CITTÀ DI IGLESIAS
CITTÀ DI IGLESIAS
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO TRA COMUNE DI IGLESIAS E IGLESIAS SERVIZI S. R. L.
Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n° 88 del 9 aprile 2015 – modificato a seguito della Deliberazione della Giunta comunale n° 149 del 5 giugno 2015
Contratto di servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento tra Comune di Iglesias e Iglesias servizi s.r.l.
L’anno 2019, il giorno del mese di , in Iglesias, presso la sede del Comune di Iglesias in via Isonzo, n° 7.
TRA
L’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx nato a Iglesias il 01.08.1967, nella sua qualità di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Provveditorato e Contratti, Viabilità che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Comune di Iglesias (di seguito Comune), domiciliato per la propria carica presso lo stesso Comune di Iglesias, in via Isonzo, n° 7 P.IVA/CF 00376610909;
E
Xxxxxx Xxxxx nato a ) il che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del
C.d.A. di Iglesias Servizi (di seguito Gestore) con sede legale in Iglesias, P.zza Municipio n.1 , P. IVA /CF 03258720923 ;
PREMESSO
▪ che con deliberazione del Consiglio comunale n° 35 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto della società denominata “Iglesias servizi S.r.l.”. Le finalità della società sono relative all’esecuzione dei servizi di pulizia e custodia degli immobili comunali, servizio scuolabus, manutenzione segnaletica e della viabilità, manutenzione degli stabili comunali, custodia del cimitero e manutenzione del verde pubblico;
▪ che con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d’Impresa dei servizi da trasferire:
▪ che con atto rep. 22710 racc. 10827 in data 30 luglio 2009, registrato ad Iglesias il 5 agosto 2009 al n° 2912, viene costituita formalmente la società, con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00;
▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 è stato approvato il nuovo Statuto della società denominata “Iglesias servizi S.r.l.”;
▪ con atto notarile rep. 34187 racc. 19719, datato 10 aprile 2018 dello studio notarile Avv. Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, registrato fiscalmente ad Cagliari il 16/04/2018 al n° 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n. 16520 è stato approvato ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. il nuovo statuto della società Iglesias Servizi srl;
▪ che il Comune e il Gestore intendono procedere ad una precisa regolamentazione dei reciproci rapporti, per formalizzare e precisare in maniera inequivocabile i termini, le condizioni e le modalità di conduzione dei servizi;
▪ che il Comune intende proseguire il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento in varie zone della città, precedentemente affidato a una ditta esterna con contratto d’appalto, istituendo inoltre il nuovo servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali presso le scuole comunali;
▪ che il Comune ha approvato lo schema del presente Contratto di Servizio (in conformità alle decisioni assunte con la Del. C.C. n° 40 del 6 agosto 2014) stabilendone la durata ed indicando il corrispettivo annuo per tutti i servizi da gestire;
▪ che con il presente Contratto si intende dunque raggiungere lo scopo di una chiara regolamentazione della gestione del servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento e assistenza presso le scuole comunali;
VERIFICATO
▪ che ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 267/2000 risulta indispensabile la stipula del Contratto al fine di disciplinare le reciproche obbligazioni tra Comune e Gestore;
▪ che occorre prevedere con precisione le condizioni e le modalità che il Gestore è tenuto a garantire nello svolgimento dei servizi di gestione dei parcheggi a pagamento e assistenza presso le scuole comunali;
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▪ che la regolamentazione della gestione dei suddetti servizi potrà garantire il perseguimento degli obiettivi del Comune nel rispetto dell'autonomia organizzativa del Gestore;
▪ che il Comune riconosce come proprie le funzioni di titolare di servizi, che saranno esercitate in termini di indirizzo e di controllo del servizio pubblico, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni del Gestore finalizzate alla conduzione d'impresa e alla organizzazione operativa dei servizi attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto dell’affidamento.
1. Il Contratto disciplina i rapporti tra Comune e Gestore relativamente alla gestione dei parcheggi a pagamento, e l’affidamento del servizio di assistenza presso le scuole comunali.
2. Il Contratto è strutturato in maniera da descrivere e disciplinare compiutamente:
a) gli ambiti entro cui vengono svolti i servizi;
b) le modalità di svolgimento dei servizi;
c) gli standard delle prestazioni e dei costi dei servizi.
3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore si impegna a concordare con il Comune e ad approvare i seguenti documenti parimenti vincolanti:
a) il Piano Operativo Tecnico Finanziario ove è contenuto il resoconto di tutte le attività, comprensive di mezzi, personale, quantitativi e orari, il relativo bilancio tecnico-economico, e gli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo da raggiungere entro il periodo di esercizio;
b) la Carta dei Servizi riportante finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui i servizi affidati devono essere resi e attuati, nonché i diritti e i doveri, le modalità e i tempi di partecipazione e le procedure di controllo che l’utente deve avere a propria disposizione.
4. In applicazione del Contratto, il Gestore effettuerà ogni fase relativa alla gestione delle aree di sosta ed alla assistenza presso le scuole comunali, in piena autonomia imprenditoriale, con i sistemi operativi e l’organizzazione più idonea ed efficace ed economica per addivenire agli obiettivi definiti e concordati con il Comune. Nelle prestazioni affidate, il gestore dovrà adottare sistemi di controllo tecnologicamente idonei allo scopo, adatti al territorio e alla tipologia di utenza, e avrà comunque cura di rispettare ogni altro criterio tecnico ed economico atto ad ottimizzare il servizio.
Articolo 2. Servizi istituzionali.
1. Si intendono servizi istituzionali quelli di cui ai seguenti punti 1 e 2 da espletare in maniera continuativa, e programmabile, sono soggetti a trasferimenti da parte del Comune secondo il corrispettivo convenuto.
2. Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento;
3. Servizio di assistenza presso le scuole comunali.
Articolo 3. Obiettivi e standard.
1. Ai fini del recupero della massima efficienza gestionale, gli interventi espletati autonomamente dal Gestore sulla base degli indirizzi del Comune, recepiti nel Piano Operativo Tecnico Finanziario (di cui al precedente articolo 1, Punto 1.4), dovranno tendere al continuo miglioramento del livello del servizio, inteso come relazione tra i costi, l’entità delle prestazioni e il loro livello qualitativo.
2. Il Gestore individua come fattori determinanti gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati, i quali saranno periodicamente aggiornati e adeguati alle esigenze dei servizi e dell’obbligo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. L'osservanza degli standards non è soggetta a condizioni, ed è ammessa deroga solo in caso di risultati ottenuti più favorevoli per gli utenti.
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3. Il Gestore si impegna a migliorare progressivamente gli standards dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionanti i propri impianti, mezzi e attrezzature, ed a sostituirli (nel rispetto delle norme vigenti ed in coerenza con il citato Piano Operativo Tecnico Finanziario) con mezzi tecnologicamente avanzati per ottimizzare lo svolgimento dei servizi.
4. Il Gestore si impegna altresì ad uniformare la propria Carta dei Servizi ai principi ispiratori di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, di seguito riepilogati:
a) Eguaglianza. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va inoltre garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, fra le diverse aree geografiche di utenza (anche qualora le stesse non siano agevolmente raggiungibili) e tra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. A tal fine sono privilegiati gli adeguamenti delle modalità di prestazione dei servizi alle esigenze dei portatori di handicap;
b) Imparzialità. Sussiste l'obbligo di ispirare azioni e comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore;
c) Continuità. L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di interruzione o funzionamento irregolare del servizio devono essere regolati dalla normativa del settore. In tali casi sono adottate misure volte ad arrecare il minore disagio possibile;
d) Partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere garantita per tutelare il diritto alla sua corretta erogazione, e favorirne la sua collaborazione. L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dalla Carta dei Servizi (e/o dal Regolamento Aziendale) da approvare entro giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Deve essere assicurata agli utenti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione dei servizi e le condizioni tecniche ed economiche per la loro esecuzione, attraverso la pubblicazione di avvisi e di opuscoli. Dovranno essere infine acquisite periodicamente le valutazioni degli utenti circa la qualità dei servizi resi;
e) Efficienza, Efficacia ed Economicità. Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo da garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Tutti i progetti e i programmi devono essere opportunamente valutati sotto il profilo economico, igienico e ambientale, inserendo nei documenti di pianificazione quei parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Articolo 4. Affidamento di nuovi servizi.
1. Qualora il Comune intenda affidare nuovi servizi, od estendere quelli affidati, dovrà farne richiesta al Gestore, che entro 20 giorni presenterà il proprio piano gestionale completo dell’indicazione analitica dei costi previsti e stabiliti tra le parti, in modo da garantire la copertura dei costi sociali da aggiornarsi secondo le norme vigenti ed in funzione alle variazioni dei costi del personale e degli indici ISTAT.
2. L'esecuzione dei nuovi servizi, e/o l'estensione di quelli svolti, avverrà dopo la comunicazione dell'atto di approvazione adottato dal Comune contenente l'indicazione della copertura dei costi; solo in caso di prestazioni richieste con espressa motivazione di urgenza il Gestore dovrà attivarsi nei termini indicati ed i
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relativi costi potranno essere successivamente fatturati al Comune.
Articolo 5. Obblighi del gestore.
1. Il Gestore si obbliga, se richiesto dal Comune:
a) a sottoporre a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione;
b) a provvedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n°112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 133 del 2008.
2. Il Gestore si obbliga altresì:
a) ad eseguire i servizi previsti nel Contratto secondo le modalità definite nei successivi articoli 14 e seguenti
b) a mantenere sempre funzionanti gli impianti, i mezzi e le attrezzature e/o sostituirli per garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati
c) ad osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività.
3. Il Gestore si obbliga altresì:
a) ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso di espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa
b) ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale
c) all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito
Articolo 6. Obblighi del Comune.
1. Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, al fine di agevolare l'esecuzione del servizio pubblico da parte del Gestore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a curare gli adempimenti previsti nelle proprie competenze istituzionali, idonei a consentire la maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei servizi oggetto del Contratto.
2. L'obbligo di cooperare di cui al comma precedente, si concretizza in particolare nelle seguenti azioni:
a) agevolare il Gestore nell’esecuzione di impianti e interventi funzionali agli obiettivi fissati;
b) garantire la collaborazione di tutti gli Uffici Amministrativi del Comune;
c) collaborare nell’esame tempestivo di richieste di interventi e investimenti relativi a infrastrutture e impianti all'interno del territorio comunale;
d) favorire l’allocazione di ogni attrezzatura o segnaletica necessaria all'esecuzione del servizio affidato al Gestore.
Articolo 7. Corrispettivi.
1. Le somme introitate dal Gestore, per conto del Comune di Iglesias, tramite la cessione dei tagliandi per la sosta dovranno essere interamente versate all’Amministrazione comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 24.
2. L’importo dovuto al gestore per la gestione del servizio è concordato in €/mese 17.076,50 oltre IVA;
3. A fronte dello svolgimento del servizio, al Gestore è pertanto dovuto un corrispettivo pari ad € 250.000,00 compreso IVA al 22%.
Articolo 8. Vigilanza sui servizi e inadempienze.
1. Il Comune può in qualsiasi momento, disporre ed effettuare sopralluoghi, verifiche, visite ed ispezioni
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nelle aree e negli impianti ove vengono svolti i servizi affidati al Gestore, con il solo obbligo della previa comunicazione ed indicazione dell'incaricato degli atti di cui si tratta.
2. Il Comune si riserva altresì, la più ampia facoltà di procedere a controlli e verifiche sul livello quantitativo e qualitativo del servizio reso, sullo stato di applicazione del Contratto e sulla osservanza delle norme stabilite dal contratto stesso.
3. Nelle ipotesi in cui il Comune dovesse accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero riscontrare grave inefficienza ed inconvenienti nella esecuzione dei servizi, potrà procedere alla puntuale contestazione dei rilievi ed intimare al Gestore di provvedere entro un congruo termine alla eliminazione delle cause e delle situazioni al fine di ristabilire la normalizzazione dei servizi. Resta ferma la facoltà del Gestore di avanzare tempestivamente le relative contro-deduzioni
Articolo 9. Osservanza di norme.
1. Il Gestore, al fine di tenere indenne il Comune da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi stessi (salvo che il Comune abbia contribuito a causare il danno con propri provvedimenti, ovvero omettendo o ritardando l'adozione di provvedimenti di propria competenza) è tenuto ad uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale.
2. Il Gestore osserverà tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito; i suddetti obblighi vincolano il Gestore anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Articolo 10. Divieto di cessione del contratto.
1. Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
2. Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti.
3. L’affidamento di attività o specifici servizi è ammesso solo in caso di analitica dimostrazione di convenienza da parte del Gestore e previa consultazione delle organizzazioni sindacali aziendali.
Articolo 11. Controversie.
1. Tutte le controversie, tra Comune e Gestore, dipendenti dal Contratto o dall' espletamento del servizio affidato, sono devolute a una Commissione arbitrale, composta da tre membri, che le giudicheranno secondo rito, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del C.P.C.
2. G1i arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dal Gestore e il terzo con funzione di Presidente di comune accordo tra le parti; in caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Potenza, che avrà anche il compito di nominare l'arbitro non scelto da una delle due parti, su invito dell'altra, dopo la decorrenza di venti giorni dall'invito stesso.
Articolo 12. Spese, imposte e tasse.
1. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al Contratto e conseguenti, anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria, di scritturazione, di quietanze ed di diritti fissi) sono a totale carico del Gestore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
2. Resta di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta.
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Articolo 13. Durata.
1. Il Contratto ha validità dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017, e non potrà essere automaticamente prorogato, se non nel rispetto delle norme sugli affidamenti dei servizi pubblici locali.
2. Fino alla stipula di nuovo atto saranno valevoli i patti e le condizioni previste nel presente Contratto.
Articolo 14. Modalità esecutive.
1. Si intendono “a pagamento” quei parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.
2. Al controllo della sosta (ed in particolare alla verifica del superamento del periodo consentito dall'importo pagato ovvero dell'omesso pagamento) nei parcheggi a pagamento dovrà essere destinato esclusivamente personale idoneo a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta ai sensi dell'articolo 17, commi, 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n° 488.
3. Il servizio comporta la vigilanza degli stalli con parcheggio a pagamento ubicati nelle seguenti vie o piazze cittadine:
Xxx Xxxxx xx Xxxxx | 00 |
Xxx Xxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxxx | 00 |
Piazza Sella lato Est | 18 |
Piazza Sella lato Sud | 19 |
Piazza Sella lato Ovest | 10 |
Xxx Xxx Xxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxx | 00 |
Via Pintus | 17 |
Xxx Xxxxxxx | 00 |
totale | 438 |
Spiaggia Masua (fruibili 3 mesi anno) | 81 |
Articolo 15. Assistenza presso le scuole comunali.
1. Il servizio di assistenza presso le scuole comunali dovrà essere garantito, in conformità con le direttive impartite dalla Polizia Locale, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali prossimi ai seguenti edifici scolastici:
Scuola primaria via Roma |
Scuole medie via Isonzo |
Scuola primaria via Tenente Cacciarru |
Scuola primaria via Calabria |
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Articolo 16. Tariffe.
1. Le tariffe da applicare sono quelle determinate dalla Giunta comunale con deliberazione n° 149 del 5 giugno 2015.
2. La sosta nei parcheggi “a pagamento” è vincolata esclusivamente alla durata per la quale è stato effettuato il pagamento, pertanto lo stesso tagliando consente, nell'arco di tempo di validità, la sosta in uno qualsiasi dei parcheggi “a pagamento”.
3. Sono esonerati dal pagamento del parcheggio esclusivamente:
a) i veicoli di servizio del Comune di Iglesias, della Polizia Locale, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dei Vigili del Fuoco;
b) le ambulanze e i veicoli della Protezione Civile per la sosta durante gli interventi di soccorso.
4. Nel periodo estivo (decorrente dal secondo sabato di giugno alla terza domenica di settembre), nella frazione di Masua, verrà attivato il servizio quotidiano di vigilanza su un numero massimo di parcheggi a pagamento pari a 81 (ottantuno).
Articolo 17. Parcheggi per disabili.
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 24 luglio 1996, n° 503, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e all'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50, stalli disponibili.
2. Nell’eventualità che gli stalli riservati siano completamente occupati, è consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità deambulatoria provvisti di contrassegno di cui all'articolo 188 del Codice della Strada.
Articolo 18. Segnaletica.
1. Il Gestore ha l'obbligo di delimitare gli stalli di parcheggio con vernice blu e adeguata segnaletica verticale conformemente alle previsioni del Codice della Strada previo accordo con l'Ufficio Viabilità del Comune.
2. Le relative spese di fornitura dei materiali e posa in opera degli stessi saranno a totale carico del Gestore.
3. La segnaletica installata dal Gestore nei vari parcheggi, al decorso dei termini di validità del contratto o alla scadenza anticipata dello stesso per una delle cause indicate dal presente Capitolato, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione comunale con l'obbligo del Gestore di consegnarla in perfetta efficienza.
4. La realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale dovrà essere completata entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinanza dirigenziale riguardante la delimitazione degli stalli di parcheggio di cui al precedente comma 1.
5. Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, provvederà l’Amministrazione comunale, previa diffida, con addebito delle spese a carico del Gestore.
6. In caso la segnaletica orizzontale e/o verticale risulti danneggiata, il Gestore dovrà provvedere al suo ripristino entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'Ufficio Viabilità del Comune.
Articolo 19. Diversi utilizzi delle aree di sosta.
1. L’Amministrazione comunale, con apposita ordinanza, si riserva la facoltà di escludere temporaneamente dalla gestione i parcheggi ricadenti su aree dove debbono eseguirsi lavori di pubblica utilità ovvero manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti interessate dai servizi telefonici, elettrici, fognari, idrici, di distribuzione gas, etc. Di tale esclusione dovrà essere data comunicazione al Gestore almeno 24 ore prima.
2. L’Amministrazione comunale, con apposita ordinanza, si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente,
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in occasione di manifestazioni pubbliche, il numero dei parcheggi nel limite massimo del 20% della dotazione contrattuale, senza che il Gestore abbia a pretendere alcuna compensazione. Di tale riduzione dovrà essere data comunicazione al Gestore almeno 24 ore prima.
3. Qualora i lavori da eseguirsi sulla sede stradale o sui marciapiedi richiesti da privati cittadini nonché da enti diversi dall'Amministrazione comunale impediscano l'utilizzo regolare degli spazi di sosta, il titolare dei lavori dovrà versare al Gestore una somma pari al pedaggio per l'occupazione degli spazi sottratti alla sosta per il numero di ore di occupazione durante l'orario di servizio. Analogamente si potrà procedere nel caso di esigenze di sosta dei veicoli per operazioni di carico e scarico che non possono essere eseguite in altro sito.
Articolo 20. Varianti.
1. Qualora ne ravvisasse la necessità, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre variazioni, sia per quanto riguarda il numero degli stalli di sosta soggetti al pagamento, sia per quanto riguarda l’orario di svolgimento del servizio, sia in merito a qualunque altro parametro connesso allo svolgimento del servizio.
2. In ogni caso le suddette variazioni, di qualunque natura esse siano, non potranno comportare una variazione, su base contrattuale, degli stalli equivalenti superiore al 20%, senza alcun obbligo nei confronti del Gestore, se non quello di informarlo tempestivamente.
3. In caso di destinazione a parcheggio regolamentato di altre aree, purché non superanti in unica o più soluzioni il 20% della dotazione contrattuale, la gestione potrà essere estesa anche ai nuovi impianti e alle stesse condizioni, previa deliberazione della Giunta comunale e successiva ordinanza dirigenziale di attuazione.
Articolo 21. Prestazioni.
1. Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento comporta le seguenti prestazioni:
a) fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione e l'indicazione dei parcheggi da eseguirsi nel rispetto delle norme contenute del Codice della Strada; in ciascun parcheggio dovranno essere esposti, in posizione ben visibile agli utenti, le tabelle con le tariffe praticate, gli orari di servizio e delle modalità di espletamento del servizio;
b) fornitura di apposite schede indicanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero del bollettario e dati fiscali del Gestore, da utilizzare, previa vidimazione da parte dell’Ufficio Viabilità, per il controllo dei tempi di sosta degli autoveicoli e riscossione delle relative tariffe mediante esazione manuale;
c) vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta;
d) trasmissione quotidiana dei verbali di accertamento relativi alle violazioni alla disciplina della sosta nelle aree a pagamento, compilata ai sensi dell'articolo 225 del R.D. 6 gennaio 1940, n°655, su appositi modulari forniti dall'Amministrazione comunale o in apposito supporto informatico compatibile con il sistema informatico in possesso alla Polizia Locale.
2. Le procedure di verbalizzazione e postalizzazione conseguenti alla rilevazione delle infrazioni saranno gestire unicamente ed in via esclusiva dalla Polizia Locale.
3. Il servizio di assistenza presso le scuole comunali comporta le seguenti prestazioni:
a) stazionare davanti alla scuola venti minuti prima e sino all'orario di ingresso ed all'orario di uscita e per venti minuti dopo;
b) accompagnare i bambini che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli si siano
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arrestati, senza procedere ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei veicoli;
c) invitare i minori ad utilizzare gli attraversamenti pedonali;
d) segnalare alla Polizia Locale eventuali anomalie, sia accertate durante il servizio che riferite da cittadini, senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori;
e) sorvegliare che la discesa dei bambini dagli scuolabus avvenga in perfetto ordine e sicurezza;
f) collaborare senza interferire o sostituirsi agli agenti di Polizia Locale eventualmente presenti davanti alla scuola.
Articolo 22. Modalità di gestione del servizio.
1. Il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente con la seguente modalità: all’arrivo nel parcheggio l’utente dovrà provvedere a pagare all’addetto la somma relativa al tempo di permanenza ed esporre la tessera prepagata sul cruscotto dell’automobile, in modo che sia facilmente verificabile dall’esterno.
4. È obbligatorio il pagamento anticipato della prima frazione e/o ora di sosta; nel caso di protrazione della sosta oltre l’orario per il quale è stata già corrisposta la tariffa, sarà onere dell’utente provvedere al pagamento dell’ulteriore tariffa entro dieci minuti dalla scadenza del tempo di permanenza.
5. Il Gestore si impegna ad assegnare a ciascuna area soggetta a “parcheggio a pagamento” un numero di addetti sempre proporzionato al numero dei posti macchina e tale comunque da assicurare la perfetta efficienza del servizio in relazione all'estensione ed alla configurazione di ogni singola zona; in ogni caso ciascun addetto non potrà essere adibito al controllo di oltre 50 stalli.
6. Il personale di controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l'apposita divisa di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti alla Polizia Locale e dovrà essere in possesso di un idoneo contrassegno di identificazione.
7. Le caratteristiche della divisa, taglio, colore, qualità e foggia dovranno essere concordate con l'Amministrazione.
8. Qualora il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza dovesse essere ritenuto non soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli perché in contrasto con le norme vigenti, il Gestore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla di lui immediata sostituzione.
9. Il rifiuto di indossare la divisa o l'utilizzo parziale o scorretto della stessa, da parte dell'ausiliario, costituirà motivo di allontanamento del dipendente.
10. Il Gestore è obbligato a tenere un recapito telefonico fisso per la ricezione delle segnalazioni di guasti.
Articolo 23. Trattamento dei dati personali.
1. In relazione alle operazioni che correlate allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, l’Amministrazione comunale, in qualità di titolare, nomina il Gestore responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196. Tale nomina avrà validità per tutta la durata del contratto e si considererà automaticamente revocata al completamento dell'appalto. Il Gestore, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti in materia.
2. In particolare, il Gestore si impegna a:
a) utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
b) nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
c) adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo
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qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196;
d) adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi analiticamente specificato nell'allegato b) al decreto stesso.
Articolo 24. Valore del servizio.
1. Il valore del servizio, su base annua, viene determinato in € 250.000,00 iva inclusa:
2. Le somme riscosse dagli addetti mediante la cessione dei tagliandi di sosta saranno versate con cadenza settimanale, mediante consegna dei contanti all’Ufficio Società Partecipate/versamento sul conto corrente bancario Iban …....
3. Il Gestore dovrà consegnare con cadenza mensile all’Ufficio Società Partecipate/Viabilità le matrici dei tagliandi venduti, precedentemente vidimati dall’Ufficio Viabilità.
Articolo 25. Controlli.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare, nel modo che riterrà più opportuno, i controlli relativi al servizio. Tali controlli verranno effettuati dall’Ufficio Viabilità, cui farà esclusivo riferimento il Gestore per tutte le disposizioni che l’Amministrazione comunale vorrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto, e dalla Polizia Locale. Il Gestore provvederà a segnalare a tali uffici quelle circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
5. Il Gestore, nel caso in cui le venissero mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, le deduzioni in discolpa, sulle quali deciderà il Dirigente dell'Ufficio Viabilità.
Articolo 26. Revoca.
1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione con preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi per iscritto al Gestore.
2. Il Gestore, in caso di motivate esigenze da sottoporre all'accettazione dell'Amministrazione comunale, potrà chiedere l'anticipata cessazione della gestione del servizio con un preavviso di almeno sessanta giorni.
Articolo 27. Penali. Risoluzione del contratto.
1. In caso di contestazione di anomalie imputabili al Gestore o per infrazioni o inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione comunale ha facoltà di applicazione di una penale da € 50,00 a € 250,00, in relazione all’entità del fatto contestato, per un importo massimo annuo pari al 10% del valore annuale del contratto. L’applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, alla quale l’impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni.
2. La mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla legge, per esclusiva colpa del Gestore, ovvero la mancata riscossione della sanzione pecuniaria a causa di vizi evidenti derivanti dall'attività del Gestore, comporta l'obbligo da parte di quest'ultimo del rimborso all’Amministrazione comunale dell'intero importo della sanzione risultante dagli stessi verbali comprensiva delle spese postali sostenute.
3. Per ogni giorno di ritardo, imputabile all’impresa sull’effettivo inizio del servizio di cui al presente capitolato, oltre il quindicesimo giorno dalla consegna degli impianti, verrà applicata una multa di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni impianto e per ogni giorno.
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4. Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, l’Amministrazione comunale invierà al Gestore regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all’immediata risoluzione di diritto del contratto ed all’incameramento della cauzione prestata.
5. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto al verificarsi di taluno dei seguenti fatti giuridici, senza diritti o pretese alcuna da parte del Gestore:
a) sub affidamento totale o parziale del servizio;
b) sospensione del servizio per motivi diversi da quelle di forza maggiore o dovuti a colpa del Concessionario o allo stesso riferiti (purché debitamente comprovati e documentati);
c) mancato rispetto delle condizioni cui il presente contratto di servizio è subordinato.
6. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dal comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Gestore delle deduzioni di discolpa.
Articolo 28. Personale.
1. Il Gestore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006, dovrà essere garantita la continuità lavorativa e dunque la presa in carico del personale che, alla data del 30 giugno 2014 si trovava assunto a qualsiasi titolo con contratto di lavoro dipendente dalla Società che attualmente gestisce i parcheggi a pagamento, a condizione che il numero e la qualifica dei dipendenti siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
3. Ai lavoratori si applicherà il CCNL di categoria, individuato nel Terziario e Servizi. Il Gestore si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere amministrativo, previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. Lo stesso Xxxxxxx sarà tenuto al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La viola-zione di quanto previsto a tutela del personale dipendente del Gestore potrà costituire causa di revoca della concessione. Il Gestore risponderà direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.
4. Al suddetto personale, con provvedimento del Sindaco, verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'articolo 17, commi 132 e 133 della legge n° 127/97 e nell'articolo 68 della legge n° 488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.
5. Gli Ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.
6. Tutto il personale dipendente del Gestore dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione. La sopravvenuta condanna con provvedimento definitivo per reati che comportano motivi ostativi alla costituzione del rapporto nella Pubblica Amministrazione comporterà l'immediato licenziamento del dipendente.
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Articolo 29. Rischi da interferenze.
1. Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi al servizio in questione si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale della Stazione Appaltante, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando Polizia Municipale per la quale non sono previsti rischi particolari, per cui gli eventuali rischi possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati.
2. Gli oneri connessi all’eliminazione delle interferenze e non soggetti a ribasso, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, sono pertanto nulli. In caso di esecuzione/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il Gestore si obbliga, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio il Gestore, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio, dando atto nel verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze, ovvero, qualora se ne riscontrasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione appaltante il DUVRI debitamente modificato.
3. Il Gestore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito “piano di sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con un'analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente.
4. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva, congiuntamente al Gestore, ovvero su proposta di quest'ultimo, di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento procedendo conseguentemente all'aggiornamento del DUVRI.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.
Articolo 30. Garanzie e responsabilità.
1. A norma dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura di cui al medesimo articolo 113.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, il Gestore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione, sino all’importo convenuto, entro il termine di 15 giorni.
4. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione comunale tratterrà tale cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento del maggior danno sofferto.
5. Il Gestore è tenuto a rispondere dei danni causati ai veicoli in sosta derivanti da inadempimenti, manchevolezze o negligenze al medesimo imputabili nell'esercizio della gestione affidatagli.
6. Il Gestore deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00).
7. Il Gestore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione ai danni causati agli autoveicoli in sosta
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da terzi.
8. L’Amministrazione comunale resterà del tutto sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esercizio degli impianti.
Articolo 31. Subappalto.
1. E' ammesso l’affidamento in subappalto (cottimo) delle prestazioni accessorie (scorporabili) relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori strumentali (realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale). Il servizio relativo all’attività di controllo e accertamento delle violazioni non è subappaltabile.
Articolo 32. Rinnovi contrattuali.
1. Per la stipulazione di pattuizioni successive, le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i 6 mesi precedenti alla data di scadenza di quelle vigenti. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro la scadenza, l'entità dei corrispettivi sarà provvisoriamente determinata nella misura corrispondente al periodo precedente, fatti salvi gli eventuali conguagli conseguenti al definitivo accordo, e corrisposta in ragione di 1/5 per ciascuno dei mesi intercorrenti fino alla stipula del nuovo contratto.
2. Resta inteso che sino alla stipula di un nuovo accordo, verrà data integrale esecuzione a quanto previsto nel presente Contratto.
Articolo 33. Altre disposizioni.
1. Le parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste nel Libro IV - Titolo II, Capo XIV del Codice Civile (articoli dal 1453 al 1469) rinunciando ad avvalersene. Rimane tuttavia fermo quanto stabilito dal presente contratto all'articolo 13 in materia di rideterminazione del corrispettivo dei servizi eventualmente modificati.
Articolo 34. Controversie.
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
ALLEGATI.
1. Planimetria delle aree di sosta.
2. Planimetria con indicazione delle scuole comunali.
3. Deliberazione della Giunta comunale n .