COMUNE DI MONTERIGGIONI
COMUNE DI MONTERIGGIONI
(Provincia di Siena)
CAPITOLATO SPECIALE
per l’affidamento
dei servizi di refezione scolastica e dei servizi ausiliari presso il Centro cottura Lotto CIG [5886628718]
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di refezione scolastica (sporzionamento e distribuzione pasti) e Servizi ausiliari presso il Centro cottura di Monteriggioni nei giorni di svolgimento dell’attività didattica delle scuole dell’infanzia e delle suole primarie, oltre che nei giorni di rientro previsti per lo svolgimento delle attività extrascolastiche della scuola primaria, nei plessi scolastici di:
1.1.1. Quercegrossa (Scuola dell’Infanzia);
1.1.2. San Xxxxxxx (Scuola dell’Infanzia e Primaria);
1.1.3. Castellina Scalo (Scuola dell’Infanzia e Primaria);
Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio Servizio di Refezione scolastica:
1. Il Servizio di refezione scolastica dovrà essere erogato nei seguenti plessi e per un numero teorico di pasti (calcolato sul numero degli iscritti all’inizio di ciascun anno scolastico, nei diversi plessi scolastici) così come sotto indicato:
PLESSO SCOLASTICO | N° pasti giorni corti (n. 3 gg./settimana) | N° pasti giorni lunghi (n. 2 gg./settimana primarie) (n. 5 gg./settimana infanzia) | N° pasti stimati annui |
Infanzia Quercegrossa | 81 | 14.985 | |
Infanzia Castellina Scalo | 114 | 21090 | |
Infanzia Xxx Xxxxxxx | 000 | 00000 | |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx | 132* | 105 | 26826 |
Primaria di San Xxxxxxx | 140* | 110 | 28220 |
Totale | 272 | 548 | 116.651 |
per un totale di utenti e di pasti potenziali (al lordo delle assenze) rispettivamente pari a 820 e a
116.651/anno.
Il numero dei pasti potenziali è calcolato sulla base degli iscritti comunicati dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni entro la data di inizio dell’anno scolastico; per l’anno scolastico 2014/2015 i dati relativi agli iscritti e che sono utilizzati per la determinazione dell’importo complessivo dell’appalto, sono quelli riportati nella tabella soprastante. * Il numero dei pasti previsti nei giorni corti nei plessi della scuola primaria di Castellina Scalo e San xxxxxxx sono aumentati di n. 40 unità per plesso in considerazione degli iscritti al servizio
extrascolastico e da conguagliare entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico
2. Il servizio è comprensivo di:
2.1. Somministrazione della colazione ai bambini delle scuole primarie; il servizio consiste nella presa in carico delle derrate (frutta già lavata, o yogurt o prodotti da forno) e relativa distribuzione nelle singole classi.
2.2. Somministrazione di pasti al personale docente ed ATA, incaricati della sorveglianza e delle attività ausiliarie durante la fruizione del pasto;
2.3. Servizi ausiliari presso il centro cottura di Monteriggioni;
3. Il fabbisogno settimanale di cui al precedente punto 1 è da intendersi per complessive 37 settimane per le scuole dell’infanzia e 34 settimane per le scuole primarie.
4. La prestazione del servizio sarà effettuata tutti i giorni feriali del calendario scolastico, nei giorni di funzionamento delle scuole secondo i rispettivi calendari scolastici che saranno indicati dal Dirigente Scolastico in conformità al calendario delle attività didattiche previste per le ore pomeridiane.
5. I servizi di cui sopra dovranno essere svolti come appresso indicato e dovranno essere comprensivi delle attività di seguito specificate:
5.1. Somministrazione colazioni: Il servizio di distribuzione dovrà garantire la consegna delle derrate entro le ore 10,15 all’interno delle singole classi delle scuole primarie;
5.2. Somministrazione pasti: L’appaltatore dovrà garantire una idonea presenza di personale tale da consentire la somministrazione delle pietanze in un arco temporale non inferiore a 30 e non superiore a 45 minuti (calcolati dal momento in cui viene servito il primo piatto e fino alla somministrazione dell’ultima pietanza) e garantire altresì la conclusione delle operazioni di pulizia e sanificazione entro le ore 15.30. Il servizio comprende:
5.2.1. Sanificazione dei tavoli immediatamente prima della refezione e successivo allestimento (predisposizione di tovaglietta, tovagliolo, acqua);
5.2.2. Preparazione accessori per sporzionamento pasti;
5.2.3. Pulizia, sanificazione e lavaggio della frutta;
5.2.4. Sporzionamento e distribuzione dei pasti (primo, secondo, contorno, pane e frutta);
5.2.5. Sparecchiatura del refettorio;
5.2.6. Raccolta e smistamento rifiuti (si prescrive la raccolta differenziata dei rifiuti, con distinzione degli organici dagli inorganici, carta e plastica);
5.2.7. Lavaggio, sanificazione, asciugatura e riordino delle stoviglie e delle attrezzature di cucina utilizzate per sporzionare e attrezzature di portata;
5.2.8. Pulizia, disinfezione e riordino dei tavoli e delle sedie dei refettori;
5.2.9. Pulizia, riordino, detersione e sanificazione degli arredi, degli elettrodomestici e di ogni altra attrezzatura, utilizzata per il servizio di refezione;
5.2.10. Compilazione giornaliera del registro delle presenze e di tutta la modulistica richiesta dall’ufficio Pubblica Istruzione.
5.2.11. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle lavastoviglie attualmente in uso; in caso di guasto la cui riparazione non risultasse economicamente vantaggiosa la ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della stazione appaltante, dovrà garantire la sostituzione con altra apparecchiatura idonea per la quale dovrà essere mantenuta idonea manutenzione fino al termine del rapporto contrattuale.
5.3. Servizi ausiliari presso il centro cottura di Monteriggioni: Il servizio, deve essere svolto nei locali del Centro cottura posto presso la scuola X. Xxxxxxxxx di Monteriggioni, nell’arco di tempo tra le ore 07,00 e le ore 15,00 per complessive 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Il servizio comprende:
5.3.1. Pulizia/sanificazione stoviglie, pentole e attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti;
5.3.2. Pulizia e sanificazione area stoccaggio derrate alimentari;
5.3.3. Pulizia e sanificazione dei locali della cucina, compreso lavello, fuochi, forno, elettrodomestici ed ogni altra attrezzatura presente nei locali.
6. Il personale addetto al servizio nel Refettorio dovrà osservare tutte le procedure inerenti il piano di Autocontrollo in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 193/2007
7. La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale presso i singoli refettori scolastici:
7.1. Le attrezzature ed il materiale necessari alla pulizia della cucina, del refettorio e per il lavaggio manuale e/o meccanico di stoviglie, posate e quant’altro utilizzato per l’esecuzione del servizio;
7.2. Attrezzature e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;
7.3. Accessori ed attrezzature per sporzionare i pasti;
7.4. Grembiuli, camici, guanti, cuffie, per il personale addetto al servizio.
8. L’Amministrazione comunale metterà a disposizione i contenitori per la veicolazione dei pasti, stoviglie, posate e bicchieri necessari allo svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la corretta manutenzione e conservazione dei beni assegnatigli.
9. Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei refettori scolastici sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere eseguiti rispettando la periodicità e le corrette modalità previste dal piano di autocontrollo. La Ditta deve mantenere presso i singoli plessi scolastici fin dal momento dell’attivazione del servizio, l’elenco dei prodotti che intende utilizzare corredati delle schede tecniche e di sicurezza complete.
10. I detergenti, i disinfettanti e i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni, pertanto dovranno essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta. Questi prodotti dovranno essere riposti in un armadio chiuso a chiave o in un locale apposito e comunque separati dalle derrate alimentari. E’ assolutamente vietato detenere questo materiale nelle zone di confezionamento e distribuzione. Il personale impegnato nel servizio, al termine, è autorizzato a consumare il pasto.
Art. 3 Importo e durata dell’appalto
1. L’importo complessivo ammonta ad € 737.901,30, di cui € 734.901,30 posti a base di gara e determinati sulla base del fabbisogno complessivo dei pasti potenziali, di cui al precedente art. 2 comma 1, stimato in 349.953 pasti per tutto il periodo contrattuale e moltiplicato per il costo del singolo pasto stimato in € 2,10, e € 3.000,00 imputabili ad oneri della sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n° 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta. L’importo è stato calcolato dal competente ufficio comunale tenendo anche conto della determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi di cui al DM 10 Giugno 2013 applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell’appalto, ed al livello minimo di inquadramento applicabile per le prestazioni richieste. Gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA.
2. L’importo dell’appalto sarà quello complessivo indicato al comma 1, detratto il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ribasso applicabile sia al costo complessivo
stimato che al costo orario.
3. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale comunque necessario al corretto adempimento delle prestazioni ed inerente e conseguente l’appalto.
4. La durata contrattuale è di 3 anni a partire dalla data di stipula del contratto.
5. L’amministrazione si riserva la facoltà rinnovare l’affidamento del servizio, per ulteriori tre anni ed agli stessi prezzi patti e condizioni in essere, ai sensi dall’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006.
6. In ragione della facoltà di rinnovo, secondo quanto previsto al precedente punto 5, il valore stimato dell’appalto è di € 1.475.802,60;
Art 4. Soggetti ammessi alla gara e modalità di aggiudicazione del servizio
1. L’appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico, alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività di ristorazione collettiva/refezione scolastica.
2. Ai fini della partecipazione alla gara è altresì richiesto ai concorrenti il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Si considerano in possesso adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa i concorrenti che:
a) abbiano effettuato nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore a 1,5 l’importo a base di gara;
b) abbiano avuto negli ultimi tre anni un numero medio annuo di dipendenti impiegati in servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto non inferiore a 30 unità;
c) producano in sede di gara n. 2 idonee dichiarazioni bancarie di data non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione dell’offerta;
d) siano in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per l’esecuzione dei servizi di refezione scolastica o ristorazione collettiva.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete e G.E.I.E., di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), e bis) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto da tutti i concorrenti riuniti o consorziati e quello previsto alla lett. d) cumulativamente dal raggruppamento o consorzio.
4. Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa è inoltre consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
5. Infine, ulteriore condizione per la partecipazione all’appalto è la presa visione in loco dei locali in cui si svolgerà il servizio; per gli appuntamenti: xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx o xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx. I sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
6. Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006, valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:
A | Offerta Tecnica | Massimo punti 70 |
B | Prezzo | Massimo punti 30 |
TOTALE | Massimo punti 100 |
7. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, ai sensi dell’art. 283 del D.P.R. 207/2010, con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P del
D.P.R. medesimo, secondo le modalità di seguito riportate.
8. Con riferimento all’elemento di cui alla lett. A (Offerta Tecnica) sono stati individuati i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando agli stessi il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:
A1 | Modalità di gestione e di esecuzione del servizio con riferimento a tutte le attività richieste dal Capitolato d’appalto, con particolare riguardo alle innovazioni introdotte rispetto alle prescrizioni capitolari ed al piano di autocontrollo del servizio erogato. | Massimo punti 35 |
A2 | Piano operativo del servizio relativo a tutte le attività richieste dal Capitolato d’appalto, che indichi il numero, la qualifica del personale che si intende impiegare, il relativo monte ore per ciascuna figura professionale, le modalità di sostituzione dello stesso per ferie, malattie al fine di garantire la continuità del servizio ed il Piano di Formazione proposto per il personale impiegato. | Massimo punti 18 |
A3 | Copertura dell’organico con personale a tempo indeterminato con percentuali superiori a quelle di cui all’articolo 11 del presente capitolato. | Massimo punti 7 |
A4 | Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate | Massimo punti 5 |
A5 | Sinergie, già realizzate in altri servizi analoghi o da realizzare per il servizio di che trattasi comunque mediante documentati accordi, sviluppate con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato), allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza. | Massimo punti 5 |
9. Con riferimento ai singoli sottoelementi di valutazione dell’elemento A verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione all’uopo nominata un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del D.P.R. n. 207/2010: il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti sotto - elementi di valutazione. La somma dei punteggi come sopra calcolati determinerà il punteggio ottenuto da ciascun partecipante alla gara per l’elemento A (offerta tecnica).
Ai fini della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione si precisa quanto segue: per quanto attiene al sotto elemento di valutazione A1 verranno preferite le offerte che approfondiscano nel dettaglio le modalità organizzative, vengano ritenute più funzionali, apportino il numero maggiore di migliorie rispetto alle prescrizioni di capitolato e garantiscano un costante ed efficiente monitoraggio in itinere delle prestazioni fornite. Con riguardo all’elemento A2 verranno premiate le proposte che assicurino personale meglio distribuito sulle funzioni richieste, più esperto, qualificato e formato ed un efficiente sistema di sostituzione di quello inutilizzabile. Con riguardo al sottoelemento A4 verrà valutato il progetto di inserimento sia con riferimento al numero di persone svantaggiate inserite che alla qualità della proposta (v.
sopra).
10. Con riferimento all’elemento di valutazione di natura quantitativa di cui alla lett. B (prezzo) l’attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso sull’importo complessivo a base di gara) del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sull’importo complessivo a base di gara) dei concorrenti;
X = 0,85;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
11. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
Art. 5. Contenuto dell’offerta
1. I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla gara per l’affidamento del servizio dovranno rimettere, oltre a quella espressamente richiesta dall’avviso pubblico, la seguente documentazione:
- Una relazione tecnica, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo e da un legale rappresentate di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, costituita, allegati compresi, da un massimo di 15 cartelle, intese come facciate, formato A4, dattiloscritte, interlinea 1.5, carattere 12, Times New Roman, che, fermo il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, dovrà contenere dettagliata descrizione delle modalità organizzative del servizio e sviluppare in maniera piena e puntuale gli aspetti indicati quali elementi di valutazione al precedente articolo 4.
- l’offerta economica, sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo e da un legale rappresentate di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi, che dovrà indicare la percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta indicato al precedente art. 3, pari ad
€.734.901,30, e il corrispondente prezzo complessivo, espresso sia in cifre che in lettere, offerto per il periodo contrattuale, XXX xxxxxxx.
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto dell'inderogabilità dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e i costi per la sicurezza, secondo quanto espressamente stabilito dal comma 3 bis dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e conglobare nell’importo offerto l'utile e i costi d'impresa.
Al fine di garantire il rispetto del costo del lavoro da parte delle imprese e di verificare la congruità delle loro offerte economiche, il concorrente dovrà presentare, a corredo dell’offerta economica, una relazione firmata dal Legale Rappresentante, nella quale dovrà essere riportata:
a. la scomposizione analitica del prezzo complessivo risultante dall’offerta
b. la scomposizione analitica del prezzo del pasto offerto
c. indicazione del costo orario del personale impiegato. Detta relazione dovrà esplicitare:
- i costi relativi al personale che verrà impiegato in servizio con l’indicazione della qualifica, del livello di inquadramento contrattuale e del contratto collettivo applicato;
- le spese per la sicurezza;
- le spese generali, amministrative e contrattuali;
- la quota di utile dell’impresa;
- ogni altro onere o costo che concorra a formare l’importo offerto.
Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte, risultino anormalmente basse, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 82, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente al costo del personale, verrà provveduto alla verifica della loro congruità, che verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 86 e seguenti del Decreto medesimo.
Art. 6 Stipulazione del contratto
1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs
n. 163 del 2006, per cui il prezzo orario offerto in sede di gara costituisce prezzo contrattuale; l’importo del servizio potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni rese, fermi restando i limiti previsti dall’art. 311 del D.Lgs. 207/2010 come richiamato dal successivo art. 14.
Art. 7 Spese contrattuali
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 8 Cauzione definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
2. Detta cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne
dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all’art. 113 del D.lgs 163/2006.
Art. 9 Inizio dell’esecuzione
1. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità, su disposizione del Responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 10. Competono in tal caso all’aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Art. 10 Obblighi dell’appaltatore
1. Oltre alle attività previste al precedente articolo 2, sono a carico della Ditta appaltatrice:
1.1. le spese per l’acquisto, la pulizia, la sostituzione degli indumenti per il personale impiegato, occorrenti per l’espletamento del servizio (camici, cappelli, scarpe, guanti, tesserini di riconoscimento ecc.);
1.2. le spese per assicurazione del personale addetto al servizio, nonché le spese relative ad eventuali responsabilità verso terzi.
2. La Ditta dovrà provvedere, inoltre, a sua cura e spese, alla sostituzione di materiale in generale eventualmente rotto o danneggiato nell’espletamento del servizio.
3. La Ditta dovrà individuare, entro 30 giorni dall’attivazione del servizio, un coordinatore con sede operativa nel territorio comunale al quale l’Amministrazione comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all’espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento l’impresa appaltatrice dovrà individuare un sostituto e comunicarne tempestivamente il nominativo all’Amministrazione Comunale; la sede operativa ed il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, e dovrà essere assicurata una reperibilità almeno nella fascia oraria 9-16.
4. Il servizio oggetto di appalto ha carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. Grava pertanto sull’impresa appaltatrice l’obbligo assoluto di dargli esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della L.146/1990.
5. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi alla ditta per l’esecuzione, con spese a carico di quest’ultima, applicando le penalità previste al successivo art. 16.
6. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d’appalto e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
7. E’ obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nella materia oggetto d’appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con
riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003.
8. L’appaltatore dovrà altresì espletare il servizio affidatogli nel rispetto delle indicazioni impartite per scritto dal direttore dell’esecuzione e concordare con esso eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che dovessero compromettere la regolarità del servizio.
9. L’appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
9.1. a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
9.2. a redigere e trasmettere al competente ufficio comunale, su richiesta di quest’ultimo, un rapporto sull’andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;
9.3. a comunicare all’Amministrazione comunale ogni notizia utile connessa al servizio appaltato con specifico riferimento alle varie problematiche verificatesi;
9.4. a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni affidate, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
Art. 11 Obblighi dell’impresa nei confronti del personale addetto
1. In sede di presentazione dell’offerta il monte ore dovrà essere adeguato all’organizzazione del servizio richiesto con il presente capitolato e con le proposte presentate in sede di progetto tecnico ed il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile per ogni modulo di servizio, tenendo anche conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi utilizzati per l’espletamento del servizio. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato dovrà essere regolato da contratti di lavoro part time o full time comunque a tempo indeterminato per almeno il 60% del monte ore previsto, mentre non oltre il 40 % del monte ore potrà essere coperto da personale assunto a tempo determinato.
2. Tutto il personale impiegato nelle attività di refezione scolastica e servizi ausiliari presso il centro cottura, compresi gli eventuali sostituti, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza al corso per addetti ad attività alimentari semplici per operatore oppure corso per addetti ad attività alimentari complesse per addetti alla cucina, rilasciato da strutture accreditate ai sensi della DGR n. 436/03 e sue modifiche (tale requisito formativo sostituisce, ai sensi della deliberazione della Regione Toscana 27 dicembre 2004 n. 1388, il libretto di idoneità sanitaria e dovrà essere posseduto dal candidato al momento dell’assunzione in servizio. Sono esentati dal presentare il suddetto titolo: soggetti laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia, chimica, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia ed ingegneria della qualità; i periti agrari e gli agrotecnici; i diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo; i soggetti che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione istituiti ai sensi dell’art. 5 della Legge 114/98 e disciplinati con deliberazione della Giunta Regionale 866 del 7/8/2000.
3. Dovrà, in generale, essere adeguatamente reso edotto delle responsabilità specifiche derivanti dalla gestione del servizio, quali il rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei beni.
4. La Ditta appaltatrice dovrà munire il personale di indumenti ed altri accessori di legge in perfette condizioni igienico – sanitarie e dovrà in generale provvedere all'osservanza di tutte le
norme e prescrizioni vigenti in materia igienico sanitaria in conformità al D.Lvo 193/2007. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, da tenere bene in vista.
5. All’inizio del servizio dovrà essere depositato presso l’Area Affari Generali Socio-Educativa, l’elenco degli operatori, titolari e loro sostituti, con i relativi contatti e per i quali la Ditta dovrà garantire continuità di servizio nella specifica struttura assegnata e senso di responsabilità adeguato alla natura delle attività da espletare che si rivolgono a minori. In relazione all’obbligo di cui sopra le sostituzioni del personale addetto dovranno essere limitate ai casi di effettiva e comprovata necessità. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro – per causa imputabile al lavoratore o all’impresa fornitrice – la Ditta appaltatrice sarà tenuta con ogni onere a suo carico a procedere alla sostituzione degli stessi.
6. La Ditta appaltatrice è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente alla Ditta, la quale provvederà a contestarle al lavoratore sulla base delle leggi vigenti. Quanto previsto dal presente comma non esime l’appaltatore dalle proprie responsabilità in quanto lo stesso risponde comunque direttamente del comportamento di detto personale, delle inosservanze al presente Capitolato e del danni derivanti all’Ente ed a terzi imputabili al personale stesso.
7. L’Aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
7.1. nell’esecuzione del Servizio che forma oggetto del presente appalto, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo Aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
7.2. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
7.3. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
7.3.1. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione al Servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
7.3.2. garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
7.3.2.1. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
7.3.2.2. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
7.3.2.3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
7.3.2.4. fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
8. L’appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le procedure previste a tutela della salvaguardia dell’occupazione nell’ipotesi di cessazione di appalto dal “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
9. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
10. Secondo quanto disposto dall’art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo del servizio.
11. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
12. Nel caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Aggiudicatario negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
13. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Aggiudicatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
14. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
15. Il mancato adempimento dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato
polizza fideiussoria di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell’Aggiudicatario medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
Art. 12 Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di:
2.1. accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto.
2.2. esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. L’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Art. 13 Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 14 Subappalto
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. L’impresa è obbligata a subappaltare i servizi di pulizia indicati all’art. 2 qualora sia sprovvista dei relativi requisiti di qualificazione ai sensi del DM 7.7.1997 n. 274.
3. Per le restanti attività previste nel presente capitolato, il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e, nei limiti previsti dall’art. 298 del DPR 207/2010, l’art.170 del decreto medesimo.
4. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 15 Responsabilità dell’appaltatore
6. L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alle persone, alle cose, alle strutture ed agli impianti in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, sancito dall’art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.
7. L'impresa aggiudicataria, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio dell’appalto, polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia assicurativa, che preveda:
7.1. il soggetto gestore quale contraente
7.2. l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata;
7.3. un massimale adeguato all’appalto di cui trattasi.
Art. 16 Varianti contrattuali
1. Le varianti in aumento o in diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 311 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 5 e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura dell’attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l’appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell’esecuzione.
Art. 17 Penalità – Fattispecie e Importi
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
2. Per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 11: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
3. Nel caso in cui la Ditta non provveda all’espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di Euro 600,00, il cui ammontare sarà addebitato, di regola, al momento del pagamento della fattura.
Art. 18 Penalità – Modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’art.6.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Art. 19 Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall’Aggiudicatario sulla base delle ore effettuate ed accertate dal Direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Ai fini della determinazione del corrispettivo mensile, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, la stazione appaltante comunica il numero complessivo dei bambini iscritti per ciascun plesso scolastico;
3. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all’acquisizione del certificato di regolare esecuzione, dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
4. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’Aggiudicatario.
5. L'impresa appaltatrice dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. 136/2010.
Art. 20 Sospensione dei pagamenti
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa qualora le siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 21 Risoluzione del contratto e recesso
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1.1. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
1.2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa
per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
1.3. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
1.4. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'imprese;
1.5. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
1.6. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
1.7. cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
1.8. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
1.9. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
2. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
3. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
Art. 22 Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 23 Effetti della risoluzione: L’esecuzione d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere 1.3, 1.5, 1.6 ed 1.9, e comma 2 dell'art. 18 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e
degli importi relativi.