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CATTOLICA&CASA CONDOMINIO 360°
PICCOLI CONDOMINI
DEI PROPRIETARI DEL FABBRICATO
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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Polizza Incendio, Eventi Xxxxxxxxx.xx, Eventi Catastrofali,
Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Casa Condominio 360° - Piccoli Condomini e Grandi Condomini”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
🗶
Che cosa non è assicurato?
Per tutte le sezioni: non sono assicurati i danni subiti da o derivanti da Fabbricati:
🗶 in precarie condizioni di statica e manutenzione;
🗶 ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
🗶 destinati solo a autorimesse pubbliche a pagamento;
🗶 solo parzialmente assicurati;
Per la Sezione Incendio: sono esclusi i danni:
🗶 da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato assicurato;
🗶 a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
🗶 agli alberi;
🗶 vizi o difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
🗶 rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere.
Per la Sezione Eventi atmosferici: sono esclusi i danni:
🗶 Fabbricati o loro porzioni aperti su uno o più lati, verande, tettoie o porticati.
Per la Sezione Eventi catastrofali: sono esclusi i danni:
🗶 Fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell’Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili agli eventi catastrofali assicurati);
🗶 a fabbricati abusivi;
🗶 al Contenuto del Fabbricato.
Per la Sezione di Responsabilità Civile: sono esclusi danni:
🗶 provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni nonché attività comunque retribuite dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini o dei loro familiari;
🗶 derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
🗶 da furto o rapina;
🗶 derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili.
Per tali sezioni e per le sezioni di Tutela Legale e Assistenza, ulteriori esclusioni sono indicate nel DIP Aggiuntivo.
Che cosa è assicurato?
L’Impresa presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.
È prevista una distinzione tra “Piccoli condomini” (fino a 8 unità immobiliari) e “Grandi condomini” (oltre le 8 unità immobiliari), con distinti fascicoli delle Condizioni di Assicurazione. Per i “Piccoli condomini” sono disponibili coperture opzionali per i rischi di danni da incendio, danni da acqua, fenomeno elettrico, furto, al Contenuto delle singole unità immobiliari.
Principali Sezioni obbligatorie e relative garanzie assicurabili:
✓ Danni al Fabbricato e al Contenuto
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati principalmente da:
✓ incendio, compresa l’azione del fulmine;
✓ esplosione, implosione e scoppio;
✓ Altri rischi accessori quali:
✓ urto di veicoli stradali, natanti in transito su pubblica via;
✓ caduta di ascensori e montacarichi;
✓ furto di fissi ed infissi a protezione degli accessi;
✓ Sono inoltre disponibili una serie di garanzie opzionali acquistabili con maggiorazione di premio.
✓ Responsabilità Civile
Sono risarciti i danni a terzi e/o cose di loro proprietà, compresi i condòmini e loro familiari, derivanti dalla proprietà del fabbricato assicurato, dalla proprietà e conduzione delle parti comuni, da incendio e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro del Condominio.
✓ Sono inoltre disponibili una serie di garanzie opzionali, le principali delle quali sono:
✓ RC della conduzione;
✓ RC dell’Amministratore;
Sono inoltre disponibili altre Sezioni opzionali e acquistabili ad integrazione dell’offerta prevista dalle Sezioni Obbligatorie.
✓ Eventi Atmosferici
Danni materiali e diretti provocati da vento, grandine, altre avversità atmosferiche.
✓ Eventi catastrofali
Danni materiali e diretti provocati da Xxxxxxxxx, Inondazione e alluvione.
✓ Tutela legale
Rimborso di spese necessarie a difendere o far valere gli interessi del Condominio in vertenze e controversie legali, sia in fase giudiziale che extragiudiziale.
✓ Assistenza
Che prevede l’erogazione di una ampia serie di prestazioni per far fronte a situazioni di necessità ed emergenza.
Ulteriori garanzie sono indicate nel DIP Aggiuntivo.
Questa Polizza protegge il Condominio e i singoli Condòmini da una molteplicità di rischi, comprendendo anche i danni cagionati a terzi. Sono garantite inoltre spese e oneri per la Tutela Legale e una serie di prestazioni di Assistenza in caso di emergenza.
Ci sono limiti di copertura?
Sono presenti specifiche limitazioni per ogni sezione:
! In merito all’operatività delle singole garanzie;
! a seguito dell’applicazione di limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici alle singole garanzie.
Per il dettaglio di tutte le limitazioni si rimanda a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo
MOD. COND 360° DIP - ED. 01/2022 1/2
Dove vale la copertura?
• Le garanzie di tutte le Sezioni operano in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• Per la Tutela Legale: per le garanzie delitti colposi o contravvenzioni e delitti dolosi, danni subiti, danni causati da animali domestici, pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali, operano nell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
Nella Tutela Legale le sole vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere. Le dichiarazioni inesatte o reticenti che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Le dichiarazioni inesatte, non veritiere o incomplete non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.
• Deve essere data comunicazione alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui il mutamento/aggravamento si è verificato. Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, rinunciando al relativo diritto di recesso.
• Son previsti inoltre specifici obblighi in caso di sinistro meglio descritti nel DIP Aggiuntivo
Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alle scadenze pattuite e indicate in polizza.
• Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
✓ ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo non sia prevista una decorrenza diversa per specifiche garanzie (vedi DIP Aggiuntivo).
• L'assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza.
• Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
Come posso disdire la Polizza?
• Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla sua scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto. Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto tramite lettera raccomandata A.R. (o mediante PEC – Posta Elettronica Certificata, se disponibile) inviata all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza. In assenza di tacito rinnovo il contratto perde efficacia alla sua scadenza natu rale senza bisogno di alcuna formalità.
• Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto cos ì come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.
• Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti h anno facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. (o mediante PEC
- Posta Elettronica Certificata, se disponibile). Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione, mentre quello esercitato dalla Società ha effetto trascorsi non meno di 30 giorni dall’invio della comunicazione.
• Può inoltre essere esercitato recesso in caso di polizza con vincolo sull’intero fabbricato di durata poliennale in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.
Polizza Incendio, Eventi atmosferici, Eventi Catastrofali, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Società: Cattolica Assicurazione S.p.A.
Prodotto: Cattolica&Casa Condominio 360° - Piccoli Condomini e Grandi Condomini
Data di realizzazione: 06/2022 – Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società
Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Al contratto si applica la legge italiana
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 2.065,471 milioni di euro.
del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a); del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro
•
•
• (b)
•
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture offerte. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.
Sezione Danni al fabbricato, al contenuto e furto
La società indennizza, sino alla somma assicurata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dagli eventi di seguito elencati:
- caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Purché conseguenti agli eventi coperti dalla presente polizza, la Società risarcisce i danni causati al Fabbricato da
- fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito il Fabbricato oppure cose poste nell'ambito di
Che cosa è assicurato?
50 metri dallo stesso;
- caduta di antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, compresi i danni alle stesse.
Sono inoltre comprese le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili:
- spese di demolizione e sgombero;
- perdita di canone di locazione;
- spese per inagibilità del Fabbricato;
- rimpiazzo del combustibile;
- spese di riprogettazione;
- costi e oneri da Enti e Autorità Pubbliche;
- spese di riparazione e apparecchi di erogazione;
- spese per onorari e periti.
Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione – vuoti e inoccupati
Qualora sulla scheda di polizza sia indicata la tipologia “Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione” o “Fabbricati vuoti e inoccupati”, la Società indennizza, sino alla somma indicata in polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati esclusivamente dai seguenti eventi:
- incendio, fulmine, esplosione o scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Sezione Eventi atmosferici
Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
Per la sola garanzia “Grandine” sono compresi anche i danni a lastre di cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica.
Per la sola garanzia “Altre avversità atmosferiche” sono garantiti anche i danni da bagnamento all’interno del Fabbricato purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche assicurate.
Sono inoltre comprese le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza al limite di indennizzo previsto per ciascuna garanzia (vento, grandine, altre avversità atmosferiche), in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili:
- spese di demolizione e sgombero;
- perdita di canone di locazione;
- spese per inagibilità del Fabbricato;
- rimpiazzo del combustibile;
- spese di riprogettazione;
- costi e oneri da Enti e Autorità Pubbliche;
- spese di riparazione e apparecchi di erogazione;
- spese per onorari e periti.
Sezione Eventi catastrofali
Sono riconosciute, in eccedenza alla somma assicurata, le seguenti spese e oneri sostenuti a seguito di sinistro indennizzabile dalle garanzie previste dalla presente sezione:
- onorari dei periti;
- spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- spese per le cure di assistenza psicologica (prevista solo per la formulazione “Piccoli condomini”).
Sezione Responsabilità civile
Responsabilità civile verso terzi RCT
L’assicurazione comprende i rischi che possono derivare da
- spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine ed impianti sportivi ad esclusivo uso condominiale, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;
- committenza di lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato;
- antenne o parabole radiotelevisive centralizzate;
- pannelli solari fotovoltaici e termici (se acquistata la relativa garanzia aggiuntiva "Pannelli Solari").
Danni a terzi da incendio
La garanzia “Responsabilità civile verso terzi” è estesa anche ai danni a terzi conseguenti ad incendio, fumo, esplosione o scoppio del Fabbricato.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro RCO
- La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Artt. 10 - 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965 e Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000 per i lavoratori parasubordinati).
Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
- Errata interpretazione INAIL: L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).
Sezione Tutela legale
Sono garantite le seguenti spese/onorati:
- compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell’avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da D.A.S.;
- spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
- spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
La Società assicura le spese di cui sopra, relativamente ai seguenti casi:
- Delitti dolosi e contravvenzioni: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
- Delitti dolosi: difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata. La garanzia opera solo nei seguenti casi:
1. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
2. il reato è derubricato da doloso a colposo;
3. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- Danni subiti: richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. La garanzia opera solo per le spese sostenute dall'amministratore e dai singoli condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.
- Vertenze contrattuali: vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al condominio contraente. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro delle parti comuni: sono garantite le spese sostenute per le vertenze contrattuali con le imprese incaricate di effettuare la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e il restauro delle parti comuni dell’immobile. La garanzia vale solo per le spese sostenute dal Contraente. La garanzia vale solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile: sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare. La garanzia opera solo per le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato.
- Rapporti di lavoro: Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti del Condominio, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dello stesso. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Recupero quote condominiali: Vertenze per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi. D.A.S., accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, gestirà la trattazione stragiudiziale della vertenza e pertanto porrà in essere ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Violazione del regolamento condominiale o di norme di legge: Le vertenze nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti alla disciplina del condominio. La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 c.c.. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Diritti di proprietà e altri diritti reali: Xxxxxxxx in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio. Per vertenze in materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché la richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contrente e dai singoli condomini.
- Impugnazione delle delibere assembleari: Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condomini. In tal caso la garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
- Danni causati da animali domestici: Spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condomini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condomini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale.
- Pacchetto sicurezza:
1. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute:
- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
2. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:
- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato;
- per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
- per i reclami all’autorità competente.
Sezione Assistenza
La Società assicura l’erogazione delle prestazioni di assistenza di seguito elencate:
- Informazioni legali: servizio di assistenza che fornisce informazioni relative al Codice Civile e alla normativa in materia di Condominio.
- Informazioni fiscali immobiliari: servizio di assistenza che fornisce, ad esempio, informazioni relative a imposte dirette IRPEF, quadro relativo ai beni immobili del modello UNICO; I.M.U., I.V.A.
- Informazioni burocratiche: servizio di assistenza che fornisce, ad esempio, informazioni relative ad apertura di codice fiscale del Condominio, apertura di conto corrente del Condominio, gestione delle pratiche per le ritenute d’acconto sui compensi erogati ai dipendenti condominiali o ai lavoratori autonomi per attività a favore del Condominio.
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti: servizio di assistenza che fornisce informazioni per il Fabbricato indicato in polizza relative alle norme di leggi vigenti in materia di sicurezza degli impianti idrici, elettrici, a gas.
- Accesso reti artigiani: servizio di assistenza con il quale la Struttura fornisce un artigiano o un tecnico qualificato a tariffe di manodopera convenzionati.
- Reperimento di un operatore per la pulizia del fabbricato;
- Reperimento di un’impresa per la disinfestazione o derattizzazione del fabbricato;
- Reperimento di un’impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Invio di un idraulico;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Invio di un fabbro;
- Invio di un vetraio;
- Soggiorno in albergo: servizio di assistenza con il quale la struttura prenota, a seguito di sinistro indennizzabile, un albergo o un residence tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.
- Rientro anticipato dal viaggio: servizio di assistenza con il quale la Struttura, in caso in cui l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia (oltre 100km dal Fabbricato) o all’estero e ha bisogno di rientrare immediatamente per evitare maggiori danni al Fabbricato reso inagibile a causa di sinistro indennizzabile, fornisce un biglietto di sola andata (aereo in classe economica; ferroviario in prima classe).
- Invio di un sorvegliante;
- Invio Oss ad un familiare non autosufficiente;
- Invio di una baby sitter;
- Invio di una collaboratrice familiare;
- Viaggio di un familiare: servizio di assistenza con il quale la Struttura mette a disposizione di un familiare, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) andata e ritorno nei casi in cui l’Assicurato necessiti di supporto per effettuare lavori di ripristino al Fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile.
- Consulenza medica: servizio di assistenza con il quale la Struttura predispone un consulto telefonico con i propri medici che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore dell’Assicurato che ha subito infortunio causato da incidente domestico.
- Trasloco: in caso di inagibilità del Fabbricato per un periodo non inferiore a 30 giorni dall’accadimento del sinistro indennizzabile, la Struttura organizza il trasloco del contenuto ad un altro luogo indicato dall’Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Pannelli solari | Sono coperti i danni ai pannelli solari sino alla concorrenza della relativa somma assicurata a valore intero indicata nella scheda di polizza. Detta somma assicurata integra a tutti gli effetti la somma assicurata del Fabbricato. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Incendio del contenuto delle singole unità immobiliari | Sono coperti i danni materiali e diretti al contenuto di ciascuna delle unità immobiliari causati da: incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché quelli non inconsideratamente cagionati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; fumo sviluppatosi a seguito di incendio, esplosione o scoppio o implosione che abbia colpito il Fabbricato o enti posti nell'ambito di 20 metri da esso. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Atti vandalici e dolosi | La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico, derivanti da atti vandalici, dolosi e di sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del Fabbricato. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Atti di terrorismo | La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Danni elettrici ad impianti comuni | La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del fulmine ed elettricità atmosferiche, agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche, ed elettronici e relative componenti, al servizio delle parti comuni del Fabbricato e relative pertinenze, compresi i cancelli. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Estensione dei danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari | Estensione della garanzia aggiuntiva “Danni elettrici ad impianti comuni” ai danni agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Estensione ai danni elettrici al contenuto delle singole unità abitative (prevista solo per la formulazione “Piccoli condomini”) | La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma indicata in polizza, i danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da: correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica. La garanzia è acquistabile purché siano assicurate tutte le unità abitative del condominio con le seguenti garanzie: "Incendio Contenuto delle singole unità immobiliari"; "Estensione dei danni elettrici ad impianti a servizio delle singole unità immobiliari". |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Danni da acqua | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi al servizio dello stesso. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Gelo | La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al Fabbricato da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture dello stesso per effetto del gelo. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Rigurgito di fognature | La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato da rigurgiti o trabocco di fognature. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Occlusione di condutture | La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato da occlusione di condutture, di grondaie e pluviali, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del Fabbricato. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Estensione ai danni da acqua al contenuto delle singole unità abitative (prevista solo per la formulazione “Piccoli condomini”) | La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma indicata in indicata in polizza, i danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da spargimento o fuoriuscita di d’acqua: conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato; da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del Fabbricato; da rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato; da traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato; da infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Ricerca e riparazione del guasto | Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua così come previsto dalla copertura "Danni da acqua", dalla copertura “Occlusione di condutture”, o che abbia comunque provocato un danno a terzi come previsto dalla copertura “Xxxxx a terzi da spargimento d’acqua”. La garanzia opera anche le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del |
Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine ad una dispersione di gas. | |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Tubature interrate | Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato a seguito di rottura accidentale di tubi interrati di pertinenza dello stesso, anche in assenza di danno materiale e diretto al Fabbricato, allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Perdite occulte d’acqua | Sono comprese in garanzia le spese sostenute per l'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico del Fabbricato. Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dal Condominio, o dal singolo condòmino, nel semestre precedente alla data della rottura. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Danni a terzi da spargimento d’acqua | La garanzia è operante per i danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del Fabbricato come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Cristalli delle parti comuni | La Società indennizza l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, relative ai fissi e infissi e lucernai, posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Cristalli delle singole unità immobiliari | La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, relativi ai fissi e infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato di proprietà dei singoli condomini, distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale. |
Sezione Danni al Fabbricato, al contenuto e Furto – Furto del contenuto delle singole unità abitative (prevista solo per la formulazione “Piccoli condomini”) | La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da: a) furto: la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nella singola unità abitativa: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte da non più di 8 giorni; per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi; b) rapina o estorsione verificatasi nell'unità abitativa, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno; c) furto attraverso le luci dei mezzi di protezione o riparo senza introduzione nell'unità abitativa. |
Sezione Eventi Atmosferici – Sovraccarico neve | La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al Fabbricato da sovraccarico di neve sui tetti, con crollo totale e parziale delle relative strutture portanti, a condizione che il Fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione. |
Sezione Responsabilità civile – Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti | La Società si obbliga a tenere indenne i condomini e/o i locatari del Fabbricato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi. La garanzia opera anche per i danni a terzi conseguenti a fuoriuscita o spargimento di acqua e liquidi in genere derivanti dalla conduzione dei singoli appartamenti, uffici o studi professionali, per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi. |
Sezione Responsabilità civile – Responsabilità civile dell’amministratore | L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all'Amministratore del condominio per i danni patrimoniali, derivanti da fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli proprietari e/o conduttori, nell'espletamento del mandato affidatogli. La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio per errori imputabili all'Amministratore nonché i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio. |
Sezione Responsabilità civile – Committenza dei lavori di straordinaria manutenzione | L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione effettuati sul Fabbricato, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, a condizione che: risultino designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori e che tali soggetti risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi; i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l’attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente. |
Sezione Responsabilità civile – Xxxxx a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati | L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati, causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate. La garanzia opera esclusivamente per quei locali e relative pertinenze adibiti ad attività artigianali e commerciali. |
Sezione Responsabilità civile – Danni da caduta di neve o ghiaccio | L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti. |
Sezione Responsabilità civile – Danni da interruzione di attività | L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali. |
Sezione Responsabilità civile – Danni da inquinamento | L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a cose di terzi da inquinamento dell'acqua e del suolo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura. Sezione Danni al fabbricato, al contenuto e furto Sono esclusi i danni: - causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Sezione Eventi Atmosferici - causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato assicurato; - al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne di pertinenza del Fabbricato; - a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio; - da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; - al Contenuto delle singole unità immobiliari e del Fabbricato in genere; - vizi o difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere. Sezione Eventi catastrofali Sono esclusi i danni di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo. Sezione Responsabilità civile Non sono considerati terzi: - l'Assicurato, il Contraente; - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo i casi previsti dalla garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente punto 2 rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori; - l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile. Sono esclusi i danni: - per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto; - alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; - derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - che derivino da multe, ammende, sanzioni in genere. Sezione Tutela Legale Sono esclusi i rischi relativi a: |
- diritto di famiglia, successioni o donazioni; - proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche. É escluso il rimborso delle seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con D.A.S.; - in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Sezione Assistenza Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni: - esclusioni specifiche indicate in ciascun articolo della presente sezione; - dolo dell'Assicurato; - guerra, anche civile, rivoluzioni, insurrezioni popolari, atti di sabotaggio, terrorismo o di vandalismo, scioperi, sommosse, serrate, saccheggi; - eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale; - trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato; - le spese necessarie al ripristino dei locali del Fabbricato assicurato per le quali è stato richiesto l'intervento di assistenza. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le limitazioni di garanzia delle sezioni.
Sezione Danni al fabbricato, al contento e furto
Sono esclusi i danni:
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da atti dolosi di terzi e in genere da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Atti vandalici e dolosi”, se acquistata;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata degli stessi;
- causati da terremoti, maremoti, maree, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, allagamenti;
- da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive “Danni elettrici ad impianti comuni”, “Estensione dei danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari”, e per i Piccoli Condomini “Estensione ai danni elettrici del contenuto delle singole unità abitative”, se acquistate;
- causati da evento atmosferico salvo quanto previsto per l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica in “Incendio del Fabbricato e rischi accessori”;
- agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle garanzie sempre operanti previste dal prodotto;
- causati da atti di terrorismo salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Atti di terrorismo”, se acquistata;
- ai pannelli solari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Pannelli solari” se acquistata;
- al Contenuto del Fabbricato, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive “Incendio del contenuto delle singole unità immobiliari” e “Danni a terzi da spargimento d’acqua”, se acquistate;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Limitazioni valide per tutte le garanzie aggiuntive “Danni da acqua”: Sono esclusi i danni:
- da corrosione e usura;
- causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetto di costruzione o di materiali, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da gelo nei xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;
- xx xxxx xx xxxxx stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato
Limitazioni valide per tutte le garanzie aggiuntive “Cristalli”:
Sono esclusi i danni:
- in occasione di crollo o assestamenti del Fabbricato, distacco di parti di esso, restauro dei locali del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco;
- a seguito di rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici con presenza di operai;
- a causa di vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;
- alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili;
- a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio. L'assicurazione non opera inoltre per rigature e/o scheggiature.
Esistono inoltre ulteriori limitazioni per singole garanzie:
- Perdita canone di locazione: esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
- Costi e oneri da Enti e Autorità pubbliche: escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.
- Incendio del contento delle singole unità immobiliari: Sono esclusi i seguenti beni: gioielli, preziosi e valori; archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; supporti e archivi informatici, schede, dischi, nastri; quanto Contenuto nelle dipendenze e/pertinenze. Sono esclusi i danni causati da atti vandalici o dolosi, terrorismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio.
- Atti vandalici e dolosi: Sono esclusi i danni: da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni; da furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto; a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio; causati da atti di terrorismo.
- Atti di terrorismo: Sono esclusi i danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
- Danni elettrici ad impianti comuni: Sono esclusi i danni: ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente; causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità abitative e delle relative pertinenze.
- Estensione ai danni elettrici al contenuto delle singole unità abitative: Sono esclusi i danni: causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi: i costi di intervento e di sostituzione delle componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva; i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.
- Danni da acqua: Sono esclusi i danni: causati da gelo; causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni; causati da umidità e stillicidio.
- Gelo: Sono esclusi i danni: ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento; al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.
- Occlusione di condutture: Relativamente alle spese sostenute per interventi di ditte specializzate con sonde o “canal jet”, la garanzia non opera nei seguenti casi: qualora l’occlusione venga individuata in condutture di scarico della rete pubblica; qualora l’intervento non sia andato a buon fine, per le eventuali successive spese sostenute per demolire o ripristinare parti del Fabbricato allo scopo ricercare o eliminare l’occlusione.
- Danni a terzi da spargimento d’acqua: Non sono considerati terzi:
- l'Assicurato, il Contraente;
- il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi;
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al precedente punto 2 rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori;
- l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.
- Cristalli delle parti comuni: Non costituiscono cristalli indennizzabili dalla presente garanzia quelli costituenti o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato.
- Cristalli delle singole unità immobiliari: Non costituiscono cristalli indennizzabili dalla presente garanzia quelli: aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato; relativi a insegne e vetrine di attività commerciali o artigianali
- Furto del contenuto delle singole unità abitative: Sono esclusi i danni: avvenuti nelle dipendenze e/o pertinenze;
avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio; verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone del nucleo familiare; persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti; persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; dipendenti dell'Assicurato; indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi); da furto di gioielli, preziosi e valori; quando l'unità immobiliare abitativa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO | ||||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | ||
INCENDIO FABBRICATO E RISCHI ACCESSORI | ||||
k) Furto di fissi ed infissi | 2.000 euro per sinistro | Non previsto | ||
ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI | ||||
1. Spese di demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo liquidabile con il limite massimo indicato in polizza | Non previsto | ||
2. Perdita del canone di locazione | 5% del valore di ogni singola unità immobiliare con il massimo di 50.000 euro | |||
3. Spese per inagibilità del fabbricato | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro | |||
4. Rimpiazzo del combustibile | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo | Franchigia 200 euro | ||
5. Spese di riprogettazione | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | Non previsto | ||
6. Costi e oneri da Autorità Pubbliche | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | |||
7. Spese di riparazione apparecchi di erogazione | Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo | |||
8. Spese per onorari dei periti | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | |||
(Garanzia Aggiuntiva) PANNELLI SOLARI | ||||
Pannelli solari | Somma Assicurata integra quella Fabbricato Danno all’impianto nel limite della Somma Assicurata Pannelli solari indicata in polizza e fermi eventuali sottolimiti previsti dalle garanzie interessate | In relazione alla garanzia interessata | ||
(Garanzia Aggiuntiva) INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI | ||||
Danni alla singola unità immobiliare | Nei limiti della specifica Somma Assicurata indicata in polizza | Franchigia 200 Euro per evento anche se risultano colpite più unità immobiliari. | ||
(Garanzia Aggiuntiva) ATTI VANDALICI E DOLOSI | ||||
Danno generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | ||
Danno al capotto termico | Massimo 20.000 euro per anno assicurativo | |||
(Garanzia Aggiuntiva) ATTI DI TERRORISMO | ||||
Danno generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | ||
Danno al capotto termico | Massimo 20.000 euro per anno assicurativo | |||
(Garanzie Aggiuntive) DANNI ELETTRICI AGLI IMPIANTI COMUNI (Garanzia Aggiuntiva) DB-H ESTENSIONE DEI DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI |
Danni alle parti Comuni | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza unica per evento ancorché risultino colpite: • solo parti comuni; • o parti comuni e una o più unità abitative. | ||
Danni alle singole unità immobiliari | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo e per singola unità immobiliare indicato in polizza | |||
(Garanzia Aggiuntiva) ESTENSIONE AI DANNI ELETTRICI AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE (operante solo per Piccoli Condomini) | ||||
Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative | 1.000 euro per singola unità abitativa per anno assicurativo | Franchigia 200 euro | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) DANNI DA ACQUA | ||||
Danno da rottura accidentale di impianti | Nei limiti della Somma Assicurata Fabbricato | Franchigia indicata in polizza | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) GELO | ||||
Limite generico | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||
Limite per locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | Massimo 3.000 euro per anno assicurativo | |||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) RIGURGITO FOGNATURE DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) OCCLUSIONE CONDUTTURE | ||||
Limiti per ciascuna delle garanzie: Rigurgito fognature Occlusione condutture | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||
Occlusione condutture – intervento di ditte specializzate con sonde o “canal jet” | 1.000 euro per sinistro con il limite indennizzo scelto e indicato in polizza alla voce “Occlusione condutture” per anno assicurativo | Franchigia 200 euro | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) ESTENSIONE AI DANNI DA ACQUA AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE (operante solo per Piccoli Condomini) | ||||
Danni da acqua Contenuto singole unità abitativa | Con il limite massimo specifico indicato in polizza per unità abitativa per anno assicurativo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza per la garanzia “Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari" | Franchigia 200 euro | ||
Locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | 3.000 euro per unità abitativa per anno | Franchigia 200 euro | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO | ||||
Ricerca e riparazione del guasto | Con i limiti massimi specifici per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) TUBATURE INTERRATE | ||||
Tubature interrate | Con il limite massimo specifico per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) PERDITE OCCULTE D’ACQUA | ||||
Perdite occulte d’acqua | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza | ||
DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) DANNI A TERZI DA ACQUA | ||||
Danni a terzi da acqua a seguito di evento assicurato alla garanzia | Nel limite massimo specifico indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | ||
CRISTALLI (Garanzia Aggiuntiva) CRISTALLI DELLE PARTI COMUNI | ||||
Cristalli parti comuni | Nel limite della Somma assicurata cristalli indicati in polizza | Franchigia 100 euro | ||
CRISTALLI (Garanzia Aggiuntiva) CRISTALLI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMBILIARI | ||||
Cristalli delle singole unità immobiliari | 2.000 euro per anno assicurativo e singola unità immobiliare Massimo 15.000 euro per tutte le unità immobiliari per anno assicurativo | Franchigia 100 euro | ||
FURTO (Garanzia Aggiuntiva) FURTO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE (operante solo per Piccoli Condomini) | ||||
Furto, rapina e estorsione | 3.000 per unità abitativa per anno assicurativo | Non previsto | ||
Sezione Eventi atmosferici |
Sono esclusi danni: - causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata degli stessi; - causati da terremoti, eruzioni vulcaniche; - da fenomeno elettrico da qualsiasi causa originato; - agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto da usura, corrosione o difetti di materiale; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto da “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al fabbricato, al Contenuto e Furto”; - ai pannelli solari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Pannelli solari” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”, se acquistata; - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Sono esclusi inoltre, anche se conseguenti agli eventi atmosferici assicurati dalla presente Sezione, i danni causati da: - maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina; - alluvioni ed inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e allagamento in genere; - cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; - gelo, brina, siccità, fulmine ed elettricità atmosferica in genere; - neve, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Sovraccarico neve”, se acquistata; - valanghe, slavine, e spostamenti d’aria da queste originate; - da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico dell’acqua piovana. Per la garanzia “Altre avversità atmosferiche”: I danni da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Per la garanzia opzionale “Sovraccarico neve”: Sono esclusi i danni: causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura; a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI | ||||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | ||
VENTO | ||||
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Vento | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Vento | ||
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |||
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |||
GRANDINE | ||||
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce grandine | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Grandine | ||
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |||
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |||
Limite per grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |||
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE | ||||
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche | ||
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |||
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |||
EFFETTO COMBINATO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE |
Danni da effetto combinato e concomitante di più Avversità atmosferiche | Limite unico pari al maggiore tra quelli indicati in polizza per le Avversità atmosferiche assicurate che hanno cagionato il danno | Scoperto e minimo scoperto pari ai maggiori tra quelli indicati in polizza per le Avversità atmosferiche assicurate che hanno cagionato il danno | ||
ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI | ||||
Altre garanzie sempre operanti | Limiti comuni a quanto previsto da “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto (e Furto)” | Come e se previsti da “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto (e Furto)” | ||
(Garanzia Aggiuntiva) SOVRACCARICO NEVE | ||||
Sovraccarico neve | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | ||
Sezione Eventi catastrofali Sono esclusi danni: - Provocati con Dolo dal Contraente / Assicurato; - causati da eruzioni vulcaniche, allagamento, mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; - da allagamento derivante da eventi diversi da quelli indicati dalla garanzia “Inondazione e alluvione”; - causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto, dell’inondazione, dell’alluvione; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - provocati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche); - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE EVENTI CATASTROFALI Sezione Responsabilità civile Sono esclusi i danni: - che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie azioni e attività; - derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Committenza dei lavori di straordinaria manutenzione”, se acquistata; - relativi alla conduzione delle singole unità immobiliari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
TERREMOTO | ||
Terremoto | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
INONDAZIONE E ALLUVIONE | ||
Inondazione e alluvione | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ULTERIORI ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1. Onorari dei periti | 10% della Somma Assicurata Fabbricato In eccedenza alla Somma Assicurata fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile | Non previsto |
2. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | ||
3. Cure di assistenza psicologica | 1.000 euro per nucleo familiare per anno assicurativo | Non previsto |
“Responsabilità civile per la conduzione degli appartamenti”, se acquistata; - subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto previsto dalla garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”; - conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; - derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti e pluviali; - da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da caduta di neve o ghiaccio”, se acquistata; - in genere alle cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati”, se acquistata; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da interruzione attività”, se acquistata; - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da inquinamento”, se acquistata; - diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; - diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica; - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio; - conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; - conseguenti a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici; - causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti: - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto. Esistono inoltre ulteriori limitazioni per singole garanzie: - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): escluse le malattie professionali. - Responsabilità civile della conduzione: Sono esclusi i danni provocati a terzi dalla conduzione di unità immobiliari adibite ad attività industriali, commerciali, artigianali. - Responsabilità civile dell’amministratore: L'assicurazione non comprende i danni: conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore; conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; conseguenti a omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE | ||||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | ||
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | ||||
Danni a terzi | Massimale di RCT indicato in polizza | Franchia Indicata in polizza | ||
Danni a terzi da Incendio | ||||
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | ||||
Danni a persona – prestatori di lavoro | Massimale di RCO indicato in polizza con il massimo di 1.000.000 di euro | Non previsto | ||
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE | ||||
RC Conduzione | Massimo indicato in polizza | Franchigia 200 euro | ||
(Garanzia Aggiuntiva) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE | ||||
RC Amministratore | Xxxxxxx 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro | ||
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) COMMITTENZA DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | ||||
Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 50% del massimale di RCT indicato in polizza con il massimo di 300.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro pe soli danni a cose |
(Garanzia Aggiuntiva) DANNI A COSE DI TERZI NEI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI | ||||
Danni a cose di terzi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane commerciali | Massimo 50.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro | ||
(Garanzia Aggiuntiva) DANNI DA CADUTA DI NEVE O GHIACCIO | ||||
Danni da caduta di neve e ghiaccio | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro | ||
(Garanzia Aggiuntiva) DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ | ||||
Danni da interruzione attività | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro | ||
(Garanzia Aggiuntiva) DANNI DA INQUINAMENTO | ||||
Danni da inquinamento | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro | ||
Sezione Tutela Legale Sono escluse le vertenze relative a: - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - materia fiscale o amministrativa, salvo: la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi qualora l’Assicurato sia assolto con decisione passata in giudicato, il reato venga derubricato da doloso a colposo, il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in relazione alle garanzie previste dal “Pacchetto sicurezza”; - fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo: la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi qualora l’Assicurato sia assolto con decisione passata in giudicato, il reato venga derubricato da doloso a colposo, il procedimento venga archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; in relazione alle garanzie previste dal “Pacchetto sicurezza”; - fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; - compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare; - costruzione ex novo di immobili, a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, salvo per vertenze contrattuali con le imprese incaricate di effettuare la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e il restauro delle parti comuni dell’immobili; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori. Esistono limitazioni per singole garanzie: - Danni causati da animali domestici: La prestazione non opera nei seguenti casi: l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE | ||||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA –ALTRI LIMITI | ||
CASI ASSICURATI | ||||
1.Delitti colposi e contravvenzioni | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | ||
2.Delitti dolosi | Non previsto | |||
3. Xxxxx subiti | Non previsto | |||
4. Vertenze contrattuali | Valore lite pari superiore a 500 euro | |||
5. Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro delle parti comuni | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto | ||
6. Vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Valore lite pari superiore a 500 euro | ||
7.Rapporti di lavoro | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | ||
8.Recupero quote condominiali | 50.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Valore lite pari o superiore a 250 euro | ||
9.Violazioni del regolamento condominiale o di norme di legge | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
10.Diritti di proprietà e altri diritti reali | Non previsto | |||
11. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali | Non previsto | |||
12.Danni causati da animali domestici | Non previsto | |||
13.Pacchetto sicurezza | Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro | |||
Sezione Assistenza Esistono inoltre ulteriori limitazioni per singole garanzie: - Reperimento di un’impresa per la disinfestazione o derattizzazione del fabbricato: Sono esclusi i sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole. - Invio di un idraulico: esclusi sinistri dovuti a: guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici); guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili; interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore; rottura delle tubature esterne all'edificio; colpa grave dell'Assicurato; il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari. - Invio di personale specializzato per danni da acqua: esclusi sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.), rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell’Assicurato, esclusi danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna. - Invio di un elettricista: esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione del Fabbricato monte del contatore. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezione Danni diretti al fabbricato, al contenuto e furto – Sezione Eventi Atmosferici – Sezione Eventi Catastrofali Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro, per iscritto, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c.. A tal fine è consentito anche l’utilizzo di eventuali altri canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. L’Assicurato deve altresì: • Fare quanto possibile per arrestare o diminuire il danno. Sono a carico della Società le relative spese ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; • Fare denuncia all'autorità: se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato, come ad esempio l'atto doloso, è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo, con una descrizione il più possibile particolareggiata e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno; • Conservare le tracce ed i residui del sinistro: fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti: con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Sezione Responsabilità civile Entro 3 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (ai sensi dell’art. 1913 c.c.) comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: • la data, l’ora e il luogo del sinistro; • la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze. A tal fine è consentito anche l’utilizzo di eventuali altri canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. L'Assicurato deve inoltre: • comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; • xxxxxxxsi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la |
Società o con i legali e tecnici incaricati; • trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario relativo agli eventi assicurati a lui notificato; • collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; • produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile; • comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa. Sezione Tutela legale L’Assicurato deve: • Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; • Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire; • Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni; • Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nel caso di sinistro relativo a delitti dolosi quando il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva. L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri di Tutela Legale utilizzando: Numero verde: 800 572 572 - Numero dall’estero: x00 00 00 00 00 00; Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Xxxxxx scrivendo all’indirizzo E-mail: xxxxxxxx@xxx.xx. I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro. Sezione Assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l’Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa In ogni caso l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati: • codice fiscale / P.IVA dell’Assicurato o numero di contratto; • motivazione della richiesta / circostanza del rischio; • tipo di servizio richiesto; • indirizzo del luogo in cui si trova; • recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’erogazione della prestazione. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Sezione Danni al fabbricato, al contenuto e furto – Sezione Eventi Atmosferici Oggetto della prestazione: Per i soli danni materiali e diretti al Fabbricato indennizzabili, il cui importo sia prevedibilmente non superiore a 10.000 euro IVA esclusa, il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio di "Riparazione Diretta". Il servizio consente al Contraente e/o Assicurato di: • avvalersi di una ditta/artigiano specializzato indicato dalla Società per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi all’Ufficio; • non sostenere esborsi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta a carico della Società – che provvederà a pagare l'indennizzo dovuto a termini di polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile; • eliminare l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti dalla polizza. |
Modalità di attivazione: Il Contraente o l'Assicurato deve: • denunciare il sinistro all’Agenzia a cui è assegnata la polizza; • chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione Diretta. Ricevuta la denuncia di sinistro, l’Agenzia attiverà il Perito assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvederà a: • contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno; • redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno; • far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione; • indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi, se il preventivo di spesa non è superiore a 10.000 euro IVA esclusa. Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza la ditta o l’artigiano indicatigli dal perito: • ad effettuare gli interventi indicati nel preventivo; • ad incassare direttamente dalla Società il compenso relativo all'intero intervento. | |
Gestione da parte di altre imprese: Sezione Tutela Legale La gestione dei sinistri è affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B – 00000 Xxxxxx (XX) Sezione Assistenza IMA Servizi Scarl, Società di servizi, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Sezione Danni diretti al fabbricato, al contenuto e furto, eventi atmosferici, eventi catastrofali La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato). Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contrente e/o dell’Assicurato relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Sezione Responsabilità civile La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. La Società, si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a previlegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell’articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato). Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contrente e/o dell’Assicurato relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. Sezione Tutela legale D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. |
Sezione Assistenza La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che è possibile richiedere il frazionamento del premio con rateazione semestrale ed aumento del premio del 2%. Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Rimborso | In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisa quanto segue. Sezione Tutela legale Sono garantiti i sinistri verificatisi: a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per: • il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato; • per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto: • in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto si rivolge al Condominio e ai singoli Condòmini, per i rischi connessi alla proprietà o alla conduzione di: • fabbricati destinati esclusivamente o prevalentemente ad abitazioni civili, uffici e studi professionali; • fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione; • fabbricati destinati per il 100% a box privati di ricovero automezzi; • fabbricati vuoti e inoccupati; • unità immobiliari all’interno del condominio; per i danni subiti dai fabbricati stessi, per quelli cagionati a terzi nonché per i costi di tutela legale e delle prestazioni di assistenza in caso di emergenza. Gli eventi da cui proteggersi sono, in via principale: incendio e altri eventi naturali, esplosione e scoppio, furto, responsabilità civile. In base alla sensibilità al rischio del Cliente, egli può proteggersi anche da ulteriori eventi fra cui: eventi atmosferici, eventi catastrofali, danni da acqua, responsabilità civile dell’amministratore di condominio, tutela legale, assistenza e, relativamente alle unità abitative, incendio e furto del contenuto e responsabilità civile per la conduzione. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari: Tutti i rischi 23,0 % |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Sezione Danni diretti al fabbricato, al contenuto e furto, eventi atmosferici, eventi catastrofali L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 1. direttamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; 2. oppure, a richiesta di una delle Parti, da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Sezione Tutela legale In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S.. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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DEI PROPRIETARI DEL FABBRICATO
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. COND 360° PI 2 - ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. COND 360° DIP - ED. 01/2022)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. COND 360° DIP AGG - ED. 06/2022)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po’ più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All’inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l’area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
GLOSSARIO
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi…
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di…
Per distinguere a colpo d’occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.
SOMMARIO
GLOSSARIO
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 16
SEZIONE DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO
1. Cosa è assicurato 23
3. Condizioni di operatività 36
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 26
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 36
5. Tabella dei limiti di copertura 38
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI
1. Cosa è assicurato 41
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio 42
3. Condizioni di operatività 43
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 44
5. Tabella dei limiti di copertura 45
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
1. Cosa è assicurato 47
2. Condizioni di operatività 48
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 49
4. Tabella dei limiti di copertura 50
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Cosa è assicurato 51
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 53
3. Condizioni di operatività 55
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 55
5. Tabella dei limiti di copertura 58
SEZIONE TUTELA LEGALE
1. Cosa è assicurato 59
2. Condizioni di operatività 64
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 66
4. Tabella dei limiti di copertura 67
SEZIONE ASSISTENZA
1. Cosa è assicurato 68
2. Condizioni di operatività 80
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 80
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI…”
DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO – EVENTI ATMOSFERICI – EVENTI CATASTROFALI
1. Che obblighi ho? 82
RESPONSABILITÀ CIVILE
2. Che obblighi ho? 89
TUTELA LEGALE
3. Che obblighi ho? 90
ASSISTENZA
4. Che obblighi ho? 93
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE
A
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Anno di costruzione
Anno di costruzione del Fabbricato. Nel caso in cui si assicurino più corpi di Fabbricato si intende l'anno di costruzione del corpo più vecchio.
Anno di ristrutturazione
Anno nel quale sono stati realizzati interventi che hanno interessato tutti gli impianti elettrici, idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso in cui si assicurino più corpi di Fabbricato si intende l'anno di ristrutturazione del corpo più vecchio.
Apparecchiature elettroniche e particolari
• Strumenti musicali;
• Apparecchi cine/foto/ottici: quali ad esempio binocoli, videocamere, cineprese, macchine fotografiche (comprese le attrezzature per la stampa), proiettori;
Apparecchi elettronici in genere quali ad esempio: Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, palmari, Personal Computer (anche portatili), stampanti, palmari, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, DVD.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione
Il contratto d'assicurazione.
Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
Atti di terrorismo
Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
Avversità atmosferica
La singola manifestazione naturale di tipo atmosferico che per la sua intensità e/o durata è tale da poter determinare un danno materiale e diretto ai beni assicurati. Sono considerate avversità atmosferiche la pioggia, la neve, la grandine, il gelo, la brina, la siccità, il vento. Si intendono esclusi il fulmine e l’elettricità atmosferica in genere.
C
Carenza
Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Cappotto termico dei fabbricati
Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Circostanza
Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, che siano scritti, o espressi, direttamente verso l’Assicurato, riguardanti la sua condotta, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all’Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
Colpo d'ariete
Urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Combustibile
Nafta, gasolio, kerosene, gpl, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.
Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società tramite raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo) avente indicazione di una data certa.
Condominio
Edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni.
Contenuto delle singole unità immobiliari
Tutti i beni ad uso domestico e personale contenuti all'interno delle singole unità.
Contraente
Soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Contratto (assicurativo)
Contratto di assicurazione.
Cose
Oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.
D
Danno
Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.
Danno indiretto
Xxxxx non inerente alla materialità della cosa assicurata.
Danno liquidabile
Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma senza tenere conto di Xxxxxxxxxx e Scoperti eventualmente previsti.
Danno materiale e diretto
Danno inerente alla materialità della cosa assicurata che deriva dall’azione diretta dell’evento garantito.
D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX – sito internet xxx.xxx.xx, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza
Destinazione d'uso Fabbricato (valgono le opzioni riportate sulla polizza e scheda tecnica di polizza)
• Almeno 51% civile: il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazione, uffici, studi professionali;
• Meno del 51% civile: il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazione, uffici, studi professionali;
• 100% box privati per ricovero veicoli;
• Presenza di grandi magazzini, supermercati, autorimesse e stazioni di servizio;
• Presenza di cinematografi, teatri, discoteche, night club, depositi di infiammabili;
• Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione.
Dipendenze
Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato (quali cantine, soffitte, box) aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte.
E
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento atmosferico
Evento naturale di tipo atmosferico, di durata determinabile, durante il quale si manifestino una o più Avversità atmosferiche, anche consequenziali o concomitanti. Sono considerati tali anche eventi quali: temporale, tempesta, bufera, tormenta, ciclone, uragano, tornado e trombe d’aria.
F
Fabbricato
L'intera costruzione edile, in buone condizioni di statica e manutenzione, identificata nel contratto, con la destinazione d’uso e la tipologia costruttiva indicata in polizza. Sono compresi:
• fissi, infissi;
• opere di fondazione o interrate;
• le pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi ad esclusivo uso condominiale;
• strade private e pavimentazioni esterne;
• dipendenze;
• impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria;
• ascensori, montacarichi;
• impianti citofonici e videocitofonici, al servizio del Fabbricato;
• altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o destinazione;
• antenne e parabole radioriceventi centralizzate;
• tende frangisole;
• cancelli anche elettrici;
• cappotto termico;
• lastre di cristallo costituenti e/o aventi funzioni di pareti perimetrali esterne;
• cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile al servizio del Fabbricato;
• statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico.
I pannelli solari sono considerati parte integrante del Fabbricato solo se risultano assicurati in polizza. Sono esclusi l'area, i parchi e gli alberi.
Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Fatto illecito
L’azione o l’omissione contraria all’ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Fenomeno Elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
• Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
• Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
• Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
• Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
La parte di danno liquidabile espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
G
Guasto (per la sezione Assistenza)
Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto, non conseguente a un danno accidentale.
Gioielli e preziosi
Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle; orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro.
I
Impianti idrici
Pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienicosanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazione ed alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l’ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L’ente ha lo scopo di vigilare sull’operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).
L
Lastre
Lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni presenti nel Fabbricato.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.
M
Massimale
La somma fino alla quale la Società presta le garanzie di Responsabilità Civile e di Tutela Legale.
Qualsiasi sottolimite di massimale eventualmente indicato in polizza costituirà parte del massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
Materiali Incombustibili
Prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Mediazione
L’istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
N
Nucleo familiare
L'insieme delle persone stabilmente conviventi con l'Assicurato, legate da vincolo di parentela o di fatto purché provato e socialmente noto.
O
Occlusione
Parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, con esclusione di incrostazioni o sedimentazioni.
Oneri di urbanizzazione
Oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a Enti o Autorità pubblica nel caso in cui dovesse ricostruire il Fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
P
Pannelli solari
Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. I pannelli solari devono essere installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze. I pannelli solari, se assicurati, costituiscono parte integrante del Fabbricato.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Piccolo Condominio
Condominio costituito da un numero di unità immobiliari inferiore o pari ad 8.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Prescrizione
L’estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
La forma di garanzia in base alla quale l’assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l’applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell’Art.1907 c.c..
R
Rapina
Reato previsto dall’Art. 628 c.p. consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d’impossessarsene per trarne ingiusto profitto.
Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:
• delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
• contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Recesso
Scioglimento del vincolo contrattuale.
Regola proporzionale
Se al momento del sinistro il valore delle cose assicurate o il numero di unità immobiliari risultano superiori a quelli indicati in polizza, l'indennizzo viene ridotto:
• in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore delle cose al momento del sinistro (ai sensi dell'art. 1907 del c.c.);
• in proporzione al rapporto tra il numero di unità immobiliari indicato in polizza e il numero di unità immobiliari effettivo.
Responsabilità contrattuale
La responsabilità, derivante da un contratto stipulato fra due o più parti, nel caso una di esse non adempia o adempia parzialmente alle obbligazioni assunte in favore di un’altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall’avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell’Assicurato.
Rigurgito
Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro.
Rottura accidentale
Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l'impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure.
S
Scoperto
La parte di danno liquidabile (in base alle norme di polizza), espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramenti
Manufatti di legno, metallo, lega metallica, materia plastica, vetro, cristallo per la protezione fisica delle aperture del Fabbricato.
Sinistro indennizzabile
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le sezioni di seguito indicate valgono le seguenti precisazioni. Responsabilità Civile verso Terzi:
L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un’azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell’Assicurato.
Tutela Legale:
• il danno o un presunto danno subito o causato dall'Assicurato;
• la violazione o la presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
Società
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Solai
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, esclusi pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Struttura Organizzativa (per la Sezione Assistenza)
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
T
Tende frangisole
Le tende frangisole esterne, anche delle singole unità immobiliari, istallate su strutture fisse, ancorate ai muri perimetrali del Fabbricato o al soffitto dei balconi soprastanti.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
Non rientrano nella definizione di terrorismo:
• atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;
• ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;
• atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• atti vandalici.
Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.
Tetto
L'insieme delle coperture e delle strutture portanti, destinate a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tipologia costruttiva del Fabbricato
L'intero Fabbricato, in buone condizioni di statica e manutenzione, può essere (vale l'opzione riportata sulla scheda di polizza):
• Antisismico, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- realizzato o integralmente ristrutturato dopo il 1990;
- conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle “norme tecniche per le costruzioni” previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
- costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• In cemento armato, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- costruito con strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
• Muratura, devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
- costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% della sua superficie;
• Bioedilizia, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive: costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per meno del 70% della sua superficie;
• Chalet-legno, costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non. Il tutto costruito con modalità che garantiscano adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.
Truffa
Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 c.p.).
Tubo interrato
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.
U
Unità immobiliare
Unità destinata a civile abitazione o ad ufficio, studio professionale, attività commerciali/artigianali.
V
Valore a nuovo
Il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:
• per il Fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo solo il valore dell'area;
• per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.
Valore intero
La forma di garanzia in base alla quale l’assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all’intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).
Valore reale
Per valore reale si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vertenza
Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, Penale o amministrativa
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO
Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
DA QUANDO HA EFFETTO L’ASSICURAZIONE?
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all’interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.
Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c..
COME EFFETTUO I PAGAMENTI?
Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all’altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.
Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.
LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL’ALTRA PARTE:
• mediante raccomandata A.R., oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se il Contraente ne è in possesso;
• per la disdetta, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto;
• per il recesso dal contratto poliennale: inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto. In tal caso:
COMUNICAZIONI DOVUTE
Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente, tramite idonei mezzi di comunicazione, la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle con comunicazione scritta entro la scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio e il premio dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale.
Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
NOTA BENE:
Qualora il pagamento sopra indicato fosse eseguito dopo 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 30° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.
Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R., oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se il Contraente ne è in possesso.
Il recesso:
• da parte del Contraente: ha effetto dalla data di invio della comunicazione;
• da parte della Società: ha effetto trascorsi non meno di 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all’Art. CG6 “Premio pagato e non goduto”.
ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L’importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare. GR = giorni residui di copertura.
P = premio imponibile (al netto delle imposte). D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2019. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2020.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.
Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2020.
Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato: P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1° agosto 2020 alle ore 24 del 31 dicembre 2020 = 153. D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.
ART. CG7 RECESSO IN CASO DI POLIZZA VINCOLATA E DURATA POLIENNALE
In presenza di contratto:
• con vincolo riferito alla totalità del Fabbricato Assicurato;
• stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la sua durata,
nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile non goduto a norma dell’Art. CG6 “Premio pagato e non goduto”.
Il recesso deve essere comunicato alla Società con raccomandata A.R., oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso. Il recesso avrà effetto dalla data di invio della comunicazione.
In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
ART. CG8 INDICIZZAZIONE
Xxxxx che non sia diversamente pattuito nella scheda di polizza, il contratto è indicizzato.
In tal caso le somme assicurate, i massimali e i premi ivi indicati sono soggetti ad adeguamento automatico in proporzione delle variazioni percentuali dell'"Indice generale nazionale del costo di ricostruzione di un Fabbricato residenziale" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
• nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
• alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Non sono soggetti ad indicizzazione e restano pertanto fermi: i sottolimiti e le franchigie espressi in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale e a Primo Rischio Assoluto, nonché tutte le prestazioni delle Sezioni di Tutela legale e Assistenza.
ART. CG9 ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER VETUSTA’ DEL FABBRICATO
Per le garanzie di seguito indicate:
Sezione DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO
• Art. DB-E "Danni elettrici ad impianti comuni"; Le Garanzie “Danni da acqua”:
• Art. DB-H “Danni da acqua”;
• Art. DB-I “Gelo”;
• Art. DB-J “Rigurgito di fognature”;
• Art. DB-K “Occlusione di condutture”;
• Art. DB-M “Ricerca e riparazione del guasto”;
• Art. DB-N “Tubature interrate”;
• Art. DB-O “Perdite occulte d’acqua”
• Art. DB-P “Danni a terzi da spargimento d’acqua”; Sezione EVENTI ATMOSFERICI:
• Art. EA1 “Vento”;
• Art. EA2 “Grandine”;
• Art. EA3 “Altre Avversità Atmosferiche”; Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE:
• Art. RC1 “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”;
• Art. RC2 “Danni a terzi da incendio”;
• Art. RC3 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
• Art. RC-A “Responsabilità civile della conduzione”;
• Art. RC-D “Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati”;
• Art. RC-F “Danni da interruzione di attività”;
Il premio verrà adeguato in relazione al maggior o minor rischio derivante dalla vetustà del Fabbricato.
COME E QUANDO SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
Gli adeguamenti saranno applicati alla scadenza annuale o poliennale dei contratti con tacito rinnovo, solo se la vetustà del Fabbricato determini un passaggio di classe rispetto all'anno precedente.
Gli adeguamenti saranno calcolati applicando al premio dell'anno precedente le variazioni indicate nelle seguenti tabelle.
Se il contratto è indicizzato si provvederà a calcolare il premio sulla base di quanto previsto dall'Art. CG8 "Indicizzazione" dopo averlo adeguato per vetustà del Fabbricato.
CLASSI DI VETUSTA’ | VETUSTA’ FABBRICATO (Anno di costruzione o ristrutturazione) | Variazione % del premio delle garanzie | |
DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI COMUNI | RESPONSABILITA’ CIVILE | ||
1 | Fino a 10 anni | 0 % | 0% |
2 | Oltre i 10 e fino ai 15 anni | 4,7 % | 3,0 % |
3 | Oltre i 15 e fino ai 20 anni | 4,5 % | 3,0 % |
4 | Oltre i 20 e fino ai 25 anni | 4,3 % | 3,0 % |
5 | Oltre i 25 e fino ai 30 anni | 4,1 % | 3,0 % |
6 | Oltre i 30 e fino ai 33 anni | 3,9 % | 3,0 % |
7 | Oltre i 33 e fino ai 36 anni | 3,8 % | 3,0 % |
8 | Oltre i 36 e fino ai 40 anni | 3,7 % | 3,0 % |
9 | Oltre i 40 e fino ai 43 anni | 3,5 % | 3,0 % |
10 | Oltre i 43 e fino ai 46 anni | 3,4 % | 3,0 % |
11 | Oltre i 46 e fino ai 50 anni | 3,3 % | 3,0 % |
12 | 51 anni | 3,2 % | 3,0 % |
13 | Oltre i 51 anni | 0,0% | 0,0% |
CLASSI DI VETUSTA’ | VETUSTA’ FABBRICATO (Anno di costruzione o ristrutturazione) | Variazione % del premio delle garanzie |
DANNI DA ACQUA | ||
1 | Fino a 2 anni | 0% |
2 | Oltre i 2 e fino ai 5 anni | 15,0% |
3 | Oltre i 5 e fino ai 10 anni | 13,0% |
4 | Oltre i 10 e fino ai 15 anni | 11,5% |
5 | Oltre i 15 e fino ai 20 anni | 10,3% |
6 | Oltre i 20 e fino ai 25 anni | 9,4% |
7 | Oltre i 25 e fino ai 30 anni | 8,6% |
8 | Oltre i 30 e fino ai 35 anni | 7,9% |
9 | Oltre i 35 e fino ai 40 anni | 7,3% |
10 | Oltre i 40 e fino ai 45 anni | 6,8% |
11 | Oltre i 45 e fino ai 55 anni | 6,4% |
12 | Oltre i 55 e fino ai 60 anni | 6,0% |
13 | 61 anni | 5,7% |
14 | Oltre i 61 anni | 0% |
CLASSI DI VETUSTA’ | VETUSTA’ FABBRICATO (Anno di costruzione o ristrutturazione) | Variazione % del premio delle garanzie | ||
VENTO | GRANDINE | ALTRE AVVERSITÀ | ||
1 | Fino a 5 anni | 0% | 0% | 0% |
2 | Oltre i 5 e fino ai 10 anni | 6,7% | -25,9% | -1,2% |
3 | Oltre i 10 e fino ai 15 anni | 6,3% | -17,9% | -1,1% |
4 | Oltre i 15 e fino ai 20 anni | 5,9% | -11,2% | -1,1% |
5 | Oltre i 20 e fino ai 25 anni | 5,6% | 1,9% | -1,1% |
6 | Oltre i 25 e fino ai 30 anni | 5,3% | 0% | -1,1% |
7 | Oltre i 30 e fino ai 35 anni | 5,0% | 0% | -1,1% |
8 | Oltre i 35 e fino ai 40 anni | 4,8% | 0% | -1,1% |
9 | Oltre i 40 e fino ai 45 anni | 4,6% | 0% | -1,1% |
10 | Oltre i 45 e fino ai 50 anni | 4,4% | 0% | -1,1% |
11 | Oltre i 50 e fino ai 55 anni | 4,2% | 0% | -1,1% |
12 | Oltre i 55 e fino ai 60 anni | 4,0% | 6,2% | -1,1% |
13 | Oltre i 60 e fino ai 65 anni | 3,9% | 8,7% | -1,1% |
14 | Oltre i 65 e fino ai 70 anni | 3,7% | 27,1% | -1,1% |
15 | 71 anni | 3,6% | 27,6% | -0,7% |
16 | Oltre i 71 anni | 0% | 0% | 0% |
ART. CG10 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE
QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL’INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL’INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui:
a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.
ART. CG11 AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. CG12 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del c.c., verso:
• i condomini, gli inquilini con regolare contratto di locazione;
• l'amministratore;
• le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere;
• gli ospiti dell'Assicurato/Contraente;
• i collaboratori domestici dell'assicurato;
• i proprietari del Fabbricato;
purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.
ART. CG13 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. CG14 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. CG15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO
DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO
In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano il Fabbricato dai danni causati da Incendio ed altri eventi.
È possibile personalizzare la garanzia con una ampia scelta di prestazioni aggiuntive rivolte, per alcuni aspetti, anche ai danni sofferti dalle singole unità immobiliari.
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. DB1 INCENDIO FABBRICATO E RISCHI ACCESSORI
La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati al Fabbricato dagli eventi di seguito elencati:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, salvo quelli posti all'esterno dei fabbricati;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
f) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
g) guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
h) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
i) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purché in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;
j) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
k) furto di fissi ed infissi posti a protezione degli accessi sia di proprietà dei singoli condomini che di proprietà comune o danni causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
2.000 euro per sinistro
Limite lettera k)
Furto di fissi ed infissi
La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi sopraelencati, i danni causati al Fabbricato da:
l) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito il Fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 50 metri dallo stesso;
m) caduta di antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, compresi i danni alle stesse.
L'assicurazione vale anche per i danni determinati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, e/o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto devono rispondere a norma di legge.
ART. DB2 ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI
La garanzia comprende le seguenti prestazioni, sempre operanti, in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi assicurati alla presente Sezione DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO.
1. Spese di demolizione e sgombero
Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro.
Limite | 10% dell’indennizzo liquidabile con il limite massimo indicato in polizza |
2. Perdita canone di locazione
Perdita del canone di locazione o mancato godimento del Fabbricato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di sei mesi.
Limite | 5% del valore di ogni singola unità immobiliare con il massimo di 50.000 euro |
ESCLUSIONI
Sono comunque esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.
3. Spese per inagibilità del Fabbricato
Spese effettivamente sostenute per il trasloco e l'alloggio provvisorio in caso di inagibilità anche parziale del Fabbricato.
Limite | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro |
4. Rimpiazzo del combustibile
Spese di rimpiazzo del combustibile in conseguenza di una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato.
Limite | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | 200 euro |
5. Spese di riprogettazione
Spese di riprogettazione del Fabbricato resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
Limite | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro |
6. Costi e oneri da Enti e Autorità Pubbliche
Oneri e costi che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.
Limite | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro |
ESCLUSIONI
Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.
7. Spese di riparazione apparecchi di erogazione
Spese di riparazione e rimpiazzo di apparecchi di erogazione di acqua, gas, energia elettrica e impianti telefonici - compresi i relativi allacciamenti - al servizio del Fabbricato.
Limite | Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo |
8. Spese per onorari dei periti
Spese, onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. SIN3 "Chi valuta il danno" e dall'Art. SIN7 "Mandato dei periti" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Limite | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro |
ART. DB3 FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE – VUOTI E INOCCUPATI
La Società indennizza, sino alla somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato che sia in corso di costruzione o ristrutturazione, causati esclusivamente dagli eventi appresso elencati:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, salvo quelli posti all'esterno dei fabbricati;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
f) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
g) guasti arrecati al Fabbricato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro;
h) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
A lavori definitivamente conclusi è facoltà del Contraente richiedere l’adeguamento del contratto o, in alternativa, la sua risoluzione anticipata. In questo ultimo caso entro 30 giorni dalla comunicazione alla Società della data di fine lavori, quest’ultima si impegna a restituire la parte di premio pagata e non goduta nella modalità prevista dall’Art. CG6 “Premio pagato e non goduto”.
NOTA BENE:
Le garanzie del presente articolo operano sono qualora sulla scheda di polizza sia indicata una tra le seguenti tipologie costruttive:
• “Fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione”;
• “Fabbricati vuoti e inoccupati”.
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)
ART. DB-A PANNELLI SOLARI
Le garanzie acquistate (comprese quelle aggiuntive acquistabili con aumento del premio) si intendono operanti anche per i danni ai pannelli solari sino alla concorrenza della relativa somma assicurata a valore intero indicata nella scheda di polizza. Detta somma assicurata integra a tutti gli effetti la somma assicurata del Fabbricato.
LIMITAZIONI
Fermo il limite della specifica somma assicurata indicata in polizza operano anche le eventuali limitazioni previste dalle singole garanzie acquistate e colpite da sinistro.
ART. DB-B INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
La Società si obbliga ad indennizzare, i Danni materiali e diretti al Contenuto di ciascuna delle singole unità immobiliari causati da:
a) incendio, compresi i danni arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché quelli non inconsideratamente cagionati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
b) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
c) fumo sviluppatosi a seguito di incendio, esplosione o scoppio o implosione che abbia colpito il Fabbricato o enti posti nell'ambito di 20 metri da esso.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto. LIMITAZIONI
La garanzia è acquistabile purché risultino assicurate in polizza tutte le unità immobiliari del
condominio.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Somma assicurata | Indicata in polizza |
per singola unità immobiliare prescelta e indicata in polizza | |
Franchigia | 200 euro |
NOTA BENE:
Qualora un sinistro riconducibile al medesimo evento, determini una pluralità di danni riferibili a diverse unità immobiliari si procederà alla liquidazione sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto da ciascuna delle unità immobiliari per la relativa parte di danni sofferti, ma previa detrazione di una unica franchigia sull’ammontare complessivo dei danni imputabili a quell’evento.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i seguenti beni:
• gioielli, preziosi e valori;
• archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
• supporti e archivi informatici, schede, dischi, nastri;
• quanto Contenuto nelle dipendenze e/pertinenze.
Sono esclusi i danni causati da atti vandalici o dolosi, terrorismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio.
ART. DB-C ATTI VADALICI E DOLOSI
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico, derivanti da atti vandalici, dolosi e di sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse.
La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del Fabbricato.
Per i danni subiti dal capotto termico la garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza |
Limite per capotto termico | 20.000 euro per anno assicurativo |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• da deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni;
• da furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
• a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
• causati da atti di terrorismo.
ART. DB-D ATTI DI TERRORISMO
La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo al Fabbricato assicurato, compreso il cappotto termico.
Per i danni subiti dal capotto termico la garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato |
Limite per capotto termico | Massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
ART. DB-E DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI COMUNI
La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del fulmine ed elettricità atmosferiche, agli impianti elettrici, apparecchi e macchine elettriche, ed elettronici e relative componenti, al servizio delle parti comuni del Fabbricato e relative pertinenze, compresi i cancelli.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
• causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
• agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità abitative e delle relative pertinenze.
ART. DB-F ESTENSIONE DEI DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMBOBILIARI
La presente garanzia aggiuntiva, se acquistata, estende la garanzia aggiuntiva prevista dall'art. DB-E "Danni elettrici ad impianti comuni", in deroga a quanto previsto dall’ultimo punto delle specifiche esclusioni, ai danni agli impianti al servizio esclusivo delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto. La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza per singola unità immobiliare |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
NOTA BENE:
Qualora un sinistro riconducibile al medesimo evento, determini una pluralità di danni riferibili:
• a diverse unità immobiliari;
• oppure a una o più unità immobiliari e agli impianti comuni;
si procederà alla liquidazione sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto da ciascuna delle unità immobiliari e al limite di indennizzo previsto per gli impianti comuni, per la relativa parte di danni sofferti, ma previa detrazione di una unica franchigia tra quelle indicate in polizza (per impianti delle parti comuni e singole unità immobiliari), sull’ammontare complessivo dei danni imputabili a quell’evento.
ART. DB-G ESTENSIONE AI DANNI ELETTRICI AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma indicata in polizza, i Danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da: correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.
La garanzia è acquistabile purché siano assicurate tutte le unità abitative del condominio con le seguenti garanzie:
a) art. DB-B "Incendio Contenuto delle singole unità immobiliari";
b) art. DB-F "Estensione dei danni elettrici ad impianti a servizio delle singole unità immobiliari".
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
Limite | 1.000 euro per unità abitativa per anno assicurativo |
Franchigia | 200 euro |
NOTA BENE:
Qualora un sinistro riconducibile al medesimo evento, determini una pluralità di danni elettrici riferibili al Contenuto delle diverse unità immobiliari si procederà alla liquidazione sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto da ciascuna delle unità immobiliari per la relativa parte di danni sofferti, ma previa detrazione di una unica franchigia sull’ammontare complessivo dei danni imputabili a quell’evento.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• causati da usura, da manomissioni, da vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Relativamente alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:
• i costi di intervento e di sostituzione delle componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
• i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso senza concorso di cause esterne.
GARANZIE DANNI DA ACQUA
ART. DB-H DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture e impianti fissi al servizio dello stesso.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Somma Assicurata Fabbricato |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• causati da gelo;
• causati da trabocco o rigurgito di fognature o occlusioni;
• causati da umidità e stillicidio.
ART. DB-I GELO
La Società si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti al Fabbricato da spargimento d'acqua, conseguente a rotture di condutture dello stesso per effetto del gelo.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limite massimo specifico indicato in polizza per anno assicurativo |
Limite per locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | 3.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
• al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.
ART. DB-J RIGURGITO DI FOGNATURE
La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato da rigurgiti o trabocco di fognature.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limite massimo specifico indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ART. DB-K OCCLUSIONE DI CONDUTTURE
La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato da occlusione di condutture, di grondaie e pluviali, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del Fabbricato.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limite massimo specifico indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
CASI PARTICOLARI
La garanzia è estesa alle spese sostenute per l’intervento di imprese specializzate nel ricercare ed eliminare l’occlusione che ha dato origine al danno da spargimento di acqua o di liquidi, tramite l’utilizzo di sonde o getti d’acqua ad altra pressione (cosiddetto “Canal jet”).
L’estensione di garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite | 1.000 euro per sinistro con il limite indennizzo scelto e indicato in polizza alla voce “Occlusione condutture” per anno assicurativo |
Franchigia | 200 euro |
ESCLUSIONI
Relativamente alle spese sostenute per interventi di ditte specializzate con sonde o “canal jet”, la garanzia non opera nei seguenti casi:
• qualora l’occlusione venga individuata in condutture di scarico della rete pubblica;
• qualora l’intervento non sia andato a buon fine, per le eventuali successive spese sostenute per demolire o ripristinare parti del Fabbricato allo scopo ricercare o eliminare l’occlusione.
ART. DB-L ESTENSIONE AI DANNI DA ACQUA AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
La Società si obbliga ad indennizzare nei limiti della somma indicata in polizza, i Danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da spargimento o fuoriuscita d’acqua:
• conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato;
• da elettrodomestici a seguito di rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del Fabbricato;
• rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato;
• traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato;
• infiltrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali.
La garanzia è acquistabile purché siano assicurate tutte le unità abitative del condominio con le seguenti garanzie:
• art. DB-B "Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari";
• art. DB-H "Danni da acqua".
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
Limite | Limite massimo specifico indicato in polizza per unità abitativa e per anno assicurativo a seconda della scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza per la garanzia art. DB-B "Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari" |
Limite per Locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | 3.000 euro per unità abitativa per anno assicurativo |
Franchigia | 200 euro |
Sono esclusi i danni verificatisi durante l'installazione di elettrodomestici o durante operazioni di prova o di collaudo.
ART. DB-M RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua così come previsto dall'art. DB-H "Danni da acqua", dall’Art. DB-K “Occlusione di condutture”, o che abbia comunque provocato un danno a terzi come previsto dall’Art. DB-P “Danni a terzi da spargimento d’acqua”.
La garanzia opera anche per le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine ad una dispersione di gas.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limiti massimi specifici per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ART. DB-N TUBATURE INTERRATE
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione o il ripristino di impianti e di parti del Fabbricato a seguito di rottura accidentale di tubi interrati di pertinenza dello stesso, anche in assenza di danno materiale e diretto al Fabbricato, allo scopo di ricercare e di eliminare la causa che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Limite massimo specifico per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ART. DB-O PERDITE OCCULTE D’ACQUA
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per l'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico del Fabbricato. Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall’utenza Condominiale, o del singolo Condòmino nel semestre precedente alla data della rottura.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | 2.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia | Franchigia indicata in polizza |
ART. DB-P DANNI A TERZI DA SPARGIMENTO D’ACQUA
La garanzia è operante per i Danni causati a terzi da spargimento di acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del Fabbricato come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo.
Se l'assicurazione è stipulata:
• da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi anche i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
• da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, la garanzia comprende sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni di cui debba rispondere in quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite | Nel limite massimo specifico indicato in polizza |
Scoperto | 10% del danno con il minimo di 200 euro |
ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi:
a) l'Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi;
c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;
d) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente lettera b) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
e) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori;
f) l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.
GARANZIE CRISTALLI
ART. DB-Q CRISTALLI DELLE PARTI COMUNI
La Società indennizza l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, relative ai fissi e infissi e lucernai, posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni e sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite | Somma assicurata indicata in polizza |
Franchigia | 100 euro |
ESCLUSIONI
Non costituiscono cristalli indennizzabili dalla presente garanzia quelli costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato.
ART. DB-R CRISTALLI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, relativi ai fissi e infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del Fabbricato di proprietà dei singoli condomini, distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia è acquistabile purché risultino assicurate in polizza tutte le unità immobiliari del condominio. La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite | 1.000 euro per annualità assicurativa per singola unità immobiliare 15.000 euro per annualità assicurativa complessivi per tutte le unità immobiliari |
Franchigia | 100 euro |
ESCLUSIONI
Non costituiscono cristalli indennizzabili dalla presente garanzia quelli:
• costituenti e/o aventi funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato;
• relativi a insegne e vetrine di attività commerciali o artigianali;
GARANZIA FURTO
ART. DB-S FURTO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
La Società si obbliga ad indennizzare i Danni diretti e materiali al Contenuto di ciascuna delle singole unità abitative causati da:
a) furto: la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nella singola unità abitativa:
• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte da non più di 8 giorni;
• per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in modo clandestino, asportando poi le cose assicurate a locali chiusi;
b) rapina o estorsione verificatasi nell'unità abitativa, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi all'interno;
c) furto attraverso le luci dei mezzi di protezione o riparo senza introduzione nell'unità abitativa.
La garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La garanzia è acquistabile purché siano assicurate tutte le unità abitative del condominio e sia acquistata la garanzia art. DB-B "Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari".
Le predette garanzie sono prestate con i seguenti limiti di indennizzo:
Limite | 3.000 euro a Primo Rischio Assoluto per unità abitativa per anno |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• avvenuti nelle dipendenze e/o pertinenze;
• avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
• avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
• verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
• commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
• commessi o agevolati con dolo o colpa grave di:
- persone del nucleo familiare;
- persone che occupano l'abitazione contenente i beni assicurati o locali comunicanti;
- persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- dipendenti dell'Assicurato;
• indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
• da furto di gioielli, preziosi e valori;
• quando l'unità immobiliare abitativa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione.
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. DB4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Salvo quanto diversamente indicato le garanzie della presente sezione operano a Valore Intero.
Salvo casi specifici, indicati espressamente nella Sezione “Obblighi e interventi nei vari casi di sinistro”, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio del Valore a Nuovo.
ART. DB5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente sezione operano per i Fabbricati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione DANNI AL FABBRICATO, AL CONTENUTO E FURTO.
ART. DB6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:
1. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. a Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
3. a Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
4. a Fabbricati interamente destinati ad autorimesse pubbliche a pagamento;
5. a Fabbricati solo parzialmente assicurati;
6. da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato assicurato;
7. da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
9. agli alberi;
10. vizi o difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
11. rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni:
12. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
13. causati da atti dolosi di terzi e in genere da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. DB-C “Atti vandalici e dolosi”, se acquistata;
14. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata degli stessi;
15. causati da terremoti, maremoti, maree, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, allagamenti;
16. da fenomeno elettrico, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive di cui agli
Artt. DB-E “Danni elettrici ad impianti comuni”, DB-F “Estensione dei danni elettrici ad impianti delle singole unità immobiliari”, DB-G “Estensione ai danni elettrici del contenuto delle singole unità abitative”, se acquistate;
17. da evento atmosferico, salvo quanto previsto per l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica dall’Art. DB1 “Incendio Fabbricato e rischi accessori”;
18. agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto da usura, corrosione o difetti di materiale;
19. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. DB2 “Altre garanzie sempre operanti”;
20. causati da atti di terrorismo salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. DB-D “Atti di terrorismo”, se acquistata;
21. ai pannelli solari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. DB-A “Pannelli solari” se acquistata;
22. al Contenuto del Fabbricato, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive di cui all’Art. DB-B “Incendio del contenuto delle singole unità immobiliari” e Art. DB-P “Danni a terzi da spargimento d’acqua”, se acquistate;
23. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
LIMITAZIONI DI GARANZIA SPECIFICHE PER TUTTE LE GARANZIE AGGIUNTIVE DANNI DA ACQUA
Sono esclusi i danni:
25. da corrosione e usura;
26. causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
27. causati da carenza di manutenzione;
28. dovuti a difetto di costruzione o di materiali, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
29. da gelo nei locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
30. da gelo al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne, pertinenti al Fabbricato.
LIMITAZIONI DI GARANZIA SPECIFICHE PER TUTTE LE GARANZIE AGGIUNTIVE CRISTALLI
Sono esclusi i danni:
31. in occasione di crollo o assestamenti del Fabbricato, distacco di parti di esso, restauro dei locali del Fabbricato di cui i vetri sono parte, operazioni di trasloco;
32. a seguito di rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni, cornici con presenza di operai;
33. a causa di vizio di costruzione o difetto d'installazione degli oggetti assicurati;
34. alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili;
35. a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio. L'assicurazione non opera inoltre per rigature e/o scheggiature.
5 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. DB7 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. DB1 INCENDIO FABBRICATO E RISCHI ACCESSORI | ||
k) Furto di fissi ed infissi | 2.000 euro per sinistro | Non previsto |
ART. DB2 ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI | ||
1. Spese di demolizione e sgombero | 10% dell’indennizzo liquidabile con il limite massimo indicato in polizza | Non previsto |
2. Perdita del canone di locazione | 5% del valore di ogni singola unità immobiliare con il massimo di 50.000 euro | |
3. Spese per inagibilità del fabbricato | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro | |
4. Rimpiazzo del combustibile | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo | Franchigia 200 euro |
5. Spese di riprogettazione | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | Non previsto |
6. Costi e oneri da Autorità Pubbliche | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | |
7. Spese di riparazione apparecchi di erogazione | Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo | |
8. Spese per onorari dei periti | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000 euro | |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-A PANNELLI SOLARI | ||
Pannelli solari | Somma Assicurata integra quella Fabbricato Danno all’impianto nel limite della Somma Assicurata Pannelli solari indicata in polizza e fermi eventuali sottolimiti previsti dalle garanzie interessate | In relazione alla garanzia interessata |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-B INCENDIO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI | ||
Danni alla singola unità immobiliare | Nei limiti della specifica Somma Assicurata indicata in polizza | Franchigia 200 Euro per evento anche se risultano colpite più unità immobiliari. |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-C ATTI VANDALICI E DOLOSI | ||
Danno generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danno al capotto termico | Massimo 20.000 euro per anno assicurativo | |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-D ATTI DI TERRORISMO | ||
Danno generico | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danno al capotto termico | Massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
(Garanzie Aggiuntive) ART. DB-E DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI COMUNI (Garanzia Aggiuntiva) ART. DB-F ESTENSIONE DEI DANNI ELETTRICI AD IMPIANTI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI | ||
DB-E Danni alle parti Comuni | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza unica per evento ancorché risultino colpite: • solo parti comuni; • o parti comuni e una o più unità abitative. |
DB-F Danni alle singole unità immobiliari | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo e per singola unità immobiliare indicato in polizza | |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-G ESTENSIONE AI DANNI ELETTRICI AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE | ||
Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative | 1.000 euro per singola unità abitativa per anno assicurativo | Franchigia 200 euro |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-H DANNI DA ACQUA | ||
Danno da rottura accidentale di impianti | Nei limiti della Somma Assicurata Fabbricato | Franchigia indicata in polizza |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-I GELO | ||
Limite generico | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
Limite per locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | Xxxxxxx 3.000 euro per anno assicurativo | |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-J RIGURGITO FOGNATURE DANNI DA ACQUA (Garanzia Aggiuntiva) ART. DB-K OCCLUSIONE CONDUTTURE | ||
Limiti per ciascuna delle garanzie: DB-J Rigurgito fognature DB-K Occlusione condutture | Con il limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
DB-K Occlusione condutture – intervento di ditte specializzate con sonde o “canal jet” | 1.000 euro per sinistro con il limite indennizzo scelto e indicato in polizza alla voce “Occlusione condutture” per anno assicurativo | Franchigia 200 euro |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-L ESTENSIONE AI DANNI DA ACQUA AL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE | ||
Danni da acqua Contenuto singole unità abitativa | Con il limite massimo specifico indicato in polizza per unità abitativa per anno assicurativo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in polizza per la garanzia art. DB-B “Incendio del Contenuto delle singole unità immobiliari" | Franchigia 200 euro |
Locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | 3.000 euro per unità abitativa per anno | Franchigia 200 euro |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-M RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO | ||
Ricerca e riparazione del guasto | Con i limiti massimi specifici per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-N TUBATURE INTERRATE | ||
Tubature interrate | Con il limite massimo specifico per sinistro e per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-O PERDITE OCCULTE D’ACQUA | ||
Perdite occulte d’acqua | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo | Franchigia indicata in polizza |
DANNI DA ACQUA (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-P DANNI A TERZI DA SPARGIMENTO D’ACQUA | ||
Danni a terzi da acqua a seguito di evento assicurato alla garanzia DB-H | Nel limite massimo specifico indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
CRISTALLI (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-Q CRISTALLI DELLE PARTI COMUNI | ||
Cristalli parti comuni | Nel limite della Somma assicurata cristalli indicati in polizza | Franchigia 100 euro |
CRISTALLI (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-R CRISTALLI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMBILIARI | ||
Cristalli delle singole unità immobiliari | 2.000 euro per anno assicurativo e singola unità immobiliare Massimo 15.000 euro per tutte le unità immobiliari per anno assicurativo | Franchigia 100 euro |
FURTO (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. DB-S FURTO DEL CONTENUTO DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE | ||
Furto, rapina e estorsione | 3.000 per unità abitativa per anno assicurativo | Non previsto |
SEZIONE EVENTI ATMOSFERICI
EVENTI ATMOSFERICI
In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano il Fabbricato dai danni causati da eventi atmosferici.
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. EA1 VENTO
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato per effetto del vento e delle cose da esso trasportate o fatte crollare.
Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Vento |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo |
Scoperto | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Vento |
ART. EA2 GRANDINE
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato per effetto della grandine.
Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
Sono altresì compresi i danni da grandine su lastre di cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Grandine |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo |
Limite per grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza |
Scoperto | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce grandine |
ART. EA3 ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato per effetto di Eventi atmosferici che abbiano come conseguenza danni non imputabili alle Avversità atmosferiche assicurate previste ai precedenti Art. EA1 “Vento” e EA2 “Grandine”.
Sono compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione.
Sono garantiti inoltre i danni da bagnamento all’interno del Fabbricato purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche assicurate dalla presente sezione.
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo |
Scoperto | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche |
ESCLUSIONI
Resta in ogni caso fermo quanto previsto all’Art. EA8 “Esclusioni e limitazioni”.
ART. EA4 SPESE E ONERI SEMPRE OPERANTI
Le garanzie assicurate dalla presente Sezione, anche quella aggiuntiva se acquistata, comprendono sempre, anche in eccedenza al limite di indennizzo previsto e indicato in polizza per ciascuna di esse, le spese e gli oneri previsti dall’Art. DB2 “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito degli eventi assicurati dalla presente Sezione EVENTI ATMOSFERICI.
2 – GARANZIA AGGIUNTIVA
(garanzia operante solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)
ART. EA-A SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al Fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sui tetti, con crollo totale o parziale delle relative strutture portanti, a condizione che il Fabbricato sia conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione.
La garanzia è operante con le seguenti limitazioni sulla base delle scelte effettuate dal Contraente e indicate in polizza.
Limite Sovraccarico neve | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Sovraccarico neve |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
• causati da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
• ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura;
• a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto.
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. EA5 EFFETTO COMBINATO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
Qualora a seguito di Evento atmosferico i danni al Fabbricato assicurato siano imputabili contestualmente all’effetto combinato di più Avversità atmosferiche tra quelle assicurate dagli Artt. EA1 “Vento”, EA2 “Grandine” EA3 “Altre avversità atmosferiche” il sinistro sarà indennizzabile:
• sino alla concorrenza di un unico Limite di indennizzo;
• con l’applicazione di un unico scoperto e minimo scoperto;
pari ai maggiori tra quelli indicati in polizza per ciascuna delle Avversità atmosferiche assicurate, che hanno cagionato i danni.
Inoltre, sempre in questi casi per:
• installazioni esterne (comprese tende frangisole);
• cappotto termico;
il relativo sottolimite indicato in polizza deve intendersi unico e valido a prescindere dalle Avversità assicurate che hanno cagionato danni a tali beni.
ART. EA6 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Salvo quanto di seguito diversamente indicato le garanzie della presente sezione operano nella forma del
Valore Intero.
Salvo casi specifici, indicati espressamente nella Sezione “Obblighi e interventi nei vari casi di sinistro”, la valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio previsto dal tipo di garanzia del Valore a Nuovo.
NOTA BENE
Per i danni:
• ad installazioni esterne (comprese le tende frangisole);
• al capotto termico;
• da grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica; le garanzie operano a Primo Rischio Assoluto.
ART. EA7 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente sezione operano per i Fabbricati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione EVENTI ATMOSFERICI.
ART. EA8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:
1. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. a Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
3. a Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
4. a Fabbricati interamente destinati ad autorimesse pubbliche a pagamento;
5. a Fabbricati solo parzialmente assicurati;
6. a Fabbricati o porzioni di Fabbricato aperti su uno o più lati, verande, tettoie o porticati;
7. da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato assicurato;
8. al manto stradale ed alle pavimentazioni esterne di pertinenza del Fabbricato;
9. a recinti e recinzioni totalmente o parzialmente in vetro e/o cristallo, mezzo cristallo, specchio;
10. da smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
11. al Contenuto delle singole unità immobiliari e del Fabbricato in genere;
12. vizi o difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
13. rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni:
14. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
15. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata degli stessi;
16. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche;
17. da fenomeno elettrico da qualsiasi causa originato;
18. agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto da usura, corrosione o difetti di materiale;
19. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. AE4 “Spese e oneri sempre operanti”;
20. ai pannelli solari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. DB-A “Pannelli solari” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”, se acquistata;
21. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
22. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
Sono esclusi inoltre, anche se conseguenti agli eventi atmosferici assicurati dalla presente Sezione, i danni causati da:
23. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina;
24. alluvioni ed inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e allagamento in genere;
25. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
26. gelo, brina, siccità, fulmine ed elettricità atmosferica in genere;
27. neve, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. EA-A “Sovraccarico neve”, se acquistata;
28. valanghe, slavine, e spostamenti d’aria da queste originate;
29. da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico dell’acqua piovana.
5 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. EA9 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. EA1 VENTO | ||
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Vento | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Vento |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |
ART. EA2 GRANDINE | ||
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce grandine | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Grandine |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |
Limite per grandine su lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |
ART. EA3 ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE |
Limite | Nel limite della percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche | Con lo scoperto e minimo scoperto indicati in polizza alla voce Altre avversità atmosferiche |
Limite per danni installazioni esterne (comprese tende frangisole) | Limite massimo specifico per anno assicurativo indicato in polizza | |
Limite per danni al capotto termico | 30.000 euro per anno assicurativo | |
ART. EA5 EFFETTO COMBINATO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE | ||
Danni da effetto combinato e concomitante di più Avversità atmosferiche | Limite unico pari al maggiore tra quelli indicati in polizza per le Avversità atmosferiche assicurate agli Artt. EA1 – EA2 – EA3 che hanno cagionato il danno | Scoperto e minimo scoperto pari ai maggiori tra quelli indicati in polizza per le Avversità atmosferiche assicurate agli Artt. EA1 – EA2 – EA3 che hanno cagionato il danno |
ART. EA4 SPESE E ONERI SEMPRE OPERANTI | ||
Altre garanzie sempre operanti | Limiti comuni a quanto previsto dall’Art. DB2 “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto” | Come e se previsti dall’Art. DB2 “Altre garanzie sempre operanti” della Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto” |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. EA-A SOVRACCARICO NEVE | ||
Sovraccarico neve | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
EVENTI CATASTROFALI
In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano e il Fabbricato in caso di alcune gravi calamità naturali quali un terremoto, una inondazione o una alluvione
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. CT1 TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato per effetto di terremoto, incendio, esplosione, scoppi conseguenti a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. CT2 INONDAZIONE E ALLUVIONE
(La garanzia opera solo se acquistata e indicata in polizza la relativa somma assicurata)
La Società risponde dei danni subiti dal Fabbricato per effetto di:
• Inondazione;
• Alluvione;
a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti o beni assicurati o non, posti nelle vicinanze.
I fenomeni di inondazione e alluvione verificatisi nelle 168 ore successive al primo evento sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. CT3 ULTERIORI ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
Sono inoltre riconosciute, anche in eccedenza alla somma assicurata, le seguenti spese e oneri sostenuti a seguito di sinistro indennizzabile nei termini previsti dalle garanzie della presente sezione:
1. onorari dei periti: gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
2. le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: la demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro indennizzabile;
3. spese per le cure di assistenza psicologica: a favore di un condomino o di un membro del suo nucleo familiare, nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- inagibilità dell'unità abitativa del Fabbricato assicurato per almeno 15 giorni;
- lesioni personali gravi o gravissime al condomino o ad un membro del suo nucleo familiare da cui derivi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- morte di un familiare.
Tali oneri e spese sono riconosciuti con le seguenti limitazioni.
Limite – onorari dei periti | Xxxxxxx 10% della Somma Assicurata Fabbricato |
Limite – spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | |
Limite – Cure di assistenza psicologica | 1.000 euro per nucleo familiare per anno assicurativo |
2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. CT4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Le garanzie della presente sezione operano a Valore Intero.
La valutazione e liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie della presente sezione avviene secondo il criterio del Valore a Nuovo.
ART. CT5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente sezione operano per i Fabbricati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione EVENTI CATASTROFALI.
Art. CT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:
1. a Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
2. a fabbricati abusivi;
3. a fabbricati dichiarati inagibili con ordinanza dell'Autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili agli eventi assicurati dalla presente sezione);
4. a Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
5. a Fabbricati interamente destinati ad autorimesse pubbliche a pagamento;
6. a Fabbricati solo parzialmente assicurati;
7. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
8. al Contenuto dei fabbricati.
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi danni:
9. Provocati con Dolo dal Contraente / Assicurato;
10. causati da eruzioni vulcaniche, allagamento, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
11. da allagamento derivante da eventi diversi da quelli indicati all’Art. CT2 “Inondazione e alluvione”;
12. causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto, dell’inondazione, dell’alluvione o allagamento;
13. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di beni o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
14. provocati da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
15. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
16. danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
17. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
18. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. CT7 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. CT1 TERREMOTO | ||
Terremoto | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. CT2 INONDAZIONE E ALLUVIONE | ||
Inondazione e alluvione | Percentuale della Somma Assicurata Fabbricato indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. CT3 ULTERIORI ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1. Onorari dei periti | 10% della Somma Assicurata Fabbricato In eccedenza alla Somma Assicurata fabbricato a seguito di sinistro indennizzabile nei termini previsti agli artt. CT1 – CT2 | Non previsto |
2. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | ||
3. Cure di assistenza psicologica | 1.000 euro per nucleo familiare per anno assicurativo | Non previsto |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
RESPONABILITA’ CIVILE
I possibili danni arrecati involontariamente a soggetti terzi, compresi quelli che si verificano tra condòmini, fanno parte dei rischi derivanti dalla gestione della vita in condominio.
In questa sezione vengono indicate le soluzioni per garantire il risarcimento dei soggetti danneggiati attraverso una copertura base e ulteriori personalizzazioni.
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. RC1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i conduttori, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi della proprietà del Fabbricato e dei relativi impianti fissi, nonché della proprietà e della conduzione delle parti comuni dello stesso.
L'assicurazione comprende i rischi che possono derivare da:
• spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, compresi gli alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine ed impianti sportivi ad esclusivo uso condominiale, purché in buono stato di conservazione e manutenzione;
• committenza di lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato;
• antenne o parabole radiotelevisive centralizzate;
• pannelli solari fotovoltaici e termici, purché assicurati con la presente polizza.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatti commessi con dolo di persone delle quali debba rispondere.
CASI SPECIFICI: SE L’ASSICURAZIONE È STIPULATA
• da un condominio per l'intera proprietà: sono considerati terzi anche i singoli condomini e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
• da un singolo condomino per la parte di sua proprietà: la stessa comprende sia i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia i danni di cui debba rispondere in quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Massimale di RCT indicato in polizza |
Franchigia | Indicata in polizza |
ART. RC2 DANNI A TERZI DA INCENDIO
La garanzia di cui all’Art. RC1 "Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)" è estesa anche ai danni a terzi conseguenti ad incendio, fumo, esplosione o scoppio del Fabbricato.
ART. RC3 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (Artt. 10 - 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965 e Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000 per i lavoratori parasubordinati).
Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.
La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.
L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Massimale di RCO indicato in polizza con il massimo di 1.000.000 di euro |
ESCLUSIONI
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
2 – GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
(garanzie operanti solo se risultino indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della loro operatività)
ART. RC-A RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne i condomini e/o i locatari del Fabbricato di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti, uffici o studi professionali per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi.
La garanzia opera anche per i danni a terzi conseguenti a fuoriuscita o spargimento di acqua e liquidi in genere derivanti dalla conduzione dei singoli appartamenti, uffici o studi professionali, per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché di altre persone con loro conviventi.
In caso di assicurazione stipulata dal condominio, la garanzia è operante per tutte le unità immobiliari costituenti il condominio. I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro e il condominio è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro.
Limite per sinistro | Xxxxxxx indicato in polizza |
Franchigia | 200 euro |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni provocati a terzi dalla conduzione di unità immobiliari adibite ad attività industriali, commerciali, artigianali.
ART. RC-B RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE
L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all'Amministratore del condominio per i danni patrimoniali, derivanti da fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli proprietari e/o conduttori, nell'espletamento del mandato affidatogli.
La garanzia comprende le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio per errori imputabili all'Amministratore nonché i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Xxxxxxx 100.000 euro |
Scoperto | 10% del danno con il minimo 500 euro |
NOTA BENE:
L'assicurazione è operante per i danni derivanti da errori professionali posti in essere dall'Amministratore durante il periodo di efficacia della polizza che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo.
Il limite di risarcimento per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni:
• conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
• conseguenti ad omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
• conseguenti a omissioni o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
ART. RC-C COMMITTENZA DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione effettuati sul Fabbricato, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei prestatori di lavoro, a condizione che:
• xxxxxxxxx designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori e che tali soggetti risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi;
• i lavori siano stati affidati ad imprese che esercitino regolarmente l’attività edile ed impieghino i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente;
La garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro delle imprese esecutrici, sempreché dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del c.p..
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | 50% del Massimale di RCT indicato in polizza con il massimo 300.000 euro |
Scoperto per soli danni a cose | 10% del danno con il minimo 500 euro |
ART. RC-D DANNI A COSE DI TERZI NEI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. RC7 “Esclusioni e limitazioni”, punti 24 e 26, l'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi contenute in locali interrati o seminterrati, causati esclusivamente da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.
La garanzia opera esclusivamente per quei locali e relative pertinenze adibiti ad attività artigianali e commerciali.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Xxxxxxx 50.000 euro |
Scoperto | 10% del danno con il minimo 500 euro |
ART. RC-E DANNI DA CADUTA DI NEVE O GHIACCIO
L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Xxxxxxx 100.000 euro |
Scoperto | 10% del danno con il minimo 500 euro |
ART. RC-F DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Xxxxxxx 100.000 euro |
Scoperto | 10% del danno con il minimo 500 euro |
ART. RC-G DANNI DA INQUINAMENTO
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a cose di terzi da inquinamento dell'acqua e del suolo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro | Xxxxxxx 100.000 euro |
Scoperto | 10% del danno con il minimo 500 euro |
3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. RC4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente sezione operano per i Fabbricati ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ART. RC5 FRANCHIGIA FISSA PER DANNI A COSE
Per ogni sinistro che comporti danno a cose la garanzia di responsabilità civile verso terzi verrà prestata previa detrazione della franchigia fissa di RCT scelta ed indicata in polizza.
Resta ferma l’applicazione delle franchigie o scoperti previsti dalle singole garanzie qualora risultino di importo superiore a detta franchigia.
ART. RC6 MASSIMALE AGGREGATO PER SINISTRO
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto e indicato in polizza come “Massimale aggregato RCT e RCO”.
ART. RC7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
1. l'Assicurato;
2. il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi;
3. i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo i casi previsti dall’Art. RC3 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
4. le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente punto 2 rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo;
5. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori;
6. l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile.
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:
7. per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione Danni al Fabbricato, al Contenuto e Xxxxx;
8. provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni nonché derivanti da altre attività comunque remunerate dell'Assicurato, degli inquilini o dei condomini o dei loro familiari;
9. derivanti da Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
10. derivanti da Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
11. derivanti da Fabbricati interamente destinati ad autorimesse pubbliche a pagamento;
12. derivanti da Fabbricati solo parzialmente assicurati;
13. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
14. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
15. da furto o rapina;
16. derivanti dalla proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
17. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
18. che derivino da multe, ammende, sanzioni in genere;
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni:
19. che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie azioni e attività;
20. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. RC-C “Committenza dei lavori di straordinaria manutenzione”, se acquistata;
21. relativi alla conduzione delle singole unità immobiliari, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RC-A “Responsabilità civile della conduzione”, se acquistata;
22. subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all’Art. RC3 “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
23. conseguenti a guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
24. derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito della rete fognaria, occlusioni e traboccamenti di impianti e pluviali;
25. da caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. RC-E “Danni da caduta di neve o ghiaccio”, se acquistata;
26. in genere alle cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. RC-D “Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati”, se acquistata;
27. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. RC-F “Danni da interruzione attività”, se acquistata;
28. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all’Art. RC-G “Danni da inquinamento”, se acquistata;
29. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
30. diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
31. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
32. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
33. conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
34. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
35. conseguenti a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;
36. causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
• ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
5 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. RC8 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. RC1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | ||
Danni a terzi | Xxxxxxxxx di RCT indicato in polizza | Franchia Indicata in polizza |
Danni a terzi da Incendio | ||
ART. RC3 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | ||
Danni a persona – prestatori di lavoro | Massimale di RCO indicato in polizza con il massimo di 1.000.000 di euro | Non previsto |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-A RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE | ||
RC Conduzione | Con il massimo indicato in polizza | Franchigia 200 euro |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-B RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE | ||
RC Amministratore | Xxxxxxx 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-C COMMITTENZA DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | ||
Committenza lavori di straordinaria manutenzione | 50% del massimale di RCT indicato in polizza con il massimo di 300.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro pe soli danni a cose |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-D DANNI A COSE DI TERZI NEI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI | ||
Danni a cose di terzi in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane commerciali | Massimo 50.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-E DANNI DA CADUTA DI NEVE O GHIACCIO | ||
Danni da caduta di neve e ghiaccio | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-F DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ | ||
Danni da interruzione attività | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro |
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) ART. RC-G DANNI DA INQUINAMENTO | ||
Danni da inquinamento | Massimo 100.000 euro | Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro |
SEZIONE TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE
In questa sezione vengono indicate le norme che regolano i casi per i quali è possibile ottenere una assistenza legale per difendere o far valere gli interessi del Condominio, nonché dei singoli condòmini, in caso di eventi che abbiano conseguenze giuridiche penali o anche civili.
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 “Assicurati”, per la difesa dei propri interessi, nell’ambito del rischio derivante dai casi indicati al successivo Art. TL3 “Casi assicurati”.
SI GARANTISCONO:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
• compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
• compensi dell’avvocato xxxxxxxxxxxxxx, se indicato da D.A.S.;
• spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato;
• spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;
• spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
• compensi dei periti;
• spese di giustizia;
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
• spese legali per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Il Contraente/Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
Salvo quanto diversamente previsto da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite.
Limite | Massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza |
ART. TL2 SOGGETTI ASSICURATI
Le spese assicurate previste dall'Art. TL1 “Oggetto della garanzia” vengono garantite a tutela dei diritti del Condominio Contraente indicato in polizza (art. 1117 e seguenti del c.c. e successiva legislazione in materia). La garanzia opera anche per controversie inerenti l'utilizzo del web e di social e media network.
Vengono altresì Assicurati anche:
• l'amministratore;
• i singoli condòmini, in relazione alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
• i condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni;
• i soggetti dipendenti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente, per le responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni;
salvo quanto diversamente indicato nei singoli casi assicurati.
Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
ART. TL3 CASI ASSICURATI
La Società assicura le spese di cui all’Art. TL1 “Oggetto della garanzia”, relativamente ai seguenti casi:
1. Delitti colposi e contravvenzioni
Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
2. Delitti dolosi
Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata. La garanzia opera solo nei seguenti casi:
a. l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
b. il reato è derubricato da doloso a colposo;
c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire a D.A.S. tutte le spese da essa anticipate. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.
3. Danni subiti
Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo; sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. La garanzia opera solo per le spese sostenute dall'amministratore e dai singoli condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso.
4. Vertenze contrattuali
Vertenze contrattuali proprie o di controparte relative al condominio contraente. La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
La garanzia opera con la seguente limitazione.
Limite | Valore in lite uguale o superiore a 500 euro |
5. Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro delle parti comuni
Sono garantite le spese sostenute per le vertenze contrattuali con le imprese incaricate di effettuare la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e il restauro delle parti comuni dell’immobile.
La garanzia vale solo per le spese sostenute dal Contraente. La garanzia opera con la seguente limitazione.
Limite | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza |
6. Vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile
Sono in copertura le spese sostenute per le vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità immobiliare.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dai condòmini per le singole unità immobiliari che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite | Valore in lite uguale o superiore a 500 euro |
Limite | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza |
7. Rapporti di lavoro
Vertenze individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti del Condominio, addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dello stesso.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
8. Recupero quote condominiali
Vertenze per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi.
D.A.S., accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, gestirà la trattazione stragiudiziale della vertenza e pertanto porrà in essere ogni azione intesa al recupero dei crediti purché sussistano
oggettive possibilità di recupero. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale non riesca, il sinistro nella fase giudiziale verrà gestito ai sensi dell'Art. STL4 "Gestione del sinistro".
Limite | Valore in lite uguale o superiore a 250 euro |
Limite | 50.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza |
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente. La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
9. Violazione del regolamento condominiale o di norme di legge
Le vertenze nascenti da violazioni, da parte di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti alla disciplina del condominio.
La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) nel caso di omessa o incompleta risposta alla richiesta dell'amministratore delle informazioni necessarie alla tenuta del Registro Anagrafe Condominiale (RAC) ai sensi dell'art. 1130 c.c..
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
10. Diritto di proprietà e altri diritti reali
Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relative al condominio.
Per vertenze in materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché la richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contrente e dai singoli condomini.
11. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali
Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria.
La presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell'amministratore proposto all'autorità giudiziaria da uno o più condomini. In tal caso la garanzia è prestata esclusivamente a condizione che vi sia stata una delibera assembleare di conferma dell'amministratore stesso. In caso di revoca giudiziale dell'amministratore, la Società non proporrà azione di surroga nei confronti dell'amministratore per recuperare le somme liquidate in sede giudiziale a favore del Condominio.
La garanzia opera solo per le spese sostenute dal Contraente.
12. Danni causati da animali domestici
Spese di resistenza per le richieste di risarcimento danni causati da animali domestici. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condomini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condomini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale.
In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.
NOTA BENE:
La garanzia opera a primo rischio, qualora:
• la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
• la polizza di Responsabilità Civile non esista.
La garanzia opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In questo caso la garanzia è valida per la parte di danno eccedente il massimale.
LIMITAZIONI
La prestazione non opera nei seguenti casi:
• l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
• la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;
• il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.
13. Pacchetto sicurezza
a. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori, e in materia di tutela dell’ambiente sono coperte le spese sostenute:
• in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
b. In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
• In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.
• in procedimenti penali per delitti dolosi, se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
• La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
• per resistere a secondo rischio, quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’Assicurato.
• per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
• per i reclami all’autorità competente.
PACCHETTO SICUREZZA - NOTA BENE
In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Condominio contraente.
Nelle materie previste dai punti a. e b. le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, purché le attività siano svolte su incarico del Condominio contraente.
Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie le garanzie sono prestate con la seguente limitazione.
Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
Limite
2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
ART. TL4 QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI
Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL5 “Quando avviene il sinistro”, verificatisi:
a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:
• il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
• per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:
• in tutte le restanti ipotesi.
NOTA BENE:
Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto,
il periodo di carenza, se previsto, vale soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.
ART. TL5 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.
REGOLA GENERALE
La data dell’evento, in base alla natura della vertenza, è intesa:
• per il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato, quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
CASI SPECIFICI: DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRI DIRITTI REALI
(Vedi punto 10 dell’Art. TL3 “Casi assicurati”)
In materia di usucapione, l’evento coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione,
purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA
(Vedi punto 13 dell’Art. TL3 “Casi assicurati”)
L’evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. Fanno eccezione l’omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.
ART. TL6 PLURALITÀ DI EVENTI
In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell’evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:
• sono trattati e considerati come un unico sinistro;
• la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
ART. TL7 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.
ART. TL8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
DOVE OPERANO LE GARANZIE?
Le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l’ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato.
Le garanzie:
• delitti colposi o contravvenzioni e delitti dolosi;
• danni subiti;
• danni causati da animali domestici;
• pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
operano nell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
Le garanzie:
• vertenze contrattuali relative al condominio;
• ristrutturazione di parti comuni;
• vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile;
• rapporti di lavoro;
• recupero quote condominiali;
• violazione del regolamento condominiale o delle norme di legge;
• diritto di proprietà e altri diritti reali;
• impugnazione di delibere assembleari condominiali;
• impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
• reclami all’autorità competente in materia di protezione dei dati personali;
operano in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente.
CASI SPECIFICI
Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
3 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione TUTELA LEGALE.
ART. TL9 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i rischi relativi a:
1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o di veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
3. Fabbricati in precarie condizioni di statica manutenzione;
4. Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
5. Fabbricati interamente destinati ad autorimesse pubbliche a pagamento;
6. Fabbricati solo parzialmente assicurati;
ESCLUSIONI DI GARANZIA
É escluso il rimborso delle seguenti spese:
7. compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite;
8. compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
9. compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da D.A.S.;
10. spese per l’indennità di trasferta;
11. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
12. spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
13. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
14. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
15. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
16. spese non concordate con D.A.S.;
17. in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
Sono escluse le vertenze relative a:
18. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
19. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
20. materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dall’Art. TL3 “Casi assicurati” ai punti 1 e
2. e al punto 13;
21. fatti dolosi commessi dagli Assicurati, salvo quanto previsto dall’Art. TL3 “Casi assicurati” ai punti 2 e 13-b.
22. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
23. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
24. costruzione ex novo di immobili, a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, salvo quanto previsto all’Art. TL3 “Casi assicurati” al punto 5;
25. adesione ad azioni di classe (class action);
26. difesa penale per abuso di minori.
4 – TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. TL10 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI |
ART. TL3 CASI ASSICURATI | ||
1.Delitti colposi e contravvenzioni | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
2.Delitti dolosi | Non previsto | |
3. Danni subiti | Non previsto | |
4. Vertenze contrattuali | Valore lite pari superiore a 500 euro | |
5. Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro delle parti comuni | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto |
6. Vertenze contrattuali con il fornitore di combustibile | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Valore lite pari superiore a 500 euro |
7.Rapporti di lavoro | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
8.Recupero quote condominiali | 50.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Valore lite pari o superiore a 250 euro |
9.Violazioni del regolamento condominiale o di norme di legge | Nei limiti del massimale per sinistro e massimale per anno indicati in polizza | Non previsto |
10.Diritti di proprietà e altri diritti reali | Non previsto | |
11. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali | Non previsto | |
12.Xxxxx causati da animali domestici | Non previsto | |
13.Pacchetto sicurezza | Opposizione a sanzioni amministrative: importo della sanzione pari o superiore a 250 euro |
SEZIONE ASSISTENZA
ASSISTENZA
In questa sezione vengono elencate le prestazioni di assistenza offerte a supporto del Condominio e dei singoli Condòmini qualora si verifichino situazioni di emergenza e sia necessario un intervento tempestivo.
1 – COSA È ASSICURATO OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società assicura l’erogazione delle prestazioni di assistenza di seguito elencate per il tramite della Struttura Organizzativa.
ART. AS1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l’Assicurato o il Contraente deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – attiva 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l’erogazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL’ITALIA: 800 572 572 (NUMERO VERDE)
DALL’ESTERO:
x00 00 00 000 000
Qualora l’Assicurato o il Contraente fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx
In ogni caso l’Assicurato o il Contraente deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
• codice fiscale / P.IVA dell’Assicurato o del Contraente e numero di contratto;
• motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
• tipo di servizio richiesto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’erogazione della prestazione.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso di sinistro.
Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall’Assicurato, ciò viene esplicitato all’interno dell’articolo relativo a ciascuna singola prestazione.
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta di assistenza con l’integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione delle prestazioni; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non in fotocopia) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
• siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
• siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell’Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx.
La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
ART. AS2 INFORMAZIONI LEGALI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato o del Contraente, informazioni relative al Codice Civile e alla normativa in materia di Condominio sulla base della pubblicazione della normativa ufficiale.
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS3 INFORMAZIONI FISCALI IMMOBILIARI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato o del Contraente, informazioni relative a:
• imposte dirette IRPEF;
• quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO;
• I.M.U.: imposta municipale sugli immobili;
• I.V.A.: imposta sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
• TARSU.: imposta per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
• INVIM: imposta sull'incremento del valore immobiliare;
• imposte di registro;
• Modello 770;
• F24;
indicando:
• la documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative al Fabbricato, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico;
• la struttura disponibile nella zona di residenza atta a recepire tutta la documentazione necessaria.
Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la struttura organizzativa fornirà le informazioni relative dal giorno in cui la normativa verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS4 INFORMAZIONI BUROCRATICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato o del Contraente, le seguenti informazioni burocratiche:
• apertura di codice fiscale del Condominio;
• apertura di un conto corrente del Condominio;
• gestione delle pratiche per le ritenute d'acconto sui compensi erogati ai dipendenti condominiali o ai lavoratori autonomi per attività a favore del condominio (professionisti, agenti, mediatori ecc.);
• gestione in assenza di regolamento condominiale.
massimale | 3 volte per anno assicurativo |
estensione territoriale | la prestazione è operante in italia |
operatività | la prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS5 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su semplice richiesta dell'Assicurato o del Contraente, informazioni per il Fabbricato indicato in polizza relative alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti idrici, elettrici, a gas.
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS6 ACCESSO RETI ARTIGIANI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria presso il Fabbricato indicato in polizza, un artigiano o un tecnico qualificato a tariffe di manodopera convenzionate tra quelli di seguito elencati qualora non riesca a reperirlo direttamente:
• antennista;
• elettricista;
• fabbro;
• falegname;
• idraulico;
• muratore;
• operatore spurghi;
• personale specializzato in tecniche di asciugatura;
• piastrellista;
• riparatore di elettrodomestici;
• riparatore di sistemi telefonici;
• termoidraulico;
• tinteggiatore/decoratore;
• vetraio;
Entro le 24 ore successive alla richiesta l’artigiano o il tecnico specializzato contatta l’Assicurato o il Contraente per i necessari accordi.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali di consumo, ecc.).
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno |
ART. AS7 REPERIMENTO DI UN OPERATORE PER LA PULIZIA DEL FABBRICATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente, un’impresa specializzata che si occupa del sopralluogo e del successivo intervento per:
• lavori di pulizia straordinaria;
• sgombero di materiali;
• riordino di oggetti ingombranti;
nel Fabbricato reso inagibile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS8 REPERIMENTO DI UN’IMPRESA PER LA DISINFESTAZIONE O
DERATTIZZAZIONE DEL FABBRICATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un intervento di disinfestazione e/o derattizzazione del Fabbricato indicato in polizza, un’impresa specializzata.
Sono esclusi i sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS9 REPERIMENTO DI UN’IMPRESA EDILE PER LAVORI STRAORDINARI DI
RISTRUTTURAZIONE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato o del Contraente che ha necessità di eseguire dei lavori di ristrutturazione straordinari presso il Fabbricato che risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, un’impresa edile.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dell'intervento (comprensivo di diritto di uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Massimale | 3 volte per anno assicurativo |
Estensione territoriale | La Prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS10 INVIO DI UN IDRAULICO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un idraulico per un intervento urgente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, causato da:
• allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con l’esclusione dei sinistri dovuti a:
- guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
- guasti e otturazioni di xxxxxxxxx o tubature mobili;
- interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
- rottura delle tubature esterne all'edificio;
- colpa grave dell'Assicurato;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico con l’esclusione:
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
ne invia uno presso il Fabbricato indicato in polizza entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l’Assicurato o con il Contraente.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 4 ore di manodopera con il massimo di 300 euro per annualità assicurativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l’idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l’Assicurato o il Contraente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 350 euro per annualità assicurativa |
NOTA BENE:
Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestate nella sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”.
ART. AS11 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura, quali:
• raccolta di acqua e fluidi;
• rimozione di detriti;
• ricerca non distruttiva di perdite;
• ricerca di infiltrazioni;
a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, indennizzabili a termini di polizza, presso il Fabbricato assicurato, che causano:
• l’allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico con l’esclusione di sinistri dovuti a:
- guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.),
- rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell’Assicurato;
• il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico con l’esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l’Assicurato o con il Contraente.
Massimale | 300 euro per sinistro per annualità assicurativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il personale specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l’Assicurato o il Contraente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 350 euro per sinistro |
ART. AS12 INVIO DI UN ELETTRICISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un elettricista per un intervento urgente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, causato da:
• guasto dell'interruttore di accensione;
• guasto dell'impianto di distribuzione interna;
• guasto delle prese di corrente;
con l’esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:
• corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione del Fabbricato monte del contatore.
ne invia uno, presso il Fabbricato assicurato, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l’Assicurato o il Contraente.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 4 ore di manodopera con il massimo di 300 euro per annualità assicurativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l’elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l’Assicurato o il Contraente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 350 euro per annualità assicurativa |
NOTA BENE:
Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestata alla Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”.
ART. AS13 INVIO DI UN FABBRO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un fabbro per un intervento urgente presso il Fabbricato assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, causato da:
• smarrimento, rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, purché non elettronica, che rendano impossibile l'accesso;
• scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del Fabbricato;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l’Assicurato o il Contraente.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 4 ore di manodopera con il massimo di 300 euro per annualità assicurativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l’Assicurato o il Contraente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 350 euro per annualità assicurativa |
NOTA BENE:
Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestata alla Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”.
ART. AS14 INVIO DI UN VETRAIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un vetraio per un intervento di riparazione urgente in caso di rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni a seguito di Furto o di tentato Furto, tale per cui sia compromessa la sicurezza dei locali del Fabbricato indicato in polizza, ne individua uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l’Assicurato o il Contraente, che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 300 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il vetraio entro le 3 ore successive alla richiesta, l’Assicurato o il Contraente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 350 euro per sinistro |
ART. AS15 SOGGIORNO IN ALBERGO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa prenota, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente ed a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che renda inagibile il Fabbricato, un albergo o un residence tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione a favore di coloro che abitano nelle unità immobiliari coinvolte nel sinistro.
Massimale | 500 euro per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
NOTA BENE:
Questa prestazione non si cumula con quelle eventualmente prestata alla Sezione “Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto”.
ART. AS16 RIENTRO ANTICIPATO DAL VIAGGIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta di coloro che abitano nelle unità immobiliari del Condominio indicato in polizza e che si trovano in viaggio:
• in Italia ad oltre 100 km dal Fabbricato assicurato o
• all'estero,
ed hanno bisogno di rientrare immediatamente per evitare maggiori danni nel Fabbricato reso inagibile a causa di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fornisce un biglietto di sola andata:
• aereo in classe economica;
• ferroviario in prima classe.
Massimale | 500 euro per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno |
Se il richiedente della prestazione di Assistenza, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare un veicolo nel luogo in cui si trova all’atto dell’attivazione della prestazione, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.
Massimale | 250 euro per annualità assicurativa |
NOTA BENE:
La prestazione non è operante se l'Assicurato o il Contraente non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di erogazione della prestazione.
ART. AS17 INVIO DI UN SORVEGLIANTE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato o del Contraente che ha bisogno di un sorvegliante per garantire la sicurezza del Fabbricato indicato in polizza compromessa a seguito di: