tra
Schema di contratto
L'anno , il giorno del mese di , in Roma
tra
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE, con sede in Xxxx, Xxx xx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx x. 00, codice fiscale n. 97311470583, in persona del Sig. , nato a , il
, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di , in prosieguo anche denominato più semplicemente "Committente"
e
con sede in , Via , Codice Fiscale , Partita IVA , iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , in persona
del Sig. , nato a , il e
domiciliato per la carica , che agisce nella qualità di
della [EVENTUALE: in proprio e quale capogruppo mandatario dell’associazione temporanea costituita con
] in prosieguo denominata più semplicemente "Affidatario".
PREMESSO
- che con Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 68, V Serie Speciale “Contratti pubblici”, del 16 giugno 2017, sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, il Committente ha indetto una procedura aperta ex art. 60, D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del proprio Sito web istituzionale;
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel
bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui al presente contratto;
- che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo di
che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
- che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7105675C7F ;
- che è decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9, D.lgs. n. 50/2016;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati.
Norme regolatrici del rapporto
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto – tra cui, a titolo esemplificativo, il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, l’offerta tecnico-economica dell’Affidatario nonché i documenti e le dichiarazioni da questo presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara – ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è altresì regolato dalle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 compatibili con la natura privatistica del Committente e con le peculiarità dell’affidamento di che trattasi – di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 – nonché dalle disposizioni del codice civile e dalle altre disposizioni
normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dal D.lgs. n. 50/2016.
3. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario dovrà, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e dovrà prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti
– comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, i servizi di manutenzione gestione del sito web istituzionale del Fondo, come meglio specificati nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico posti a base di gara.
ARTICOLO 3
Durata del contratto
1. L’appalto del servizio di cui al precedente art. 2 avrà una durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale e così articolata:
- periodo di affiancamento/transizione e presa in carico del sistema a partire dal perfezionamento del contratto per almeno 2 mesi;
- periodo di erogazione del servizio come richiesto (58 mesi = 60 – 2).
Restano incluse tra le prestazioni contrattuali – e devono intendersi già remunerate con il corrispettivo forfettario di cui al successivo art. 4 - le attività di transizione in uscita previste nel Capitolato tecnico e concernenti il periodo di due mesi, successivi alla scadenza dei 60 mesi contrattuali, in cui l’Affidatario resta obbligato ad agevolare il passaggio di consegne con l’eventuale nuovo affidatario che dovesse essere individuato dal Committente.
2. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni quivi pattuiti ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per il Committente.
ARTICOLO 4
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dell’appalto, inteso quale costo forfettario ed omnicomprensivo dei servizi richiesti con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto è stabilito in complessivi euro ( /00) al netto di IVA, corrispondente all’ importo offerto in sede di gara dall’Affidatario.
2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
4. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5 del Codice, il Committente si riserva di richiedere all’Affidatario – che accetta sin d’ora – l’esecuzione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
a quelli oggetto del presente appalto, per un importo complessivo stimato pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al netto dell’Iva di legge. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo presunto dell’affidamento, quale risultante dal prezzo offerto in sede di gara, comprensivo della parte opzionale, è pari ad euro ( /00) al netto di IVA di legge.
5. Con la firma del presente contratto l’Affidatario riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutto quanto potrà occorrere per dare le prestazioni contrattuali compiute a regola d’arte, confermando espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
ARTICOLO 5
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 6
Variazioni del servizio e quinto d’obbligo
1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l’Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in
ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi xxxxx, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non potrà invece apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ARTICOLO 7
Modalità di pagamento
1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo 4 mediante rate trimestrali posticipate di pari importo, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura. Il versamento dell’ultima rata trimestrale pattuita avverrà al termine delle attività di transizione in uscita previste nel Capitolato tecnico nel caso in cui queste dovessero rendersi effettivamente necessarie.
2. È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 7105675C7F nelle fatture da questo rilasciate. Rimane inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità dell’Affidatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, procedendo, in caso di accertata irregolarità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Resta altresì inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che, in assenza di condizioni ostative, verrà svincolata, previo rilascio del DURC, solo dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 9.3.
4. Il pagamento di tutti gli importi è subordinato all’esito positivo delle verifiche del Committente sulle attività svolte.
5. I pagamenti saranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “ ”, codice IBAN
.
ARTICOLO 8
Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Committente nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto avrà il compito di:
a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal Capitolato tecnico ed a quelli previsti nell’ordinamento interno del Committente.
4. L’Affidatario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Affidatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
ARTICOLO 9
Controlli quantitativi e qualitativi – Certificato di regolare esecuzione
1. Nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo precedente, il Committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni del Capitolato tecnico.
2. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto, a norma del successivo art. 19.
3. Al termine del rapporto contrattuale, il Committente procederà ad attestare la regolare esecuzione delle prestazioni assunte dall’Affidatario mediante il rilascio di apposito certificato.
ARTICOLO 10
Penali
1. In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’attivazione degli strumenti necessari a porre in esercizio il sito web, la sua migrazione ed attivazione potrà essere applicata, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di superamento delle soglie indicate al paragrafo 5.8 del Capitolato tecnico “Livelli di servizio”, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3% dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni richiamo successivo alle soglie minime di cui al citato paragrafo 5.8.
3. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo netto contrattuale.
Superato tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e dell’art. 19 del presente contratto.
L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo delle penali medesime.
ARTICOLO 11
Sospensioni e proroghe
1. Il Committente potrà disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione dell’appalto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, potrà costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 19.
3. L’Affidatario, in presenza di circostanze obiettive e ad esso non imputabili che non consentano l’ultimazione delle attività nei tempi previsti, potrà richiedere al Committente la concessione di proroghe del termine di ultimazione. Queste potranno essere accordate solo subordinatamente all’assenso espresso dal Committente e nella misura da questi eventualmente stabilita.
4. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del programma temporale e del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuirà all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggiori compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 12
Proprietà degli elaborati - malleva
1. Tutti gli elaborati, i prodotti e i documenti in genere che verranno prodotti dall’Affidatario in adempimento delle prestazioni oggetto dell’affidamento passeranno nella piena proprietà del Committente, il quale sarà, pertanto, esclusivo titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola.
L’Affidatario, pertanto, si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati e di qualunque opera da essi derivata, nonché dell’uso delle referenze connesse alla realizzazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, se non previo ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Committente.
2. L’Affidatario inoltre presta al Committente la più ampia malleva per ogni eventuale danno che dovesse derivare a soggetti terzi per effetto di circostanze comunque connesse alle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso in cui il Committente azioni la presente clausola di malleva in sede giudiziale l’Affidatario dovrà altresì tempestivamente costituirsi in giudizio chiedendo l’estromissione del Committente in virtù della presente clausola.
ARTICOLO 13
Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri l’esecuzione del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità della cessione eventualmente stipulata nonché la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7105675C7F al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto, con rivalsa sulla cauzione presentata.
ARTICOLO 14
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad €
(in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.
Tale garanzia si intenderà svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena
la risoluzione di diritto del medesimo, finché non intervenga apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia.
2. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 19.
ARTICOLO 15
Riservatezza
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. E’ in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale
obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.
ARTICOLO 16
Recesso
1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
ARTICOLO 17
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 18
Fallimento dell’Affidatario
1. Il fallimento dell’Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, il Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
3. Ai sensi dell’art. 110 del D. lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ARTICOLO 19
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
b) nei casi previsti dal precedente art. 9;
c) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 11 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
d) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 13;
e) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 14;
f) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 14;
g) in caso di cessazione di attività, di fallimento, di liquidazione coatta ovvero procedura di insolvenza concorsuale dell’Affidatario;
h) in caso di ammissione a concordato preventivo dell’Affidatario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;
i) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
j) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
k) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto, dagli atti contrattuali e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 20
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 21
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e
non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 7105675C7F.
ARTICOLO 22
Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Pubblicazione documentazione di gara
1. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese per la registrazione ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Bando di gara e degli avvisi, per l’importo complessivo di € (in lettere / ) IVA inclusa. Tale importo dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondo Artigianato Formazione, da effettuare sul conto corrente codice
IBAN con la seguente causale: “Rimborso spese di
pubblicazione Gara CIG 7105675C7F ”.
3. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.
ARTICOLO 23
Consenso al trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Roma,
Il Committente | L’Affidatario |
( ) | ( ) |
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- Art. 3 (durata del contratto)
- Art. 4 (corrispettivo)
- Art. 6 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo)
- Art. 7 (modalità di pagamento)
- art. 9 (Controlli quantitativi e qualitativi)
- Art. 10 (penali)
- Art. 11 (sospensioni e proroghe)
- Art. 16 (recesso)
- Art. 17 (recesso per giusta causa)
- Art. 19 (risoluzione)
- Art. 20 (controversie) Roma,
L’Affidatario
( )