CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DELLA SOCIETA’ MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. PER TRASPORTI INTERNI
CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DELLA SOCIETA’ MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. PER TRASPORTI INTERNI
1) Le presenti Condizioni Generali disciplinano il Contratto di spedizione (art. 1737 c.c.), che di seguito verrà chiamato Contratto, di mezzi idonei al trasporto combinato strada-rotaia, concluso fra MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. - Società per Xxxxxx (che di seguito verrà chiamata MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.) ed i suoi committenti.
2) Col Contratto di cui al precedente punto 1, MERCITALIA INTERMODAL X.x.X.xx obbliga, ai sensi dell’art. 1737 c.c, a concludere con il Vettore Ferroviario un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del suo Committente, nonché a compiere le operazioni accessorie di movimentazione, di carico sul carro ferroviario nel terminale di partenza e di scarico da detto carro nel terminale di arrivo, di mezzi carichi e vuoti, atti all’effettuazione di trasporti combinati strada- rotaia. La società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. potrà inoltre eseguire eventuali altre operazioni accessorie che si rendessero di volta in volta necessarie nell’interesse del Committente nonché per esigenze del traffico ferroviario.
3) I mezzi di cui al precedente paragrafo 2 sono:
- rimorchi;
- semirimorchi;
- trattori isolati;
- complessi stradali (veicoli articolati, camion e rimorchio);
- casse mobili e apparecchiature analoghe.
4) Le prestazioni oggetto del presente Contratto possono essere eseguite direttamente dalla società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. od anche, in tutto o in parte, dai suoi corrispondenti o da terzi da essa incaricati.
La sostituzione nell’esecuzione di dette prestazioni viene espressamente autorizzata dal Committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 c.c.
5) Per Vettore Ferroviario si intende il vettore con il quale MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. stipula il contratto di trasporto di cui al precedente punto 2.
1) Il mezzo da spedire deve essere presentato al terminale di partenza assieme a tutti i documenti.
All’atto della presentazione al terminale di partenza il committente direttamente o per il tramite di persona che agisca per conto dello stesso, sottoscriverà il “Mandato di Spedizione e consegna dell’UTI”, secondo i termini, le condizioni e con le modalità di cui alla “Nuova procedura di check-in e check-out delle UTI nei terminal gestiti da Mercitalia Intermodal S.p.A.”.
2) Salvo il diverso accordo scritto fra le parti, il Contratto si intende concluso nel momento in cui MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. riceve il mezzo e il Committente provvede al rilascio del “Mandato di Spedizione e consegna dell’UTI” secondo quanto previsto al precedente punto 1).
3) Il Contratto si intende eseguito quando MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. avrà portato a termine tutte le operazioni assunte.
1) Sino a quando MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non abbia stipulato il contratto di trasporto con il Vettore Ferroviario, il Committente può revocare il Contratto con MERCITALIA INTERMODAL S.P.A, previo rimborso delle spese da questa frattanto sostenute e la corresponsione di un equo compenso, ai sensi dell’art. 1738 c.c.
2) MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. può recedere dal contratto di spedizione sino a quando questo non abbia avuto inizio di esecuzione, senza dover alcun corrispettivo al Committente.
1) Il Committente deve, nel terminale di partenza, preavvisare MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. 24 ore prima della spedizione che intende affidarle.
Tale preavviso deve essere effettuato utilizzando il sistema ONLINE di Mercitalia Intermodal S.p.A. o tramite fax al ns. ufficio operativo (fax. 02/6080135 oppure 02/0000000, tel. 02/66895.289-290) o – nei casi di terminal privi di booking centralizzato – al terminal di partenza.
2) MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. prende in considerazione le domande del Committente se ha disponibile il carro ferroviario nel giorno richiesto per la spedizione e se le potenzialità della propria organizzazione e delle proprie attrezzature lo consentono.
1) Le caratteristiche e le condizioni tecniche del mezzo, richieste per la movimentazione ed il suo trasporto sulle Ferrovie sono definite dall’U.I.C. (Union International des Chemins de Fer) e/o contenute in apposite pubblicazioni a disposizione della clientela in ciascun Terminal. Presso ciascun terminal, inoltre, sono pure a disposizione della clientela le prescrizioni per il carico dei carri ferroviari come previste dalle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1.2 con il Vettore Ferroviario.
2) Con la stipula del Contratto di spedizione il Committente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni tecniche del mezzo nonché delle prescrizioni di carico dei carri ferroviari di cui al punto 1 e si impegna, sotto la sua responsabilità, a spedire solo mezzi perfettamente conformi a quanto in esso è previsto.
3) Il mezzo spedito deve, inoltre, essere:
a) Conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) Munito di targa di codificazione, o in difetto, di numero di identificazione;
4) In nessun caso MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. accetta per la spedizione mezzi contenenti:
oggetti d’arte; materie preziose, documenti, gioielli, denaro, titoli azionari ed obbligazioni, titoli del debito pubblico, carte valori in genere, animali vivi.
5) MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non è tenuta a verificare nè l’idoneità del mezzo al trasporto ferroviario, nè il contenuto del mezzo, nè le modalità di carico dello stesso, nè l’adempimento da parte del Committente degli obblighi a lui spettanti in forza dei precedenti paragrafi di questo articolo.
1) Non possono essere spediti mezzi contenenti sostanze radioattive.
2) Xxxxxxx essere spedite solo le merci pericolose ammesse dalle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1.2 con il Vettore Ferroviario. Tali merci devono, a cura del Committente e sotto la sua responsabilità, soddisfare tutte le condizioni previste dalle condizioni di tale contratto e/o dal “Regolamento Merci Pericolose”, nonché dalle altre disposizioni in vigore per il trasporto sia su ferrovia, sia su strada.
3) Il Committente, all’atto del conferimento del “Mandato di Spedizione e consegna dell’UTI”, ai sensi dell’art. 2, dovrà fornire le indicazioni e le informazioni richieste dal Regolamento Merci Pericolose nonché dalle altre disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali di cui al precedente punto 2.
4) Se, in violazione dei precedenti paragrafi, nei mezzi vengono immesse merci pericolose non ammesse al trasporto ferroviario e stradale, o prive di requisiti richiesti dalla normativa ferroviaria e dalla legislazione in materia, il Committente risponde di tutti i danni che da ciò possano derivare alla società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A., al Vettore Ferroviario o a terzi.
5) La società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. effettua solo operazioni di carico e scarico dei mezzi contenenti merci pericolose direttamente dal camion al vagone e dal vagone al camion. E’ esclusa qualsiasi sosta anche momentanea a terra. Conseguentemente la responsabilità delMERCITALIA INTERMODALS.p.A. è limitata all’esecuzione di dette operazioni.
6) Nel luogo di destinazione contrattualmente previsto i mezzi devono essere ritirati tassativamente entro quattro ore dalla messa a disposizione del vagone da parte del Vettore Ferroviario. In caso contrario saranno portati a carico del Committente i corrispettivi e/o le spese addebitate dal Vettore Ferroviario in applicazione delle disposizioni del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1.2, relativi allegati e/o regolamenti, nonché tutti i danni subiti dalla società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. per l’inosservanza del termine di ritiro suindicato.
1) In qualità di spedizioniere, ai sensi dell’art. 1737 c.c., la società MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non assume il trasporto del mezzo e delle cose in questo contenute e quindi essa non è in alcun caso responsabile della sua esecuzione. Del trasporto, infatti, viene incaricato il Vettore Ferroviario che lo esegue in base alle disposizioni del contratto stipulato ai sensi dell’art. 1.2 e relativi obblighi, diritti e limitazioni di responsabilità, che il Committente dichiara di conoscere.
Gli orari dei treni, sui quali i mezzi vengono trasportati, sono contenuti in appositi elenchi a disposizione presso tutti gli uffici di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. e che l’utente è tenuto a visionare.
2) Fermo quanto disposto nel precedente art. 6 par. 5, MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. consente la sosta ed assume la responsabilità dei mezzi in giacenza e delle cose in esso contenute:
a) nel terminale di partenza, dal momento in cui essa abbia preso in consegna il mezzo ai sensi del precedente art. 2) par. 2 sino alla consegna al Vettore Ferroviario;
b) nel terminale di arrivo dal momento della consegna da parte del Vettore Ferroviario sino al ritiro del mezzo da parte del Committente o di soggetto da questo incaricato;
c) la sosta, a partire dal giorno successivo a quello di arrivo, è a titolo oneroso per il Committente come da tariffario edito periodicamente da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
3) Limitatamente ai mezzi e/o alle merci ammessi alla spedizione, MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. risponde dei danni conseguenti alla perdita, totale o parziale, alle avarie o al ritardo occorsi nell’esecuzione delle prestazioni assunte col presente Contratto in base alle disposizioni del codice civile.
Il soggetto che pretende un risarcimento deve provare sia l’esatta natura, qualità e quantità delle merci asseritamente contenute nel mezzo, sia che il danno si è verificato nel corso di una delle prestazioni di cui MERCITALIA INTERMODAL
S.p.A. ha assunto l’esecuzione col presente Contratto. Se il mezzo reca un sigillo, la cui esistenza è attestata solamente dalla sua specifica indicazione sul “Mandato di Spedizione e consegna dell’UTI” di cui all’art. 2, l’eventuale effrazione o manomissione deve essere
fatta constatare al momento del ritiro. In caso contrario si ritiene che il sigillo fosse integro al momento del ritiro e non può essere fornita la prova contraria.
4) In ogni caso la responsabilità, ivi compresa la sosta, sia contrattuale che extracontrattuale di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. è soggetta (esclusi i casi di dolo o colpa grave) ai seguenti limiti quantitativi:
- 18,07 € per Kg. di peso lordo del mezzo e/o delle cose in esso contenute in caso di perdita o di avaria;
- un importo pari all’ammontare del compenso richiesto per l’esecuzione del presente contratto nel caso di danno da ritardo.
Comunque, il risarcimento totale dovuto da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. per danni di qualunque genere e a qualsiasi causa imputabili, sofferti dal mezzo e/o dalle cose in esso contenute (escluso il danno da ritardo) non potrà mai essere superiore all’importo di 206.582,75 € per ogni spedizione (tale limite è quindi comprensivo sia dei danni al mezzo che dei danni alle cose in esso contenute).
Il risarcimento dovuto per danno da ritardo non è cumulabile con quello per perdita o avaria.
5) L’ammontare del danno deve essere provato dall’avente diritto e, in caso di perdita o avaria, va calcolato in base al valore di mercato che le cose avevano nel momento e nel luogo in cui sono state prese in consegna da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. Ferme restando le limitazioni quantitative di responsabilità di cui al precedente paragrafo 4, MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. nel caso di xxxxxxx o avaria, risponde soltanto dei danni materiali e diretti subiti dalle merci o dal mezzo con esclusione dei danni indiretti di qualsiasi genere (come, a titolo puramente esemplificativo, danni conseguenti a mancato guadagno nelle rivendita delle merci o dei mezzi, mancato o ritardato utilizzo delle merci o dei mezzi, arresto o ritardo nella produzione e nelle lavorazioni, perdita di immagine o di mercato, ecc.).
6) MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non risponde in alcun caso del danno, pur se causato a terzi, compreso il Vettore Ferroviario, che tragga origine da anomalie del mezzo spedito, da difetto di carico o di stivaggio delle cose in esso contenute.
Di ciò risponde il Committente sia verso i terzi che verso MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
7) Il Committente è tenuto alla esatta dichiarazione del peso del mezzo e delle cose in esso contenute nonché della loro natura, qualità e quantità (tutti dati che MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non è in grado di controllare) ed è responsabile, sia verso i terzi, compreso il Vettore Ferroviario, sia verso MERCITALIA INTERMODAL S.p.A., di eventuali errate o false dichiarazioni e delle loro conseguenze.
8) I documenti diversi da quelli chiesti da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. per la spedizione (documenti doganali, sanitari, fitopatologici, autorizzazioni bilaterali, ecc) secondo quanto stabilito dalle presenti Condizioni, devono seguire il mezzo trasportato, sotto la responsabilità del Committente.
9) In nessun caso è ammessa la compensazione tra l’ammontare delle fatture dovute dal Committente e le eventuali richieste di risarcimento avanzate nei confronti di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
1) Il contratto di trasporto con il Vettore Ferroviario è concluso da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. sulla base delle dichiarazioni e informazioni ad essa fornite dal Committente e la cui veridicità ed esattezza MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. non
è tenuta né può controllare.
2) Il contratto di trasporto concluso da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. con il Vettore Ferroviario è disciplinato dalle disposizioni del medesimo ivi incluse le condizioni generali applicabili, nonché tutti i regolamenti e disposizioni emanati dal Vettore Ferroviario che il Committente dichiara espressamente di conoscere.
3) Nel caso in cui il Vettore Ferroviario, per qualsiasi motivo, si rifiuti di accettare il mezzo per il trasporto, il mezzo stesso rimarrà in sosta presso il terminale a titolo oneroso per il Committente come da tariffario edito periodicamente da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
4) Nei contratti di trasporto stipulati con il Vettore Ferroviario e nei quali MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. figura come mittente e destinatario, MERCITALIA INTERMODAL S.p.A., in caso di ritardo, perdita o avaria, solleverà le dovute riserve nei confronti del Vettore Ferroviario secondo le disposizioni di cui al contratto stipulato ai sensi dell’art. 1.2.
5) La domanda di liquidazione dei danni potrà essere presentata:
a) o direttamente dal Committente previa richiesta a MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. di cessione dei diritti ad essa spettante;
b) o da MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. su espressa richiesta scritta del Committente corredata della necessaria documentazione e da inviarsi entro il termine perentorio di tre mesi dal ritiro del mezzo dal terminal in tal caso MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. provvederà alla trattazione, esclusivamente in via stragiudiziale, della vertenza con il Vettore Ferroviario tenendo informato il Committente.
Qualora MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. ritenesse a suo insindacabile giudizio, che la vertenza con il Vettore Ferroviario non possa essere definita in via stragiudiziale, ne darà comunicazione al Committente cedendogli tutti i diritti di azione.
1) In caso di perdita totale o parziale o di avaria del mezzo e delle cose in esso contenute, l’avente diritto è tenuto a sollevare specifiche riserve all’atto del ritiro del mezzo dall’area del terminale.
2) Le riserve devono essere fatte in contraddittorio fra l’avente diritto od un suo rappresentante e MERCITALIA INTERMODAL S.p.A., ed eventualmente da un rappresentante del Vettore Ferroviario, quando il danno possa essersi verificato durante il trasporto su rotaia.
3) Delle effettuate riserve deve essere fatta esplicita menzione sui documenti relativi al contratto di spedizione.
4) In caso di disaccordo sulla realtà dei fatti, MERCITALIA INTERMODAL
S.p.A. o l’avente diritto possono chiedere l’accertamento dello stato e del peso del mezzo e delle cose in esso contenute, delle cause del danno e del presunto ammontare del medesimo, ai sensi dell’art. 696 c.p.c.
5) Il ritiro senza specifiche riserve del mezzo e quindi delle cose in esso contenute da parte dell’avente diritto estingue, salvo quanto previsto dal successivo punto 6, ogni azione contro MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. per perdita totale o parziale, avaria o ritardo.
6) L’avente diritto conserva il diritto all’azione per perdita o avaria soltanto nell’ipotesi di danno occulto, la cui esistenza sia rilevabile unicamente dopo il ritiro del mezzo dall’area del terminale, a condizione che egli faccia riserve scritte immediatamente dopo la scoperta del danno e comunque nel termine massimo di tre giorni dopo il ritiro.
7) In ogni caso l’avente diritto, per pretendere il risarcimento, deve fornire la prova di cui al precedente art.7 paragrafo 3.
1) Le prestazioni vengono eseguite in base alle tariffe a disposizione dei Committenti presso tutti gli uffici MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
Tali tariffe, secondo il disposto dell’art. 1740 2° comma c.c. possono comprendere in una somma globale unitaria l’importo complessivo dovuto dal Committente per rimborsi e compensi relativi a tutte o parte delle prestazioni fornite.
In tal caso MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. S.p.A. è esonerata dall’obbligo del rendiconto delle spese sostenute ed eventuali abbuoni o vantaggi sulle stesse rimarranno a favore di essa MERCITALIA INTERMODAL S.p.A.
2) Il pagamento di quanto dovuto a MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. in base alle tariffe di cui al precedente paragrafo 1 deve essere effettuato in contanti a partenza o previa autorizzazione di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. al momento del ritiro del mezzo nel Terminal di destinazione.
3) In base a valutazioni di carattere commerciale MERCITALIA INTERMODAL
S.p.A. può concordare con il Committente facilitazioni di pagamento, fermo restando che questo deve in ogni caso avvenire entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. A tale fine, MERCITALIA INTERMODAL S.P.A può chiedere opportune garanzie di carattere finanziario.
4) Tutti i pagamenti non eseguiti secondo il precedente paragrafo 3 dovranno essere effettuati presso la Direzione Generale di Milano.
5) In ogni ipotesi di mora del committente si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.
6) I crediti di Mercitalia Intermodal S.p.A. sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 2761 e 2756, 2° comma. c.c. Mercitalia Intermodal S.p.A. avrà inoltre le facoltà di cui al 3° comma. dell'art. 2756 c.c.
In base a contratti scritti ed a condizioni e tariffe da pattuire, MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. può eseguire, oltre a quelle indicate nell’art.1, altre prestazioni accessorie precedenti, connesse o successive alla spedizione da effettuare od effettuata.
Per ogni controversia nascente dal Contratto di spedizione e da quelli relativi ad altre prestazioni previste o consentite in base alle presenti Condizioni, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria di Milano, ove ha sede la Direzione di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. Questa competenza esclusiva non può essere derogata neppure nel caso di chiamata in causa di MERCITALIA INTERMODAL S.p.A. in un processo già pendente d’innanzi ad una autorità giudiziaria di altra località.