COMUNE DI COMO
COMUNE DI COMO
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI TAXI
(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 1999)
CAPO I − Disposizioni generali Art. 1 - FINALITA'
1. Il presente Regolamento disciplina l'eser- cizio del trasporto di persone mediante il servi- zio di taxi secondo quanto previsto dalla Legge 15.1.1992, n. 21, dalla Legge Regionale 15.4.1995, n. 20, e dalla Legge Regionale 29.10.1998, n. 22.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dai se- guenti provvedimenti normativi e loro successi- ve integrazioni e modifiche:
a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pub- blici non di linea;
e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
f) dall'Art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;
h) dal D.Lgs. 19.11.1997, n. 422.
3. Eventuali situazioni e rapporti non rien- tranti nell'attuale previsione normativa sono di- sciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché dallo statuto, dai re- golamenti comunali e da ogni altro atto regola- mentare che possano direttamente o indiretta- mente avere applicazione in materia e non sia- no in contrasto con le norme del presente Rego- lamento.
Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LO SVOLGI- MENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e deve essere effettuato se- condo i seguenti criteri:
a) obbligo della prestazione del servizio me- diante offerta indifferenziata al pubblico,
nell'ambito delle aree comunali o sovraco- munali definite con accordi di programma tra gli Enti interessati, secondo quanto pre- visto dalla Legge Regionale 15.4.1995, n. 20;
b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da paga- re. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare at- testato comprovante l'importo della corsa;
c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area co- munale o sovracomunale, secondo le moda- lità indicate nel successivo Art. 8 del presen- te Regolamento.
Art. 3 - SERVIZIO TAXI MEDIANTE NATANTI
1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti; in tal caso la Giunta Municipale provvede ad individuare speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.
2. Il servizio di trasporto pubblico di persone effettuato con natanti è assoggettato alla disci- plina prevista dal presente Regolamento; le di- sposizioni di competenza delle Autorità di Navi- gazione Lacuale si applicano solo per quanto ri- guarda le esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicu- rezza della stessa.
Art. 4 - LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola vettura o natante.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titola- ri di licenza per l'esercizio del servizio taxi posso- no:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di im- presa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, o- peranti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla leg- ge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclu- sione dai predetti organismi, il tassista è reinte- grato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso dalla cooperativa o dal consorzio, a norma di quanto disposto dall'Art. 7, comma 3, della legge 15.1.1992, n. 21, la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.
Art. 5 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'e- sercizio del servizio di noleggio di autovet- tura con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consen- tito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente eserci- tato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mez- zo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore fami- liare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posi- zione assicurativa e previdenziale di ogni colla- boratore o sostituto.
Art. 6 - NUMERO DELLE LICENZE
1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vi- gente.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il numero di licenze rilasciabili è stabilito in 45 unità.
Art. 7 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVET- TURE
1. Le autovetture in servizio di taxi sono di colore bianco e con le caratteristiche previste dal successivo Art. 20 del presente Regolamento
Art. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
1. I titolari di licenza di taxi possono operare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea e ove, a condizione di reciprocità, i rego- lamenti lo consentano. Il prelevamento dell'uten- te è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Como per qualunque destinazione. Le prestazioni del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio regionale sono facoltative.
2. Le modalità di acquisizione della corsa so- no precisate nel successivo art. 22 2ø comma.
Art. 9 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCE- ZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SER- VIZIO TAXI
1. Le autovetture in servizio taxi possono essere locate ad altri tassisti per la sostituzione tempo- ranea ad eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal Settore Commercio Industria Artigianato alle seguenti condizioni:
a) la vetture locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
b) la vettura locata e quella sostituita sono in- serite in turni di servizio diversi;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.
2. L'autorizzazione alla locazione deve essere cu- stodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità del locatore e quelle del locata- rio;
b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
d) il periodo di validità.
Art. 10 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRA- ZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od inte- grativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autoriz- zazione è concessa dalla Giunta comunale in pre-
senza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della licenza ed il tassista.
Art. 11 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SER- VIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLA- MENTO ED ALLA ASSEGNAZIONE DELLE LI- CENZE [1]
CAPO II − La professione di taxista
Art. 12 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TAXISTA
1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, tito- lari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, in pos- sesso dei seguenti requisiti:
A) idoneità morale;
B) idoneità professionale.
2. Non soddisfa al requisito dell’idoneità mo- rale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevo- cabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) risulti sottoposto, sulla base di un provve- dimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente norma- tiva.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia inter- venuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitati- va.
4. L’idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale.
Art. 13 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA
1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati i- scritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o na- tanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esi- bito agli organi di vigilanza.
[1] La commissione è stata soppressa a norma dell’art. 96 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)
CAPO III − La licenza d'esercizio
Art. 14 - CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA
1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del vei- colo.
2. Il bando è indetto con determinazione del Dirigente del Settore Commercio Industria Arti- gianato entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più licenze ed il re- lativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché all'Albo Preto- rio dal Comune per almeno 15 giorni consecutivi. Copia del bando verrà altresì inviata alle Associa- zioni Provinciali di categoria maggiormente rap- presentative.
Art. 15 - CONTENUTI DEL BANDO
1. I contenuti obbligatori dal bando di concor- so per l'assegnazione delle licenze sono i seguen- ti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei tito- li;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle o- perazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 11 del pre- sente Regolamento;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di pro- prietà o di disponibilità del veicolo.
Art. 16 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'Art. 11 procede alla valutazione dei se- guenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fian- co indicato:
a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
b) laurea punti 3;
c) diploma di maturità punti 2;
d) periodi di servizio prestati in qualità di colla- boratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati abbiano con- seguito lo stesso punteggio, la licenza viene as- segnata al più anziano d’età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminato-
rio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Gli adempimenti istruttori relativi alle domande pervenute alla Amministrazione co- munale a seguito della pubblicazione del bando di pubblico concorso sono esperiti dal Settore Commercio Industria ed Artigianato.
5. La graduatoria finale di merito, così come redatta dalla Commissione di cui sopra, viene approvata dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato con propria determinazio- ne.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
1. Il Dirigente del Settore Commercio Indu- stria Artigianato provvede al rilascio della licen- za per l'esercizio del servizio di taxi entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla di- mostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'e- sercizio della professione di taxista.
3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 11.
Art. 18 - VALIDITA' DELLA LICENZA
1. La licenza d'esercizio è valida a tempo in- determinato a condizione che permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti richiesti per l'e- sercizio della professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsia- si momento nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.
Art. 19 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una del- le seguenti condizioni:
a) essere assegnatario della licenza da alme- no cinque anni;
b) aver compiuto sessant'anni;
c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infor- tunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo fami- liare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'Art. 12 del presente Regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferi- ta ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio de-
ve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
3. Qualora il trasferimento di cui al comma precedente non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a con- corso.
4. Il Dirigente del Settore Commercio, Indu- stria, Artigianato dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordi- natamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione dell'azienda deve es- sere redatto nelle forme di legge ed una co- pia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sus- sista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente uffi- cio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'e- rede, a cui volturare la licenza;
c) il cessionario o l'erede devono essere in pos- sesso dei requisiti di cui all'Art. 12.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza de- ve attendere cinque anni prima di poter concor- rere ad una nuova assegnazione od ottenere il trasferimento di un'altra licenza.
CAPO IV − L'esercizio del servizio
Art. 20 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVET- TURE
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, secondo le modalità previste dall'Art. 29 del presente Re- golamento.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza me- diante avvisi chiaramente leggibili posti sul cru- scotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio taxi por- tano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Settore Commercio Industria Ar- tigianato, sentita la Commissione di cui all'Art. 11.
5. Tutte le autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1ø gennaio 1993, devono avere colorazione esterna bianca, secondo quanto stabilito dall'Art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti in data 19.11.1992; l'obbligo della colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori previ- sti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, tra i quali anche le fasce laterali paraurti.
6. Le autovetture adibite al servizio di taxi possono recare una fascia mono o policroma, po-
sta immediatamente al di sotto del bordo infe- riore del vano dai finestrini laterali, con una al- tezza massima di 6 cm.; sono altresì ammesse sulle fiancate delle autovetture scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune di Como, delle di- mensioni massime per ciascuna fiancata di 875 cm 2.
7. I veicoli adibiti al servizio di taxi immatri- colati per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1992 dovranno essere muniti di marmitte cata- litiche e altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti; tali veicoli dovranno altresì essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Mini- stero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992.
8. Per quanto altro non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.
Art. 21 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODA- LITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Nel casi di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamen- te iniziare il servizio entro quattro mesi dal rila- scio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è co- municata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Settore Commercio Industria Ar- tigianato.
Art. 22 - TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISI- ZIONE DELLA CORSA
1. I criteri per la formazione dei turni di ser- vizio sono stabiliti dal Settore Commercio, Indu- stria Artigianato sentita la Commissione di cui all'Art. 11.
2. Nell'ambito del territorio comunale la cor- sa è acquisita:
a) nelle zone di sosta e carico definite con de- liberazione della Giunta comunale;
b) mediante sistemi di chiamata via radio;
c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisi- zione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.
Art. 23 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO
1. Nell'esercizio della propria attività il tassi- sta ha l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e sen- so di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di pre- cedenza nelle zone di carico e tutte le dispo- sizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
f) presentare e tenere pulito ed in perfetto sta- to di efficienza il veicolo;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
h) consegnare al competente Ufficio del Comu- ne qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
i) curare la qualità del trasporto anche nei mi- nimi particolari;
j) mantenere in perfetta efficienza la strumen- tazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilome- tri;
k) rilasciare a richiesta del cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pa- gato per il trasporto;
l) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassi- sta è vietato:
a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; il pre- sente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 10;
c) portare propri animali in vettura;
d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli even- tuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità… dei porta- tori di handicap;
h) fumare.
Art. 24 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) fumare;
b) scegliere la vettura nei parcheggi autorizza- ti. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone pari o superiore a cinque;
c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassi- sta, tutte le misure utili ad evitare il dan- neggiamento o l'imbrattamento della vettu- ra;
e) pretendere il trasporto di merci o altro ma- teriale diverso dal bagaglio al seguito;
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
g) pretendere che vengano percorse strade in condizioni tali da poter causare danni all'autovettura o essere di pericolo per le persone.
Art. 25 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
1. I titolari di licenza possono essere sosti- tuiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità… temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel casi di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolamentato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo deter- minato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 13.
Art. 26 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile orga- nizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando so- lamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 27 - TRASPORTO HANDICAPPATI
1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei
portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri sup- porti necessari alla mobilità portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 28 - TARIFFE
1. La Giunta comunale, sentita la Commissio- ne di cui all'Art. 11, determina le tariffe per l'e- sercizio del servizio taxi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge regionale n. 22/1998 ed eventuali succes- sive modifiche e integrazioni.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono deter- minate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applicano tariffe su base chilometrica.
3. Le tariffe devono essere esposte in eviden- za all'interno del taxi a disposizione della cliente- la.
4. Le violazioni in materia di applicazione del- le tariffe sono punite a norma del successivo art. 37.
Art. 29 - TASSAMETRO
1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti inte- ressati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale correda- ta da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassa- metro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all’impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 e previo esito favorevole di apposi- ta istruttoria da parte del Comando di Polizia Mu- nicipale, il Settore Commercio Industria Artigia- nato concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano im- pressi in modo indelebile gli estremi del provve- dimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche pe- riodiche tese ad accertarne il regolare funziona- mento. Le verifiche sono disposte dal Comando Polizia Municipale ed i relativi esiti sono trasmes- si al Settore Commercio Industria Artigianato.
4. I guasti al tassametro devono essere ripa- rati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo o- gni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al precedente comma 3.
Art. 30 - CONTACHILOMETRI
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazio- ne non possa essere eseguita prima della corsa,
del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.
Art. 31 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVA- TIVE
1. Nell'organizzazione del servizio è consen- tito l’impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente e ad assi- curare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano ed extraurbano.
Art. 32 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1. Eventuali responsabilità… derivanti dall'e- sercizio della licenza sono imputabili unicamen- te al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari od al suo sostituto.
Art. 33 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE
1. Nel rispetto della vigente normativa, l'ap- plicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere pre- ventivamente autorizzata dai competenti Uffici comunali.(no, adesso denunciano e pagano)
Art. 34 - RECLAMI
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Settore Commercio Industria Artigianato o agli organi addetti alla vigilanza, per gli accertamenti del caso.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
CAPO V − Vigilanza sul servizio Art. 35 - ADDETTI ALLA VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle norme con- tenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'Art. 13 della legge 24 no- vembre 1981 n. 689.
Art. 00 - XXXXXXXX XXX XXXXX XX SERVIZIO
1. La polizia municipale dispone annualmen- te e tutte le volte che ne ravvisi la necessita…, verifiche sull’idoneità dei mezzi adibiti al servi- zio in ottemperanza alle direttive impartite dal Settore Commercio Industria Artigianato.
2. La polizia municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta la prescrizioni utili al suo ot- tenimento.
3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'Art. 18, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la pre- sentazione del veicolo alle operazioni di imma-
tricolazione e/o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di sostituzione del vei- colo.
Art. 37 - SANZIONI
1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite a norma dell'art. 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30.4.1992,
n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 5 della legge regionale 15.4.1995, n. 20.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento alle quali non risultino applicabili le sanzioni previste dal comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
3. La Giunta comunale provvede ad aggiorna- re gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma 2.
Art. 38 - RINUNCIA ALLA LICENZA
1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comu- nicazione di rinuncia al Settore Commercio Indu- stria Artigianato
Art. 39 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA
1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, è punita a titolo di sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 5 del- la medesima legge regionale, con la sospensione da uno a novanta giorni della licenza. La sospen- sione è disposta dal Dirigente del Settore Com- mercio Industria Artigianato, sentita la Commis- sione consultiva di cui al precedente art. 11.
2. La licenza può inoltre essere sospesa dal Dirigente del Settore Commercio Industria Arti- gianato per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l’incolumità… dei passeggeri trasportati;
b) violazione di norme fiscali connesse all'eser- cizio dell'attività di trasporto;
c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi come previste dall'articolo 5 comma 4 e dall'articolo 25 del presente Regolamento;
e) violazione delle norme che regolano il tra- sporto degli handicappati così come previste dall'articolo 27 del presente Regolamento;
f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pe- cuniaria ai sensi del precedente articolo 37;
g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi.
3. Il Dirigente Settore Commercio Industria Artigianato dispone circa il periodo di sospen- sione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
4. La sospensione viene comunicata all'Uffi- cio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX
1. Il Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) per la violazione delle norme di cui all'Art. 5, comma 1, lettere A e B del presente Re- golamento;
b) quando in capo al titolare della licenza vangano a mancare i requisiti per l'eserci- zio della professione di tassista di cui agli articoli 4, 12 e 13 del presente Regolamen- to;
c) quando il titolare della licenza svolga attivi- tà incompatibili con quelle di tassista se- condo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 17;
d) per violazione delle norme sulla trasferibili- tà delle licenze così come previsto dall'arti- colo 19 del presente Regolamento;
e) a seguito di tre provvedimenti di sospen- sione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 39;
f) per un mese, anche non consecutivo, di in- giustificata sospensione del servizio;
g) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'ado- zione dei provvedimenti di competenza.
Art. 41 - DECADENZA DELLA LICENZA
1. L'avvenuta irrogazione nell'arco di un quinquennio di tre provvedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15.4.1995, n. 20, comporta la decadenza della licenza, che è disposta dal Dirigente del Settore Commercio Industria Artigianato.
2. Il Dirigente del Settore Commercio Indu- stria Artigianato dispone la decadenza della li- cenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 21, comma 1.
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'ado- zione dei provvedimenti di competenza.
Art. 42 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RI- NUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECA- DENZA DELLA LICENZA
1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi
di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca del- la licenza.
Art. 43 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
1. Le sanzioni di cui al presente capo V sono irrogate, secondo il caso, con le procedure previ- ste dalla legge 24.11.1981, n. 689, ovvero degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383.
CAPO VI − Norme finali
Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLA- MENTO
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 15.1.1992, n. 21, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a norma di leg- ge la deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato.
Art. 45 - NORME ABROGATE
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con- tenute in precedenti Regolamenti comunali che siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.