ccnl (integrato dal ccne) su di- versi profili. In particolare, il ccne rinvia al livello decentrato la disciplina di particolari forme di congedo parentale, in termini di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per la lavoratrice madre o il lavoratore padre, in caso di affidamento o di a- dozione di un minore (art. 7, co. 6); le procedure di accoglimento delle domande di con- gedo per la formazione (art. 8, co. 3); la priorità per la concessione dei permessi straor- dinari retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio (art. 11, co. 4) e le modalità di certi- ficazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa (art. 11, co. 5).
Nulla è stato contrattato in tema di congedi formativi e parentali.
Ampio spazio, invece, è stato dedicato alla disciplina dei permessi studio (le c.d. 150 ore), ove, peraltro, le parti hanno negoziato molto più rispetto all’oggetto del rinvio. Infatti, non si sono limitate a definire i criteri di priorità nella concessione dei permessi (nel caso le domande superino il monte ore complessivo) e le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari, ma hanno contrattato, con accordi monotematici, una disciplina molto più ampia e dettagliata, relativa al monte ore complessivo, ai ter- mini e alle modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione, all’ambito di applicazione soggettivo, alle modalità di fruizione, all’attività di controllo e alle rela-
247 Cfr. Università Milano 18.7.2001 (art. 12).
tive sanzioni248.
Se nel caso appena descritto le parti sono andate al di là del rinvio, vi sono poi ipo- tesi in cui le parti hanno negoziato addirittura in assenza di un esplicito rinvio. Così è stato per la disciplina dei c.d. permessi brevi, disciplinati dall’art. 33 ccnl che, appunto, non lascia alcuno spazio al livello decentrato. In particolare, le parti, dopo aver ripreso quanto disposto a livello nazionale, hanno tipizzato alcune ipotesi di permessi brevi, in- dicando anche i limiti orari entro cui usufruirne249; ne hanno individuate di ulteriori, concordando anche la procedura per la concessione dei predetti permessi250.
Così è stato ancora per la contrattazione delle modalità di utilizzo dei permessi re- tribuiti di cui all’art. 30 del ccnl, anche se qui le parti si sono limitate a riprodurre, in li- nea di massima, il testo del contratto nazionale251.
II.3.8. Formazione professionale
Il ccnl rinvia alla sede integrativa l’individuazione delle «linee di indirizzo e pro- grammazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazio-
251 Cfr. Università Chieti 1999-2000 (art. 18).
252 Cfr. Politecnico Bari 27.11.2001 (art. 6):
ne, riqualificazione e aggiornamento del personale» (art. 4, co. 2, lett. e)).
La materia in esame ha ricevuto molta attenzione in sede decentrata e nella maggior parte dei casi ad essa sono stati dedicati accordi monotematici (c.d. Protocolli di intesa) che, coerentemente con quanto previsto dal ccnl, hanno individuato le linee di indirizzo generale (spesso denominate “Linee di programmazione”)253; non si registra, dunque, alcun scostamento rispetto alla previsione del ccnl.
Tutti gli accordi hanno riconosciuto il ruolo strategico della formazione, quale stru- mento fondamentale per la crescita del personale tecnico amministrativo e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi dell’Ateneo.
Più in particolare, la formazione è stata definita «il metodo permanente di costante adeguamento delle competenze all’evoluzione del contesto organizzativo, normativo, tecnologico e operativo»254; lo strumento di «crescita professionale dei dipendenti in re- lazione alle conoscenze, al saper fare e al saper essere di partenza, anche finalizzata all’attuazione della progressione verticale nel sistema di classificazione»255
Le parti hanno generalmente concordato i criteri generali e le linee di indirizzo; in particolare, hanno definito la procedura per la proposta e l’approvazione dei piani di formazione, la tipologia delle attività formative (trasversale, per tutti i dipendenti e spe- cialistica, ovvero diretta solo a una parte del personale in ragione della specificità dei loro compiti), le modalità di frequenza, la valenza dei crediti formativi professionali conseguibili, i criteri per l’individuazione dei docenti e la loro remunerazione; i sistemi di valutazione finale.
Molti accordi hanno distinto tra formazione obbligatoria (di solito durante l’orario di lavoro) e formazione facoltativa (che il dipendente segue autonomamente e, di norma, fuori dall’orario di lavoro)256; in alcuni atenei le parti hanno previsto la costituzione di un “gruppo tecnico” di supporto al Direttore amministrativo nell’applicazione dei criteri generali e nella definizione dei programmi operativi257.
Quanto all’individuazione del personale destinatario dei programmi di formazione,
255 Cfr. Università Bari 22.11.2002 (art. 1).
257 Cfr. Università Udine 17.6.2002.
Xxxxxxxx l’individuazione delle risorse da destinare alla formazione, distinguendo talvolta tra attività formative di interesse generale a carico del bilancio di Ateneo e atti- vità di natura specialistica a carico delle singole strutture interessate259:
Talvolta è stata concordata anche l’istituzione di una banca dati per verificare l’equa distribuzione delle opportunità formative e realizzare un’anagrafe della crescita profes- sioanle260.
In alcuni casi, va segnalato un uso più flessibile del rinvio, nel senso che le parti non si sono limitati ai criteri generali, ma sono andate più nello specifico individuando, ad esempio, i contenuti delle diverse attività formative261, fino a redigere un articolato pia- no della formazione che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi, contenuti- stici, metodologici e procedurali262.
In tutti gli accordi, infine, va segnalata la previsione secondo cui l’amministrazione si impegna a fornire alle RSU e alle XX.XX. una periodica informazione sull’attuazione del programma di formazione, come richiesto dal ccnl (art. 6, co. 4, lett. a)).
II.3.9. Mobilità
I temi della mobilità e dei trasferimenti, pur non essendo materie di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4 del ccnl, ma solo di informazione preventiva e successi- va263, sono comunque presenti in alcuni accordi decentrati.
L’istituto maggiormente contrattato è la mobilità interna, ovvero la mobilità tra le varie strutture in cui si articola ciascun Ateneo.
Per alcuni accordi la mobilità interna rappresenta lo strumento di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti e dei processi di lavoro dell'amministrazione uni-
258 Cfr. Università Politecnica Marche 22.3.2002.
259 Cfr. Università Insubria 2.12.2002.
260 Cfr. Università Politecnica Marche 22.3.2002
262 Cfr. Università Lecce 28.5.2001.
versitaria; essa serve a perseguire la razionalizzazione dell’uso delle risorse, attraverso la flessibilità nell’organizzazione della struttura e il contemperamento tra l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di promuovere l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi istituziona- li264. Talora le procedure di mobilità sono state finalizzate all’istituzione di nuove aree o servizi, per l’accorpamento e/o la chiusura di servizi esistenti e per la copertura di sin- gole posizioni organizzative265.
Sulla base di tale premessa, considerata l’importanza di tale istituto, le parti non si sono limitate a fornire indicazioni di principio, ma hanno concordato nello specifico le condizioni e la procedura della mobilità che alcuni Atenei hanno recepito in un apposito regolamento266. o si sono impegnati a farlo267.
Tutti gli accordi hanno precisato, con una norma di chiusura, che le determinazioni in materia di mobilità interna formano oggetto di informazione sindacale, così come previsto nel ccnl.
In un caso le parti hanno negoziato anche in tema di mobilità esterna, fornendo al- cune indicazioni procedurali268.
II.3.10. Pari opportunità
Il ccnl rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di «iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive» (art. 4, co. 2, lett. o)).
Sul tema le parti si sono limitate, per lo più, a prendere atto dell’esistenza del Comi- tato Pari Opportunità dell’Università e, talvolta, ne hanno concordato la composizione e alcune sue prerogative269, fra cui la previsione che due rappresentanti del Comitato
264 Cfr. Università Camerino 25.9.2002 (art. 3) e Università Genova 9.10.2001 (art. 24).
265 Cfr. Università Camerino 25.9.2002 (art. 3).
266 Cfr. Università Milano 13.4.2000.
267 Cfr. Università Genova 9.10.2001 (art. 24, co. 3-4).
possano partecipare, come osservatori, alle sedute di contrattazione collettiva.
Pochi contratti individuano le singole azioni positive, dirette in particolar modo a favorire una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro271.
Particolare menzione, per il suo profilo innovativo, merita l’attenzione rivolta al te- ma del mobbing e delle molestie sessuali, per le quali si individuano specifiche azioni positive.
Particolarmente puntuale un accordo272 dove le parti forniscono la definizione di mobbing, danno atto dell’impegno dell’amministrazione a trattare il mobbing nei pro- grammi di formazione, a istituire una Commissione paritetica e a fornire un supporto psicologico, attraverso la designazione di uno psicologo (pur riservandosi di valutare l’impatto economico). Il medesimo accordo, con riferimento alle molestie sessuali, si conforma ai principi del codice di comportamento UE in materia e si impegna ad adotta- re il regolamento di attuazione predisposto dal Comitato di opportunità.
In altra realtà universitaria, le parti promuovono l’avvio di un’indagine conoscitiva delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di disagio psicolo- gico conosciute come “mobbing” e alle “molestie sessuali”; tali indagini sono destinate a diventare base di partenza per eventuali interventi successivi quali, ad esempio, l’istituzione di un servizio permanente a sostegno di situazioni di difficoltà273.
270 Cfr. Università Salerno sulle Relazioni Sindacali (art. 15)
272 Cfr. Università Genova 9.10.2001 (art. 21).
273 Cfr. Università Udine 19.6.2001.
274 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 26).
II.3.11. Attività socio –assistenziali
La materia in esame è abbastanza ricorrente negli accordi esaminati, in attuazione dell’espresso rinvio del ccnl, secondo cui spetta alla contrattazione integrativa l’individuazione dei «criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il personale» (art. 4, co. 2, lett. m)).
Altri accordi, invece, hanno individuato le singole attività (determinando anche le risorse finanziarie da destinare), sia a carattere prevalentemente assistenziale276, sia di tipo socio-culturale277.
Talora le parti si sono preoccupate di contrattare l’erogazione di contributi da eroga- re a ciascun lavoratore che ne faccia richiesta per coprire spese di carattere sociale, quali le spese per l’acquisto dei libri scolastici, l’assistenza ospedaliera o domiciliare a geni- tori disabili fiscalmente a carico del dipendente278, o ancora sussidi per interventi assi- stenziali a favore del personale in servizio che si trovi, per lunghi periodi, senza retribu- zione o con retribuzione ridotta al 50% a causa di prolungata malattia279.
In alcuni accordi le parti hanno anche concordato i profili procedurali, ovvero le modalità di attribuzione dei sussidi, spesso rimesse a un tavolo tecnico, individuato ora
12.6.2002 (art. 15).
278 Cfr. Politecnico Bari 12.4.2001.
279 Cfr. Università Camerino 3.1.2004 (art. 4).
in una Commissione280, ora in un “Osservatorio permanente sui servizi socio- assistenziali” che provvede alla distribuzione di appositi buoni 281.
II.3.12. Tipologie flessibili
La regolamentazione delle tipologie flessibili non è sicuramente una delle materie maggiormente contrattate in sede integrativa, il che è normale visto che non rientra tra le materie delegate ed è, peraltro, disciplinata compiutamente dal ccnl, salvo qualche limitato rinvio su questioni che potremmo definire “marginali”.
Fra i vari modelli negoziali, sicuramente il contratto di lavoro a tempo parziale è quello al quale le parti dedicano più attenzione.
Ricordiamo che il ccnl rinvia al livello decentrato la regolamentazione di due profili: l’individuazione dei criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di tra- sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa283, e le forme di lavoro supplementare, in relazione alle specifiche esigenze delle singole am- ministrazioni e nei limiti delle risorse destinate a tali istituti (ex art. 3 D.Lgs. n. 61/2000)284
In realtà i contratti integrativi esaminati non si occupano solo di tali aspetti, ma con- tengono una disciplina ben più ampia, che, il più delle volte, è una mera riproposizione delle disposizioni già contenute nel ccnl o un mero rinvio alla norma contrattuale sul part-time (art. 18).
Non mancano, tuttavia, accordi con previsioni ulteriori rispetto alla disciplina del ccnl, il che rivela un utilizzo più ampio degli spazi concessi alla negoziazione decentra- ta. Ad esempio, talvolta le parti concordano anche un tetto minimo per la dotazione or- ganica a tempo parziale285; specificano ulteriormente la durata della prestazione286 e di-
280 Cfr. Università Bologna 6.7.2000.
281 Cfr. Università Bari 16.1.2004.
282 Cfr. Università Torino 4.6.2002.
283 Art. 4, co. 2, lett. l, ccnl.
sciplinano il trattamento in caso di malattia287. In tale prospettiva, di particolare interes- se è anche la disposizione di favorire, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’amministrazione, l’individuazione di modalità alternative alla scelta del part-time per i lavoratori e le lavoratrici che optino per il tempo parziale in conseguenza del cari- co di lavoro di cura o di handicap psico-fisico e, più in generale, per i dipendenti in par- ticolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare288.
In alcuni casi le parti provvedono a individuare anche le attività e gli incarichi in re- lazione ai quali non è possibile costituire il rapporto part-time289, compito che, secondo il ccnl, è demandato alle amministrazioni.
Quanto agli aspetti espressamente rinviati alla contrattazione integrativa, tutti i con- tratti esaminati individuano i titoli di precedenza ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pie- no a tempo parziale290, oltre ai criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, distinguendo tra l’ipotesi in cui la richiesta perviene da personale assunto a tempo pieno e successivamente passato a tempo parziale e l’ipotesi in cui, invece, la richiesta proviene da personale assunto a tempo parziale291.
Quanto, infine, alla delega circa l’individuazione del lavoro supplementare, un solo accordo, fra quelli esaminati, se ne occupa, stabilendo che «l’amministrazione può chie-
va da un minimo del 30% di quella stabilita per il rapporto di lavoro a tempo pieno, come fissato nel ccnl, fino al 50% o 75%.
288 Cfr. Università di Chieti 1999-2000 (art. 21) e Università di Padova (art. 49).
289 Cfr. Università Verona 31.3.2003 (art. 6).
Qualche accordo si segnala in tema di telelavoro al quale si fa riferimento più che altro in forma sperimentale.
Nonostante il ccnl e il ccnq abbiano lasciato ampio spazio alla contrattazione inte- grativa293, le parti si limitano o a mere dichiarazioni di impegno o a specificare solo le finalità del ricorso al telelavoro.
Sul primo versante, alcuni accordi danno atto dell’impegno dell’Ateneo di «definire un progetto di telelavoro alla luce della normativa vigente»294, precisando, in un ca- so295, che i progetti saranno esaminati preventivamente dalle Rsu.
Sul versante delle finalità, le parti individuano il telelavoro quale azione positiva te- sa a consentire, in particolari periodi, la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare e a rimuovere ostacoli determinati da condizioni di salute, di sicurezza, di as- sistenza, anche al fine di potersene avvalere funzionalmente in coerenza con l’organizzazione del lavoro e che comunque salvaguardi le legittime aspettative dei la- voratori in termini di formazione e crescita professionale, socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo296. Altre volte297, il ricorso a forme di lavoro a distanza è finalizzato alla realizzazione di economie di gestione.
Va segnalato un solo accordo298 in cui le parti utilizzano più ampiamente i rinvii del ccnl e del contratto quadro. In particolare, concordano gli obblighi
292 Università Camerino 3.1.2004 (art. 19).
294 Cfr. Università di Brescia 15.5.2001 e Università di Udine 19.6.2001 (art. 1 bis).
295 Cfr. Università di Chieti 1999-2000 (art. 9).
296 Cfr. Università di Padova 18.4.2002 (art. 52).
297 Cfr. Università di Camerino 3.1.2004 (art. 20) e 25.6.2002 (art. 4).
298 Cfr. Università di Camerino 3.1.2004 (art. 20) e 25.6.2002 (art.4).
dell’Amministrazione e del telelavoratore299, i progetti cui assegnare i lavoratori al tele- lavoro (situazione di disabilità psico-fisica tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro ed esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi debita- mente certificate); la copertura assicurativa, l’articolazione del tempo di lavoro e la de- terminazione delle fasce di reperibilità telematica.
Altra forma flessibile contrattata in misura del tutto residuale è il lavoro interinale.
Quanto ad altre tipologie flessibili di lavoro, quali il contratto di formazione e lavo- ro e il contratto a tempo determinato, il ccnl non attribuisce alcuna competenza alla contrattazione integrativa, regolando direttamente e in modo compiuto la materia per quanto attiene al contratto a tempo determinato (art. 19 ccnl) e rinviando ad apposita se- quenza contrattuale le definizione della disciplina contrattuale del contratto di forma-
299 «Si possono realizzare progetti di telelavoro utilizzando le reti di comunicazione e gli strumenti infor- matici. L'Amministrazione attiverà l'installazione delle apparecchiature informatiche e i collegamenti te- lefonici e telematici. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgi- mento del telelavoro, vengono concesse dall'Amministrazione in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. Il lavoratore si farà carico della normale custodia delle apparecchiature che gestirà con l'attenzione del buon padre di famiglia. La prestazione di telelavoro deve svolgersi in conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, salute dei lavoratori che dovranno essere garantite dal lavora- tore. […]. L'Amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la presta- zione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo. […] L'Amministrazione dovrà determinare le modalità che consentono la verifica dell'adempimento della prestazione richiesta d'accordo con il lavoratore» (Università di Came- rino 3.1.2004 (art. 20).
300 Art. 21, co. 4, ccnl e art. 4, co. 2, ccnq.
301 Cfr. Università di Camerino 3.1.2004 (art. 18) e 25.6.2002 (art. 2).
302 Cfr. Università di Chieti 1999-2000 (art. 7).
zione e lavoro (art. 22 ccnl).
L’assenza di regolamentazione a livello decentrato se è un segnale di piena coeren- za, in questo caso specifico, tra modello di competenze attribuite e prassi contrattuali è, anche, indice di una regolamentazione nazionale, specie in materia di contratto a tempo determinato (istituto ampiamente utilizzato nelle Università), completa e che consente un ampio e condiviso ricorso ad esso.
Va solo segnalato un regolamento d’xxxxxx000, emanato in attuazione dell’art. 57 ccnl304, che contiene una dettagliata disciplina in tema di contratto a termine e che è sta- to approvato dalle parti in sede di contrattazione integrativa305, nonostante la predetta norma contrattuale stabilisca che tali regolamenti siano oggetto solo di informazione. Esso individua, per ciascuna categoria all’interno del personale tecnico-amministrativo, le ragioni in presenza delle quali l’Amministrazione è legittimata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato; la procedura da seguire per l’assunzione, le condizioni di risoluzione del contratto e per il recesso unilaterale, la procedura per la proroga e il rin- novo del contratto stesso; riconosce il principio di parità di trattamento. Stabilisce, infi- ne, la regola per cui la copertura finanziaria per le assunzioni a tempo determinato è au- torizzata dal Consiglio di Amministrazione e può essere realizzata anche mediante il trasferimento, integrale o parziale, delle risorse necessarie dal Bilancio della struttura interessata a quello di Ateneo.
Con riferimento, infine, al lavoro a domicilio, non si registra alcuna regolamenta- zione, nonostante il ccnl conceda spazi negoziali alla contrattazione integrativa; l’assenza di questa contrattazione è spiegabile non tanto con il rifiuto di utilizzare lo spazio attribuito, quanto con un dato empirico e, cioè, l’assenza nelle Università di lavo- ratori a domicilio.
305 Così risulta da un verbale di contrattazione collettiva integrativa del 2.12.2002.
II.3.13. Diritti e prerogative sindacali
I diritti e le prerogative sindacali sono state oggetto di uno specifico accordo quadro (Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettati- ve e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998) che rinvia alla con- trattazione decentrata la definizione delle modalità della comunicazione preventiva sulla fruizione al dirigente responsabile della struttura dei permessi sindacali retribuiti e non e di quelli per le riunioni degli organismi direttivi statutari (artt. 10, co. 6, 11, co. 6, 12, co. 4).
Gli accordi esaminati non hanno dedicato molto spazio a questa materia e ove lo hanno fatto sono anche andati al di là dell’oggetto del rinvio.
In riferimento ai permessi sindacali, infatti, le parti non si sono limitate a stabilire come debba avvenire la comunicazione preventiva al dirigente della struttura, ma hanno concordato una disciplina ben più ampia. Hanno individuato i soggetti titolari dei per- messi sindacali (Dirigenti sindacali, ex art. 10 ccnq 7.8.1998 e componenti RSU), le modalità di richiesta e di utilizzo, la procedura di verifica, nonché la disciplina in caso di sciopero306.
Si segnala che le parti hanno stabilito che le ore utilizzate per la negoziazione inte- grativa, se ricadenti durante l’orario di servizio e non altrimenti giustificate, sono con- teggiate quale permesso sindacale307; in altro accordo sono da considerarsi orario di la- voro ordinario308, in altro ancora non sono computabili come permessi sindacali309.
In alcuni accordi sono stati negoziati anche i permessi per riunioni degli organismi statutari e i diritti sindacali c.d. strumentali, contrattando una serie di oneri che l’amministrazione è tenuta ad assolvere310.
Talvolta sono state definite le regole da osservarsi per l’esercizio del diritto di as- semblea. In particolare, le parti hanno determinato la legittimazione attiva (RSU e XX.XX. rappresentative ai sensi dell’art. 10 ccnq 7.8.1998), la quantità delle ore pro ca-
306 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (artt. 11-14).
307 Cfr. Politecnico Milano 24.2.2000.
308 Cfr. Università Chieti 1999-2000 (art. 3).
309 Cfr. Università Tuscia 11.1.2002 (art. 12).
In quasi tutti i contratti vi sono poi mere norme di rinvio a quanto espressamente di- sciplinato dal contratto collettivo nazionali di comparto e alle norme legali in materia.
II.3.14. Sciopero e prestazioni indispensabili
Il tema dello sciopero e delle prestazioni indispensabili è abbastanza ricorrente negli accordi integrativi, che se ne occupano – è bene precisare - non per rinvio del ccnl in e- same (nel quale non vi è alcun riferimento), ma in attuazione del ccnl 22.3.1996313 e, soprattutto, del ccnl 26.7.2001314.
La materia in esame costituisce, il più delle volte, l’oggetto esclusivo di appositi ac- cordi (spesso nella veste di Protocolli)315; in casi limitati, invece, è inserita all’interno di contratti che si occupano più in generale di Relazioni sindacali316 o in accordi plurite- matici317.
312 Cfr. Università Siena 13.3.2003 (art. 10). Cfr. anche Università Genova 9.10.2001 (art. 11).
316 Cfr. Politecnico Milano 24.2.2000 e Università Siena 13.2.2003 (artt. 18 e 19).
317 Cfr. Università Palermo 12.6.2002 (art., 2, co. 3); Università Padova 18.4.2002 (artt. 16-24).
Le parti individuano i servizi essenziali318 e le prestazioni indispensabili319 relative a ciascun servizio, generalmente ripetendo quanto concordato a livello nazionale.
Stabiliscono il contingente minimo di personale da assicurare in caso di sciopero e, ai fini della scelta del personale esonerato, utilizzano ora il criterio della rotazione320, ora la regola del sorteggio (in prima istanza) e, successivamente, ove possibile, la turna- zione321.
Alcuni accordi stabiliscono anche le forme di pubblicità delle prestazioni indispen- sabili, delle modalità applicative e dei contingenti di personale chiamati a garantire le predette prestazioni, prevedendo la pubblicazione ora nelle guide per gli studenti o in pubblicazioni equivalenti323, ora sul sito web dell’Ateneo324.
Tutti gli accordi prevedono una norma di chiusura che rinvia, per quanto non e- spressamente disciplinato, ai contratti collettivi nazionali di comparto e alle norme legi- slative in materia.
Interessante la previsione, solo in due accordi325, di istituire una “locale” Commis- sione di Garanzia con compiti «di risoluzione di controversie derivanti da contestazione da parte del personale comandato a garantire i servizi ritenuti essenziali».
318 In via esemplificativa: immatricolazione ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria, per un perio- do non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi; esami di ammissione e conclusivi dei cicli di istruzione; certificazioni per il rinvio del servizio militare e partecipazione a con- corsi nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini; elezioni di commissioni concorsuali; a- dempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e di altri emolumenti fissi e continuativi. 319 In via esemplificativa: istruzione universitaria; assistenza sanitaria; sicurezza e salvaguardia dei labo- ratori e cura di animali e piante; protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell’ambiente e del territorio; distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
320 Cfr. Università Siena 13.2.2003 (art. 18, co. 6); Università Insubria 2.12.2002 (art. 2).
321 Cfr. Università Milano 30.4.1997 (art. 2); Politecnico Xxxxxx 00.0.0000 (art. 3).
322 Università Siena 13.2.2003 (art. 18) e Università Insubria 2.12.2002 (art. 2).
00.0.0000 (art. 6).
324 Cfr. Università Pavia 16.4.2003 (art. 12).
325 Cfr. Università Camerino 16.10.2001; Università Padova 18.4.2002 (art.22).
In un caso326 la Commissione è composta da un delegato di ciascuna organizzazione sindacale e della RSU firmataria del cci e da un pari numero di membri designati dall’Amministrazione, che designa anche il Presidente della Commissione; in un al- tro327, è composta dal Direttore amministrativo, dal Direttore Area del Personale e da un rappresentante del sindacato.
Per entrambi gli accordi, il giudizio della Commissione è vincolante per l’Amministrazione (salvo, in un caso328, che la RSU, o una o più XX.XX. chiedano l’intervento straordinario del tavolo di contrattazione decentrata) e deve essere espresso in tempo utile a garantire l’esercizio del diritto di sciopero del dipendente comandato e a una sua eventuale sostituzione con altra unità di personale della stessa struttura.
La predetta commissione può giudicare anche su ricorsi e denunce presentati dopo l’azione di sciopero; le sue determinazioni vengono riportate in appositi verbali che de- vono contenere le motivazioni alla base delle stesse e delle eventuali posizioni di mino- ranza; essa, inoltre, può organizzarsi per sorvegliare e garantire il rispetto del diritto di sciopero anche durante il suo svolgimento.
II.3.15. Responsabilità civile e copertura assicurativa
La materia della responsabilità civile e relativa copertura assicurativa non è oggetto di alcun rinvio da parte del ccnl alla contrattazione integrativa.
Invero, il tema della copertura assicurativa, con specifico riferimento «alle polizze assicurative in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio» (ex art. 8, DPR n. 319/1990), rientra fra quelle materie non disciplinate dal ccnl 1998-2001 ed espressamente rinviate, ex art. 75 del medesimo ccnl, ad «apposita sequenza contrattua- le».
In sede integrativa, un Ateneo (in considerazione della necessità di spostamento del personale dei vari uffici presso le sedi universitarie per esigenze di servizio), ha provve- duto direttamente, contrattando l’impegno dell’Amministrazione a prevedere un sistema di copertura assicurativa, per l’uso del proprio mezzo di trasporto da parte del dipenden-
326 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 22).
327 Cfr. Università Camerino 16.10.2001.
328 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 22).
te, ove vi sia l’autorizzazione all’uso del mezzo da parte del Dirigente Generale329.
II.3.16. Altro
Infine, la maggior parte degli accordi esaminati dedica alcuni articoli alla regola- mentazione degli altri modelli relazionali (informazione, concertazione e consultazio- ne), pur non essendovi alcun rinvio nel ccnl.
Sostanzialmente gli accordi riproducono il contenuto delle disposizioni contenute nel ccnl; qualche scostamento, non rilevante, può segnalarsi in tema di informazione, ove si è integrata la disciplina di cui all’art. 6 ccnl. In particolare, le parti hanno aggiun- to quale oggetto di informazione, gli adempimenti di legge e/o istituzionali dell’Amministrazione, che hanno attinenza al rapporto di lavoro e comunque che hanno una ripercussione sul personale sono oggetto di informazione; hanno concordato la fa- coltà della parte sindacale (anche attraverso lo strumento del “tavolo” di informazione e istruttoria) di chiedere la trattazione delle tematiche in oggetto al tavolo della contratta- zione integrativa331. In un caso le parti hanno previsto che debba essere fornita informa- zione successiva anche riguardo alle determinazioni del Nucleo valutativo della forma- zione (nulla si dice nel ccnl), mentre non si menzionano i criteri generali sulle procedure selettive per le progressioni verticali che per il ccnl sono oggetto di informazione pre- ventiva332.
Talora le parti hanno anche specificato la cadenza con cui l’amministrazione deve
329 CCI Università Chieti 1999-2000 (art. 22).
330 Punto 13, accordo 21.5.2001, Università di Sassari.
332 Cfr. Università Siena 13.2.2003 (art. 4).
fornire l’informazione preventiva (ogni sei mesi)333.
In tema di concertazione e consultazione non si registra alcun scostamento rispetto al ccnl né alcuna previsione aggiuntiva; le parti si sono limitate semplicemente a ripro- durre il contenuto delle norme del ccnl o a richiamarle espressamente.
Qualcosa si è contrattato anche in tema di interpretazione autentica del contratto in- tegrativo: si è stabilito che le parti firmatarie procedano alla definizione consensuale dell’interpretazione delle clausole sulle quali insorgano controversie; in tal caso le rap- presentanze sindacali e l’amministrazione si incontrano entro sette giorni dalla richiesta di definire la clausola controversa formulata per iscritto da una delle parti334.
Infine un altra tematica oggetto di negoziazione in sede decentrata è stata la istitu- zione di Commissioni bilaterali. Le parti hanno dato applicazione all’art. 7 co. 4 e 5 ccnl335, limitandosi per lo più a riprodurre la norma contrattuale e prevedendo generi- camente la costituzione di commissioni e osservatori336, senza alcuna tipizzazione.
Appare interessante menzionarle. Oltre al Comitato per le pari opportunità e all’Osservatorio per l’applicazione del contratto integrativo di cui si è già detto e istituiti
333 Cfr. Università Chieti 1999-2001 (art. 3)
334 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 25).
336 Cfr. Università Tuscia 11.2.2002 (art. 10); Università Xxxxxx 00.0.0000 (art. 4).
337 Cfr. Università Siena 13.2.2003 (art. 5).
in diversi Atenei, vi è l’Osservatorio del lavoro (che cura la raccolta e l’interpretazione dei dati e delle informazioni sulle modalità di acquisizione e di utilizzazione delle risor- se umane, con particolare riferimento alle forme di lavoro flessibile, istituito con DR n. 156 del 15/12/2000); la Commissione per la formazione (si occupa dell’attività istrutto- ria, nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e della programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di forma- zione, riqualificazione e aggiornamento del personale338); la Commissione per l’applicazione piano triennale (svolge attività di supporto all’Amministrazione, qualora questa ritenga opportuno acquisirne il parere, quale elemento utile per le proprie deci- sioni in merito alla priorità della distribuzione tra le strutture delle risorse disponibili, determinando la categoria, l’area funzionale e la forma di copertura dei singoli posti previsti nell’ambito degli impegni programmatici del piano triennale per il fabbisogno del personale); la Commissione per la sicurezza (si occupa dell’attività istruttoria, nei confronti del tavolo di contrattazione decentrata, delle linee di indirizzo e dei criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro e per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro), la Commissione sui servizi sociali e la Commissione sull’organizzazione del lavoro.
Diversi accordi hanno convenuto, infine, la costituzione della Commissione per le relazioni sindacali, con l’intento di conferire stabilità ed effettività ai principi ispiratori del sistema di relazioni sindacali e di cui le parti hanno anche determinato la composi- zione, i compiti e le modalità operative339.
accordi decentrati, individua le tipologie degli atti amministrativi rientranti nel diritto di informazione preventiva e successiva, risolve eventuali controversie inerenti l’interpretazione del cci.
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Al termine dell’analisi sin qui condotta è possibile procedere a un sintetico riepilogo delle peculiarità della contrattazione integrativa nel comparto Università, relativa alla seconda tornata contrattuale, rinviando per gli approfondimenti a quanto già osservato nel corso della trattazione.
Lo studio del materiale ha evidenziato che la contrattazione integrativa ha interessa- to tutti gli Atenei: il tasso di negozialità (ovvero il numero di accordi per Ateneo), infat- ti, è decisamente alto e in media ciascuna amministrazione ha effettuato più di due ac- cordi nel quadriennio.
Sotto il profilo formale, solo alcuni atenei hanno redatto accordi c.d. omnicompren- sivi, ove sono state regolate tutte le materie rinviate (diverso il caso di in un ateneo dove le parti hanno raccolto in un Testo Unico i contenuti dei cci stipulati in diversi momen- ti340) e che contengono di solito una Premessa c.d. politica, nella quale le parti hanno evidenziato gli obiettivi perseguiti dal contratto integrativo ed esplicitato alcune pro- blematiche particolari che hanno reso necessario l’intervento delle parti sociali341.
Il più delle volte, invece, sono stati stipulati accordi monotematici, spesso sotto il nome di “Protocolli”, e ciò è accaduto specialmente per la disciplina della formazione, delle relazioni sindacali, dei trattamenti economici, dell’organizzazione degli uffici, dell’orario di lavoro, dei permessi studio e dello sciopero.
Quanto alle materie negoziate, si registra un ampliamento rispetto alla prima tornata contrattuale.
Sul piano quantitativo [v. Tab. 3 e 4] le materie maggiormente contrattate sono state quelle legate agli istituti economici riferiti al trattamento accessorio (97,9 %), con la re- lativa individuazione e distribuzione delle risorse finanziarie (95,7%), nonché gli istituti legati al nuovo sistema di inquadramento professionale e alla mobilità interna, con par- ticolare riferimento alle forme di progressione economica orizzontale e verticale (85,1%). L’alta percentuale di contrattazione di tali istituti assume una particolare rile- vanza laddove si rifletta sugli obiettivi che, attraverso di essi, le parti dichiarano di per-
340 Università Verona Testo Unico 2003.
seguire, non essendo questi limitati solo ad un generico riconoscimento di migliori con- dizioni economiche per i lavoratori, bensì rivolti, attraverso la valorizzazione delle pro- fessionalità, al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Sul piano dei contenuti, con riferimento al nuovo sistema di inquadramento profes- sionale, in sede di prima applicazione, si sono realizzati dei passaggi generalizzati, che non hanno tenuto conto dalle reali capacità del personale e ciò è confermato dal fatto che tra le motivazioni dei passaggi orizzontali quella più frequentemente ricordata è l’esigenza di dare soluzione a situazioni pregresse. Tuttavia, nella disciplina a regime, va segnalato uno sforzo di individuare precisi obiettivi cui ricollegare il riconoscimento di trattamenti economici accessori, anche attraverso sistemi di valutazione delle presta- zioni individuali e collettive. In altri termini, si cominciano a valorizzare altri criteri (le capacità individuali, il merito e l’impegno individuale e collettivo) al fine di collegare il riconoscimento di indennità o di progressioni economiche alla realizzazione di effettivi risultati. Mancano ancora, però, efficaci e reali sistemi di valutazioni.
Sempre in un’ottica di evoluzione dell’attività della pubblica amministrazione in termini di efficienza/efficacia nell’erogazione dei servizi istituzionali, rileva il numero di Università che hanno contrattato gli istituti legati all’organizzazione degli uffici, dei servizi e del lavoro (65,9%), all’orario di lavoro (68%), alla formazione e all’aggiornamento professionale (48,9%).
Degna di rilievo è anche la percentuale di Università che hanno inteso regolamenta- re al livello negoziale decentrato la materia delle relazioni sindacali, con riferimento alla regolamentazione della procedura negoziale dei contratti decentrati (durata, decorrenza, ambito di applicazione, procedure di verifica; 59,6%) e agli altri modelli relazionali (27,7%).
Altri ambiti nei quali si è sviluppata l’attività negoziale sono stati: gli istituti legati ai servizi socio-assistenziali per il personale tecnico-amministrativo (27,6 %); gli aspetti legati all’ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro (25,5 %); le sospensioni dal xx- xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (00,0 %); la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero con la relativa individuazione dei servizi essenziali e delle modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili (19,1%); le iniziative e gli organismi funzionalmente collegati alla promozione delle pari opportunità (17%); gli aspetti, in prima analisi procedurali, relativi alla mobilità interna ed esterna (da e verso
altre amministrazioni) del personale (12,8%); i diritti e le prerogative sindacali (19,1%). Non molto significativa, sul piano sia quantitativo sia qualitativo, risulta essere la disciplina negoziale relativa alle tipologie contrattuali finalizzate all’utilizzazione fles- sibile del lavoro (part-time – 12,8%; lavoro temporaneo – 4,3%; lavoro a tempo deter- minato – 2,1%; contratto di formazione e lavoro – 0%) o comunque relativa a forme di flessibilizzazione nella modalità di erogazione delle prestazioni di lavoro (telelavoro – 10,6%; lavoro a domicilio – 0%). Si è già detto come la mancata attivazione del livello integrativo di contrattazione per la disciplina dei contratti flessibili sia da attribuire dalla mancanza di un espresso rinvio da parte del ccnl. Peraltro, laddove il ccnl ha lasciato qualche spazio alla contrattazione decentrata (ad esempio, per il telelavoro), le parti si
sono limitate a mere dichiarazioni di principio.
Infine, decisamente residuale appare la materia della responsabilità civile e copertu- ra assicurativa (2,1 %); nessuna negoziazione si è riscontrata circa gli indicatori econo- mico-finanziari di efficienza e capacità dell’ente (0 %).
Lo sviluppo delle materie è indicativo della tendenza a un ridimensionamento del contratto nazionale a vantaggio del contratto integrativo; o meglio, del fatto che a livello decentrato si cercano spazi di confronto sempre più ampi e tesi a individuare le vie dello sviluppo e dell’innovazione organizzativa a livello di ciascun Ateneo.
In alcuni casi, materie che dovevano essere oggetto di contrattazione di comparto, per rinvio del ccnq, sono state rinviate dallo stesso ccnl al livello decentrato (si pensi al telelavoro), o negoziate direttamente in sede integrativa (si pensi al rappresentante per la sicurezza).
Va precisato che il predetto ampliamento è dovuto non solo allo stesso ccnl che, ri- spetto al passato, ha accresciuto i rinvii, ma anche al fatto che le parti, in sede decentra- ta, frequentemente hanno superato di fatto l’oggetto del rinvio, anche laddove non e- spressamente previsto, andando, dunque, molto al di là degli spazi consentiti.
La contrattazione integrativa, infatti, spesso si è estesa anche alle materie più tipi- camente oggetto di semplice partecipazione, ovvero degli istituti di informazione, con- sultazione e concertazione (c.d. slittamento delle caselle in cui sono state divise le rela- zioni sindacali342). In special modo si è contrattato su materie che nel ccnl sono incluse sotto il capitolo concertazione e informazione e, in alcuni casi, sono proprio i verbali di
342 Cfr. Xxxxxxxxx M., La contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni. Xxxx, ombre e pregiu- dizi, in LD, 2004, p. 633 ss.
concertazione che vengono trasformati in veri e propri contratti collettivi.
Esemplificativo di tale slittamento è quanto rilevato in tema di posizioni organizza- tive e di orario di lavoro. In entrambi i casi, le parti hanno concordato in sede negoziale le singole posizioni organizzative e le relative funzioni di responsabilità, nonché l’articolazione dell’orario di servizio, compiti che invece, secondo il ccnl, rientrano nel- le prerogative dell’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi e rispetto ai quali vi è solo un obbligo di informazione e concertazione.
Le medesime osservazioni valgono per le procedure di progressione verticale. La di- sciplina di tali procedure, ed in particolare la definizione dei criteri sulla base dei quali operare le selezioni, nonostante fosse riservata ad atti regolamentari dell’amministrazione e oggetto solo di informazione preventiva e concertazione, fre- quentemente è stata esaminata al tavolo contrattuale, dando luogo a una vera e propria negoziazione.
Tutto ciò evidenzia la tendenza a spostare tutto nel contratto, quasi a sovraccaricar- lo, svuotando, d’altro canto, gli istituti di partecipazione, il che pone anche un problema di rapporto con le competenze della direzione amministrativa.
Altre materie su cui le parti hanno negoziato in sede decentrata, pur in assenza di un esplicito rinvio, sono i permessi retribuiti, il tema della mobilità e la regolamentazione degli altri modelli relazionali.
L’ampiezza delle materie contrattate consente di osservare come la contrattazione integrativa si presenti non più solo semplicemente applicativa del contratto nazionale – come è accaduto nella prima tornata contrattuale -, ma con una discreta autonomia ri- spetto al primo livello di contrattazione.
Tuttavia, vanno segnalati anche alcuni casi in cui emerge una tendenza opposta, nel senso che le parti si sono limitate a riprodurre il contenuto del ccnl, senza alcuno sco- stamento tra ccnl e cci, utilizzando molto poco lo spazio negoziale concesso dal livello nazionale (si pensi al tema dei congedi e delle azioni positive per le pari opportunità).
Tab. 3 – Materie oggetto di contrattazione
Numero delle Università (in %) in cui la materia è stata oggetto di contrattazione | |
I. Organizzazione degli uffici, dei servizi e del lavoro – Ge- stione delle risorse umane | 65,9 % |
II. Ordinamento, Inquadramento e sviluppo professionale | 85,1 % |
Area tematica | Numero delle Università (in %) in cui la materia è stata oggetto di contrattazione |
III. Risorse finanziarie e Risorse per lo sviluppo e la produttività | 95,7 % |
IV. Trattamento economico | 97,9 % |
X. Xxxxxx di lavoro | 68,0 % |
VI. Ambiente di lavoro, salute e sicurezza | 25,5 % |
VII. Permessi – Aspettative – Congedi | 23,4 % |
VIII. Formazione professionale | 48,9 % |
IX. Mobilità | 12,8 % |
X. Pari opportunità | 17,0 % |
XI. Attività socio-assistenziali | 27,6 % |
XII. Part-time | 12,8 % |
XIII. Lavoro a tempo determinato | 2,1 % |
XIV. Contratto di Formazione e Lavoro | 0,0 % |
XV. Lavoro temporaneo | 4,3 % |
XVI. Telelavoro | 10,6 % |
XVII. Lavoro a domicilio | 0,0 % |
XVIII. Diritti e prerogative sindacali | 19,1 % |
XIX. Sciopero e prestazioni indispensabili | 19,1 % |
XX. Relazioni contrattuali decentrate (Soggetti, durata, procedure di verifica) | 59,6% |
XXI. Responsabilità civile e copertura assicurativa | 2,1 % |
XXII. Indicatori economico-finanziari di efficienza e capacità dell’ente | 0,0 % |
XXIII. Altro | 27,7% |
Tab. 4 – Frequenza delle materie regolate negli accordi integrativi
Numero delle Università (in %) in cui la materia è stata oggetto di contrattazione
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0% I VII XIII
XIX
II VIII XIV
XX
Aree tematiche
III IV
IX X
XV XVI
XXI XXII
V XI
XVII
XXIII
VI XII
XVIII
Aree tematiche
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., L’impiego pubblico, Xxxxxxx, Milano, 2003
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Xxxxxxxx M. – Xxxxxxxx C., La contrattazione collettiva e il contratto nazionale, in Carinci F. – Xxxxxxx X. (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da Xxxxxx Xxxxxxx, vol. V, UTET, Torino, 2004, p. 355
Xxxxxxxx M., Campo di applicazione e relazioni sindacali (contrattazione, infor- mazione, partecipazione, procedure di raffreddamento, in Carinci F. (a cura di), I contratti collettivi di comparto, Xxxxxxx, Milano, 1997a, p. 159
Xxxxxxxx X., Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, Xxxxxxx, Bari, 1997b
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Bordogna (a cura di), Contrattazione integrativa e gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni. Un’indagine sull’esperienza del quadriennio 1998-2001, Quaderni ARAN, n. 12, Xxxxxx Xxxxxx, Milano, 2002a
Bordogna L., La contrattazione integrativa e la gestione del personale nelle pub- bliche amministrazioni. Un’indagine sull’esperienza 1998-2001, in XXX, 0000x, I, p. 5
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