COMUNE DI TRUCCAZZANO
COMUNE DI TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
OGGETTO: Convenzione per la gestione della struttura sportiva CAMPO DI CALCIO DI TRUCCAZZANO.
L’anno duemila ……… addì …………….. del mese di ………………. nell’Ufficio Comunale di Truccazzano, in Via X.Xxxxxx , n.50, in attuazione di :
• deliberazione della Giunta Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n°…. del
………………….. avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo e modello di convenzione per l'affidamento della gestione delle strutture sportive di proprietà del Comune di Truccazzano”
• determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n° ……….. del ……………con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
• determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n° ………. del con
la quale sono stati approvati gli esiti della selezione esperita ai sensi della L.R. 27/2006 finalizzata all’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali;
TRA
il Comune di Truccazzano, con sede in Truccazzano – Via X.Xxxxxx n.50, codice fiscale 83502350156, nella persona di X. XXXXXXX XXXXX, in qualità di Responsabile Settore Area Affari Generali, nominata con Decreto Sindacale n°….del ………………., di seguito detto Concedente, che interviene in nome e per conto del Comune di Truccazzano
E
L’Associazione Sportiva Dilettantistica …………………………con sede in …………………….. - codice fiscale …………………….. - nella persona del proprio Presidente pro-tempore Sig.
…………………………..nato a ……………. il ……………… residente in …………………….. di seguito detto Concessionario;
PREMESSO
• che l’art. 10, c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
• che l’art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), ai commi 24 e 25, prevede che l’uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive e –nel caso non siano gestiti direttamente- che la loro gestione sia affidata in via preferenziale a tali enti ed associazioni;
• che tale previsione normativa è stata successivamente ripresa dalla Legge Regionale Lombardia
n. 27/2006 “Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;
• che questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell’impianto sportivo campo di calcio di Truccazzano sito in via X.xx Xxxxx, e relative pertinenze;
Tutto ciò premesso
Visto lo schema di convenzione per la concessione in uso del centro sportivo “campo di calcio di Truccazzano” approvato con deliberazione della Giunta Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n°…. del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Truccazzano, come sopra rappresentato, concede in gestione per l’esercizio della attività sportiva “CALCIO” all’Associazione ……………………………..” – con sede in ……………….
via …………e per essa al Sig , Presidente:
Il Centro “CAMPO DI CALCIO DI TRUCCAZZANO” - individuato nell’allegata planimetria (All. A) comprendente:
- n. 1 campo di calcio da gara
- n. 3 campi di calcio da allenamento
- relative pertinenze (n.2 spogliatoi atleti con docce, n.2 spogliatoi arbitro con docce, n.2 locali magazzino, locale infermeria, locale lavanderia, punto ristoro, biglietteria, n.2 locali centrale termica tribuna).
All’avvio della presente concessione verrà redatto, a cura del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, un verbale di consegna dell’impianto alla Associazione concessionaria.
Art. 2 DURATA
La durata della concessione s’intende fissata in DUE anni, dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2023, ed è escluso il tacito rinnovo. In caso di disdetta la Società concessionaria si obbliga a darne notizia a mezzo PEC o lettera raccomandata r/r con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso.
Art. 3 REVOCA
La concessione che forma oggetto del presente atto potrà essere revocata in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.
La concessione potrà essere, altresì, revocata qualora si verifichi lo scioglimento dell’Associazione sportiva o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno le condizioni legittimanti l’affidamento. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale.
La revoca della concessione non dà diritto a indennizzi di sorta. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte della concessionaria, delle presenti norme che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di risarcimento danni.
Art. 4 USO DEGLI IMPIANTI
L’impianto di cui all’art. 1 viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto come da verbale di consegna e dovrà essere esclusivamente destinato all’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica di “CALCIO” ed occasionalmente ad altre attività sportive connesse ed accessorie.
All’interno della struttura sono ammessi esclusivamente striscioni pubblicitari degli sponsor dell’Associazione stessa.
Art. 5 PROVENTI DELLA CONCESSIONARIA
I proventi derivanti dalla gestione della struttura calcistica introitati dalla concessionaria sono:
- quote tesseramento, negli importi autonomamente stabiliti dalla concessionaria,
- vendita biglietti durante le gare ufficiali nelle quali l’Associazione concessionaria partecipa con i propri atleti, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della concessionaria, per un costo a biglietto fino ad un massimo di € 10,00;
- gestione punto ristoro (attivabile solo ed esclusivamente se in possesso delle regolari autorizzazioni).
Art. 6 RESPONSABILITA’ DI GESTIONE
Per la gestione degli immobili concessi l’Associazione concessionaria utilizzerà i propri addetti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Sono inoltre a carico dell’Associazione concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall’utilizzo del personale impiegato e della struttura stessa.
Art. 7 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Ogni responsabilità per danni a cose e a persone, causati e/o connessi all’esercizio della presente concessione, è per l’intero e senza riserve od eccezioni a carico dell’Associazione concessionaria, restando sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in proposito. L’Associazione concessionaria è direttamente responsabile del corretto utilizzo di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune di cui l’impianto sportivo è dotato. L’Associazione concessionaria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni alle strutture (fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all’utilizzo), di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.
L’Associazione concessionaria si obbliga a stipulare, con durata coincidente con quella della presente convenzione, assicurazione con primaria compagnia per responsabilità civile verso terzi (eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti dell’impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture) per un massimale fino a € 1.000.000,00 (un milione).
Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione.
L’associazione concessionaria è tenuta alla costituzione a favore del Comune di idonea fideiussione dell’importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), avente durata coincidente con quella della presente convenzione.
Copia della predetta fideiussione dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione.
L’Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di sicurezza e delle condizioni di lavoro, secondo le prescrizioni di legge.
Ai sensi del D.M. 18.03.1996 il datore di lavoro, nell’ambito di un impianto sportivo, coincide con il gestore dell’impianto stesso il quale è chiamato a garantire l’incolumità psico-fisica dei lavoratori e dei terzi.
Art. 8 ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
L’Associazione concessionaria dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
All’Associazione concessionaria incombono i seguenti oneri:
(per l’impianto campo calcio di Truccazzano)
a) la Concessionaria è tenuta, entro 30 gg. dalla approvazione del bilancio ai sensi di legge, a presentare copia del bilancio consuntivo e della relazione inerente all’attività svolta;
b) la conduzione tecnica ed organizzativa dell’impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l’impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti.
c) stipula di polizza assicurativa e fideiussione di cui al precedente art.7 (copia delle quali dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale).
d) la gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell’impianto comprendenti a titolo esemplificativo:
- segnatura del campo di calcio;
- fornitura e posa delle reti;
- verniciatura pali porte;
- manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in: preparazione di inizio anno del campo sportivo; sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali; semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;
- sabbiatura del campo;
- rimozione della neve in caso di nevicate;
- rimozione della grandine in caso di grandinate;
- manutenzione del verde presente nel centro sportivo;
- manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente, a titolo semplificativo, in: imbiancatura pareti, sostituzione di lampade e lampadine bruciate; sistemazione di
rubinetteria ammalorata; sistemazione e sostituzione di serrature, sostituzione di vetri rotti, sistemazione scarichi docce , lavandini, ecc, quando otturati;
- manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell’impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;
- pulizia delle aree scoperte e coperte;
e) i materiali necessari per l’espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della Associazione Concessionaria.
Le parti danno atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati s’intendono indicati a titolo esemplificativo.
L’Associazione concessionaria si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, ancorché non espressamente indicate ed in ogni caso si obbliga ad eseguire le manutenzioni e le riparazioni non poste a carico dell’Amministrazione, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
Art. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale i seguenti oneri di manutenzione straordinaria:
(per l’impianto campo di calcio Truccazzano)
- spesa per i consumi di energia elettrica, gas metano, acqua;
- interventi straordinari sulle alberature esistenti nel centro sportivo e sugli immobili;
- adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant’altro previsto dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge.
L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi di esecuzione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.
L’Amministrazione Comunale si impegna a consegnare alla Concessionaria copia dei certificati energetici degli immobili concessi in gestione e si impegna ad assolvere gli adempimenti di competenza in materia di sicurezza.
Art. 10 INTERVENTI STRAORDINARI
Ogni intervento eccedente l’ordinaria manutenzione da eseguirsi sull’impianto oggetto di concessione o che si rendesse necessario per il miglior godimento della struttura concessa, purché non comporti modifiche alla destinazione d’uso, potrà essere effettuato dalla associazione concessionaria solo ed esclusivamente previa espressa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Associazione concessionaria dovrà, in ogni caso, munirsi a propria cura e spese del titolo abilitativo edilizio (se previsto).
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione delle opere eseguite dalla Associazione in assenza di preventiva autorizzazione. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura e a spese della Associazione concessionaria entro il termine assegnato dall’Amministrazione.
In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, l’Associazione concessionaria nulla potrà pretendere dall’Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.
Le eventuali opere regolarmente autorizzate dall’Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dal concessionario diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso l’Associazione concessionaria.
Art. 11 CANONE
L’Associazione concessionaria per la concessione dell’impianto sportivo riconoscerà un canone simbolico annuo al Comune di € 1.000,00 (mille euro) compreso IVA, che dovrà essere corrisposto in un’unica rata scadente il 30 giugno di ogni anno.
L’amministrazione comunale di riserva di rivedere in aumento l’importo del canone in relazione alle risultanze dei bilanci presentati dall’Associazione.
Art. 12 ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAL COMUNE
L’Associazione concessionaria si impegna a mettere a disposizione del Comune la struttura per un massimo di 10 (dieci) giornate all’anno, compatibilmente con gli impegni del calendario dei tornei sportivi (se fissato) e senza pregiudicare la conservazione della struttura.
L’Amministrazione Comunale (con un preavviso di almeno dieci giorni) presenta richiesta alla Associazione di utilizzo della struttura sportiva al fine di organizzare eventi, manifestazioni, attività di pubblico interesse.
L’Associazione non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti a dette manifestazioni ad eccezione di quelli comunque connessi all’esercizio della concessione.
Parimenti l’Associazione non sarà responsabile per i danni causati agli impianti nel corso di dette manifestazioni.
Art. 13 VIGILANZA
Il Responsabile del Settore Affari generali e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio esercitano il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell’impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell’atto di concessione. Al personale comunale, nell’ambito delle funzioni di controllo, è garantito libero accesso a qualunque locale e struttura data in concessione al fine di svolgere la prescritta attività ispettiva.
Art. 14 CONTROVERSIE
In caso di controversia tra il Comune di Truccazzano e l’Associazione concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Truccazzano e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Milano. E’ esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.
Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
E’ fatto espresso divieto all’Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.
Alla scadenza del presente contratto, l’immobile comunale e i relativi arredi e beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all’uso corretto dei medesimi.
La firma del presente atto presuppone che non esistano debiti preesistenti a carico dell’Associazione concessionaria verso quest’Amministrazione Comunale.
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto. Addì, ………………………………