Convenzione di Riassicurazione
Convenzione di Riassicurazione
ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21
convertito con Legge 20 maggio 2022 n. 51
tra
SACE S.p.A.
(in qualità di Riassicuratore)
- e -
ciascun Riassicurato
(come definito ai sensi della presente Convenzione)
Sommario
1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione 4
Articolo 2 Oggetto della Convenzione 8
Articolo 4 Informazioni erronee od incomplete 10
Articolo 5 Errori e omissioni 11
Articolo 6 Diritti di terzi 11
1.2 Impegni del Riassicuratore 11
Articolo 8 Condivisione dei pagamenti 13
1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato 13
Articolo 10 Premio di Riassicurazione 13
Articolo 11 Impegni e dichiarazioni 14
Articolo 11.1 Impegni del Riassicurato 14
Articolo 12 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio 17
Articolo 13 Surroga e recuperi 17
Articolo 14 Diritto di ispezione e verifica 19
1.4 Conti e modalità di pagamento 20
Articolo 16 Sistema contabile 20
Articolo 18 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi 20
Articolo 19 Valuta di pagamento e di rendicontazione 21
Articolo 20 Ritardo nei pagamenti 21
Articolo 21 Decorrenza e termine 21
1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie 23
Articolo 24 Legge applicabile 23
Articolo 25 Risoluzione delle controversie 23
Articolo 26 Modifiche normative e regolamentari 23
Articolo 28 Modalità di adesione 25
4. Modello Atto di Adesione 46
CONVENZIONE DI RIASSICURAZIONE
- ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21
convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 - TRA
(1) SACE S.p.A., società per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx Xxxx 00/00, Xxxx, Xxxxxx, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591 ("SACE" o il "Riassicuratore"),
da una parte;
E
(2) ciascun Riassicurato (come di seguito definito) che abbia aderito alla presente Convenzione (come di seguito definita) mediante un Atto di Adesione (come di seguito definito),
dall'altra parte;
PREMESSO CHE
(A) Per le medesime finalità di contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche conseguente alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina - di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 (come successivamente di volta in volta modificato ed emendato, il "Decreto") - e di supporto delle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia - di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto - l’articolo 8, comma 3, del Decreto ha autorizzato SACE a concedere in favore delle imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e del ramo cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
(B) SACE, conformemente ai propri scopi statutari, alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e alle previsioni sancite dal Decreto, ha manifestato la propria disponibilità a riassicurare i rischi di cui alla Premessa (A) che precede, ai termini, alle condizioni e nei limiti tutti di cui alla presente convenzione e conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia e dal testo di convenzione di cui all'articolo 35 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del Decreto (la "Convenzione").
(C) Gli impegni assunti da SACE ai sensi della presente Convenzione beneficiano della garanzia dello Stato italiano ai sensi del Decreto e si qualificano come un intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Condizioni Generali
1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione
Articolo 1 Definizioni
1. Per “Allegato Tecnico” si intende il documento di cui alla sezione 3 della presente Convenzione in cui sono indicate le informazioni gestionali e contabili che il Riassicurato è tenuto a fornire al Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.
2. Per “Assicurato” si intende un Fornitore, o i suoi eventuali cessionari, che sia assicurato o beneficiario ai sensi di una Polizza.
3. Per “Atto di Adesione” si intende l’atto, nella forma di cui alla sezione 4 della presente Convenzione, sottoscritto da ciascun Riassicurato, entro il Termine di Adesione, mediante il quale il Riassicurato ha aderito alla presente Convenzione, accettandone espressamente tutti i termini e condizioni.
4. Per “Commissione di Riassicurazione” si intende ciascuna commissione di riassicurazione dovuta dal Riassicuratore al Riassicurato ai sensi dell'articolo 9 (Commissioni).
5. Per “Condizioni Speciali” si intendono le condizioni speciali di cui alla sezione 2 della Convenzione, sottoscritte tra il Riassicuratore e il Riassicurato ai sensi di quanto previsto all’articolo 28 (Modalità di Adesione).
6. Per “Conto” si intende ciascun conto che dovrà essere presentato trimestralmente dal Riassicurato al Riassicuratore ai sensi dell'articolo 17.1.
7. Per “Contratto” si intende un contratto commerciale concluso tra il Fornitore e uno o più Debitori entro e non oltre la fine dell’anno 2022:
a) avente ad oggetto forniture di energia elettrica e/o gas naturale in Italia; e
b) da cui sorgono Crediti Commerciali a Breve Termine.
8. Per “Convenzione” si intende la presente convenzione, come descritta alla premessa (B), composta dalle condizioni generali (“Condizioni Generali”), dalle Condizioni Speciali, dai relativi allegati (“Allegati”) nonché dall’Atto di Adesione.
9. Per “Credito Commerciale a Breve Termine” si intende una dilazione di pagamento non superiore a 24 mesi riconosciuta da un Fornitore ad un Debitore ai sensi di un Contratto:
a) le cui fatture risultino emesse (a prescindere dalla data di stipula del relativo Contratto) tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2023;
b) la cui data di pagamento cada nel periodo tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2025; e
c) le cui fatture siano relative a consumi energetici effettuati dal 1 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
10. Per “Data di Adesione” si intende, per ciascun Riassicurato, la data in cui lo stesso aderisce alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione ed invio del relativo Atto di Adesione ai sensi dell’articolo 28 (Modalità di Adesione).
11. Per “Data di Regolamento del Conto” si intende quanto indicato all’articolo 18.2.
12. Per “Dichiarazione di Conferma” si intende la dichiarazione di cui all'articolo 7.4.
13. Per “Debitore” si intende una qualunque impresa, cliente finale di energia elettrica e di gas naturale, con cui il Fornitore ha sottoscritto un Contratto e che:
a) abbia la propria sede legale in Italia ed operi in Paesi diversi da quelli indicati nelle Condizioni Speciali;
b) alla data del 31 gennaio 2022 non risultava essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
c) abbia un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021; e
d) in relazione alle sole Polizze in vigore alla data del 1 gennaio 2022, qualora ricompreso tra i debitori in affidamento assicurativo a tale data, non è stato oggetto di cancellazione del relativo affidamento in data precedente al 1 gennaio 2022.
14. Per “Decreto” si intende quanto indicato alla premessa (A).
15. Per “EGS” si intendono gli eventi generatori di sinistro o che, in ogni caso, conferiscono al Fornitore il diritto di percepire un indennizzo ai sensi della relativa Polizza, che concorrono alla delimitazione causale del Rischio Assicurato ai sensi di ciascuna Polizza.
16. Per “Fornitore” si intende un’impresa fornitrice di energia elettrica e/o gas naturale che soddisfi i seguenti requisiti:
a) sia costituita in Italia o sia una sede secondaria residente in Italia di un'impresa estera;
b) sia autorizzata alla fornitura e vendita di energia elettrica e/o gas naturale in Italia; e
c) benefici di una Polizza emessa dal Riassicurato, avente ad oggetto Crediti Commerciali a
Breve Termine, che sia in vigore nel periodo intercorrente tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2023.
17. Per “Gesto Commerciale” si intende un atto di correntezza, deliberato dal Riassicurato, in relazione a liquidazioni forfettarie di sinistri, cui si ricorra per ragioni di convenienza, anche a tutela del Riassicuratore, per sanare inadempienze di modesta entità ovvero in caso di situazioni di dubbio interpretativo circa la regolarità di un sinistro, per evitare contenziosi che potrebbero generare costi sproporzionati rispetto all’indennizzo richiesto.
18. Per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx” si intende qualsiasi giorno diverso da un sabato, una domenica, e dagli altri giorni nei quali le compagnie assicurative non sono, di regola, aperte sulle piazze di Roma e di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
19. Per “Indennizzo Assicurativo” si intendono gli indennizzi liquidati dal Riassicurato per Sinistri coperti dalle Polizze relativi a Rischi Assicurati.
20. Per “Indennizzo Riassicurativo” si intendono gli indennizzi liquidati o liquidabili dal Riassicuratore al Riassicurato ai sensi della presente Convenzione e che in nessun caso potrà eccedere il Plafond Riassicurativo.
21. Per “Parti” si intendono congiuntamente il Riassicurato e il Riassicuratore.
22. Per “Periodo di Riassicurazione” si intende il periodo di assunzione del Rischio Assicurato, nei limiti, termini e condizioni di cui alla presente Convenzione, da parte del Riassicuratore, che decorre dal 1 maggio 2022 e termina al 30 giugno 2023.
23. Per “Plafond Riassicurativo” si intende il limite di importo, indicato per ciascun Riassicurato nelle relative Condizioni Speciali, degli Indennizzi Riassicurativi pagabili ai sensi della Convenzione in relazione ai Rischi Assicurati, assunti dal Riassicuratore nel Periodo di Riassicurazione ai termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione. Tale limite di importo indicherà la quota del plafond previsto dall’art. 8, comma 6, del Decreto che viene attribuita a ciascun Riassicurato sulla base della quota di mercato relativa al Ramo 14 e/o al Ramo 15 detenuta dallo stesso al 31 dicembre 2021, rilevata sulla base dei premi emessi nel corso dell’anno 2021 rispetto al totale delle imprese operanti nel Ramo 14 e nel Ramo 15, come indicata nel report annuale pubblicato da ANIA, Premi del lavoro diretto italiano – Graduatoria 2021. Al fine della presente attribuzione, verrà tenuto conto delle quote di mercato detenute dalle sole compagnie assicurative che abbiano aderito alla presente Convenzione entro il Termine di Adesione.
24. Per “Polizza” si intende un contratto di garanzia o assicurazione del credito concluso tra il Riassicurato e un Assicurato (relativamente a polizze assicurative del Ramo 14) ovvero tra il Riassicurato e un Debitore, quale richiedente, a beneficio di un Assicurato (relativamente a polizze e garanzie del Ramo 15), avente ad oggetto Crediti Commerciali a Breve Termine che
(i) sia in vigore alla data del 1 maggio 2022 e/o che sia rinnovato o sottoscritto nel Periodo di
Riassicurazione, e (ii), relativamente alle Polizze del Ramo 14, preveda uno scoperto assicurativo (o, in ogni caso, una quota di rischio non coperta dalla Polizza) in capo all'Assicurato in misura non inferiore al 5% e (iii) che non prevedano divieti o limitazioni relativamente alla cessione del Credito Commerciale a Breve Termine ad eventuali cessionari.
25. Per “Premi di Assicurazione Sottoscritti” si intendono i premi dovuti al Riassicurato ai sensi di ciascuna Polizza quale corrispettivo della copertura dei Rischi Assicurati, al netto delle cancellazioni e degli storni ed al lordo delle tasse e dei caricamenti applicati.
26. Per “Premio di Riassicurazione” si intende il corrispettivo per la riassicurazione dei Rischi Assicurati ai sensi della presente Convenzione e calcolato ai sensi del successivo articolo 10 (Premio di Riassicurazione).
27. Per “Quota Percentuale di Riassicurazione” si intende la quota percentuale di riassicurazione del Rischio Assicurato, pari al 90 (novanta) per cento, assunta dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.
28. Per “Report” si intende quanto indicato all’articolo 12.1.
29. Per “Riassicurato” si intende un’impresa di assicurazione costituita in Italia ovvero una succursale o rappresentanza generale di un'impresa di assicurazione estera che:
a) sia autorizzata all’esercizio in Italia del “Ramo 14 (Credito)” (“Ramo 14”) e/o del “Ramo 15 (Cauzione)” (“Ramo 15”) di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all’attività di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (relativamente al Ramo 14) e di emissione di cauzioni dirette (relativamente al Ramo 15);
b) sia iscritta agli albi ed elenchi tenuti dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
c) al 31 dicembre 2021 non risultava in una delle situazioni previste dall'articolo 245, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; e
d) abbia aderito alla presente Convenzione entro il Termine di Adesione, sottoscrivendo la documentazione di cui all‘articolo 28 (Modalità di adesione).
30. Per “Rischio Assicurato” si intende il rischio di credito assunto dal Riassicurato ai sensi di una Polizza relativo al mancato pagamento totale o parziale di un Credito Commerciale a Breve Termine che sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli EGS coperti dalla relativa Polizza, protratto fino alla scadenza del relativo TCS ai sensi della stessa.
31. Per “Sinistro” si intende il verificarsi di un Rischio Assicurato per effetto del quale sorge in capo all'Assicurato, trascorsi i TCS previsti nella relativa Polizza, il diritto di essere indennizzato dal Riassicurato.
32. Per “Tasso di Cambio” si intende il tasso di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea secondo le procedure stabilite nell’ambito del sistema europeo delle banche centrali (SEBC)
e comunicato giornalmente dalla Banca d’Italia. Per le valute per le quali non è disponibile la rilevazione della Banca Centrale Europea sarà utilizzato il tasso di cambio giornaliero calcolato a titolo indicativo dalla Banca d’Italia.
33. Per “TCS” si intende il termine costitutivo di un Sinistro ai sensi di una Polizza, prima dello scadere del quale l'Assicurato non può chiedere il pagamento del relativo Indennizzo Assicurativo al Riassicurato.
34. Per “Termine di Adesione” si intende la data che cade il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente Convenzione sul sito internet di SACE (xxxxx://xxx.xxxx.xx/).
35. Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.
Articolo 2 Oggetto della Convenzione
1. Il Riassicuratore riassicura il Riassicurato, su base proporzionale, verso il pagamento del Premio di Riassicurazione, contro il Rischio Assicurato nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione e nei limiti del Plafond Riassicurativo.
2. La riassicurazione di cui alla presente Convenzione si applicherà ai soli Rischi Assicurati assunti ai sensi di Polizze che il Riassicurato abbia stipulato direttamente o assunto in coassicurazione.
3. Resta inteso che l'obbligazione indennitaria massima del Riassicuratore non potrà in ogni caso superare il Plafond Riassicurativo attribuito a ciascun Riassicurato, indicato per ciascun ramo all’articolo 1.1(B) delle Condizioni Speciali.
Articolo 3 Esclusioni
1. La presente Convenzione non si applicherà a:
a) indennizzi assicurativi corrisposti all’Assicurato prima del 1 maggio 2022, oppure coperture retroattive di sinistri noti o circostanze che diano adito all’insorgenza di un sinistro;
b) responsabilità per sinistri in sospeso trasferita al Riassicurato da un altro assicuratore;
c) sinistri irregolari per i quali la documentazione comprovante il relativo EGS risulti incompleta, errata o non conforme ai requisiti della relativa Polizza, fatti salvi eventuali Gesti Commerciali;
d) responsabilità per rischi di cui sia delegata l’assunzione a terzi da parte del Riassicurato, salvo che (i) il Riassicuratore abbia preventivamente autorizzato tale delega o (ii) sia prevista nei termini e condizioni originari della Polizza, fino ad un importo massimo
aggregato di Euro 30.000 per ciascun Debitore o (iii) nel caso in cui l’importo massimo aggregato sia superiore ad Euro 30.000 per ciascun Debitore, sia prevista nei termini e condizioni originari di una delle Polizze indicate nell’Atto di Adesione ovvero sia stata comunicata a SACE la motivazione della concessione di tale delega assuntiva in relazione alle Polizze sottoscritte successivamente alla Data di Adesione alla Convenzione;
e) obblighi, contrattuali o extra-contrattuali, del Riassicurato verso l’Assicurato o verso terzi che non rientrino nella copertura prestata ai sensi delle Polizze, ivi inclusi tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, siano essi per danni punitivi, esemplari, compensatori, indiretti o per qualsiasi altra ipotesi risarcitoria, ovvero coperture relative ad interessi moratori;
f) le ipotesi in cui il pagamento da parte del debitore di crediti assicurati o garantiti ai sensi delle Polizze sia stato successivamente dichiarato nullo, inefficace od oggetto di revocatoria ovvero procedura/azione di analogo effetto secondo la normativa applicabile, in circostanze diverse da quelle previste nella relativa Polizza ai fini del pagamento di un Indennizzo Assicurativo;
g) i Rischi Assicurati connessi, direttamente o indirettamente, con i Paesi indicati nelle Condizioni Speciali o con soggetti ivi residenti;
h) quote di rischio che beneficino di interventi o altre forme di supporto analoghe e/o assimilabili a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del Decreto, che siano assunti dalle autorità di un Paese estero;
i) quote di rischio oggetto di trattati di riassicurazione conclusi con imprese di assicurazione o riassicurazione che (i) prestano la propria attività in via esclusiva o prevalente a beneficio dell'Assicurato o di altre società del gruppo di cui è parte l'Assicurato oppure (ii) sono società controllate, sottoposte a comune controllo o collegate all'Assicurato (c.d. imprese di assicurazione captive) – a tal riguardo le Parti concordano, per quanto occorrer possa, di derogare espressamente alla disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile;
j) sinistri relativi a crediti commerciali originati da contratti la cui sottoscrizione e/o esecuzione sia stata effettuata in violazione della normativa applicabile, ivi inclusa la normativa di volta in volta vigente in materia sanzioni e/o embarghi, di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
k) gli indennizzi, anche parziali, dovuti all’Assicurato in relazione ad eventi diversi dal mancato pagamento da parte del Debitore del Credito Commerciale a Breve Termine nonché gli indennizzi relativi ad operazioni di cessione del credito il cui contratto di cessione non risulti valido, efficace ed opponibile e/o non consenta di intraprendere idonee azioni di recupero nei confronti dei Debitori.
2. Il Riassicuratore ha la facoltà di escludere, modificare e/o sospendere in tutto o in parte il proprio obbligo – ai sensi della presente Convenzione – di assumere in riassicurazione i Rischi Assicurati in relazione a specifici Fornitori o Debitori, dandone prontamente comunicazione al Riassicurato.
3. Non saranno oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione i rischi assunti dal Riassicurato a far data dal quinto Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione di esclusione, modifica o sospensione di cui all'articolo 3.2 che precede.
4. La presente Convenzione non si applicherà, inoltre, e nessun Indennizzo Riassicurativo oppure altro importo sarà pagabile dal Riassicuratore ai sensi della stessa, nel caso in cui il rilascio della copertura di cui alla presente Convenzione, il mantenimento di tale copertura ovvero il pagamento di qualsivoglia Indennizzo Riassicurativo ai sensi della presente Convenzione possa esporre SACE ovvero il Ministero dell’economia e delle finanze, alla violazione di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di atti, provvedimenti o risoluzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) delle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito.
5. La presente Convenzione non si applicherà, inoltre, e nessun Indennizzo Riassicurativo, oppure altro importo sarà pagabile dal Riassicuratore ai sensi della stessa, relativamente a Polizze e/o Contratti e/o Crediti Commerciali a Breve Termine relativi a Riassicuratori, Debitori e/o Fornitori soggetti a sanzioni o misure restrittive adottate dalle autorità dell’Unione Europea, dagli Stati Uniti d’America e/o dal Regno Unito, ivi inclusi i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, della Bielorussia, della Crimea e delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina in risposta all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) imprese, persone, soggetti, enti o organismi specificamente nominati negli atti che impongono le sanzioni; e/o
b) imprese possedute o controllate da imprese, persone, soggetti, enti o organismi oggetto di sanzioni adottate da Unione Europea, Stati Uniti d’America e/o Regno Unito; e/o
c) imprese operanti in uno dei Paesi esclusi indicati al paragrafo 1.1 delle Condizioni Speciali in settori oggetto di sanzioni adottate dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d’America e/o dal Regno Unito, nella misura in cui il pagamento di un Indennizzo Riassicurativo ovvero la garanzia riassicurativa di cui alla presente Convenzione possa esporre SACE, ovvero il Ministero dell’economia e delle finanze, alla violazione di norme e/o regolamenti ovvero di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario ovvero possa ostacolare ovvero pregiudicare gli obiettivi dei provvedimenti sanzionatori e/o comportare la violazione delle relative disposizioni e divieti.
Articolo 4 Informazioni erronee od incomplete
1. La presente Convenzione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese dal Riassicurato al Riassicuratore durante la vigenza della presente Convenzione, ivi incluse le dichiarazioni di cui all’articolo 11.2 che segue.
2. Qualora il Riassicurato dovesse fornire al Riassicuratore informazioni erronee, false o
incomplete, il Riassicuratore potrà negare o ridurre l'Indennizzo Riassicurativo a seconda della rilevanza dell’informazione.
Articolo 5 Errori e omissioni
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4, il Riassicurato si impegna ad informare entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui ne ha notizia il Riassicuratore di qualsiasi errore o inesattezza di cui venisse a conoscenza in relazione alle dichiarazioni e alle informazioni rese ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 6 Diritti di terzi
La presente Convenzione è stipulata tra il Riassicuratore ed il Riassicurato e, pertanto, nessun Assicurato, richiedente o altro terzo potrà avanzare alcun diritto e/o pretesa ai sensi della presente Convenzione nei confronti del Riassicuratore, fermo restando il diritto del Riassicuratore di poter esercitare verso i terzi ogni azione e/o pretesa derivante da norma di legge o da altro titolo. La Quota Percentuale di Riassicurazione dei Rischi Assicurativi, trasferita dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione, non è oggetto di altre coperture da parte di terzi e, pertanto, non sussistono in relazione agli stessi diritti, ragioni e/o pretese di terzi. A tal riguardo, le Parti concordano che le disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile, qui espressamente derogate, non troveranno applicazione rispetto alla presente Convezione.
1.2 Impegni del Riassicuratore
Articolo 7 Indennizzi
1. L'Indennizzo Riassicurativo è calcolato applicando la Quota Percentuale della Riassicurazione ad ogni Indennizzo Assicurativo liquidato dal Riassicurato, al netto di eventuali scoperti, franchigie e recuperi, relativamente ad un Rischio Assicurato ai sensi della presente Convenzione.
2. Ferma restando ogni altra previsione della presente Convenzione, le Parti concordano che un Sinistro potrà essere indennizzato dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione nel limite in cui il relativo EGS relativo ad un Credito Commerciale a Breve Termine ai sensi della relativa Polizza si sia verificato successivamente al 1 maggio 2022 ed entro il termine del periodo di copertura convenuto nella relativa Polizza restando in ogni caso inteso che la copertura di cui alla presente Convenzione e gli obblighi del Riassicuratore da essa derivanti, incluso quello di pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, cesseranno definitivamente alla data del 31 dicembre 2035.
3. A seguito del pagamento di un Indennizzo Assicurativo ai sensi della relativa Polizza, la liquidazione dell'Indennizzo Riassicurativo avverrà mediante corresponsione, nel limite della Quota Percentuale della Riassicurazione e nel limite previsto dal Plafond Riassicurativo, indicato nelle Condizioni Speciali, dei saldi passivi risultanti dal Conto di cui all'articolo 17 (Conti), nei termini e secondo le modalità ivi indicate.
4. Quale condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, il Riassicurato dovrà presentare il Conto di cui all'articolo 17 (Conti) con indicazione degli Indennizzi Assicurativi liquidati nel trimestre di riferimento di tale Conto in relazione ai Sinistri verificatisi ai sensi delle Polizze, corredati da una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante legale, institore o altro rappresentante iscritto nel registro delle imprese, o procuratore speciale debitamente autorizzato che attesti la correttezza, completezza e veridicità dei contenuti del Conto e che confermi che gli Indennizzi Assicurativi siano stati liquidati ai sensi delle relative Polizze a fronte di un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato (ciascun termine da intendersi secondo il significato ad esso attribuito ai sensi della presente Convenzione) (la "Dichiarazione di Conferma").
5. In relazione a Sinistri di importo superiore ad Euro 500.000, quale ulteriore condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, la Dichiarazione di Conferma dovrà essere integrata dalle seguenti informazioni:
a) la data in cui è stata sottoscritta la Polizza che copre il Sinistro oggetto di indennizzo (che dovrà essere una Polizza in vigore nel Periodo di Riassicurazione);
b) la data in cui è avvenuto il Sinistro (che dovrà essere in ogni caso antecedente al termine del periodo di copertura assicurativa convenuto nella relativa Polizza);
c) la data di emissione della fattura per il quale il relativo Debitore abbia omesso di compiere il relativo pagamento (che dovrà essere ricompresa nel periodo che intercorre tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2023);
d) la data di scadenza della fattura per la quale sia avvenuto il mancato pagamento e i relativi TCS per la costituzione del Sinistro;
e) la data di avvenuta liquidazione dell'Indennizzo Assicurativo;
f) la valuta in cui è stato liquidato l'Indennizzo Assicurativo e (se del caso) il relativo controvalore in Euro calcolato al Tasso di Cambio in vigore alla data di liquidazione;
g) l'importo residuo del Plafond Riassicurativo al netto dell'Indennizzo Riassicurativo di cui si richiede il pagamento;
h) la conferma che l'Indennizzo Assicurativo è stato liquidato ai sensi della relativa Polizza a fronte di un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato (ciascun termine da intendersi secondo il significato ad esso attribuito ai sensi della presente Convenzione), accompagnata, ove applicabile, dalla descrizione (e dall’indicazione delle motivazioni) di eventuali Gesti Commerciali che siano stati concessi dal Riassicurato in relazione a tale Sinistro;
i) la conferma che l'Assicurato, il Fornitore (se diverso dall’Assicurato) e il Debitore rispondono ai requisiti indicati nelle corrispondenti definizioni di cui alla presente Convenzione; e
j) la conferma che per la copertura e la liquidazione del Sinistro sono state osservate le
procedure e i protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria attività di assicurazione.
6. Qualora, in ogni momento, dalle verifiche condotte dal Riassicuratore dovesse emergere che qualsivoglia informazione o dichiarazione contenuta nella Dichiarazione di Conferma ovvero all’articolo 11.2 non risulti veritiera, completa o corretta, ovvero non risultassero forniti dal Riassicurato documenti o informazioni nei termini e secondo le condizioni previste nella presente Convenzione, il Riassicuratore avrà diritto di rifiutare l'Indennizzo Riassicurativo o ridurne l'importo e, qualora l'abbia già pagato, di richiederne la restituzione (totale o parziale) con corrispondente riduzione del Plafond Riassicurativo.
Articolo 8 Condivisione dei pagamenti
Il pagamento da parte del Riassicurato di Sinistri relativi ai Rischi Assicurati sarà vincolante per il Riassicuratore, a condizione che ogni pagamento sia stato effettuato in conformità con i termini e le condizioni della relativa Polizza e nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.
Articolo 9 Commissioni
1. Il Riassicuratore dovrà corrispondere al Riassicurato una commissione su ciascun Premio di Riassicurazione al fine di riconoscere le spese di gestione e di acquisizione. Le Commissioni sono calcolate applicando ai Premi di Riassicurazione una percentuale pari al rapporto fra i costi di gestione e acquisizione e i premi emessi relativi, a seconda dei casi, al Ramo 14 e/o al Ramo 15 (“Commission Rate”), come da bilancio al 31 dicembre 2021 ovvero, qualora non disponibile, sulla base del c.d. “Conto Tecnico pro forma”, a seconda dei casi, del Ramo 14 e/o del Ramo 15, al 31 dicembre 2021, predisposto secondo lo schema di rendicontazione italiano e accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che ne certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità dei contenuti.
2. Il Commission Rate non potrà in ogni caso essere superiore al 35%.
3. Le Commissioni saranno riportate nel Conto e corrisposte al Riassicurato nel saldo periodico alle Date di Regolamento del Conto.
1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato Articolo 10 Premio di Riassicurazione
In seguito all’incasso in tutto o in parte di ciascun Premio di Assicurazione Sottoscritto, il Riassicurato pagherà al Riassicuratore, alla Data di Regolamento del Conto immediatamente
successiva a tale data di incasso, il Premio di Riassicurazione. Il Premio di Riassicurazione è calcolato applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione ai Premi di Assicurazione Sottoscritti (a tal fine considerati al netto delle tasse), a partire dal 1 maggio 2022 e per tutta la durata del Periodo di Riassicurazione, in osservanza di quanto previsto nelle Condizioni Speciali. Eventuali integrazioni e/o conguagli del premio assicurativo che siano pagati dall’Assicurato al Riassicurato in relazione alle coperture dei Crediti Commerciali a Breve Termine, saranno dovute, in misura proporzionale applicando la stessa base di calcolo del Premio di Riassicurazione, al Riassicuratore alla Data di Regolamento del Conto immediatamente successiva alla data del relativo incasso da parte del Riassicurato.
Articolo 11 Impegni e dichiarazioni
Articolo 11.1 Impegni del Riassicurato
1. Il Riassicurato, tenuto conto della presenza della copertura di cui alla presente Convenzione, per le medesime finalità di contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto, e di supporto alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto, si impegna, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, a confermare e mantenere disponibili e/o incrementare i plafond, massimali e/o fidi assicurativi degli Assicurati relativamente a Polizze a copertura di Crediti Commerciali a Breve Termine, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, ai valori esistenti alla data del 22 marzo 2022 e a non compiere azioni di riduzione/cancellazione dei massimali così confermati/incrementati fino al 30 giugno 2023.
2. Il Riassicurato dovrà fornire evidenza dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.1.1, nell’ambito della reportistica periodica prevista dalla presente Convenzione.
3. Il Riassicurato si impegna a gestire i Sinistri relativi ai Rischi Assicurati con la dovuta diligenza professionale dell’assicuratore competente in ossequio ai canoni dell’assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri adottati dal Riassicurato per la gestione dei Sinistri (ivi inclusi gli stessi criteri e parametri valutativi utilizzati per la concessione di eventuali Gesti Commerciali) relativi alle Polizze che non sono oggetto della presente Convenzione e ad adottare ogni comportamento atto a prevenire o diminuire le perdite derivanti da un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato.
4. Il Riassicurato si impegna, a partire dalla Data di Adesione, a non apportare modifiche delle condizioni o termini delle Polizze e a non consentire modifiche dei termini e condizioni dei Crediti Commerciali a Breve Termine che possano (i) comportare il mancato rispetto da parte del Riassicurato delle disposizioni di cui alla presente Convenzione, o (ii) pregiudicare l’eleggibilità dei Rischi Assicurati per la riassicurazione di cui alla presente Convenzione.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 11.1.1, il Riassicurato si impegna ad assumere i Rischi Assicurati mediante le Polizze e ad effettuare la gestione degli stessi con la dovuta diligenza professionale dell’assicuratore competente in ossequio ai canoni dell’assicurazione nel mercato di competenza e sulla base delle stesse politiche assuntive, procedimenti istruttori, analisi e parametri valutativi per la verifica del merito creditizio, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l’emissione e gestione delle polizze e in vigore al 31 dicembre 2021. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.1(d), il Riassicurato informerà prontamente il Riassicuratore nel caso in cui vengano sottoscritte nuove Polizze che prevedano, tra i propri termini e condizioni, una delega a terzi di importo superiore a Euro 30.000. In tale comunicazione, il Riassicurato fornirà informazioni di dettaglio sul funzionamento di tale delega assuntiva ed indicherà le motivazioni sulla base delle quali la stessa è stata conferita.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 11.1.5, la valutazione del rischio da parte del Riassicurato terrà conto degli aspetti legali, economici e finanziari relativi a ciascun Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, in ogni caso in conformità con le proprie procedure interne.
7. In relazione ad eventuali operazioni di cessione dei Crediti Commerciali a Breve Termine oggetto di una Polizza, il Riassicurato si impegna a consentire le eventuali volture di tale Polizza, le cessioni dei relativi diritti ovvero altra forma di trasferimento dei benefici derivanti dalla stessa Polizza, esclusivamente in favore di una banca, intermediario finanziario o altro soggetto che sia autorizzato, ai sensi della normativa italiana, all’acquisto di crediti commerciali nel contesto della propria attività d’impresa, purché tali cessioni non possano esporre SACE, ovvero il Ministero dell’economia e delle finanze, alla violazione di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero alla violazione di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito.
8. Il Riassicurato si impegna a fornire adeguata informativa ai propri Assicurati, mediante il proprio sito internet ovvero in occasione della prima comunicazione inviata agli Assicurati dopo la Data di Adesione ovvero alla data di sottoscrizione di nuove Polizze ovvero mediante la propria rete di agenzie assicurative, della propria adesione alla presente Convenzione, di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Decreto, e di informare gli Assicurati che l’intervento da parte di SACE, realizzato mediante la Convenzione, beneficia della garanzia dello Stato italiano ai sensi del Decreto e si qualifica come un intervento di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
9. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Decreto, le garanzie di cui alla presente Convenzione sono rilasciate da SACE a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai Riassicurati per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia riassicurativa di cui alla presente Convenzione. Pertanto, il Riassicurato si impegna, per tutto il Periodo Riassicurativo, a richiedere per l’emissione delle Polizze un premio (comprensivo di eventuali successive integrazioni) inferiore a quello che avrebbe richiesto sulla base delle proprie politiche interne di valutazione e remunerazione dei rischi, fornendo evidenza nell’ambito della reportistica periodica prevista dalla presente Convenzione, del premio applicato per ciascun Polizza e del relativo premio che sarebbe stato richiesto in assenza della garanzia di cui alla presente Convenzione.
Articolo 11.2 Dichiarazioni del Riassicurato
Il Riassicurato dichiara e garantisce per la durata della Convenzione che:
1. non ha commesso irregolarità amministrative ovvero violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e/o statutarie ad esso applicabili;
2. le Polizze di cui all’articolo 1, punto 24, sono state emesse dal Riassicurato con la dovuta diligenza professionale dell’assicuratore competente in ossequio ai canoni dell’assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri assuntivi, procedimenti istruttori, analisi e parametri valutativi per la verifica del merito creditizio, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l’emissione di polizze e garanzie a copertura di crediti commerciali a breve termine sottoscritte prima del 31 dicembre 2021;
3. in relazione alle Polizze sottoscritte antecedentemente all’inizio del Periodo di Riassicurazione, prima di procedere alla stipula di una Polizza ha provveduto ad effettuare complete istruttorie tecnico-informative atte ad evidenziare la natura e le caratteristiche dei rischi assicurati, nonché la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi l'affidabilità, dei soggetti obbligati in ragione dell'attività dei quali ha fornito la relativa copertura assicurativa;
4. con riferimento alle nuove Polizze sottoscritte successivamente alla Data di Adesione e fino al 30 giugno 2023, la sottoscrizione è stata effettuata al fine di supportare gli Assicurati per le finalità di cui alla Premessa (A) e non con la finalità di sostituire e/o compensare l’eventuale riduzione/cancellazione dei massimali di cui all'articolo 11.1.1 che precede.
5. i Rischi Assicurativi oggetto della presente Convenzione non sono oggetto di trattati o accordi riassicurativi, né possono sussistere coperture o diritti di terzi in relazione agli stessi.
Le dichiarazioni che precedono sono rilasciate alla Data di Adesione e si intendono ripetute alla data di invio di ciascun Conto predisposto ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 12 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio
1. Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni trimestre solare fino alla chiusura dei flussi relativi al portafoglio riassicurato e comunque non oltre il 31 dicembre 2035, il Riassicurato fornirà al Riassicuratore le informazioni sui Rischi Assicurati, sui Sinistri e su ciascun portafoglio ammesso alla riassicurazione indicate nelle Condizioni Speciali, ivi incluse le seguenti informazioni: (a) aggiornamento dei massimali con indicazione dell’area geografica e del settore del Debitore; (b) nuovi affidamenti; (c) notifiche di Sinistri di importo superiore a Euro 500.000; (d) consistenza e variazione delle riserve per sinistri; (e) crediti maturati e incassati relativi ai Premi di Assicurazione Sottoscritti; (f) Indennizzi Assicurativi da corrispondere; (g) recuperi effettuati (come da Allegato Tecnico di cui alla Sezione 3); (h) eventuali Gesti Commerciali concessi, relativi a Rischi Assicurati di importo superiore ad Euro 30.000, insieme con una descrizione dell’oggetto e delle motivazioni sulla base delle quali sono stati concessi (il “Report”). Le informazioni di cui ai paragrafi (c), (e), (f) e (g) dovranno essere rese fino alla data in cui permarranno obblighi in capo alle Parti ai sensi della presente Convenzione. Resta fermo che il Riassicurato trasmetterà ai sensi della presente Convenzione il Report relativo al periodo intercorrente tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2022 e il Report relativo al periodo intercorrente tra il 1 luglio 2022 e il 30 settembre 2022 entro il 15 dicembre 2022.
2. Con riferimento a Sinistri per un ammontare superiore ad Euro 500.000, il Riassicurato dovrà dare notifica scritta immediata del verificarsi di tale evento, in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento. Tale notifica scritta dovrà includere l’importo stimato del Sinistro e la riserva sinistri iniziale. Successivamente a tale notifica, il Xxxxxxxxxxxx dovrà tenere prontamente informato il Riassicuratore in merito agli sviluppi del Sinistro e, dietro richiesta del Riassicuratore, sarà tenuto a fornire prontamente a quest'ultimo ogni informazione da esso richiesta e a cooperare con quest'ultimo con riferimento a qualsivoglia iniziativa da intraprendere per il recupero del relativo credito. Il mancato assolvimento dei suddetti obblighi di notifica e cooperazione comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere l'Indennizzo Riassicurativo relativo al Sinistro.
Articolo 13 Surroga e recuperi
1. Dalla data di pagamento dell’Indennizzo Riassicurativo e nei limiti dell’importo corrisposto, il Riassicuratore sarà surrogato in tutti i diritti e le azioni che spettano al Riassicurato ai sensi della relativa Polizza.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.3 che segue, le Parti concordano che a seguito della surroga il Riassicuratore sarà legittimato ad intraprendere ogni opportuna azione di recupero con riferimento ai Sinistri liquidati.
3. Qualora l'Indennizzo Riassicurativo corrisposto dal Riassicuratore relativamente ad un singolo Sinistro risulti di importo inferiore ad Euro 500.000, le azioni di recupero dovranno essere intraprese dal Riassicurato in esecuzione del mandato ad esso conferito dal Riassicuratore ai sensi del presente comma. Resta peraltro salva la facoltà del Riassicuratore di avocare a sé l'esercizio o la prosecuzione di tali diritti e azioni mediante comunicazione scritta al Riassicurato.
4. Nell'esecuzione del mandato di cui all'articolo 13.3 che precede, il Riassicurato sarà tenuto ad informare il Riassicuratore sull’andamento dei recuperi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dal Riassicuratore e a non addivenire ad accordi o prestare consensi o effettuare rinunce senza autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
5. Le somme recuperate dal Riassicurato in esecuzione del mandato di cui all’Atto di Adesione, al netto delle spese sostenute, saranno ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato secondo i rispettivi diritti di prelazione e in rapporto alla Quota Percentuale di Riassicurazione, alla prima Data di Regolamento del Conto che cade dopo la data del relativo incasso. Nel caso in cui le somme recuperate siano in valuta diversa dall'Euro verrà applicato, ai fini della ripartizione, il Tasso di Cambio in vigore alla data in cui tali somme siano state recuperate.
6. Alla data di pagamento dell’Indennizzo Riassicurativo, ovvero successivamente a tale data, e nei limiti del relativo importo, qualora sia richiesto dal Riassicuratore, il Riassicurato si impegna ad effettuare a favore del Riassicuratore una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate dal Riassicurato medesimo ai sensi della relativa Polizza e degli altri atti o contratti ad essa accessori, nei confronti del Debitore e/o di eventuali terzi garanti o coobbligati.
7. Il Riassicurato sarà tenuto a collaborare con il Riassicuratore e, in relazione alle Polizze relative a operazioni di cessione del credito, a far sì che il cessionario collabori con il Riassicuratore, per consentirgli l’esercizio e la tutela dei propri diritti. Su richiesta e a spese del Riassicuratore, il Riassicurato sottoscriverà (e, in relazione alle Polizze relative alle operazioni di cessione del credito, di impegna a far sì che il cessionario sottoscriva) i documenti necessari e/o porrà in essere ogni altra opportuna iniziativa e formalità per rendere efficace la cessione e/o la surroga del Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione, nonché al fine di consentire di intraprendere idonee azioni di recupero nei confronti dei Debitori.
8. Qualora l'Indennizzo Riassicurativo corrisposto dal Riassicuratore relativamente ad un singolo Sinistro risulti di importo pari o superiore ad Euro 500.000 ovvero nell'ipotesi in cui il Riassicuratore abbia avocato a sé l'esercizio delle azioni di recupero ai sensi dell'articolo
13.3 che precede, il Riassicuratore potrà richiedere al Riassicurato di conferirgli un mandato irrevocabile, con rappresentanza e senza obbligo di rendiconto, per il recupero della quota non oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione.
9. Resta fermo che, dalla data in cui si sia verificato un Sinistro, il Riassicurato agirà con la dovuta diligenza e buona fede nella gestione dello stesso, sulla base delle procedure e protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria attività di assicurazione e con lo stesso livello di diligenza e cura utilizzato per la gestione dei sinistri che non sono oggetto della presente Convenzione, attivando le procedure ed iniziative ritenute opportune al fine di impedire o contenere la perdita.
10. Le spese sostenute relative alle azioni di surroga e recupero sono ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato proporzionalmente alla Quota Percentuale di Riassicurazione.
11. In relazione ai Sinistri liquidati per i quali il Riassicuratore abbia intrapreso direttamente le azioni di recupero, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni anno solare e fino al 28 febbraio 2026, il Riassicuratore trasmetterà al Riassicurato una comunicazione con informazioni relative all’andamento delle attività di recupero degli Indennizzi Riassicurativi pagati ai sensi della presente Convenzione. Resta fermo che la prima comunicazione da trasmettere ai sensi del presente articolo 13.11 sarà trasmessa entro il 28 febbraio 2024 e farà riferimento al periodo intercorrente tra il 1 maggio 2022 e il 31 dicembre 2023.
Articolo 14 Diritto di ispezione e verifica
1. Previa richiesta scritta da parte del Riassicuratore, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 8 del D. Lgs. n. 123/1998, il Riassicurato metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni relative ai Rischi Assicurati ed alle Polizze (ivi inclusi qualsiasi registro, documento contabile od analoghi documenti), che siano in possesso o sotto il controllo del Riassicurato.
2. Il Riassicuratore, direttamente ovvero avvalendosi di terzi, potrà esercitare il proprio diritto di ispezione e/o di verifica in qualsiasi momento, previa notifica dell’ispezione al Riassicurato almeno 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx - ovvero, in caso di urgenza, almeno 2 (due) Xxxxxx Xxxxxxxxxx - prima dell’ispezione stessa.
3. Qualora fossero pendenti controversie tra le Parti in cui sia stato deciso di ricorrere ad un arbitrato, il Riassicuratore eserciterà il proprio diritto di ispezione attraverso una persona appositamente designata.
4. Il Riassicuratore avrà inoltre diritto di richiedere documenti, chiarimenti, dettagli e/o ulteriori informazioni in relazione a qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi comunicazione periodica effettuata dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 15 Uberrima fides
Il Riassicurato condurrà i propri affari assicurativi in buona fede come se non esistesse alcuna
forma di protezione riassicurativa, con la diligenza professionale dell’assicuratore competente in ossequio ai canoni dell’assicurazione nel mercato di competenza e in osservanza dei termini e delle condizioni dei processi e procedure interni e delle polizze utilizzate nel contesto della propria attività assicurativa e delle disposizioni delle Polizze di cui alla presente Convenzione, fermo restando quanto previsto all’articolo 11.1 della presente Convenzione in relazione all'impegno del Riassicurato di confermare e mantenere disponibili e/o incrementare i plafond, massimali e/o fidi assicurativi.
1.4 Conti e modalità di pagamento Articolo 16 Sistema contabile
Il sistema contabile della presente Convenzione mediante cui vengono allocate le varie voci all’interno degli estratti conto, è indicato nelle Condizioni Speciali.
Articolo 17 Conti
1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni trimestre solare e fino al trimestre che termina il
31 dicembre 2035, data di cessazione definitiva della copertura di cui alla presente Convenzione, il Riassicurato rimetterà al Riassicuratore un estratto di conto corrente – ma nel caso in cui il Riassicurato abbia emesso Polizze oggetto della presente Convenzione sia del Ramo 14 sia del Ramo 15, due separati estratti di conto corrente, uno per ciascun ramo - sottoscritto dal Riassicurato in segno di conferma dei dati in esso contenuti, sostanzialmente nella forma di cui al punto 3.4 dell’Allegato Tecnico alla Sezione 3 della presente Convenzione (il “Conto”) su cui figureranno le diverse partite di dare ed avere relative al trimestre trascorso. Resta fermo che il Riassicurato trasmetterà ai sensi della presente Convenzione il Conto relativo al periodo intercorrente tra il 1 maggio 2022 e il 30 giugno 2022 e il Conto relativo al periodo intercorrente tra il 1 luglio 2022 e il 30 settembre 2022 entro il 15 dicembre 2022.
2. Il Conto dovrà includere le informazioni tutte indicate nell'Allegato Tecnico al punto 3.4, dovrà essere redatto in Euro e corredato dalla Dichiarazione di Conferma. Gli importi in valuta diversa dall’Euro sono valorizzati secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico di cui alla Sezione 3 della presente Convenzione.
Articolo 18 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi
1. Il Riassicuratore potrà muovere le proprie contestazioni sulle risultanze del Conto e sulla Dichiarazione di Conferma entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Conto stesso. In mancanza di contestazioni entro tale termine, il Conto si intenderà confermato dal Riassicuratore, senza pregiudizio di eventuali successive rettifiche.
2. I saldi dovuti in base alle risultanze del Conto saranno regolati dalla parte debitrice entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Conto (la “Data di Regolamento del Conto”).
3. In caso di contestazioni sollevate dal Riassicuratore, il Riassicurato si impegna a fornire al Riassicuratore, tutti gli opportuni chiarimenti ovvero un nuovo Conto aggiornato e/o una nuova Dichiarazione di Conferma, unitamente ad ogni documentazione accessoria ragionevolmente richiesta. Resta inteso che gli importi non contestati dovranno essere comunque regolati nei termini di cui al precedente articolo 18.2.
Articolo 19 Valuta di pagamento e di rendicontazione
1. Ogni pagamento ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuato in Euro.
2. Ogni documento di rendicontazione e reportistica, incluso il Conto, dovrà essere redatto in Euro.
Articolo 20 Ritardo nei pagamenti
Gli importi dovuti dalle Parti ai sensi della presente Convenzione, qualora non corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui erano dovuti, saranno soggetti all’applicazione di un interesse a carico della parte debitrice al tasso EURIBOR mensile (ove lo stesso risulti positivo) a partire dal 31° giorno dalla data prevista per il pagamento e fino al giorno dell’effettivo pagamento.
1.5 Decorrenza e termine Articolo 21 Decorrenza e termine
La presente Convenzione diventerà efficace a partire dalla data in cui il Riassicuratore ha ricevuto la lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta dal Riassicurato, secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 28 (Modalità di Adesione), e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2035, fermo restando quanto previsto in relazione al termine del Periodo di Riassicurazione. Le richieste di pagamento di un Indennizzo Riassicurativo trasmesse mediante ciascun Conto e la relativa Dichiarazione di Conferma dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2027. La mancata presentazione al Riassicuratore entro tale termine essenziale comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il pagamento di un Indennizzo Riassicurativo. Resta in ogni caso inteso che gli obblighi di pagamento dell’Indennizzo Riassicurativo da parte del Riassicuratore cesseranno definitivamente alla data del 31 dicembre 2035. Gli impegni di informazione e reportistica del Riassicurato nonché gli impegni del Riassicurato relativi al recupero degli Indennizzi Assicurativi rimarranno vigenti fino alla conclusione delle attività di
recupero.
Articolo 22 Risoluzione
1. In caso di (i) mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 10 (Premio di Riassicurazione), 11 (Impegni e dichiarazioni), 12 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio), 13 (Surroga e recuperi) e 17 (Conti) della presente Convenzione, ovvero (ii) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Riassicurato ai sensi dell'articolo 11 (Impegni e dichiarazioni), il Riassicuratore potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
2. Le Parti altresì convengono che la presente Convenzione sarà immediatamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del codice civile qualora si verifichi l’impossibilità di legittimo esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione in seguito a revoca, sospensione o altro provvedimento legislativo, giudiziario o emesso da un’autorità competente.
3. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Convenzione a carico del Riassicurato continueranno fino a quando sussistano obbligazioni a carico delle Parti ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalle cause di risoluzione.
4. La risoluzione di cui all’articolo 22.1 non avrà implicazioni sul pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo relativo a Sinistri che il Riassicurato abbia già comunicato al Riassicuratore e che, a tale data, risulti dovuto dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 23 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax ovvero email, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se al Riassicuratore: SACE S.p.A.
Xxxxxx Xxxx 00-00
00000 Xxxx Divisione Reinsurance
Email: xxxxxxxxxxxxxxx_xxxx@xxxx.xx
(ii) se al Riassicurato:
agli indirizzi e numeri indicati in ciascun Atto di Adesione
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.
1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie Articolo 24 Legge applicabile
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
Articolo 25 Risoluzione delle controversie
1. Eventuali controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione saranno oggetto di accordo mediante negoziazione.
2. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo ai sensi del precedente articolo 25.1, le controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno decise da un Collegio Arbitrale, da nominarsi in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma, che regolerà l'arbitrato e che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.
3. All’arbitrato si applicheranno le regole previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
1.7 Disposizioni finali Articolo 26 Modifiche normative e regolamentari
La presente Convenzione, le Condizioni Speciali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell’emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le modifiche apportate al Decreto in sede di conversione in legge, altre modifiche del Decreto e modifiche del provvedimento di approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Nei casi che precedono, le Parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alla presente Convenzione, alle Condizioni Speciali e ai relativi allegati. Nel caso in cui le modifiche alla normativa e regolamentazione applicabile alla presente Convenzione risultino incompatibili con taluni termini e/o condizioni delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e/o dei relativi Allegati, l’assunzione in riassicurazione dei Rischi Assicurati di cui alla presente Convenzione si intenderà sospesa sino alla data di modifica di tali termini e condizioni.
Articolo 27 Riservatezza
1. Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e al D. Lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dat1i personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
2. Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto della presente Convenzione, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
3. Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
4. Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alla presente Convenzione, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione della presente Convenzione), che sono state o verranno fornite in esecuzione della presente Convenzione ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato per il recupero del credito indennizzato, a condizione che abbiano assunto nei confronti del Riassicuratore un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
5. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato ai successivi articoli 27.6 e 27.7.
6. Il Riassicurato, prende atto che il Riassicuratore potrà comunicare ai fini dell’esecuzione degli impegni di cui alla presente Convenzione i dati personali e le informazioni relative alla predetta Convenzione e alle Polizze: (a) al Ministero dell’economia e delle finanze, (b) ad altri Ministeri, comitati interministeriali o altra autorità o agenzia governativa; (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti del Riassicuratore ai sensi del Decreto e dell’articolo 32 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116; (d) ad autorità di vigilanza, regolamentari o di controllo; (e) ai soggetti incaricati dell’attività di
recupero successivamente al pagamento dell'Indennizzo di Riassicurazione ai sensi della presente Convenzione.
7. Il Riassicurato si impegna a fornire adeguata informativa privacy ai propri Assicurati circa i trattamenti di dati personali effettuati a seguito della adesione alla presente Convenzione.
Articolo 28 Modalità di adesione
1. La presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali, Condizioni Speciali e dai relativi Allegati, costituisce proposta contrattuale.
2. Il contratto rappresentato dalla presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali e dai relativi Allegati, si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, entro e non oltre il Termine di Adesione, dell’Atto di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale dal legale rappresentante del Riassicurato, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni della presente Convenzione.
3. A seguito dell’adesione alla presente Convenzione da parte del Riassicurato di cui al precedente articolo 28.2, il Rassicuratore ed il Riassicurato sottoscriveranno prontamente le Condizioni Speciali, mediante l’invio di una lettera di proposta da parte del Riassicuratore, trasmessa all’indirizzo PEC indicato dal Riassicurato nell’Atto di Adesione, e di una lettera di accettazione da parte del Riassicurato, trasmessa all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, tali lettere da inviarsi sottoscritte con firma digitale. La sottoscrizione delle Condizioni Speciali si intenderà completata con la ricezione da parte di SACE, all’indirizzo PEC sopra indicato, della lettera di accettazione sottoscritta dal Riassicurato. Resta inteso che l’efficacia della presente Convenzione resta sospensivamente condizionata alla ricezione da parte del Riassicuratore della lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta dal Riassicurato, entro e non oltre 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di ricezione della relativa proposta inviata dal Riassicuratore. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente tale termine, da considerarsi essenziale per il Riassicuratore, la presente Convenzione rimarrà definitivamente inefficace.
2. Condizioni Speciali
2.1 Modello di lettera di proposta delle Condizioni Speciali
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DI SACE - FIRMARE DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC INDICATA DAL RIASSICURATO NELL’ATTO DI ADESIONE)
Spettabile [●]
[●]
[●]
Alla c.a.: [●] Email: [●]
PEC: [●]
Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20
maggio 2022, n. 51 (la “Convenzione”)
[Luogo], [Data]
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla Convenzione in oggetto nonché all’Atto di Adesione da voi trasmesso in data [●] 2022 ai sensi della stessa Convenzione.
I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente documento deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.
Qui di seguito sono riportate le condizioni speciali (le “Condizioni Speciali”) relative all’adesione alla Convenzione da parte di [●][denominazione Riassicurato]:
1. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.1 delle Condizioni Generali (Terminologia e Metodo di riassicurazione) |
1.1 Definizioni (A) Paesi esclusi: |
Articolo 1 (13) e Articolo 3 (1.g e 5.c) delle Condizioni Generali | Elenco Paesi: 1. Chad 2. Guinea Bissau 3. Somalia 4. Sudan 5. Zimbabwe 6. Libia 7. Siria 8. Yemen 9. Venezuela 10. Afghanistan 11. Xxxxx del Nord 12. Iran 13. Cuba 14. Russia 15. Bielorussia 16. Crimea 17. zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina |
(B) Plafond Riassicurativo1 | |
Articolo 1 (23) delle Condizioni Generali | Plafond Riassicurativo complessivo: Euro [•] ([•] milioni) di cui Plafond Riassicurativo Ramo 14: Euro [•] ([•] milioni) Plafond Riassicurativo Ramo 15: Euro [•] ([•] milioni) |
2. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.2 delle Condizioni Generali (Impegni del Riassicuratore) | |
2.1 Commissione |
1 Nel caso in cui il Riassicurato abbia aderito alla Convenzione per un solo ramo (Ramo 14 ovvero Ramo 15):
• il Plafond Riassicurativo è calcolato sulla base della quota di mercato relativa a tale Xxxx derivante dai premi contabilizzati dallo stesso al 31 dicembre 2021, come indicata nel report annuale pubblicato da ANIA di cui all’Art. 1, paragrafo 23, delle Condizioni Generali, rispetto al totale dei premi dei Rami 14 e 15 delle imprese di assicurazione aderenti alla Convenzione e relativi ai Rami per i quali si aderisce alla stessa.
Nel caso in cui il Riassicurato abbia aderito alla Convenzione per entrambi i Rami 14 e 15:
• viene calcolato un Plafond Riassicurativo complessivo sulla base dell’aggregato delle quote di mercato relative a tali rami detenute dallo stesso al 31 dicembre 2021, come indicate nel report annuale pubblicato da ANIA di cui all’Art. 1, paragrafo 23, delle Condizioni Generali;
• viene quindi calcolato un Plafond Riassicurativo per ciascun ramo, nei limiti del Plafond Riassicurativo complessivo, in proporzione al valore dei premi di ciascuno di tali rami.
In ogni caso, ai fini dell’attribuzione del Plafond Riassicurativo, viene tenuto conto delle quote di mercato detenute dalle sole compagnie assicurative che abbiano aderito alla Convenzione.
Articolo 9 delle Condizioni Generali | Commission Rate pari a [•%] |
3. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.3 delle Condizioni Generali (Impegni e dichiarazioni del Riassicurato) | |
3.1 Reportistica dei rischi, dei sinistri e del portafoglio | |
Articolo 12 delle Condizioni Generali | Informazioni sul portafoglio: informazioni gestionali e contabili relative alle Polizze, ai massimali e ai sinistri dovranno essere quelli indicati nell'Allegato Tecnico di cui alla sezione 3 della presente Convenzione. |
In relazione a quanto precede, vi chiediamo di manifestare il vostro pieno accordo e la vostra integrale e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Speciali, riportando la nostra proposta su vostra carta intestata debitamente siglata in segno di identificazione in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri e di farcela pervenire entro e non oltre il [●].
Cordiali saluti,
SACE S.p.A. Nome: [●] Titolo: [●] |
2.2 Modello di lettera di accettazione delle Condizioni Speciali
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA IN FORMATO PDF - NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN
FORMATO P7M. INVIARE ALLA CASELLA PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx)
Spett.le SACE S.p.A.
Xxxxxx Xxxx, 00-00
00000 - Xxxx Divisione Reinsurance
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
[Luogo], [data]
Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 8, comma 4, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20
maggio 2022, n. 51 (la “Convenzione”)
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla vostra lettera del [●], relativa alle condizioni speciali (le “Condizioni Speciali”) di cui alla Convenzione in oggetto e di cui all’Atto di Adesione da voi trasmesso in data [●] 2022, il cui contenuto è qui di seguito integralmente riportato in segno di nostra integrale e incondizionata accettazione.
● ● ● ●
Spettabile [●]
[●]
[●]
Alla c.a.: [●] Email: [●]
PEC: [●]
[Luogo], [Data]
Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20
maggio 2022, n. 51 (la “Convenzione”)
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla Convenzione in oggetto nonché all’Atto di Adesione da voi trasmesso in data [●] 2022 ai sensi della stessa Convenzione.
I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente documento deve essere letto congiuntamente alla Convenzione e forma parte integrante della stessa.
Qui di seguito sono riportate le condizioni speciali (le “Condizioni Speciali”) relative all’adesione alla Convenzione da parte di [●][denominazione Riassicurato]:
1. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.1 delle Condizioni Generali (Terminologia e Metodo di riassicurazione) | |
1.1 Definizioni (A) Paesi esclusi: | |
Articolo 1 (13) e | Elenco Paesi: |
Articolo 3 (1.g e 5.c) | 1. Chad |
delle Condizioni Generali | 2. Guinea Bissau |
3. Somalia | |
4. Sudan | |
5. Zimbabwe | |
6. Libia | |
7. Siria | |
8. Yemen | |
9. Venezuela | |
10. Afghanistan | |
11. Xxxxx del Nord | |
12. Iran | |
13. Cuba | |
14. Russia | |
15. Bielorussia | |
16. Crimea | |
17. zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina |
(B) Plafond Riassicurativo1 | |
Articolo 1 (23) delle Condizioni Generali | Plafond Riassicurativo complessivo: Euro [•] ([•] milioni) di cui Plafond Riassicurativo Ramo 14: Euro [•] ([•] milioni) Plafond Riassicurativo Ramo 15: Euro [•] ([•] milioni) |
2. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.2 delle Condizioni Generali (Impegni del Riassicuratore) | |
2.1 Commissione | |
Articolo 9 delle Condizioni Generali | Commission Rate pari a [•%] |
3. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.3 delle Condizioni Generali (Impegni e dichiarazioni del Riassicurato) | |
3.1 Reportistica dei rischi, dei sinistri e del portafoglio | |
Articolo 12 delle Condizioni Generali | Informazioni sul portafoglio: informazioni gestionali e contabili relative alle Polizze, ai massimali e ai sinistri dovranno essere quelli indicati nell'Allegato Tecnico di cui alla sezione 3 della presente Convenzione. |
1 Nel caso in cui il Riassicurato abbia aderito alla Convenzione per un solo ramo (Ramo 14 ovvero Ramo 15):
• il Plafond Riassicurativo è calcolato sulla base della quota di mercato relativa a tale Xxxx derivante dai premi contabilizzati dallo stesso al 31 dicembre 2021, come indicata nel report annuale pubblicato da ANIA di cui all’Art. 1, paragrafo 23, delle Condizioni Generali, rispetto al totale dei premi dei Rami 14 e 15 delle imprese di assicurazione aderenti alla Convenzione e relativi ai Rami per i quali si aderisce alla stessa.
Nel caso in cui il Riassicurato abbia aderito alla Convenzione per entrambi i Rami 14 e 15:
• viene calcolato un Plafond Riassicurativo complessivo sulla base dell’aggregato delle quote di mercato relative a tali rami detenute dallo stesso al 31 dicembre 2021, come indicate nel report annuale pubblicato da ANIA di cui all’Art. 1, paragrafo 23, delle Condizioni Generali;
• viene quindi calcolato un Plafond Riassicurativo per ciascun ramo, nei limiti del Plafond Riassicurativo complessivo, in proporzione al valore dei premi di ciascuno di tali rami.
In ogni caso, ai fini dell’attribuzione del Plafond Riassicurativo, viene tenuto conto delle quote di mercato detenute dalle sole compagnie assicurative che abbiano aderito alla Convenzione.
In relazione a quanto precede, vi chiediamo di manifestare il vostro pieno accordo e la vostra integrale e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Speciali, riportando la nostra proposta su vostra carta intestata debitamente siglata in segno di identificazione in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri e di farcela pervenire entro e non oltre il [●].
Cordiali saluti,
FIRMATO DA |
SACE S.p.A. |
● ● ● ●
Con la presente, vi manifestiamo il nostro pieno accordo e la nostra integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni Speciali relative alla Convenzione, come sopra riportate. Riportiamo la vostra proposta su nostra carta intestata e debitamente sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri.
Cordiali saluti,
(IL RIASSICURATO) Nome: [●] Titolo: [●] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Xxxxxxxxxxxx] |
3. Allegato Tecnico
In questa sezione vengono indicate le informazioni gestionali e contabili che il Riassicurato fornisce nell’ambito della Convenzione.
3.1 Esposizioni oggetto della riassicurazione
Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati agli articoli 12 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio) e 17 (Conti) della Convenzione e tramite file “formato .csv” (con separatore “;”) le informazioni relative ai massimali secondo il dettaglio specificato nella tabella 1 che segue. I campi in formato testo non dovranno contenere “;”.
Tabella 1: Dettaglio dei massimali in essere alla data di riferimento
Nome campo | Descrizione campo | Tipologia informazione | Formato informazione |
Trimestre | Trimestre di riferimento | Qualitativa | YYYYQ (es 20221) |
Xxxx | Xxxx di riferimento della Polizza | Qualitativa | Testo (14 o 15) |
Riassicurato | Denominazione sociale della compagnia assicurativa beneficiaria della garanzia del Riassicuratore | Qualitativa | Testo |
Codice debitore | Xxxxxx identificativo del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Ragione sociale debitore | Ragione sociale del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Valutazione merito di credito | Valutazione merito di credito del debitore (IG per investiment grade – HI per High- yield) | Qualitativa | Testo (IG/HI) |
Grade / Rating | Merito di credito assicurativo del debitore | Qualitativa | Rating esterno o interno secondo mappatura da specificare |
Divisa | Divisa di riferimento del massimale | Qualitativa | Testo (formato ISO 4217) |
Massimale al 31/12/2021 | Plafond concesso sul debitore al 31/12/2021 | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Massimale al 31/03/2022 | Plafond concesso sul debitore al 31/03/2022 | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Massimale alla data di riferimento | Plafond concesso sul debitore alla data di riferimento | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Decisioni sui massimali | Indicazione sulle decisioni relative ai massimali (A per aumento – D per diminuzione – RE per restatement – C per cancellazione)1 | Qualitativa | Testo (A/D/RE/C) |
Paese | Paese del debitore | Qualitativa | Testo (secondo classificazione riportata in Tabella 6) |
Descrizione settore | Descrizione del settore del debitore | Qualitativa | Testo (secondo classificazione riportata in Tabella 7, colonna 1) |
Codice ATECO | Codice identificativo dell’attività economica del debitore (sezione ATECO) | Qualitativa | Testo (secondo classificazione riportata in Tabella 7, colonna 2) |
1 Rispetto al trimestre precedente
3.2 Sinistri
Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all’articolo 12 al punto 2 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio) della Convenzione e tramite file “formato .csv” le informazioni alla data di riferimento relative allo storico dei Sinistri coperti dalla Convenzione, secondo il dettaglio specificato nella tabella 2 che segue.
Tabella 2: Dettaglio dei sinistri
Nome campo | Descrizione campo | Tipologia informazione | Formato informazione |
Trimestre | Trimestre di riferimento | Qualitativa | YYYYQ (es 20221) |
Xxxx | Xxxx di riferimento della Polizza | Qualitativa | Testo (14 o 15) |
Riassicurato | Denominazione sociale della compagnia assicurativa beneficiaria della garanzia del Riassicuratore | Qualitativa | Testo |
Numero polizza | Codice identificativo della polizza di assicurazione | Qualitativa | [1; 99999999] |
Codice assicurato | Codice identificativo dell’assicurato (assicurato per ramo 14 / beneficiario per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Ragione sociale dell’assicurato | Ragione sociale dell’assicurato (assicurato per ramo 14 / beneficiario per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Codice fiscale/partita IVA dell’assicurato | Codice fiscale/partita IVA dell’assicurato (assicurato per ramo 14 / beneficiario per ramo 15) | Qualitativa | Testo (con inclusione degli zero non significativi) |
Scoperto obbligatorio | Quota di rischio a carico dell’assicurato | Quantitativa | [0; 1] |
Franchigia | Quota di rischio a carico dell’assicurato | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Percentuale di copertura | Percentuale di copertura assicurativa | Quantitativa | [0; 1] |
Codice debitore | Xxxxxx identificativo del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Ragione sociale del debitore | Ragione sociale del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Codice fiscale/partita IVA del debitore | Codice fiscale/partita IVA del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo (con inclusione degli zero non significativi) |
Data emissione | Data emissione della prima fattura andata in sinistro | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Data evento | Data di scadenza della prima fattura andata in sinistro | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Data denuncia | Data di denuncia di mancato incasso da parte dell’assicurato | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Descrizione sinistro | Descrizione del sinistro | Qualitativa | Testo (max 255 caratteri) |
Perizia legale | Sì / No | Qualitativa | Testo |
Importo insoluto lordo | Importo oggetto del mancato pagamento | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Divisa di riferimento | Divisa del sinistro | Qualitativa | Testo (formato ISO 4217) |
Riserva sinistri a costo massimo lorda | Importo massimo indennizzabile | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Riserva sinistri a costo ultimo lorda | Importo che il Riassicurato si aspetta di dover pagare sul sinistro | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Data indennizzo | Data di pagamento dell’indennizzo | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Importo indennizzato | Importo dell’indennizzo pagato lordo | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Data recupero | Data di incasso dell’importo recuperato | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Importo recupero | Importo recuperato lordo | Quantitativa | #####,00 |
(divisa di riferimento) | |||
Data chiusura | Data di chiusura del sinistro | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Status sinistro | Aperto / Chiuso / Irregolare | Qualitativa | Testo |
3.3 Gesti commerciali
Tabella 3: Dettaglio gesti commerciali nel trimestre di riferimento
Nome campo | Descrizione campo | Tipologia informazione | Formato informazione |
Trimestre | Trimestre di riferimento | Qualitativa | YYYYQ (es 20221) |
Xxxx | Xxxx di riferimento della Polizza | Qualitativa | Testo (14 o 15) |
Riassicurato | Denominazione sociale della compagnia assicurativa beneficiaria della garanzia del Riassicuratore | Qualitativa | Testo |
Numero polizza | Codice identificativo della polizza di assicurazione | Qualitativa | [1; 99999999] |
Codice debitore | Xxxxxx identificativo del debitore (debitore per ramo 14 / contraente per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Divisa di riferimento | Divisa del gesto commerciale | Qualitativa | Testo (formato ISO 4217) |
Importo gesto commerciale | Importo del gesto commerciale | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Data delibera | Data di delibera del gesto commerciale | Qualitativa | dd/mm/yyyy |
Descrizione gesto commerciale | Descrizione e motivazione del gesto commerciale concesso | Qualitativa | Testo (max 255 caratteri) |
3.4 Informazioni sulla polizza
Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all’articolo 12 al punto 2 (Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio) della Convenzione e tramite file “formato .csv”
le informazioni circa le polizze in essere alla data di riferimento oggetto della Convenzione, secondo lo schema riportato nella Tabella 4 che segue.
Tabella 4: Dettaglio polizza
Nome campo | Descrizione campo | Tipologia informazione | Formato informazione |
Trimestre | Trimestre di riferimento | Qualitativa | YYYYQ (es 20221) |
Xxxx | Xxxx di riferimento della Polizza | Qualitativa | Testo (14 o 15) |
Riassicurato | Denominazione sociale della compagnia assicurativa beneficiaria della garanzia del Riassicuratore | Qualitativa | Testo |
Numero polizza | Codice identificativo della polizza di assicurazione | Qualitativa | [1; 99999999] |
Codice assicurato | Codice identificativo dell’assicurato (assicurato per ramo 14 / beneficiario per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Ragione sociale dell’assicurato | Ragione sociale dell’assicurato (assicurato per ramo 14 / beneficiario per ramo 15) | Qualitativa | Testo |
Divisa di riferimento | Divisa del contratto | Qualitativa | Testo (formato ISO 4217) |
Premio di assicurazione sottoscritto | Importo di premio richiesto per la copertura assicurativa in considerazione della presenza della garanzia statale | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
Premio di assicurazione senza garanzia statale | Importo di premio ipotetico per la copertura assicurativa senza la garanzia statale | Quantitativa | #####,00 (divisa di riferimento) |
3.5 Reportistica contabile (Conto)
Il Riassicurato con periodicità e nei termini indicati all’articolo 17 (Conti) della Convenzione rimette al Riassicuratore un estratto conto contenente le diverse partite di dare e avere, come di seguito elencate:
Tabella 5: Conto
Nome campo | Descrizione campo | Tipologia informazione | Formato informazione |
Trimestre | Trimestre di riferimento | Qualitativa | YYYYQ (es 20221) |
Xxxx | Xxxx di riferimento del Conto | Qualitativa | Testo (14 o 15) |
Riassicurato | Denominazione sociale della compagnia assicurativa beneficiaria della garanzia del Riassicuratore | Qualitativa | Testo |
Premi | Premi incassati ceduti al Riassicuratore | Quantitativa | #####,00 |
Commissioni | Commissioni trattenute dal Riassicurato sui premi ceduti | Quantitativa | #####,00 |
Indennizzi | Indennizzi da pagare dal Riassicuratore | Quantitativa | #####,00 |
Recuperi | Recuperi ceduti al Riassicuratore | Quantitativa | #####,00 |
Riserva sinistri | Riserva sinistri a carico del Riassicuratore | Quantitativa | #####,00 |
Riserva frazione premi | Riserva frazione premi a carico del Riassicuratore | Quantitativa | #####,00 |
I premi incassati ceduti al Riassicuratore, gli indennizzi liquidati e i recuperi in valuta diversa dall’Euro sono controvalorizzati al tasso di cambio alla data operazione. Gli importi relativi alla riserva sinistri e alla riserva frazione premi relativi ad operazioni in divisa diversa dall’Euro sono controvalorizzati al tasso di cambio di fine trimestre di riferimento del Report.
Nel caso in cui il Riassicurato abbia emesso Polizze oggetto della presente Convenzione sia del Ramo 14 sia del Ramo 15, il Riassicurato rimetterà al Riassicuratore un unico estratto conto di cui alla Tabella 5, tramite file “formato .csv”, riportando le diverse partite di dare e avere su due righe distinte con riferimento rispettivamente al Ramo 14 e al Ramo 15.
3.6 Classificazione Paesi Tabella 6: Paesi
Paese |
ABU DHABI (EAU) |
AFGHANISTAN |
AJMAN (EAU) |
ALBANIA |
ALGERIA |
ANDORRA |
ANGOLA |
ANTIGUA E BARBUDA |
ARABIA SAUDITA |
ARGENTINA |
ARMENIA |
ARUBA |
AUSTRALIA |
AUSTRIA |
AZERBAIGIAN |
BAHAMAS |
BAHRAIN |
BANGLADESH |
BARBADOS |
BELGIO |
BELIZE |
BENIN |
BERMUDA |
BHUTAN |
BIELORUSSIA |
BOLIVIA |
BOSNIA-ERZEGOVINA |
BOTSWANA |
BRASILE |
BRUNEI DARUSSALAM |
BULGARIA |
BURKINA FASO |
BURUNDI |
CAMBOGIA |
CAMERUN |
CANADA |
CAPO VERDE |
CAYMAN (ISOLE) |
CECA (REPUBBLICA) |
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) |
CIAD |
XXXX |
XXXX |
CIPRO |
COLOMBIA |
COMOROS ISOLE |
CONGO |
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL) |
XXXXX DEL NORD |
XXXXX DEL SUD |
COSTA D'AVORIO |
COSTA RICA |
CROAZIA |
CUBA |
DANIMARCA |
DOMINICA |
DOMINICANA (REPUBBLICA) |
DUBAI (EAU) |
EAST TIMOR |
ECUADOR |
EGITTO |
EL XXXXXXXX |
ERITREA |
ESTONIA |
ETIOPIA |
FIJI |
FILIPPINE |
FINLANDIA |
FRANCIA |
FUIJAYRAH (EAU) |
GABON |
GAMBIA |
GEORGIA |
GERMANIA |
GHANA |
GIAMAICA |
GIAPPONE |
GIBUTI |
GIORDANIA |
GRECIA |
GRENADA |
GROENLANDIA |
GUATEMALA |
GUINEA |
GUINEA BISSAU |
GUINEA EQUATORIALE |
GUYANA |
HAITI |
HONDURAS |
HONG KONG |
INDIA |
INDONESIA |
IRAN |
IRAQ |
IRLANDA |
ISLANDA |
ISRAELE |
ITALIA |
KAZAKISTAN |
KENYA |
KIRGHIZISTAN |
KOSOVO |
KUWAIT |
LAOS |
LESOTHO |
LETTONIA |
LIBANO |
LIBERIA |
LIBIA |
LIECHTENSTEIN |
LITUANIA |
LUSSEMBURGO |
MACAO |
MACEDONIA |
MADAGASCAR |
MALAWI |
MALAYSIA |
MALDIVE |
MALI |
MALTA |
MAROCCO |
MAURITANIA |
MAURITIUS ISOLE |
MESSICO |
MOLDAVIA |
MONGOLIA |
MONTENEGRO |
MOZAMBICO |
MYANMAR |
NAMIBIA |
NEPAL |
NICARAGUA |
NIGER |
NIGERIA |
NORVEGIA |
NUOVA ZELANDA |
OMAN |
PAESI BASSI |
PAKISTAN |
PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI |
PANAMA |
PAPUA NUOVA GUINEA |
PARAGUAY |
PERU' |
POLONIA |
PORTOGALLO |
PORTORICO |
QATAR |
RAS AL KHAIMAH (EAU) |
REGNO UNITO |
ROMANIA |
RUSSIA |
RWANDA |
SAHARA OCCIDENTALE |
SAINT XXXXX |
XXXXXXXX ISOLE |
SAO TOME E PRINCIPE |
SENEGAL |
SERBIA |
SEYCHELLES |
SHARJAH (EAU) |
SIERRA LEONE |
SINGAPORE |
SIRIA |
SLOVACCHIA,REPUBBLICA |
SLOVENIA |
SOMALIA |
SPAGNA |
XXX XXXXX |
XX. XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX |
XX.XXXXX X XXXXX |
XXXXX XXXXX X'XXXXXXX |
SUD SUDAN |
SUDAFRICANA (REPUBBLICA) |
SUDAN |
SURINAME |
SVEZIA |
SVIZZERA |
SWAZILAND |
TAGIKISTAN |
TAIWAN |
TANZANIA |
THAILANDIA |
TOGO |
TRINIDAD E TOBAGO |
TUNISIA |
TURCHIA |
TURKMENISTAN |
UCRAINA |
UGANDA |
UMM AL QAIWAIN (EAU) |
UNGHERIA |
URUGUAY |
UZBEKISTAN |
VANUATU |
VENEZUELA |
VIETNAM |
YEMEN |
ZAMBIA |
ZIMBABWE |
Descrizione settore | Sezione ATECO |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | A |
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | B |
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | C |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA | D |
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | E |
COSTRUZIONI | F |
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI | G |
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO | H |
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE | I |
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | J |
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE | K |
ATTIVITÀ IMMOBILIARI | L |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE | M |
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE | N |
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA | O |
ISTRUZIONE | P |
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE | Q |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | R |
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI | S |
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE | T |
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI | U |
3.7 Classificazione Settori Tabella 7: Settori
4. Modello Atto di Adesione
(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA
CASELLA PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx)
Spett.le SACE S.p.A.
Xxxxxx Xxxx, 00-00
00000 - Xxxx Divisione Reinsurance
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
[Luogo], [data]
Oggetto: Convenzione di Riassicurazione ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51
Egregi Signori,
A) facciamo riferimento alla convenzione di riassicurazione ex articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 (come successivamente di volta in volta modificato ed emendato, il "Decreto") e, in particolare, alla Convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Decreto (la "Convenzione").
B) In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●], iscritta al [Registro delle Imprese Assicurative]/[altro elenco] al numero [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], Codice IVASS [●] (il “Riassicurato”) intende aderire alla Convenzione, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 28 (Modalità di adesione) della Convenzione, ed assumersi tutti i relativi obblighi ed impegni ivi contemplati.
C) A tal fine, il Riassicurato, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:
(a) voler divenire Riassicurato ai sensi della Convenzione;
(b) aver letto attentamente la Convenzione, di conoscerla, di averla compresa e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti, i termini e le condizioni;
(c) approvare il contenuto, le clausole, i termini e le condizioni tutte della Convenzione;
(d) assumere tutti gli impegni ed obblighi previsti a carico di un Riassicurato ai sensi della Convenzione, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all’operatività descritta nella Convenzione e di impegnarsi per tutta la durata della stessa al rispetto della normativa di volta in volta applicabile;
(e) rilasciare le dichiarazioni e garanzie previste a carico del Riassicurato secondo i termini e le condizioni previsti nella Convenzione;
(f) accettare ed impegnarsi ad esercitare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il mandato conferito al Riassicurato dal Riassicuratore ai sensi del successivo paragrafo D, nei limiti e secondo le modalità del predetto paragrafo;
(g) riconoscere ed accettare che l'adesione alla Convenzione decorrerà dalla data del presente Atto di Adesione;
(h) aver preso atto delle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 27 (Riservatezza) della Convenzione e di approvarle espressamente;
(i) di non essere destinatario (ovvero di non essere posseduto, controllato e/o collegato con soggetti destinatari) di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito e di non essere residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali;
(j) aderire alla Convenzione relativamente a Polizze emesse/da emettere da parte del Riassicurato per rischi compresi [nel “Ramo 14 (Credito)” (“Ramo 14”)] [e] [nel “Ramo 15 (Cauzione)” (“Ramo 15”)] di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, al cui esercizio è debitamente autorizzata.
D) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, è costituita mandataria da parte del Riassicuratore, con facoltà di revoca da parte del Riassicuratore, con rappresentanza e con obbligo di rendiconto, per il recupero di eventuali Indennizzi Riassicurativi, relativi a Sinistri di importo inferiore ad Euro 500.000, pagati ai sensi della
Convenzione e per la gestione di ogni altro diritto discendente o comunque connesso a tale recupero, all’Indennizzo Riassicurativo e al relativo Credito Commerciale a Breve Termine. Il Riassicurato, su richiesta del Riassicuratore, fornirà informazioni sul corso dell’attività di recupero e, al termine dell’attività di recupero, informerà il Riassicuratore degli esiti della medesima. L’eventuale ricorso a terzi nell’espletamento del presente mandato da parte del Riassicurato non potrà esonerare lo stesso dalle obbligazioni previste dalla Convenzione e dal presente mandato.
E) [In relazione a quanto previsto dall’articolo 3.1(d) della Convenzione, si allega al presente Atto di Adesione una lista delle Polizze che prevedono una delega a terzi, e in particolare all’Assicurato, in relazione all’assunzione dei rischi assicurati ai sensi delle stesse, tale delega esercitabile per un importo massimo aggregato superiore ad Euro 30.000 per ciascun Debitore. In relazione a tali Xxxxxxx, si conferma che tale delega è prevista nei termini e condizioni originari delle stesse, sin dalla di sottoscrizione con il relativo Assicurato.]
F) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, richiede altresì l’invio delle Condizioni Speciali, di cui si impegna ad effettuare prontamente l’accettazione a seguito dell’invio da parte del Riassicuratore, in ogni caso non oltre [5 (cinque)] Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di ricezione delle stesse.
G) Relativamente a quanto previsto all’art. 3, comma 5, del Decreto e all’art. 11.1.10 della Convenzione, il Riassicurato espressamente dichiara di aver adottato procedure e metodologie interne che consentono di richiedere per l’emissione delle Polizze un premio inferiore a quello che il Riassicurato avrebbe richiesto sulla base delle proprie politiche interne di valutazione e remunerazione dei rischi e di applicare, pertanto, per l’emissione di ciascuna Polizza un premio inferiore a quello che avrebbe applicato per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia di cui alla Convenzione.
[Si allega, altresì, sub (D) al presente Atto di Adesione, lo schema di dettaglio dei costi di gestione e acquisizione relativi [al Ramo 14] [e] [al Ramo 15], come risultanti dal [bilancio] del Riassicurato al 31 dicembre 2021, ovvero, qualora non disponibile, copia del c.d. “Conto Tecnico pro forma” [del Ramo 14] [e] [del Ramo 15] al 31 dicembre 2021, predisposto secondo lo schema di rendicontazione italiano e accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che ne certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità dei contenuti.]
Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, dichiara di essere un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Decreto Legislativo 159/2011 in quanto soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge
o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011.
Le dichiarazioni del Riassicurato nel presente Atto di Adesione e quelle previste nelle Condizioni
Generali sono rese anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni previste dall’articolo 24 (Comunicazioni) della Convenzione, il Riassicurato elegge domicilio presso:
[●]
[●]
[●]
Alla c.a.: [●] Email: [●]
PEC: [●]
Il presente Atto di Adesione è regolato dalla legge italiana.
I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente Atto di Adesione hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente Atto di Adesione deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto di Adesione sarà risolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della Convenzione.
Allega:
[A – Convenzione] [B – Poteri di firma]
[C – Polizze con delega assuntiva a terzi]
[D – Dettaglio costi di gestione e acquisizione relativi [al Ramo 14] [e] [al Ramo 15]]
● ● ● Redatto in duplice copia e sottoscritto dal Riassicurato.
(IL RIASSICURATO) Nome: [●] Titolo: [●] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Xxxxxxxxxxxx] |
Il Riassicurato dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni Speciali e le seguenti clausole delle Condizioni Generali:
Articolo 3 (Esclusioni)
Articolo 7 (Indennizzi)
Articolo 10 (Premio di Riassicurazione) Articolo 11 (Impegni e dichiarazioni) Articolo 15 (Surroga e recuperi) Articolo 17 (Conti)
Articolo 18 (Conferma dei Conti e regolazione dei saldi) Articolo 21 (Decorrenza e termine)
Articolo 22 (Risoluzione) Articolo 24 (Legge applicabile)
Articolo 25 (Risoluzione delle controversie) Articolo 27 (Riservatezza)
Articolo 28 (Modalità di Adesione)
(IL RIASSICURATO) Nome: [●] Titolo: [●] In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Xxxxxxxxxxxx] |