Tribunale di Milano - Sez. lavoro, 29 settembre 2016, n. 2535.
Tribunale di Milano - Sez. lavoro, 29 settembre 2016, n. 2535.
Difetto di giurisdizione - L’inadempimento del contratto di lavoro sportivo - Fallimento e clausola compromissoria - Affiliazione: cenni.
Ai fini della opponibilità della clausola compromissoria nei confronti della curatela fallimentare della società di calcio, a nulla rilevando il requisito dell’affiliazione, è sufficiente che si tratti di situazioni giuridiche soggettive insorte dal contratto in capo al fallito, poiché la necessità di devolvere le controversie nasce dal solo fatto di essere parti del contratto individuale.
L’applicabilità della clausola compromissoria dopo il fallimento della società di calcio
Sommario: 1. Premessa – 2. L’esecuzione del contratto di lavoro dell’atleta professionista – 3. Fallimento e clausola compromissoria – 4. Osservazioni conclusive.
1. Premessa
La sentenza in epigrafe è stata pronunciata in occasione dell’esame della domanda risarcitoria avanzata dalla curatela del fallimento di una società sportiva nei confronti di un calciatore associato, il quale, arrestato per la commissione dei reati ex art. 416 c.p. e l. n. 401/19891, veniva imputato – oltre che di condotte penalmente rilevanti, anche di inadempienze contrattuali tali da aver leso l’immagine della società e provocatole danni di natura patrimoniale2.
Della vicenda si erano già occupati gli organi della giustizia sportiva che chiamavano il sodalizio sportivo a rispondere a titolo di responsabilità
1 Legge rubricata, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche. Supponiamo si trattasse di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa ex art. 4 (cfr. art. 6 c.g.s.). Secondo PISA, Lo scandalo calcio tra giustizia ordinaria e “giustizia sportiva”, in Diritto penale e processo, n. 07/2006, 797-798, si ricorre all’imputazione ex art. 416 c.p. nell’intento di dar peso alle indagini e di legittimare l’utilizzo di determinati strumenti investigativi, lasciando poi cadere l’accusa.
oggettiva3, condannandolo al pagamento di un’ammenda nonché ad una netta decurtazione dei punti in classifica, mentre al calciatore veniva comminata, oltre ad un’ammenda, una lunga squalifica..
In sede di giudizio ordinario, il calciatore eccepiva, preliminarmente, la mancanza di giurisdizione statale, per avere le parti inserito una clausola compromissoria all’interno dello Statuto FIGC e dei contratti stipulati con la società4, la quale sanciva l’impegno a rivolgersi ad arbitri in presenza di controversie inerenti il rapporto contrattuale nonché a rispettare tutte le norme dell’ordinamento sportivo, con espresso riferimento allo Statuto e alla clausola stessa5.
Difese venivano articolate anche nel merito, ed in particolare si richiedeva la chiamata in causa di altri associati coinvolti nella vicenda, ma come si avrà modo di analizzare.
La questione è stata risolta in limine.
2. L’esecuzione del contratto di lavoro dell’atleta professionista
Com’è noto, la disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato, che lega il calciatore professionista alla società, si rinviene innanzitutto all’interno della legge n. 91/19816, la quale, a sua volta, affida alla
3 XXXXXXX, Lineamenti di diritto dello sport, 2016, 225, osserva che il rilievo attribuito alla responsabilità oggettiva delle società sportive consente sì una veloce riparazione del danno, ma reca il rischio di un sistema risarcitorio limitativo della prova liberatoria. Analogamente, PAGLIARA, Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva, in Riv. Dir. Sportivo, 1989, 60.
4 Da non confondere queste clausole con il vincolo di giustizia espresso all’interno di quelle di autodichia, che devolvono la composizione di eventuali conflitti ad apparati interni all’ordinamento, escludendo il ricorso alla giustizia ordinaria. Per quest’ultimo aspetto, MERONE, Il Tribunale Arbitrale dello sport, 2009, 9 ss.
5 Cass., Sez. Lav., 01 ago. 2003, n. 11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, riconduce tale efficacia all’adesione spontanea dei contraenti all’organizzazione sportiva, non all’attuazione delle condizioni generali di contratto, così legittimando anche clausole compromissorie non approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. In precedenza, Cass., Sez. I Civ., 09 apr. 993, n. 4351, in Giust. Civ. Mass., 1993, 652. In dottrina, PUNZI, voce: Arbitrato, in Enc. Giur. Treccani; VIGORITI, Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva, in Contratto e Impresa, 2007, fasc. IV-V, 1044.
contrattazione collettiva la regolamentazione minima inderogabile del rapporto di lavoro nonché la predisposizione della forma del contratto tipo individuale7. Ad essa hanno fatto seguito l’Accordo collettivo stipulato tra FIGC, LNP e AIC8 e le NOIF9, attualmente la più importante fonte normativa regolamentare interna alla FIGC.
Questo insieme di fonti normative individua innanzitutto nel tesseramento il presupposto logico-giuridico per la valida costituzione del rapporto di lavoro nell’ordinamento sportivo.
Invero, sebbene tesseramento e contratto di lavoro siano entità a sé stanti10, l’ingresso all’interno della Federazione determina per l’atleta la nascita di un insieme di diritti ed obblighi nei confronti dei tesserati, della società e della Federazione, nonché l’accettazione della normativa federale e, più in generale, l’inevitabile sottoposizione alle regole prestabilite11.
lavoro subordinato e quando, per altre figure di lavoratori sportivi (es. allenatori, preparatori atletici), il vincolo di subordinazione debba essere accertato di volta in volta. Xxxx., Xxx. lav., 01 ago. 2011, n. 16849. In precedenza, Xxxx., 28 dic. 1996, n. 11540.
9 Le “Norme Organizzative Interne” della FIGC regolano l’attività e le funzioni di tutti i soggetti dell’ordinamento federale.
10 DI XXXXXXX – XXXXX, Contratto di lavoro del calciatore professionista, Diritto e pratica del lavoro, VII, 2014, 418 ss.;
11 Sul punto, XXXXXXXXX, Il trasferimento dei giocatori di calcio, in Rass. dir. civ., 1984, 1073. Ancora, MAZZOTTA, Il lavoro sportivo, AAVV., Una legge per lo sport?, in Foro It., 1981, fasc. V, 297, che individua nel tesseramento l’anello di congiunzione fra ordinamento sportivo e statale; sul rapporto fra tesseramento e contratto di lavoro, BARILE, La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti, in Giur. it., 1977, fasc. I, 1411.
12 Secondo NATALI, Il lavoro del calciatore professionista, Diritto & pratica del lavoro, X, 2008, 629, la prassi dei rapporti calcistici mostrerebbe l’ampiezza dell’oggetto del contratto, che non si esaurisce nella prestazione pedatoria, ma si traduce in un fascio di obbligazioni
A stabilirlo è stata la stessa fonte legislativa nella quale si rinviene la disciplina del lavoro sportivo: la figura del collegio arbitrale, infatti, già prevista in via facoltativa dall’art. 4 l. n. 91 del 1981, diventa obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del citato Accordo collettivo, che impone l’inserimento nel contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria che affidi al predetto collegio la risoluzione delle controversie15 aventi ad oggetto, tra le altre, l’esecuzione del contratto16, clausola la cui efficacia discende
fra il calciatore e la società. Invero, la diversa natura del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo fa sì che, mentre quest’ultimo è impegnato esclusivamente al raggiungimento del risultato finale, il primo chiama all’osservanza di una serie di obbligazioni “collaterali”, che attribuiscono al risultato un ruolo marginale.
13 L’art. 10 Accordo collettivo FIGC, LNP, AIC obbliga ad adempiere la prestazione ed osservare le prescrizioni impartite, così richiamando la diligenza ed obbedienza ex art. 2104 c.c., ed impone, altresì, un dovere di fedeltà verso la società, analogo all’art. 2105 c.c.. XXXXXX– XXXXXXX, Lezioni di diritto sportivo, 2009, 107.
14 DI XXXXXXX – XXXXX, Il contratto di lavoro delle società sportive, op. ult. cit., 425.
15 Sul ruolo e l’importanza del rimedio arbitrale nelle controversie di lavoro sportivo, l’esperienza più radicata e risalente e senz’altro quella statunitense, su cui si veda l’ampio saggio di XXXXXXXXX, Il «salary arbitration» nella Major League Baseball (MLB), tra
«final offer method» e «judicial notice of sorts», in Riv. arbitrato, 2011, 14 ss.
16 Controversie relative all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto ovvero comunque riconducibili al rapporto di lavoro. Tale sistema è considerato limitativo del diritto di difesa da AMATO, Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l’ordinamento statuale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del Tar Lazio, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2006, Vol. II, fasc. III, 44. Sui limiti di queste clausole, XXXXXXXXX, La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione, in Riv. dir. spor., 1999; PUNZI, Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo, in
direttamente dall’adesione spontanea di società e professionisti alla federazione sportiva17, dunque dal tesseramento e dall’affiliazione18.
Da ciò deriva che, gli arbitri a cui sarà devoluta la lite risulteranno muniti di una competenza esclusiva ed inderogabile19, in forza della clausola compromissoria e nei limiti in cui la controversia rientri tra quelle concretamente arbitrabili alla luce della situazione soggettiva lesa e del carattere disponibile del diritto20.
Fermo restando l’evidente quanto necessario carattere negoziale e disponibile dei diritti di cui si discorre21, una riflessione più attenta merita la
Riv. dir. spor., 1987, 237 ss;.
17 Cass., Sez. Lavoro, 01 ago. 2003, n. 11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, per tali ragioni, legittima anche clausole compromissorie non approvate per iscritto ex art. 1341 c.c. In precedenza, Cass., Sez. I Civ., 09 apr. 1993, n. 4351, in Giust. Civ. Mass., 1993, 652. In dottrina, PUNZI, voce: Arbitrato, Enc. Giur. Treccani; VIGORITI, Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva, in Contratto e Impresa, 2007, fasc. IV-V, 1044.
18 Trib. Milano, Sez. Lav. 07 lug. 2011. In dottrina, VIDIRI - VIGORITI, Nota a Cass. civ. Sez. I, 27-09-2006, n. 21005, in Corr. Giur, 2007, fasc. VIII, 1008, che rinviene nello Statuto FIGC una clausola per arbitrato irrituale ed un divieto di adire gli organi della giustizia statale: vincolo di natura volontaria, che ripete la propria legittimità da una fonte legislativa (l. n. 280/2003), che prevede di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di competenza di tale ordinamento.
19 Tribunale di Bari, 12 mag. 2009. Ex multis, Xxxx., Sez. I civ., 28 set. 2005, n. 18919, in Dir. & Form. 2005, 1583. Meno recente, Cass., Sez. I civ., 09 apr. 1993, n. 4351, in Rivista di diritto sportivo, 1993, 4884. In senso contrario, Xxxx., Sez. Lav., 01 ago. 2003, n. 11751, in Nuovo diritto, 2004, 597, che attribuisce natura alternativa all’arbitrato rispetto alla giurisdizione ordinaria, escluso che possa parlarsi di rinuncia alla medesima.
20 La domanda di tutela di una situazione soggettiva lesa, salvo rientri nella giurisdizione esclusiva, integra una questione di merito, pertanto il quesito circa la compromettibilità andrà risolto in base al carattere disponibile o meno della medesima. L’arbitrato opera solo nell’ambito tecnico-sportivo o dei diritti disponibili, non in presenza di interessi legittimi. Xxxxx Xxxx., 00 feb. 2011, n. 49; Cass., Sez. Un., 16 nov. 1998, n. 11547; Cons. St., 20 sett. 1995, n. 1050. In dottrina, PERSICHELLI, Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. Dir. Sport., 1996, 702 ss.
21 Osserva FIATA, Giustizia sportiva e ordinamento statale, Argomenti Dir. Lav., 2002, III, 889, che il ricorso all’arbitrato per la composizione di queste controversie si spiega in virtù dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. Analogamente, XXXXXX, Note a Cass. Civ. Sez. Un., 1.10.2003, n. 14666; Cons. Stato, VI Sez., 9.7.2004, n. 5025 – La Giurisdizione sulle controversie con le Federazioni sportive, in Nuova Giur. Civ., 2005, II, 10263. In giurisprudenza, da ultimo, Tar Lazio, Sez. I ter, 23 gen. 2017, n. 1163, ha assunto una posizione opposta, avendo escluso che la domanda di risarcimento del danno avanzata da una società nei confronti del
riconducibilità alla (mancata) esecuzione del contratto dalla condotta penalmente rilevante del calciatore, qualificata dalla società come inadempimento a cui ricondurre i danni cagionati alla società.
3. Fallimento e clausola compromissoria
In linea generale, non sarebbe corretto ricostruire il rapporto tra fallimento e clausola compromissoria in termini di incompatibilità.
tesserato fosse riservata agli organi di giustizia sportiva.
22 Secondo NATALI, Il lavoro del calciatore professionista, op. ult. cit., 628, tutto quanto si rifletta sulla prestazione pedatoria e sui vari obblighi ad essa accessori (per i quali art. 4, l.
n. 91/1981) legittima l’azione finalizzata al risarcimento; XXXXXXX, Frode sportiva e danni civili, in Nuova Giur. Civ., 2016, 11, 1552, osserva che, affinché il danno all’immagine sia risarcibile, la federazione dovrà provare le specifiche spese sostenute a seguito dell’illecito, facendo valere un interesse economico diverso rispetto a quello alla lealtà sportiva, già sanzionato con l’ammenda.
23 Trib. Ascoli Xxxxxx, 25 gen. 2013.
24 La giurisprudenza in materia è vastissima. Sull’assoggettabilità della società sportiva a fallimento, Trib. Bologna, 06 mag. 1999, in Giur. comm., 2001, fasc. I, pt. II, 135; Trib. Genova, 07 giu. 2001, in Diritto Fall., 2002, II, 180; Cass., Sez. I civ., 20 giu.2000, n. 8374, in Dir. Penale. Soc. 2000, fasc. XX, 50.
Invero, il fallimento non si pone di per sé come un limite all’operatività del procedimento arbitrale: gli unici limiti in proposito hanno carattere generale e sono costituiti dall'impossibilità di evolvere ad arbitri cause aventi ad oggetto diritti indisponibili25 e dall'esclusività ed inderogabilità del procedimento di accertamento dello stato passivo26.
Il tema ha destato l’interesse della giurisprudenza, in particolar modo in seguito alla riforma della Legge Fallimentare intervenuta nel 200627, che ha offerto “il là” per ribadire la propria posizione in materia, principalmente a tacere i dubbi interpretativi e le perplessità levatesi in seguito alla predetta riforma.
Innanzitutto, non sembra essere stato sottoposto a revisione il principio giurisprudenziale, formatosi in tema di arbitrato nel vigore della precedente disciplina, secondo il quale, in caso di convenzione (rectius: clausola compromissoria) stipulata prima del fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento28, poiché tale compromesso è negozio riconducibile all'istituto del mandato collettivo conferito anche nell'interesse di terzi, cioè delle altre parti richiedenti l’arbitrato29.
Tra le modifiche intervenute, il nuovo articolo 83-bis ha chiarito la sorte del procedimento arbitrale pendente al momento di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria: ove il curatore scelga di non subentrarvi, l’arbitrato pendente non potrà essere proseguito.
Ora, sebbene questa disposizione si riferisca ad un’ipotesi specifica ed affermi in quel caso la natura accessoria della clausola compromissoria rispetto al contratto, in verità essa reca un principio di carattere generale, valido anche
25 MERONE, Il Tribunale Arbitrale dello sport, op. ult. cit., 93 ss.
26 Trib. Bologna, 12 feb. 2010. In dottrina, LIUZZI, Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, 2011, 182; XXXXX, Arbitrato e fallimento, nota a Xxxx., 14 ott. 1992, n. 11216, in Fallimento, 1993, 475 ss.
27 D. lgs. n. 5/2006 e e d. lgs. n. 169/2007.
28 Con specifico riferimento allo scioglimento del mandato ex art. 78 della Legge Fallimentare, PRESTI, Sub art. 78, in Il nuovo diritto fallimentare. Commento al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d. lgs. 5/2006), XXXXX (diretto da), 2006, 1237.
29 Cass., 08 set. 2006, n. 19298; Cass., 17 apr. 2003, n. 6165; Cass., 18 ago. 1998, n.
8145; Cass., 20 ago. 1993, n. 8806.
Invero, la giurisprudenza considera principio di sistema il fatto che il subentro nelle situazioni regolate dal contratto31 non consenta al curatore di scindere le previsioni contrattuali e scegliere di quali chiedere l’attuazione, magari sulla base del criterio della convenienza: la lealtà contrattuale impone di conservare l’efficacia della clausola arbitrale ogniqualvolta il curatore intenda esercitare un diritto nascente da quel contratto32.
Ed effettivamente il curatore che agisca per l’adempimento di un’obbligazione o per il risarcimento del danno nei confronti di chi abbia stipulato un contratto con il soggetto successivamente fallito, società o meno che sia, non opera in veste di terzo, ma esercita piuttosto un’azione già presente nel patrimonio del primo a tutela di un interesse al medesimo riconducibile, nella stessa posizione sostanziale e processuale quale sarebbe stata anche in assenza di fallimento: si tratta di azioni delle quali il fallito, ove in bonis, avrebbe potuto validamente chiedere l’adempimento33.
30 Cass., Sez. Un., ord. 26 mag. 2015, n. 10800. In dottrina, FRADEANI, Eccezione d'arbitrato e fallimento, tra vecchi e nuovi problemi interpretativi, in Giur. It., 2012, 2, il quale, argomentando a contrario, osserva che, se lo scioglimento del contratto travolge l’arbitrato pendente, al di fuori di tale ipotesi vige il criterio opposto ex art. 83 bis l.f.
31 Se la curatela non subentra nel contratto, la clausola non sarà applicabile. In caso contrario, subentrerà per l’intero. Trib. Bologna, Ord., 21 giu. 2013. In dottrina, PANETTA, Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla clausola arbitrale, Nuova Giur. Civ., 2011, 10, 10975, secondo il quale dall’art. 83 bis si trae conferma della compatibilità fra arbitrato e fallimento, confortata anche rispetto ad un arbitrato già pendente.
32 Trib. Bologna, 29 gen. 2016; Trib. Udine, 23 ago. 2013, n. 1085.
33 Cass., 22 mar. 2013, n. 7263; Cass., 27 ott. 2011, n. 1879; Cass., 17 nov. 2008, n.
27510; Cass., 08 set. 2004, n. 18059; Cass., 18 ago 1998, n. 8143. In dottrina, BONSIGNORI,
Arbitrato e fallimento, 2000, 59.
Per queste ragioni, atteso che la competenza del Tribunale fallimentare non si estende alle azioni preesistenti nel patrimonio del fallito34, in presenza di una clausola compromissoria la lite sarà devoluta al collegio arbitrale.
Assicurare l’efficacia di quest’ultima anche nei confronti del curatore subentrato è necessario per preservare l’adempimento della funzione propria della clausola di regolare situazioni insorte dal quel contratto35, purché sussista una continuità nel funzionamento del meccanismo negoziale presidiato, tale da giustificare l’esercizio dell’azione da parte di un soggetto diverso dall’originario contraente36.
4. Osservazioni conclusive
Al contrario, non univoca è l’opinione, rilevante per le nostre considerazioni, relativa alle conseguenze della cessata affiliazione sull’operatività delle predette clausole.
La sentenza in commento rappresenta una sorta di manifesto di questo stato di cose: mentre per il primo aspetto essa ha espressamente condiviso la
35 In dottrina si è osservato che nessuna regola stabilisce che l’estinzione del contratto travolge anche l’efficacia della clausola: ciò porterebbe ad escludere la scelta arbitrale circa i rapporti tra fallito e contraente sopravvissuti all’estinzione del contratto. XXXXXXX, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, in Riv. dell’arbitrato, 2014, fasc. I, 6.
36 Cass. Sez. I civ., 23 gen. 2013, n. 1543.
posizione delle Sezioni Unite38, che interpretano in maniera assorbente il subentro del curatore nelle situazione giuridiche attive regolate dal contratto, per la seconda questione, invece, la scelta sulla posizione da assumere sembrava essere più ampia.
Invero, una volta affermata l’esperibilità del procedimento arbitrale da/nei confronti del curatore, per i motivi di cui sopra, il Tribunale di Milano ha ritenuto vano interrogarsi sulla rilevanza del venir meno dell’affiliazione in conseguenza del fallimento39, non essendo necessario ai fini della operatività e vincolatività della clausola.
In verità, soprattutto in dottrina, si registrano, da un lato, opinioni secondo le quali l’efficacia temporale delle clausole andrebbe circoscritta alla persistenza dell’affiliazione40, mentre, dall’altro, vi è chi obietta che in tal modo basterebbe recedere dall'associazione per sottrarsi all’operatività del procedimento arbitrale e, sulla base di questo, ammette il ricorso all'arbitrato anche in un momento successivo alla cessazione del legame con la Federazione, purché il giudizio verta su fatti accaduti ovvero su atti posti in essere in costanza di rapporto41.
Quest’ultima tesi è stata salutata con favore anche dalla sentenza in epigrafe, ad avviso della quale, quando le obbligazioni oggetto del giudizio trovano fonte all’interno del contratto e si collocano temporalmente nel periodo di vigenza del medesimo, è ammessa l’applicabilità della clausola compromissoria che a quel negozio accede.
D’altra parte, però, se è vero che l’affiliazione alla FIGC comporta per la società l’acquisizione dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo e la
38 Cass., Sez. Un., ord. 26 mag. 2015, n. 10800, cit., si veda nota 31.
39 Cfr. artt. 16 e 52 NOIC e 104 L. Fall. In giurisprudenza, ex multis, Xxxx., Sez. I civ., 20 giu. 2000, n.8374, in Dir. Penale. Soc. 2000, XX, 50; Trib. Genova, 07 giu. 2001, in Diritto Fall., 2002, II, 180; Tar Lazio Sez. III, 21 nov. 2000, n. 981. In dottrina, APICE – XXXXXXXXXX, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, 2012, 419; GHIA, PICCININNI, XXXXXXXX, Trattato delle procedure concorsuali, I, 2011, 157, secondo i quali la ratio è data dall’intento di escludere dal contesto federale quelle società prive dei requisiti necessari per assicurarne la permanenza e l’adempimento delle obbligazioni nei confronti della Federazione e dei terzi.
40 FRASCAROLI, voce: Sport, in Digesto, 1999, XIV, 532; LUISO, La giustizia sportiva, in
Digesto, 1993, IX, 330.
41 PUNZI, Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport., 1987, 241; FIATA, Giustizia sportiva e ordinamento statale, op. ult. cit., 889.
revoca ne determina l’espulsione42, ciò induce anche a domandarsi in virtù di quale vincolo, venuta meno l’affiliazione, sarà da ritenersi operante la clausola compromissoria contenuta negli statuti della Federazione, atteso che la sua efficacia discende da un ordinamento ad appartenenza volontaria43.
Evidentemente, il venir meno del rilievo dell’affiliazione è spiegato dalla circostanza per la quale, ammessa l’opponibilità della clausola compromissoria alla curatela fallimentare, la controversia sarebbe stata comunque attratta da quest’ultima e sottratta alla giurisdizione statale.
Xxxxxxx Xxxxxxx Dottoressa in Giurisprudenza
42 Cons. Stato, Sez. IV, 30 set. 1995, n. 1050.
43 Ad avviso di XXXXXX, Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria, in Danno e responsabilità, n. 10/2011, 919 ss., l’essere o meno affiliato o tesserato ad una Federazione sportiva non è circostanza irrilevante per l’ordinamento generale. Tra l’altro, come osserva IZAR, Obbligo di lealtà sportiva e inadempimento contrattuale: rapporti tra giustizia sportiva e giustizia dello Stato, in I Contratti, n. 10/2005, 881, le controversie di carattere economico sono rilevanti anche per l’ordinamento statale e possono essere devolute alla giurisdizione ordinaria in alternativa ai procedimenti arbitrali previsti dalla giustizia sportiva.
44 Cass. Sez. I civ., 27 set. 2006, n. 21005 e 28 set. 2005, n. 18919. In dottrina, SANDULLI - SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, 2015, pt. III, 138.