f 28 Schema di contratto di lavoro occasionale5
f 28 Schema di contratto di lavoro occasionale5
Tra il committente, l’associazione <.....> avente sede in <.....> via <.....> n. < > nella
persona del suo legale rappresentante < >
E
il collaboratore occasionale, sig. <.....>, nato <.....> il <.....>, residente a < > in via
<.....> n. <.....>, c.f. < >.
1. La committente conferisce incarico al sig. < > - il quale accetta di prestare la propria attività di
collaborazione occasionale avente per oggetto < >;
2. Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
3. Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 4, lett. c), n. 2, legge 14 febbraio 2003, n. 30, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5000,00 euro. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Venendo meno i requisiti anzidetti, il rapporto di collaborazione sarà considerato di natura coordinata e continuativa, con tutti gli effetti di legge previsti ai fini normativi, fiscali e previdenziali.
4. La prestazione avrà inizio con il giorno < > per terminare inderogabilmente il giorno
<.....>.
5. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in netti euro < >. Tale somma
dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti. In tal caso le parti concordano di prevedere per ogni fase di lavorazione, la corresponsione di acconti di pari importo.
Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere.
5 Lo schema di contratto riportato è l’esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa. Va sottolineato che la maggior parte delle collaborazioni occasionali sfuggono a qualsiasi tentativo di contratto scritto, soprattutto per il timore del committente di veder instaurati contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto, per avere certezza almeno della corresponsione del compenso, è comunque sufficiente - dopo l’inizio della prestazione - inviare una raccomandata a.r. al committente con un testo analogo a quello che segue: “In relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che il mio impegno consisterà in < > e l’accettazione da parte mia del
compenso fissato in netti euro <.....>, nonché che il nostro rapporto deve intendersi concluso in data < >”. Altre
condizioni più favorevoli al lavoratore possono però essere ipotizzate e inserite (il tutto ovviamente commisurato alla natura della prestazione e alla sua durata). Ad esempio, si può chiedere al committente di prevedere: una polizza infortuni; un accordo per polizze previdenziali integrative; il diritto alla formazione in ingresso o per l’intera durata del contratto (quest’ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro); e altre ancora. Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute nei punti 1, 3, 4 e 6, cioè quelli che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore. Gli altri punti, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.
6. In caso di malattia che superi i quindici giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza.
7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato.
In ogni caso, il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
8. Controversie. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di < >.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
11. Il committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvedere a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni arrecati eventualmente alla società; tutela giudiziaria.
Letto, confermato e sottoscritto.