REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PER ENTI PARTECIPATI DAL POLITECNICO DI TORINO
Emanato con D.R. n° 447 del 23.11.2007, in vigore dall'1 gennaio 2008
REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA PER ENTI PARTECIPATI DAL POLITECNICO
1. Definizioni
I termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno, in questo regolamento, il significato rispettivamente qui di seguito indicato.
1.1 Politecnico ovvero Ateneo: significa il Politecnico di Torino.
1.2 Finalità istituzionali del Politecnico: significa l'istruzione e la formazione superiori e l'attività di ricerca scientifica pura e applicata.
1.3 Ente Partecipato Istituzionale: significa l'organismo pubblico o privato, non avente scopo di lucro, che svolga attività di ricerca scientifica riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ateneo, alla quale l'Ateneo collabori sulla base di un rapporto partecipativo costituito nelle forme giuridiche da esso ritenute adeguate e significative.
1.4 Partecipazione Istituzionale Primaria: significa la partecipazione a un Ente Partecipato Istituzionale che comporti lo svolgimento, da parte del Personale di ricerca, di attività di ricerca equiparata a quella svolta per l'Ateneo in quanto:
a) sia svolta con carattere continuativo;
b) abbia per oggetto progetti di ricerca ritenuti dall'Ateneo di portata significativa;
c) assorba il Personale di ricerca in misura prevalente rispetto alla attività di ricerca svolta per l'Ateneo.
1.5 Partecipazione Istituzionale Secondaria: significa la partecipazione a un Ente Partecipato Istituzionale che comporti lo svolgimento, da parte del Personale di ricerca, di attività riconducibile alle Finalità Istituzionali del Politecnico non avente le caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.4.
1.6 Ente Partecipato Commerciale: significa l'organismo pubblico o privato, avente scopo di lucro, che svolga nell'interesse proprio o di terzi ricerca scientifica e con il quale l'Ateneo collabori, tramite proprio Personale di ricerca, sulla base di un rapporto partecipativo costituito nelle forme giuridiche da esso ritenute adeguate e significative, nel rispetto della regolamentazione di Ateneo, in particolare dell'art. 7.6 del “Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” del Politecnico.
1.7 Ente Partecipato: significa, a seconda dei casi, l'Ente Partecipato Istituzionale ovvero l'Ente Partecipato Commerciale.
1.8 Personale di ricerca: si intende sia il personale di ricerca dipendente del Politecnico (docenti e ricercatori a tempo pieno, personale tecnico di alta qualificazione), sia il personale di ricerca non dipendente (dottorandi, assegnisti di ricerca) che svolgano attività di ricerca per un Ente Partecipato.
1.9 Apporto tecnico-scientifico: significa il conferimento ovvero la messa a disposizione dell'Ente Partecipato, sotto qualsiasi forma da parte dell'Ateneo, di locali, di attrezzature e strumentazioni scientifiche, know how e di ogni altra risorsa tecnico-scientifica, per lo svolgimento delle attività di ricerca.
1.10 Convenzione o Convenzioni: significa ogni accordo stipulato fra il Politecnico e l'Ente Partecipato, e le sue eventuali modificazioni o integrazioni, per la disciplina dei reciproci rapporti.
1.11 Ente sovventore: significa l'Ente pubblico ovvero privato che eroghi contributi finanziari in favore del Politecnico, direttamente ovvero tramite un Ente Partecipato Istituzionale, in considerazione dell'attività svolta dal Personale di ricerca ovvero della messa a disposizione, da parte dell'Ateneo, di Apporti tecnico-scientifici.
2. Partecipazione Istituzionale Primaria.
2.1 Il Politecnico istituisce una Partecipazione Istituzionale Primaria osservando, nei rapporti con l'Ente Partecipato Istituzionale, i seguenti principi.
2.2 L'atto costitutivo ovvero lo statuto dell'Ente Partecipato Istituzionale devono riportare che:
(i) l'Ente Partecipato non ha scopo di lucro e comunque gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti, dedotti gli accantonamenti di legge ovvero di statuto, nelle proprie attività o strutture di ricerca;
(ii) l'Ateneo, oltre alla quota partecipativa iniziale, da conferirsi di preferenza mediante Apporto tecnico-scientifico, è escluso da qualsiasi obbligo di versamenti in denaro.
2.3 Il Politecnico e l'Ente Partecipato Istituzionale prevedono nelle Convenzioni in particolare:
a) la definizione e la valorizzazione economica del conferimento del Politecnico;
b) l'individuazione del Personale di ricerca e dei compiti a esso demandati, con elenco da aggiornarsi di tempo in tempo su accordo fra l'Ateneo (sentiti i Dipartimenti interessati) e l'Ente Partecipato, con la quantificazione stimata del costo, per il Politecnico, derivante dal trattamento economico di detto personale in relazione all'attività da svolgere per l'Ente Partecipato;
c) l'impegno da parte dell'Ente Partecipato di non corrispondere a nessun titolo a tutto il Personale di ricerca, in quanto retribuito dall'Ateneo, ulteriori compensi comunque denominati, fatti salvi il rimborso delle spese documentate e, previa autorizzazione dell'Ateneo a ricoprire cariche sociali presso l'Ente Partecipato, gli eventuali relativi compensi e “gettoni di presenza”;
d) l'eventuale Apporto tecnico scientifico da parte dell'Ateneo, con l'indicazione delle relative modalità e la quantificazione dei relativi costi;
e) la disciplina dei profili attinenti alla proprietà e agli eventuali diritti di privativa industriale delle conoscenze e dei risultati, nonché alla titolarità delle conoscenze preesistenti, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo e dai regolamenti dell'Ateneo;
f) la misura e le modalità della copertura dei costi di cui alle precedenti lettere b) e d), copertura che potrà eventualmente essere effettuata da parte di un Ente sovventore a favore del Politecnico, sia in base ad accordo diretto sia, indirettamente, tramite l'Ente Partecipato, che in tal caso riverserà all'Ateneo una quota parte dei contributi ricevuti dall'Ente sovventore nella misura che sarà definita nelle Convenzioni.
3. Partecipazione Istituzionale Secondaria
Nel caso di Partecipazione Istituzionale Secondaria, i rapporti del Politecnico con l'Ente Partecipato sono disciplinati, in applicazione dell'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n.382 (così come richiamato dall'art. 4, comma 5, della legge 19 0ttobre 1999, n.370) e del “Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in collaborazione o per conto terzi” del Politecnico, secondo quanto ivi previsto per gli Enti Partecipati.
4. Partecipazione a un Ente Partecipato Commerciale
Nel caso di partecipazione a un Ente Partecipato Commerciale, rispettati i criteri e i limiti di cui all'art. 7.6 del “Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” del Politecnico, i rapporti con l'Ente Partecipato sono disciplinati in base a quanto disposto dal precedente punto 3 e comunque mediante specifica Convenzione regolante, fra l'altro, la copertura dei costi sopportati dal Politecnico e ogni altro rilevante aspetto economico, ivi compreso il regime della proprietà intellettuale.
5. Disposizioni relative al Personale di ricerca
5.1 Al Personale di ricerca docente e ricercatore dipendente si applica, per l'attività svolta presso un Ente Partecipato Istituzionale in regime di Partecipazione Istituzionale Primaria, l'art. 6 del “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti” del Politecnico trattandosi di incarico per il quale è previsto il solo rimborso delle spese documentate, con l' eccezione di cui al precedente punto 2.3 (c).
6 Partecipazione degli Enti Partecipati a programmi e progetti di finanziamento
6.1 Gli Enti Partecipati Istituzionali e Commerciali potranno avvalersi del personale di ricerca del Politecnico, nell'ambito di progetti di ricerca e programmi di finanziamento nazionali ed internazionali promossi da organismi pubblici e privati, esclusivamente nei casi in cui anche il Politecnico partecipi ai progetti e programmi stessi.
7. Riparto dei rimborsi a copertura dei costi sostenuti dall’Ateneo per l’attività del Personale di ricerca ovvero per gli Apporti tecnico-scientifici in favore di un Ente Partecipato
7.1 Le somme ricevute dall'Ateneo a copertura dei costi relativi al Personale di ricerca sono destinate:
a) il 20% del loro ammontare complessivo all'Amministrazione dell'Ateneo a copertura di parte del costo del personale;
b) il 40% del loro ammontare complessivo al/i Dipartimento/i di appartenenza del Personale di ricerca, con riparto in proporzione all'entità dell'attività prestata. Tale quota sarà destinata prioritariamente da ogni Dipartimento a sostegno delle aree di interesse dei docenti e ricercatori che hanno svolto l'attività di ricerca e potrà essere utilizzata, in linea con le indicazioni da essi fornite, a copertura di spese di ricerca (es. attrezzature, assegni, missioni, eccetera);
c) il 40% del loro ammontare complessivo è assegnato agli utilizzi che vengono indicati dal Personale di ricerca dipendente, con riparto in proporzione all'entità dell'attività prestata, e previa comunicazione al Direttore di Dipartimento. Tali utilizzi possono essere destinati:
− per riconoscere compensi aggiuntivi al personale di ricerca dipendente, anche alla luce delle indicazioni di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, avuto riguardo alla rilevanza dell'attività svolta per l'Ente Partecipato;
− a copertura di spese di ricerca (attrezzature, assegni, missioni, eccetera) a sostegno delle aree di interesse dei docenti e ricercatori che hanno svolto l'attività di ricerca ed in linea con le indicazioni da essi fornite, incrementando a tal fine, la quota di cui alla precedente lettera b).
7.2 Le somme ricevute dall'Ateneo a copertura dei costi relativi ai locali, alle attrezzature e alle strumentazioni scientifiche messi a disposizione dell'Ente Partecipato sono destinate all'Amministrazione dell'Ateneo, che le attribuisce, fino a concorrenza, a favore dei Dipartimenti che abbiano sostenuto i relativi costi.
8. Disposizioni finali e transitorie
8.1 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale in attuazione dello Statuto ed entra in vigore alla data indicata nel decreto di emanazione.
8.2 Il presente regolamento integra e per quanto di ragione modifica le disposizioni di cui al “Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti del Politecnico”emanato con D.R. n.1014 del 24 novembre 1998, come modificato dal D.R. n. 4 del 5 gennaio 1999.
8.3 Il presente regolamento, non appena entrato in vigore, viene comunicato dal Politecnico agli Enti Partecipati e agli Enti sovventori.
8.4 Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore il Politecnico compie quanto in suo potere per adeguare in base al presente regolamento le convenzioni in corso con gli enti partecipati ovvero con gli Enti sovventori. Eventuali trattamenti di miglior favore in corso con il personale di ricerca che abbiano durata superiore a detto termine potranno essere conservati sino alla scadenza originariamente prevista, senza possibilità di rinnovo o proroga.
