Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Marittima VENEZIA Servizio Amministrativo Logistico Sezione Acquisti e Contratti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Marittima VENEZIA Servizio Amministrativo Logistico Sezione Acquisti e Contratti
ALLEGATO E
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI
Art. 1 (Ambito applicativo)
Il Foglio Patti e Xxxxxxxxxx ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle procedure negoziate.
Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute terranno luogo al Foglio Patti e Condizioni.
Gli Operatori Economici partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire a questa Stazione Appaltante il presente Foglio Patti e Condizioni.
Art. 2 (Normativa di riferimento)
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
- il X.X. 00 novembre 1923, n°2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e relativo regolamento X.X. 00 maggio 1924, n°827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche”;
- il X.X. 0 febbraio 1933, n°391 "Regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di Porto";
- la L. 23 dicembre 1999, n°488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)” art. 26, commi 1, 3, 3bis e 4;
- l'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n°350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)", con il quale viene previsto che le P.A. possano fare ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento (punto 166 lettera c);
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82 in Supplemento Ordinario n°93 alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio, n° 112 - Codice dell'amministrazione digitale;
- la L. 27 dicembre 2006, n°296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” - art. 1, comma 449 (CONSIP); comma 450 (Mercato Elettronico) e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 24 dicembre 2007, n°244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)” – art. 2, commi 572 – 574 (CONSIP);
- la L. 23 dicembre 2009, n°191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” – art. 2, commi 225 – 226 (CONSIP: accordi quadro e convenzioni);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo. 12 aprile 2006, n°163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (per le sole parti di ultravigenza normativa, così come previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n°50/2016);
- legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
- l’art. 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n°66 “Codice del’Ordinamento Militare” (Permute di prestazione e servizi);
- il D.D. n°530 in data 3 giugno 2011 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (per i soli rimanenti aspetti dispositivi residuali ed ancora applicabili rispetto al quadro normativo di cui al D.Lgs. n°50/2016);
- la L. 15 luglio 2011, n°111 di conversione con modifiche del D.L. 6 luglio 2011, n°98 “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – art. 11, commi 6 e 7 (CONSIP);
Firmato Digitalmente da/Signed by:
XXXXXXXXXX XXXXXX
In Data/On Date: 1
mercoledì 26 ottobre 2016 13:07:46
- la L. 22 dicembre 2011, n°214 di conversione con modifiche del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 “Ulteriori misure urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – art. 44, comma 1 (Disposizioni in materia di appalti pubblici);
- la L. 6 luglio 2012, n°94 di conversione con modifiche del D.L. 7 maggio 2012, n°52 c.d. SPENDING REVIEW 1 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
- la L. 7 agosto 2012, n°135 di conversione con modifiche del D.L. 6 luglio 2012, n°95 c.d. SPENDING REVIEW 2 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” art. 1 (Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure);
- Dpr. 15 novembre 2012 n. 236 “Regolamento concernente il Capitolato Generale d’oneri per i Contratti stipulati dall’Amministrazione Difesa”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n°179 c.d. “Decreto Sviluppo-bis”, convertito con L. 17 dicembre 2012 n°221, integrato dall’art. 6, comma 6 del D.L. 23 dicembre 2013 n°145 c.d. “Destinazione Italia”;
- la L. 6 novembre 2012, n°190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- le L. 24 dicembre 2012, n°228 e n°229 rispettivamente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n°62 “Nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
- la L. 9 agosto 2013, n°98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n°69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (Decreto del Fare);
- la L. 27 dicembre 2013, n°147 (Legge di stabilità 2014);
- il D.L. 20 marzo 2014, n°34 coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n°78 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempienti a carico delle imprese”;
- il D.M. 17 giugno 2014 del M.E.F. - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n°82/2005;
- la L. 23 giugno 2014, n°89 di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n°66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- la L. 11 agosto 2014, n°114 di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n°90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
- il D.L. 12 settembre 2014, n°133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;
- la L. 23 dicembre 2014, n°190 in materia di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Stabilità 2015);
- la L. 28 dicembre 2015, n°208 in materia di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Stabilità 2016);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/UE”;
- le disposizioni contenute nel codice civile.
Art. 3
(Documenti allegati e richiesti nella presentazione dell’offerta)
L’inoltro dei documenti “Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti” e la “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovranno essere valutati in sede di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario.
Art. 4
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto)
La Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del contratto potrà provvedere a nominare un direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto potrà essere comunicato all’impresa aggiudicataria. Nel caso non venga indicato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, lo stesso si configura nel R.U.P..
Art. 5
(Avvio dell’esecuzione del contratto)
L’esecutore (ditta affidataria) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 8
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore)
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 9
(Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)
Il contratto di riferimento del presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni, potrà essere modificato dietro specifica autorizzazione del R.U.P. senza una nuova procedura di affidamento per l’esecuzione di servizi/forniture supplementari entro il limite del 50% del valore del contratto iniziale per le seguenti motivazioni: nei casi espressamente indicati all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del ,
Art. 10 (Opzione di proroga)
Il contratto di riferimento del presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni potrà essere soggetto a opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n°50/2016 nel limite dell’importo contrattuale originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Art. 11 (Cessione del contratto)
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto , il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con questa Stazione Appaltante e il subappalto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.
Art. 12
(La sospensione del contratto)
Questa Stazione Appaltante potrà procedere alla sospensione del contratto di riferimento del presente Foglio Patti e Condizioni, in tutti i casi previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n°50/2016, in quanto compatibili ai contratti relativi a servizi e forniture e secondo le modalità indicate nello stesso articolo.
Art. 13 (Risoluzione del contratto)
Questa Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di riferimento del presente Foglio Patti e Condizioni nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n°50/2016.
Art. 14 (Recesso)
Questa Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto di riferimento del presente Foglio Patti e Condizioni in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nel caso di servizi o forniture.
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 15
(L’attestazione di regolare esecuzione)
La verifica delle prestazioni sarà effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e riguarderà:
- accertamento quantitativo/qualitativo della fornitura;
- verifica della corrispondenza tra la fattura e la prestazione effettuata;
- altre eventuali prove e verifiche atte ad accertare la regolare esecuzione contrattuale.
Art. 16 (Fatturazione)
Per ciò che attiene alla modalità di fatturazione, si fà esplicito rinvio al Decreto del M.E.F. 3 aprile 2013 n°55, alla Circolare M.E.F. – RGS n°37 del 4 novembre 2013 nonché alla Circolare interpretativa M.E.F. e PCDM del 31 marzo 2014 – “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n°244”, che prevede la definitiva eliminazione delle fatture cartacee.
La fattura in formato digitale dovrà essere inoltrata a questa Xxx.xx esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, la fattura dovrà contenere:
- Le indicazioni sul soggetto trasmittente;
- L’identificativo fiscale;
- Il progressivo d’invio;
- Il numero di trasmissione;
- Il codice identificativo dell’Amministrazione (codice univoco IPA).
- CIG (Codice Identificativo Gare)
- Oggetto della fornitura con indicazione del relativo prezzo unitario e complessivo.
La fattura deve essere inviata esclusivamente con il sistema della fatturazione elettronica prevista nei rapporti con la Pubblica Amministrazione DM n. 55/2013, a tal fine si comunica il proprio CODICE UNIVOCO UFFICIO 19GQ3E : CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA – San Marco 1324/a –00000 XXXXXXX (XX) C.F. 8000823027
Art. 17 (Pagamenti)
I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.).
Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del fornitore, si fa rinvio al dettato del D.Lgs. n°231/2002, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n°192/2012 in recepimento della Direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011.
In relazione alla natura ed all'oggetto del presente atto negoziale e delle esigenze organizzative della Stazione Appaltante esistenti al momento della sua conclusione le parti pattuiscono che il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa (fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulla fatture), previo rilascio del certificato di “attestazione di regolare esecuzione” da parte del RUP o qualora nominato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione della fornitura.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui lo Sportello Unico Previdenziale comunichi l’inadempienza contributiva del beneficiario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40, per ogni pagamento di documento di spesa di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. In particolare i pagamenti verranno effettuati a seguito delle consegne dilazionate previste nella
R.d.O. e dietro conseguente fatturazione e verifica della fornitura.
Il pagamento del titolo di spesa sarà assoggettato all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), come disposto dal’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n°190.
Art. 18 (Penalità)
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, la Stazione Appaltante committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’appaltatore, che dovranno comunque pervenire entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione, si procederà all’applicazione delle penalità (Si precisa che, secondo quanto stabilito dall’art. 145, comma 3 del D.P.R. n°207/2010 (ultravigenza di fatto per assicurare la necessaria continuità procedurale nelle more della pubblicazione delle linee guida A.N.A.C.), le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono stabilite in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale).
L’Amministrazione procede al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’Operatore Economico o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Art. 19 (Contratto)
Per la stipula dei contratti si osservano le disposizioni contenute nelle norme organizzative interne per la disciplina dei contratti
Qualora l’atto negoziale verrà stipulato attraverso scrittura privata, lo stesso verrà inviato in modalità digitale. Sono a carico di codesto Operatore Economico tutti gli adempimenti di natura fiscale e tributaria secondo le modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 del M.E.F.
Art. 20
(Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)
La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite come previsto dall’art. 14.
Art. 21
(Luogo di esecuzione e Foro competente)
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 205 del D.Lgs. n°50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 della predetta normativa. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Venezia
Venezia, __
Letto e sottoscritto Il Responsabile
Unico del Procedimento C.F.(CP) Xxxxxx XXXXXXXXXX