ACCORDO DI CESSIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI1
ACCORDO DI CESSIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI1
(DM 25.2.2016 – art. 41, c. 1. DGR n. 1835/2016, art. 3, c. 6; DDR n 74/2017)
1. La ditta del Produttore (Denominazione / Ragione sociale della ditta)
Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA - CUAA
Presenza di Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.
2. e la ditta del Destinatario, (Denominazione / Ragione sociale)
Indirizzo (via, n. civico)
Comune Provincia
Partiva IVA - CUAA
Presenza di Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di
nella figura del legale rappresentante sig.
convengono e stipulano quanto segue.
Il presente Accordo regola la cessione di
, da parte del Produttore al Destinatario, che ne fa
utilizzazione agronomica
della quale è responsabile, nel rispetto degli impegni sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti e nell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
Il Produttore si obbliga a cedere al Destinatario , e dichiara che tale materiale ha le caratteristiche di seguito riportate e non contiene materiali o sostanze classificabili come rifiuti2.
3. MODALITÀ DI CONSEGNA
Il conferimento dell’effluente oggetto del presente Accordo avverrà:
Con conferimenti periodici mensili settimanali giornalieri In un’unica soluzione
Altro (specificare)
4. TIPOLOGIA EFFLUENTE ZOOTECNICO:
5. CARATTERISTICHE: STATO FISICO
Palabile Non palabile
PESO (kg) VOLUME (m3) QUANTITÀ COMPLESSIVA AZOTO (kg)
6. DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha validità dal al
Luogo, Data,
Il Produttore (timbro e firma)
Il Destinatario (timbro e firma)
1 Il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione del digestato ai fini della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da efluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184bis e 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.
2 Ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
QUADRO – IMPEGNI DEI CONTRAENTI
DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRODUTTORE
Il Produttore, si obbliga:
a) a garantire al Destinatario la fornitura di efluenti conformi a quanto specificato ai Punti 4 e 5;
b) a consentire al Destinatario, in qualsiasi momento, il controllo qualitativo e quantitativo gli efluenti oggetto della fornitura;
c) a stoccare gli efluenti nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione Nitrati dell’anno di riferimento, per un periodo di tempo di n. giorni;
d) a comunicare formalmente al Destinatario – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento degli efluenti oggetto del presente Accordo, dovuta
all’eventuale cessazione dell’attività;
e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
f) a conservare un originale del presente accordo presso l’azienda e a renderlo disponibile per eventuali controlli.
Il Produttore ha il diritto:
a) di ridefinire la quantità di efluente oggetto del presente Accordo, previo accordo scritto con il Destinatario, in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.
DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO DESTINATARIO
Il Destinatario, si obbliga:
a) a ricevere dal Produttore la quantità di efluente indicata nel presente Accordo, sollevandolo dalla responsabilità derivanti dall’uso agronomico dello stesso efluente;
b) a stoccare l’efluente acquisito nelle strutture aziendali nella propria disponibilità fino alla completamento del periodo minimo di stoccaggio previsto dalla normativa in materia;
c) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari all’uso agronomico dell’efluente acquisito;
d) a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per l’eventuale cessazione dell’attività che renda non più possibile ricevere l’efluente;
e) se tenuto, ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 1835/2016, Allegato A a produrre la Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo
regionale, allegando la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
f) a conservare un originale del presente accordo presso l’azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di “causa di forza maggiore” – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche – dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo PEC o posta elettronica. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all’utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.
REGISTRAZIONE
Il presente Accordo deve essere registrato in caso d’uso.
Il Produttore (timbro e firma)
Il Destinatario (timbro e firma)
Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui al Punto 3 “Modalità di consegna”, 6 “Durata dell’Accordo” e al Quadro “Impegni dei Contraenti”.
Il Produttore (timbro e firma)
Il Destinatario (timbro e firma)
Luogo
Data