CONTRATTO DI VENDITA
CONTRATTO DI VENDITA
DI BESTIAME DA VITA PRODOTTO NELLE AZIENDE AGRICOLE DI “CASTEL DI XXXXX” E “TENUTA DEL CAVALIERE”
SUCCESSIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA PUBBLICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 03/07/2019 E N. DEL
LOTTO N. – categoria
Il giorno
del mese di
/ /
dell'anno
presso il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Tutela Ambiente e benessere degli Animali – Servizio Aziende Agricole - con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 000 – cap. 00154 - C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005,
DA UNA PARTE
ROMA CAPITALE, d’ora in avanti denominata anche venditore, “Amministrazione appaltante” o “Amministrazione Capitolina”, nella persona del Direttore, Dott.
in forza dei poteri che gli derivano dall’articolo 107, 3° comma lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale, dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017 e dell’Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018
la ditta
DALL’ALTRA
con xxxx xx
( ), xxx , X.X
- X.XXX , X.X.X. n. , codice univoco SDI
, indirizzo di PEC , quale domicilio eletto, nella persona del Legale Rappresentante Sig. , nato a ( ) il / / , C.F.
, domiciliato per la carica presso la sede dell’impresa rappresentata, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto d’ora in avanti denominata acquirente o anche “Operatore Economico” ---------------
PREMESSO
- che Determinazione Dirigenziale n. del / /2019 (prot. n. ) e n. del
/ /2019 (prot. n. ) veniva pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma Capitale l’Avviso
Pubblico per la vendita di bestiame da vita prodotto nelle Aziende Agricole di “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere” suddivisi in ventidue lotti, tra i quali i seguenti:
Lotto | Categoria | Numero capi presunto | Ricavo presunto | Acconto 20% |
- con proposta d’offerta prot. n. del / /2019 l’acquirente dava riscontro all’Avviso in oggetto, presentando domanda di partecipazione per i lotti sopra indicati ed offrendo i relativi prezzi a capo;
- che con Determinazione Dirigenziale n. del / /2019 (prot. n. ) veniva aggiudicata in via definitiva la vendita di bestiame da vita prodotto nelle Aziende Agricole di “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere” per il lotto sopra indicato all’impresa sopra meglio descritta;
- che a carico dell’acquirente non sussistono provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione e non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- che il presente contratto è regolato inoltre dalla seguente normativa:
• X.X. 00.0.0000, X.000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
• la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
• il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
• Il D.Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
• Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
• il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
• il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;
• il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C.
in data 29 luglio 2015;
• il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
• il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 109 del 07 giugno 2016;
• norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la vendita di bestiame vivo costituito dai lotti indicati in premessa nati ed allevati nelle Aziende Agricole di “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere” gestite dall’Amministrazione Capitolina.
Il numero di capi da ritirare verrà stabilito di volta in volta sia in base alla effettiva produzione sia in base alle esigenze del venditore, con la parte acquirente che ha l’obbligo di ritirarle nei termini, secondo e modalità di seguito indicate.
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e fino a tutto l’anno 2020 (duemilaventi). E’ consentita la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
E' tassativamente escluso qualsiasi rinnovo tacito. È tassativamente escluso qualsiasi rinnovo tacito.
Articolo 3 – Corrispettivo
I prezzi da corrispondere a capo, che costituisce l’imponibile ai fini IVA per i lotti aggiudicati, sono quelli di seguito rappresentati:
Lotto | Categoria | Prezzo a capo |
Al termine delle operazioni di carico e pesatura dei capi di bestiame ritirati, alla ditta aggiudicataria sarà comunicato l’importo dovuto comprensivo di IVA vigente, da versare, con le stesse modalità sopra indicate. Il trasferimento di bestiame sarà autorizzato solamente a riscontro dell’avvenuto bonifico emesso a favore dell’Amministrazione venditrice. Il pagamento della somma dovuta per i capi ritirati dovrà essere effettuato anticipatamente e comunque prima del trasferimento della merce, a mezzo bonifico bancario intestato a: “Tesoreria di Roma Capitale”- IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando nella causale la seguente dicitura: “Lotto n.
D.D. n. ritiro del ” e riportare i rispettivi dati. Non oltre il giorno sedici del mese successivo a quello di ritiro dei capi di bestiame, sarà emessa fattura, oltre IVA vigente da parte del venditore.
Eventuali modifiche dell’IBAN dove effettuare i pagamenti, saranno comunicate per iscritto alla parte acquirente.
Articolo 4 – Acconto in garanzia
Successivamente alla stipula del presente contratto, sarà emessa fattura per ciascun lotto oggetto di acquisto, per l’importo imponibile pari al 20% della somma stimata ricavata dal numero presunto dei capi moltiplicato il peso presunto oltre IVA di legge.
Per la determinazione dell’acconto, il prezzo è stato determinato alla data del pubblicata dalla Borsa Merci di Perugia sul quale è stata calcolata la rispettiva percentuale al rialzo offerta.
L’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento dell’importo fatturato in acconto con le modalità previste dall’articolo precedente indicando nella causale la seguente dicitura: “Acconto vendita bestiame bovino da vita lotto n. fattura n. del ” e riportando i rispettivi dati.
L’importo versato in acconto a garanzia sarà scomputato dal saldo corrispondente in maniera graduale sulla base del numero di animali ritirati di volta in volta per ciascun lotto, salvo essere incamerato a titolo di risarcimento provvisorio del danno per eventuali morosità maturate nei confronti del venditore.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del contratto
L’acquirente è obbligato a ritirare il numero dei capi vivi offerti nel luogo, data e orari stabiliti ad insindacabile giudizio dal venditore. In caso di ritiro oltre il termine comunicato, per ogni capo non ritirato il venditore ha diritto ad € 5,00 (cinque) al giorno per capo a titolo di risarcimento per il mantenimento in vita dell’animale fino alla data di effettivo ritiro e comunque fino ad un massimo di giorni 15 (quindici).
Il mancato ritiro del bestiame oltre tale ulteriore termine costituisce causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 9 con la conseguente definitiva trattenuta dell’acconto versato a titolo di risarcimento provvisorio per mancato adempimento contrattuale: in tale situazione l’Amministrazione Capitolina potrà procedere a nuova vendita mediante trattativa privata, a spese ed a rischio dell’aggiudicatario inadempiente.
Per ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto provvederà direttamente l’acquirente, senza che lo stesso possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’Amministrazione venditrice metterà a disposizione il proprio personale aziendale per ogni operazione di carico del bestiame sui mezzi di trasporto. L’acquirente dovrà uniformarsi alle disposizioni dettate dal personale dell’azienda agricola dove sarà ritirato il bestiame e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione Capitolina, o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile. L’acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal venditore. Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita sono a totale carico dell’acquirente. L’acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal venditore.
E’ data facoltà all’aggiudicatario di far sottoporre, a sue spese, i capi componenti il lotto aggiudicato, a visita veterinaria di controllo, non essendo ammesso alcun reclamo dopo che il lotto sia stato ritirato. Eventuali vizi, malattie o difetti, vanno pertanto notificati formalmente all’Amministrazione venditrice, mediante obbligatoria presentazione di certificato veterinario entro il termine di tre giorni dalla lettera di aggiudicazione dell’asta. In tal caso il lotto non sarà ritirato e sarà restituito l’acconto.
È fatto assoluto divieto la cessione a terzi del presente contratto e dovrà inoltre essere comunicato al venditore, in via preventiva pena la risoluzione, ogni eventuale modifica dell’assetto proprietario dell’acquirente.
Articolo 6 – Protocollo di Integrità
Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e ss.mm.ii., Roma Capitale ha approvato il “Protocollo di Integrità” cui dovranno aderire tutti gli operatori economici che abbiano rapporti con il medesimo Ente.
Per tale ragione la parte acquirente con la sottoscrizione del presente contratto:
1. ha l’obbligo di non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno impegnandosi a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
8. si impegna, altresì, a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
10.dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori, a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
14. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione in eventuali contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 7 – Violazione del “Patto di Integrità”
La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
Nel caso di violazione da parte dell’operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può
non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Articolo 8 – Efficacia del “Patto di Integrità”
Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
Il Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 9 – Clausole essenziali e risoluzione
Quanto previsto dagli agli artt. 3 (Corrispettivo), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del “Patto di Integrità”) e 8 (Efficacia del “Patto di Integrità”) e la mancata costituzione della garanzia prevista dall’art. 4 (Acconto in garanzia), hanno carattere essenziale cosicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di azione di risoluzione del contratto ed il venditore, oltre all‘incameramento della acconto in garanzia previsto dal precedente art. 4, potrà invocare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa costituzione in mora e senza pregiudizio d’ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 10 – Spese del contratto
Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ogni altro onere e/o spesa connessa alla stipulazione del medesimo contratto sarà a carico della parte acquirente.
Articolo 11 – Foro competente
Per tutte le controverse comunque dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 12 – Tutela dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col presente rapporto secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.
Il Venditore L’Acquirente
Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Corrispettivo), 4 (Acconto in garanzia), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del Patto di Integrità), 8 (Efficacia del Patto di Integrità), 9 (Clausole essenziali e risoluzione), 10 (Spese del Contratto) e
11 (Foro competente) le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalla parte acquirente stesso accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342.
Il Venditore
L’Acquirente