Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità Pubblica Periodo 2016-2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità Pubblica Periodo 2016-2018
Per tutti. Tutti i giorni.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità Pubblica Periodo 2016-2018
FP CGIL
Quello che presentiamo qui è il testo del nuovo contratto nazionale di lavoro del- la Sanità Pubblica, sia in formato cartaceo che in e-book, corredato da una serie di schede su alcuni degli istituti contrattuali più significativi, o maggiormente innovati.
In attesa di predisporre quanto prima il testo unico delle disposizioni contrattuali vigenti, a cui stiamo già lavorando, abbiamo inteso fornire un primo strumento di lettura alle lavoratrici e ai lavoratori, alle delegate e ai delegati.
Si tratta, come abbiamo sostenuto nelle assemblee in cui abbiamo presentato la preintesa, di un contratto che in primo luogo restituisce alle lavoratrici e ai lavoratori un diritto fondamentale, quello a vedere regolato il proprio rapporto di lavoro da un atto negoziale e non da una legge, oltre a concretizzare l'inversione di tendenza operata a partire dall'accordo siglato da CGIL-CISL-UIL con il Governo il 30 novembre 2016, restituendo spazi e poteri alla contrattazione, allargando i diritti in capo a chi lavora in sanità.
Proprio le condizioni di lavoro e gli orari, oltre alla forte richiesta di riconoscimen- to professionale avanzata da tutte le figure presenti nel comparto, sono i temi con cui si dovrà misurare il lavoro sindacale a partire dalla contrattazione integra- tiva, proseguendo con quello che dovrà svolgere la Commissione Paritetica inca- ricata di riscrivere le regole che normano il sistema delle carriere nel comparto. Il tutto in un quadro che vede questo stesso contratto scadere a dicembre 2018 e, quindi, l'opportunità di continuare il lavoro con il contratto del trien- nio 2019-2021.
Un impegno ambizioso, ne siamo consapevoli, che vogliamo tradurre in concreto a partire dal coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella costruzione di proposte che ci aiutino a rinforzare ulteriormente i diritti, a far crescere le retri- buzioni, a migliorare l'organizzazione del lavoro e quindi il SSN.
Intanto, buon contratto a tutte e a tutti.
indice
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza 8
Art. 1 Campo di applicazione 8
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 8
Nota esplicativa Art. 2, comma 6 9
Capo I Sistema delle relazioni sindacali 11
Art. 3 Obiettivi e strumenti 11
Art. 7 Organismo paritetico per l’innovazione 14
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie 17
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 18
Art. 10 Clausole di raffreddamento 19
Art. 11 Decorrenza e disapplicazioni 20
Capo I Sistema di classificazione professionale 21
Art. 12 Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale 21
Art. 13 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione 23
Capo II Incarichi funzionali 24
Art. 14 Definizione degli incarichi di funzione 24
Art. 15 Modifica della denominazione dei profili di “esperto” 24
Art. 16 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior 24
Art. 17 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale
appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale 26
Art. 18 Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione 26
Art. 19 Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione 27
Art. 20 Trattamento economico accessorio degli incarichi 28
Art. 21 Indennità di coordinamento ad esaurimento 29
Art. 23 Decorrenza e disapplicazioni 29
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro 32
Art. 24 Il contratto individuale di lavoro 32
indice
Art. 26 Ricostituzione del rapporto di
Art. 26 bis Decorrenza e disapplicazioni 36
Capo II Istituti dell’orario di lavoro 36
Art. 28 Servizio di pronta disponibilità 41
Art. 31 Lavoro straordinario 44
Art. 32 Decorrenza e disapplicazioni 45
Art. 33 Ferie e recupero festività
Art. 34 Ferie e riposi solidali 48
Nota esplicativa Artt. 33 e 34 49
Art. 35 Decorrenza e disapplicazioni 50
Capo IV Permessi, assenze e congedi 50
Art. 36 Permessi giornalieri retribuiti 50
Art. 37 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 51
Art. 38 Permessi previsti da particolari disposizioni di legge 52
Art. 39 Congedi per le donne vittime di violenza 52
Art. 40 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 53
Art. 41 Permessi orari a recupero 56
Art. 42 Assenze per malattia 56
Art. 43 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
Art. 44 Infortuni sul lavoro, malattie
professionali e infermità dovute a causa di servizio 59
Art. 45 Congedi dei genitori 60
Art. 46 Congedo parentale su base oraria . 61 Art. 47 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 61
Art. 48 Diritto allo studio 62
Art. 51 Decorrenza e disapplicazioni 65
Art. 52 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale 67
Capo VI Formazione del personale 68
Art. 53 Principi generali e finalità della formazione 68
Art. 54 Destinatari e processi della formazione 68
Art. 55 Formazione continua ed ECM 70
Art. 56 Decorrenza e disapplicazioni 71
Tipologie flessibili del rapporto di lavoro 73
Capo I Lavoro a tempo determinato 73
Art. 57 Contratto di lavoro a tempo determinato 73
Art. 58 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato 75
Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato 78
indice
Art. 59 Contratto di somministrazione 78
Capo III Lavoro a tempo parziale 79
Art. 60 Rapporto di lavoro a tempo
Art. 61 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 81
Art. 62 Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di
Art. 63 Decorrenza e disapplicazioni 85
Responsabilità Disciplinare 87
Art. 64 Obblighi del dipendente 87
Art. 65 Sanzioni disciplinari 88
Art. 66 Codice disciplinare 89
Art. 67 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 93
Art. 68 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 94
Art. 69 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 95
Art. 70 Determinazione concordata della sanzione 96
Art. 71 Decorrenza e disapplicazioni 98
Estinzione del rapporto di lavoro 99
Art. 72 Termini di preavviso 99
Art. 73 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 99
Art. 74 Decorrenza e disapplicazioni 100
Titolo VIII
Trattamento economico 101
Capo I Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari 101
Art. 75 Struttura della retribuzione 101
Art. 76 Incrementi degli stipendi tabellari 101
Art. 77 Effetti dei nuovi stipendi 102
Art. 78 Elemento perequativo 102
Art. 79 Decorrenza e disapplicazioni 103
Capo II Fondi 103
Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi 103
Art. 81 Fondo premialità e fasce 105
Art. 82 Differenziazione del premio individuale 107
Art. 83 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 107
Art. 84 Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 107
Art. 85 Decorrenza e disapplicazioni 108
Capo III Indennità 108
Art. 86 Indennità per particolari condizioni di lavoro 108
Art. 87 Indennità per l’assistenza domiciliare 110
Art. 88 Indennità SERT 111
Art. 89 Indennità professionale specifica del personale del ruolo sanitario della categoria B, livello economico BS 111
Art. 90 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico,
indice
assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds 112
Art. 91 Altre indennità professionali specifiche 112
Art. 92 Indennità di bilinguismo 113
Art. 93 Decorrenza e disapplicazioni 113
Nota esplicativa Titolo VIII 114
Titolo IX
Istituti normo-economici 115
Art. 94 Welfare integrativo 115
Art. 95 Trattamento di trasferta 115
Art. 96 Decorrenza e disapplicazioni 117
Titolo X
Disposizioni finali 118
Art. 97 Informazione sul Fondo Pensione Complementare 118
Art. 98 Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL 118
Art. 99 Conferme 118
Nota esplicativa Art. 99 119
Art. 100 Disposizioni particolari 119
Tabella A 120
Tabella B 121
Tabella C 122
Tabella D 123
Dichiarazione congiunta n. 1 124
Dichiarazione congiunta n. 2 124
Dichiarazione congiunta n. 3 124
Dichiarazione congiunta n. 4 124
Dichiarazione congiunta n. 5 124
Dichiarazione congiunta n. 6 125
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Titolo I Disposizioni Generali
Capo I
Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il per- sonale con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobi- lità in conseguenza di provvedimenti di ristrut- turazione organizzativa dell’Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di pri- vatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firma- tarie del presente contratto.
3. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospe- daliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Qua- dro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, stipulato il 13 luglio 2016 è riportato nel testo del presente contratto come “Aziende ed Enti”.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte- grazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come “D. Lgs. n. 502 del 1992”.
5. Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel ri- spetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si indicano genericamente articolazioni interne delle strut- ture aziendali così come individuate dai rispetti- vi ordinamenti, comunque denominate.
Art. 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repub- blica italiana.
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3. Gli istituti a contenuto economico e norma- tivo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta gior- ni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinno- va tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposi- zioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né proce- dono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno suc- cessivo alla scadenza del presente contratto,
qualora lo stesso non sia ancora stato rinnova- to e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risor- se contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici com- plessivi che saranno attribuiti all’atto del rin- novo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’infla- zione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici impor- tati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’ero- gazione della copertura di cui al presente com- ma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di inter- pretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una del- le parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazio- ne. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decre- to legislativo.
Nota esplicativa Art.2 comma 6
Un primo elemento di novità è rappresentato dalla nuova disciplina riguardante la tutela retribu- tiva riconosciuta ai dipendenti e alle dipendenti della Sanità Pubblica, in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i termini previsti.
In tale ipotesi, a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto col- lettivo, qualora quest’ultimo non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di
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cui all’art. 47-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.
L’articolo sopra citato, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispo- ne in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento economico possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Titolo II Relazioni sindacali
Capo I
Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo stru- mento per costruire relazioni stabili tra Azien- da o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costrut- tivo e trasparente, alla reciproca considerazio- ne dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’ag- giornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabi- lità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Azien- de ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto dall’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di succes- sive interpretazioni autentiche, anche a richie- sta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
6. E’ istituito presso l’ARAN, senza nuovi o mag- giori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L’osserva- torio verifica altresì che tali atti siano adegua- tamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o
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rimborsi di spese comunque denominati. L’Os- servatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assu- mano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corret- to esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmis- sione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Azienda o Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tem- pi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione ap- profondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva ado- zione, ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le mate- rie per le quali i successivi articoli 5 (Confron- to), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) pre-
vedano il confronto o la contrattazione inte- grativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle mate- rie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l’invio ai sog- getti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissio- ne delle informazioni, l’Azienda o Ente e i sog- getti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del con- fronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3 dell’art. 8 (Con-
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trattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):
a) criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale, nell’ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei ser- vizi di pronta disponibilità.
Art. 6
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente con- tratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono ema- nare linee generali di indirizzo per lo svolgi- mento della contrattazione integrativa, nelle
seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regio- nali di cui all’art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che do- vrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dota- zione organica del personale di cui all’art. 39, comma 4del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organiz- zative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica);
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del perso- nale o dei servizi anche ad invarianza del nume- ro complessivo di essa di cui all’art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di qualificazio- ne professionale e dell’indennità professionale specifica);
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazio- ni aggiuntive del personale.
2. Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli ambiti azien- dali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli ambiti aziendali;
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b) criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme tutte le dispo- sizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normati- vo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’e- rogazione dei LEA, anche in relazione alla sca- denza dei contratti a termine.
Art. 7
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione rea- lizza una modalità relazionale consultiva fina- lizzata al coinvolgimento partecipativo delle or- ganizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carat- tere organizzativo dell’Azienda o Ente.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni
aperte e collaborative su progetti di organizza- zione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del la- voro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazio- ne, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all’Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle or- ganizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonché da una rappresentanza dell’A- zienda o Ente, con rilevanza pari alla componen- te sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l’anno e, comun- que, ogniqualvolta l’Azienda o Ente manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti nego- ziali della contrattazione integrativa, sulle mate- rie di competenza di quest’ultima, o all’Azienda o Ente;
d) può adottare un regolamento che ne discipli- ni il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Mi- sure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).
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4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al com- ma 3, lett. c).
5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell’ambito dell’organi- smo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo deter- minato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di per- sonale di cui all’art. 83 (Misure per disincentiva- re elevati tassi di assenza del personale).
Nota esplicativa Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Con il nuovo CCNL si innova il sistema di relazioni sindacali, un sistema rappresenta uno strumento fondamentale per costruire relazioni stabili improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente.
Il CCNL restituisce la contrattazione alle rappresentanze dei lavoratori, sia a livello nazionale e re- gionale, che in ogni singolo posto di lavoro, per ridare ruolo a organizzazioni sindacali e RSU che potranno intervenire con i diversi strumenti di partecipazione in ogni processo decisionale che pro- duce effetti sull’organizzazione e sul rapporto di lavoro in ciascuna amministrazione, per ristabilire il corretto equilibrio tra la rappresentanza datoriale e quella dei lavoratori.
In particolare:
articolo 3, comma 6: si istituisce un “Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateral- mente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001.
L’istituzione di quest’osservatorio assume un valore fondamentale per arginare il pronunciamento unilaterale, finora utilizzato a dismisura, da parte dell’Aran su diversi contenziosi aperti a seguito di trattative che non producevano accordi tra le parti.
Si è ristabilito così un ruolo paritario e importante delle rappresentanze sindacali, in particolare sulla possibilità, data per legge alle amministrazioni di adottare atti unilaterali.
Con il CCNL abbiamo limitato tale possibilità e, comunque, con l’Osservatorio sarà possibile ora valutare la fondatezza del ricorso a provvedimenti unilaterali che dovranno essere sempre giu- stificati dall’effettiva necessità di preservare l’amministrazione da “un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”;
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articolo 4: cambia l’istituto dell’informazione che passa da adempimento burocratico formale, pre- ventivo o successivo, a “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali”.
Essa dovrà essere data con tempi e modalità tali da mettere in condizione le rappresentanze dei lavoratori di poter intervenire in tempo utile su tutte le materie oggetto sia del confronto sia della contrattazione integrativa;
articolo 5: si istituisce il Confronto quale relazione che sostituisce e recupera tutte le materie (co- siddette “riserva di legge”) prima oggetto di consultazione, concertazione ed esame congiunto. Il confronto non impedisce la possibilità di definire vere e proprie intese fra le parti, ove ve siano le condizioni;
articolo 6: i sistemi sanitari regionali, nel corso degli ultimi anni sono stati oggetti e tutt’ora lo sono, di profondi processi di riorganizzazione e riordino, con forti impatti sui servizi e sul personale. Da qui la necessità di un’implementazione del confronto fra le parti a livello regionale che potrà svilupparsi sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali derivanti dai processi di cambiamento istituzionale, sulla mobilità, sulle problematiche connesse al lavoro precario, ai processi di stabilizzazione e che dovrà tenere conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.
Per dare certezza alla contrattazione integrativa, le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa sulle materie elencate.
articolo 7: si istituisce un organismo paritetico per l’innovazione, una nuova modalità di rela- zionale finalizzata alla partecipazione del Sindacato su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere or- ganizzativo, alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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Art. 8
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delega- zione sindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale, come indi- viduata al comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente (“con- trattazione integrativa aziendale”).
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazio- ne integrativa aziendale sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizza- zioni sindacali di categoria firmatarie del pre- sente CCNL.
4. I componenti della delegazione di parte da- toriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibi- li per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e
fasce) del presente CCNL;
b) i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) criteri per la definizione delle procedure del- le progressioni economiche;
d) i criteri per l’attribuzione di trattamenti ac- cessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
e) i criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo;
f) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sen- si dell’art. 60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
g) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determina- to e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 57, comma 3 (Contratto di la- voro a tempo determinato);
h) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fru- izione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio);
i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’uti- lizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione);
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j) i criteri per l’individuazione di fasce tempo- rali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla pro- fessionalità delle innovazioni inerenti l’orga- nizzazione di servizi;
l) l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fon- do di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);
m) l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all’art. 80(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ;
n) l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulte- riori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.
Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 8, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). I criteri di ripar- tizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8, comma 5 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti e materie), posso- no essere negoziati con cadenza annuale.
2. L’Azienda o Ente provvede a costituire la de- legazione datoriale di cui all’art. 8, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L’Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integra- tiva: soggetti e materie), per l’avvio del negozia- to, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indica- ti dall’art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 8, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
5. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e), l), m) (Contrattazione collettiva inte- grativa: soggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio
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alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10 (Clausole di raffreddamento), l’Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del man- cato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni nego- ziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmen- te prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vin- coli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo en- tro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattati- va deve essere ripresa entro cinque giorni. Tra- scorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono conte- nere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazio- ne, presso ciascuna Azienda o Ente, dei succes- sivi contratti collettivi integrativi.
8. Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è impron- tato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla con- trattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono ini- ziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
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Art. 11
Decorrenza e disapplicazioni
1.Con l’entrata in vigore del presente titolo sul- le relazioni sindacali ai sensi dell’art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), del presente CCNL, cessano di avere efficacia e sono pertanto di- sapplicate tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei prece- denti CCNL del comparto.
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Titolo III Ordinamento professionale
Capo I
Sistema di classificazione professionale
Art. 12
Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale
1. Le parti concordano sull’opportunità di av- viare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. Le parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la Costituzione e con gli orien- tamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tutela della salute intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia, debba essere attuata non solo in un sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea di profes- sionisti ed operatori, nel contesto di congruen- ti, nuovi modelli organizzativi.
3. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di co- noscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibi- lità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire ad un modello mag- giormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore ge- stione dei processi lavorativi.
4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, è istituita presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa ar- ticolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legi- slative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conse- guente verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;
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b) effettuare una analisi delle declaratorie, del- le specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;
c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze pro- fessionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’effi- cacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;
d) rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle compe- tenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;
e) verificare la possibilità di prevedere, in con- seguenza dell’evoluzione normativa e del rior- dino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento all’istituzione della nuova area delle professio- ni socio- sanitarie di cui all’art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali:
- Area delle professioni sanitarie;
- Area delle professioni socio-sanitarie
- Area di amministrazione dei fattori produttivi;
- Area tecnico-ambientale;
f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classifica- zione, configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finaliz- zato all’orientamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;
g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccorritori);
h) valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione all’evoluzione dei mo- delli di classificazione professionale.
5. La Commissione concluderà i suoi lavori en- tro il prossimo mese di luglio, formulando pro- poste organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 4.
6. E’ disapplicato l’art. 9 del CCNL del 19/4/2004 (Commissione paritetica per il si- stema di classificazione).
Nota esplicativa Art.12
È uno dei punti di impegno/lavoro più qualificanti del nuovo contratto per la valorizzazione delle professionalità.
La commissione paritetica, che dovrà terminare i propri lavori entro il mese di luglio 2018, è chia- mata formulare proposte organiche volte ad avviare un processo di innovazione dell’attuale siste- ma di classificazione al fine di individuare nuove soluzioni che consentano il pieno riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti in un contesto sanitario profondamente mo- dificato negli ultimi 20 anni che vede, in maniera sempre più diffusa, nuovi modelli organizzativi
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prendere corpo con un ruolo fondamentale dei professionisti del comparto, tenendo conto dell’e- voluzione formativa, scientifica e tecnologica.
Grazie all’intervento della FP CGIL i compiti assegnati alla Commissione paritetica sono chiari e opportunamente esplicitati per dare finalmente risposte alle giuste istanze dei lavoratori:
• individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa arti- colazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce
• effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;
• effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professio- nali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;
• rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle categorie, in corre- lazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza profes- sionale maturata;
• verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’evoluzione normativa e del riordi- no delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento all’istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali.
Art. 13
Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e miglio- rare le attività di informazione e di comunica- zione svolte dalle pubbliche amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a ga- rantire l’ottimale attuazione dei compiti e fun- zioni connessi alle suddette attività.
2. Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui all’allegato 1 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’Allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall’Allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, il comma 3 defini- sce i “contenuti professionali di base” delle at- tività di informazione e di comunicazione.
3. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base, nell’ambito del ruolo professionale, sono così articolati e definiti:
a) Settore Comunicazione Categoria D Gestione e coordinamento dei processi di co-
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municazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’A- zienda o Ente, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comuni- cazione istituzionale.
b) Settore Informazione Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di infor- mazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Azienda o Ente; pro- mozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implemen- tazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’A- zienda o Ente; gestione degli eventi, dell’acces- so civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.
Capo II
Incarichi funzionali
Art. 14
Definizione degli incarichi di funzione
1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, am- ministrativo e professionale, i seguenti incari-
chi di funzione:
- Incarico di organizzazione;
- Incarico professionale
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appar- tenenza sono quelli descritti negli articoli se- guenti.
2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimen- to di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quan- to previsto nel presente CCNL.
Art. 15
Modifica della denominazione dei profili di “esperto”
1. A far data dall’entrata in vigore del presen- te CCNL, nei profili di tutte le categorie e dei relativi livelli economici, la denominazione “esperto” viene sostituita dalla denominazione “senior”.
Art. 16
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore
professionale assistente sociale
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ed assistente sociale senior
1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti.
2. L’incarico di organizzazione comporta l’as- sunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.
3. L’incarico di organizzazione va graduato se- condo i criteri di complessità definiti dalla re- golamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valoriz- zata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evolu- zione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.
5. Per l’esercizio della sola funzione di coordi- namento, è necessario il possesso dei requi- siti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge
n. 43/2006. Il requisito richiesto per il confe- rimento degli ulteriori incarichi di organizza- zione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un
elemento di valorizzazione ai fini dell’affida- mento degli incarichi di maggiore complessità.
6. L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge
n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei de- creti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 del D.Lgs. n. 502/92 può es- sere di “professionista specialista” o di “profes- sionista esperto”. Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per l’eser- cizio di compiti derivanti dalla specifica orga- nizzazione delle funzioni delle predette aree prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispet- to a quelle del profilo posseduto.
7. Il requisito per il conferimento dell’incari- co di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordi- namenti didattici universitari definiti dal Mini- stero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
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8. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’a- ver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali ri- conosciute dalle stesse regioni.
9. Gli incarichi di organizzazione di cui al com- ma 3, relativi all’unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di “professionista specialista” e di “professionista esperto”.
Art. 17
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale
1. Per il personale appartenente ai ruoli ammi- nistrativo, tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale.
2. L’incarico di organizzazione comporta fun- zioni di gestione di servizi di particolare com- plessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l’attività di coordina- mento di altro personale.
3. L’incarico di organizzazione è di un’unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di
ogni singola Azienda o Ente.
4. L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specia- lizzazione correlate alla iscrizione ad albi pro- fessionali ove esistente.
5. Il requisito richiesto per l’incarico di organiz- zazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’apparte- nenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l’incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d’appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ul- timo caso, il conferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgi- mento dello stesso.
Art. 18
Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione
1. Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigen- ze di servizio e sulla base dei propri ordina- menti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sani- taria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”.
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2. Le Aziende e gli Enti provvedono alla gra- duazione degli incarichi di funzione e indivi- duano l’importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel succes- sivo art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).
3. Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione orga- nizzativa di riferimento, del livello di autono- mia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’A- zienda o Ente.
4. La sovraordinazione tra gli incarichi è de- terminata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organiz- zativo presente nell’Azienda o Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 9 dell’art. 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore profes- sionale assistente sociale ed assistente sociale senior).
Art. 19
Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione
1. Gli incarichi possono essere conferiti al perso- nale inquadrato nella categoria D. Gli incarichi di organizzazione sono conferibili anche al per-
sonale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il valore economico dell’incarico è ride- terminato in proporzione alla durata della pre- stazione lavorativa.
2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preven- tiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi.
3. Gli incarichi sono attribuiti dall’Azienda o Ente a domanda dell’interessato sulla base di avviso di selezione.
4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività.
5. L’incarico è a termine. L’Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni. Gli incarichi posso- no essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3, per una durata massima complessiva di 10 anni.
6. La revoca degli incarichi prima della scaden- za può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell’ente derivante dalla modifica dell’atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l’attribuzione.
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7. La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso così come definito nel comma 1 del successivo articolo 20 (Trat- tamento economico accessorio degli incarichi). In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel- la categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento eco- nomico.
8. Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica qualora sia in pos- sesso dei relativi requisiti.
9. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro.
Art. 20
Trattamento economico accessorio degli incarichi
1. Il trattamento economico accessorio del per- sonale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed è costituito dall’indenni- tà d’incarico. Restano ferme la corresponsione dell’indennità professionale specifica per i pro- fili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III (Indennità).
2. L’indennità relativa agli incarichi di organiz- zazione assorbe il compenso per il lavoro stra- ordinario. Tale compenso è comunque spettan- te qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85.
3. L’indennità d’incarico va da un minimo di
€ 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di gra- duazione e in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo dell’Azienda o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a spe- cifica valutazione annuale nonché a valutazio- ne finale al termine dell’incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell’am- bito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all’art. 81, comma 6.
6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato an- che assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L’esito della valutazione finale è rilevante per l’affidamento dello stesso o di altri incarichi.
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Art. 21
Indennità di coordinamento ad esaurimento
1. Resta ferma la corresponsione, prevista dall’art. 10, comma 2, del CCNL del 20.9.2001 II biennio economico (Coordinamento), dell’in- dennità di coordinamento – parte fissa – in via permanente ai collaboratori professionali sani- tari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima men- silità.
2. L’indennità di cui al comma 1 compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e disci- pline nonché ai collaboratori professionali – as- sistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le Aziende ed Enti abbia- no conferito analogo incarico di coordinamen- to o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai di- pendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell’ art.8, comma 5 del CCNL del 20 settembre 2001-II biennio economico (Utiliz- zazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sa- nitario e tecnico – profilo di assistente sociale).
3. L’indennità di coordinamento di cui al pre- sente articolo è assorbita dall’indennità di in-
carico di cui all’art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) attribuita in relazio- ne al conferimento di uno degli incarichi ivi previsti.
Art. 22
Norma transitoria
1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presen- te CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla mede- sima data, restano in vigore fino al completa- mento del processo di istituzione ed assegna- zione degli incarichi di funzione.
Art. 23
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art.2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contrat- to) del presente CCNL, cessano di avere effica- cia i seguenti articoli:
- art.20 del CCNL del 7.4.1999 “Posizioni orga- nizzative e graduazione delle funzioni”;
- art.21 del CCNL del 7.4.1999 e art.11 del CCNL del 20.9.2001 “Affidamento degli incari- chi per le posizioni organizzative e loro revoca
– Indennità di funzione”;
- art.36 del CCNL del 7.4.1999, art.11 del CCNL del 20.9.2001 e art.49 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Misura dell’indennità di funzione”;
- art. 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio eco-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
nomico, art.5 CCNL integrativo del 20.9.2001, art.19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento”.
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizio- ne deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo.
Nota esplicativa Capo II - Incarichi funzionali
Mentre prima era riconosciuta solo la funzione della gestione, per la prima volta nella storia dei contratti del personale del SSN, con il nuovo sistema, a tutto il personale di tutti ruoli (sanitario, tec- nico, professionale e amministrativo), appartenente alla categoria D, compreso il livello economico DS, è possibile l’assegnazione di:
• incarichi di organizzazione;
• incarichi professionali
Tutti gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della ca- tegoria e del profilo di appartenenza.
Per tutti i tipi d’incarico, è previsto il riconoscimento di un’indennità economica annua graduabi- le, a seconda della complessità definita da criteri stabiliti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente, da un minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000.
Il requisito richiesto per il conferimento degli incarichi è il possesso di almeno cinque anni di espe- rienza professionale nella categoria D, compreso il livello economico DS, e il titolo di abilitazione e/o l’iscrizione al relativo albo ove esistente e ove previsto.
Gli incarichi di organizzazione relativi all’unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di professionali.
L’individuazione dei criteri e delle procedure per l’affidamento degli incarichi, è demandata alla contrattazione decentrata.
Tutti gli incarichi di coordinamento e di posizione organizzativa già assegnati, sono confermati sino all’entrata a regime del nuovo sistema.
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Particolarità degli incarichi per le professioni sanitarie
Per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, confermate e valorizzate nel nuovo impianto, rimane necessario il possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 43/2006: il possesso di master di primo livello in funzioni di coordinamento e almeno tre anni di anzianità nel profilo.
Per gli incarichi di maggiore complessità, il possesso della laurea magistrale rappresenta un ele- mento di valorizzazione ai fini dell’affidamento.
L’incarico professionale può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”.
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello.
Questa tipologia di incarico, prevedendo per legge il requisito titolo di studio, avrà la sua concreta attuazione attraverso l’individuazione da parte del MIUR di concerto con il Ministero della Salute, dei master saranno abilitanti ad esercitare le nuove competenze specialistiche.
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisi- to, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.
E’ confermata, ma ad esaurimento, l’indennità di coordinamento di parte fissa di prima assegnazio- ne (riconosciuta alla data del 31/08/2001), che compete, in via permanente.
Se chi percepisce questa indennità risulterà assegnatario anche di uno degli incarichi descritti in questo nuovo sistema, questa sarà assorbita dalla nuova indennità di incarico, che diversamente da prima, potrà arrivare ad importi ben superiori.
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Titolo IV Rapporto di lavoro
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 24
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da con- tratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del pre- sente contratto collettivo. Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costi- tuisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comun- que indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di inizio del rapporto di lavoro;
c. categoria, profilo professionale e livello retri- butivo iniziale;
d. attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e. durata del periodo di prova;
f. sede di prima destinazione dell’attività lavo- rativa;
g. termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rap-
porto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di riso- luzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione riso- lutiva del contratto, senza obbligo di preavvi- so, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito del- le tipologie di cui all’art. 61, comma 2.
5. L’azienda, prima di procedere alla stipula- zione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documen- tazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’azienda può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nel- lo stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.L- gs. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente pre-
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sentata la dichiarazione di opzione per la nuo- va azienda o ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al com- ma 5, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 25
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella ca- tegoria A e B;
b. 6 mesi per le restanti categorie.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effetti- vamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di as- senza per malattia e negli altri casi espressa- mente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trat- tamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 44.
4. Le assenze riconosciute come causa di so-
spensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna del- le parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunica- zione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.
6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rap- porto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
8. In caso di recesso la retribuzione viene cor- risposta fino all’ultimo giorno di effettivo servi- zio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla con- servazione del posto e, in caso di mancato supera- mento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.
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10. Al dipendente già in servizio a tempo in- determinato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).
11. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, fer- ma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Nota esplicativa Art.25
Mentre prima era riconosciuta solo la funzione della gestione, per la prima volta nella storia dei contratti del personale del SSN, con il nuovo sistema, a tutto il personale di tutti ruoli (sanitario, tec- nico, professionale e amministrativo), appartenente alla categoria D, compreso il livello economico DS, è possibile l’assegnazione di:
• incarichi di organizzazione;
• incarichi professionali
12. Sono esonerati dal periodo di prova i di- pendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.
13. Possono essere inoltre esonerati dal perio- do di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbli- che.
14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determi- nato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 24, comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’as- sunzione, il rapporto è risolto con effetto im- mediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
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Tutti gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della ca- tegoria e del profilo di appartenenza.
Per tutti i tipi d’incarico, è previsto il riconoscimento di un’indennità economica annua graduabi- le, a seconda della complessità definita da criteri stabiliti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente, da un minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000.
Il requisito richiesto per il conferimento degli incarichi è il possesso di almeno cinque anni di espe- rienza professionale nella categoria D, compreso il livello economico DS, e il titolo di abilitazione e/o l’iscrizione al relativo albo ove esistente e ove previsto.
Gli incarichi di organizzazione relativi all’unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di professionali.
L’individuazione dei criteri e delle procedure per l’affidamento degli incarichi, è demandata alla contrattazione decentrata.
Tutti gli incarichi di coordinamento e di posizione organizzativa già assegnati, sono confermati sino all’entrata a regime del nuovo sistema.
Art. 26
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente che abbia interrotto il rappor- to di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’azienda si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimen- to il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione applica- to nell’azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con
esclusione delle fasce retributive e della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturate.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche am- ministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’U- nione Europea.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del cor- rispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’i-
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doneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
5. Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di divieto di cumulo. Allo stesso, fat- te salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001(Trattamen- to di fine rapporto di lavoro).
6. E’ confermata la disapplicazione dell’art. 59 del DPR 761/1979.
Art. 26 bis
Decorrenza e disapplicazioni
Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di ap- plicazione del contratto), cessano di avere effi- cacia i seguenti articoli:
- artt. 14 del CCNL del 01/09/1995 e 41 del CCNL del 7/04/1999 “Il contratto individuale di lavoro”;
- artt. 15 del CCNL del 01/09/1995 e 41, com- ma 2, del CCNL del 7/04/1999 “Periodo di prova”;
- artt. 24 del CCNL del 20/09/2001 “Ricostitu- zione del rapporto di lavoro”;
Capo II
Istituti dell’orario di lavoro
Art. 27
Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore setti- manali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto dispo- sto dalle disposizioni legislative vigenti, l’ora- rio di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed ammini- strativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza.
3. La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’o- rario di lavoro possono anche coesistere, è im- prontata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tut-
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ti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzio- ne dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni lad- dove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della let- tera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, po- tranno essere previsti periodi con orari di lavo- ro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in de- terminate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del tur- no fosse superiore;
g) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro
delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volonta- riato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consu- mazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione tem- porale, sono definite in funzione della tipolo- gia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, ri- spetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g.
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ri- poso consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisi- che fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
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6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore nell’assol- vimento dei propri compiti istituzionali.
7. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ri- tardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall’art. 75 (Struttura delle retri- buzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art.66 (Codice disci- plinare) e seguenti. Per i dipendenti che pre- stino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigen- ze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell’attività è da consi- derarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
8. Con riferimento all’art.4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della
durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.
9. Al fine di garantire la continuità assistenzia- le, da parte del personale addetto ai servizi re- lativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbli- gatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia pos- sibile applicare la disciplina di cui al preceden- te periodo, quale misura di adeguata protezio- ne, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.
10. Ai fini del computo del debito orario, l’in- cidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.
11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sani- tario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indos- sare apposite divise per lo svolgimento della
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prestazione e le operazioni di vestizione e sve- stizione, per ragioni di igiene e sicurezza, deb- bano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attivi- tà, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia
necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizio- ne, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Nota esplicativa Art. 27
I criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro sono materia di confronto.
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per conse- guire una maggiore conciliazione vita - lavoro sono materia di contrattazione integrativa
Si conferma l’orario contrattuale settimanale di 36 ore e le diverse articolazioni già previste, su cinque e su sei giorni a settimana.
In particolare viene affermato che l’orario di lavoro non può superare la “media” delle 48 ore setti- manali comprensive del lavoro straordinario, media che va calcolata, in base alla nuova disposizio- ne collettiva, nell’ambito di un arco temporale di sei mesi.
E’ opportunamente precisato che l’orario convenzionale, anche in rapporto ad alcune tipologie di assenze dal lavoro, è pari a 7 ore e 12 minuti se articolato su cinque giorni e a 6 ore se articolato su sei giorni.
Pausa. Se la prestazione di lavoro eccede le sei ore per il personale non turnista viene sancito il diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera può essere prevista per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e impegnati in attività di volontariato.
Riposi e deroghe. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non in- feriore a 11 ore.
L’unica eccezione introdotta rispetto alle 11 ore di riposo è quella legata alle riunioni di reparto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
e alla formazione obbligatoria. In tal caso il recupero del periodo non fruito deve avvenire imme- diatamente e subito dopo il servizio reso. Se per ragioni eccezionali non è possibile attuare questa modalità di recupero le ore di mancato riposo possono essere fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle 11 ore.
Tempi di vestizione/svestizione e passaggi di consegne. Per la prima volta si introduce nel contratto che per gli operatori del ruolo sanitario e per quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, l’orario di lavoro ricomprende fino a 15 minuti per le operazioni di vestizione e svestizione e per i passaggi di consegne, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nel caso che il personale non sia tenuto ai passaggi di consegne, spettano invece 10 minuti gior- nalieri.
E’ importante sottolineare che, in sede di contrattazione integrativa, questi tempi possono essere aumentati di ulteriori 4 minuti.
Pronta disponibilità. Viene confermato che:
• il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale
• se cade in giorno festivo, su richiesta del lavoratore, spetta anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale
• in caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario oppure trova appli- cazione la banca delle ore
• i criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità sono materia di con- fronto
Il valore dell’indennità di pronta disponibilità (20,66 euro lorde per ogni 12 ore) è elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Lavoro straordinario. Le ore di lavoro straordinario restano 180 pro-capite, elevabili a 250 per il 5% del personale in sede aziendale, come era già previsto dalla precedente normativa.
Una positiva modifica, sempre rispetto alla normativa precedente, riguarda la fruizione, a domanda del lavoratore, del riposo compensativo che è elevato ad un massimo di 4 mesi (nella precedente normativa era 1 mese).
Inoltre, il nuovo CCNL precisa che i lavoratori, possono essere esonerati dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti da esigenze personali e familiari.
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Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoratore può utilizzare la flessibilità sia in entrata sia in uscita dell’orario di lavoro, i criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità, sono materia di contrattazione integrativa.
Lavoro notturno. Il valore dell’indennità per il lavoro notturno è elevabile in sede di contrattazione aziendale.
Inoltre, la contrattazione aziendale può determinare ulteriori limitazioni all’effettuazione del lavoro notturno.
Riposo settimanale. Superando interpretazioni restrittive dell’ARAN che avevano procurato gravi ripercussioni per i lavoratori, si ribadisce che quanti prestano servizio in un giorno festivo infraset- timanale, a richiesta da presentare entro trenta giorni, hanno diritto a equivalente riposo compen- sativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Art. 28
Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratte- rizzato dalla immediata reperibilità del dipen- dente e dall’obbligo per lo stesso di raggiunge- re la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affron- tare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibi- lità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigen- ze funzionali dell’unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizza- to utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
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6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richie- sta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debi- to orario settimanale. In caso di chiamata, l’atti- vità viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovve- ro trova applicazione l’art. 40 del CCNL integra- tivo del 20/9/2001(Banca delle ore).
7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
7. Due turni di pronta disponibilità sono preve- dibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di mi- nore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
10. Il personale in pronta disponibilità chiama- to in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completa- mento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile
applicare la disciplina di cui al precedente pe- riodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’u- nica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.
11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.
Fermo restando quanto previsto dal preceden- te periodo è escluso dalla pronta disponibilità:
a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;
b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;
c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima ca- tegoria.
13. Fermo restando quanto previsto dal prece- dente comma 12, a tutto il personale apparte- nente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponi- bilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.
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14. Le Aziende ed Enti potranno valutare even- tuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esi- genze organizzative.
15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’A- zienda o Ente con riguardo alla razionalizzazio- ne dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo.
Art. 29
Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipenden- temente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di as- senza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il
dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assi- curare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domeni- ca, si applica la disposizione del comma 2.
6. L’attività prestata in giorno festivo infraset- timanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la mag- giorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
7. L’attività prestata in giorno feriale non lavo- rativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipen- dente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 30
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro nottur- no, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzio- ne di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quan- to alla durata della prestazione rimane salva- guardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla pre- stazione di lavoro notturno, accertata dal me- dico competente, si applicano le disposizioni dell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’asse- gnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le in- dennità previste dall’art.86 comma 12 (Inden- nità per particolari condizioni di lavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
Art. 31
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro ecce- zionali e, pertanto, non possono essere utilizza- te come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni for- ma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall’effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d’impedimento derivanti da esigenze perso- nali e familiari.
3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di ser- vizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs.
502 del 1992 (distretti, presidi ospedalie- ri, dipartimenti ecc.). L’utilizzo delle risorse
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all’interno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavorato- ri per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servi- zio per pronta disponibilità; della partecipazio- ne a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza all’organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fru- irsi entro il termine massimo di 4 mesi, com- patibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, con- venzionalmente, dividendo per 156 la retribu- zione base mensile, di cui all’art.37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Re- tribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni fe- stivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).
Art. 32
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di ap- plicazione del contratto), cessano di avere effi- cacia i seguenti articoli:
- artt. 26 del CCNL del 07.04.1999 e 5 del
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CCNL del 10.4.2008 “Orario di lavoro”;
- art.7 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Servizio di pronta disponibilità”. E’ tuttavia confermata la disapplicazione dell’art.18 del DPR 270/1987 ivi prevista al comma 15.
- artt. 20 del CCNL dell’1.9.1995 e 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Riposo settimanale”;
- art.10 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Lavoro notturno”;
- artt.34 del CCNL del 7.4.1999 e 39 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Lavoro straordinario”.
Capo III
Ferie e festività
Art. 33
Ferie e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di ser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribu- zione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).
2. In caso di distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un’artico- lazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazio- ni, spettano 26 giorni di ferie in caso di artico- lazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazio- ne dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previ- ste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla men- zionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servi- zio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
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8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi giorna- lieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da parti- colari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, pre- xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del di- pendente.
10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei di- pendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposi- zioni applicative. Xxxxx restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribu- zione di cui al comma 1.
12. Compatibilmente con le oggettive esigen- ze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipen-
xxxxx che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alterna- tivamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rien- tro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese antici- pate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il go- dimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
15. Le ferie sono sospese da malattie adegua- tamente e debitamente documentate che si si- ano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b). E’ cura del dipen- dente informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribu- ita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il pe- riodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere pre- viamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.
Art. 34
Ferie e riposi solidali
1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il di- pendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a fi- gli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie nella propria disponibi- lità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in ma- teria di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario setti- manale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, posso- no presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa pre- sentazione di adeguata certificazione, compro- vante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richie- dente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla ri- chiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il nume- ro di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni ri- chiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giorna- te cedute sono distribuite in misura proporzio- nale tra tutti i richiedenti.
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7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’ avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, non- ché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi com- pensativi eventualmente maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previ- sto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative
discipline contrattuali.
9. Ove, cessino le condizioni di necessità legit- xxxxxxx, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella dispo- nibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere speri- mentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Nota esplicativa Artt. 33 e 34
Durata delle ferie. Ai fini dei tre anni di servizio in base al quale spettano 28 giorni di ferie (con orario su 5 giorni) e 32 (con orario su 6 giorni) valgono anche i rapporti a tempo determinato.
Sospensione delle ferie. Viene prevista una nuova ipotesi di sospensione delle ferie in caso di eventi di lutto.
Modalità di fruizione delle ferie. Per promuovere la conciliazione dei tempi di vita/lavoro per i dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne fanno richiesta il pe- riodo in cui sono garantiti quindici giorni di ferie continuativi è fissato dal 15 giugno -15 settembre (resta per tutti comunque il periodo dal 1 giugno – 30 settembre).
Monetizzazione ferie non godute. Con la dichiarazione congiunta n. 1 si chiarisce che all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili nei casi in cui l’impossibilità di fruizione non sia imputabile o riconducibile al dipendente (ipotesi di decesso, malattia e in- fortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità).
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Ferie e riposi solidali. E’ stato introdotto un nuovo istituto sperimentale in base al quale il dipen- dente, su base volontaria, può cedere, in tutto o in parte, ad un altro dipendente con figli minori che necessitano di cure costanti, le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane annuali obbli- gatorie per legge e le quattro giornate di riposo per le festività soppresse (cedibili 8 gg. di ferie + 4 gg. di ex festività).
Il lavoratore richiedente può fruire delle giornate cedute, solo se ha fruito completamente delle giornate di ferie o di festività soppresse che gli spettano, nonché dei permessi e dei riposi compen- sativi eventualmente maturati.
La richiesta, reiterabile, per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presen- tazione di adeguata certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Se il numero di giorni di ferie o di riposi offerti supera quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
Se è inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste sono plurime, le giornate cedute sono distri- buite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Art. 35
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di appli- cazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
artt. 19 del CCNL dell’1.9.1995, 4 del CCNL in- tegrativo del 22.5.1997 e art. 23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 “Ferie e festività” fatto salvo quanto previsto dall’art. 33 (Xxxxx e recupero fe- stività soppresse), comma 1, del presente CCNL; art. 8 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “ Com- pensi per ferie non godute”.
Capo IV
Permessi, assenze e congedi
Art. 36
Permessi giornalieri retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami – limita- tamente ai giorni di svolgimento delle prove
– o per aggiornamento professionale facoltati- vo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
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b) lutto per il coniuge per i parenti entro il se- condo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un per- messo di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario non- ché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 37
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di ser- vizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa gior- nata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavo- rativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 comma 10 (Orario di lavoro);
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previ- sti dalla legge o dal presente contratto colletti- vo nazionale di lavoro;
3. Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribu- zione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parzia- le si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
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Art. 38
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permes- so di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tre- dicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità degli uf- fici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunica- zione può essere presentata nelle 24 ore pre- cedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricor- rano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i dona- tori di sangue e di midollo osseo rispettiva- mente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio
1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della
legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma
1, della legge 6 marzo 2001 n. 52 .
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, sal- ve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stes- so e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 39
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di prote- zione relativi alla violenza di genere, debita- mente certificati, ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un pe- riodo massimo di congedo di 90 giorni lavo- rativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la di- pendente che intenda fruire del congedo in pa- rola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro- corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui
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al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo .
3. Il trattamento economico spettante alla la- voratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori).
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è com- putato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del con- gedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La frui- zione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pub- blica ubicata in un comune diverso da quello
di residenza, previa comunicazione all’Azienda o Ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’Azienda o Ente di appartenenza dispone il trasferimento pres- so l’amministrazione indicata dalla dipenden- te, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua categoria.
8. I congedi di cui al presente articolo posso- no essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del 20/9/2001(Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspetta- tiva, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del medesimo art.12.
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chie- dere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno.
Art. 40
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai lavoratori sono riconosciuti specifici per- messi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensi-
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ve anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella mede- sima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presen- te CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria cor- rispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la du- rata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipo- tesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma 10 (Orario di lavoro).
6. Nel caso di permesso fruito su base giorna- liera, il trattamento economico accessorio del
lavoratore è sottoposto alla medesima decur- tazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parzia- le, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavo- ro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure è trasmessa diretta- mente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamen- to di visite specialistiche, l’effettuazione di tera- pie od esami diagnostici e la situazione di inca-
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pacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la rela- tiva assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo tratta- mento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’ assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente pre- viste in tali ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal perso- nale sanitario o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal com- ma precedente, nei casi in cui l’incapacità la- vorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami dia- gnostici e/o delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conse- guente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di cui al comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’as- senza dal domicilio è giustificata dall’attesta- zione di presenza presso la struttura, ai sensi
delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi perio- dicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti in- capacità lavorativa, secondo cicli o un xxxxxxx- rio stabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Azienda o Ente prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. A tale certificazione fan- no seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,10,11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate pre- viste, nonché il fatto che la prestazione è som- ministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente arti- colo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro stra- ordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali isti- tuti dai vigenti CCNL.
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Art. 41
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del respon- sabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del per- messo deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare ur- genza o necessità valutati dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la propor- zionale decurtazione della retribuzione.
Art. 42
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per ma- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della matu- razione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni
precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva ri- chiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’inte- ressato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipen- dente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011.
5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolge- re qualsiasi proficuo lavoro, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR 171/2011 può risol- vere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del
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verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.
6. L’Azienda o Ente può richiedere, con le pro- cedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, an- che prima dei termini temporali di cui ai com- mi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato supera- mento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichia- rato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al di- pendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:
a) Intera retribuzione fissa mensile, con esclu- sione di ogni altro compenso accessorio co- munque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il suc- cessivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1/9/1995;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conserva- zione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla perfor- mance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’an- no, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamen-
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to economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospe- dalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.
12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di even- tuale prosecuzione dell’assenza.
13. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, preci- sando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del me- dico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle dispo- sizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, docu- mentati, è tenuto a darne preventiva comuni- cazione all’azienda o all’ente.
16. Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettiva- mente pagato dal terzo responsabile al dipen- dente è versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi ine- renti. La presente disposizione non pregiudi- ca l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
Art. 43
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano te- rapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospe- daliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate te- rapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai
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rispettivi CCNL.
2. L’attestazione della sussistenza delle parti- colari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o struttu- re accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti in- capacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospeda- liero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debi- tamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della gra- ve patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorro- no le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
Art. 44
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei li- miti di cui al successivo comma 2, il dipenden- te ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istitu- zionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi parti- colarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello pre- visto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).
2. Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicem- bre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.
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Art. 45
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e so- stegno della maternità e della paternità conte- nute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modi- ficato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove ma- turati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi corre- lati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipen- dente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell’ambito del congedo parentale previ- sto dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, com- putati complessivamente per entrambi i geni- tori e fruibili anche frazionatamente, non ridu-
cono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la ma- lattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessi- vamente per entrambi i genitori, di assenza re- tribuita secondo le modalità di cui al comma 2.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di compu- to trova applicazione anche nel caso di fruizio- ne frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la re- lativa domanda, con la indicazione della dura- ta, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del pe- riodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento tele- matico idoneo a garantire la certezza dell’invio
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nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione an- che nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate si- tuazioni personali che rendono oggettivamen- te impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda può essere presenta- ta entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Art. 46
Congedo parentale su base oraria
1. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs.n.151/2001, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di la- voro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del com- parto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32 e delle relative di- sposizioni attuative.
Art. 47
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il re- cupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenziona- ta in base alle leggi nazionali e regionali vigen- ti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le se- guenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’in- tera durata del progetto di recupero, con corre- sponsione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’appli- cazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo par- ziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria di inquadramento contrattua- le diversi da quelli abituali, quando tale misu- ra sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovve- ro i conviventi ai sensi della legge 76/2016 che si trovino nelle condizioni previste dal comma
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1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al pro- getto di recupero, possono fruire dell’aspettati- va per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenza per malattia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Azienda o Ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Qualora risulti che i dipendenti di cui al com- ma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’Azienda o Ente può proce- dere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle dispo- sizioni relative alle assenze per malattia.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del be- neficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria inizia- tiva o entro il termine appositamente fissato dall’azienda o ente.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termi-
ne di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è ri- solto nel rispetto della normativa disciplinare. Art. 48
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi – anche in ag- giunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arro- tondato all’unità superiore, del 3% del perso- nale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individua- le di cui al medesimo comma 1, riproporziona- ta alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conse-
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guimento di titoli di studio universitari, post-u- niversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di stu- dio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per soste- nere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo inte- ressato ai corsi ha diritto all’assegnazione a tur- ni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straor- dinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea, finalizzati alla acquisi- zione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni pre-
cedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima vol- ta gli anni di corso precedenti l’ultimo e suc- cessivamente quelli che, nell’ordine, frequen- tino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino cor- si di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-u- niversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei cri- xxxx indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa .
9. Per la concessione dei permessi di cui al pre- sente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certifi-
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cato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’at- testato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In man- canza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già ef- fettuato.
10. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel ri- spetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della presta- zione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi in- dicati nel comma 4 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti apposi- tamente dal presente CCNL per la partecipazio- ne agli esami.
12. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tem- po indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di lau- rea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
Art. 49
Richiamo alle armi
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno dirit- to alla conservazione del posto per tutto il pe- riodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’Azienda o Ente corrisponde il trattamento economico previsto ai sensi dell’art.1799 del
D. Lgs. n.66 del 2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati alle armi, l’Azienda o Ente corrisponde l’ eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’Azienda o Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art. 50 Unioni civili
1. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli ob-
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blighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/ 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio nonchè le medesime disposi- zioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Art. 51
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente capo, ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di ap- plicazione del contratto), cessano di avere effi- cacia i seguenti articoli:
- artt. 21 del CCNL dell’1.9.1995, 41 del CCNL del 7.4.1999, 16 del CCNL integrativo del 20.9.2001, 23, comma 2, del CCNL del 19.4.2004 “Permessi retribuiti” fatto salvo quanto previsto dall’ art. 36 (Permessi giorna- lieri retribuiti), comma 4, del presente CCNL;
- art.22 del CCNL dell’1.9.1995 “Permessi brevi”;
- artt. 23 del CCNL del 01/09/1995, 5 e 18 del CCNL integrativo del 22/05/1997 e 11 del CCNL integrativo del 20/09/2001” Assenze per malattia” fatto salvo quanto previsto dall’art 42 (Assenze per malattia), comma 9, lett. a) del presente CCNL e fatto salvo quanto previsto dall’art.44 (Infortuni sul lavoro, malattie pro- fessionali e infermità’ dovute a causa di servi- zio), comma 1, del presente CCNL;
- artt. 24 del CCNL del 01/09/1995 e 6 del CCNL integrativo del 22/05/1997“Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio”;
- art. 14 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche”;
- art. 15 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Tutela dei dipendenti portatori di handicap”;
- art. 22 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Diritto allo studio”;
- art. 26 del CCNL del 01/09/1995” Servizio militare”.
- art.17 del CCNL integrativo del 20/9/2001 “Congedi dei genitori”.
Nota esplicativa Capo IV - Permessi, assenze e congedi
Il nuovo CCNL rende maggiormente fruibili permessi già esistenti come nel caso dei permessi per lutto (tre giorni per evento fino a sette giorni dal decesso del familiare), per matrimonio o unione civile (quindici giorni fino a quarantacinque giorni dalla data dell’evento).
I permessi per motivi personali e familiari, pari a diciotto ore l’anno, possono essere utilizzati anche a copertura dell’intera giornata lavorativa e, in questo caso, sono convenzionalmente considerati pari a sei ore (esempio: lavoratore che utilizza il permesso per l’intera giornata in cui lavora sette ore e dodici minuti, ovvero anche nove ore – con rientro pomeridiano pari a ulteriori tre ore oltre le sei antimeridiane –, gli sono ridotte sei ore dal monte ore annuo di diciotto).
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sono istituite ulteriori diciotto ore di permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche, te- rapie ed esami diagnostici.
Tale permesso giustifica l’assenza sia per l’effettuazione della prestazione sanitaria sia per i tempi di percorrenza da e per l’ufficio.
L’effetto migliorativo rispetto ai precedenti CCNL consiste nel fatto che in tali casi i permessi (prima erano utilizzabili quelli per motivi personali e familiari) non sono più soggetti alla discrezionalità del dirigente e tantomeno alle decurtazioni del trattamento economico (come nel caso in cui era utilizzato un permesso per malattia).
Esaurite le diciotto ore del nuovo istituto il lavoratore può utilizzare altri tipi di permesso retribuito previsto dal CCNL (compresi i vecchi permessi per motivi personali) e, in ogni caso, non è impedito l’utilizzo di altre forme di assenza, secondo le forme e le modalità già previste per la certificazione, sia dalla norma contrattuale sia da quelle legislative.
La programmazione circa l’utilizzo su base mensile l’utilizzo dei permessi previsti dalla legge b104/1992, diventa con il CCNL norma programmatoria non perentoria stabilendo che la comuni- cazione può avvenire “di norma” mensilmente ma anche nelle 24 ore o, comunque, prima dell’ini- zio della giornata lavorativa.
Allo stesso modo per quanto riguarda la comunicazione con tre giorni di anticipo per l’utilizzo dei permessi per donazione di sangue o midollo osseo.
Congedi per le donne vittime della violenza di genere. Sono istituiti i congedi per le donne vittime di violenza di genere.
Migliorando la previsione legislativa.
Infatti, i congedi retribuiti sono pari a novanta giorni lavorativi (anziché i tre mesi di calendario previsti dalla legge) cui si può aggiungere un successivo periodo di un mese di aspettativa non retribuita.
Inoltre, a domanda, alla lavoratrice è data la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Com’è data la possibilità di richiedere il cambio di sede.
Malattia. Il nuovo CCNL migliora il trattamento economico già previsto in caso di malattia supe- riore a quindici giorni, comprendendo in esso anche ogni trattamento accessorio con l’esclusione dello straordinario e delle indennità legate a particolari condizioni di lavoro.
In particolare si evidenzia che lo stesso trattamento accessorio correlato alla performance può esse-
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re riconosciuto nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione integrativa.
Maggiori tutele sono previste per le lavoratrici e i lavoratori con gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
In particolare si estende il diritto al riconoscimento dell’intero trattamento economico, oltre ai gior- ni in cui si esegue la terapia, anche nei giorni immediatamente collegati a essa.
L’intero trattamento economico è poi riconosciuto anche per ulteriori quattro mesi l’anno per le assenze per malattia non collegate all’effettuazione della terapia salvavita ma che comunque pos- sono essere correlate alla stessa secondo certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria, ove nor- malmente si eseguono le terapie ovvero dal medico.
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dall’Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
Infortuni sul lavoro. La novità è che tali assenze non sono cumulabili con le ordinarie assenze per malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto.
Congedi parentali. Si introduce la possibilità di fruire ad ore e non solo a giorni dei congedi dei genitori.
Capo V Mobilità
Art. 52
Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale
1. La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del D. lgs.
n. 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’i- stituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazio- ne al posto da coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competen- za indicati nel bando;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
d) la mobilità non comporta novazione del rappor- to di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l’attivazione della mobi- lità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso del- la stessa.
3. E’ disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministra- zioni di comparti diversi).
Capo VI
Formazione del personale
Art. 53
Principi generali e finalità della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e moder- nizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo pri- xxxxx nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.
2. Per sostenere una efficace politica di svi- luppo delle risorse umane, le Aziende ed Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisi-
zione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e
del cambiamento organizzativo, da cui con- segue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.
3. Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:
- valorizzare il patrimonio professionale pre- sente nelle Aziende ed Enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di as- sicurare l’operatività dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove metodologie la- vorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavora- tore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipen- denti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professio- nali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qua- lità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento orga- nizzativo.
Art. 54
Destinatari e processi della formazione
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1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddet- ti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quel- le attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente arti- colo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre ammi- nistrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.
3. Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si con- cludono con l’accertamento dell’avvenuto ac- crescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata.
4. I piani di formazione possono definire an- che metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
5. Le Aziende ed Enti possono assumere inizia- tive di collaborazione con altre aziende, enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percor- si di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Azienda o Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa Azienda o Ente.
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al perso- nale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sul- la base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 7, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coeren- za con il presente comma.
9. Le Aziende ed Enti curano, per ciascun di- pendente, la raccolta di informazioni sulla par- tecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
10. Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7:
a) possono essere acquisiti elementi di cono- scenza relativi ai fabbisogni formativi del per- sonale;
b) possono essere formulate proposte all’A- zienda o Ente, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
c) possono essere realizzate iniziative di moni- toraggio sulla attuazione dei piani di formazio- ne e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
11. Nell’ambito dei piani di formazione, posso- no essere individuate anche iniziative forma- tive destinate al personale iscritto ad albi pro- fessionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della professione.
12. Al finanziamento delle attività di formazio- ne si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Art. 55
Formazione continua ed ECM
1. Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente articolo, la for- mazione continua di cui all’art. 16 bis e segg. del D.Lgs. n 502/1992 è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi pres- so l’Azienda o Ente.
2. L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizio- ne dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessa- to nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Azienda o Ente. La relativa disci- plina è, in particolare riportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e processi della formazione) come integrata dal- le norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
3. Le parti concordano che - nel caso di manca- to rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l’ acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale in- teressato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D.Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giu- stificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi ti- tolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti forma-
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tivi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi com- presi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di forma- zione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possi- bile assicurarla a livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coeren- te con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, stretta- mente correlata alle attività di competenza in
base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipen- dente prescelga corsi di formazione non rien- tranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa per la quale sono utilizzabili gli istituti del “Diritto allo studio” e dei “Congedi per la formazione”.
Art. 56
Decorrenza e disapplicazioni
1.Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di ap- plicazione del contratto), cessano di avere effi- cacia i seguenti articoli:
- art. 29 del CCNL del 7.4.1999, ad eccezione dei commi 14, 15, 16 e 17, e art. 20 del CCNL del 19.4.2004, ad eccezione del comma 8 (For- mazione e aggiornamento professionale ed ECM).
Nota esplicativa Capo VI - Formazione del personale
Il finanziamento delle attività di formazione passa dall’attuale 0.50%. ad una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario della formazione. Inoltre, nuove risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Si estende il diritto a usufruire di permessi per il diritto allo studio (le 150 ore, art. 48) sia ai lavo- ratori con contratti a tempo determinato sia ai lavoratori che hanno l’obbligo di partecipare a corsi organizzati da ordini e collegi per mantenere l’iscrizione agli albi professionali (crediti formativi obbligatori: ad esempio per avvocati, ingegneri, architetti, geometri, ecc.).
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
In sede di organismo paritetico possono essere:
• formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale
• acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
• formulate proposte per la realizzazione delle finalità di formazione
• realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate
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Titolo V Tipologie flessibili
del rapporto di lavoro
dalle regioni. Comunque, anche per tale per-
Capo I
Lavoro a tempo determinato
Art. 57
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare con- tratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata mas- sima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determi- nato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate
sonale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazio- ne a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può su- perare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contrat- to a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’as- sunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quel- le individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015 sono :
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’ac- crescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che com- portino cambiamenti organizzativi o che ab- biano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
5. Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel ri- spetto dei principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’as- sunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della pro- grammazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le se- guenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gra- vidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di con- gedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt.16, 17, 32 e 47 del D.Lgs.n.151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensio- ne.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’Azienda o Ente può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle man- sioni di altro lavoratore, diverso da quello so- stituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art. 28 del CCNL del 7.4.1999 (Mansioni superiori) a quelle proprie del lavoratore as- sente con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nomi- nativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella parti- colare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il pas- saggio delle consegne.
9. L’assunzione con contratto a tempo deter- minato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automatica- mente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive.
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11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale sanitario, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determi- nato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una succes- sione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibi- le derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’ac- crescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che com- portino cambiamenti organizzativi o che ab- biano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanzia- rio.
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.L- gs.n.81/2015, in deroga alla generale disci- plina legale, nei casi di cui al comma 11 e fermo restando quanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale sanitario, l’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può es- sere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata
inferiore a sei mesi e a 10 giorni per i contratti superiori a sei mesi.
00.Xx nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, re- stano fermi i casi di esclusione previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Art. 58
Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indetermina- to, compatibilmente con la natura del contrat- to a termine, con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 4 (Ferie e recupero festivi- tà soppresse) del presente CCNL; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre am- ministrazioni, pure di diverso comparto, il la-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
voratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le xxxxx xxxxxxxx, in proporzio- ne al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 33 commi 2 e 3 (Ferie e recupero festività soppresse) del presente CCNL, a seconda della articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restan- do - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall’ art. 42 (Assenze per malattia) del presente CCNL, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui è corri- sposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 42 comma 10 (Assenze per malattia), del presente CCNL, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato o, se in- feriore, alla durata residua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferio- re a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può co- munque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 42(Assenze per malattia);
d) possono essere concessi permessi non retri- buiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2 (Permessi giornalieri retribuiti);
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo de- terminato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett.d), possono essere concessi i seguenti permessi:
- permessi retribuiti per motivi personali o fa- miliari, di cui all’art. 37 (Permessi orari retribu- iti per motivi personali o familiari);
- permessi per esami o concorsi di cui all’art 36, comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri retribuiti);
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui all’art. 40 (As- senze per l’espletamento di visite, terapie, pre- stazioni specialistiche od esami diagnostici);
- permessi per lutto di cui, all’art. 36 comma 1 lettera b) (Permessi giornalieri retribuiti).
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è ar- rotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipo- tesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipenden- ti, compresa la legge
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104/1992 s.m.i. e la legge n.53/2000 ivi com- presi i permessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 25 (Perio- do di prova) del presente CCNL, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 25 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rappor- to senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di so- spensione indicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Azienda o Ente deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determi- nato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’as- sunzione, il rapporto è risolto con effetto im- mediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL preve- de la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 57 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e del comma 2 del pre- sente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità deri- vante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di la- voro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle pro- cedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le Aziende ed Xxxx assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo deter- minato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previ- sioni del D.Lgs.n.81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, ade-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
guati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indetermina- to, i periodi di lavoro con contratto a tempo de- terminato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramen- to, concorrono a determinare l’anzianità lavora- tiva eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.
Capo II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 59
Contratto di somministrazione
1. Le Aziende ed Enti possono stipulare contrat- ti di somministrazione di lavoro a tempo deter- minato, secondo la disciplina degli artt.30 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il li- mite di cui all’art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato).
3. Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili professionali delle categorie A e B ovvero per i profili pro- fessionali anche delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la pos- sibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di sommini- strazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze.
4. I lavoratori somministrati, qualora contri- buiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno ti- tolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di sommi- nistrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti di- sposizioni di legge in materia. La contrattazio- ne integrativa definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricre- ativi eventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità già destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità.
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5. L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere discipli- nare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevan- ti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300/1970.
6. Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tut- te le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzio- ne previsti dal D.Lgs.n.81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 7 (Organismo paritetico per l’innova- zione) sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili pro- fessionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e fermo restando quan- to previsto dall’art. 2 del decreto legislativo
del 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l’assun- zione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di la- voro somministrato.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 60
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le Aziende ed Enti possono costituire rap- porti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti del- le categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito della piano dei fabbisogni di per- sonale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tem- po pieno a tempo parziale su richiesta dei di- pendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rile- vata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i la-
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voratori già in servizio presentano apposita do- manda, con cadenza periodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavo- ro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.
4. L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure negare con atto motivato la stessa qualora:
a) sia stato già raggiunto il limite di cui al com- ma 2;
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determi- ni un pregiudizio alla funzionalità del servizio.
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n.662/1996, come mo- dificato dall’art.73 del D.L.n.112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno,
possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di in- compatibilità e di conflitto di interessi. I sud- detti dipendenti sono tenuti a comunicare, en- tro quindici giorni, all’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazio- ni familiari, preventivamente individuate dalle Aziende ed Enti in sede di contrattazione inte- grativa e tenendo conto delle esigenze orga- nizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 %. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
8. Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizio- ni previste dall’art.8, commi 4 e 5, del D.L- gs.n.81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in parti- colari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di ma- ternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviven-
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ti, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasforma- zione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art.8, commi 3 e 7, del D.Lgs.n.81/2015. Nelle sud- dette ipotesi, le domande sono presentate sen- za limiti temporali, l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tem- po parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei con- tingenti fissati nei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo par- ziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collo- cazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto
scritto, in cui vengono indicati i medesimi ele- menti di cui al comma 10 nonché l’eventuale durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la tra- sformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di torna- re a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applica- zione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legi- slativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavo- ro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
Art. 61
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata
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della prestazione lavorativa.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della pre- stazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno, in mi- sura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parzia- le nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto ossia con combinazione delle due mo- dalità indicate nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il di- pendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articola- zione della prestazione lavorativa che contem- xxxxxx le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensi- le o annuale praticabili presso ciascuna azien- da o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio
e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richie- sta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni setti- manali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventi- vamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individua- te dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con par- ticolare riferimento al D.lgs. 151/2001 e alla legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
6. Nei casi di tempo parziale verticale le pre- stazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
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7. Al personale utilizzato ai sensi dei preceden- ti commi 5 e 6, si applica l’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto stabili- to dall’art. 62 (Trattamento economico-norma- tivo del personale con rapporto di lavoro a tem- po parziale) del presente CCNL. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto dal comma 5 del ci- tato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare n. 102 ore annue individuali.
8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiun- tive così come le attività di supporto all’intra- moenia.
Art. 62
Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le dispo- sizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della pecu- liarità del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può
essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per que- ste ultime quelle svolte oltre l’orario concorda- to tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordina- rio di lavoro, come previsto dall’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile, previsto dal con- tratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo ver- ticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore an- nualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammes- so per specifiche e comprovate esigenze orga- nizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da conco- mitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supple- mentare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corri- spondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimana- le, mensile o annuale previsto per il corrisponden-
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te lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retri- buite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 37 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Retribuzione e sue definizioni) , maggiorata di una percentuale pari al 15 %. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro stra- ordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comun- que entro l’orario ordinario di lavoro, la percen- tuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straor- dinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs.n.81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’ art. 31 (Lavoro straordinario).
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per com- provate esigenze lavorative, di salute, familiari
o di formazione professionale, previste nei casi di cui all’art.6, comma 2, del D.Lgs.n.81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giorna- te di lavoro prestate nell’anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servi- zio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In pre- senza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs.n.151/2001, anche per la parte ca- dente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la presta- zione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, spettano per intero solo per i pe- riodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la pre- stazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
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10. Il trattamento economico del persona- le con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e pe- riodiche, l’eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali speci- fiche e l’indennità di rischio radiologico, spet- tanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiun- gimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono appli- cati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente pro- porzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al la- voratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposi-
zioni contenute nel D.Lgs.n.81/2015.
Art. 63
Decorrenza e disapplicazioni
1.Con l’entrata in vigore del presente titolo sulle tipologie flessibili del rapporto di lavo- ro ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
art. 31 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Assunzioni a tempo determinato”;
art. 32 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Contratto di fornitura di lavoro temporaneo”; artt. 23 del CCNL del 07/04/1999, 34 del CCNL integrativo del 20/09/2001, 22 del CCNL del 19/04/2004 “Rapporto di lavoro a tempo par- ziale”;
artt. 24 del CCNL del 07/04/1999 e 34 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale”;
art. 35, comma 1 e 2 del CCNL integrativo del 20/09/2001 “Trattamento economico- norma- tivo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale”.
Nota esplicativa Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Oltre il contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno sono possibili solo due tipologie con- trattuali: il contratto di tipo subordinato a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato.
Con il nuovo CCNL si fissa il limite massimo all’attivazione di questi due tipi di contratto nella per- centuale complessiva pari al 20 per cento dei lavoratori a tempo indeterminato.
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Ai lavoratori con contratto a tempo determinato sono finalmente estesi tutti i diritti dei lavoratori a tempo indeterminato.
I contratti a tempo determinato non possono superare i trentasei mesi eventualmente prorogabili di ulteriori dodici previo confronto con le organizzazioni sindacali e per casi particolari.
In ogni caso, ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo uno o più contratti a tempo determinato è riconosciuta l’anzianità di servizio anche di tutti i periodi di detti contratti.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, ai lavoratori che hanno già compiuto almeno trenta- sei mesi a tempo determinato non si riducono i giorni di ferie come per gli altri lavoratori assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione.
Ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato può ora essere riconosciuto anche il trattamento accessorio nelle modalità previste dalla contrattazione integrativa e con risorse che l’amministrazione dovrà rendere disponibili in aggiunta alla normale consistenza dei fondi risorse decentrate.
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Titolo VI Responsabilità
Disciplinare
Art. 64
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento
ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Azienda o Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro im- partite dall’Azienda o Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art.24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni
di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività ammi- nistrativa previste dalla Legge n. 241/1990,
dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa Azienda o Ente
in ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto;
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psi- co-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l’espleta- mento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto
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sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell’at- tività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, mac- chinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’A- zienda o Ente per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizio- ni che regolano l’accesso ai locali dell’A- zienda o Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Azienda o Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all’Azienda o Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo muta- mento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza salvo comprovato impedimento;
p) xxxxxxxsi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvol- xxxx direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado.
q) comunicare all’Azienda o Ente la sussisten- za di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
Art. 65
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all’art. 64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal X.Xxx. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione del- la retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi
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dell’art.55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3;
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplina- re competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazio- ne le previsioni dell’art. 55-bis del D. Lgs n. 165 del 2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, previa audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede all’irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazio- ne della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116 del 2016 e quanto pre- visto dall’ art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 66
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimo- strate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancan- ze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la man- canza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
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3. La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retri- buzione, si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, non- ché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso supe- riori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’A- zienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 6 della legge. n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D. Lgs. n. 165/2001 ;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-
novies, del D. Lgs. n. 165/2001 ;
h) violazione di doveri ed obblighi di com- portamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Azien- da o Ente, agli utenti o ai terzi. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Azienda o Ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art.55-quater, comma 1, lett.b) del D.L- gs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è deter- minata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recu- pero psico-fisico durante lo stato di malattia o
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di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda o Ente, salvo che siano espressio- ne della libertà di pensiero, ai sensi dell’ art. 1 della L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- qua- ter, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona ;
h) ove non sussista la gravità e reiterazio- ne delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, compor- tamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di com- portamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’azienda o Ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre
mesi, si applica nei casi previsti dall’art.55- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previ- ste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reitera- zione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di com- portamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servi- zio in continuità con le giornate festive e di
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riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamen- to per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f bis) a f) quinquies del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5,6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’at- to, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
d) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) la violazione degli obblighi di comporta- mento di cui all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del DPR 62/2013;
f) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificata- mente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
g) mancata ripresa del servizio, salvo casi
di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,
alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevan- za penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secon- do la disciplina dell’art. 68 (Sospensione cau- telare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delit- to commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provviso- riamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei con- fronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la pro- secuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012;
- per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e
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3 della legge 11 gennaio 2018 n.3;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio.
f) violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente pre- viste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’indivi- duazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del
dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubbli- cità mediante pubblicazione sul sito istituzio- nale dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del pre- sente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 67
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, l’Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli
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effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 68
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retri- buzione per la durata dello stato di detenzio- ne o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condi- zionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’art.55-ter del D.Lgs.165/2001 e dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l’Azienda o Ente proceda all’applica- zione della sanzione di cui all’art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla con- clusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio even- tualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il di- pendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.66, comma 9, n.2 (Codice disciplinare), l’Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di op- portunità ed operatività dell’Azienda o Ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare
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sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art.69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art.66, comma 9, n. 2(Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presen- te articolo, sono corrisposti un’indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronun- ciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga quanto corrisposto,
durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a presta- zioni di carattere straordinario. Ove il procedi- mento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 69, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgi- mento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n.165/2001.
Art. 69
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giu- diziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 55-ter e quater del D.Lgs.n.165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.
n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formu- lazione analoga, l’autorità disciplinare proce- dente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed
adotta le determinazioni conclusive, applican-
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do le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disci- plinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 66, comma 9, n.2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto
non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si con- cluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha di- ritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’Azienda o Ente, anche in soprannumero nella medesi- ma sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione
del dipendente consegua a sentenza pronun- ciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella mede- sima categoria e posizione economica in cui è confluito il profilo posseduto al momento
del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipen- dente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’e- ventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determi- nato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazio- ni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedi- mento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 70
Determinazione concordata della sanzione
1. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ed
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il dipendente, in via conciliativa, possono pro- cedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto colletti- vo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l’en- tità della sanzione stessa e non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione
per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbli- gatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi
dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di
cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma
3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad ac- cettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedi- mento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accet- tazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari convoca nei tre
giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’Ufficio
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per i procedimenti Disciplinari e dal dipen- dente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedi- mento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvaler- si ulteriormente della stessa.
Art. 71
Decorrenza e disapplicazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:
- artt. 28 del CCNL del 01/09/1995 e 11 del CCNL del 19/04/2004 “Obblighi del dipen- dente”;
- artt. 29 del CCNL del 01/09/1995 e 12 del CCNL del 19/04/2004 “Sanzioni e procedure disciplinari”;
- artt. 13 del CCNL del 19/04/2004 e 6 del CCNL del 10/04/2008 “Codice disciplinare”;
- artt. 14 del CCNL del 19/04/2004 e 6 del CCNL del 10/04/2008 ”Rapporto tra proce- dimento disciplinare e procedimento penale”;
- art. 31 del CCNL del01/09/1995“Sospen- sione cautelare in corso di procedimento disciplinare”;
- artt. 15 del CCNL del 19/04/2004 e 6 del CCNL del 10/04/2008 “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale”.
- artt. 16 del CCNL del 19/04/2004 e 6 del CCNL del 10/04/2008 “Norme transitorie per i procedimenti disciplinari”.
Nota esplicativa Titolo VI - Responsabilità Disciplinare
Riguardo obblighi del dipendente, codice e sanzioni disciplinari, definiti per legge, il CCNL ha solo recepito la cosiddetta “determinazione concordata della sanzione”, prevedendone tempi e proce- dure applicative.
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Titolo VII Estinzione del rapporto
di lavoro
Art. 72
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servi- zio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servi- zio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servi- zio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termi- ni di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzio- ne spettante per il periodo di mancato preav- viso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comu- nicazione di risoluzione del rapporto di lavoro
di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consen- so dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’an- zianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sosti- tutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio ricono- sciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 42 (Assenze per malattia).
Art. 73
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 42 (Assenze per