incontri di formazione per i dirigenti scolastici 18-22 gennaio 2021
ACCORDO ARAN NORME DI GARANZIA IN CASO DI SCIOPERO 2 dicembre 2020
incontri di formazione per i dirigenti scolastici 18-22 gennaio 2021
Servizi pubblici essenziali
Come previsto dalla L. 146/1990, l’art. 1, comma 1, dell’Accordo individua i seguenti servizi pubblici da considerare essenziali nelle istituzioni scolastiche: (N.B. restano gli stessi del precedente Accordo)
a) Istruzione scolastica
b) *igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone
c) *attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
*b) e c) solo per gli aspetti strettamente connessi all’istruzione
Prestazioni indispensabili in caso di sciopero
L’art. 1, comma 2, dell’Accordo, prevede che nell’ambito dei servizi essenziali previsti al comma 1, vada garantita, in caso di sciopero, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
A. ISTRUZIONE
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali*, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in
cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio;
a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.
*N.B. nei soli casi degli scrutini di ammissione degli esami conclusivi dei cicli di istruzione
Prestazioni indispensabili in caso di sciopero
B. IGIENE, SANITA’, ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;
C. ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA, GESTIONE
E MANTENZIONE RELATIVI IMPIANTI, SICUREZZA
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto
attiene alla cura e all’allevamento del bestiame.
D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
L’art. 3, comma 1, dell’Accordo, individua le seguenti figure professionali necessarie ad assicurare le
prestazioni indispensabili in caso di sciopero: (N.B. restano le stesse dell’Accordo Precedente)
*N.B. nei soli casi degli scrutini di ammissione degli esami conclusivi dei cicli di istruzione
L’art. 3, comma 1, dell’Accordo, individua le seguenti figure professionali necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: (N.B. restano le stesse
dell’Accordo Precedente)
L’art. 3, comma 1, dell’Accordo, individua le seguenti figure professionali necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: (N.B. restano le stesse
dell’Accordo Precedente)
L’art. 3, comma 1, dell’Accordo, individua le seguenti figure professionali necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: (N.B. restano le stesse
dell’Accordo Precedente)
Protocollo di Intesa DS – XX.XX.
L’art. 3, comma 2, dell’Accordo, prevede che presso ogni istituzione scolastica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, il dirigente scolastico e le XX.XX. rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del d.lvo 165/2001, individuano in un apposito protocollo di Intesa*, il numero minimo dei lavoratori necessari e i criteri di individuazione dei medesimi, privilegiando la volontarietà e, in subordine, la rotazione.
* Modello n. 1
Protocollo di Intesa DS – XX.XX.
Lo stesso comma 2 prevede che, sulla base di tale protocollo, ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emani un Regolamento* contenente, oltre alle materie oggetto del protocollo, le procedure in caso di sciopero.
In caso di dissenso da parte delle XX.XX. relativo alla sottoscrizione del protocollo di intesa e/o al contenuto del regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione previste dal successivo art. 11 che conferma le procedure di raffreddamento già previste dai CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca.
*Modello n. 2
N.B. il termine dei 30 giorni non deve essere considerato perentorio se la trattativa è in corso – l’attivazione delle procedure di conciliazione avviene esclusivamente in caso di dissenso insanabile
in caso di sciopero - 2
- Pubblicazione dei dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua
effettuazione
- Comunicazione al Ministero dell’Istruzione della chiusura totale o parziale
dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi
e alle classi.
Norme da rispettare in caso di sciopero
Ulteriori indicazioni presenti nell’Accordo
- Vietati scioperi a tempo indeterminato
- Durata massima primo sciopero di ciascuna vertenza intera giornata – scioperi successivi due giornate consecutive – a ridosso di giorni festivi una sola giornata
- Sciopero breve alternativo a sciopero intera giornata e possibile solo a inizio o fine turno da comunicare nella proclamazione
- Scioperi distinti di diverse organizzazioni: necessario intervallo minimo di almeno due giorni dopo la data dello sciopero precedente per la proclamazione
- Sospensione immediata scioperi in caso di eventi particolarmente gravi o calamità naturali
- Vietati scioperi di singole unità operative funzionalmente non autonome
- Vietate forme surrettizie sciopero come assemblee permanenti
- Ulteriori precisazioni riferite alle istituzioni scolastiche:
Nelle istituzioni scolastiche gli scioperi brevi sono alternativi a quelli
indetti per l’intera giornata e possono essere effettuati:
- soltanto alla prima o all’ultima ora di lezione, o di attività educative o
di servizio per il personale ATA
- se il servizio è su più turni, soltanto nella prima o nell’ultima ora di
ciascun turno
- se il servizio si protrae in orario pomeridiano soltanto nella prima ora
del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano
- Ulteriori precisazioni riferite alle istituzioni scolastiche:
- Non possono esser proclamati scioperi:
- dal 1° al 5 settembre
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia e xxxxxxxx