Foglio Informativo n.5 FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Foglio Informativo n.5
FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
Condizioni in vigore dal giorno 19 giugno 2024
Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI erogato da Banca CF+ S.p.A., riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come “società di capitali” rientranti nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI).
Le condizioni indicate nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione: Banca CF+ S.p.A. Capogruppo del Gruppo Banca CF+
Sede legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il “Cliente”) può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: +39 06.5796.1
Numero di fax: 000000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Società iscritta al n. 8006 dell’Albo delle Banche – codice ABI 10312.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583 Partita IVA: 16340351002
REA: RM-30897
(di seguito, “Banca CF+” o la “Banca”)
Banca CF+ S.p.A.
Sede legale: 00000 Xxxx x Xxx Xxxxxxxx 00 – Tel. x00 00 00000 – Sede
secondaria: 20122 Milano | Xxxxx Xxxxxx 00 – Tel. x00 0000000000 –
Capitale sociale Euro 19 .066 .549 ,00 i. v. – xxxx@xxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897
Codice Fiscale 00395320583 – Rappresentante del “ Gruppo IVA Banca CF+” - Partita IVA 16340351002 – Capogruppo del gruppo bancario “Gruppo Banca CF+” – Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312 .7 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – xxx.xxxxxxxxxxx.xx
OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA – da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente.
Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi:
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.
(luogo e data)
(firma del Cliente)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Il Contratto di Finanziamento:
Con il contratto di finanziamento il Cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate costanti comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento) (il “Finanziamento”).
Il Finanziamento può essere stipulato:
i) a tasso fisso: in questo caso il tasso di interesse e l'importo delle singole rate restano quelli fissati dal contratto per tutta la durata del finanziamento;
ii) a tasso variabile: in questo caso il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto di finanziamento.
Finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
Il Finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un finanziamento assistito da garanzia (la “Garanzia”) a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (il “Fondo”) - (il “Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”).
Il Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è un finanziamento a medio/lungo termine erogato da Banca CF, destinato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese rientranti nella definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI).
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale (xxxx://xxx.xxx.xx) (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/).
La concessione del Finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia da parte del Fondo.
Garanzie:
La Garanzia del Fondo è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali (pro-tempore vigenti) previsti dalla normativa applicabile.
Sulla quota di Finanziamento non garantita dal Fondo a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.
PRINCIPALI RISCHI
I rischi principali di questa operazione sono:
- per il Finanziamento a tasso variabile: la variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, contrattualmente previste, che la Banca, nel rispetto della normativa applicabile, si riserva di apportare;
- per il Finanziamento a tasso fisso: l’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la Garanzia del Fondo può essere su disposizione del soggetto gestore, revocata con facoltà per la Banca di recedere dal contratto di Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con conseguente obbligo del Cliente di rimborsare immediatamente alla Banca tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del relativo contratto di finanziamento.
Per saperne di più è possibile consultare:
- la Guida della Banca d’Italia “La Centrale dei rischi in parole semplici” disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sezione “Trasparenza” dedicata ai finanziamenti;
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. “Legge Antiusura”) disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sezione “Trasparenza” dedicata ai finanziamenti e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quanto può costare il Finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a tasso fisso
Si fornisce di seguito l’esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all’anno commerciale divisore 360.
Tipo di finanziamento | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
Mutuo chirografario – tasso fisso Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 300.000,00, con durata 48 mesi, al tasso (TAN) del 5,00%, periodicità rata mensile. | 6,919% |
*Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all’1%, ossia €3.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€). Il TAEG può variare in relazione all’ammontare dell’importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).
Le condizioni economiche dell’esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.
Calcolo esemplificativo dell’importo della rata – Finanziamento Fondo di Garanzia – tasso fisso con durata 48 mesi
Importo finanziato | Importo richiesto | Importo erogato (richiesta netto spese) | TAN | Durata del finanziamento | TAEG | Importo rata mensile |
300.000€ | 300.000€ | 290.250€ | 5% | 48 mesi | 6,919% | 6.911,29€ |
Quanto può costare il finanziamento chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a tasso variabile
Si fornisce di seguito l’esempio del Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse
con riferimento all’anno commerciale divisore 360.
Tipo di finanziamento | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
Mutuo chirografario – tasso variabile Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 300.000,00, con durata 48 mesi, al tasso (TAN) del 5,00%, periodicità rata mensile. | 6,919% |
* Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all’1%, ossia €3.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2%, ossia 6.000€) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia 750€). Il TAEG può variare in relazione all’ammontare dell’importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).
Le condizioni economiche dell’esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata dalla Banca in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.
Calcolo esemplificativo dell’importo della rata – Finanziamento Fondo di Garanzia – tasso variabile con durata 48 mesi
Importo finanziato | Importo richiesto | Importo erogato (richiesta netto spese) | TAN | Durata del finanziamento | TAEG | Importo rata mensile |
300.000€ | 300.000€ | 290.250€ | 5% | 48 mesi | 6,919% | 6.911,29€ |
Importo e Durata | |
Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Da Euro 300.000 a Euro 25.000.000,00 |
Importo Garantito | La garanzia diretta del Fondo sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti. |
Durata | Da 12 mesi a 96 mesi di cui al massimo 24 mesi di preammortamento |
Tassi | |
Tasso di interesse nominale annuo (TAN) | Pari alla somma tra parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e Spread (lo Spread effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata). Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto. |
Parametro di riferimento (finanziamenti a tasso fisso) | Eurirs della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula e pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto. |
Parametro di indicizzazione (finanziamenti a tasso variabile) | Euribor 1/3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Xxxxxxxxx), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese con valuta primo giorno lavorativo di ogni mese; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto; (e) per i tassi trimestrali la rilevazione avverrà il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente al trimestre di riferimento con valuta primo giorno lavorativo del trimestre di competenza. |
Spread | Massimo 8% annuo. |
Tasso di interesse di preammortamento | Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) |
Tasso di mora | Xxxxx Xxxxx Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali. Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse nominale annuo. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all’importo residuo dovuto alla Banca |
si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all’importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso d’interesse nominale annuo. | |
Modalità di calcolo interessi | Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell’anno civile su anno commerciale (ACT/360). |
Modalità addebito rata (inclusi interessi di preammortamento/ ammortamento ordinario) | Il rimborso della rata avviene in via posticipata l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre-autorizzato (SDD). |
Commissioni e Spese per stipula e gestione del contratto | |
Commissioni di avviamento del Finanziamento, trattenute al momento dell’erogazione | fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di istruttoria e di stipula relativi al Finanziamento, nonché i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di Garanzia al Fondo di Garanzia) |
Commissioni di gestione del Finanziamento, trattenute al momento dell’erogazione | fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione della pratica) |
Spese incasso rata tramite SDD | Euro 2,50 |
Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all’addebito sul conto corrente | Euro 7,50 |
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti) | Euro 1,00 cartaceo Euro 0 elettronico |
Spese produzione e invio certificazione interessi | Euro 1,50 |
Spese invio comunicazioni o documentazione tramite posta certificata | Euro 0 |
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi) | Euro 0 |
Spese per sollecito pagamento rate insolute | Euro 7,50 per ogni sollecito |
Commissione per anticipata estinzione (sull’importo capitale estinto anticipatamente) | Massimo 2% |
Commissioni e Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | |
Commissione di ricontrattazione del tasso di ammortamento | Massimo 1,50% |
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi | Euro 10,00 |
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346) | Euro 20,00 |
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria | Euro 15,00 |
Attestazione in carta libera del debito residuo | Euro 6,00 |
Costi in caso di ritardo nel pagamento | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca |
Rata | |
Periodicità rimborso rate | Mensile, Trimestrale. |
Tipologia di ammortamento | Francese |
Tipologia di rata – Piano di ammortamento “francese” | Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata variabile (finanziamento a tasso variabile) |
Altre spese / oneri fiscali da sostenere | |
Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva Imposte ordinarie | Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in misura fissa e Imposta di bollo. |
Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI | Se prevista, quanto previsto dalla normativa applicabile. È dovuta solo nel caso in cui vada a buon fine l’operazione di finanziamento. Nulla è dovuto nel caso di delibera negativa del Fondo. |
Ultime rilevazioni del parametro di riferimento
DATA RILEVAZIONE | EURIRS 3 ANNI | EURIRS 5 ANNI |
30/01/2023 | 3,124% | 2,946% |
27/02/2023 | 3,554% | 3,313% |
30/03/2023 | 3,178% | 3,023% |
Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione
DATA RILEVAZIONE | EURIBOR 1M/360 | EURIBOR 3M/360 |
30/01/2023 | 2,144% | 2,482% |
27/02/2023 | 2,422% | 2,716% |
30/03/2023 | 2,921% | 3,015% |
Prima della sottoscrizione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto.
DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui si fa riferimento nel presente documento: oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:
Ammortamento | Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi. |
Commissioni di avviamento del Finanziamento | Commissioni di avviamento del Finanziamento che includono i costi di censimento del Cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista, i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia e collocamento del prodotto; |
Commissioni di gestione del Finanziamento | Commissioni di gestione del Finanziamento che includono a titolo esemplificativo: i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione del Finanziamento. |
Contratto | Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca CF+. |
Decadenza dal beneficio del termine | Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c.. |
Data di Erogazione | Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l’importo del finanziamento. |
Documento di sintesi | Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicizzate nel presente Foglio Informativo. |
Euribor (Euro interbank Offered Rate) | È il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Commitee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento. |
Eurirs (Interest Rate Swap) | È il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata. |
Estinzione anticipata | Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento. |
Fondo | Fondo di garanzia per le PMI Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia consente alle PMI di accedere ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo è stato istituito con L. 23 dicembre 1996, n. 662. |
Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans- European Automated Real Time Gross Settlement Espress Transfer) operativo. |
Imposta sostitutiva | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell’importo del finanziamento erogato. |
Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento. |
Legge Antiusura | Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni. |
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso) | Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto. |
Piano di ammortamento “francese” | La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
Preammortamento | Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. |
Quota capitale | Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. |
Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
Recesso /Risoluzione | Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito. |
Reclamo | Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) a Banca CF+ un suo comportamento anche omissivo. |
Spread | Incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso. |
Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG) | Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, Nel calcolo del TAEG vengono considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI, le Commissioni di avviamento e di gestione e gli Oneri |
Fiscali | |
Tasso Effettivo Globale (TEG) | Il Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all’operazione di finanziamento. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
Tasso fisso | Il tasso degli interessi corrispettivi che rimane invariato durante l’intera durata del finanziamento. |
Tasso variabile | Il tasso degli interessi corrispettivi che può variare durante la durata del finanziamento in funzione della possibile variazione del Parametro di Indicizzazione previsto dal contratto. |
Tasso di mora | Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
Ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno variare, nel periodo di durata del finanziamento, in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l’indirizzo indicato dal Cliente nell’ambito del contratto di finanziamento.
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO
È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:
• in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche “Debito Residuo”) maggiorate di una commissione del 2% a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento).
• in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli
interessi maturati e non pagati, una commissione pari al 2% dell’importo del Finanziamento anticipatamente rimborsato.
RISOLUZIONE – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di Finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:
• emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del l contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di Finanziamento;
• il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all’interno del contratto di Finanziamento. risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente;
• si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;
• a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
• qualora il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l’adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al presente Contratto;
• siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;
• il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del Contratto, a finalità differenti rispetto a quello per le quali in finanziamento è stato concesso;
• emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Finanziamento o comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione del Finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.
Al verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all’immediato rimborso dell’intero importo dovuto alla Banca.
Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può inviare reclami direttamente all’ufficio reclami di Banca CF+ S.p.A., a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. – Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, o al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, o al seguente numero di fax: +39 00.0000000. Il reclamo deve
contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del Cliente. La Banca è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento. Qualora la Banca non risponda o non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il Cliente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’Art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cliente può fare riferimento all’apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A.: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ S.p.A. o consultare direttamente il sito dell’ABF: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/. La presentazione del reclamo e l’eventuale ricorso all’ABF non privano comunque il Cliente del diritto di adire l’autorità giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale. A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l’autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all’ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.