ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Campania
Coordinamento Tecnico Edilizio
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 57 e articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e articolo 45, commi 3 e seguenti
del regolamento generale, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’AGENZIA INPS “NAPOLI CENTRO” via Guantai Nuovi,25 –NAPOLI-
LAVORI A CORPO E A MISURA | euro | |
a) | Importo esecuzione lavorazioni a base d’asta | € 318.058,00 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 6.942,00 |
1) | Complessivo appalto | € 325.000,00 |
2) | ||
TOTALE PROGETTO | € 325.000,00 |
Redatto da:
xxx. Xxxxxxx XXXXXX
geom. Xxxxxxx XXXXXXXXXX ass.tec. geom. Xxxx XXXXXXXX
Il Responsabile Unico del procedimento xxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto – lavori a corpo Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili/ subappaltabili, categorie scorporabili/ non subappaltabili;
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7 – Discordanza negli atti contrattuali – ordine di validità degli atti contrattuali Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 15 – Proroghe
Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori; Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.;
Art. 18 – Penali in caso di ritardo
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Anticipazione
Art. 23 – Pagamenti in acconto Art. 24 – Pagamenti a saldo
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 27 – Revisione prezzi
Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 – Lavori a corpo
Art. 30 – Lavori in economia
Art. 31 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 – Cauzione provvisoria
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 34 – Riduzione delle garanzie
Art. 35 – Assicurazione a carico dell’impresa
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 – Variazione dei lavori
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 – Norme di sicurezza generali Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 41 – Piano di sicurezza e di coordinamento Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo
Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto
Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 – Accordo bonario
Art. 50 – Definizione delle controversie
Art. 51 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 52 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 54 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Art. 55 – Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 57 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 59 – Custodia del cantiere
Art. 60 – Cartello di cantiere
Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse
ALLEGATO
Allegato A – Capitolato e disciplinare tecnico
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto – Lavori a MISURA e a CORPO -
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei seguenti lavori a MISURA e a CORPO:
LAVORI A MISURA
• Opere provvisionali (trabattelli e recinzione cantiere);
• Demolizioni, rimozioni e ricostruzioni varie;
• Realizzazione tramezzature;
• Intonaco interno premiscelato;
• Realizzazione bagni per diversamente abili, completi di rivestimenti, pezzi igienici e arredi;
• Realizzazione di pavimenti;
• Rivestimento pareti;
• Vetrate termoisolanti;
• Vetrate esterne di sicurezza e antisfondamento;
• Solaio con casseri modulari;
• Serrande avvolgibili;
• Raschiatura di tinteggiatura esistente, applicazione di fondo fissante e ritinteggiatura pareti con idropittura a tre mani;
• Realizzazione controsoffitto modulare con pannelli di fibre minerali;
• Infissi in alluminio per porte e finestre;
• Impianto elettrico;
• Impianto idrico-sanitario;
• Riparazione infissi in alluminio anodizzato;
• Smaltimento materiali di risulta;
• Trasporto a discarica
• Edili varie.
LAVORI A CORPO
• Impianto di climatizzazione;
• Impianto rilevazione incendio;
• Modifica quadro elettrico a servizio del piano terra;
• Predisposizione impianto elimina-code;
• Realizzazione canale aereazione per locale macchina ascensore.
Le opere da realizzarsi consistono, sostanzialmente, nella realizzazione del front-office della nuova Agenzia INPS “Napoli Centro” e dovranno essere eseguiti al piano terra e primo del fabbricato ubicato alla via Guantai Nuovi,25 di Napoli.
1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e succ. mod. ed integr..
4. La procedura di gara è quella prevista dall’art. 125 del suindicato decreto legislativo.
5. E’ richiesta attestazione SOA per la seguente categoria: OG1classifica I,
ovvero analoga come da D.P.R. 34/2000, ai sensi dell’art. 40 del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
Importi in euro | Colonna | |
Num. | a corpo | |
a) | Importo esecuzione lavori a CORPO | € 101.000,00 |
b) | Importo esecuzione lavori a MISURA | € 217.058,00 |
c) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 6.942,00 |
a)+b)+c) | IMPORTO TOTALE | € 325.000,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, applicato all’importo di cui al comma 1 lettera a), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera b) e non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006 e dell'articolo 26, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura e a corpo” ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006 e dell’ art. 45, comma 9, del D.P.R.n.554/99.
2. Qualora l’importo netto contrattuale, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, sia superiore ad Euro 154.937,07 la stipula del contratto è subordinata all’acquisizione dell’informativa antimafia ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 del D.Lvo n. 490 dell’8/8/1994 e dell’art. 10 del
D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998.
3. L’importo contrattuale dei lavori a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, come rideterminato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. I prezzi unitari di progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.L.vo n. 163/2006 e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituisce vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.
6 La percentuale di incidenza della mano d’opera è fissata nella misura del 25 % (Venticinque per cento) dell’importo netto dei lavori.
Art. 4
Categoria prevalente, categorie scorporabili/ subappaltabili, categorie scorporabili/ non subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i. e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 per l’importo di Euro 219.058,00 e nella categoria subappaltabile OG11 per l’importo di Euro 99.000,00 come indicato nello schema sottoindicato e nella tabella allegata al presente capitolato sotto la lettera “A” :
Categoria prevalente: | |||
OG 1 | Edifici civili e industriali | € | 219.058,00 |
Categoria scorporabile e subappaltabile: | |||
OG11 | Impianti tecnologici | € | 99.000,00 |
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € | 6.942,00 |
2. Ai sensi dell’art. 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente indicate nella precedente tabella “A” sono scorporabili e, a scelta dell’impresa subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvo i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all’articolo 37 comma 11 del D.L,vo n. 163/2000.
3. Lavori compresi nella categoria prevalente, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR n. 34 del 2000.
4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132 comma 3 del D.L.vo n. 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6 del capitolato generale d’appalto, sono indicati nella sottoindicata tabella «B» :
n° d’ordine | CATEGORIE DI LAVORO | LAVORI A BASE D’APPALTO A CORPO | |
Percentuale % | Importi € | ||
1 | OG 01 | 68,87 | 219.058,00 |
2 | OG 11 | 31,13 | 99.000,00 |
Oneri per attuazione piani di sicurezza | 6.942,00 | ||
TOTALE | 100,00 | 325.000,00 |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;
b) il presente schema di contratto/capitolato speciale d’appalto – parte prima - comprese le tabelle in esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) il capitolato speciale d’appalto – parte seconda - prescrizioni tecniche;
d) lista delle categorie e delle lavorazioni;
e) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss mm ii;
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.L.vo n. 163/2006;
h) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il D,L.vo n. 163 del 12/4/2006;
c) il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000;
d) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto applicabile;
e) Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss m m ii.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo
dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lvo n. 163/2006;
c) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 7
Discordanze negli atti contrattuali Ordine di validita’ degli atti contrattuali
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:
1. Il contratto;
2. Il presente Capitolato Speciale;
3. I disciplinari tecnici;
4. Gli elaborati grafici;
5. Le relazioni di progetto;
6. La lista delle categorie e delle lavorazioni.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’appaltatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo, almeno 15 giorni prima, alla Stazione appaltante qualsiasi variazione societaria, in particolare quelle che afferiscono alle vicende soggettive dei legali rappresentanti e direttori tecnici. La mancata comunicazione di quanto sopra esposto costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.L.vo n. 163/2006
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.L.vo n. 163/2006
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 210 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4.
Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1/‰ (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
2. L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss mm ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 20– Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila//00)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.L.vo n. 163/2006 e dall’art. 102 comma 3 del regolamento generale e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.L.vo n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile, salvo le deroghe previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 133.
Art. 28- Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lvo n. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», di cui all’art.5 del presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 30 - Lavori a misura
1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per le quantità delle misurazioni, prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri;
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituite la garanzia deve riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime.
Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006 e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 34 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, coma 7 e 75, comma 7 del D.L.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 32 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000,
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
Art. 35 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1del D.Lvo n. 163/2006 e dell’articolo 103 del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 comma 5 del D.L.vo n. 163/2006 e dall’articolo 108 del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 D.L.vo n. 163/2006.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato, a norma di quanto disposto dall’art.132, comma 3, del D.Leg.vo n.163/2006.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 132 commi 3 e 4 del D.Lvo n. 163/2006, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 39 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. L’appaltatore garantisce che tutti i lavoratori impiegati in cantiere, inclusi i subappaltatori e sub affidatari, operino muniti di tessera di riconoscimento dei lavoratori di cui all’articolo 36-bis, comma 3 decreto- legge. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, nonché di tuta da lavoro della ditta dell’appaltatore. L’appaltatore si impegna ad ottemperare a quanto prescritto anche in caso di impresa con meno di dieci dipendenti. Il personale, anche in subappalto o in sub affidamento, che risultasse privo dei predetti elementi sarà allontanato dalle aree di cantiere dal Direttore dei lavori.
Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss mm ii, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 41 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss mm ii.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo
1. Qualora, per ulteriori lavorazioni aggiuntive ovvero circostanze eccezionali, non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 131 del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e ss mm ii.
Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41.
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
4. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 118 del D.Lvo n. 163/2006, ferme restando le vigenti disposizioni di legge che prevedono in particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto e precisamente:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.L.vo n. 163/2006;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; devono altresì trasmettere, l’originale o la copia autenticata del DURC, attestante la regolarità contributiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I sub affidamenti effettuati direttamente dall’appaltatore, in quanto ritenuti non rientranti nella categoria del subappalto ai sensi del precedente comma 7, devono essere obbligatoriamente comunicati alla Stazione appaltante con almeno 10 giorni di preavviso.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato, ovvero il sub affidamento non comunicato ai sensi del precedente art. 46 comma 7, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere i. contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006
gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
5. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario
1. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il responsabile unico del procedimento procederà ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2 del D.L.vo n. 163/2006.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 50 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
a) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con le modificazioni della legge n. 248/2006, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. L’appaltatore è altresì impegnato a tale obbligo in ottemperanza a quanto disposto all’art. 39, c. 6 del presente capitolato.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, non in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 oltre all’immediato allontanamento dal cantiere stesso. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 136 del D.L.vo n. 163/2006;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
6. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione l’obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, del direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tute le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datata e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Gli ambienti oggetto di intervento dovranno essere consegnati puliti e privi di materiale di risulta.
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 59 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 60 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale, approvato con D.M. 145/2000.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente atto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Campania
Coordinamento Tecnico Edilizio
Xxxxxx - xxx Xxxxxx, x. 00 tel. + 000000000000 fax x000000000000
xxxx://xxx.xxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx
PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 325.000,00
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’AGENZIA INPS “NAPOLI CENTRO” via Guantai Nuovi,25 –NAPOLI-
PARTE SECONDA
CAPITOLATO E DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO “A”
L’intervento
Trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria teso al recupero di un ampio locale al piano terra dell’edificio di proprietà INPS alla xxx Xxxxxx 00.
L’intervento realizza la distribuzione del front-office dell’Agenzia Napoli Centro di nuova istituzione secondo la riorganizzazione dell’area metropolitana.
Il locale con l’intervento proposto amplia e razionalizza la già presente sala pubblico dell’Agenzia Chiaia/Xxxxxx con ingresso da via Guantai Nuovi, che rimane inalterato anche con la nuova configurazione.
Il salone per il pubblico così realizzato fronteggia per la sua interezza via X.Xxxxxxx X’Xxxxxx, con ingresso, come detto, da via Guantai Nuovi.
Inoltre, l’intervento prevede il recupero ai fini istituzionali della porzione di primo piano attualmente condotto in locazione dal Comune di Napoli con uffici amministrativi, che con la nuova configurazione viene trasferito ad altro piano dello stesso stabile e con uguale superficie.
Il tutto al fine di creare un'unica area amministrativa, piano terra e primo piano con collegamento interno, senza soluzione di continuità per l’Agenzia Napoli Centro.
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
Divieto di utilizzo degli ascensori di sede.
I lavori per la maggior parte sono realizzati al piano terra dell’edificio con ingresso autonomo da via X. Xxxxxxx X’Xxxxxx, dove l’impresa dovrà allestire la propria area di cantiere, anche eventualmente occupando suolo pubblico.
Per i lavori in elevato, al primo piano dell’edificio con ingresso da via Guantai Nuovi, ai fini della corretta utilizzazione del fabbricato, attualmente in uso con presenza di personale dell’INPS e di altri utenti è assolutamente vietato, a meno di specifica autorizzazione della S.A. per circostanze eccezionali ed occasionali, l’uso degli impianti di sollevamento meccanico della sede. Il personale dell’appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente propri impianti per il trasporto di materiali di qualunque natura e consistenza. In caso di autorizzazione all’uso temporaneo degli impianti di sede, gli stessi dovranno essere perfettamente putiti al termine delle operazioni autorizzate ed in alcun caso le movimentazioni eventualmente autorizzate devono intralciare la mobilità dei dipendenti e degli utenti.
I lavori , sia al piano terra che al primo piano, saranno svolti senza interrompere l’attività dell’Istituto e pertanto l’impresa avrà cura di predisporre un attento POS e cronoprogramma dei lavori che tenga conto di questa peculiare e inamovibile condizione.
Obbligo di uso di DPI, tuta da lavoro e cartellini di riconoscimento.
Tutto il personale dell’appaltatore e quello da questi incaricato mediante subappalto, cottimo, sub affidamento e qualsiasi altra forma di contratto è tenuto, durante l’esecuzione dei lavori ed anche in caso di non obbligatorietà da PSC, all’uso dei DPI essenziali, ossia: casco, guanti e scarpe da lavoro. Inoltre è obbligato ad indossare idonea tuta da lavoro, preferibilmente personalizzata della ditta dell’appaltatore, con foderina per l’esposizione del cartellino di individuazione obbligatorio ai sensi dell’art. 39 del presente Capitolato speciale d’appalto. Il mancato rispetto di uno qualunque dei suddetti obblighi comporta l’allontanamento dal cantiere e l’irrogazione delle penali come previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Variazioni ammesse.
È facoltà della Direzione dei Lavori ordinare la sostituzione di lavorazioni e/o forniture previste con altre già previste, aumentandone i quantitativi, ovvero non previste, concordandone preventivamente i nuovi prezzi.
DESCRIZIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI
Lav. 1 – Demolizioni, rimozioni e ricostruzioni varie -
Sono previste le seguenti attività di rimozione comprensiva di trasporto a rifiuto ed oneri di discarica autorizzata:
- rimozione di infissi;
- rimozione di porte e cancelli;
- demolizione di tramezzature;
- rimozione di pavimenti e rivestimenti;
- raschiature di vecchie pitture;
- demolizione di solaio;
- rimozione di struttura in ferro;
- rimozione di apparecchi igienico-sanitari;
Lav. 2 – Ripristino e lucidatura della pavimentazione esistente – Nuova pavimentazione
È previsto il ripristino della pavimentazione esistente al piano terra mediante l’integrazione di marmo simile e di identico nome commerciale (granito). L’integrazione del marmo dovrà essere effettuata per tutte le parti con marmi rotti o lesionati oltre alle zone con marmi integrati nel tempo al fine di completare i vuoti nel pavimento per rimozioni di pareti o analoghe circostanze.
L’intervento è completato con operazioni di arrotatura e levigatura.
La nuova pavimentazione dell’area in implementazione (ex locazione Bric a Brac) sarà realizzata con lastre di granito di 1^ scelta da cm 2 delle dimensioni 30x50 cm o similare, dello stesso colore di quello esistente nell’attuale Agenzia Chiaia/Stella.
Lav. 3 – Pareti divisorie interne -
Realizzazione di pareti in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25x60x10 per le partizioni del salone pubblico.
Lav. 4 – Solaio –
Realizzazione di solaio con casseri modulari di tipo IGLOO di primaria marca, a perdere in polipropilene a calotta convessa da 50x50 cm e altezza 16 cm con una portata minima a rottura di 150 Kg su 16 cmq, sostenuti da tubi da 110 mm di diametro e altezza variabile fino a mt 1,30, completi di piedini a bicchiere,compreso getto di conglomerato Rck 300 Kg/cmq per il riempimento dei tubi e dei casseri fino alla sommità compreso la soletta superiore collaborante di cm 6.
Lav. 5 – Rifacimento servizi igienici -
Rifacimento completo di ambienti ad uso servizi igienici .
L’intervento di rifacimento è da attuarsi mediante rimozione di pavimenti, massetti e reti idriche esistenti e sostituzione del tutto con nuovi materiali. In particolare i pavimenti ed i rivestimenti dovranno essere realizzati in piastrelle di gres fine porcellanato di 1^ scelta, le cassette di scarico dovranno essere complete di sistema igienizzante ricaricabile. Gli apparecchi igienici saranno del tipo commerciale in vetro china di colore bianco. Il tutto predisposto come da grafici di riferimento.
Lav. 6 – Impianto elettrico per ambienti lavoro -
Realizzazione di impianto elettrico per postazioni di lavoro composto da postazioni elettriche non incassate comprendenti: conduttori in rame tipo N07VK infilati in tubazioni predisposte, cassette portafrutti 8 moduli completa di n° 2 prese 2P+T 10 /16 A e n° 3 prese 2P+T 10/16 A tipo SCHUKO, postazioni di cablaggio per fonia e dati, in canaletta in PVC da collegarsi a quella preesistente comprensiva di cavo FTP cassetta portafrutti a muro e prese RJ 45 schermate, realizzato mediante barra portacavi e di alloggio prese a parete e con nuova linea di alimentazione con partenza dal quadro elettrico di piano ed arrivo presso i locali interessati, costituita da: canalina in PVC, cavo FG7OR per n° 2
circuiti F.M., n° 2 circuiti luce. È possibile l’ut ilizzo delle reti esistenti se permesso dallo stato d’uso e previo concordamento ed autorizzazione della Direzione dei lavori.
Fornitura in opera di plafoniere da incasso in controsoffitto costituiti da : canalina in PVC o metallica posata in controsoffitto, conduttori di rame isolato tipo N07VK e/o FG7 a secondo del tipo di posa, cassette portafrutti complete di interruttori di comando, plafoniere 4 x 14 W con lampade T5 con ottica DARK LIGHT in alluminio speculare anodizzato 99.99 con totale assenza d’iridescenza, luminanza <200 cd/m² per angoli >65° radiali in conformità alla di rettiva EN 12464-1, rendimento luminoso superiore al 72% , alimentatore elettronico bilampade.
Fornitura e posa di luci a led con funzione di luce di sicurezza con funzione di segnalazione in assenza di luce solare o illuminazione interna mediante sensori di rilevamento.
Fornitura in opera di plafoniere a tenuta stagna, nei locali archivi, con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata IP 65 con reattore elettronico
Lav. 7 – Modifica quadro elettrico piano terra (ex locazione Bric a Brac) –
Modifica del quadro elettrico esistente nella ex-locazione Bric a Brac consistente nell’inserimento nuovi interruttori magnetotermici con capacità elettrica dimensionata a seguito dell’implementazione delle utenze elettriche. Comprese nuove linee di alimentazione e collegamento al quadro generale di piano, opere murarie necessarie ed oneri e magisteri per dare il lavoro funzionante secondo le vigenti normative.
Lav. 8 – Impianto rilevazione incendi e compartimentazione antincendio
Fornitura e posa in opera di n° 4 rivelatori d’ince ndio completi e funzionanti di primaria marca, da posizionare al piano cantinato e collegati all’impianto di rilevazione esistente nel fabbricato della Sede Regionale. L’impianto sarà realizzato completo di tutti gli accessori necessari nonché di segnaletica di sicurezza con pittogrammi 12x36 cm (n° 5).
Realizzazione di filtro antincendio al piano cantinato mediante fornitura e posa in opera di n° 2 port e REI
120 in metallo con oblò. L’onere comprende la realizzazione di muratura di tufo e demolizione di murature per apertura vani porta.
Lav. 9 – Impianto di climatizzazione -
Realizzazione di impianto di climatizzazione a riciclo d’aria, costituito da n° 1 unità esterna da 32. 0 kw tipo DAIKIN mod. REYQ-327P9, SANYO, MITSUBISHI con scambio gas/aria e sistema di recupero del calore (impianto a n° 3 tubi), posta sul terrazzo d i copertura della Sede Regionale. Le macchine saranno posizionate su antivibranti a molla, che graveranno su struttura idonea di sostegno metallica da realizzare. Grigliati metallici zincati a caldo permetteranno la fruibilità degli spazi per la manutenzione delle macchine in sicurezza.
Comprese le tubazioni di adduzione gas per circa ml 40,00 cadauna, tubi autoestinguenti rigidi o canalette, scatole di infilaggio, gli stop, le viti di fissaggio, l’alimentazione della macchina con cavo tipo FG10O 5x10 mmq con partenza dal quadro generale e con 5x2 mmq per i collegamenti dei comandi. Inoltre, compreso il tiro in alto con autogru, oneri e magistero per dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte. E’ compresa la fornitura e posa in opera nel corridoio del primo piano di controsoffitto in panelli 60x60 in fibra minerale. Fornitura e posa in opera di n° 20 unità interne (cassette) ad una vi a da
4.0 kw poste a soffitto delle dimensioni di cm 70x96 al primo piano. Fornitura e posa in opera di n° 5 unità interne (cassette) ad una via da 4.0 kw poste in controsoffitto al piano terra. Fornitura e posa in opera di n° 7 unità interne (cassette) a due vie da 3.2 kw a primo piano (corridoio). Sono compresi, altresì, tubi di adduzioni gas, accessori necessari, fissaggio e il collegamento con cavo tipo FG100M1, da 5x1 mmq per i comandi e con cavo 3x5,5 mmq per l’alimentazione. Le unità interne dovranno essere di primaria marca tipo DAIKIN, SANYO, MITSUBISHI, etc.
La rete di scarico condensa sarà completamente da realizzare secondo il percorso più utile in accordo con la direzione lavori.
L’impianto dovrà essere dotato di Sistema di Supervisione per il controllo dei sottosistemi costituiti dagli impianti tecnologici e meccanici. Lo stesso sistema dovrà essere fornito per integrare, in futuro, eventuali ulteriori impianti. L’architettura del Sistema di Supervisione, ferme restando le garanzie di sicurezza, dovrà garantire la massima flessibilità sia hardware che software, in modo da poter rispondere efficacemente ai cambiamenti essendo le esigenze operative e di gestione soggette a modifiche con una rapidità maggiore rispetto alle esigenze impiantistiche.
INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER
Unità di controllo e monitoraggio centralizzato per sistemi di condizionamento e di ventilazione con recupero di calore (VRV, HRV Split e Sky), dotata di schermo “Touch Screen”, display a colori a cristalli liquidi utilizzabile tramite un’apposita penna a sfioramento; slot per scheda PCMCIA (per opzione contabilizzazione consumi), sportello per la regolazione del contrasto e della luminosità del display LCD; interfaccia di rete Ethernet standard RJ45 di serie senza necessità di hardware aggiuntivo, collegabile direttamente su reti LAN/WAN dedicate o aziendali esistenti per la comunicazione via modem (dedicato per un servizio di monitoraggio a distanza); collegamento con un contatore per la funzione della ripartizione della potenza, linea di comunicazione dedicata, messa a terra e alimentazione di rete (100-240 V ca, 50/60 Hz).
Gestisce fino ad un massimo di 64 gruppi o 128 unita’ interne (non superare 10 MTC, o 100 cavalli per porta F1F2).
Il software d’interfaccia dovrà essere in italiano. Le principali funzioni del comando sono:
1. .funzioni di avvio/arresto collettivo, per zona o per singolo gruppo;
2. impostazione dettagliata del condizionatore, regolando la temperatura, la commutazione della direzione e della velocità dell’aria e l’impostazione della modalità tramite telecomando per gruppo, per zona o collettivamente;
3. possibilità di inibire il controllo da comando locale (ON/OFF, C/H, SET POINT);
4. monitoraggio delle varie informazioni sulle unità interne, modalità di funzionamento, impostazioni di temperatura delle unità interne, informazioni di manutenzione incluso il segnale di pulizia del filtro o dell’elemento, informazioni di ricerca guasti con relativi codici per gruppo o per zona, storico dei dati del condizionatore;
5. modalità di funzionamento diversificate, con controllo sia tramite l’unità principale sia tramite il telecomando;
6. controllo di zona/collettivo: è possibile consolidare più di un gruppo in una zona, che può essere registrata per consentire le impostazioni per zona o collettive di tutto il sistema;
7. controllo dettagliato del funzionamento programmato per gruppo, zona o collettivamente impostando fino ad 8 opzioni per il programma annuale. Ogni programma può includere diciassette tipi di piano: per giorni settimanali (lunedì – domenica), per giorni speciali (1-10). Ogni piano consente di impostare fino a 16 operazioni.;
8. commutazione automatica della modalità di funzionamento del sistema di condizionamento (Raffreddamento/Riscaldamento) per ottimizzare la climatizzazione di ambienti soggetti a forti sbalzi di temperatura;
9. funzione di limitazione della temperatura che avvia ed arresta automaticamente il condizionatore, evitando che nei locali non occupati la temperatura scenda a valori troppo bassi e conservando – in tal modo – il calore nell’edificio;
10. funzione di ottimizzazione del riscaldamento che impedisce – sulla base della temperatura ambiente e di quella impostata – l’eccessivo aumento di temperatura.;
11. protezione tramite password per gestire l’accesso alle impostazioni o allo stesso comando;
12. possibilità di utilizzare il servizio di controllo remoto dell’impianto (AIRNET), che rileva – via modem
– i parametri di funzionamento delle macchine e provvede a segnalare, tramite mail, eventuali anomalie al Centro Assistenza più vicino.
FUNZIONI OPZIONALI:
1. Controllo e monitoraggio da pagina web;
2. Controllo e monitoraggio della ripartizione energetica dei consumi da pagina web;
3. Possibilità di utilizzare un protocollo aperto per interfacciamento con sistemi di Building Management;
4. Espansione controllo da 64 u.i. e/o gruppi a 128 u.i. e/o gruppi di unità tramite accessorio collegato alla porta RS232C (non superare 10 MTC, o 100 cavalli per porta F1F2);
5. Ripartizione proporzionale dei consumi tramite software + scheda PCMCIA valido per 64 + 64 unità interne con memoria di 13 mesi.
GESTIONE WEB BROWSER
Il dispositivo consente, mediante opportuno software caricato sul pannello, il controllo e monitoraggio da remoto per mezzo di browser Internet Explorer con accesso ai dati da pagina web senza necessità di un software aggiuntivo sul pc di controllo.
Il comando centralizzato può essere collegato su rete LAN esistente e controllato direttamente all’interno della stessa rete o essere visibile su rete Internet dopo l’assegnazione di un indirizzo IP statico.
L’attivazione avviene con l’assegnazione di username e password.
In caso di utilizzo della scheda PCMCIA e’ possibille monitorare via web i consumi delle singole unità.
CONTABILIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONSUMI
Il dispositivo consente l’interfacciamento con un sistema di contabilizzazione del consumo energetico. Tale sistema permette di calcolare e visualizzare la quantità di energia elettrica utilizzata dal condizionatore per ogni singola unità interna, quantificabile fino ad un massimo di 128 unità interne. Il calcolo viene effettuato tenendo in considerazione le dimensioni delle unità interne, i tempi di funzionamento, il carico erogato attraverso l’apertura della valvola di espansione, la velocità di aspirazione ed il numero di impulsi dei contatori installati sulle unità esterne. I dati così elaborati forniscono una ripartizione proporzionale della potenza e vengono salvati in una scheda PCMCIA in formato CSV ed esportati su foglio elettronico per l’emissione di fatture con estrema semplicità tramite un software opportuno. E’ possibile visualizzare via web il foglio elettronico tramiter la funzione opzionale “web browser”.
COMANDI LOCALI PER SISTEMI VRV
Telecomando a filo.
Il Telecomando a filo dovrà:
1. essere provvisto di display a cristalli liquidi e sportello per l’accesso ai pulsanti, collegamento all’unità controllata con cavo bifilare fino ad una distanza di 500 m;
2. Consentire il controllo di più unità interne ed avere la funzione di autodiagnosi e monitoraggio del sistema VRV (individua malfunzionamenti) ed essere dotato di termostato interno, colore bianco.
3. Avere la possibilità d’impostare i limiti di funzionamento massimo e minimo, funzione attivabile manualmente o con timer programmatore, orologio con indicazione del giorno e dell’ora in tempo reale,timer programmatore settimanale, modalità di Leave Home (protezione antigelo), permette, in caso di assenza, il mantenimento della temperatura interna ad un livello reimpostato, possibilità di selezionare due livelli di abilitazione dei pulsanti.
∇ .Indicazioni a display: modalità di funzionamento, funzionamento del recuperatore di calore, controllo della commutazione raffreddamento/riscaldamento, indicazione di controllo centralizzato, indicazione di controllo di gruppo, temperatura impostata, direzione del flusso d’aria, programmazione del timer, velocità del ventilatore, pulizia filtri, sbrinamento/avviamento in riscaldamento, ispezione/prova, anomalie in essere, tra cui: per le unità interne: autodiagnosi componenti elettronici, avaria ventilatore, malfunzionamento sensori di controllo delle unità stesse, allarme mancanza refrigerante, mancanza rete, errore di collegamento tra le unità interne o coi propri comandi; per le unità esterne: avaria compressore a inverter, blocco compressore, autodiagnosi componenti elettronici, intervento pressostati di alta e bassa pressione, anomalia sensori unità esterna, mancanza rete, errore di collegamento tra le unità esterne o con le proprie unità interne.
∇. Pulsanti di comando: on/off, timer marcia/arresto, attivazione/disattivazione del timer, programmazione del timer, impostazione temperatura, impostazione direzione flusso dell’aria, modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tacitamento dell’indicazione di pulizia filtro, tasto di ispezione/prova, tasti modalità di funzionamento e velocità dei ventilatori.
Giunti e collettori
Giunti e collettori (tipo REFNET) consentiranno il collegamento con le tubazioni principali di refrigerante. Dovranno essere realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione.
La coibentazione dei giunti e collettori sarà realizzata in guscio di poliuretano a cellule chiuse, con collante biadesivo a barriera vapore, che sarà di fornitura della casa costruttrice dei giunti stessi al fine di garantire il corretto coibentaggio dei giunti.
I giunti e i collettori dovranno essere forniti dalla stessa casa di produzione delle apparecchiature per il condizionamento, e dovranno essere dimensionati attenendosi specificatamente alle prescrizioni tecniche della casa suddetta.
I giunti avranno entrata variabile dal diametro 9,5 mm al diametro 44,5 mm e uscita variabile dal diametro 6,4 al diametro 31,8 mm.
I collettori, del tipo a 4, 6 e 8 attacchi, saranno provvisti di idonei riduttori di diametro.
Tubazioni in rame
Le tubazioni del refrigerante dovranno essere in rame disossidato fosforoso senza giunzioni, secondo le specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento.
Le tubazioni, in rame del tipo C1220, avranno le seguenti caratteristiche:
Diametro esterno 6,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 9,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 12,7 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 15,9 mm Spessore 0,9 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 19,1 mm Spessore 0,8 mm In barre nudo Diametro esterno 22,2 mm Spessore 0,8 mm In barre nudo Diametro esterno 25,4 mm Spessore 1,0 mm In barre nudo Diametro esterno 28,6 mm Spessore 1,0 mm In barre nudo Diametro esterno 31,8 mm Spessore 1,2 mm In barre nudo Diametro esterno 34,9 mm Spessore 1,2 mm In barre nudo Diametro esterno 38,1 mm Spessore 1,4 mm In barre nudo Diametro esterno 41,3 mm Spessore 1,4 mm In barre nudo
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si raccomanda che, per mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio. Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Le tubazioni correnti in copertura saranno posate all’interno di una passerella in lamiera di acciaio zincato di adeguato spessore, chiusa da un apposito coperchio che ne consenta la protezione meccanica e dagli agenti atmosferici.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
• “Lavaggio” della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
• Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
• Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno –755 mm Hg);
• Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento;
Coibentazione Tubazioni
La coibentazione delle tubazioni dovrà essere realizzata con materiale isolante flessibile estruso a celle chiuse, a base di caucciù vinilico sintetico espanso, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
• conduttività termica utile a Tm = 0 °C: λ ≤ .0,040 W/mK
• fattore di resistenza alla diffusione del vapore: µ ≥..5000
• reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell’Interno
• marchio e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7)
Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni del DPR n. 412 del 26/08/1993 e comunque dovranno essere non inferiori a 10 mm. La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un’adeguata barriera al vapore.
Cavo trasmissione dati
Un cavo di trasmissione segnale, del tipo non schermato da 0,72 .1,25 mmq collegherà tutte le unità esterne ed interne con i relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema della casa fornitrice delle apparecchiature di condizionamento.
I collegamenti di trasmissione segnale dovranno essere realizzati tenendo presente i seguenti limiti:
• .lunghezza massima di un collegamento: 1000 m;
• .lunghezza totale dei collegamenti: 2000 m;
La linea di trasmissione dati deve essere mantenuta separata dalla linea di alimentazione e non deve venire a contatto con le linee frigorifere.
Tubazioni di scarico della condensa
Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. I raccordi delle tubazioni in PVC dovranno essere, con giunzioni a bicchiere.
Le tubazioni, con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, dovranno mantenere una pendenza di almeno 1,5% per consentire il corretto deflusso delle acque di condensa e dovranno prevedere, possibilmente in prossimità dei punti di scarico, un pozzetto sifonato per evitare la possibile presenza di odori sgradevoli.
VALVOLE SELETTRICI PER SISTEMA VRV III AD R410A A RECUPERO DI CALORE
Valvole selettrici per sistema a Volume di Refrigerante Variabile a recupero di calore, ad R410A, per il passaggio di liquido o gas all’unità interna, che permettono a parti diverse dello stesso sistema di funzionare contemporaneamente in riscaldamento ed in raffreddamento, adattandosi alle variazioni di carico termico. Sono costituite da:
• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincato dotata di isolamento termoacustico in polietilene
• espanso resistente al calore e alle fiamme, tre attacchi in ingresso per le tubazioni del refrigerante e due in uscita, scheda elettronica con protezione a fusibile facilmente accessibile e installabile su uno dei due lati della valvola.
• Valvole di espansione elettronica con controllo motorizzato per la selezione dell’alimentazione del refrigerante – allo stato condensato o di gas surriscaldato all’unità interna. Diminuzione dei tempi di inversione di ciclo e aumento della silenziosità.
• Possibilità di collegamento di più unità interne alla stessa valvola selettrice.
• Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
• Alimentazione monofase , 220-240 V, 50 Hz.
• Accessori standard: manuale d’installazione, tubi di collegamento, isolante per tubazioni, morsetti, fusibili, viti, rondelle.
UNITA’ INTERNE PER SISTEMA VRV AD R410A CASSETTE DA CONTROSOFFITTO e DA SOFFITTO
N° 20 unità interne a cassetta a 1 via da 4.0 kw/ri sc. per montaggio a soffitto per sistema VRV ad R410a;
N° 5 unità interne a cassetta a 1 via da 4.0 kw/ri sc. per montaggio a controsoffitto per sistema VRV ad R410a;
N° 7 unità interne a cassetta a 2 vie da 3.2 kw/ri sc. per montaggio a controsoffitto per sistema VRV ad R410a;
compatta, idonea per essere inserita nei moduli standard, con le seguenti caratteristiche tecniche:
• Potenzialità nominale
alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna 20°CBS , temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
• Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico di polistirene espanso, pannello decorativo di colore bianco avorio, lavabile, antiurto, di fornitura standard. Griglia con ripresa centrale, dotata di filtro a lunga durata in rete di resina sintetica resistente alla muffa, lavabile; mandata tramite le aperture sui quattro lati con meccanismo di oscillazione automatica dei deflettori, orientabili verticalmente tra 0°e 60°, con i quali è possibile ottenere un flusso d’aria in direzione parallela al soffitto, con un ampio raggio di distribuzione, prevenendo – al contempo – la formazione di macchie sul soffitto stesso e di correnti d’aria. E’ possibile chiudere una o due vie per l’aria per facilitare l’installazione negli angoli. Dimensioni dell’unità (AxLxP) non superiori a 286x575x575, peso non superiore a 18 kg. Possibilità di diluizione con aria esterna in percentuale pari al 10-15% del volume d’aria circolante.
• Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale- derivativa) che consente il controllo della temperatura ambiente con la massima precisione
(scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point) , raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del liquido e sulla temperatura della linea del gas.
• Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
• Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
• Ventilatore turbo con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d’aria (A/B) di 540/420 m³/h , potenza erogata dal motore di 55 W, livello di pressione sonora (A/B) dell’unità non superiore a 30/25 dB(A) .
• Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta efficienza.
• Pompa di sollevamento della condensa con protezione a fusibile e prevalenza fino a 750 mm di fornitura standard.
• Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore, segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti; possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
• Alimentazione: 220 V ÷ .240 V monofase a 50 Hz; assorbimento elettrico nominale in raffreddamento 73 W e in riscaldamento 64 W.
• Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
• Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
• Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
• Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet.
• Contatti puliti per arresto di emergenza.
• Attacchi della linea del gas 12.7 mm e della linea del liquido 6.4 mm . Drenaggio (Est/Int) 26/20 mm.
• Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
UNITA’ ESTERNE PER SISTEMA VRV – INVERTER AD R410A A RECUPERO DI CALORE
Unità moto condensante tipo DAIKIN mod. REYQ-327P9, SANYO, MITSUBISHI per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante R410A, a recupero di calore, struttura modulare per installazione affiancata di più unità, possibilità di collegare fino a 64 unità interne sullo stesso circuito frigorifero.
L’unità esterna e’ formata da due monomoduli accoppiati da 12HP o 14HP. L’unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• .Potenzialità nominale in regime di:
o riscaldamento pari a 32.0 kW
alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura intern a 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m. Assorbimento nominale (Raffreddamento/Riscaldamento) 9,08/8,93 A - 11,40/11,00 A.
• Struttura autoportante in acciaio PCB senza piombo, dotata di pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla corrosione, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di condensazione a profilo aerodinamico ottimizzato avente le dimensioni (AxLxP) non superiori a 1680x1300x765 mm con peso massimo 331 kg.
• Nr 1 Compressori ermetico a spirale orbitante di tipo scroll ottimizzato per l’utilizzo con R410A a superficie di compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale, azionato da inverter, con velocità fino a 6300 rpm, della potenza di targa di (2,2) kW e Nr 1 compressori del tipo on/off velocità 2900 rpm della potenza di 4,5 kW; controllo della capacità dal 7% al 100%; possibilità di funzionamento dell’impianto anche in caso di avaria di uno dei compressori grazie alla funzionalità di back-up; raffreddamento con gas compressi che rende superfluo l’uso di un separatore di liquido. Resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio della potenza di 33W (una resistenza per compressore). Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei compressori. Compensazione automatica del tempo di funzionamento tra i compressori. Linea di equalizzazione dell’olio per ottimizzare la lubrificazione di diversi compressori;
controllore di sistema a microprocessore per l’avvio del ciclo automatico di ritorno dell’olio, che rende superflua l’installazione di dispositivi per il sollevamento dello stesso.
• Circuito frigorifero a R410A con distribuzione del fluido a tre tubi e valvole selettrici, controllo del refrigerante tramite valvola d’espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore di liquido, il filtro e il separatore d’olio. Carica di refrigerante non superiore a 10,8 kg.
• Fase di defrost : Il processo grazie al quale e’ possibile liquefare ed eliminare l’eventuale ghiaccio formatosi durante il funzionamento invernale coinvolge una batteria alla volta consentendo alle restanti batterie e quindi al sistema un normale funzionamento nella modalità desiderata.
• .N°2 Batterie di scambio costituite da tubi di rame rigati internamente HiX-Cu e pacco di alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo, dotate di griglie di protezione laterali a maglia quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass permettono di ottenere un’alta efficienza di sottoraffreddamento anche con circuiti lunghi e di ridurre la quantità di refrigerante.
• .Refrigerant Regulator per il controllo e l’ottimizzazione della quantità di refrigerante presente nel circuito.
• .2 Ventilatori elicoidali, funzionamento silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza posta sulla mandata verticale dell’aria azionati da motori elettrici a cc Brushless direttamente accoppiati, funzionanti a controllo digitale; portata d’aria (Raffr/Riscald) di 190 m3/min potenza motori 350x2
W. Possibilità di impostare due livelli di funzionamento a bassa rumorosità (I livello:50 dBA, II livello 45 dBA) durante il funzionamento notturno. Pressione statica esterna standard pari a 78,4 Pa; curva caratteristica ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della velocità tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello scambiatore.
• .Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando). L'unità è provvista di valvole di intercettazione (valvole Xxxxxxxx ) per l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, polveri e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. Microprocessore di sistema per il controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In grado di gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare automaticamente la funzione sbrinamento degli scambiatori.
• .Funziona automatica per la carica del refrigerante provvede autonomamente al calcolo del quantitativo di refrigerante necessario e alla sua carica all’’interno del circuito. Grazie a questa funzione è in gradi di provvedere automaticamente anche alla verifica periodica del contenuto di gas nel circuito.
• .Livello di pressione sonora non superiore a 60 dBA
• .Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale; diametro della tubazione del liquido 12,7 mm e del gas 28,6 mm (aspirazione) e 19,1 mm
• .Display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio.
• .Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz; assorbimento elettrico nominale in raffreddamento 9,08 (11,40) kW e in riscaldamento 8,93 (11,00) kW.
• .Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
• .Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile tramite comando manuale locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker – visualizzazione e memorizzazione di tutti i parametri di processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace. Possibilità di stampa dei rapporti di manutenzione.
• .Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
• .Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
• .Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a protocollo LONworks® e BACnet.
• .Campo di funzionamento:
o .in raffreddamento da –20 °CBS a 43 °CBS ,
o .in riscaldamento da –20°CBU a 16°CBU .
• .La potenza delle unità interne collegate deve essere compresa tra il 50% e il 200 % di quella erogata dalla pompa di calore; numero massimo di unità interne collegabili 19.
• .Lunghezza massima effettiva totale delle tubazioni 1000 m. Dislivello massimo tra unità esterna ed interne pari a 90 m.
• .Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone sigillante, morsetti, fusibili, viti.
• .Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
Lav. 10 – Controsoffitto -
Fornitura e posa di controsoffitto modulare in con pannelli fibre minerali smontabili delle dimensioni di 600x600 mm, applicati su orditura metallica portante, inclusi profili intermedi e perimetrali e compresi tiranti e tasselli di sostegno per qualunque supporto di aggancio. Classe 0 di reazione al fuoco.
Lav. 11 – Sostituzione di porte interne -
Sostituzione di porte interne esistenti con fornitura e posa di porta battente in legno con anta mobile tamburata (telaio interno in listelli di legno di abete e compensati su entrambe le facce) e con bordi in massello di almeno mm 5, completa di telaio in legno massello dello spessore 45 mm, coprifili ad incastro in legno massello e serratura con nottolino interno e fessura a taglio esterna, delle dimensioni standard di 215 x 70-80-90 cm. In essenza di rovere naturale o similare a scelta della Direzione dei lavori. Comprensiva di guarnizioni perimetrali in battuta su telaio di testa, targhetta in metallo identificativa (WC/uomini /donne) delle dimensioni e caratteristiche a scelta della Direzione dei lavori. Compresi i lavori e i materiali (piattabande, forati, intonaci, pitturazioni, reti plastiche, etc.) murari di adattamento alle misure standard.
Lav. 12 – Revisione infissi esterni –
Tutti gli infissi esterni, grandi vetrate e con serrande avvolgibili, saranno sostituiti con infissi in alluminio anodizzato a taglio termico, uniformando il disegno a quello già esistente su via X.Xxxxxxx X’Xxxxxx, con vetrate termoisolanti, con gas, composta da due lastre di vetro float chiaro basso emissivo (4/16/4). Serranda avvolgibile con dimensione 3800x4200 mm realizzata in acciaio zincato spessore 13/10 delle stesse caratteristiche e disegno di quelle esistenti su via X.Xxxxxxx X’Xxxxxx.
Lav. 13 – Tinteggiatura ambienti interni -
Tinteggiatura a tre mani con idropittura tipo lavabile degli ambienti al piano cantinato, terra e primo formata da stuccatura, rasatura delle superfici da tinteggiature con una mano di fondo fissante. Il tutto previa asportazione di vecchie pitture e/o rivestimenti plastici.
La pittura dovrà essere del tipo traspirante e antimuffa di colore a scelta della Direzione dei Lavori.
Lav. 14– Lavorazioni edili varie -
Sono considerate tali, gli interventi minimi che si rendono necessari per ripristinare parti da rifinire già in condizioni esistenti o che si creeranno a seguito degli interventi. A solo titolo esemplificativo si tratta di chiusura di fori nelle pareti di tompagno, chiusura di tracce a seguito di eliminazione di apparecchiature di condizionamento esistenti, etc.
Lav. 15 – Realizzazione canale aereazione -
Realizzazione canale di aereazione, fissato a soffitto, per il locale macchine ascensore al primo piano lato xxxx Xxxxxx. Il canale dovrà essere realizzato in lamiera zincata REI 60 di sezione 30x30 cm e lunghezza pari a circa ml 8,00. Compreso pezzi speciali ed accessori per il fissaggio; apertura di fori nella muratura interna e perimetrale; griglia esterna di protezione in acciaio.
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