TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
n. 2/2022 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE
Il Giudice delegato
visto il ricorso depositato in data 14 febbraio 2022, con cui Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ha formulato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 o, in subordine, di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. cit.; visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 15 febbraio 2022;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;
Firmato Da: XXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b8b9c2fe63811b5ef67a9c58f26dba8
rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);
dato atto che, con provvedimento del 6 maggio 2022, questo giudice ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal ricorrente;
rilevato che, una volta devenuto definitivo il predetto provvedimento, con istanza del 24 maggio 2022 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ha insistito nella domanda subordinata di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio;
ritenuto che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e, segnatamente, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
considerato che non risultano ricorrere le condizioni di inammissibilità
poste dall’art. 7, secondo xxxxx, lett. a) e b), L. 3/2012;
verificato che la domanda è effettivamente corredata dalla documentazione di cui agli artt. 9, secondo comma, e 14-ter, terzo comma,
L. cit.;
ritenuto che non risulta che il ricorrente svolga attualmente alcuna forma di attività di impresa;
letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dall’OCC quale gestore della crisi, avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, recante le indicazioni e i giudizi previsti all’art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012;
rilevato che il debitore ha prodotto i documenti idonei a consentire di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14-ter, quinto comma, L. cit.);
Firmato Da: XXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b8b9c2fe63811b5ef67a9c58f26dba8
ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che il ricorrente abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14- quinquies, primo comma, L. cit.);
rilevato che liquidazione ha oggetto tutti i beni del debitore e che, ai sensi dell’art. 14-sexies L. cit., la stessa dovrà rimanere aperta sino alla competa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
visto l’elenco delle spese necessarie per le esigenze del nucleo familiare prodotto dal ricorrente (e avallato dal gestore della crisi) e preso atto dell’ammontare del reddito percepito (risultante dalla documentazione allegata);
ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all’art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. cit. può essere individuato nella somma di € 1.000,00 al mese;
2
considerato che il debitore non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
ritenuta l’opportunità che nella fattispecie il ruolo di liquidatore venga ricoperto dal medesimo professionista già nominato quale gestore della crisi (che risulta essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L. Fall., richiamato dall’art. 14-quinquies, secondo comma, L. 3/2012);
ritenuto che compete al liquidatore di verificare l’elenco dei creditori, formare l’inventario dei beni da liquidare, predisporre il progetto di stato passivo relativo a ciascun debitore ed elaborare il programma di liquidazione, nonché valutare il subentro nelle procedure esecutive pendenti;
visto l’art. 14-quinquies L. 3/2012;
P.Q.M.
Firmato Da: XXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b8b9c2fe63811b5ef67a9c58f26dba8
dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Palermo il 14/08/1952 (c.f. CSTRNT52M14G273F);
nomina liquidatore l’avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con studio a Xxxxxxx xx xxx X. Xxxxxx x. 00;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non sarà divenuto definitivo, non possano – sotto pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;
ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
determina in complessivi € 1.000,00 mensili il limite di cui all’art. 14-ter, sesto comma, lett b), L. 3/2012 ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;
ordina il rilascio in favore del liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al giudice delegato
sull’attività svolta;
dispone che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo;
dispone che il liquidatore proceda all’inventario e alla redazione dell’elenco dei creditori, come prescritto dall’art. 14 sexies L. 3/2012, nonché a porre in essere le attività di cui agli artt. 14 octies e ss. della legge medesima;
Firmato Da: XXXX XXXXXXXX Xxxxxx Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b8b9c2fe63811b5ef67a9c58f26dba8
onera il liquidatore di rendere la dichiarazione di cui all’art. 35.1 D.Lgs. 159/2011, secondo le indicazioni operative fornite dal Presidente di questa Sezione in data 19 giugno 2018.
Si comunichi al ricorrente e al gestore della crisi, ora liquidatore, a cura della Cancelleria.
Palermo, 25 maggio 2022
Il Giudice delegato
Xxxxxxxx Xxxx
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Xxxxxxxx Xxxx, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art.
4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Rg.n.02/2022 – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Accordo di composizione della Crisi
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ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER L.3/2012
Del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Palermo il 14 agosto 1952 (C.F.: CSTRNT52M14G273F), residente in Palermo, Xxx Xxxxxx x. 00, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell’Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx (C.F. DMTGNN78P48G273S) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx ovvero al seguente numero di Fax 000000000
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PREMESSO CHE
- Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2022, il Sig. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx ha formulato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 o, in subordine, di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. cit.;
- Successivamente, la procedura veniva iscritta a ruolo, rg.n. 2/2022, ed assegnata al Giudice Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx che, con provvedimento del 18/02/2022, “rilevata la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo; rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 9, comma 2, L. cit.; letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dall’OCC quale gestore della crisi, avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all’art. 9, comma 3-bis.1 e 3-bis.2, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l’attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente; verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori; considerato che, a norma dell’art. 9, comma 1, L. cit., il professionista – ove non vi abbia già provveduto
– è tenuto a presentare la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente;
rilevato che ciascun creditore sarà chiamato ad esprimere il proprio voto individualmente in ragione dell’ammontare del proprio credito e l’accordo verrà omologato ove raggiungerà la maggioranza prevista dall’art. 11, comma 2, L. cit.; osservato che non può disporsi, in questa sede, la sospensione di procedimenti giudiziari ulteriori rispetto a quelli indicati all’art. 10, comma 2, lett. c), L. cit.; rilevato che sulla richiesta formulata in via subordinata occorrerà pronunciarsi soltanto nel caso di mancata omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento; visto l’art. 10 L. cit.; FISSA la comparizione delle parti dinanzi a sé l’udienza del 4 aprile 2022, ore 9,30”.
- All’udienza del 4 aprile 2022, l’Xxx.xx Giudice Delegato, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, dava atto del fatto che il Gestore della Crisi, Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha rilevato di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti di cui al decreto di fissazione udienza; di avere ricevuto da Agenzia delle Entrate una nota di precisazione del creditore e di aver successivamente ricevuto dalla stessa Agenzia e dall’INPS tempestive dichiarazioni di voto contrario; di non essere stata in grado di depositare la predetta documentazione nel fascicolo telematica a causa di problematiche di carattere informatico.
L’xxx.xx Giudice Delegato, infine, dava atto che la scrivente ha dichiarato, in udienza, che il ricorrente è disposto a inserire nell’accordo il credito come precisato dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo modalità di soddisfazione analoghe a quelle della proposta di accordo e chiede che il dissenso espresso da Agenzia delle Entrate e INPS non venga computato dal Tribunale alla luce del di-sposto dell’art. 12, comma 3-quater, L. 3/2012;
- Il Giudice Delegato, prendendo atto di quanto sopra, rinviava all’udienza del 05/05/2022, ore 9,30, onerando il Gestore della Crisi di:
a) depositare, entro l’8 aprile 2022, documentazione attestante l’effettuazione delle comunicazioni disposta con il decreto di fissazione di udienza, nonché la documentazione trasmessa dai creditori Agenzia delle Entrate e INPS;
b) di trasmettere entro l’8 aprile 2022, a tutti i creditori, la relazione sull’esito delle votazioni prevista dall’art. 12, comma 1, L. 3/2012;
c) di depositare, entro il 28 aprile 2022, la predetta relazione, unitamente alle osservazioni e/o contestazioni eventualmente ricevute nel prescritto termine di dieci giorni, e un prospetto contenente le nuove modalità di esecuzione del piano alla luce delle modifiche risultanti dalla precisazione del credito dell’Agenzia delle Entrate oggi apportata, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano stesso.
- In ottemperanza al provvedimento dell’Xxx.xx Giudice Delegato, di cui sopra, venivano effettuati gli adempimenti prescritti e depositati nel fascicolo telematico unitamente alla relazione sui voti espressi dai creditori redatta dal professionista ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. cit. ed al prospetto contenente le nuove modalità di esecuzione del piano elaborato dal professionista in data 27 aprile 2022, unitamente ad una nuova attestazione di fattibilità del piano;
- In data 28/04/2022, veniva depositata, a firma della scrivente, una memoria di parte con cui si chiedeva di omologare l’accordo senza computare il dissenso espresso dai creditori Agenzia delle Entrate ed INPS, alla luce del disposto di cui all’art. 12, comma 3-quater, L. cit. (a mente
del quale “il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”);
- Al termine dell’udienza il Giudice Delegato si riservava;
- Con provvedimento del 06 maggio 2022, notificato in data 10/05/2022, l’Xxx.xx G.D. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 05 maggio 2022 dichiarava l’inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, rilevando, tra le altre cose, che nella citata relazione ex art. 12, comma 1, L. cit., si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il proprio voto sfavorevole all’omologa, ha osservato – tra l’altro – che “il proponimento di finanziare l’accordo non offre garanzie in quanto, come anche specificato dalla parte, non si conoscono le tempistiche di accreditamento delle somme che costituiscono o costituiranno il proprio credito”;
considerato che, effettivamente, a fronte di un monte debitorio di € 442.270,77, la proposta di accordo si basa sulla messa a disposizione dei creditori, in un arco temporale di quattro anni, di un importo complessivo indicato in € 133.715,88, di cui € 4.744,80 derivanti dalla quota della pensione del ricorrente al netto delle spese necessarie al suo sostentamento ed € 128.971,08 (asseritamente) derivanti dai crediti futuri relativi a n. 4 fatture per attività professionale emesse dallo stesso ricorrente;
rilevato che, secondo la prospettazione fornita in ricorso, l’ammissibilità di una tale modalità di soddisfacimento dei creditori troverebbe fondamento nella previsione dell’art. 8, comma 1, L. cit., secondo cui “la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”;
ritenuto, tuttavia, che tale ultima disposizione presuppone – in tutta evidenza – che i crediti futuri oggetto di cessione siano connotati da certezza sia in ordine al loro esatto ammontare sia in ordine ai tempi di realizzo, non essendo altrimenti plausibile l’inserimento dei medesimi all’interno di un piano che prevede la corresponsione di determinati importi a determinate scadenze (sul quale viene, peraltro, richiesta una espressione di consenso del ceto creditorio); considerato che nella fattispecie, invece, i “crediti futuri” inseriti nel piano sono costituiti, in massima parte, da compensi per attività di amministrazione giudiziaria (svolta nel proc. n. 95/2011 R.M.P. Trib. Agrigento e nel proc. n. 241/2011 R.M.P. Trib. Palermo), che non sono stati ancora liquidati dall’autorità giudiziaria e la cui quantificazione – pari a complessivi € 122.965,01 – viene effettuata sulla scorta delle sole istanze di liquidazione presentate dal ricorrente; ritenuto che, alla luce di ciò, la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da Xxxxxxxxxxx Xxxxxx non può reputarsi ammissibile, avendo la stessa ad oggetto l’offerta ai creditori di un importo complessivo allo stato non compiutamente determinato (né determinabile) nel quantum, i cui tempi di realizzazione non sono – per di più –preventivabili con certezza;
Rilevato che sulla richiesta avanzata in via subordinata, volta all’ammissione del ricorrente alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. cit., si provvederà – su richiesta dello stesso ricorrente – una volta che il presente pronunciamento in merito alla domanda principale (suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. cit.) sarà divenuto definitivo;
- Il Ricorso relativo alla proposta di accordo con i creditori formulata dal sig. Castagnetta e relativa Relazione del Gestore della Crisi, risultano corredati di tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, commi 2 e 3 e dall’art. 14-ter comma 3 della legge n. 3/2012, in quanto comprendono:
• documento d’identità e codice fiscale del Ricorrente;
• certificato di stato di famiglia/residenza;
• elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente/inventario;
• elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
• Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del Ricorrente;
- Il Gestore della Crisi, nella propria Relazione ha verificato la presenza per l’odierno Ricorrente dei requisiti dettati dall’art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012 per l’accesso alla procedura richiesta, e, in particolare, è risultato che lo stesso:
Non sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di cui alla L. 3/2012;
Non abbia fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data di presentazione del ricorso, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
Non abbia subito per cause allo stesso imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
d-bis) Non abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte;
abbia presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
Pertanto, non ricorre nessuna delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge n. 3/2012.
˗ La Relazione particolareggiata, a firma del Gestore della Crisi, presenta tutti gli elementi
previsti dall’art. 14 ter – comma 3, L.3/2012 e succ. mod.
˗ Nel ricorso relativo all’accordo con i creditori formulato dal sig. Castagnetta era stato richiesto in via subordinata l’accesso alla Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter L.3/2012, e succ. mod.
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CIO’ PREMESSO
Alla luce di quanto sopra esposto, il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, essendo divenuto definitivo il provvedimento del 06/05/2022, di cui in narrativa, relativo alla domanda principale con la presente chiede che
l’Xxx.xx Sig. Giudice Delegato, verificata:
- la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 e 14 ter e succ. mod. L. 3/2012
VOGLIA
- AUTORIZZARE che il procedimento di accordo con i creditori, incardinato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, possa proseguire nella forma della Liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L.3/2012, e per l’effetto
- EMETTERE il decreto di apertura della Liquidazione, ex art 14 quinquies, L.3/2012;
- NOMINARE, ex art. 14 quinques comma 2 come Liquidatore l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, già Gestore della Crisi della procedura di accordo, ai fini dell’economia processuale del presente procedimento.
- DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;
- ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6lett. b) nell’importo di euro 1.052,57 al mese o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità.
- AUTORIZZARE: il Sig. Castagnetta a mantenere attivo il conto corrente su cui viene accreditata la pensione nonché la carta di debito ad esso collegata;
- FISSARE nel termine di quattro anni (48 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art.14 undecies e 14 terdecies della L. 3/2012;
- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Con Osservanza 24 maggio 2022
Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx
Si depositano i seguenti documenti:
Doc.57) Pec creditori del decreto di inammissibilità Con Osservanza
Palermo, 24 maggio 2022
Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
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RICORSO
PER L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 10 E SS L. N. 3/2012
Nell’interesse
Del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Palermo il 14 agosto 1952 (C.F.: CSTRNT52M14G273F), residente in Palermo, Xxx Xxxxxx x. 00, elettivamente domiciliato in Palermo alla Via della Libertà 171 presso lo studio dell’Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx (C.F. DMTGNN78P48G273S) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx ovvero al seguente numero di Fax 000000000
PREMESSO CHE
- L’odierno ricorrente versa in una situazione di sovra-indebitamento, così come definita dall’art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, così come definita dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012 "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltàà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- Pertanto, il Sig. Castagnetta si è rivolto all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale di Palermo", per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012; detto OCC ha nominato l'avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx del Foro di Palermo, per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, che ha accettato l’incarico (da doc. 1 a doc. 2).
- a seguito dei vari incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta la documentazione
utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale del ricorrente ed ulteriore documentazione è stata acquisita personalmente dal Professionista mediante l’accesso alle Banche dati pubbliche e private;
- il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di “sovraindebitamento”, ha ritenuto la procedura di “Accordo di ristrutturazione dei debiti” di cui alla legge n. 3/2012 così come modificata dal D.L. 137/2020 e dalla legge di conversione n. 176/2020 la più conveniente per il ceto creditorio ed ha, pertanto, redatto la Relazione Particolareggiata (All.A), attestando la fattibilità della proposta formulata dal debitore.
- Il Gestore della Crisi, ha verificato la presenza per l’odierno Ricorrente dei requisiti dettati dall’art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012 per l’accesso alla procedura richiesta, e, in particolare, è risultato che la stessa:
- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II di cui alla L.
3/2012;
˗ Non ha fatto ricorso, nei cinque anni anteriori alla data del presente ricorso, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del capo II della L. n. 3/2012;
˗ Non ha subito per cause allo stesso imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/2012;
˗ ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
˗ d-bis) Non ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte;
˗ d-ter) Non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
˗ Pertanto, non ricorre nessuna delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) e b), Legge n. 3/2012.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nella prefata qualità, nell’interesse della Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
FORMULA
a norma degli artt. 7,8,9 e 10 della L.3/2012, il presente ricorso per l’Accordo con i creditori
- alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 ad opera del D.L. 137/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020 - corredato dalla Relazione particolareggiata ex art.9 comma 3 bis, L.3/2012 a firma dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx con la relativa Attestazione di fattibilità (All.A), con la quale la stessa assevera che la Proposta risulta corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, commi 2 e 3 della legge n. 3/2012, in quanto comprende:
• documento d’identità e codice fiscale del Ricorrente (doc.c);
• certificato di stato di famiglia/residenza (doc.8);
• elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute (Relazione all.A.);
• elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente (Relazione all.A);
• elenco degli eventuali atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (Relaz. All.A);
• Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc.9);
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della Ricorrente (doc.10);
esprimendo in esito un “giudizio positivo in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione prodotta”;
- La stessa Relazione attesta altresì la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di accordo formulata dalla Sig. Castagnetta in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente poiché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.
L’odierno Ricorrente s’impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Xxx.xx, meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni.
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1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (C.F. CSTRNT52M14G273F) è nato a Palermo il 14 agosto 1952 e vi risiede in Xxx Xxxxxx, 00.
Il Sig. Castagnetta è divorziato dalla moglie Xxx.ra Xx Xxxxx Xxxxxxxx, giusta sentenza di divorzio del 30 marzo 2015 che si allega (doc.8 a), con la quale, però, convive per impossibilità economica di avere un’altra abitazione, con loro vive anche il figlio, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 28 ottobre 1992.
Come evidenziato dal Gestore nella propria Relazione la sig.ra Xx Xxxxx non ha mai lavorato ed il sig. Castagnetta si occupa, nei limiti delle sue disponibilità, del sostentamento del figlio Xxxxxxx, studente universitario (cfr. doc. 13 estratti conto) e corrisponde una tantum somme in favore: della figlia Xxxxxxx, la quale ha vissuto prima in Francia e poi in Spagna; e, dell’ex coniuge.
Ciò si evince dall’esame degli estratti conto degli ultimi cinque anni, esaminati dal Gestore della crisi
-(cfr. doc. 13).
Il Ricorrente oggi è pensionato, n.q. di ex dipendente del Banco di Sicilia, e percepisce dall’anno 2017 una pensione mensile pari ad € 1.158,41. (cfr. doc. 13 estratti conto).
Le entrate dell’istante sono derivate alla pensione, quale ex dipendente Banco di Sicilia, dall’esercizio della professione di ragioniere e dai proventi dell’associazione professionale.
Su quest’ultimo aspetto, si puntualizza che il sig. Castagnetta il 1° agosto 2011, con l’avv. Xx Xxxxx Xxxxxxx, ha costituito l’associazione professionale “EMME ERRE VENDITE DELEGATE” che è stata sciolta il 15 dicembre 2021 (doc. 9 a, b), pertanto dall’anno 2022 non avrà proventi derivanti dall’associazione professionale. Le associazioni professionali rientrano tra i soggetti non fallibili.
La situazione reddituale è stata verificata dal Gestore attraverso l'analisi dei dichiarativi 2021, 2020, 2019 da tale analisi è emerso che il Sig. Castagnetta ha percepito un reddito medio netto degli ultimi tre anni pari ad euro 15.045,33, corrispondenti ad una media netta mensile (diviso dodici mensilità) pari ad euro 1.253,77.
Attualmente l’intero nucleo familiare viene sostenuto, esclusivamente, con il reddito del Ricorrente.
- In base a quanto riferito dall’odierno Ricorrente, e verificato dal Gestore della Crisi nella propria Relazione (All.A) che si intende in questa sede integralmente richiamata si espongono di seguito le ragioni del sovraindebitamento del sig. Castagnetta.
Le cause del sovraindebitamento del Sig. Castagnetta sono risalenti nel tempo, i primi sintomi di tale situazione si sono avuti intorno all’anno 2010.
Il suocero del sig. Xxxxxxxxxxx era proprietario di un terreno in Via Lugano su cui venne istituito un diritto di superfice in favore del Castagnetta, in modo che quest’ultimo, quale dipendente del Banco di Sicilia, potesse ottenere un mutuo a tassa agevolato per poter costruire l'immobile sul terreno.
9.4 Di conseguenza, nell’anno 1986 il Sig. Castagnetta accese un mutuo per la costruzione dell’immobile (doc. 35) - 1° MUTUO –anno 1984 di € 33.569,70
Purtroppo, il costruttore durante i lavori aumentò il preventivo originariamente pattuito ed il
Xxxxxxxxxxx, fu costretto a fare ricorso ad altri due mutui (cfr. doc..35) 2°MUTUO – anno 1989 di € € 7.746,75 1986 rata di € 1.230,21
3° MUTUO – anno 1989 di € 33.568,00 rata di € 2.532,32
Si precisa che i suddetti importi sono stati riferiti dal debitore, mentre i riferimenti dei sopra menzionati mutui sono stati estrapolati dal cassetto fiscale, dal Gestore della Crisi.
Come sopra evidenziato, il sig. Castagnetta era dipendente del Banco di Sicilia.
Nel 2006, il Banco di Sicilia informava il debitore della riforma del sistema pensionistico complementare, e gli offriva la possibilità di capitalizzare il 100% del valore della rendita pensionistica con una maggiorazione del capitale nella misura del 4%, con la possibilità di ottenere la liquidazione di un importo netto pari ad € 127.100,50, ( doc. 33).
Il sig. Castagnetta accettava (doc. 34 –cud anno 2007).
Pertanto, il sig. Xxxxxxxxxxx pensava di poter utilizzare la somma liquidata per le ordinarie spese di sopravvivenza per almeno 10 anni, in attesa della pensione di vecchia.
Purtroppo, ciò non è stato possibile, in quanto in due anni circa la somma liquidata dal Banco di Sicilia venne utilizzata: (i) per il pagamento delle rate dei tre sopra menzionati mutui (posizione che viene saldata nell’anno 2014 con una transazione con unicredit- cfr. report banca D’Italia doc. 11);
(ii) per il sostentamento della figlia Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, che ha vissuto prima in Francia e poi in Spagna: (iii) per il sostentamento della famiglia.
Nel frattempo, l’attività di libero professionista espletata dal sig. Castagnetta, inizia a subire delle notevoli diminuzioni [cfr.2012, 2013, 2014 dall’estratto contributivo cassa (cfr. doc. 23)], ciò non gli consentiva di effettuare il pagamento verso l’erario e la cassa ragionieri.
E’ fu cosi’ che il debitore, per disporre di liquidità al fine di sopperire alle proprie esigenze di vita, fu costretto a ricorrere a diversi finanziamenti.
Ed infatti, dalla documentazione che si produce si evince che il finanziamento con Mb credit Solution fu costituito nell’anno 2011 (cfr. doc. 18), con Xxxxx Xxx nell’anno 2011 (cfr. doc. 20), con Ital Capital nell’anno 2014 (cfr. doc. 19), periodo in cui il debitore aveva necessità di liquidità per le ordinarie esigenze di vita.
Con il passare del tempo i guadagni sempre minori non gli consentivano di rispettare i pagamenti, né nei confronti delle finanziarie nè nei confronti dell’erario.
Per completezza espositiva, si puntualizza che il sig. Xxxxxxxxxxx inizia a percepire la pensione di vecchiaia da Unicredit nell’anno 2017 (cfr. doc. 9)
- Il Gestore della Crisi nella propria Relazione (cfr. AllA), nel valutare la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni ha rilevato, che l’esposizione debitoria del sig. Castagnetta è derivata integralmente dalla necessità di fronteggiare le indispensabili esigenze per la sopravvivenza, che lo hanno costretto a sovraindebitarsi nei confronti dell’erario, poiché materialmente non era in grado, sulla base alle entrate derivanti dall’attività di ragioniere, di far fronte alle suddette spese.
Inoltre, è stato costretto ad accendere diversi finanziamenti per avere una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare, considerato che gli introiti dell’attività non erano sufficienti.
Per far fronte alla mancanza di liquidità, il Sig. Castagnetta provvedeva alla sottoscrizione di diversi finanziamenti con alcuni istituti di credito e finanziarie, andando così ad aggravare la propria situazione complessiva.
In considerazione della natura “mista” dei debiti contratti dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx lo stesso può qualificarsi come “non consumatore” e soggetto non fallibile in base ai limiti di cui all’art. 1 della L.F.
Il Gestore della Crisi ha compiutamente ricostruito, nella propria Relazione particolareggiata (All.A), che nel presente ricorso si intende integralmente richiamata e trascritta, le ragioni dell’incapacità dell’odierno Ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte e la diligenza impiegata dal Ricorrente nell’assunzione delle obbligazioni.
***
2. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE (art. 9 comma 2 L.3/2012).
Il debito residuo totale accertato dell’odierno Ricorrente, a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € 447.804,35, come di seguito esposto.
Creditore | pec | Garanzia | Grado privilegio | Importo debito | del |
MB Credit Solution Spa (cfr.doc.18) | nplstragiudiziale @mbcredisolution x.xxx | Chirografo | € 11.431,57 | ||
ITACAPITAL S.R.L (già Kruk Italia Spa) (cfr. doc. 19) | sovraindebitament o.krukitalia@legal xxxx.xx. | Chirografo | € 21.640,00 | ||
CREDIT NETWORK E FINANCE Spa (già Italo Spv Srl cfr.docc. 20) | xxxxxxxxxxxxx@xx x-xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxx@xxxxxx.xxx xxxxxxxx.xx | Chirografo | € 40.087,00 | ||
Agenzia entrate | sic.procedure.con | Credito complessivo vantato | € 259.840,39 | ||
Riscossione Sicilia | corsuali.speciali@ | ||||
pec.agenziariscoss | TOTALE | ||||
xxxx.xxx.xx | PRIVILEGIO | ||||
EURO | |||||
185.382,7 | |||||
TOTALE | |||||
CHIROGRAFO | |||||
EURO | |||||
74.457,69 | |||||
Xxxxx previdenza RC | Credito complessivo vantato | € 87.825,92 | |||
(cfr.doc.23) | informazioni@pec | ||||
.xxxxxxxxxxxxxxx.xx | TOTALE | ||||
PRIVILEGIO | |||||
EURO | |||||
77.876,825 | |||||
TOTALE | |||||
CHIROGRAFO | |||||
EURO | |||||
9.949,095 | |||||
INPS | direzione.provinci | Credito complessivo vantato | € 26.978,69 | ||
ale.palermo@post | (DEBITO CONTESTATO) | ||||
xxxxx.xxxx.xxx.xx | TOTALE | ||||
PRIVILEGIO | |||||
EURO | |||||
21.237,73 | |||||
TOTALE | |||||
CHIROGRAFO | |||||
EURO | |||||
5.740,96 | |||||
Totale Euro | complessivo | € 447.804,35 |
TOTALE POSIZIONE PASSIVA: €. 447.804,35
Al debito sopra indicato occorre aggiungere i costi della presente procedura, pari complessivamente ad euro 11.235,97.
Il compenso dell’OCC è stato concordato con il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx ed in parte già saldato. L’importo che verrà inserito nella prededuzione della presente procedura è pari ad euro 9.935,97 (doc.2a).
Il compenso concordato con lo scrivente legale è pari ad euro 1.300,00 (comprensivo di cassa avvocati al 4%- regime forfettario). Si precisa che l’intero compenso verrà inserito nella prededuzione della presente procedura (doc.a).
Pertanto, a seguito dell’omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro 447.804,35 + euro 11.235,97: totale euro 459.040,32
Il Gestore della Crisi nella propria Relazione ha specificato il dettaglio delle singole voci del debito dell’odierno Ricorrente a cui si rimanda (cfr. par.7.2 All.A).
In considerazione di quanto sopra esposto si può evidenziare la composizione del debito del Sig. Castagnetta che in xxx xxxxxxxxxx x nei confronti dell’Erario, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia), INPS e Cassa Ragionieri ed in via residuale nei confronti degli Istituti di credito e finanziarie.
⮚ Di seguito si riportano le situazioni debitorie che richiedono un maggiore approfondimento, così come esposte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione (All.A):
• Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia) si precisa che il debito residuo alla data del 1° dicembre 2021 è pari ad € 259.840,39 come da estratto ruolo semplificato che si allega (docc. 21 a,b).
Il Gestore riferisce di aver rilevato, dalla documentazione prodotta, che alcuni crediti, pari ad € 143.072,52 sembrerebbero prescritti, poiché si tratta di cartelle che si riferiscono a tributi degli anni 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Di conseguenza il debito, se fosse accertata la prescrizione, sarebbe pari ad € 116.767,87 (€ 259.840,39 - € 143.072,52) piuttosto che € 259. 840,39.
Tuttavia, in via cautelativa, si mantiene l’indicazione del credito risultante dall’estratto ruolo di € 259.840,39;
Dettaglio dei crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione riportati negli estratti di
ruolo trasmessi € 259.840,39.
AMBITO PROVINCIALE | TIPO DOCUMENTO | ENTE - UFFICIO | Importo totale indicato in cartella | Tributo (Privilegio) | Interessi + Interessi di mora ed aggio + dir. notifica e spese (Chirografo) |
AGRIGENTO | 1) CARTELLA: N R . 2 9 1 2 0 1 5 0 0 0 4 4 4 9 6 5 9 0 0 1 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRITORI ALE | Euro 311,67 | Imposta di registro (Grado 19°): (Registro varie proporzionali) Euro 168,00 | Euro 143,67 |
PALERMO | 2) CARTELLA NR. 29620070161754475 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2 | Euro 19.180,54 | - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 10.963,44 - IRAP (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 42,86 | Euro 8.174,24 |
PALERMO | 3) CARTELLA NR. 29620080032833717 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2 | Euro 15.245,97 | - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 5.172,74 - IRAP (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 288,30 - IRPEF e Addizionale Regionale all’Irpef (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 2.685 | Euro 6.705,16 |
PALERMO | 4) CARTELLA NR. 00000000000000000 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2 | Euro 23.496,24 | - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 13.376,27 - IRAP (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 742,23 - IRPEF e Addizionale Regionale e comunale all’Irpef (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 377,72 | Euro 9.000,02 |
PALERMO | 5) CARTELLA NR. 00000000000000000 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 26.557,09 | IRPEF (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 17.233,53 | Euro 9.323,56 |
PALERMO | 6) CARTELLA NR. 29620110026705160 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 11.266,92 | IRPEF (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 7.975,47 | Euro 3.291,45 |
PALERMO | 7) CARTELLA NR. 29620110037039985 000 | COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI | Euro 953,44 | Tassa smaltimento rifiuti e tributo locale (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo). Euro 698,19 | Euro 255,25 |
PALERMO | 8) CARTELLA NR. 00000000000000000 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 359,39 | Registro tasse Riscosse Sicilia (bollo auto) (Grado 28° - privilegio solo al tributo- interessi e | Euro 170,65 |
sanzioni al chirografo) Imposta Euro 188,74 | |||||
PALERMO | 9) CARTELLA NR. 29620120001776800 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 2.911,51 | - IRAP (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 1.694,2 - Addizionale Regionale all’Irpef (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 112,19 - Imposta di registro Grado 19° (Registro varie proporzionali ) euro 225,78 - Registro trib. spec. e compensi euro 4,11 | Euro 875,23 |
PALERMO | 10) CARTELLA NR. 29620120018350208 000 | COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI | Euro 934,58 | Tassa smaltimento rifiuti e tributo prov. (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo). Euro 698,19 | Euro 236,39 |
PALERMO | 11) CARTELLA NR. 29620120052124871 000 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI TORINO | Euro 150,51 | Canone rai (Grado 19° - privilegio gen. mob. Art 2752 cc c. 2 e 3 e art 2758 cc – privilegio esto a privilegi e sanzioni) Euro 114,11 | Euro 36,4 |
PALERMO | 12) CA R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 6 6 3 1 4 9 5 4 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 566,79 | - Registro tasse Riscosse Sicilia (bollo auto) (Grado 28° - privilegio solo al tributo- interessi e sanzioni al chirografo) Imposta Euro 200,76 - Imposta di registro (Registro varie proporzionali ) euro 112,25, - Registro trib. spec. e compensi euro 4,11 | Euro 249,67 |
PALERMO | 13) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 7 5 7 6 3 0 4 7 0 0 1 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRITORI ALE | 216,60 | Imposta di registro (Grado 19°): (Registro varie proporzionali) Euro 112,25 Registro tributi speciali e compensi euro 4,11 | Euro 100,24 |
PALERMO | 14) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 0 5 9 2 0 6 3 6 0 0 0 | COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI | Euro 901,57 | Tassa smaltimento rifiuti e tributo prov. (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo). Euro 698,19 | Euro 203,38 |
PALERMO | 15) CA R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 3 5 0 7 0 5 7 3 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 7.447,24 | IRPEF (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 5.652,72 | Euro 1.794,52 |
PALERMO | 16) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 7 5 7 6 3 0 4 7 0 0 1 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE DI MESSINA | 252,17 | Imposta di registro (Grado 19°): (Registro varie proporzionali) Euro 148,36 | Euro 58,49 |
- Sanzione pecuniaria imposta di registro euro 43,26 Interessi euro 3,21; - Registro tributi spec. E compensi euro 2,06 | |||||
PALERMO | 17) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 4 0 0 1 3 3 0 2 2 8 6 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2 | Euro 8.902,45 | IRPEF, addizionale Comunale eRegionale a’l'Irpef (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 4.599,22 - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 2.212,04 | Euro 2.091,19 |
PALERMO | 18) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 5 0 0 4 6 0 0 4 9 1 5 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 7.363,64 | - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 5.574,4 Addizionale Regionale all’Irpef (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 20,71 | Euro 1.762,65 |
PALERMO | 19) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 0 0 9 1 1 2 4 0 4 0 0 0 | a) COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA b) ASSOCIAZIONE CASSA PREVIDENZA RAGIONIERI | Euro 7.268,00 | Contravvenzione codice della strada CHIROGRAFO Imposta, sanzioni e interessi: Contributi obbligatori Cassa previdenza Ragionieri (ENTE PRIVATO) CHIROGRAFO Imposta, sanzioni e interessi | Euro 1.096,54 (interessi vari) Euro 1.257,71 Euro 4.907,87 |
PALERMO | 20) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 1 0 4 2 1 3 8 0 0 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 9.097,87 | IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 724,1 IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale all’irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 952,8 - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 5.549,7 | Euro 1.871,27 |
PALERMO | 21) CA R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 7 0 0 1 3 4 6 3 2 6 4 0 0 0 | ORDINE DOTTORI COMMERCIALI STI PALERMO | Euro 9,82 | Quota annuale spese iscrizione Chirografo | Euro 6,44 interessi ed altro) + Euro 3,38 |
PALERMO | 22) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 3 1 3 6 3 0 2 0 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 22.964,81 | IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 1.797,9 IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale all’irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 6.124,3 - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 11.107,2 | Euro 3.935,41 |
PALERMO | 23) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 4 8 4 0 2 2 3 6 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 3.668,23 | IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 3.090,1 | Euro 578,13 |
PALERMO | 24) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 5 5 6 9 7 0 7 2 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 32.027,46 | IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all’irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) | Euro 4.873,06 |
Euro 9.383,4 - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 17.771 | |||||
CALTANISSETTA | 25) A V V . A D D . N R . 5 9 6 2 0 1 9 0 0 0 4 4 6 6 5 7 8 0 0 0 | INPS SEDE DI CALTANISSTT A | Euro 28.539,98 | MODELLO DM CONTRIBUTI (Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50%) Euro 21.255,17 | Euro 7.284,81 |
PALERMO | 26) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 9 0 0 5 3 0 3 6 9 5 2 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 8.508,82 | IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 1.766,7 IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all’irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 5.536,7 | Euro 1.205,42 |
CALTANISSETTA | 27) A V V . A D D . N R . 5 9 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 | INPS SEDE DI CALTANISSTT A | Euro 642,05 | MODELLO DM CONTRIBUTI (Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50%) Euro 487,46 | Euro 154,59 |
PALERMO | 28) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 0 0 0 9 0 4 8 2 4 7 2 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 15.345,79 | - IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 13.692,1 | Euro 1.653,69 |
PALERMO | 29) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 1 0 0 5 8 7 3 9 1 3 1 0 0 0 | AMMINISTRAZI ONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1 | Euro 4.749,24 | IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all’irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 4.187,3 | Euro 561,94 |
Totale privilegio | Euro 185.382,7 | ||||
Totale chirografo (comprese spese di notifica) | Euro 74.457,69 |
• AGENZIA DELLE ENTRATE, Il Gestore della crisi nella propria Relazione ha precisato che, in data 19 luglio 2021, è stata trasmessa una precisazione del credito pari ad € 168.956,61 (docc. 22 a,b), ma che alcune cartelle risultavano già trasmesse a Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia) e precisamente le seguenti:
-29620210058739131
-29620200090482472
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Pertanto, il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate (come Ente Impositore) risulta oggi pari ad euro 2.869,52.
Tale somma viene ricavata dal documento (cfr. doc. 22) trasmesso dall’agenzia dell’entrate, ovvero sommando gli importi delle cartelle che non risultano trasmesse a riscossione Sicilia.
Tuttavia, il Gestore ha rilevato nella propria Relazione, in primo luogo, che, il sig. Castagnetta, il 29 giugno 2021 ha inoltrato richiesta all’Agenzia delle Entrate per l’abbattimento delle cartelle anni 2000 al 2010, i cui importi fossero pari e/o inferiori ad 5.000,00.(doc. 22c)
Dall’analisi del doc.22 si evince che si tratta di cartelle con importi inferiori ad € 5.000,00
In secondo luogo, che tutte le cartelle di Agenzia delle Entrate sembrerebbero prescritte in quanto si riferiscono a tributi degli anni 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,2012;
In terzo luogo, l’estratto ruolo trasmesso il 1° dicembre 2021 proviene dall’Ente Agenzia Riscossione.
Di conseguenza, nella presente relazione non verrà esposta alcuna posizione debitoria per l’ente Agenzia delle Entrate.
• CASSA RAGIONIERI, il Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata (All.A) ha evidenziato che il credito vantato dalla Cassa Ragionieri, trasmessa con precisazione del credito del 04/01/2022, ammonta complessivamente ad € 87.177,37, per contributi non versati, rilevando però che parte di tale credito risulterebbe prescritto, essendo decorso il termine di prescrizione di 5 anni, senza che vi siano stati atti interruttivi.
Tuttavia, come è noto il termine di prescrizione per il recupero dei crediti contributivi è di cinque anni.
Dunque, parte dell’importo sembrerebbe estinto per prescrizione, e quindi ammonterebbe ad € 15.847,97 piuttosto che ad € 87.177,37.
Tuttavia, in via prudenziale, il Gestore ha valutato di esporre il credito così come precisato dalla Cassa Ragionieri in € 87.177,37.
Si precisa che in data 03.02.22 il Sig. Castagnetta ha ricevuto dalla Cassa Ragionieri la richiesta di pagamento per i contributi 2022 – prima scadenza al 16/02/2022 importo euro 648,55 che si inserirà nell’importo già precisato dalla Cassa Ragionieri, come di seguito specificato.
Di seguito si riporta il credito dalla Cassa Ragionieri
RIEPILOGO SOMME | Importo Xxxxxxxxx | Xxxxx privilegio riconosciuto | Importo riconosciuto |
Saldo a debito per contributi dovuti e non versati | Euro 67.975,58 | Grado 1° (ex art 2753 cc) | Euro 67.975,58 |
Saldo a debito per spese legali dovute e non versate | Euro 696,40 | Chirografo | Euro 696,40 |
Saldo interessi di mora e sanzioni art. 15 | Euro 16.705,39 | Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) e 50% Chirografo | Euro 8.352,695 Grado 8° Euro 8.352,695 chirografo |
Saldo sanzioni art. 14 | Euro 1.800,00 | Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) e 50% Chirografo | Euro 900,00 Grado 8° Euro 900,00 Chirografo |
pagamento per i contributi 2022 – prima scadenza al 16/02/2022 | Euro 648,55 | Grado 1° (ex art 2753 cc) | Euro 648,55 Grado 1° |
Totale privilegio Grado 1° (ex art 2753 cc) + | Euro 77.876,825 |
Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) | |||
Totale chirografo (50%) ex art 2754 c.c. + Chirografo generale | Euro 9.949,095 |
• In merito alla posizione debitoria con INPS, si precisa quanto segue:
il sig. Castagnetta, nell’esercizio della professione, era stato nominato dal Tribunale di Agrigento Sezione Misure di Prevenzione, amministrazione giudiziario, nella procedura Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 95/2011 RMP Giudice delegato: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
- Fra le aziende confiscate rientra la ditta Individuale Xxxxxxxx Xxxxx, azienda agricola;
- Che nell’azienda era stata autorizzata l’assunzione, come dipendente, del sig. Xxxxxxxx Xxxxx;
- Che l’INPS per regolarizzare la posizione assicurativa ha richiesto di modificare tale posizione escludendo il codice fiscale del Guarneri, precedentemente titolare, inserendo quello dell’amministratore giudiziario, come si evince dal documento che si allega (doc. 27 a schermata INPS);
- Che tale pretesa, resasi necessaria per la ricezione dei modelli Uniemens di comunicazione all’Ente dei contributi mensili, si è manifestata erronea in quanto da quel momento tutte le morosità sono state attribuite alla sfera patrimoniale del Sig. Castagnetta, che comunque quale amministratore giudiziario è oltremodo un soggetto terzo;
- Che in dipendenza di quanto sopra, l’Ente ha fatto pervenire al sig. Castagnetta, a seguito di controllo di posizione contributiva aziendale, l’atto 596 2019 00044665 78 000 del 9.9.2019 contenente avviso di addebito per un importo totale ad oggi di € 26.978,60
- Che tale avviso è stato impugnato dinnanzi il Giudice del lavoro di Caltanissetta, avverso sia al nominativo cui è stato mosso sia al fatto che trattandosi di azienda confiscata la somma va richiesta alla procedura quale credito dell’amministrazione senza l’attivazione di procedure esecutive, considerando che l’INPS aveva già fatto richiesta direttamente alla procedura per il pagamento di debiti della stessa natura per periodi differenti.
Pertanto, è pendente presso il Tribunale di Caltanissetta la causa n. 909/2021.
Come specificato dal Gestore nella propria Relazione, in data 3 febbraio 2022 si è svolta l’udienza nell’ambito della procedura sopra indicata in cui il Giudice ha statuito quanto di seguito riportato “ Che tuttavia tra le domande proposte vi è anche quella di «Accertare e dichiarare, per le motivazioni spiegate in seno al presente ricorso, che l’avviso di accertamento n. 59620190004466578000 per carico contributivo di € 26.978,69, deve essere imputato al sig. Xxxxxxxx Xxxxx titolare legale rappresentante dell’omonima azienda agricola confiscata»; Che tale domanda concerne la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto a pagare i contributi derivanti dalla assunzione di Xxxxxxxx Xxxxx e che al riguardo deve concludersi per l’interesse ad agire della Amministrazione giudiziale tenuto conto della documentazione dalla stessa versata da cui si evincono i problemi affrontati in occasione della gestione amministrativa della suddetta assunzione; Che attesa la peculiarità della vicenda è auspicabile che le parti valutino la soluzione in via amministrativa della questione essendo pacifiche tra le parti le vicende che hanno portato all’assunzione del Xxxxxxxx Xxxxx; Rilevato che l’Inps ha eccepito l’insussistenza del periculum in mora per l’Amministrazione giudiziale e la non contestazione della debenza dei contributi scaturenti dall’assunzione del Guarneri; Che non apprezzandosi il periculum in mora deve essere respinta la domanda di sospensione dell’atto impugnato; rinviando la causa all’udienza del 20.12.2022 h 8.30 con trattazione scritta (doc. 27 d).
DETTAGLIO DEI CREDITI VANTATI DALL’INPS
Grado privilegio 1° grado (art 2753 c.c.) | Grado privilegio 8° (50%) (art. 2754 c.c.) | Chirografo 50% + Chirografo generale | Totale privilegio | Totale chirografo | |
8050 – Modello DM 10 contributi | Euro 16.569,3 | ||||
8055 somme aggiuntive – sanzioni evasione | Euro 4.668,43 | ||||
8092 – interessi di | Euro 5.740,96 |
mora - interessi + Oneri di riscossione e spese di notifica | |||||
Totale privilegio | Euro 21.237,73 | ||||
Totale chirografo | Euro 5.740,96 |
Alla luce di quanto sopra, l’attuale situazione debitoria del sig. Castagnetta può essere così rappresentata:
TOTALE CREDITO PREDEDUCIBILE EURO 11.235,97
TOTALE CREDITO PRIVILEGIATO MOBILIARE EURO 284.497,25 TOTALE CREDITO CHIROGRAFARIO EURO 163.307,1
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Già RISCOSSIONE SICILIA) per la complessiva
somma di: € 259.840,39
Credito con privilegio generale mobiliare Euro 185.382,7 Credito chirografario Euro 74.457,69
AGENZIA DELLE ENTRATE nella presente relazione non verrà esposta alcuna posizione debitoria per l’ente Agenzia delle Entrate in base a quanto in precedenza esposto;
CASSA PREVIDENZA RAGIONIERI
Credito privilegiato Euro 77.876,825; Credito chirografario Euro 9.949,095;
INPS (credito contestato)
Credito privilegiato Euro 21.237,73; Credito chirografario Euro 5.740,96.
FINANZIARIE
Credito chirografario euro 73.159,35
- € 11.431,57 con MB Credit Solution;
- € 21.640,00 con Ital Capital;
- € 40.087,78 con Credit Network e finance Spa (già Xxxxx Xxx);
Al debito appena esposto, si aggiungano, crediti in prededuzione pari ad € 11.235,97 di cui: Compenso OCC € 9.935,97
Compenso, avv. Di Xxxxxx……………………………………..€ 1.300,00
Pertanto, a seguito dell’omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro 447.804,35 + euro 11.235,97: totale euro 459.040,32
6. ELENCO DI TUTTI I BENI (ex art 9 comma 2 L. 3/2012)
Di seguito si forniscono, le informazioni dettagliate relative ai beni facenti parte del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’odierno Ricorrente.
Il Sig. Castagnetta, come dallo stesso dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi, risulta essere proprietari0 esclusivamente dei beni di seguito descritti.
Si richiama e si fa propria la Relazione del Gestore della Crisi relativamente alla parte che espone tale argomento (All.A) unitamente a tutta la documentazione prodotta.
⮚ CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
Il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, come dallo stesso dichiarato e verificato dal Gestore della Crisi non risulta proprietario di alcun bene immobile (doc. 6).
Per quanto concerne i beni mobili registrati, si riferisce che, il Gestore della crisi ha precisato nella propria Relazione che dalla visura PRA, il sig. Castagnetta risulta essere proprietario del veicolo Croma tg.PA837519 (doc.12).
Tuttavia, l’odierno Ricorrente ha dichiarato di aver dato in permuta il suddetto veicolo alla SVEVA molti anni fa e, che non ha mai effettuato la perdita di possesso.
Inoltre, il sig. Xxxxxxxxxxx ha dichiarato di non avere altri beni mobili, prevalentemente non pignorabili ex art. 514 c.c., che si trovano nel possesso dello stesso, (cfr. doc. 25);
Infine, l’odierno ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di libretti al risparmio di deposito o fondi pensione (doc. 25).
⮚ Come più approfonditamente specificato dal Gestore nella propria Relazione (ALL.A)
l’attivo del Sig. Castagnetta è costituito dai flussi di cassa futuri:
1) la pensione, in qualità di ex dipendente del banco di Sicilia, € 1.158,41;
2) Il sig. Castagnetta in base all’attività professionale espletata è in attesa di percepire ovvero incassare le seguenti somme:
-€ 5.023,37 lordi dal Comune di Belmonte (decreto liquidazione CTU) (doc. 29);
-€ 99.741,71, lordi per la procedura n. 95/2011 presso il Tribunale di Agrigento- Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Sezione Misure di Prevenzione. La cui liquidazione giace da circa due anni presso il Giudice ancora non è stata liquidata. Il Giudice delegato ha disposto il deposito in cancelleria del rendiconto cui seguirà la liquidazione ma lo stesso non è stato ancora approvato. ( doc. 30)
-€ 23.223,30 lordi parcella da incassare, per il procedimento 241/2011, Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxx Sezione Misure di Prevenzione tribunale di Palermo ( doc. 31)
Mentre ha incassato:
-€ 982,80 lordi parcella incassata (doc. 32) Ministero della Giustizia;
E quindi in totale euro 128.971,08 lordi derivanti dai flussi di cassa futuri.
Inoltre, si precisa che il sig. Castagnetta, dopo l’omologa del presente piano e dopo aver incassato le suddette somme, non eserciterà più la libera professione e cancellerà la partita iva, per cui non avrà altri introiti.
7. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (ex art. 9 comma 2 L.3/2012)
In base alle dichiarazioni ed ai documenti forniti dall’odierno Ricorrente al Gestore della Crisi ed alle verifiche effettuate dallo stesso, il Professionista ha potuto rilevare, come indicato nella propria Relazione (All.A) che il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni (doc.24).
8. SITUAZIONE REDDITUALE E FABBISOGNO FAMILIARE (EX ART 9 COMMA 2 L.3/2012)
Il Gestore, nella propria Relazione, ha analizzato il reddito degli ultimi tre anni del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx attraverso l’esame dei modelli unici presentati per gli anni 2021-2020-2019, (cfr. doc. 9) dalla cui analisi ha evidenziato un reddito annuo lordo medio pari ad euro 18.221,66, a cui corrisponde un reddito netto annuo medio pari ad euro 15.045,33, pari a circa euro 1.253,77 netti al mese (diviso
12 mensilità).
Il Gestore della crisi ha precisato nella sua Relazione (AllA.) , che il sig. Castagnetta n.q. di ex dipendente del Banco di Sicilia percepisce, dall’anno 2017, una pensione mensile pari ad € 1.158,41. (cfr. doc. 13 estratti conto).
Pertanto, le entrate dell’odierno Ricorrente sono derivate dalla pensione, quale ex dipendente Banco di Sicilia, dall’esercizio della professione di ragioniere e dai proventi dell’associazione professionale. Su quest’ultimo aspetto, si puntualizza che il sig. Castagnetta il 1° agosto 2011 con l’avv. Xx Xxxxx Xxxxxxx, ha costituito l’associazione professionale “EMME ERRE VENDITE DELEGATE” che è stata sciolta il 15 dicembre 2021 (doc. 9 a, b), pertanto dall’anno 2022 non avrà proventi derivanti dall’associazione professionale.
8.1. FABBISOGNO FAMILIARE (ex art 9 comma 2 L.3/2012)
Come sopra già esposto, il Sig. Castagnetta è divorziato dalla moglie Xxx.ra Xx Xxxxx Xxxxxxxx, giusta sentenza di divorzio del 30 marzo 2015 che si allega (doc.8 a), con la quale, però, convive per impossibilità economica di avere un’altra abitazione, la casa di proprietà di quest’ultima, con loro vive anche il figlio, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx 28 ottobre 1992.
Come evidenziato dal Gestore nella propria Relazione la sig.ra Xx Xxxxx non ha mai lavorato ed il sig. Castagnetta si occupa, nei limiti delle sue disponibilità, del sostentamento del figlio Xxxxxxx, studente universitario (cfr. doc. 13 estratti conto) e corrisponde una tantum somme in favore della figlia Xxxxxxx, la quale ha vissuto prima in Francia e poi in Spagna; e, dell’ex coniuge.
L’odierno ricorrente ha quantificato le spese mensili dallo stesso sostenute per il proprio nucleo familiare in € 1.409,00 (cfr. doc. 13) come dettagliatamente specificato dal Gestore nella propria Relazione (All.A), in cui precisa che è di tutta evidenza che il sig. Castagnetta, fino ad ora, ha affrontato spese mensili, per il sostentamento della famiglia, superiori, alle entrate.
Proprio per tale motivo è stato costretto a fare ricorso a diversi finanziamenti, per disporre della liquidità necessaria per la sopravvivenza.
Successivamente all’omologa del piano di accordo il Sig. Castagnetta, essendo venute meno le precedenti fonti di reddito potrà fare affidamento esclusivamente alla pensione mensile di € 1.151,42, per tale ragione cercherà di ridurre le spese mensili.
Riduzione che potrebbe stimarsi in € 1.052,57 circa mensili.
Il reddito dell’odierno Ricorrente, quindi, viene quasi interamente destinato alle spese correnti
necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, rimanendo una disponibilità rispetto alla pensione di €. 1.151,42 circa euro 98,85.
Si precisa che il Sig. Castagnetta manterrà aperta la partita iva per poter incassare le fatture i cui importi saranno destinati alla presente proposta.
8. CESSIONE DEI CREDITI FUTURI (combinato disposto art. 8 comma 1 e art 14 ter comma 6 ed L.3/2012).
Il comma 1 dell’art 8 indica quale debba essere il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore, stabilendo che “la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”.
L’art. 14 ter comma 6 indica i crediti che non sono compresi nella liquidazione del patrimonio : “ Non sono compresi nella liquidazione:a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Alla luce del combinato disposto dell’art 14 ter comma 6 ed dell’art. 8 comma 1 L.3/2012 il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, come meglio specificato nel paragrafo relativo alla proposta, metterà a disposizione della futura procedura di “Accordo con i creditori” l’importo mensile di euro 98,85 per 48 mesi (4 anni) a decorrere dal mese successivo all’omologa della presente proposta per un totale complessivo di euro 4.744,80 oltre agli incassi derivanti dal pagamento delle fatture da incassa pari ad euro 128.971,08. Per un totale complessivo pari ad euro 133.715,88 nell’arco temporale di 4 anni.
11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.
Il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall’odierno Ricorrente, come più dettagliatamente argomentato nella Relazione particolareggiata (All.A), il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato nel
presente Ricorso.
12. IN ORDINE ALLA DILIGENZA DELL’ODIERNO RICORRENTE NELL’ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI ED OBBLIGO DI VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DELLE BANCHE E FINANZIARIE
Il Gestore della Crisi, al par. 8 della propria Relazione (All.A) ha rilevato che i debiti con gli istituti finanziari sono stati contratti dal Sig. Castagnetta per il mantenimento della propria famiglia, e che gli stessi sono connotati da un sempre più crescente insorgere di interessi via via maturati sui finanziamenti contratti.
Di fatto il Sig. Castagnetta ha stipulato i finanziamenti sottovalutando l’incidenza degli interessi applicati.
Per quanto concerne l’obbligo di verifica del merito creditizio da parte delle finanziarie ed istituti di credito il Gestore ha evidenziato, come meglio argomentato nella propria Relazione a cui si rimanda e che in questa sede è da intendersi integralmente richiamata, la corresponsabilità degli stessi in quanto su di loro grava l’onere della verifica del merito creditizio, nella loro qualità di soggetti qualificati.
13. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
Il Gestore della crisi ha verificato attraverso i riscontri ottenuti dalla verifica del cassetto fiscale e dall’analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, l’esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori, rilevando che non ne risultano (doc. 24).
14. LA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI
L’art. 7 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 - stabilisce che, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità
di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
E’ stato soppresso il terzo periodo che prevedeva che “In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
L’art. 12 della L.3/2012 - come modificato dal decreto –legge 28/10/2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18/12/2020 n.176 vede l’inserimento del comma 3 – quater che stabilisce che “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
14.a. LA PROPOSTA DI ACCORDO FORMULATA DAL SIG. XXXXXX XXXXXXXXXXX
La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx prevede l’apporto alla presente procedura dell’importo complessivo di € 133.715,88 in un arco temporale di 4 anni (48 mesi) a decorrere dal mese successivo all’omologa della presente proposta:
- € 4.744,80 (98,85 x 48 mesi) derivanti dalla quota della pensione messa a disposizione dal Ricorrente al netto delle spese necessarie al proprio sostentamento, a decorrere dal mese successivo all’omologa della presente proposta;
- € 128.971,08 derivante dai crediti futuri relativi alle fatture da incassare.
⮚ Si precisa, inoltre, in merito ai debiti nei confronti della pubblica amministrazione che il relativo pagamento potrebbe avvenire: (i) o mediante compensazione al momento dell’incasso delle
suddette parcelle, sempre nei limiti dell’importo riconosciuto con il presente piano; (ii) oppure mediante successivo versamento (più nel dettaglio il sig. Castagnetta, emetterà fattura, incasserà le somme delle menzionate parcelle su un c/c che aprirà per la procedura e, successivamente verserà ai creditori, tra cui le p.a., nei limiti degli importi riconosciuti con il presente piano, rispettando l’ordine ed i gradi dei privilegi)
Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad €. 459.040,32 Soddisfazione complessiva 29,12%
Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della proposta e si rinvia per il dettaglio (singole percentuali di soddisfacimento e tempistica di pagamento) al contenuto della Relazione Particolareggiata predisposta dal Gestore (All.A).
⮚ LA PRESENTE PROPOSTA PREVEDE IL PAGAMENTO DEI CREDITORI NEL RISPETTO DELL’ORDINE DEI PRIVILEGI:
Con l’importo complessivo di € 133.715,88 verranno pagati, appena disponibili le somme, dal 1° mese successivo all’omologa:
1) Crediti prededucibili ((OCC e Legale) tot. euro 11.235,97 > soddisfazione 100% di cui
Compenso OCC € 9.935,97
Compenso, avv. Di Xxxxxx……………………………………..€ 1.300,00
Pagata la prededuzione, residua l’importo di euro 122.479,91, con cui verranno pagati, in primo luogo, i crediti privilegiati mobiliari nel rispetto dei rispettivi gradi nelle percentuali di seguito proposte:
2) I crediti privilegiati mobiliari:
⮚ AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
- Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50% : Euro 21.742,63
- Grado 18°: Euro 60.701,5
- Grado 19°: Euro 86.357,23
- Grado 20°: Euro 2.094,57
- Grado 28°: Euro 389,5
- Chirografo: Euro 74.457,69
⮚ CASSA RAGIONIERI
- Grado 1° (ex art 2753 cc) Euro 68.606,13;
- Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) Euro 9.252,659;
- Chirografo (50% ex art 2754 c.c. + Chirografo generale) Euro 9.949,095
⮚ INPS
- Grado privilegio 1° grado (art 2753 c.c.) Euro 16.569,3
- Grado privilegio 8° (50%, art. 2754 c.c.) Euro 4.668,43
- Chirografo (50% ex art 2754 c.c. + Chirografo generale) Euro 5.740,96
⮚ I Creditori chirografari Finanziarie totale euro
- € 11.431,57 con MB Credit Solution;
- € 21.640,00 con Ital Capital;
- € 40.087,78 con Credit Network e finance Spa (già Xxxxx Xxx);
Privilegio | Importo richiesto | Percentuale soddisfazione | Importo riconosciuto |
Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50% | Euro 106.918,06 | 46,7 % | Euro 50.000,00 |
- Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) | Euro 13.921,089 | 40% | Euro 5.568,43 |
Grado 18° | Euro 60.701,5 | 38% | Euro 23.066,57 |
Grado 19° | Euro 86.357,23 | 35% | Euro 30.225,03 |
Grado 20° | Euro 2.094,57 | 33% | Euro 691,20 |
Grado 28° | Euro 389,5 | 30% | Euro 116,85 |
Totale chirografo (Enti Euro 90.147,745 e finanziarie Euro 73.159,35) | Euro 163.307,095 | 7,84% | Euro 12.811,83 |
Totale | Euro 122.479,91 |
In merito al credito INPS, si precisa che essendo un credito contestato nell’eventualità in cui il
giudizio pendente dovesse vedere riconosciute le ragioni del Sig. Castagnetta l’importo vantato non sarebbe più esigibile e la somma stanziata per l’INPS sarà ripartita tra i vari creditori nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
15. LE GARANZIE CONNESSE ALL’ADEMPIMENTO
La somma di denaro che sarà destinata alla presente procedura, è garantita sia dalla pensione percepita dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx che dai crediti futuri derivanti dall’incasso delle fatture.
16. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Come esposto dal Gestore nella propria Relazione Particolareggiata (All.A) l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sin qui illustrato, risulta in termini percentuali maggiormente satisfattivo, sia rispetto alla procedura di “Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012" sia rispetto alle singole procedure esecutive che i creditori potrebbero intraprendere nei confronti dell’odierno Ricorrente.
L’art 7 co.1 Legge 3/2012, stabilisce che: “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Dunque, il Gestore nella propria relazione ha espresso anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell’accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore, come di seguito riportato, per maggiore comodità espositiva.
a. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE DAI SINGOLI CREDITORI. Questa alternativa liquidatoria non è apparsa al Gestore conveniente per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero azionare singole azioni di recupero del credito, mediante pignoramenti mobiliari o presso terzi su c/c, con i relativi costi per un realizzo non certo nel quantum e nelle tempistiche.
Più in particolare, come sopra ampiamente evidenziato il sig. Castagnetta percepisce una pensione di
€ 1.151,41.
Di conseguenza, i creditori attivando azioni esecutive potrebbero, in ogni caso, pignorare, 1/5 della pensione a norma dell’art. 545 c.p.c “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».
Nel 2022 l’importo dell’assegno sociale Inps, è pari a 468,10 euro per 13 mensilità.
Sottraendo da € 1.151,42 (pensione) € 702,15 = (468,10 + 234,05 = ( assegno sociale + metà) = si giunge ad € 456,26, ovvero la parte eccedente che sarà pignorabile nei limiti previsti dal terzo comma art. 545 cpc, ovvero nei limiti di un 1/5.
Di conseguenza la somma eventualmente pignorabile è pari ad € 98,85 = (€ 456,26 x 13 : 12 = 494,28
: 5 = 98,85) .
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In merito ai flussi di cassa futuri derivanti dalle somme che il sig. Castagnetta deve incassare pari ad
€ 128.971,08 lordi, vale la pena di precisare:
in primo luogo, che non si conoscono le tempistiche di accreditamento delle suddette somme.
Di conseguenza è possibile che i creditori avviino procedure esecutive, nel momento in cui sul c/c non siano confluite le somme o solo parte di esse, con evidente dispendio di risorse economiche in termini di procedura.
in secondo luogo, si deve tener conto, che a norma dell’art. 545 cpc “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Pertanto, nel momento in cui affluiscano sul c/c del debitore le suddette somme, alla data di notifica del pignoramento, sarà da salvaguardare la quota impignorabile di 1.380,84 euro, pari al triplo dell’assegno sociale.
In terzo luogo, si deve tener conto della speciale procedura riservata agli agenti della riscossione per crediti tributari.
Uno degli aspetti di maggiore rilievo è costituto dall’assenza del giudice esecutivo. Il pignoramento, infatti, non contiene la citazione rivolta al debitore ed al terzo di comparire in udienza, bensì l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente esattoriale quanto dovuto dal contribuente moroso fino alla concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nella fattispecie de qua, stante l’esposizione debitoria del sig. Castagnetta nei confronti dell’agente della riscossione/ agenzia entrate pari ad € 259.840,39, è di tutta evidenza che troverebbe soddisfazione soltanto questo ente.
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Pertanto, si delineano alcuni aspetti, certamente negativi dall’attivazione delle singole procedure esecutive, ovvero:
a) qualora confluissero sul c/c del sig. Castagnetta le suddette somme, derivanti da prestazioni lavorative professionali, queste sarebbero ripartire in favore dei creditori che per primi attiveranno la procedura,
b) qualora si attivasse l’agente della riscossione, sarebbe ‘unico creditore a soddisfarsi;
c) rimarrebbe sempre l’incognita, della tempistica in cui i suddetti pagamenti verranno effettuai in favore del Castagnetta, pertanto, il creditore procedente, con molta probabilità qualora attivasse la procedura di pignoramento presso terzi sul c/c, potrebbe non trovarvi le suddette somme o solo parte di esse, poiché non ancora incassate dal debitore;
d) tempi lunghissimi di soddisfo, considerato che se si attiva la procedura di pignoramento sulla pensione del sig. Castagnetta, la somma mensile aggredibile è pari ad € 98,85 a fronte di una posizione debitoria complessiva di € 458,391,77
e) Nel caso, infine, di più pignoramenti promossi per lo stesso titolo (più privati), i successivi dovranno considerarsi “in coda” al primo fino al suo totale soddisfo.
Viceversa l’accesso alla procedura de qua, atteso che coinvolge l’intero ceto creditorio, con riparto delle somme in favore di tutti, nel rispetto dei privilegi, di legge, consente loro di ottenere un riparto,
ancorché in misura limitata, in tempi brevi, 4 anni.
Dunque, sia nell’ipotesi di pignoramento della pensione che del conto corrente i creditori acquisirebbero un importo minore rispetto all’accordo in quanto dovrebbero sostenere i costi delle attivazione delle singole procedure di recupero, con tempi di incasso molto più lunghi in quanto verrebbe tutelato soltanto il creditore che per primo attivasse la relativa procedura mettendo in coda gli altri a differenza dell’accordo con i creditori che vedrebbe, invece, garantita la par condicio creditorum
b. IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012
Il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento.
Infatti, l’art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell’art. 14 -quinques lettera d) della medesima Legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione.
L’istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili.
Nella fattispecie de qua, ai fini della liquidazione del patrimonio si dovrà tener conto solo dei crediti futuri del sig. Castagnetta, non essendo quest’ultimo proprietario di alcun bene mobile registrato e immobile.
• Crediti futuri
In merito alla pensione
Il sig. Castagnetta potrebbe mettere a disposizione di una procedura di liquidazione l’importo di euro 77,15 al mese in considerazione del fatto che percepisce una pensione di € 1.151,42 e che, come evidenziato dal Gestore nella propria Relazione, la soglia di povertà assoluta ISTAT – per la situazione dell’odierno Ricorrente – indica un importo mensile pari a d euro 1.081,26.
Pertanto, si potrà tener conto per la procedura di liquidazione di un importo complessivo pari ad euro 3.703,2 (euro 77,15x 48 mesi).
Pertanto, confluirebbero nella procedura di liquidazione del patrimonio i flussi di cassa futuri derivanti dalle somme che il sig. Castagnetta deve incassare pari ad € 128.971,08 lordi + euro 3.703,2, pari ad un importo complessivo di euro 132.675.
Da tale importo occorre però decurtare l’importo che andrà riconosciuto al nominando Liquidatore, pari ad euro 13.476,6816 (importo minimo euro 10.695,79 più iva e cpa) - importo calcolato sull’attivo pari ad euro 132.675 e sul passivo pari ad euro 447.804,35 - oltre i costi del legale e dell’OCC, come già individuati, pari ad euro 11.235,00.
⮚ Pertanto, nell’ipotesi di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art 14 ter l.3/2012, l’attivo distribuibile tra tutti i creditori, al netto della prededuzione, sarebbe pari ad euro 107.963,32.
- Soddisfazione dei creditori (al netto della prededuzione) > 24,10 %
Tale ipotesi è meno conveniente rispetto all’ipotesi di accordo con i creditori, in quanto:
⮚ NELL’IPOTESI DI ACCORDO CON I CREDITORI, l’attivo distribuibile, al netto del pagamento della prededuzione, sarebbe pari ad euro 122.479,91
- Soddisfazione dei creditori (al netto della prededuzione) > 27,35 %
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In ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto della proposta di accordo formulata dal Sig. Castagnetta, il Gestore della crisi ha attestato nella propria Relazione (ALLA) che, allo stato attuale, l’accordo con i creditori sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all’alternativa liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive mobiliari incardinate, che della liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 3/2012.
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Alla luce delle suesposte considerazioni e di quanto esposto dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata (All.A) si ritiene che allo stato attuale l’accordo con i creditori formulato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all’alternativa liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive immobiliari incardinate che della Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 3/2012.
17. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE
L’odierno Ricorrente si riserva, nell’interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali
modifiche, correzioni ed integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.
***
18. ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO
Il Gestore della Crisi, Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha espresso nella propria Relazione (Relazione
- All.A) giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità della proposta di accordo del Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx ritenendo che la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti e più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
14. IN MERO SUBORDINE
Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, L. n. 3/2012 per l'approvazione dell'accordo, si chiede di ammettere il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012,
***
Tanto premesso, il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx n.q. di Gestore nella propria Relazione particolareggiata (che qui deve intendersi integralmente richiamata per relationem) conclude chiedendo che
VOGLIA L’XXX.XX TRIBUNALE
Preliminarmente
VERIFICARE la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8, e 9, L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori e, per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 10, L. n. 3/2012, con proprio decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura del Gestore della Crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, disponendo altresì la forma di pubblicità che riterrà più idonea; DISPORRE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nello specifico si chiede all’Xxx.xx G.D. di
sospendere e/o dichiarare improcedibili il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con Xxxxx Xxx, attualmente sospeso dal Giudice xxxx. Xxxxxx Xxxxx, per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui incontro è stato rinviato al 2 febbraio 2022.
- In merito alla posizione con L’INPS, si chiede che il procedimento dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta prosegua, in quanto il relativo credito è in contestazione e, risulta necessaria la corretta individuazione del soggetto tenuto a pagare i contributi derivanti dalla assunzione di Xxxxxxxx Xxxxx;
- Pertanto, laddove fosse accertata con sentenza l’infondatezza della pretesa, la somma che, con il presente piano viene destinata all’INPS, andrà a soddisfare pro quota gli altri creditori.
AUTORIZZARE il Ricorrente a mantenere attivo il conto corrente su cui viene accreditata la pensione;
DICHIARARE, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- AUTORIZZARE il gestore a notificare il presente piano e il decreto di apertura della procedura, anche agli enti (e/o cancellerie dei Giudici competenti), che devono liquidare le parcelle in favore del sig. Castagnetta;
- DETERMINARE le modalità di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nei limiti degli importi riconosciuti con il presente piano; ((i)compensazione del credito; (ii) o pagamento successivo all’incasso delle somme;
IN VIA SUBORDINATA Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11, L. n. 3/2012 per l'approvazione dell'accordo, si chiede di ammettere il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss., L. n. 3/2012,
Salvo ogni altro diritto.
Si producono atti e documenti come da separato indice
Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.
Con osservanza.
Palermo, 13 febbraio 2022
Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx
DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO
Doc. a) Procura alle liti;
Doc. b) Nota proforma Avv. Di Xxxxxx
Doc. c) carta d’identità e codice fiscale del Ricorrente Doc. d) Certificato di residenza.
ALL.A) Relazione Particolareggiata al piano di accordo con i creditori –redatta ai sensi ex art. 9 comma 3-bis, L.3/2012 a firma del Gestore avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx comprensivo di tutti gli allegati:
1. Copia provvedimento nomina OCC;
2. Accettazione incarico avv. Varrica; 2 a prospetto spese OCC accettato;
3. Domanda depositata dal sig. Castagnetta all’OCC; 4. Modello IVA 2017, 2018, 2019
5. estratto ruolo riscossione sicilia inviato dal debitore;
6. visura catastale;
7. visura ipocatastale;
8. certificato stato famiglia; 8 A sentenza di divorzio;
9. Modello unico anni 2019,2020 9a, 2021 9b – 9 c atto costitutivo associazione professionale – 9 d atto scioglimento associazione rofessionale
10. spese mensili;
11. report banca italia;
12. visura PRA;
13. estratti conto degli ultimi 5 anni;
14. certificato carichi pendenti;
15. casellario giudiziale;
16. mini relazione incontro telefonico sig. Castagnetta;
17. precisazione credito Xxxxxxx;
18. precisazione credito MB Solution (a,b);
19. precisazione credito KRUK Ital (a,b,c,,d,e)
20. precisazione credito Xxxxx ( x, x, xx, x, xx, x, xx, x, x, x, x, x)
21. precisazione credito riscossione sicilia (a,b,c);
22. precisazione credito agenzia entrate (a,);
23. precisazione credito cassa ragionieri;
24. dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti negli ultimi 5 anni;
25. autocertificazione inventario;
26. elenco beni immobili, mobili giacenza media ed elenco creditori sottoscritta debitore;
27. documenti causa INPS (a,b,c);
28. parcella pro – forma avv. Di Xxxxxx;
29. decreto liquidazione comune di Belmonte € 5.023,27;
30. documentazione attestante parcella € 99.741,71 da incassare (a,b,c);
31. documentazione parcella da incassare € 23.223,30;
32. documentazione parcella di € 982,80 incassata;
33. lettera Banco di Sicilia; 34. CUD 2007;
35. mutui anni precedenti estrapolati dal cassetto fiscale (a);
36. certificazioni uniche anno 2018 ( a,b);
37. certificazioni uniche 2019 (a,b.c,d);
38. certificazioni uniche 2020 ( a,b);
39. certificazioni uniche 2021 (a,b) Palermo, 13 febbraio 2022
Avv. Xxxxxxxx Di Xxxxxx