Contract
CONTRATTO DI LAVORAZIONE IN SUBFORNITURA CON PRESTAZIONI PERIODICHE E CONTINUATIVE PER IL SETTORE TESSILE A NORMA DELLA LEGGE 192/98
Tra la ditta .............................………………...
in qualità di “committente” da una parte
SCRITTURA PRIVATA
e la ditta .............................………………...
in qualità di “subfornitore” dall’altra
PREMESSO CHE
a) il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente le seguenti lavorazioni:
.........................................................................................................................……………………………………………………………………………
su materie prime o semilavorati di proprietà del committente, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso committente, ex art.2, comma 5, lett.a) della legge 192/98, in occasione dell’affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub 1);
b) il subfornitore dichiara di essere in grado di eseguire dette lavorazioni a regola d’arte sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva;(1)
c) le parti intendono regolare i loro rapporti con questo accordo-quadro, in applicazione della legge 192/98.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
1) In adempimento alla disposizione di cui all’art. 2 comma 5, lett. a) della legge 192/98, il committente si impegna a fornire al subfornitore per iscritto (anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, possibilmente insieme con l’invio delle materie prime o semilavorati da trasformare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche.
2) Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante dal listino allegato, da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente atto, e sarà mantenuto fino a diverso accordo scritto tra le parti.
3) Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente di suddividerne l’esecuzione in lotti corrispondenti alle lavorazioni eseguite nel corso di ciascun mese solare; pertanto il termine di pagamento è fissato in ......(2) giorni decorrenti dall’ultima consegna effettuata in ciascun mese solare come saldo del lotto lavorato nel corrispondente mese.
4) La consegna della merce lavorata si intende effettuata presso ...................... e deve avvenire entro giorni dal ricevimento da parte del
subfornitore di ogni singolo ordinativo e delle materie prime o semilavorati ad esso relativi. E’ comunque fatta salva la possibilità di concordare tra le parti, sempre in forma scritta un termine di consegna della merce lavorata diverso da quello sopra indicato.
5) Il controllo circa l’eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi di natura apparente sarà effettuato dal committente entro …… giorni dal ricevimento della merce e consisterà in un controllo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l’ausilio di strumenti di uso corrente.(3) Entro lo stesso termine dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni.
Resta comunque salva la facoltà del committente di contestare eventuali vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta.
6) Il presente contratto ha durata fino a ............…………………
7) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e dalle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico,(4) in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Prato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitrato si terrà in via rituale e secondo diritto.
8) Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente inter partes e le disposizioni della legge 192/98.
Prato, ...………………………
p. il committente p. il subfornitore
...................................... .........................................
(1) Qualora il subfornitore si trovi ad operare affidando a sua volta in subfornitura ad altra impresa oltre il 50% del valore della propria lavorazione, si rende necessaria una espressa autorizzazione in tal senso da parte del committente, così come previsto dall’art.4, primo comma della legge 192/98. In questo caso dovrà essere inserito nel presente contratto il seguente ulteriore paragrafo:
“Il committente autorizza il subfornitore ad affidare ulteriormente in subfornitura la lavorazione di cui ai paragrafi precedenti fino alla quota del %”.
(2) Non più di 60 (sessanta) giorni. Detto termine potrà essere elevato a 90 (novanta) giorni qualora intervengano accordi in tal senso a livello nazionale e/o locale.
(3) In merito ai termini per la denuncia di eventuali vizi apparenti la Confartigianato di Prato, la CNA di Prato, la CNA di Pistoia, l’Unione Industriale Pratese e il Consorzio Lavorazioni Tessili di Prato danno atto di avere trovato, in linea generale, un consenso sulla seguente, più dettagliata disciplina, della quale raccomandano l’applicazione:
“1 – La verifica circa la conformità delle lavorazioni eseguite alle prescrizioni tecniche ad esse inerenti dovrà essere effettuata a cura del committente – il quale si potrà avvalere anche di soggetti terzi – entro 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata per rilevare l’eventuale presenza di vizi o difetti di natura apparente.
2 – La contestazione dei vizi eventualmente riscontrati dovrà essere sollevata per iscritto al subfornitore entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della merce lavorata.
3 – Per le lavorazioni di nobilitazione, qualora per particolari circostanze la verifica non sia effettuata nel termine di 8 giorni sopra previsto, le eventuali contestazioni di difetti apparenti potranno essere effettuate dal committente entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento della merce lavorata.
4 – Per i difetti di natura apparente che, a causa delle caratteristiche di presentazione e/o di confezionamento del prodotto, si manifestino esclusivamente durante la fase di lavorazione di fatto successiva, il termine per la denuncia è di 8 giorni dalla data di inizio di tale lavorazione e comunque non oltre 60 giorni dalla riconsegna della merce lavorata da parte dell’impresa cui sono imputabili tali difetti. La contestazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto dei termini sopra richiamati. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle lavorazioni di tessitura per le quali rimangono validi i precedenti paragrafi 1 e 2.”
(4) Oppure, se del caso, ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente.