giancarlo mastinu
Firmato digitalmente da
xxxxxxxxx xxxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxxxxx
C = IT
Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA
DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD EXPO 2025 OSAKA.
CIG: 98006697E8 – CUP: J31C22001990005
Il presente disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).
PREMESSE
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato in favore del
«Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2025 OSAKA».
La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. con funzioni di Centrale di Committenza (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”), per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2025 OSAKA (di seguito anche “Ente Aderente” o “Commissario Generale”), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione conclusa il 27 dicembre 2022.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ (di seguito, “Portale”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice dei Contratti e del D.P.C.M. n. 148/2021.
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.
Alla presente gara si applica la riduzione dei termini procedimentali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c, del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 60, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, e nonché nel rispetto degli indirizzi forniti con il Bando-tipo n. 1/2021 recante “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, “ANAC”) con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 e successivamente aggiornato con delibera n. 332 del 20 luglio 2022 e delle Linee Guida ANAC n. 2 adottate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
ARTICOLO 1 PUBBLICITÀ
Tutti gli atti relativi alla presente procedura, nonché i risultati della stessa, sono pubblicati:
- sul profilo di Invitalia xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/;
- sul sito istituzionale del Commissario xxxxx://xxx.xxxxxxxxx0000xxxxx.xx/xxxxx-x-xxxx;
- sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in seguito “MAECI”)
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx-x-xxxx.xxxx;
- sul sito di e-procurement dell’Organizzatore EXPO 2025 “Online Market Place”, accessibile previo accreditamento xxxxx://xxx.xxxx0000.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx- information/.
nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall’articolo 29, co. 1 e 2,
del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su quattro quotidiani a diffusione nazionale.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Centrale di Committenza, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani.
La stima del costo delle pubblicazioni è pari a € 2.800,00 iva esclusa.
La Centrale di Committenza comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Invitalia si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.
ARTICOLO 3
RIFERIMENTI DI INVITALIA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI, ACCESSO AGLI ATTI
La presente procedura è indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.
Il Responsabile unico del procedimento della Centrale di Committenza che cura la fase di affidamento dell’appalto (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31, co. 14, del Codice dei Contratti, è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, giusta Determina di nomina prot. n. 0041003 del 10 febbraio 2023.
Il responsabile del procedimento dell’Ente Aderente (di seguito, “RP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, giusta determina di nomina prot. n. COMEXPO2020/02108 del 16 giugno 2021.
I riferimenti PEC e Telefax relativi al RUP di Invitalia sono indicati nel Bando. Per le opportune comunicazioni l’Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all’area “Messaggi” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “Messaggi” della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
La presente procedura è finalizzata alla stipula di un contratto quadro (di seguito, “Contratto Quadro”) avente ad oggetto l’affidamento, ad una Agenzia per il Lavoro (di seguito, “ApL”), del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (di seguito, “Servizio di Somministrazione”) di un numero massimo stimato di 20 (venti) figure professionali profilo professionale ascrivibile all’area
ASSISTENTI (ex II Area F3) del C.C.N.L. Comparto Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere
straordinario e non prevedibile dell’Ente Aderente.
Il servizio comprende altresì le attività di ricerca, selezione, formazione del personale e la loro gestione amministrativa , nonché per i periodi di missione all’estero la fornitura, per ciascuna delle figure professionali invitate in missione all’estero, di una scheda SIM voce/dati con tariffa “flat” per consentire telefonate e traffico dati da e verso l’Italia secondo quanto meglio descritto nel Capitolato (di seguito “Servizi Connessi”) (di seguito, il Servizio di Somministrazione e i Servizi Connessi, anche congiuntamente, i “Servizi”).
In conformità al Capitolato, sono altresì compresi nell’appalto tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti, comunque funzionali alla perfetta esecuzione del servizio.
Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui ai CPV 79620000-6.
Ai fini della applicazione dell’articolo 48 del Codice dei Contratti, i servizi e le attività oggetto di appalto
rappresentano diverse articolazioni di un’unica prestazione contrattuale.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e ferma restando la necessaria armonizzazione con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera relative al Contratto Quadro, trova applicazione la clausola sociale prevista dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie per il Lavoro vigente.
Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto le attività relative al servizio di somministrazione di lavoro oggetto del Contratto Quadro sono riconducibili ad una prestazione unitaria e indivisibile; l’eventuale frammentazione di tali attività risulterebbe diseconomica e creerebbe forti inefficienze gestionali.
Il Contratto Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti nel caso di variazioni del prezzo conseguenti all’applicazione del C.C.N.L. vigente, esclusivamente per la parte riferita al Costo del Lavoro.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.
Le risorse saranno impiegate con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso la sede del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka sita in Palazzo della Farnesina, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, nonché presso tutti gli altri luoghi ove è necessario indicati di volta in volta dall’Ente Aderente, con la possibilità di prevedere missioni presso le sedi degli eventi di Expo 2025 Osaka.
In particolare, sono previste trasferte ad Osaka dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025, per un periodo temporale massimo stimato di circa 8 (otto) mesi.
ARTICOLO 5 IMPORTO
Il valore massimo stimato dell’affidamento è, secondo quanto indicato nei paragrafi 3, 5, e 6 del Capitolato, pari a € 4.320.539,54 (quattromilionitrecentoventicinquecentotrentanove/00) oltre IVA per la parte dovuta e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti ed è comprensivo del valore massimo della fee di agenzia (di seguito, “Fee di Agenzia”) di cui al successivo articolo 6.
Detto valore è stato determinato sulla base della stima del costo del lavoro (di seguito “Costo del Lavoro”)
così come indicato al paragrafo 5 del Capitolato (cfr. Allegato 1) moltiplicato per:
(i) il numero massimo stimato delle figure professionali richieste, pari a 20 (venti) unità;
(ii) la durata massima stimata del Contratto Quadro pari a 36 (trentasei) mesi.
Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore effettivo del Contratto Quadro sarà determinato sulla base delle prestazioni concretamente richieste dall’Ente Aderente sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del Contratto Quadro stesso, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.
Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in
alcun modo impegnativo e vincolante per l’Ente Aderente.
L’ApL aggiudicataria prende atto e accetta che le prestazioni oggetto del Contratto Quadro saranno certe e determinate solo al momento dell’invio delle singole richieste mediante ordini di somministrazione (di seguito, “Ordini di Somministrazione”) da parte dell’Ente Aderente.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
ARTICOLO 6 FEE DI AGENZIA
La Fee di Agenzia è la percentuale di remunerazione spettante alla ApL per i Servizi, da applicarsi sulle voci del Costo del Lavoro come precisato al paragrafo 5 lett. A.1 e A.2 e nel paragrafo 3 del Capitolato e pari, nella misura massima, al 10%.
La Fee di Agenzia costituisce la base d’asta sulla quale gli operatori dovranno offrire un ribasso. In particolare, in sede di offerta economica, gli operatori dovranno indicare una percentuale di remunerazione, inferiore al 10 %, alla quale si impegnano ad eseguire i Servizi.
Ai singoli contratti di somministrazione stipulati tra il Commissario e la ApL aggiudicataria sulla base del Contratto Quadro (di seguito, “Contratti Specifici di Somministrazione”) si applicherà la Fee di Agenzia da quest’ultima offerta in sede di gara.
In ogni caso, la Fee di Agenzia deve intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata del Contratto Quadro. Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in relazione all’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per
la parte riferita al solo Costo del Lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del C.C.N.L. di riferimento o di norma di legge.
ARTICOLO 7 DURATA
Il Contratto Quadro ha durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o dall’avvio anticipato ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei Contratti, durante i quali l’Ente Aderente potrà stipulare, mediante invio di Ordini di Somministrazione, Contratti Specifici di Somministrazione per una o più risorse.
Il periodo d’impiego complessivo della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze di pianificazione del Commissariato Generale Expo 2025 Osaka nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione da cui scaturiscono i Contratti Specifici di Somministrazione. In ogni caso, resta fermo che alla scadenza del Contratto Quadro il singolo contratto di lavoro, eventualmente ancora in essere, sarà valido fino alla sua naturale scadenza. Ai sensi dell’articolo 106, co. 11, del Codice dei Contratti, la durata del Contratto Quadro potrà essere modificata solo limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale caso, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, l’ApL aggiudicataria è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Quadro - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 8
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO QUADRO
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti.
Il Contratto Quadro sarà concluso in modalità elettronica. Il Contratto Quadro sarà contabilizzato a misura.
ARTICOLO 9
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
La presente procedura è finanziata con fondi stanziati sul Capitolo del bilancio dello Stato n. 2318, piano gestionale 7, del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'E.F.2022 e per il triennio 2022 ‐ 2024, in favore del Commissario Generale, che opera in qualità di funzionario delegato.
ARTICOLO 10
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti.
In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di seguito, “R.T.”) o di consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito, “Aggregazione di retisti”), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’Aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice
dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Le Aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice dei contratti, rispettano la
disciplina prevista per i R.T. in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’Aggregazione di retisti partecipa nella forma del R.T, costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
I R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le Aggregazioni di retisti e i
G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese mandanti specificando, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l’R.T., il consorzio ordinario, le Aggregazioni di retisti e il G.E.I.E..
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, non essendo rinvenibile nel presente affidamento alcuna suddivisione tra prestazioni “principali” e prestazioni “secondarie”, non può che farsi luogo che a raggruppamenti di imprese di tipo “orizzontale”.
Il ruolo di mandante/mandataria di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o consorzio ordinario costituito, oppure di un’Aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
- l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per
partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx, ove già nominato.
In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
L’operatore economico dovrà:
ARTICOLO 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 11.1;
II. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 11.2;
III. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 11.3;
IV. iv. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 11.4
V. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 11.5;
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il modello Allegato 2.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà
all’aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.
Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (di seguito,
“FVOE”) istituito presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
La verifica sulle gravi violazioni non definitivamente accertate relativamente agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ex articolo 80, co. 4, del Codice dei Contratti avviene tramite interazione con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell’operatore economico, attraverso il medesimo FVOE.
Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l’operatore economico che
presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.
11.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica o persona fisica;
ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
11.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice dei Contratti, l’operatore economico
dovrà possedere i sotto indicati requisiti di idoneità professionale:
Tabella n. 1
n. | Requisito |
1 | Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto |
2 | Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) del D Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. |
N.B.: nel caso in cui l’operatore economico non sia soggetto all’obbligo dell’scrizione nel Registro delle Imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
11.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, co. 6 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale.
Tabella n. 2
Requisito | |
1 | Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ovvero UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizi di somministrazione di lavoro. |
2 | Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, di importo almeno pari al valore minimo di € 2.000.000,00 (due milioni/00) In luogo dei n. 3 contratti, aver eseguito anche un unico contratto ovvero due contratti purché di importo almeno pari al valore minimo richiesto. |
La comprova del requisito n. 1 è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 ovvero UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Ai fini della comprova del requisito n. 2, ai sensi dell’art. 86, comma 5 e dell’Allegato XVII Parte II, del Codice dei Contratti, l’operatore dovrà caricare previa richiesta da parte di Invitalia sulla Piattaforma Telematica, i seguenti documenti:
- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi
richiesti;
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);
- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate) relative ai suddetti contratti.
Invitalia si riserva la facoltà di richiedere tale documentazione anche agli altri operatori economici.
In caso di accordi quadro o di contratti quadro, saranno presi in considerazione i singoli contratti attuativi regolarmente eseguiti. Ai fini della dimostrazione del requisito si prenderanno in considerazione i soli servizi ultimati con buon esito nel triennio di riferimento ovvero le parti di essi ultimati con buon esito durante tale periodo se iniziati precedentemente.
11.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità
L’operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice delle Pari Opportunità”), devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, con le modalità specificate al successivo punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
In alternativa a quanto appena sopra, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti e che si trovano nella condizione or ora descritta devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, con le modalità specificate al successivo punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.
11.5 Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. di aver letto il “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile alla voce “Regolamento” della sezione “Documenti utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
3. [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti Utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
4. [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce “Informativa Privacy” della sezione “Documenti utili” posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
5. di aver letto e di accettare il “Codice Etico di Invitalia”, disponibile nella sezione “Documenti Utili”
della Piattaforma Telematica;
6. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Xxxxxxxxx;
7. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
8. di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese nel DGUE;
9. ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso nei cui confronti non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
10. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, meglio dettagliati nel Capitolato e nello Schema di Contratto;
11. di applicare la clausola sociale di cui al C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro vigente e di accettare le condizioni derivanti dall’applicazione in fase esecutiva della predetta clausola;
12. di avere preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di vigilanza collaborativa per la partecipazione italiana a EXPO 2025 Osaka, concluso in data 25 ottobre 2022 tra l’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC ed il Commissario generale di sezione, di cui all’Allegato 3 con particolare riferimento alle ipotesi di risoluzione contrattuale qui di seguito riportate le quali saranno considerate quali Condizioni Particolari del Contratto Quadro:
i) “Il contraente o il subappaltatore in caso di subappalto si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera”, dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
ii) “Il Commissario o l’appaltatore in caso di xxxxxxxxxx, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
13. di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
14. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo ove saranno eseguiti i servizi oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
15. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Centrale di Committenza,
16. di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto
previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
17. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE;
18. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
19. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
20. fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 24, di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e di vincolarsi ai principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani;
21. di non essere incorso, in relazione a precedenti procedure di gara finanziate con le risorse del PNRR, nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Quadro, la relazione di genere di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021;
22. in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Quadro, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021;
23. in caso di aggiudicazione, se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Quadro, la documentazione relativa alla
regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all’articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021;
24. ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata Legge 68/1999;
25. di allegare in Piattaforma Telematica la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico del/dei titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello allegato al presente Disciplinare;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
− di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− di impegnarsi a fornire ad Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei contratti.
− di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
− di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici:
- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:
− di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti, con le modalità di cui al presente Disciplinare e, in ogni caso, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 89 del Codice dei Contratti;
− di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciati dal Tribunale competente;
− di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
- già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:
− di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato;
− di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del DGUE.
11.6 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi e dei consorzi stabili, G.E.I.E e aggregazioni di imprese di rete
In caso di partecipazione in forme aggregate, gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
11.6.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni – Protocollo di vigilanza collaborativa
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 11.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 11.5 e le dichiarazioni relative al Protocollo di vigilanza collaborativa dovranno essere rese:
I. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
II. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
III. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..
11.6.2 Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui alla Tabella n. 1, dovranno essere posseduti
− in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
− in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
− in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..
Si specifica che i requisiti di idoneità professionale di cui alla Tabella n. 1 costituiscono requisiti soggettivi e pertanto non possono formare oggetto – pena l’esclusione - di frazionamento né di cumulo.
11.6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai nn. 1 e 2 della Tabella n. 2 dovranno essere posseduti:
− il requisito di cui al n. 1 da ogni componente del raggruppamento o del consorzio ordinario;
− il requisito di cui al n. 2 dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
11.6.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 10.4 dovranno essere posseduti da ciascun componente, sussistendone i presupposti.
ARTICOLO 12 AVVALIMENTO
Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T..
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, né per il soddisfacimento dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità di cui all’articolo 11.4 del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto Quadro.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria;
b. la Dichiarazione di cui all’Allegato 4, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima:
i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
iv. di obbligarsi verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante di osservare i principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021;
v. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
c. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, unitamente ai relativi curricula vitae, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dai legali delle parti;
d. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria;
e. [eventuale se l’AUSILIARIO occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’articolo 11.4 del presente Disciplinare, prodotta dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al punto L) dell’articolo 18.1 del presente Disciplinare;
f. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal/dai titolare/i effettivo/i, ove presente/i, secondo il modello sub Allegato 8 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto M dell’articolo 18.1.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti.
Ad eccezione di quanto sopra, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rese dall’ausiliaria in ordine all’insussistenza nei propri confronti di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, ovvero qualora per l’ausiliaria medesima sussistano altri motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, previa valutazione e comunque, ove possibile, previa dimostrazione dell’adozione di misure correttive al fine di rimediare all’irregolarità contestata, ai sensi dell’articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
ARTICOLO 13
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto per la somma di seguito indicata: € 86.410,79 (ottantaseimilaquattrocentodieci/79).
La garanzia sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 n. 193 recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquantapercento) nei seguenti casi:
a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.
Si precisa che:
i. in caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario o GE.I.E, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I., il consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione;
ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l’effetto dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è cumulabile con quella che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l’operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.
In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà:
i. essere intestata a Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A.;
ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta;
iii. in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario;
iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata in favore del consorzio;
v. prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’articolo 1944, co. 2, del codice civile: la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Xxxxxxxxx; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto Quadro.
Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Quadro di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2025 OSAKA, valida fino al certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto Quadro, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:
i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
ii. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice dei contratti, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del medesimo Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
ARTICOLO 14 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, l’ApL aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva a garanzia degli impegni contrattuali assunti nonché della serietà dell’Offerta presentata forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2025 OSAKA, valida fino al certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L’ApL aggiudicataria, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Quadro, dovrà produrre la garanzia definitiva.
La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022 n. 193 recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.
ARTICOLO 15 SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta NON è prevista alcuna visita dei luoghi di esecuzione dell’Appalto.
ARTICOLO 16 SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel
rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale o prevalente esecuzione del Contratto Quadro, ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto
le lavorazioni solo qualora:
a. il subappaltatore sia qualificato per l’espletamento della prestazione e non sussistano nei suoi
confronti motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
b. all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.
Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro,
il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani,
adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021. In particolare, se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50, trova applicazione anche per il subappaltatore stesso l’obbligo di cui all’articolo 47, co. 2, del DL n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Subaffidamenti
L’operatore all’atto dell’offerta deve indicare anche tutti i subcontratti non considerati subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, poiché non aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00, e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare.
Contratti continuativi di cooperazione
L’operatore economico che intenda avvalersi, per l’esecuzione dell’appalto, di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara, deve dichiarare la sussistenza dei predetti contratti al momento dell’offerta, con impegno, in caso di aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del Contratto Quadro.
ARTICOLO 17
CONTRIBUTO ALL’ANAC
A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contributi in sede di gara”.
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxx).
Invitalia, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza
dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla
presente procedura.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema Fvoe.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.
ARTICOLO 18
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell’Allegato 7 “Guida alla presentazione dell’offerta”.
L’offerta è composta da:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1;
b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2;
c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE, messo a disposizione da questa Centrale di Committenza come Allegato 2 al presente Disciplinare, per avanzare la domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD,
il cui relativo certificato sia in corso di validità;
ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.
L’offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice dei Contratti, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Xxxxxxxxx sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla partecipazione alla gara.
18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà presentare:
A. DGUE
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa il DGUE, il quale
dovrà essere:
i. compilato in lingua italiana;
ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, come meglio di seguito specificato;
iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i. indicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
ii. indicare il mandatario;
iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il Contratto Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti; essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di aggregazioni di retisti:
i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; il DGUE, inoltre, dovrà:
- essere accompagnato da copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
- indicare per quali imprese la rete concorre;
- indicare le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuno dei retisti che partecipa alla gara; il DGUE, inoltre, dovrà:
- essere accompagnato da copia del contratto di rete;
- essere accompagnato da copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito all’organo comune;
- indicare le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dai legali rappresentanti di ognuno dei retisti che partecipa alla gara. Il DGUE, inoltre, dovrà:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
a. essere accompagnato da copia del contratto di rete;
b. essere accompagnato da copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario;
c. indicare le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
d. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
a. essere accompagnato da copia del contratto di rete;
b. indicare l’impresa mandataria;
c. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti;
d. contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
e. indicare le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
f. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
Inoltre, in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche
il DGUE dell’ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
*
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel
presente Disciplinare.
L’operatore economico dovrà, all’interno del medesimo DGUE, dichiarare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il Modello Sub Allegato 8 al presente Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:
i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
d. direttore tecnico;
e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dall’operatore economico);
v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della
procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per l’operatore economico (in tal caso, l’operatore economico dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete, le predette dichiarazioni dovranno essere rese per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti in ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero nell’organo comune e nelle singole imprese retiste indicate.
Per quanto riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ex articolo 80, co. 4, del Codice dei Contratti, la verifica sulle gravi violazioni non definitivamente accertate avverrà tramite interazione con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell’operatore economico.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, concretamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di Committenza ogni opportuna valutazione.
B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa la prova
dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.
A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite:
- servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, l’operatore economico può comprovare l’avvenuto pagamento mediante l’utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia
.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell’operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
d.P.R. n. 642/1972.
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.
C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava: in caso di
X.X. xxxxxxxxxx, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza; nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo; in caso di aggregazioni di imprese di rete con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, il contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; in caso di aggregazioni di imprese di rete con organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza, il contratto
di rete e il mandato collettivo con rappresentanza.
Xxxx atti dovranno essere allegati alternativamente nel seguente modo:
i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T./Consorzio/Aggregazione di retisti e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo/contratto di rete formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
E. Procure
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
F. PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la copia del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite il FVOE, cd. “PASSOE”.
Si precisa che:
i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
ii. i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, le aggregazioni di imprese di rete, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T., del consorzio ordinario o della rete di imprese;
iii. in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale
sia indicato il soggetto ausiliario;
Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.
G. Avvalimento
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
i. il DGUE di cui all’Allegato 2, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliario, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
ii. la Dichiarazione di cui all’Allegato 4, resa e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’ausiliario, con cui quest'ultimo:
a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente;
d) si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a osservare i principi specifici del PNRR, quali, tra l’altro, il principio della parità di genere (Gender Equality) e della protezione e valorizzazione dei giovani, adottando i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021;
e) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;
iii. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione
digitale);
iv. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle
risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario.
v. [eventuale se l’ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’articolo 11.4 del presente Disciplinare, prodotta dall’ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto L;
vi. la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi resa/e da parte del/i titolare/i effettivo/i dell’ausiliaria cui al modello Sub Allegato 8 al presente Disciplinare, secondo le modalità specificate al successivo punto M.
Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico intenderà affidare l’esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.
H. Garanzie provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, tramite assegni circolari o con versamento su conto corrente, dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico in caso di R.T.I., consorzi ordinari costituiti, e aggregazione di imprese di rete con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria/capofila/organo comune; in caso di R.T.I., consorzi ordinari costituendi, e aggregazione di imprese di rete senza organo comune, con organo comune senza rappresentanza o requisiti di qualificazione richiesti, ovvero con organo comune con rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario, il consorzio ordinario, aggregazione di retisti;
ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a) in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
I. Contributo all’ANAC
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
L. [eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto
sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)]
L’operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021, dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.
In alternativa, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.
M. Dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della documentazione amministrativa, la/e dichiarazione/i di assenza del conflitto di interessi di cui al modello Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. al presente Disciplinare, resa/e, nel caso di:
- operatore economico singolo: da parte del/i titolare/i effettivo/i dell’operatore economico;
- R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del/i titolare/i effettivo/i della Mandataria o consorziata capofila e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna mandante o consorziata;
- consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del/i titolare/i effettivo/i del consorzio e da parte del/i titolare/i effettivo/i di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue: Tabella n. 4
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: | |||
DGUE DELL’OPERATORE | |||
ECONOMICO, FIRMATO | |||
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE | |||
RAPPRESENTANTE | |||
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA | |||
SOCIETA’ COOPERATIVE DI | |||
PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI | |||
TRA IMPRESE ARTIGIANE: | |||
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO | |||
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE | |||
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER | |||
CIASCUNA CONSORZIATA | |||
ESECUTRICE, FIRMATO | |||
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO | |||
LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO | |||
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO, | |||
RETE D’IMPRESE SENZA ORGANO | |||
COMUNE, CON ORGANO COMUNE | |||
SENZA RAPPRESENTANZA, CON | |||
A | DGUE | ORGANO COMUNE SENZA QUALIFICAZIONE: | ALLEGARE |
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO | |||
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE | |||
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER | |||
CIASCUNA | |||
MANDANTE/CONSORZIATO/RETISTA, | |||
FIRMATO DIGITALMENTE DAL | |||
RISPETTIVO LEGALE | |||
RAPPRESENTANTE | |||
RETE IMPRESE CON ORGANO | |||
COMUNE CON RAPPRESENTANZA E | |||
SOGGETTIVITA’ GIURIDICA: | |||
DGUE FIRMATO DIGITALMENTE DAL | |||
LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
DELL’ORGANO COMUNE. | |||
RETE IMPRESE CON ORGANO | |||
COMUNE CON RAPPRESENTANZA | |||
SENZA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA, MA | |||
QUALIFICATO E CON MANDATO A | |||
PARTECIPARE | |||
DGUE FIRMATO DIGITALMENTE DAL | |||
LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
DELL’ORGANO COMUNE. | |||
AVVALIMENTO: | |||
DGUE DELL’AUSILIARIO, FIRMATO | |||
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE | |||
RAPPRESENTANTE |
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
B | ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE | ALLEGARE | |
C | MANDATO O ATTO COSTITUTIVO | ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO | |
D | ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA | ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETT. f) DELL’ART. 46, CO.1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE | |
E | PROCURA | ALLEGARE SE DEL CASO | |
F | PASSOE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL’OPERATORE ECONOMICO | ALLEGARE |
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI | |||
R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO AGGREGAZIONI DI RETISTI: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T., DEL CONSORZIO ORDINARIO, DEL CONTRATTO DI RETE | |||
AVVALIMENTO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL SOGGETTO AUSILIARIO | |||
G | DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 4 | FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO | ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO |
CONTRATTO DI AVVALIMENTO | FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIATO | ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO | |
H | SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA | FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I | ALLEGARE |
ID | DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
I | CONTRIBUTO ANAC | ALLEGARE | |
L | [solo per operatori che occupano Oltre 50 dipendenti] RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ OPPURE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE | ALLEGARE |
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: RAPPORTO E ATTESTAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E ATTESTAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
AVVALIMENTO: RAPPORTO E ATTESTAZIONE FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE | |||
M | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI ALLEGATO 8 | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATA DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO | ALLEGARE |
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLA MANDATARIA/CAPOFILA E DAL TITOLARE EFFETTIVO DI CIASCUNA MANDANTE/CONSORZIATA | |||
CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DEL CONSORZIO E DAL TITOLARE EFFETTIVO DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI | |||
AVVALIMENTO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL TITOLARE EFFETTIVO DELL’AUSILIARIA |
18.2 OFFERTA TECNICA
L’operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:
1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;
2. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
3. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.
Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.
In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.
18.2.1 – Documentazione relativa all’offerta tecnica
A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica, ossia i documenti, indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell’Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 19, ovvero:
Tabella n. 5
OFFERTA TECNICA | NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL’INTERA RELAZIONE | PARAGRAFI | NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO | LIMITI EDITORIALI |
RELAZIONE UNICA Consiste sia nell’esposizione generale dell’approccio al servizio, sia nella descrizione dettagliata delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. La sezione dovrà pertanto essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le peculiarità e le | 30 escluso copertina ed indice (se presenti) e compresi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni | Premesse | 1 | formato: A4 font: arial font: size: 12 interlinea: 1,5 |
Selezione e reclutamento del personale | 7 | |||
Modalità di gestione del servizio | 7 |
OFFERTA TECNICA | NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL’INTERA RELAZIONE | PARAGRAFI | NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO | LIMITI EDITORIALI |
caratteristiche di esecuzione del servizio proposte nonché le eventuali proposte migliorative di esecuzione, fermo restando il rispetto dei criteri fissati nel Capitolato. | Rapporto con l’ente | 7 | ||
Attività formative | 7 | |||
Clausole premiali previste dal PNRR | 1 |
L’offerta tecnica dovrà:
- essere prodotta nel rispetto dei limiti editoriali indicati all’interno della Tabella che precede, anche attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore che presenta l’offerta;
- essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto
munito dei necessari poteri., secondo le indicazioni fornite precedentemente.
Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non
sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..
Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 150 MB (Megabyte) o cartelle compresse con estensione zip, rar o simili di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI
ALL’OFFERTA ECONOMICA.
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
La documentazione da produrre all’interno della Documentazione Tecnica è quindi riepilogata come segue:
Tabella n. 6
DOCUMENTO | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
RELAZIONE TECNICA | FIRMATA DIGITALMENTE | ALLEGARE |
18.3 OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica, da presentare
secondo quanto stabilito di seguito:
a. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video
la propria offerta; in particolare l’operatore economico dovrà:
i. a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro la percentuale di Fee offerta, che non potrà essere superiore alla misura massima della Fee medesima come indicato all’articolo 6, e pari al 10%; si precisa che il valore della Fee dovrà essere indicato a video in cifre impiegando al massimo 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto; su tale valore verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della tabella n. 8, presente al successivo articolo 19;
ii. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:
a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; tale dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione;
c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza e l’Ente
Aderente.
b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite:
- modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica); a tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx-xx- compilazione-f23;
- servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa, l’operatore economico può comprovare l’avvenuto pagamento mediante l’utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia
.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell’operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto
d.P.R. n. 642/1972.
In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
c. PROGETTO DI ASSORBIMENTO
L’operatore economico dovrà allegare, a pena di esclusione, il Progetto di assorbimento del personale dell’affidatario uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Il rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto.
SI PRECISA CHE IL PROGETTO DI ASSORBIMENTO NON COSTITUSCE, NÉ COSTITUIRA’ IN ALCUN MODO, ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA SOTTO IL PROFILO TECNICO E/O QUALI/QUANTITATIVO.
I documenti che compongono l’offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue:
Tabella n. 7
DOCUMENTO/DICHIARAZIONI | MODALITA’ DI PRESENTAZIONE | ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI |
OFFERTA ECONOMICA | FIRMATA DIGITALMENTE | COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA |
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L’OFFERTA ECONOMICA | - | ALLEGARE |
PROGETTO DI ASSORBIMENTO | FIRMATA DIGITALMENTE | ALLEGARE |
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO.
18.4 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA
Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell’Allegato 7 “Guida alla presentazione dell’offerta”.
Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta,
nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico.
Si invitano, pertanto, i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
ARTICOLO 19
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co.2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:
Tabella n. 8
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | |
1 | OFFERTA TECNICA | 80 |
2 | OFFERTA ECONOMICA | 20 |
TOTALE | 100 |
Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l’offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub- criteri indicati nella seguente Tabella n. 9:
Tabella n. 9
OFFERTA TECNICA | ||||
ID. | Criteri | Criteri motivazionali | Sub Punteggi (Max) | Punteggi (Max) |
1 | SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | |||
1.A | Modalità di gestione del processo di selezione | Descrizione dei criteri e delle metodologie proposte per la procedura di selezione del personale. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano procedure di selezione snelle effettuate da personale specializzato che valorizzino adeguatamente le esperienze pregresse ed il potenziale dei candidati tenendo conto delle tempistiche per l’acquisizione del personale da assegnare. Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano procedure di selezione rapide in risposta alle specifiche esigenze manifestate dal Commissario | 15 | 30 |
1.B | Canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale e modalità di gestione della banca dati | Descrizione delle tipologie e delle caratteristiche dei canali utilizzati per il reclutamento e la selezione del personale da inviare in somministrazione e della modalità di gestione della banca dati in termini di quantità di informazioni disponibili e loro aggiornamenti. La soluzione proposta sarà valutata in termini di efficacia degli strumenti utilizzati, esaustività, concretezza e contestualizzazione. Saranno, altresì, valutate positivamente le soluzioni proposte che prevedano l’utilizzo delle più avanzate tecnologie nell’utilizzo di tali strumenti. | 15 | |
2 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO | |||
2.A | Modalità di gestione del servizio e sistemi di monitoraggio | Descrizione: - dell’organizzazione proposta per l’erogazione del servizio; - delle strumentazioni e tecnologie utilizzate per l’erogazione del servizio; - del sistema di monitoraggio e verifica del livello di qualità del servizio prestato; - dei metodi di controllo adottati al fine di garantire il corretto e puntuale pagamento dei lavoratori. La soluzione proposta sarà valutata in termini di chiarezza, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività e accuratezza dei contenuti. | 15 | 27 |
2.B | Team dedicato | Descrizione e composizione del team dedicato, con indicazione del ruolo di ogni membro del team e delle sue esperienze pregresse. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, e il grado di seniority del team. | 12 | |
3 | RAPPORTO CON L’ENTE |
3.A | Modalità di raccordo con l’Ente Aderente | Descrizione del servizio di raccordo offerto all’Ente Aderente Saranno valutate positivamente quelle offerte che garantiranno mezzi e strumenti che rendano più agevoli le operazioni di raccordo ed una maggiore disponibilità in termini di apertura oraria degli uffici e di personale dedicato. | 10 | 10 |
4 | ATTIVITÀ FORMATIVE | |||
4.A | Formazione del personale | Impegno dell’ApL ad erogare, ad ogni lavoratore somministrato, senza oneri aggiuntivi per l’Ente Aderente, una formazione sufficiente e adeguata. Sono oggetto di valutazione i tempi e le modalità di formazione del personale, l’eventuale utilizzo di strumentazione tecnologica, la qualità della didattica e dei docenti per la formazione. | 10 | 10 |
5 | CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR | |||
5.A | Pari opportunità generazionale e di genere e inclusione lavorativa delle persone disabili | Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile e/o persone disabili per l’esecuzione delle prestazioni. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato. | 2 | 3 |
5.B | Specifici strumenti di conciliazione | Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno preferite le proposte che prevedano l’utilizzo di specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro. La descrizione della proposta dovrà esprimere gli strumenti messi in campo o che l’operatore si impegna a mettere in campo. | 1 | |
6 | OFFERTA TECNICA TOTALE (1+2+3+4+5) | 80 | 80 | |
OFFERTA ECONOMICA | ||||
7 | FEE OFFERTA | 20 | 20 | |
OFFERTA TOTALE (6+7) | 100 | 100 |
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente
formula:
dove:
𝑪𝒂 = ∑ [𝑾𝒊 ∗ 𝑽𝒂𝒊]
𝒏
𝐶𝑎 = Punteggio totale attribuito all’offerta (a)
∑𝑛 = Sommatoria
𝑛 = Numero totale degli elementi di valutazione (i)
𝑊𝑖 = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di
valutazione (i)
Si precisa che per determinare i coefficienti 𝑉𝑎𝑖 occorre distinguere tra:
1. coefficienti 𝑉𝑎𝑖 di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 5A e 5B);
2. coefficienti 𝑉𝑎𝑖 di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione 6).
***
1) I coefficienti 𝑽𝑎𝑖 di natura qualitativa (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media
dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il seguente schema di valutazione:
Tabella n. 10
GIUDIZIO | DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO | VOTO |
NON APPREZZABILE | Trattazione non inerente all’argomento richiesto. | 0 |
INSUFFICIENTE | Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici. | 0.1 |
SCARSO | Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto. | 0.2 |
SUFFICIENTE | Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. | 0.3 |
PIÙ CHE SUFFICIENTE | Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili. | 0.4 |
DISCRETO | Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività. | 0.5 |
GIUDIZIO | DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO | VOTO |
PIÙ CHE DISCRETO | Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività. | 0.6 |
BUONO | Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta. | 0.7 |
PIÙ CHE BUONO | Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta. | 0.8 |
OTTIMO | Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. | 0.9 |
ECCELLENTE | Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente. | 1 |
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun operatore economico per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.
Il valore così ottenuto 𝑉𝑎𝑖 sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 5A e 5B.
La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto
2) I coefficienti 𝑽𝒂𝒊 di natura quantitativa (offerte economiche) saranno determinati mediante
l’applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia a quella che prevede una Fee pari al 10%) e il coefficiente uno all’offerta economica più conveniente (ossia a quella che prevede la Fee migliore ossia più bassa):
𝑽𝒂𝒊 = (𝑭𝒆𝒆 𝒃𝒂𝒔𝒆 − 𝑭𝒆𝒆 𝒊−𝒆𝒔𝒊𝒎𝒂)/(𝑭𝒆𝒆 𝒃𝒂𝒔𝒆 − 𝑭𝒆𝒆 𝒎𝒊𝒏)
dove:
𝑽𝒂𝒊 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra
0 e 1
Fee base = valore della Fee a base di gara (pari a 10)
𝑭𝒆𝒆 𝒊−𝒆𝒔𝒊𝒎𝒂) = valore della Fee offerto dall’operatore i-esimo
𝑭𝒆𝒆𝒎𝒊𝒏 = valore della Fee più conveniente per la Stazione Appaltante, ossia il valore più basso.
Il valore così ottenuto 𝑽𝒂𝒊 sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio
7. Il prodotto (Vai * 𝑾𝒊) sarà arrotondato alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a
5, sarà arrotondato per difetto.
ARTICOLO 20 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi”.
Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel Bando In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:
i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione, come indicato nell’Allegato 7 – Guida alla presentazione dell’offerta.
ARTICOLO 21 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria Invitalia assegna all’operatore economico un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Xxxxxxxxx può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, Invitalia procede all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà di Invitalia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, Invitalia ne richiede comunque la regolarizzazione.
ARTICOLO 22
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la
data e l’ora indicate nel Bando.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/.
ARTICOLO 23
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
QUADRO
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta dal RUP, il quale si costituisce in seduta pubblica telematica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.
Le successive sedute pubbliche telematiche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.
Stante l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, tutte le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma stessa, senza la presenza degli operatori. Sarà cura di Invitalia comunicare, attraverso il sistema telematico, il giorno e l’ora degli eventi in questione, in particolare:
− seduta telematica di apertura della documentazione amministrativa delle offerte pervenute;
− seduta telematica di apertura delle offerte tecniche;
− seduta telematica di apertura delle offerte economiche.
Agli operatori economici sarà data comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei Contratti, dell’elenco degli operatori economici concorrenti alla medesima procedura di gara, indicando l’orario di sottomissione delle singole offerte.
Per ciascuna fase di gara, i partecipanti legittimati riceveranno i verbali delle operazioni svolte dal RUP e/o dalla Commissione di gara, con riferimento alle sedute pubbliche telematiche di apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche.
Quanto sopra salvo diverse indicazioni che saranno prontamente comunicate per il tramite della
Piattaforma Telematica nella sezione “Messaggi”.
Commissione giudicatrice
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico, economico e temporale.
La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto dell’appalto, come sarà indicato nella determina di nomina.
Ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. c) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 18 giugno 2019, n. 55, la Commissione sarà individuata da Invitalia ai sensi della “Procedura organizzativa gare e appalti di lavori pubblici” e della policy aziendale “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici”, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione e il possesso di un’adeguata competenza tecnica.
Invitalia pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti.
La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche telematiche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza
ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.
In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza espressi nelle Linee Guida n. 5 del 2018 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissione giudicatrici”.
L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica.
***
Il RUP, in seduta pubblica telematica, procederà:
i. in seduta pubblica telematica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
ii. in seduta pubblica telematica, all’apertura delle offerte e all’apertura della Documentazione
amministrativa;
iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.
Successivamente, all’esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
i. in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere
alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi;
iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
iv. in seduta pubblica telematica, all’apertura della Documentazione economica ed all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.
In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio temporale economico), prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.
In caso di offerte identiche, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio temporale ed economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.
L’offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell’area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di INVITALIA per consentire la trasmissione dell’offerta migliorativa stessa. L’operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 18.3 OFFERTA ECONOMICA.
Qualora nessuno degli operatori che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.
Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Verifica della Documentazione amministrativa
In seduta riservata, il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.
Le verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti di tutti i soggetti partecipanti.
Subprocedimento di anomalia
Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.
All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.
Condizioni di ammissibilità delle offerte
In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente procedura:
i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte:
a. che non rispettano i documenti di gara;
b. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c. che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse.
ii. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte:
a. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b. che non hanno la qualificazione necessaria;
c. il cui prezzo supera l'importo posto da Invitalia a base di gara;
iii. le offerte che siano sottoposte a condizione;
iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
v. le offerte incomplete e/o parziali.
Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Aggiudicazione dell’appalto e stipula del Contratto Quadro
A decorrere dall’aggiudicazione, Invitalia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 lett. a) e b).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice dei contratti, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Invitalia procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, Xxxxxxxxx procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del Contratto Quadro è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora si proceda ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal Contratto Quadro laddove si verifichino le circostanze di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione.
Il Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del Contratto Quadro.
Il Contratto Quadro diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti.
Il Contratto Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’esecuzione del Contratto Quadro in via di urgenza ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.
ARTICOLO 24 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto Quadro, trova applicazione la clausola sociale prevista dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie per il Lavoro vigente.
A tal fine l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’Allegato 9 al presente Disciplinare che contiene l’indicazione del personale attualmente inviato in missione presso il Commissario con indicazione della qualifica, dei livelli anzianità comprensivi di eventuali scatti di anzianità, della retribuzione corrisposta, della sede di lavoro, del monte ore.
Pertanto, l’operatore economico deve rendere nel DGUE la dichiarazione di accettare le condizioni di esecuzione derivanti dall’applicazione della clausola sociale, così come disciplinata dagli atti di gara, dal Codice dei contratti pubblici e dal CCNL di settore.
Infine, l’operatore economico dovrà produrre nell’ambito della propria offerta il “Progetto di assorbimento del personale”. Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati. Il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Stazione appaltante, appaltatori e sindacati.
Alla luce della clausola sociale sopra descritta – come prevista del CCNL applicabile nel caso di specie – e volendo garantire la stabilità occupazionale delle risorse che escono dal precedente affidamento, in conformità alle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 (par. 6) l’obbligo assunzionale di cui all’articolo 47, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 non trova applicazione alla presente gara poiché contrastante con gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
ARTICOLO 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, in caso di impugnazione degli atti relativi alla presente procedura di affidamento, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al citato D.Lgs. n. 104/2010.
ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Sito e Riferimenti” della Piattaforma Telematica, nonché nell’informativa disponibile alla voce “Informativa Privacy” della medesima sezione “Sito e Riferimenti”. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
DOCUMENTAZIONE
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/: