REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FIRST CAPITAL S.P.A.
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FIRST CAPITAL S.P.A.
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“FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%” CODICE ISIN IT0005388639
Articolo 1
Importo, Xxxxxx, Xxxxxx e Quotazione
1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” (il “Prestito”), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00), è emesso, in una o più tranches, da First Capital S.p.A. (l’ “Emittente”, la “Società” o “First Capital”) ed è costituito da massime n. 12.500 obbligazioni al portatore (le “Obbligazioni”) del valore nominale di Euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (il “Valore Nominale”), da offrire in sottoscrizione nell’ambito dei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 0000, x. 00 (xx “TUF”) e dall’articolo 34-ter, primo comma, lettera d) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ed in particolare a:
(i) controparti qualificate, come definite dall’articolo 6, comma 2-quater, lettera d) del TUF;
(ii) clienti professionali privati, come definiti dall’Allegato 3 al Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “Regolamento Intermediari”);
(iii) clienti al dettaglio, come definiti dall’articolo 35, primo comma, lettera e) del Regolamento Intermediari.
1.2 Le modalità di offerta ai sensi del Paragrafo 1.1 saranno individuate di volta in volta dalla Società, Nell’ambito del Primo Periodo di Sottoscrizione (come infra definito) i sottoscrittori del Prestito potranno sottoscrivere Obbligazioni solo per lotti di almeno n. 55 Obbligazioni e quindi per un corrispettivo complessivo per singolo lotto non inferiore ad Euro 107.800,00 (centosettemilaottocento/00).
1.3 L’Emittente si riserva la facoltà, successivamente all’emissione della prima tranche del Prestito, di frazionare o, comunque, modificare il Valore Nominale delle Obbligazioni.
1.4 Le Obbligazioni saranno convertibili in n. 1.250.000 massime azioni ordinarie First Capital S.p.A. di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”). Alla Data di Emissione, le azioni ordinarie First Capital S.p.A., con ISIN IT0005252736 (le “Azioni”), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“AIM Italia”) organizzato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).
1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci della Società dell’11 novembre 2019 redatta dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Milano, rep. n. 4536/2792 e tale delibera è stata iscritta presso il competente registro delle imprese in data 21 novembre 2019.
1.6 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF, del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, del Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata ("Provvedimento Unico sul post-trading") e – per quanto non abrogato dal Provvedimento Unico sul post-trading ai sensi dell’articolo 59 del medesimo provvedimento – del regolamento adottato congiuntamente dalla Consob e da Banca d’Italia con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successive modifiche.
1.7 Ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti” e ciascuno di essi l’ “Obbligazionista”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
1.8 L’Emittente presenterà domanda affinché, entro 15 giorni successivi la Data di Emissione, le Obbligazioni risultino ammesse alla negoziazione su AIM Italia.
1.9 Non vi sarà alcuna offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari in paesi nei quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. In particolare, gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi dello
U.S. Securities Act del 1933 né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada e Giappone e non saranno comunque collocati in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.
Articolo 2
Valuta di Emissione delle Obbligazioni
2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.
2.2 Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l’Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all’Euro e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro dovranno essere intesi quali riferiti alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall’Emittente), al tasso di conversione previsto dalla normativa che modificherà la valuta avente corso legale in Italia, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall’Emittente.
Articolo 3
Natura Giuridica del Prestito
3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.
3.2 Agli Obbligazionisti non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell’Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società. Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall’Emittente né da terzi.
Articolo 4 PREZZO DI EMISSIONE
4.1 Le Obbligazioni sono emesse al 98% del Valore Nominale delle Obbligazioni e dunque al prezzo di emissione di Euro 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) (il “Prezzo di Emissione”).
Articolo 5
Modalità e Periodi di Sottoscrizione
5.1 L’emissione del Prestito sarà eseguita in via scindibile. Ferma la facoltà dell’Emittente di chiudere anticipatamente l’offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni indipendentemente dalla quantità di Obbligazioni sottoscritte sino a quel momento, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte nel periodo di sottoscrizione individuato dalla Società che, comunque, si chiuderà non oltre il 2 dicembre 2019 (il
“Primo Periodo di Sottoscrizione”). I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli il 6 dicembre 2019 e avranno godimento in pari data (la “Data di Emissione” o la “Data di Godimento del Prestito”).
5.2 Durante il Primo Periodo di Sottoscrizione, saranno offerte in sottoscrizione Obbligazioni per massimi Euro 25.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione.
5.3 Le eventuali Obbligazioni non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione potranno essere offerte in sottoscrizione nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall’Emittente di volta in volta sino al 6 dicembre 2021 (ciascuno di tali periodi, un “Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo” e, congiuntamente al Primo Periodo di Sottoscrizione, ciascuno, i “Periodi di Sottoscrizione”), senza necessità del consenso dei titolari delle Obbligazioni sino ad allora sottoscritte. Le Obbligazioni offerte in sottoscrizione durante ciascun eventuale Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo avranno a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni e il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli in occasione di ciascuna data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo (ciascuna di tali date, la “Data di Successiva Sottoscrizione”).
5.4 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti con una delle o entrambe le seguenti modalità, a seconda delle indicazioni dell’Emittente: (i) a un intermediario autorizzato al collocamento delle Obbligazioni; oppure (ii) presso la sede dell’Emittente. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore della Società del:
(i) Prezzo di Emissione con valuta alla Data di Emissione, con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione;
(ii) Prezzo di Emissione, con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, maggiorato: (a) dell’eventuale rateo interessi maturato fino alla Data di Successiva Sottoscrizione (inclusa) relativo alla cedola in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore); e (b) considerato che le Obbligazioni sono emesse sotto la pari, del rateo di interesse implicito, da calcolarsi come segue (il “Rateo di Interesse Implicito”). Il Rateo di Interesse Implicito è calcolato, in ragione del tasso di interesse implicito pari allo 0,286% annuo (il “Tasso di Interesse Implicito Annuo”), con decorrenza dalla Data di Emissione sino alla Data di Successiva Sottoscrizione. Il Rateo di Interesse Implicito sarà calcolato su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni secondo la convenzione Actual/365 su base periodale, come intesa nella prassi di mercato. L’importo del Rateo di Interesse Implicito è arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
5.5 Non sono previste commissioni o oneri a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni.
5.6 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche.
Articolo 6
Durata del Prestito e Scadenza
6.1 Il Prestito ha una durata di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al 6 dicembre 2026 (“Data di Scadenza del Prestito”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito dagli Articoli 9, 11, 13 e 14 del presente Regolamento.
6.2 Alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere, ai sensi dell’Articolo 12 del presente Regolamento.
Articolo 7 INTERESSI
7.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito (esclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (inclusa) le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 3,75% (“Tasso di Interesse Nominale”) che sarà applicato al Valore Nominale delle Obbligazioni.
7.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata il 6 dicembre di ciascun anno successivo alla Data di Emissione (ciascuna, la “Data di Pagamento degli Interessi”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza secondo quanto previsto ai successivi Articoli 9, 11, 13 e 14 del presente Regolamento.
7.3 L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale e sarà arrotondato al centesimo di euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di euro inferiore). Gli importi delle cedole non sono fruttiferi.
7.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni secondo la convenzione Actual/365 su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
7.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi al verificarsi dei seguenti eventi, considerando la prima tra:
(i) la Data di Scadenza del Prestito, inclusa;
(ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi dell’Articolo 9 del presente Regolamento, la relativa Data di Conversione (come infra definita), esclusa; e
(iii) la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (come infra definita) o la Data di Rimborso Anticipato Facoltativo (come infra definita), entrambe incluse, ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 13 e 14 del presente Regolamento.
7.6 Ai fini del presente Regolamento, per Giorno Lavorativo Bancario si intende un qualunque giorno in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system (c.d. “TARGET 2”) è operativo.
Articolo 8
Agente di Xxxxxxx e Agente di Conversione
8.1 Le funzioni dell’agente per il calcolo (l’ “Agente di Calcolo”) e dell’agente per la conversione (l’ “Agente di Conversione”) saranno svolte dall’Emittente. Qualora l’Emittente decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l’Emittente ne darà pronta comunicazione, nelle forme di cui al Paragrafo 19.1 del presente Regolamento.
8.2 L’Agente di Xxxxxxx e l’Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori od omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione per gli errori o le determinazioni che possano risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell’Agente di Calcolo e/o dell’Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.
Articolo 9
Diritto di Conversione delle Obbligazioni
9.1 Durante i Periodi di Conversione (come infra definiti), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (il “Diritto di Conversione”) sulla base del rapporto di conversione di n. 100 Azioni per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “Rapporto di Concambio”) e pertanto al prezzo unitario per singola Azione pari a Euro 20,00 (venti/00) (il “Prezzo di Conversione”).
9.2 Ai sensi del Paragrafo 9.1 che precede, per Periodi di Conversione si intendono:
Periodo di Conversione | Durata del Periodo di Conversione (estremi inclusi) | Rapporto di Concambio | Prezzo di Conversione |
Anno 2020 | 10 novembre 2020 – 24 novembre 2020 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2021 | 10 novembre 2021 – 24 novembre 2021 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2022 | 10 novembre 2022 – 24 novembre 2022 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2023 | 10 novembre 2023 – 24 novembre 2023 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2024 | 10 novembre 2024 – 24 novembre 2024 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2025 | 10 novembre 2025 – 24 novembre 2025 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
Anno 2026 | 10 novembre 2026 – 24 novembre 2026 | n. 100 Azioni di Compendio per n. 1 Obbligazione | Euro 20,00 per Azione |
9.3 Per ogni Obbligazione portata in conversione in qualunque Periodo di Conversione, l’Emittente verserà all’Obbligazionista un premio di conversione pari al 5,00% del Valore Nominale, ossia di Euro 100,00 (cento/00) (il “Premio di Conversione”).
9.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la “Domanda di Conversione”) all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nel corso dell’applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena di inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Xxx 0000.
9.5 Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione e il Premio di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista il giorno di liquidazione, previsto da Monte Titoli, successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione (la “Data di Conversione”).
9.6 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare pari a quello delle Azioni in circolazione alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
9.7 Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi deliberati dall’ Assemblea.
Articolo 10
Diritto degli Obbligazionisti in caso di Operazioni sul Capitale
10.1 Nelle ipotesi in cui l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell’Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Concambio.
10.2 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell’Emittente, il Rapporto di Concambio sarà rettificato dall’Emittente, che comunicherà, nelle forme di cui al Paragrafo 19.1 del presente Regolamento, il relativo valore (il “Rapporto di Concambio Rettificato”). In particolare:
(i) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Concambio sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Concambio, in essere al momento immediatamente precedente l’emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l’emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell’emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;
(ii) nelle ipotesi di frazionamento o raggruppamento delle Azioni o delle Obbligazioni, il Rapporto di Concambio verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio; e
(iii) nelle ipotesi di fusione dell’Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l’Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l’Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all’articolo 2503-bis, secondo comma, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di Azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Concambio, ove l’Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;
(iv) nei casi in cui sia deliberata la distribuzione (la “Distribuzione”) di Dividendi Straordinari (come infra definiti), il Rapporto di Concambio sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Concambio, in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione, per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale:
𝐴
𝐴 − 𝐵
dove:
− “A” è il maggiore tra il Prezzo di Conversione e il “prezzo medio” calcolato come la media ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati nei 50 giorni di borsa aperta precedenti la data “cum dividendo”
− “B” è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna Azione, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di Azioni aventi diritto a ricevere tale Distribuzione;
Per Dividendi Straordinari si intendono le componenti straordinarie delle distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, rispetto ai quali Borsa Italiana abbia comunicato, mediante proprio avviso, l’applicazione del “coefficiente K” ai sensi del paragrafo 4.6 del Manuale delle Corporate Action pubblicato mediante Avviso di Borsa Italiana n. 18727 del 9 novembre 2011 e come successivamente modificato e integrato. La componente straordinaria del dividendo (valore B) sarà calcolata in applicazione del “coefficiente K” come individuato da Borsa Italiana.
Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le Azioni saranno negoziate “ex dividendo” su AIM Italia.
10.3 In caso di compimento da parte dell’Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle indicate al Paragrafo 10.2 che precede, il Rapporto di Concambio sarà rettificato dall’Emittente con decisione assunta nelle sedi competenti, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione a ogni aggiustamento del Rapporto di Concambio, esso sarà arrotondato alla terza cifra decimale.
10.4 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente Articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi AIM Italia, l’Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell’AIM Italia.
10.5 Nei casi in cui all’atto della conversione (sia esso in virtù del Diritto di Conversione ovvero in virtù di eventuali aggiustamenti) risulti un Rapporto di Concambio Rettificato pari ad un numero non intero di Azioni, per ciascuna Obbligazione verrà consegnato un numero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto.
10.6 Il Rapporto di Concambio non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi, impregiudicate le altre eccezioni previste al Paragrafo 10.2 che precede:
(i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo articolo 2441 del Codice Civile;
(ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
(iii) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante stock option.
10.7 Ai fini del presente Regolamento, per Giorno di Borsa Aperta si intende un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.
Articolo 11
Offerta Pubblica di Acquisto
11.1 Qualora venga promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti dell’Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni (“OPA”), diversa in ogni caso da un’OPA lanciata da First Capital sulle proprie Azioni, l’Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti, nelle forme di cui al Paragrafo 19.1 del presente Regolamento, della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all’inizio di ciascun Periodo di Conversione, con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all’OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell’esercizio del predetto Diritto di Conversione.
Articolo 12 RIMBORSO
12.1 Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 13 del presente Regolamento (e impregiudicata la facoltà di rimborso anticipato di cui all’Articolo 14 del presente Regolamento), alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la “Data di Rimborso”) l’Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le “Obbligazioni non Convertite” o, ciascuna di queste, l’ “Obbligazione non Convertita”) mediante versamento in un’unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data di Scadenza del Prestito e non ancora pagati.
12.2 L’Emittente può partecipare alla sottoscrizione delle Obbligazioni e può altresì in ogni momento acquistare tutte le, o parte delle, Obbligazioni sul mercato o sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l’obbligo) di venderle. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni.
12.3 Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l’Emittente non potrà convertire le Obbligazioni in Azioni di Compendio e/o partecipare
alle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell’articolo 2415, quarto comma, del Codice Civile.
12.4 Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l’Obbligazionista.
Articolo 13
Rimborso Anticipato Obbligatorio
13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
(i) l’Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni dall’apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune (come infra definito) ai sensi dell’articolo 2418 del Codice Civile; o
(ii) l’Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
(iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l’Emittente l’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l’assenso dell’assemblea degli Obbligazionisti;
senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma dovutagli (il “Rimborso Anticipato Obbligatorio”) corrispondente al Valore Nominale sommato agli interessi maturati sino alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (come infra definita), secondo le modalità indicate nel Paragrafo 12.1 del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell’Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall’Obbligazionista (la “Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio”), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all’Emittente entro la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
13.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l’Obbligazionista.
13.3 Per gli effetti del presente Articolo 13, il prezzo di rimborso è pari al 100% del Valore Nominale, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
Articolo 14
Rimborso Anticipato Facoltativo
14.1 A prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito:
(i) in caso di ammissione alla quotazione delle Azioni su qualsiasi segmento del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ed entro i 2 mesi successivi da tale ammissione; o
(ii) in caso di OPA sulle Azioni promossa da soggetti diversi dall’Emittente; o
(iii) in qualunque momento, a partire dalla scadenza del dodicesimo mese dalla Data di Emissione;
l’Emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Prestito (il “Rimborso Anticipato Facoltativo”). In tal caso, l’Emittente, nelle forme di cui al Paragrafo 19.1 del presente Regolamento, provvederà a dare comunicazione agli Obbligazionisti dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato – unitamente alla data in cui verrà effettuato il rimborso (la “Data di Rimborso Anticipato Facoltativo”) – almeno 30 giorni prima della Data di Rimborso Anticipato Facoltativo. Con la medesima comunicazione, l’Emittente darà notizia della facoltà degli Obbligazionisti di esercitare il Diritto di Conversione entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della volontà dell’Emittente di procedere al Rimborso Anticipato Facoltativo.
14.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Facoltativo avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l’Obbligazionista.
14.3 Per gli effetti del presente Articolo 14, il prezzo di rimborso è pari al 100% del Valore Nominale, maggiorato del rateo degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo.
Articolo 15 PAGAMENTI
15.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all’Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
15.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per la normativa applicabile sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
Articolo 16
Termine di Prescrizione e Decadenza
16.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi e il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.
16.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.
16.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
Articolo 17
Assemblea degli Obbligazionisti – Rappresentante Comune – Libro degli Obbligazionisti
17.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:
(i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “Rappresentante Comune”), fermo restando quanto infra precisato;
(ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
(iii) sulla proposta di concordato;
(iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
(v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
17.2 L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Emissione, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, nel dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cremona il 30 agosto 1963 ed il relativo compenso è determinato all’atto dell’incarico. I costi del Rappresentante Comune dovranno essere definiti in base a criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato.
17.3 Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti, ivi inclusa la relativa convocazione, le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.
17.4 Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile.
17.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2417 del Codice Civile.
17.6 Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.
17.7 È istituto presso la Società il registro degli Obbligazionisti. Tale registro dovrà esser tenuto e aggiornato a cura degli amministratori della Società sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Obbligazionisti e conterrà i dati aggiornati relativi agli Obbligazionisti, ivi inclusi il numero di Obbligazioni detenute e
l’indirizzo di residenza e/o domicilio eletto ai fini del Prestito. Gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare alla Società eventuali modifiche degli indirizzi di residenza e/o domicilio eletto.
17.8 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell’Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell’Emittente.
Articolo 18
Legge Applicabile e Foro Competente
18.1 Il Prestito è regolato dal diritto della Repubblica Italiana.
18.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito o al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Articolo 19 COMUNICAZIONI
19.1 Tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all’Emittente, saranno effettuate per il tramite di uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet dell’Emittente (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/), in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.
19.2 Tutte le comunicazioni indirizzate dagli Obbligazionisti alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società o tramite posta elettronica certificata all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di First Capital.
Articolo 20 MISCELLANEA
20.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie o anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa tempo per tempo applicabile, anche a seguito dell’eventuale ammissione alla quotazione delle Azioni su un qualunque segmento del Mercato Telematico Azionario, ovvero al fine di integrare il medesimo Regolamento, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli Obbligazionisti nelle forme di cui al Paragrafo 19.1 del presente Regolamento.
20.2 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente e pubblicato sul sito internet dello stesso (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/). Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge e di regolamento.
20.3 Qualsiasi riferimento a un “giorno” o a un numero di “giorni” si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno
Lavorativo Bancario, tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario immediatamente successivo.
20.4 Qualsiasi riferimento a un “mese” o a un “anno” si intenderà come riferimento ad un periodo che inizia in un dato giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente, rispettivamente, del mese o dell’anno di calendario successivo o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario, il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile.
20.5 Salvo che il contesto lo escluda, qualsiasi riferimento a una norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento o disposizione, ovvero ad atti e contratti, dovrà intendersi come un riferimento a tale norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento, disposizione, atto o contratto come di volta in volta vigenti anche a seguito di successive modifiche o integrazioni.
20.6 Tutti i termini di cui al presente Regolamento sono da intendersi termini essenziali e quindi previsti a pena di decadenza dall’esercizio del relativo diritto e/o facoltà.
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