REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
I N D I C E
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'
Art. 1 Limiti del regolamento
Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale Art. 4 Ordinanze
XXXXXXX E CONDUZIONE DEL BESTIAME
Art. 5 Pascolo degli animali. Alpeggio, transumanza, pascolo vagante. Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame o gregge di qualsivoglia specie Art. 9 Pascolo in ore notturne
FOSSI CANALI. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FINITIME AD ESSI
Art. 10 Definizione di fossi e canali
Art. 11 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Art. 12 Disposizioni particolari inerenti il libero deflusso delle acque Art. 13 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
Art. 14 Definizioni
Art. 15 Tutela delle strade
Art. 16 Divieti di circolazione e sosta
Art. 17 Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada Art. 18 Diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature Art. 19 Xxxxxx ed altre opere consortili
DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI. SPIGOLATURE
Art. 20 Spurgo di fossi e canali
Art. 21 Distanze per fossi, canali ed alberi
Art. 22 Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati Art. 23 Aratura dei terreni
Art. 24 Spigolature
Art. 25 Canali ed altre opere consortili
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA
Art. 26 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
Art. 27 Particolari disposizioni per la prevenzione e la lotta dei parassiti delle piante Art. 28 Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi
Art. 29 Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre Art. 30 Norme per il controllo sulla proliferazione dei volatili
Art. 31 Impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura Art. 32 Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica
Art. 33 Igiene dei prodotti
Art. 34 Divieto della vendita al minuto di piante e sementi Art. 35 Conduzione di apiari
CAPO VIII MALATTIE DEL BESTIAME
Art. 36 Obbligo di denuncia Art. 37 Abbeveratoi per animali
Art. 38 Isolamento per malattie contagiose
Art. 39 Seppellimento di animali morti per malattie infettive Art. 40 Igiene degli animali nelle stalle
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
Art.41 Culture agrarie – Limitazioni Art 42 Cartelli per esche avvelenate Art 43 Accensione di fuochi
Art 44 Detenzione di animali da cortile Art 45 Altri atti vietati
Art 46 Produzione di suoni o rumori
Art 47 Impiego di motofalciatrici ed altre attrezzature rumorose Art 48 Custodia e detenzione di cani o altri animali
Art 49 Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico Art 50 Cattura di cani ed altri animali
Art. 51 Norme relative ai comuni pericoli
GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE
Art 52 Spargimento di liquame, di letame o altri concimi
Art 53 Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
Art. 54 Irrigazione
Art. 55 Corsi d’acqua e sbancamenti
Art. 56 Terreni boschivi
ART. 57 Terreni incolti o non edificati
CAPO X SANZIONI
Art. 37 Accertamento delle violazioni e sanzioni Art. 38 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio Art. 39 Omessa ottemperanza alle ordinanze
Art. 40 Sequestro e custodia di cose
Art. 41 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 Entrata in vigore del regolamento
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'
Art. 1
Limiti del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale e si applica a quella parte del territorio che è classificata come zona agricola nel piano di assetto del territorio comunale, fatta eccezione per gli artt. 8, 29, 30 del Regolamento che trovano applicazione in tutto il territorio dell’Ente.
2. Le norme del regolamento di Polizia Rurale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade, gli spazi ed altri luoghi pubblici comunque denominati.
3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Rurale.
4. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative ed i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
5. Ove si verifichi che per il medesimo fatto e per il medesimo ambito territoriale provvedano due o più regolamenti comunali, prevale e trova applicazione la statuizione relativa a quello di specifica competenza per materia.
6. Nei vari casi di comportamento non conforme al presente regolamento l’Amministrazione Comunale riterrà comunque, obbligati in solido, fatte salve le specifiche indicazioni riportate negli articoli seguenti, sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni. a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, od in altra qualsivoglia maniera definibile.
Art. 2
Oggetto del servizio di polizia rurale
1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.
Art. 3
Organi preposti al servizio di polizia rurale
1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’articolo 57 del Codice di Procedura Penale, nell’ambito delle rispettive competenze.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di Polizia Rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, ai dipendenti comunali e ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 4 Ordinanze
1. Le ordinanze emanate dal Comune in materia dal Sindaco, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle emanate da dirigenti/responsabili di uffici/servizi ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.
XXXXXXX E CONDUZIONE DEL BESTIAME
Art. 5
Pascolo degli animali. Alpeggio, transumanza, pascolo vagante.
1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.
2. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 00-00-00-00 del D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune.
2. Il permesso di cui al comma uno è subordinato al previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.
3. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
4. La violazione della disposizione al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 100,00 ed € 300,00.
5. Il mancato pagamento della tariffa di cui al comma due, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’importo dovuto e non è conciliabile in via breve.
Art. 7
Sanzioni per pascolo abusivo
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice civile, dell’articolo 636 del Codice Penale, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00.
Art. 8
Attraversamento di abitato con mandria di bestiame o gregge di qualsivoglia specie
1. Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade; dovrà comunque essere garantito il transito in sicurezza di tutti i veicoli.
2. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano come
perimetrato ai sensi del codice della strada.
3. Per contingibili ed inderogabili esigenze di carattere eccezionale, è consentito il transito di greggi e mandrie nell’ambito urbano, previa richiesta da presentarsi almeno tre giorni prima del passaggio al Comune. Il competente ufficio, sentito il Comando di Polizia Locale territorialmente competente, rilascerà apposita autorizzazione prescrivendo con essa le modalità, i tempi e le altre eventuali cautele, atte a contemperare la libera circolazione veicolare e pedonale lungo le pubbliche vie.
4. Laddove l’attraversamento del centro abitato con la mandria e/o il gregge, in ragione della quantità di animali in transito, comporti un imbrattamento del suolo pubblico tale da richiedere la pulizia straordinaria della superfice pubblica, l’ufficio che rilascia il permesso quantificherà i costi e subordinerà il rilascio di esso al pagamento dei medesimi, ovvero alla sottoscrizione dell’impegno da parte del richiedente di provvedere immediatamente dopo il passaggio degli animali, alla pulizia dell’area pubblica insozzata. Nel caso che il richiedente dichiari di assumere direttamente la pulizia dell’area pubblica, dovrà per l’importo in autorizzazione indicato, presentare apposita polizza fideiussoria o effettuare il corrispondente versamento, presso il servizio di tesoreria dell’Ente, a garanzia dell’adempimento assunto. La restituzione della somma versata avverrà previo accertamento della corretta pulizia dell’area pubblica o di uso pubblico imbrattata.
5. I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, nonché ogni altra norma riguardante la materia. ln particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune deve essere munito della documentazione sanitaria che attesti l'avvenuta esecuzione dei controlli per quanto riguarda le malattie soggette a bonifica sanitaria e le vaccinazioni obbligatorie.
6. I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare al Comando di Polizia Locale territorialmente competente la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo, il consenso scritto dei proprietari ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.
7. La violazione delle disposizioni di cui al comma uno e due comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui al comma tre, cinque e sei comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 75,00 ed un massimo di euro 225,00.
Art. 9
Pascolo in ore notturne
1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 75,00 ed un massimo di euro 225,00.
FOSSI, CANALI. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FINITIME AD ESSI
Art. 10
Definizione di fossi e canali
1. Per fossi e canali si intendono, ai fini del presente regolamento, i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati dall’Ufficio Tecnico Comunale e riportati in un apposito elenco sempre disponibile al pubblico per la consultazione. Al medesimo ufficio compete la cancellazione di quei fossi che per sopravvenute modifiche morfologiche,
non abbiano più a soddisfare la caratteristica al precedente periodo indicata.
Art. 11
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
1. I proprietari dei terreni o i loro conduttori, su cui defluiscono per xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. I proprietari ed i conduttori di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l’acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.
4. È inoltre vietata l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni agli edifici, ai terreni vicini ed alle strade.
5. L’agente accertatore di una qualsiasi delle violazioni di cui al presente articolo, laddove necessiti il ripristino dello stato dei luoghi, contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, al ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.
6. Se la violazione è accertata in presenza di condizioni ambientali di contingente emergenza, per le quali l’omesso intervento di rispristino, espone la proprietà pubblica al pericolo di allagamento o comunque di interruzione della pubblica fruibilità della strada, area o qualsiasi altro spazio pubblico o soggetto pubblica servitù comunque denominato, l’agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, affinché ripristini lo stato dei luoghi nel più breve termine possibile, trasmettendo immediatamente il verbale al Sindaco per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
7. Il Sindaco ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma, provvederà all’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente recante le misure di sicurezza ritenute necessarie ad affrontare la rilevata situazione di emergenza.
8. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo dal comma uno al comma quattro, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
9. L’omessa ottemperanza della diffida di cui al comma cinque e sei, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 450,00 non immediatamente conciliabile.
10.Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l’inottemperanza all’ordinanza contingibile ed urgente di cui al comma sette, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 500,00, non conciliabile in xxx xxxxx.
00.Xx caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, di adempiere nel termine prescrittogli dal Comune con l’ordinanza contingibile ed urgente, ovvero di decorrenza della diffida di cui al comma cinque, senza che nei termini in essa previsti sia stato effettuato il ripristino intimato, l’Amministrazione fa eseguire i lavori a spese dell’inadempiente.
Art. 12
Disposizioni particolari inerenti il libero deflusso delle acque
1. Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, e per i fossi considerati di pubblica utilità, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque
(spurgo, risezionamento ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali si stipulerà apposita convenzione, ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all’esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
2. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R., assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all’iniziativa, informandolo che in caso negativo provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
3. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall’Amministrazione come più urgenti.
4. È vietato inoltre qualunque atto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini. i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel comma quattro, comporta l’applicazione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
Art. 13
Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l’effetto di tali fenomeni sia attraverso un’opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.) secondo la buona pratica agronomica.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati a seguito dell'introduzione di nuove tecniche colturali.
3. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l’acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
4. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.
5. Laddove la situazione si appalesi anche con riferimento alla situazione meteorologica avversa eventualmente prevista, di rischio per le persone o i beni sia pubblici che privati, il Comune con propria ordinanza prescrive le opere di somma urgenza da effettuarsi nel termine temporale ritenuto congruo ad evitare o limitare i danni previsti, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell’inadempiente. ciò anche in assenza di formale contestazione di violazioni amministrative relative alle presenti disposizioni regolamentari.
6. La violazione delle disposizioni contenute nel comma due e quattro, comporta l’applicazione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00
7. All’omesso rispetto di quanto disposto con l’ordinanza di cui al comma cinque consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 500,00, non conciliabile in via breve.
CAPO IV
STRADE PODERALI - AGRARIE
Art. 14 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) strada poderale o interpoderale o vicinale, la strada costituita mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latistanti e dei fondi in consecuzione. Essa è pubblica allorché adduce a luoghi pubblici di interesse generale e venga utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e solo in tale accezione, per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, potendo promuovere d’ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela previsti dal codice della strada;
b) strada agraria una strada interpoderale vicinale, destinata al servizio dei fondi, dal parziale conferimento dei quali ha tratto origine. Essa è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità, a meno che oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini. Il carattere di strada pubblica è attribuito dal Comune mediante un apposito provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulterà sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali ai sensi dell’art. 825 del Codice Civile;
c) vicinale entrambe le strade ci cui ai precedenti punti;
d) passo carrabile un accesso ad un'area laterale alla strada vicinale, idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli;
e) circolazione esercitata per ragioni di servizio, quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di polizia statale e locale, dai mezzi di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizio di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità; dagli addetti alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
f)circolazione esercitata per ragioni di lavoro, quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari, attività estrattive e conferimento R.S.U. in impianti definiti.
g) ciglio il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna, ovvero in assenza del precedente elemento, ove applicabile, il confine stradale come definito dall’art. 3 comma 1, punto 10) del codice della strada.
Art. 15 Tutela delle strade
1. La manutenzione ordinaria delle strade vicinali spetta ai frontisti.
2. Nella manutenzione ordinaria è compreso lo sfalcio dei cigli stradali ed il taglio delle piante e degli arbusti secondo le indicazioni del D. Lgs. 285/1992 valide per le strade comunali.
3. La manutenzione sia straordinaria che ordinaria delle altre strade private vicinali spetta ai frontisti, ognuno per il tratto di propria competenza. Lungo le strade interpoderali l’accesso ai mezzi motorizzati è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.
4. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali devono tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri.
5. I proprietari o conduttori frontisti di strade vicinali private, devono conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.
6. I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere puliti il marciapiede, le cunette e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade pubbliche o di uso pubblico da fogliame, rami, pigne, sementi o quant’altro proveniente da siepi o alberi di proprietà.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
Art. 16
Divieti di circolazione e sosta
1. Fatte salve le disposizioni di leggi regionali in materia, per garantire la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, nonché per garantire l’incolumità pubblica, sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada aventi finalità in prevalenza agro – silvopastorale, o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e sui percorsi naturalistici. I percorsi interdetti al transito sono inseriti in un apposito elenco, esso potrà essere aggiornato con delibera della Giunta Comunale per mutate o diverse esigenze di tutela del territorio.
2. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposito segnale conforme al codice della strada esplicitante il divieto. Tale segnale è collocato sulle strade di accesso alle zone interdette e all’inizio dei sentieri naturalistici interdetti al transito.
3. Alla segnaletica può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura del Comune, di una sbarra munita di serratura. In tal caso il Comune metterà a disposizione di tutti gli aventi diritto al transito una copia della chiave o altro eventuale sistema di apertura che verrà predisposto, con l’obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Una copia della chiave o altro mezzo di accesso, dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione Forestale ed il Comando di Polizia Locale competente, nonché presso gli uffici comunali.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è sanzionata secondo le norme del Codice della strada in vigore al momento della commessa violazione.
Art. 17
Disciplina del transito sui percorsi fuoristrada
1. Sono esclusi dall’osservanza del divieto di cui al precedente articolo i mezzi utilizzati per ragioni di servizio o di lavoro. È altresì consentita la circolazione con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiali, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.
2. È inoltre ammessa la circolazione effettuata dai cacciatori muniti di licenza nel territorio della riserva di caccia del Comune, dove istituita con formale provvedimento,, per le seguenti attività: censimenti notturni e diurni, lanci della selvaggina, manutenzione e rifornimenti d’acqua delle vasche, spostamenti durante le battute di caccia, raggiungimento di capanne ed altane.
3. Nel caso di manifestazioni e di gare il Comune, salve le competenze di altri enti in materia, su richiesta degli organizzatori può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive ricreative ed agonistiche, disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori.
4. L’ufficio comunale preposto, tenuto conto della tipologia di manifestazione autorizzata, delle modalità di svolgimento della stessa, dell’affluenza di veicoli e perone previste dagli organizzatori, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, dispone il versamento da parte degli organizzatori di una cauzione idonea al ripristino lo stato dei luoghi. Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l’apposita verifica territoriale, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione e la restituzione della cauzione è subordinata all’esito positivo delle verifiche.
5. Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate, consegue in capo agli organizzatori della manifestazione ed in solido, ove individuati, con i partecipanti alla medesima, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente ufficio comunale adotterà in merito. Al medesimo obbligo soggiace anche l’organizzatore che autorizzato, a seguito della manifestazione svolta, risulti aver prodotto danni superiori a quelli riparabili utilizzando la cauzione versata.
6. Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate ai sensi del comma tre, consegue a carico degli organizzatori della stessa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 100,00 ed € 500,00 non conciliabile in via breve.
7. Allo svolgimento di manifestazioni non autorizzate ai sensi del comma tre, consegue a carico dei partecipanti alla stessa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 75,00 ed € 450,00.
8. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l’inottemperanza al provvedimento di cui al comma cinque comporta la sanzione amministrativa del pagamento di € 500,00 non conciliabile in via breve. L’Amministrazione fa eseguire i lavori di ripristino a spese dell’inadempiente
Art. 18
Diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature
1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali di uso pubblico a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale e comunque nel rispetto prevalente della normativa del Codice della Strada, del Regolamento edilizio e delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
2. Di norma i fondi agricoli non possono essere recintati, salvo i casi previsti dal Regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale e secondo le disposizioni previste dalle normative in materia edilizia.
3. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l’acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
4. Gli allineamenti per le opere previste nel presente articolo saranno dati dall’Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta per gli accessi e le diramazioni una distanza minima dall’asse stradale di m 3,00. Gli accessi dovranno avere una larghezza tale da garantire il comodo passaggio di tutti i mezzi agricoli senza creare intralcio alla circolazione.
5. Alla realizzazione di diramazioni, accessi, recinzioni e tombinature, prive delle prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale od in difformità ad esse, consegue in capo ai proprietari del fondo ed in solido al conduttore se abbia concorso nella realizzazione dell’opera irregolare, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei modi e con i tempi previsti nel provvedimento che il competente Ufficio Tecnico Comunale adotterà in merito.
6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
7. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l’inottemperanza al provvedimento di cui al comma cinque, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di € 500,00 non conciliabile in via breve. L’Amministrazione fa eseguire i lavori di ripristino a spese dell’inadempiente.
Art. 19
Xxxxxx ed altre opere consortili
1. In caso di esistenza di consorzi per l’irrigazione o simili, per la manutenzione dei canali e delle altre opere
consortili destinati all’irrigazione od allo scolo delle acque, si applicano le norme in materia del Regolamento del Consorzio.
CAPO V
DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI. SPIGOLATURE
Art. 20
Spurgo di fossi e canali
1. Ai proprietari ed ai conduttori di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorzisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere affinché i fossi in questione non vengano ostruiti da rami, residui vegetali e quant’altro proveniente dalla proprietà privata. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenuti in condizioni di efficienza a cura e spese dei proprietari e dei conduttori.
5. Nel caso di fossi risultanti solo parzialmente di proprietà privata in quanto il confine tra la stessa e la proprietà pubblica corra lungo il fosso, ai frontisti compete la manutenzione della ripa di proprietà.
6. Nel caso di terreni in pendenza le cui acque meteoriche defluiscano su strade comunali o vicinali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, ove già non esistesse, allo scavo di un fosso di adeguate dimensioni parallelo alla strada. Per l’esecuzione delle opere, i proprietari o i conduttori dei fondi dovranno dotarsi di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica necessarie e conformarsi ad eventuali prescrizioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 21
Distanze per fossi, canali ed alberi
1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Se lo scavo avviene lungo strade pubbliche ivi comprese quelle di cui all’art. 14 comma uno lettere a) e b) del Regolamento, essa verrà indicata dall’ufficio tecnico comunale, avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell’opera, delle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d’interesse comunale.
3. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza ad abitazioni, a terreni coltivati e classificati come tali, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e m. 3,00 dal confine di proprietà.
4. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza ad abitazioni, a terreni
coltivati o classificati come tali, lungo le strade private di proprietà dei confinanti, deve osservarsi la distanza di m. 15,00 da immobili e m. 5,00 dal confine di proprietà.
5. Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto a filare unico o a più filari o a bosco, quali i fruttifèri compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere mantenuta una distanza dal confine di proprietà non inferiore a m. 3,00.
6. Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera, deve osservarsi la distanza di m. 2,00 dal confine di proprietà.
7. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima della coltivazione misurata sul bordo esterno, rispetto alla strada, della scarpata stessa sarà pari a m. 2,00.
8. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata o dei tiranti di sostegno dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà essere di m. 3,00. Per le strade provviste di scarpata la distanza sarà di m. 3,00, misurati rispetto alla strada, dal bordo esterno della stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata o dei tiranti di sostegno dovrà essere di m. 5,00. Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di m. 2,00 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.
9. Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto e registrato nelle forme di legge.
10. Le distanze sopra specificate devono essere rispettate anche se sono interposte strade, fossi, canali. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
11. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro o recinto divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda altezza del muro o del recinto stesso.
12. Per la definizione di alberi di alto fusto e non si rimanda a quanto definito dall'art. 892 del Codice Civile.
13. Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di mt. 2,00 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.
14. Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.
15. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 22
Recisioni di rami protesi, radici, caduta rami, ingombro della sede stradale e dei fossati
1. È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi aventi alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico, di mantenere le siepi in modo da non oltrepassare il confine e da non restringere o danneggiare la sede stradale, da non nascondere la segnaletica e da non costituire ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare.
2. Gli stessi devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale ad un’altezza inferiore a quattro metri, devono asportare le relative ramaglie. In presenza del marciapiede devono garantire il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto ed in altezza per almeno 2,5 metri.
3. L’obbligo di cui ai precedenti commi è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, vicinali assoggettate a servitù di passaggio.
4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi. rami, ramaglie, foglie e frutti di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari o i conduttori del fondo sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
5. I proprietari ed i conduttori di fondi devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della
pubblica illuminazione o delle linee telefoniche, mantenendo una distanza tale da garantirne l’integrità anche in presenza di eventi atmosferici. Dovranno inoltre garantire la funzionalità dell’illuminazione pubblica impedendo che i rami offuschino le relative lampade.
6. Al fine di non restringere o ostacolare il normale flusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali
7. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.
8. In caso di urgenza, il Comune potrà provvedere direttamente allo sgombero addebitando le spese, salvo il caso di calamità naturale ufficialmente dichiarata dalle autorità competenti, al proprietario.
9. La violazione delle disposizioni contenute nei commi uno e due e sei comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 180,00.
10. La violazione delle disposizioni contenute nei commi quattro, cinque e sette comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 450,00.
Art. 23 Aratura dei terreni
1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette “capitagne”, per regola, devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00.
2. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 50 centimetri in senso parallelo alla direzione dell’aratura dalle strade e dall’argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade e contermini ai fondi.
3. Una “capitagna" di m. 1,00 dovrà essere tenuta anche dall’argine dei corsi d’acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
4. Sarà cura dei frontisti dei fondi contermini alle strade e ai fossi laterali verificare periodicamente che le operazioni di lavorazione dei terreni non pregiudichino il naturale deflusso delle acque (rotture attraversamenti, occlusione dei fossi, sistemi di aratura che non prevedono la formazione del solco a margine dell’appezzamento).
5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente falciate a cura del coltivatore del fondo.
6. È inoltre obbligo dell’operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da uno a cinque, comportano l’obbligo per il proprietario del fondo o il suo conduttore di riparare gli eventuali danni provocati a strade o argini ed alla formazione della regolare “capitagna" capezzagna.
8. L’agente accertatore contestualmente al verbale redigerà diffida, a seconda delle circostanze, nei confronti del proprietario del terreno ed/o il conduttore di esso, affinché provvedano a riparare lo stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale.
9. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario ed/o del conduttore ad adempiere ovvero di decorrenza della diffida senza che nei termini in essa previsti sia stata effettuata la riparazione intimata, l’Amministrazione su segnalazione del comando da cui dipende l’agente accertatore fa eseguire, previa ulteriore diffida ad adempiere a quanto imposto con il verbale entro quindici giorni dal ricevimento di essa, i lavori a spese dell’inadempiente.
10. La violazione delle disposizioni contenute nei commi da uno a cinque comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
11. La violazione delle disposizioni contenute nel comma sei comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 240,00.
Art. 24 Spigolature
1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 240,00.
Art. 25
Xxxxxx ed altre opere consortili
1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
2. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA
Art. 26
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, fatte salve le specifiche diposizioni di legge in materia, viene stabilito quanto segue:
a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla vigente normativa per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005,
n. 214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
Art. 27
Particolari disposizioni per la prevenzione e la lotta dei parassiti delle piante
1. Al fine della prevenzione e della lotta contro i parassiti delle piante, fermo restando quanto previsto in via generale dall’art. 26 del Regolamento si dispone che:
2. Poiché i trattamenti con prodotti fitosanitari se fatti in modo scorretto può arrecare danno all'ambiente e fastidio a terzi, si prescrive:
a) in ambito professionale:
1) per l’utilizzo di quelli classificati come: Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (XN) l’obbligo del possesso da parte dell'operatore, del patentino rilasciato dagli organi competenti;
2) che possono essere utilizzati solamente i prodotti autorizzati per la coltura trattata;
3) che possono essere utilizzati i prodotti solamente nei tempi previsti dall'etichetta del prodotto utilizzato;
4) che le attrezzature utilizzate devono essere idonee all'uso;
5) di evitare al massimo la dispersione del prodotto al di fuori della coltura trattata;
6) che è vietato effettuare i trattamenti fitosanitari durante il periodo di fioritura delle colture per evitare danni agli insetti pronubi;
7) che gli appezzamenti trattati vengano segnalati con apposita segnaletica di pericolo.
b) In ambito hobbistico e/o familiare:
1) che per l’effettuazione dei trattamenti non siano utilizzati prodotti fitosanitari, il cui utilizzo è riservato esclusivamente all'uso professionale;
2) che sono autorizzati i prodotti contrassegnati come presidi medico chirurgici (PMC) ed i prodotti per piante ornamentali (PPO), entrambi di libera vendita;
3) che l’utilizzo di prodotti fitosanitari è ammesso se il prodotto è registrato per la coltura ed è utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta;
4) che è imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 27 del presente Regolamento.
2. È fatto obbligo a chi utilizza sostanze fitosanitarie per la protezione delle colture comunque pericolose per l'uomo, gli animali e l'ambiente, di adottare tutte le misure idonee a ridurre al minimo qualsiasi tipo di inconveniente. In particolare, l’utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti per la lotta agli animali infestanti ed antiparassitari, deve essere fatto secondo quanto previsto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche, o nei foglietti illustrativi dei prodotti utilizzati, conformemente alle modalità previste dalle leggi in materia.
3. L’uso non conforme di sostanze pericolose è oggetto di sanzione amministrativa.
4. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia e le sanzioni amministrative previste per legge, alle violazioni delle prescrizioni del presente articolo consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 270,00
Art. 28
Trasporto e vendita ambulante di piante e sementi
1. È fatto obbligo ai venditori ambulanti di essere muniti dell’autorizzazione, dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per la commercializzazione e vendita di piante, bulbi e sementi sottoposti a passaporto. In particolare per la produzione di detta specie è obbligatoria l’iscrizione all’apposito registro presso il competente Servizio Fitosanitario.
2. Per il trasporto e la vendita di piante e sementi si fa riferimento a quanto prescritto dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 214.
3. È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario Chimico.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 214, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 270,00
Art. 29
Norme per la prevenzione contro la diffusione della zanzara tigre
1. Al fine di combattere la diffusione della zanzara Aedes Alpopictus, comunemente chiamata “zanzara tigre”, ormai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale, tutti i cittadini e gli amministratori condominiali e tutti i soggetti pubblici e privati, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno solare dovranno attenersi alle seguenti norme:
a) evitare l’abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti – pubblici o privati – compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale;
c) trattare l’acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti è di norma quindicinale e comunque devono essere effettuati dopo ogni pioggia. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso le farmacie o altri negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra, da esibire all’organo di controllo;
2. Ai responsabili dei cantieri edili è fatto obbligo di:
a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente almeno ogni 5 giorni;
b) sistemare i materiali di risulta dell’attività del cantiere in modo da evitare raccolte d’acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere curata la disinfestazione quindicinale e la relativa documentazione deve essere esibita all’organo di controllo;
3. Ai proprietari e responsabili di depositi di ogni genere e attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali da recupero è fatto obbligo di:
a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua;
b) assicurare per i materiali stoccati all’aperto e per i quali non sia possibile la copertura, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai di infestazione da praticare al massimo ogni 15 giorni ed in ogni caso nel termine di giorni 5 da ogni precipitazione piovosa; preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all’organo di controllo;
4. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale è fatto obbligo di:
a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio, o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili al fine di evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; è suggerito l’accatastamento dei copertoni a piramide con sovrastanti teli impermeabili ben tesi e fissati;
b) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli d’acqua difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico – sanitario, concordando con le imprese di smaltimento e/o recupero tempi brevi di prelievo;
c) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni ed in ogni caso nel termine di 5 giorni da ogni precipitazione piovosa, preferibilmente con prodotti liquidi nebulizzati e la relativa documentazione deve essere esibita all’ organo di controllo;
d) non consegnare alle imprese di smaltimento e/o recupero copertoni contenenti acqua.
5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1) del presente articolo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150.00.
6. La violazione della disposizione contenuta nei commi 2), 3) e 4) del presente articolo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 450,00.
Art. 30
Norme per il controllo sulla proliferazione dei volatili
1. Al fine di un controlli sulla proliferazione di colonie di volatili insediati nell’ambito delle zone urbane del comune, spetterà al servizio preposto di questo Ente, in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali, la Lega Italiana Protezione Uccelli e con l’Azienda Sanitaria competente territorialmente nello svolgere e di adottare tutte le specifiche misure per garantire un concreto controllo sulle colonie esistenti per la tutela dei volatili stessi e le esigenze di sicurezza igienica per i cittadini.
2. Si istituisce il divieto su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico sia privato, di alimentare colombi allo scopo di evitare la proliferazione incontrollata lasciando a terra granaglie, scarti o avanzi alimentari.
3. Si stabilisce che i proprietari, privati e pubblici e gli amministratori condominiali, debbano provvedere al risanamento, alla ripulitura e alla disinfestazione dei locali e anfratti dove i volatili hanno nidificato e depositato guano; a precludere attraverso interventi fissi o amovibili gli accessi attraverso i quali i colombi si possono introdurre; a impedire che gli stessi si trovino su terrazzi, davanzali, cornicioni, cortili e luoghi eventuali di sosta; a mantenere pulite e sgombre da guano, piume e carogne le zone sotto i cornicioni di fabbricati ove è stata registrata la presenza di volatili.
4. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 210,00.
Art. 31
Impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura
1. Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.,) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All’interno dei centri abitati, è vietato l’uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
3. L’erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori ad alta pressione è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze.
4. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari (presidi sanitari che pur non risultando tossici o nocivi sono considerati irritanti), in assenza di vento con l’impiego di irroratori a bassa pressione o lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra. nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva.
5. L’applicazione dei prodotti fitosanitari in detta fascia è consentita, esclusivamente entro le ore 10 ante meridiane e dopo le ore 17 pomeridiane.
6. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l’utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
7. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
8. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d’acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze, e pubbliche fognature.
9. È vietato l’abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci e il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.
10. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate dal D. Lgs. 19.8.2005 n. 214, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.
Art. 32
Tutela delle aree destinate ad agricoltura biologica
1. L’operatore durante l’uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del presente Regolamento, è altresì tenuto ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell’agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza tossica.
2. Qualora ciò avvenisse, in conseguenza di un’accertata negligenza dell’operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.
3. È cura del proprietario o del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta “Agricoltura biologica”, se del caso, “Suolo trattato biologicamente”.
4. L La violazione della disposizione contenuta nel comma uno, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
5. La violazione delle disposizioni contenute nei commi due e tre comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 240,00
CAPO VII
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI
Art. 33
Igiene dei prodotti
1. I produttori agricoli, per la vendita diretta dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, sia per quanto attiene alla pura ed esclusiva vendita di prodotti, sia nel caso in cui il produttore eserciti attività di agriturismo.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non già sanzionate da altra norma di legge, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 100,00
Art. 34
Divieto della vendita al minuto di piante e sementi
1. È vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.
2. La violazione delle disposizioni contenute nei commi due e tre comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00
Art. 35 Conduzione di apiari
1. La conduzione di apiari è regolamentata dalla legislazione regionale vigente e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO VIII MALATTIE DEL BESTIAME
Art. 36 Obbligo di denuncia
1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell’A.S.L., qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell’art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l’applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 37 Abbeveratoi per animali
1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l’applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 38
Isolamento per malattie contagiose
1. Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell’intervento dell’Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.
3. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.
4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l’applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 39
Seppellimento di animali morti per malattie infettive
1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l’applicazione delle altre eventuali sanzioni di legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 40
Igiene degli animali nelle stalle
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, fatta salva l’applicazione delle altre
eventuali sanzioni di legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI
Art. 41
Culture agrarie - Limitazioni
1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.
3. La violazione delle disposizioni contenute al comma uno, se non già sanzionate per legge, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 250,00.
4. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l’inottemperanza al provvedimento di cui al comma due, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 300,00 ed € 500,00, non conciliabile in via breve.
Art. 42 Esche avvelenate
1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animai domestici, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 240,00
Art. 43 Accensione di fuochi
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, l’accensione dei fuochi è ammessa, in assenza totale di vento e solo ai fini agronomici. Si devono usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
2. Deve essere pertanto rispettata una distanza minima di m. 50 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l’accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.
3. Nell’eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l’intervento degli organi di vigilanza.
4. Le erbe residue possono essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, o in appositi contenitori ad uso composter, secondo le norme sul compostaggio domestico, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.
5. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati, se non per validi motivi di disinfestazione. Pertanto dopo l’opportuno trituramento, possono essere sotterrati con l’aratura.
6. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.
7. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell’uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di brucio. In nessun caso i fuochi potranno essere lasciati incustoditi prima del totale spegnimento
8. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 240,00
Art. 44
Detenzione di animali da cortile
1. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie per fornire le condizioni minime di protezione e di benessere, nonché ridurre al minimo l'impatto ambientale con particolare riferimento alle emissioni di odori e rumori.
2. I medesimi debbono altresì:
a) rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente;
b) evitare che l’animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza e/o altro.
9. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 45 Altri atti vietati
1. In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
a) eseguire la pulizia di animali;
b) lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
c) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiare le piante delle aiuole;
d) resta altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande.
2. Sono individuate con ordinanza sindacale le aree pubbliche dove è fatto divieto di introdurre cani e altri animali domestici.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 46 Produzione di suoni e rumori
1. In tutte le zone agricole, a protezione della fauna selvatica, è vietata la produzione di suoni e rumori superiori a 40 dB misurati a 20 ml. dall’origine sonora purché non provocati dalle pratiche agricole o non espressamente autorizzati.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 47
Impiego di motofalciatrici ed altre attrezzature rumorose
1. È vietato l’impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasa erba ecc.), dalle ore 0.00 alle ore 7.30 e dalle ore 21.30 alle 24.00 ad una distanza dalle abitazioni inferiore a 100 metri.
2. Dal 1° giugno al 30 settembre il divieto di cui al comma 1 è esteso anche dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 48
Custodia e detenzione di cani o altri animali
1. È vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l’animale, né dà comunicazione al Settore veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente, che provvede al ritiro dell’animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.
2. In tale circostanza il proprietario o detentore rinunciatario all’atto del ritiro dovrà corrispondere al Comune un importo pari alla tariffa di mantenimento giornaliera applicata dal canile convenzionato per i primi 90 giorni di ricovero.
3. I detentori di cani o altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia ai vicini e a chi transita sulla pubblica via.
4. Ai proprietari e detentori di cani è fatto assoluto divieto di tenere i cani alla catena. Gli animali devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo che devono essere sempre disponibili.
5. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
6. Per quanto attiene l’abbandono di animali si applicano le leggi e i provvedimenti nazionali e regionali in materia.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 49
Circolazione dei cani o altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 80.
2. Tutti i cani di grossa taglia, come mastini, alani, dobermann, pastori, nonché i cani di indole mordace, devono essere muniti anche di idonea museruola.
3. Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola quando l’accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione “Attenti al cane”.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
c) i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto;
d) i cani in aperta campagna custoditi dal proprietario.
5. Resta altresì vietato condurre animali in luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l’immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia già punito da norme specifiche, la violazione delle disposizioni contenute nei commi uno, due e tre del presente articolo comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00.
7. La violazione al comma cinque comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00
Art. 50
Cattura di cani ed altri animali
1. La cattura di cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico è effettuata dal settore veterinario dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente, o da altro soggetto fisico o giuridico formalmente individuato ed incaricato a ciò dal Comune.
2. È proibito impedire agli addetti alla cattura l’esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. La violazione al comma due del presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00
Art. 51
Norme relative ai comuni pericoli
1. È vietato:
a) esercitare in luoghi pubblici aperti al pubblico o nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per mezzi adoperati e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericolo per i passanti;
b) danneggiare, inquinare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e così pure le fontane e gli abbeveratoi pubblici;
c) lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
d) convogliare e gettare nei corsi d’acqua, siano pubblici o privati, materie putride;
e) gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o rendere difficoltoso il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
f) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediate qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle autorità competenti;
g) svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l’occupazione anche temporanea del suolo 2. co senza averne ottenuta la regolare autorizzazione;
h) gettare o accumulare rottami, residui di demolizioni, materiale di rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere ai provvedimenti previsti dalla legge, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati.
2. Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali, deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.
3. È vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni o scritturazioni di qualsiasi genere.
4. La violazione dei divieti e dell’obbligo di cui ai precedenti commi, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00
CAPO X
GESTIONE DEL TERRITORIO AGROFORESTALE
Art. 52
Trasporto, spargimento di liquame, di letame o altri concimi. Vuotatura concimaie.
1. Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006, è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.
2. Il trasporto dei liquami ed altro materiale organico (letame) estratti dalle concimaie dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative sanitarie in vigore.
3. I mezzi per l’esercizio dell’attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle materie di cui sopra devono rispettare le norme di legge vigenti ed essere utilizzati in modo tale da non provocare dispersioni durante il caricamento ed il trasporto stesso
4. Gli agricoltori e tutti gli operatori del settore devono osservare le seguenti regole durante le operazioni di spargimento:
a) nel periodo che va dal 15 dicembre al 15 febbraio la fertilizzazione è vietata. è altresì vietata nei giorni di sabato e domenica e altri giorni festivi;
b) nei mesi di giugno, luglio e agosto lo spargimento è vietato dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore
18.30 alle ore 20.00;
c) a spargimento effettuato si procederà immediatamente all'interramento che dovrà essere ultimato entro la giornata stessa;
d) per coloro che utilizzano apposita attrezzatura con interramento diretto (uso di dispositivi iniettori) non vengono posti limiti agli orari di spandimento, fermo restando il divieto nei giorni festivi;
e) tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione;
f) è consentito l'accumulo temporaneo di materiali già maturi, solo per il tempo necessario al loro spargimento. Tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno m. 10,00 da scoli o canali e ad almeno m. 20,00 da abitazioni od edifici pubblici;
g) per la movimentazione di pollina e letame su strade pubbliche è obbligatorio la copertura dei rimorchi o spargi letame con idonei teli atti ad evitare lo spargimento di polveri.
5. Deve essere rispettata la corretta pratica agronomica e la compatibilità colturale, evitando ristagni e ruscellamenti, soprattutto in vicinanza di corsi d’acqua, acque superficiali.
6. L’applicazione dei liquami deve essere sospesa: durante o per i successivi due giorni ad abbondanti precipitazioni; su superfici gelate o innevate.
7. È vietata l’aspersione di liquami su terreni saturi d’acqua o inondati.
8. I liquami devono provenire da animali sani, devono essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica, le diverse funzioni degli organismi presenti.
9. Lo spargimento è ammesso solo in qualità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare
10. La violazione delle prescrizioni previste nel presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00
Art. 53
Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini. Muretti.
1. Fermo restando la potestà normativa regionale in materia, i fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell’acqua piovana, essa deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
2. Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purché le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.
3. È fatto divieto di demolire le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza preventiva autorizzazione dell’Ente competente. La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del C.C. e l’amministrazione Comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa.
4. La violazione delle prescrizioni previste nel presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 150,00
Art. 54 Irrigazione
1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
2. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
3. Gli irrigatori installati lungo le strade o prospicienti le stesse devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata compatibilmente con gli eventi atmosferici. In ogni caso l’utilizzatore dell’impianto dovrà costantemente vigilare sul corretto posizionamento dell’impianto stesso.
4. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o dì uso pubblico.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 150,00.
Art. 55
Corsi d’acqua e sbancamenti
1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d’acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte dell’Ente proprietario, gestore o Ente competente per il territorio.
2. È fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.
3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni specifiche in materia edilizia e nel rispetto dei vincoli paesaggistici ambientali.
4. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i fatti non costituiscano reato e non siano già puniti dalla normativa specifica, comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
Art. 56 Terreni boschivi
1. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C., in materia di boschi, si fa riferimento alle prescrizioni di Polizia Forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle norme in materia di risorse forestali.
2. Per il taglio piante è ammessa la ceduazione periodica secondo gli usi locali.
3. Il patrimonio arboreo esistente (filari di gelsi e piante di particolare pregio) dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali. Nel caso di estirpo degli stessi dovrà essere fatta richiesta al Comune.
4. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono i regolamenti specifici dei Piani Attuativi previsti per tali aree.
5. Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.
6. La mancata richiesta al Comune di cui al comma tre, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 500,00, non immediatamente conciliabile.
Art. 57
Terreni incolti o non edificati
1. I proprietari e i conduttori di fondi incolti situati vicino ad abitazioni ed edifici, siano essi residenziali, commerciali ed industriali, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le proprietà confinanti.
2. I proprietari e i conduttori di fondi incolti, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti. È fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo allo sfalcio del fondo almeno due volte all’anno, in modo da prevenire la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. o qualsiasi inconveniente igienico-sanitario.
3. Per le aree gestite a riposo si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunitari vigenti e dalle norme di attuazione degli stessi.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso il Comune impone l’esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di ulteriore inottemperanza, l’Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell’inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
Art. 58 Emissione di odori molesti
1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie, i responsabili del deposito in campagna di concimi, digestato o di qualsiasi altra sostanza la cui destinazione sia lo spargimento al suolo, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità come previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora pervengano lamentele da singole persone o da una pluralità di persone, circa la presenza di odori fastidiosi, previo accertamento dal parte del competente personale, l’Amministrazione con apposito provvedimento disporrà la misura ritenuta più idonea per eliminare, e se ciò non fosse possibile ridurre gli odori di cui trattasi.
6. La violazione delle disposizioni contenute nel comma uno del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
7. Fatte salve le più gravi statuizioni di legge, l’inottemperanza al provvedimento di cui al comma due, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 300,00 ed € 500,00, non conciliabile in via breve.
Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione
1. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi, le procedure e le modalità operative della Legge n. 689/1981 ad eccezione della violazione all’art. 16 per la quale si applica la normativa del codice della strada.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non specificamente sanzionate, sono conciliabili in misura ridotta ai sensi dell’art. 18 della legge n° 689/1981.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi con deliberazione della Giunta Comunale..
Art. 60
Rimessa in pristino ed esecuzione d’Ufficio
1. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita, il funzionario competente ordina, ove previsto, la rimessa in pristino e dispone l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dall’amministrazione o direttamente dal Regolamento.
Art. 61
Omessa ottemperanza alle ordinanze
1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’ Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall’art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, ovvero slavo quanto specificato in materia direttamente dal Regolamento, è punito con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra il minimo di 300,00 Euro ed il massimo di 500,00 Euro, non direttamente conciliabile
Art. 62 Sequestro e custodia di cose
1. I funzionari e gli agenti all’atto di accertare l’infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengono a persona obbligata per l’infrazione.
2. Nell’effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia devono comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982, n 571.
4. Le cose sequestrate sono conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente.
Art. 63 Sospensione delle autorizzazioni
1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrae fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza al sospensione stessa fu inflitta.
Art. 64 Risarcimento danni
1. Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l’Autorità comunale può subordinare l’accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.
CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento avrà vigore due mesi dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
Art. 66
Adeguamento alle distanze previste per le essenze arboree
1. Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e dal Regolamento, fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano a giudizio del competente ufficio Lavori Pubblici Comunale.
Art. 67 Diffusione
1. L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento agli imprenditori agricoli ed alle associazioni interessate.