Preambolo
ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA.
Preambolo
Il Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana nella sua qualità di rappresentante del Governo della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Cuba nella sua qualita’ di rappresentante del Governo della Repubblica di Cuba, di seguito denominati congiuntamente “Parti” e separatamente “Parte”;
CONSIDERANDO che il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull’ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;
RICONOSCENDO l’esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;
DESIDEROSI di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l’addestramento delle Forze di polizia di entrambe le Parti;
RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000, la Convenzione contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate dalle Parti sotto l’egida delle Nazioni Unite;
NEL RISPETTO, del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;
HANNO STABILITO quanto segue:
Articolo 1 OBIETTIVO
Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione e addestramento tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità
organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori e lotta al terrorismo.
Articolo 2 AUTORITA’ COMPETENTI
1. Le Parti concordano che le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono:
(a) Per la parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;
(b) Per la parte Cubana: la Direzione Generale della Polizia Nazionale Rivoluzionaria del Ministero dell’Interno;
2. Le autorità competenti di cui al 1º comma cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell’ambito della loro sfera di competenza e nel rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi in vigore nei loro Paesi.
Articolo 3
SETTORI DI COOPERAZIONE
1. Le autorità competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nei seguenti settori:
(a) criminalità organizzata transnazionale;
(b) produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
(c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
(d) veicoli rubati;
(e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
(f) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
(g) reati commessi mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;
(h) altri reati che interessino le Parti.
2. Le autorità competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.
Articolo 4 MODALITA’ DI COOPERAZIONE
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, ed in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, in particolare per la Parte Italiana anche con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea, le autorità competenti delle Parti cooperano con le seguenti modalità:
(a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti;
(b) scambio di informazioni su gruppi terroristici;
(c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;
(d) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull’analisi relativa alla minaccia criminale;
(e) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento delle stesse;
(f) scambio di informazioni operative finalizzate all’identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;
(g) scambio, qualora necessario e a soli fini di studio, dei risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata;
(h) adozione delle misure necessarie a coordinare l’attuazione di operazioni congiunte nonché l’applicazione di tecniche investigative speciali e la realizzazione congiunta di studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e mezzi per le perizie criminalistiche;
(i) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l’individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
(j) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
(k) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;
(l) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;
(m) scambio di tutte le informazioni che l’Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l’altra Parte;
(n) l’identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell’altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull’immigrazione; le modalità
operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un apposito protocollo applicativo;
(o) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall’articolo 5;
(p) formazione e addestramento delle Forze di polizia;
(q) scambio delle buone prassi sulla formazione dei funzionari di polizia, sull’utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, sui metodi di indagine peritale e sull’addestramento delle unità cinofile, con la possibilità di organizzare attività di formazione congiunte;
(r) sviluppo della cooperazione tra gli istituti e centri di istruzione delle Parti per lo scambio di documentazione specialistica, metodi o tecniche documentate di contrasto o d’investigazione nelle materie oggetto della cooperazione o in altre materie che possano risultare di rispettivo interesse, nelle forme decise dalle parti;
(s) possibile scambio di esperti per periodi determinati;
(t) realizzazione di studi scientifici di reciproco interesse;
(u) scambio delle buone pratiche sulle diverse attività di contrasto alla criminalità realizzate dalle Forze di polizia delle Parti e sulle attività di protezione delle frontiere, della rete stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.
Articolo 5 RICHIESTE DI ASSISTENZA
1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell’autorità competente interessata o su iniziativa dell’autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l’altra autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
(a) il nome dell’autorità competente della Parte che richiede assistenza;
(b) il nome dell’autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
(c) i dettagli del caso;
(d) l’obiettivo e il motivo della richiesta;
(e) una descrizione dell’assistenza richiesta;
(f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un’efficace esecuzione della richiesta.
4. La cooperazione si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle autorità competenti delle Parti.
Articolo 6 RIFIUTO DI ASSISTENZA
1. L’assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata se l’autorità competente richiesta ritiene che l’esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.
2. L’assistenza può anche essere respinta se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’autorità competente richiesta.
3. Ove possibile, l’autorità competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l’assistenza richiesta in virtù del presente Accordo, consulta l’autorità competente richiedente al fine di stabilire se l’assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall’autorità competente richiesta. Se l’autorità competente richiedente accetta di ricevere l’assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.
4. L’autorità competente richiesta notifica per iscritto all’autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.
Articolo 7 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
1. L’autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.
2. L’autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscano l’esecuzione della richiesta o causino un considerevole ritardo nella sua esecuzione.
3. Se l’esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell’autorità competente richiesta, la stessa lo notifica immediatamente all’autorità competente richiedente.
4. L’autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
5. L’autorità competente richiesta informa entro e non oltre trenta (30) giorni la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell’esecuzione della richiesta.
Articolo 8
LIMITI ALL’USO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell’ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono nonché, per la parte italiana, con le norme derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
2. Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, viene effettuato in conformità con la legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall’altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un’autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell’autorità competente che li ha forniti.
5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai
sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate alla Parte che fornisce detti dati.
6. Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall’altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.
7. Ciascuna Parte, qualora si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall’altra Parte ai sensi del presente Accordo siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo notifica all’altra Parte.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Parti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
Articolo 9
RIUNIONI E CONSULTAZIONI
1. Ai fini dell’attuazione pratica del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità competenti delle due Parti effettueranno riunioni e consultazioni al fine di valutare l’esecuzione e l’osservanza del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni d’interesse reciproco.
2. Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica Italiana o sul territorio della Repubblica di Cuba.
Articolo 10 SPESE E COSTI
1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.
2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente.
3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all’alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.
Articolo 11 LINGUE DI LAVORO
Nell’ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l’italiano e lo spagnolo quali lingue di lavoro.
Articolo 12 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati.
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E REVOCA
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e resterà in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all’altra Parte, con un minimo di sei (6) mesi d’anticipo, la sua intenzione di revocarlo.