Polizza Creditor Protection Insurance (BNL)
Polizza Creditor Protection Insurance (BNL)
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Prodotto: Serenity (Polizza Collettiva n. 5422/03)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa, in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare il Mutuo o Finanziamento Energia. Contraente: BNL
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia
Somma assicurata pari a massimo 2.500 euro per ciascuna rata mensile; Prestazione pari a massimo 24 rate mensili per singolo Sinistro e massimo 36 rate mensili per intera durata della copertura decennale
Che cosa non è Assicurato
cliente con età superiore ai 66 anni al momento dell’adesione, in caso di Mutuo o Finanziamento Energia di nuova erogazione
cliente con età superiore ai 56 anni al momento dell’adesione, in caso di Mutuo o Finanziamento Energia già in essere
cliente con età superiore ai 76 anni al termine della copertura
cliente portatore di uno stato di invalidità uguale o superiore al 34% al momento dell’adesione
cliente che riceve una pensione d’invalidità o ha presentato domanda per ottenerla (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
cliente con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione
Ci sono limiti di copertura?
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l’Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
! sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri dovuti all’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d’alcolismo acuto o cronico
! sinistri legati a un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei
! sinistri che siano conseguenza di suicidio avvenuto nei primi 12 mesi di Polizza
Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza
Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute.
Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Inoltre, hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Come e quando devo pagare?
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione. Il premio ti verrà addebitato periodicamente all’interno delle rate mensili del Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.
Le garanzie cessano alla data di termine della copertura, che si determina aggiungendo alla Data di Decorrenza la durata della copertura (non superiore a 480 mesi) indicata nel Modulo di adesione (campo “Durata Copertura”).
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, con apposito modulo presso le filiali della Contraente, fax o tramite email.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
POLIZZA BNL SERENITY
POLIZZA COLLETTIVA N.5422/03
Edizione 10/2018
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
• Modulo di adesione
deve essere consegnato al Contraente e all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
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Indice
Nota Informativa Polizza n. 5422/03 1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa 1 di 4
B. Prestazioni Assicurative e Garanzie 1 di 4
C. Xxxxx, sconti e regime fiscale 2 di 4
D. Altre informazioni sul contratto 2 di 4
Glossario 1 di 3
Condizioni di Assicurazione 1 di 16 Polizza in sintesi 1 di 16 Norme che regolano l’assicurazione 2 di 16
Cosa e chi copre la Polizza 2 di 16 Chi si può assicurare 2 di 16 A quali condizioni opera l’Assicurazione 2 di 16 Come assicurarsi 3 di 16 Quanto durano le garanzie 3 di 16 Si può recedere dall’Assicurazione 5 di 16 Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia 6 di 16 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture 8 di 16 A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia 8 di 16 Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro 8 di 16 Come si calcola e come si paga il Premio 9 di 16 Come si denuncia un Sinistro 11 di 16 Quando riceverò l'Indennità 12 di 16 Quale legge si applica a questo contratto 12 di 16 Come comunico con la Compagnia 12 di 16 Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi 12 di 16 Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità 12 di 16 Qual è il foro competente in caso di controversia 13 di 16 A chi devo inviare un eventuale reclamo 13 di 16 Protezione dei dati personali 13 di 16 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 16 di 16 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Serenity 16 di 16
Modulo di adesione 1 di 3
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Nota Informativa Polizza Collettiva n°5422/03
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione.
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (anche, per brevità, Cardif Vita S.p.A.) ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.
Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La Compagnia Assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Vita S.p.A., con la quale è stata stipulata la polizza collettiva
n. 5422/03 (di seguito, la “Polizza”), che copre i rischi di Decesso e Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 11552470152
• REA: 1475525
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: 1.00126
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 00 000000
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Situazione patrimoniale della Compagnia
Cardif Vita S.p.A. ha un Patrimonio Netto pari a 967,777 Milioni di Euro di cui 195,210 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 772,567 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. L’indice di solvibilità Solvency II, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili
e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente, è pari a 209%.
B - Prestazioni Assicurative e garanzie
L'Assicurazione è offerta facoltativamente insieme al Mutuo o al Finanziamento Energia erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
La durata del contratto non può superare la durata Mutuo o del Finanziamento Energia al quale è aggregato. In casi particolari, la durata può essere inferiore, come indicato all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le garanzie
L'Assicurazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), copre i rischi di:
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Inabilità Temporanea Totale
Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le esclusioni sono indicate all'art. 8.
È importante che l’Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda:
• le condizioni che devono sussistere al momento dell’Adesione e che devono permanere durante l’assicurazione > art. 3 (sulle condizioni a
cui opera l'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione
• le conseguenze per l’eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso
della Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
4. Il Premio
Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. L'ammontare dipende dall’Età Assicurativa dell’Assicurato, dalla Somma Assicurata e dalla durata della copertura.
Il Premio sarà addebitato sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del
Finanziamento Energia dell’Aderente a cui si riferisce la polizza oppure su altro conto intrattenuto dall’Aderente presso la Contraente. Qualora il Premio sia incluso nel capitale finanziato dalla Contraente, il Premio sarà addebitato da quest’ultima sul
conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del Finanziamento Energia in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituirà alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del Premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
Sede sociale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx- Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Società per azioni - Capitale Sociale € 195.209.975 i.v. - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 11552470152 - R.E.A. n°1475525 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996)
Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00126 - Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
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Emissione del contratto | 76,00 euro |
Remunerazione Intermediario | In media 42,50% del Premio al netto delle tasse per gli Assicurati di Età Assicurativa fino a 50 anni e in media 22,50% del Premio al netto delle tasse per gli Assicurati di Età Assicurativa superiore a 50 anni (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 42,50 euro per gli Assicurati di Età Assicurativa fino a 50 anni e 22,50 euro per gli Assicurati di Età Assicurativa superiore a 50 anni) |
Costi a carico dell'Aderente:
La Compagnia può riconoscere all’Intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
6. Sconti
Non sono previsti sconti di Premio.
La Compagnia può riconoscere all’intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
In caso di accollo liberatorio o Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità del Mutuo o del Finanziamento Energia, la Compagnia restituisce all’Aderente la parte di Premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Aderente può richiedere di mantenere le coperture assicurative fino alla scadenza originaria dell’Assicurazione, come indicato all'art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di rimborso di parte del Mutuo o del
Finanziamento Energia (Estinzione Anticipata Parziale) la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale, come indicato all’art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione.
C - Costi, sconti e regime fiscale
5. Costi
Costi a carico dell'Aderente:
Emissione del contratto | 76,00 euro |
Remunerazione Intermediario | In media 42,50% del Premio al netto delle tasse per gli Assicurati di Età Assicurativa fino a 50 anni e in media 22,50% del Premio al netto delle tasse per gli Assicurati di Età Assicurativa superiore a 50 anni (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 42,50 euro per gli Assicurati di Età Assicurativa fino a 50 anni e 22,50 euro per gli Assicurati di Età Assicurativa superiore a 50 anni) |
7. Regime fiscale
Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia
con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:
• la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente
• un’imposta sui premi versati per la garanzia Inabilità Temporanea Totale nella misura del 2,50%
• una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro
i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente
• la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.
D - Altre informazioni sul contratto
8. Perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza sono indicate all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, e la decorrenza delle garanzie all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Riscatto e riduzione
Non è possibile riscattare o ridurre la Polizza.
10. Diritto di recesso
10.1 - Recesso del cliente
È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite e-mail ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
oppure
può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, all'Aderente/Assicurato viene restituito il Premio versato al netto delle spese di emissione indicate al punto 5, delle
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imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza.
12. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata della copertura assicurativa, è l'italiano.
Attenzione
Cardif Vita S.p.A. propone la sottoscrizione di contratti di durata poliennale contenenti garanzie danni a fronte di una riduzione del Premio rispetto alla corrispondente tariffa annuale (art. 1899 del Codice Civile). In tal caso, l’Aderente/Assicurato può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data
di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo con un preavviso di 60 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. Il recesso ha effetto da tale momento di fine dell’annualità assicurativa. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso annuale.
10.2 - Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign
Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora
le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti.
L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso.
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni è elencata all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia liquiderà il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente e in 2
anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per la garanzia Inabilità Temporanea Totale (art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti
al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
13. Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, email o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Vita S.p.A. ai seguenti recapiti:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx Fax 00.00.000.000
È possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità
sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
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Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'Assicurato
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
14. Comunicazioni tra l’Aderente/Assicurato e la Compagnia
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy
(> art. 20), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o email, ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia invia le sue comunicazioni all’ultimo indirizzo comunicato dall’Aderente/Assicurato o al suo indirizzo email se ha dato l'autorizzazione.
L'Aderente/Assicurato inoltre, può contattare il Servizio Clienti al numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39 02.77224686 (attivo lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
15. Conflitti d'interesse
La Compagnia vigila per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell’ambito delle operazioni in conflitto d’interesse, ha rilievo l’assegnazione di un mandato distributivo a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Società del Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. Pur
in presenza del conflitto d'interesse, la Compagnia opera in modo da non danneggiare gli Aderenti e da ottenere per loro il miglior risultato possibile.
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Vita S.p.A. ne è responsabile.
Cardif Vita S.p.A.
Il Direttore Generale
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Glossario
Aderente
Persona fisica che sottoscrive la Polizza.
Assicurato
Soggetto che coincide con l’Aderente per il quale è prestata l'Assicurazione.
Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia presta le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.
La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI,
che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Condizioni di Assicurazione
Parte del Fascicolo Informativo che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono un Mutuo o un Finanziamento Energia da essa concessi.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Mutuo o il Finanziamento Energia oppure, in caso di Mutuo o di Finanziamento Energia già erogato, il giorno indicato sul Modulo di adesione.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Domanda di copertura
Il documento con il quale l’Aderente manifesta l’interesse ad aderire alla Polizza.
Estinzione Anticipata Parziale
Riduzione dell’importo del Mutuo o del Finanziamento Energia a seguito di rimborso di parte del debito residuo.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnia, Assicuratore
Per tutte le garanzie della Polizza Collettiva
n° 5422/03, BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di
Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (per brevità, anche “Cardif Vita S.p.A.”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 11552470152
• REA: 1475525
• Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: 1.00126
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 02.77224.1
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n°279 del 28.11.1996)
Estinzione Anticipata Totale
Anticipata estinzione del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia a seguito di rimborso integrale del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
Età Assicurativa
Si determina considerando il numero di anni compiuti dall’Assicurato alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
Ad esempio: l’Assicurato che ha 50 anni e 7 mesi alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura ha un’Età Assicurativa di 51 anni mentre l’Assicurato che ha 50 anni e 3 mesi alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura ha un’Età Assicurativa di 50 anni.
Fascicolo informativo
Documento consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione. È previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010 e contiene: la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed, eventualmente, il Modulo di adesione.
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Finanziamento Energia
Il finanziamento chirografario a medio/lungo termine erogato dalla Contraente per l’acquisto di impianti fotovoltaici.
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalla Compagnia, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l'evento colpisce un Non Lavoratore, l'Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle
occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali e domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un
reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro
dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione,
è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano
il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento
(ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che la Compagnia paga come Indennizzo.
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Modulo di adesione
Documento predisposto dalla Compagnia contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Mutuo
Finanziamento garantito da ipoteca concesso dalla Contraente per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore
anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa),
i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Polizza
La Polizza Collettiva n° 5422/03 stipulata fra Contraente e Compagnia.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario medico
Documento con il quale la Compagnia pone all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di
prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Somma Assicurata
La somma indicata nel Modulo di adesione, in relazione alla quale la Compagnia presta la copertura assicurativa.
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Condizioni di Assicurazione
La polizza in sintesi
La Polizza Collettiva n. 5422/03 è la soluzione assicurativa a tutela della persona in grado di rispondere alle necessità di protezione in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale per poter affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del mutuo o del finanziamento energia.
Questo prodotto offre 3 garanzie:
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Inabilità Temporanea Totale
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del mutuo o del finanziamento energia alla data del sinistro, mentre in caso di Inabilità Temporanea Totale verrà invece
riconosciuta una somma pari alle rate mensili del mutuo o del finanziamento energia in scadenza durante il periodo di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
Leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra la polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
Che cos’è
Cosa copre
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza
numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39 02/77224686
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Norme che regolano l’assicurazione
Articolo 1. Cosa e chi copre la Polizza?
La Polizza copre i rischi che potrebbero impedire di rimborsare il Mutuo o il Finanziamento Energia, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, e l’Inabilità Temporanea Totale.
Tutte le garanzie hanno effetto sempre ed immediatamente.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7.
Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
Garanzie della Polizza | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Inabilità Temporanea Totale |
Articolo 2. Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere il contratto di Assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• abbia un’età anagrafica non superiore a:
- 66 anni al momento dell'adesione all’Assicurazione in caso di copertura relativa ad un Mutuo oppure a un Finanziamento Energia di nuova erogazione
- 56 anni in caso di copertura relativa ad un Mutuo oppure a un Finanziamento Energia già in essere
• sia intestatario o cointestatario, garante o fideiussore di un Mutuo o di un Finanziamento Energia concesso dalla Contraente che abbia frazionamento mensile o semestrale con durata di ammortamento non superiore a 480 mesi e periodo residuo di preammortamento, alla Data di Decorrenza, non superiore a 6 mesi
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla (non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
• abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richieste dalla Compagnia.
È inoltre necessario che l’Assicurato abbia un’età anagrafica al termine della copertura non superiore a 76 anni.
Per una stessa operazione di Mutuo è possibile assicurare fino ad un massimo di 3 persone.
La somma massima in relazione a cui, per ogni persona, la Compagnia presta la copertura è pari a
520.000 euro (tenendo conto del cumulo di ogni altro importo in relazione a cui la Compagnia presta le proprie coperture alla persona medesima).
Articolo 3. A quali condizioni opera l’Assicurazione?
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
• l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
• l’Aderente ha la propria residenza in Italia
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
• gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati
di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia le restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza del periodo assicurativo
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interessato, per il quale il premio è stato versato (inclusi i premi eventualmente incassati prima della conoscenza della perdita del requisito da cui deriva la cessazione del contratto), al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per Articolo 4. Come assicurarsi?
i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato).
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
La persona che intende assicurarsi (assicurando) manifesta il proprio interesse ad aderire alla Polizza
sottoscrivendo la Domanda di copertura.
La Domanda di copertura ha validità di 180 giorni dalla data della sottoscrizione; la copertura assicurativa non sarà quindi efficace se la sua Data di Decorrenza cade dopo il 180° giorno dalla data di sottoscrizione della Domanda di copertura.
Dopo aver sottoscritto la Domanda di copertura, l'assicurando deve compilare e sottoscrivere uno dei documenti indicati nella tabella seguente, in funzione della Somma Assicurata complessiva:
Somma Assicurata Complessiva* | Età anagrafica dell’assicurando Da 18 a 60 anni | Età anagrafica dell’assicurando da 61 a 65 anni |
fino a 200.000,00 euro | Questionario Semplificato di Autocertificazione dello Stato di Salute (QMS) | Questionario Medico (QM) |
da 200.000,01 euro a 300.000,00 euro | Questionario Medico (QM) | Questionario Medico (QM) |
da 300.000,01 euro a 520.000,00 euro | Rapporto Visita Medica (VM) | Rapporto Visita Medica (VM) |
*La Somma Assicurata deve includere eventuali altre somme assicurate dall’assicurando con la Compagnia
Se l’assicurando non intende compilare e sottoscrivere il Questionario Medico (QM), può fornire il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni della Compagnia.
Se sottoscrive il Questionario Medico e il Rapporto di Visita Medica, l’assicurando deve inviarli alla Compagnia attraverso la Contraente. In questo caso,
la Compagnia si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere se accettare o meno la copertura assicurativa. La Compagnia si impegna a comunicare all’Aderente e per conoscenza alla Contraente, l’accettazione o il rifiuto del rischio, tempestivamente e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sanitaria completa.
Per concludere l’Assicurazione, l’Aderente, oltre ai documenti indicati in tabella, deve firmare anche il Modulo di adesione a conferma di tutte le sue dichiarazioni.
Articolo 5. Quanto durano le garanzie?
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.
5.2 - Quando cessano?
Le garanzie cessano alla data di termine della copertura, che si determina aggiungendo alla Data di Decorrenza la durata della copertura (non superiore a 480 mesi) indicata nel Modulo di adesione (campo “Durata Copertura”).
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il Mutuo o il Finanziamento Energia o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) (a meno che richieda di
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Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il Mutuo o il Finanziamento Energia in anticipo?
Ipotesi:
Età Assicurativa dell’Assicurato al momento dell’adesione: 40 anni
Durata Polizza: 120 mesi Importo del Mutuo: 100.000 euro
Premio versato (totale): 2.855 euro
Premio versato (netto imposte – 2,5%): 2.847 euro Costi di emissione e costi di estinzione: 88 euro Periodo di Estinzione: 36 mesi dalla decorrenza Durata residua del Mutuo: 84 mesi
Calcolo del premio restituito da Cardif Vita S.p.A.:
Componente costi: 1.011,35 euro Componente premio puro: 722,04 euro Totale: 1.733,39 euro
(-)Spese Amministrative: 88 euro Premio restituito: 1.645,39 euro
Accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx potrà ottenere l'informazione sull'esatto importo rimborsabile.
mantenere la copertura fino alla scadenza originaria del contratto) con effetto dalla data indicata
• in caso di accollo liberatorio del Mutuo o del Finanziamento Energia
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio
• se l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono
applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.
• se l’Aderente trasferisce la propria residenza
Quanto mi restituisce Xxxxxx se estinguo il Mutuo o il Finanziamento Energia in anticipo?
Ipotesi:
Età Assicurativa dell’Assicurato al momento dell’adesione: 55 anni
Durata Polizza: 120 mesi Importo del Mutuo: 100.000 euro
Premio versato (totale): 4.958 euro
Premio versato (netto imposte – 2,5%): 4.951 euro Costi di emissione e costi di estinzione: 88 euro Periodo di Estinzione: 36 mesi dalla decorrenza Durata residua del Mutuo: 84 mesi
Calcolo del premio restituito da Cardif Vita S.p.A.:
Componente costi: 1.065,79 euro Componente premio puro: 1.725,14 euro Totale: 2.790,92 euro
(-)Spese Amministrative: 88 euro Premio restituito: 2.702,92 euro
Accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx potrà ottenere l'informazione sull'esatto importo rimborsabile.
in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato in cui l’Aderente ha trasferito, dopo l’adesione, la propria residenza originaria)
5.3 - Che cosa succede in caso di accollo liberatorio o se estinguo il Mutuo o il Finanziamento Energia in
anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro Istituto erogante?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'accollo liberatorio o dell’Estinzione
Anticipata Totale o del trasferimento del Mutuo o Finanziamento Energia, a meno che entro 15 giorni dalla richiesta di accollo, di estinzione o di Portabilità del finanziamento lei non abbia richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria.
Se la copertura termina, la Compagnia le restituisce la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Modalità di calcolo della parte di Premio relativo al periodo residuo:
per il Premio puro, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura e al capitale assicurato residuo
per i caricamenti, cioè la parte di Premio che copre i costi amministrativi e commerciali dell’assicuratore per la gestione del contratto, in base agli anni e frazioni di anno che mancano alla scadenza della copertura.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
Se invece lei ha richiesto di mantenere la copertura fino alla scadenza originaria, tutte le garanzie rimangono in vigore:
• se non sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali fino al termine del piano di rimborso
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definito in fase di sottoscrizione del Mutuo o del Finanziamento Energia, secondo il piano originariamente sottoscritto,
• se sono state effettuate Estinzioni Anticipate Parziali fino al termine e secondo l’importo risultanti dal piano determinato con l’ultima Estinzione Anticipata Parziale.
Se intende mantenere le coperture, scriva alla Compagnia, a mezzo posta, email o fax, ai seguenti recapiti:
Cardif, Back Office Protezione - Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx fax: 00 00000000
oppure
può utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente.
In caso di Estinzione Anticipata Totale o di Portabilità, contatti sempre il Servizio Clienti al numero verde 800.900.780 oppure dall’estero +39 02.77224686
(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).
5.4 - Cosa succede se rimborso in parte il Mutuo o il Finanziamento Energia (Estinzione Anticipata Parziale)?
In questi casi la Compagnia restituisce la parte di Premio pagata corrispondente alla riduzione della Prestazione a seguito dell’Estinzione Anticipata Parziale.
Dall’importo da restituire, già al netto delle imposte, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione.
Articolo 6. Si può recedere dall’Assicurazione?
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata
concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00 00000000
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
6.2 - Il recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato
in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti.
6.1 - Il suo recesso
COME RECEDERE
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R alla Compagnia oppure utilizzare l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente. La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso le verrà restituito il Premio versato non goduto al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione.
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Articolo 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso - garanzia sempre funzionante
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la durata della copertura e la durata dell’ammortamento indicate nel Modulo di adesione (campi “Durata Copertura” e “Durata Ammortamento”) non coincidono, la Compagnia liquida una somma determinata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, ricalcolata alla data del Sinistro, considerando anche eventuali Estinzioni Anticipate Parziali - la Durata Copertura indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%. Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità Permanente - garanzia sempre funzionante
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la durata della copertura e la durata dell’ammortamento indicate nel Modulo di adesione (campi “Durata Copertura” e “Durata Ammortamento”) non coincidono, la Compagnia liquida una somma determinata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, ricalcolata alla data del Sinistro, considerando anche eventuali Estinzioni Anticipate Parziali - la Durata Copertura, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%. Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale.
Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
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7.3 - Inabilità Temporanea Totale - garanzia sempre funzionante
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del Mutuo o del Finanziamento Energia che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la durata della copertura e la durata dell’ammortamento indicate nel Modulo di adesione (campi “Durata Copertura” e “Durata Ammortamento”) non coincidono, la Compagnia liquida un’Indennità mensile calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, ricalcolata alla data del Sinistro, considerando anche eventuali Estinzioni Anticipate Parziali - la Durata Copertura, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%. Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
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Articolo 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
• sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche
o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.
• sinistri che siano conseguenza di suicidio avvenuto nei primi 12 mesi di Polizza.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Articolo 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 520.000 euro |
Invalidità Permanente | 520.000 euro |
Inabilità Temporanea Totale | 2.500 euro per ciascuna rata mensile del Mutuo o del Finanziamento Energia, per un massimo di • 24 rate mensili per singolo Sinistro e • 36 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Attenzione: con la Garanzia Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Mutuo o del Finanziamento Energia che scadono durante il periodo di inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Mutuo o del Finanziamento Energia, se di numero superiore).
Articolo 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:
1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato
2. se Aderente e Assicurato coincidono: fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Mutuo o del Finanziamento Energia
3. se non ci sono fideiussori o garanti: cointestatario del Mutuo o del Finanziamento Energia insieme all'Aderente
4. se non ci sono cointestatari: il coniuge dell’Aderente non separato legalmente
5. se non c'è il coniuge: l'erede testamentario dell'Aderente
6. se non ci sono eredi testamentari: l'erede legittimo dell’Aderente.
In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea
e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Cardif Vita S.p.A., al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso.
Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel Mutuo o nel Finanziamento Energia (Regolamento ISVAP 35/2010). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.
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Articolo 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
L'ammontare totale del Premio che l’Aderente deve pagare al momento dell’adesione dipende dall’Età Assicurativa dell’Assicurato alla data di sottoscrizione della Domanda di copertura, dall’importo e dalla durata del Mutuo o del Finanziamento Energia e si ottiene come indicato in tabella:
Garanzia | Formula di Calcolo | |||
Decesso | Tasso% indicato nella | |||
PARTE VITA | Invalidità Permanente | tabella sottostante* Capitale Mutuo* Durata | Totale premio parte Vita | |
Copertura (mesi) | ||||
TOTALE PREMIO | ||||
PARTE DANNI | Inabilità Temporanea Totale | Tasso% indicato nella tabella sottostante* Capitale Mutuo* Durata Copertura (mesi) | Totale premio parte Danni |
Il tasso dipende dall’Età Assicurativa dell’Aderente al momento della sottoscrizione della Domanda di copertura.
Può essere verificato in base alla tabella che segue, la quale riporta, per ogni ipotesi di età, il tasso di premio fino al sesto decimale arrotondato per eccesso.
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Età assicurativa | Garanzia Decesso | Garanzia Invalidità Permanente | Garanzia Inabilità Temporanea Totale |
Tasso di Premio | Tasso di Premio | Tasso di Premio | |
18 | 0,007716% | 0,003202% | 0,002561% |
19 | 0,007716% | 0,003202% | 0,002561% |
20 | 0,007785% | 0,003230% | 0,002601% |
21 | 0,007730% | 0,004002% | 0,003324% |
22 | 0,009740% | 0,004694% | 0,004013% |
23 | 0,009543% | 0,004835% | 0,004112% |
24 | 0,010008% | 0,004804% | 0,003763% |
25 | 0,009998% | 0,004812% | 0,003799% |
26 | 0,010449% | 0,005021% | 0,003912% |
27 | 0,010548% | 0,005015% | 0,003912% |
28 | 0,010477% | 0,005308% | 0,003904% |
29 | 0,010666% | 0,005373% | 0,004146% |
30 | 0,011320% | 0,005446% | 0,003821% |
31 | 0,011364% | 0,005578% | 0,004158% |
32 | 0,011937% | 0,005671% | 0,003803% |
33 | 0,012189% | 0,005831% | 0,003730% |
34 | 0,012319% | 0,006000% | 0,003688% |
35 | 0,012613% | 0,006203% | 0,003530% |
36 | 0,013230% | 0,006258% | 0,003169% |
37 | 0,013397% | 0,006333% | 0,003165% |
38 | 0,013602% | 0,006530% | 0,002953% |
39 | 0,014069% | 0,006682% | 0,002922% |
40 | 0,014213% | 0,006863% | 0,002714% |
41 | 0,014345% | 0,006938% | 0,002551% |
42 | 0,015781% | 0,007377% | 0,002533% |
43 | 0,016772% | 0,007933% | 0,002567% |
44 | 0,017687% | 0,008410% | 0,002622% |
45 | 0,019285% | 0,009297% | 0,002624% |
46 | 0,020412% | 0,009901% | 0,002664% |
47 | 0,022347% | 0,010662% | 0,002708% |
48 | 0,022573% | 0,010672% | 0,002561% |
49 | 0,023468% | 0,011328% | 0,002658% |
50 | 0,025610% | 0,012323% | 0,002708% |
51 | 0,020635% | 0,009822% | 0,002060% |
52 | 0,021167% | 0,010277% | 0,002107% |
53 | 0,022569% | 0,010976% | 0,002171% |
54 | 0,024814% | 0,011845% | 0,002226% |
55 | 0,026393% | 0,012612% | 0,002313% |
56 | 0,027417% | 0,013376% | 0,002403% |
57 | 0,029964% | 0,014529% | 0,002664% |
58 | 0,031356% | 0,014949% | 0,002528% |
59 | 0,032907% | 0,015854% | 0,002574% |
60 | 0,035375% | 0,017045% | 0,002639% |
61 | 0,037871% | 0,018160% | 0,002741% |
62 | 0,040113% | 0,019434% | 0,002869% |
63 | 0,044630% | 0,021528% | 0,003243% |
64 | 0,047518% | 0,022674% | 0,003241% |
65 | 0,049974% | 0,024903% | 0,003463% |
66 | 0,055625% | 0,026612% | 0,003410% |
Per esempio:
Per un Mutuo o un Finanziamento Energia di un cliente con Età Assicurativa di 40 anni, con capitale 100.000 euro che dura 120 mesi, il
premio totale per la PARTE VITA è di 2.529,12 euro (0,021076%*120*100.000) e per la PARTE DANNI
di 325,68 euro (0,002714%%*120*100.000), per un ammontare totale di 2.854,80 euro.
Per un Mutuo o un Finanziamento Energia di un cliente con Età Assicurativa di 30 anni, con capitale 100.000 euro che dura 96 mesi, il premio totale per la PARTE VITA è di 1.609,54 euro (0,016766%*96*100.000)
e per la PARTE DANNI di 366,82 euro (0,003821%
*96*100.000), per un ammontare totale di 1.976,35 euro.
Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione. Si paga in anticipo e in un’unica soluzione.
Il Premio sarà addebitato sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure del
Finanziamento Energia dell’Aderente a cui si riferisce la polizza oppure su altro conto intrattenuto dall’Aderente presso la Contraente. Qualora il Premio sia incluso nel capitale finanziato dalla Contraente, il Premio sarà addebitato da quest’ultima sul conto corrente di addebito delle rate del Mutuo oppure
del Finanziamento Energia in un’unica soluzione e l'Aderente lo restituirà alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del Mutuo oppure del Finanziamento Energia.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12.82% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni).
Il Premio indicato nel Modulo di adesione e il tasso di premio della tabella sopra riportata comprendono già questa riduzione.
Nota bene: se l’Assicurazione è stata sottoscritta quando il Mutuo o il Finanziamento Energia era già erogato, la “Durata del Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è la durata residua (in mesi) del Mutuo o del Finanziamento Energia alla Data di Decorrenza dell’assicurazione.
Se la Somma Assicurata è diversa dal capitale mutuato, il “Capitale Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è la Somma Assicurata.
Se l’importo del Mutuo dovesse risultare superiore a
520.000 euro, il “Capitale del Mutuo” da considerare per calcolare il Premio è tale importo.
Il tasso di Premio per la garanzia Inabilità Temporanea Totale comprende l’imposta di assicurazione attualmente del 2,5%.
Articolo 12. Come si denuncia un Sinistro?
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email, ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
fax 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Per avere informazioni su come denunciare un Sinistro può telefonare al Servizio Clienti: numero verde 800.900.780 oppure dall'estero +39 02/77224686
(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00). Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora
ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
• se non ci sono fideiussori o garanti documenti di identità di eventuali cointestatari del Mutuo o del
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Finanziamento Energia
• se non ci sono cointestatari estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge
• se non c'è il coniuge copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l’ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l’età e la capacità di agire
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’invalidità è conseguente ad incidente stradale
e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Inabilità Temporanea Totale
• dichiarazione del medico curante
• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, la Compagnia dovrà ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.
In ogni caso la Compagnia dovrà ottenere il prospetto relativo alla situazione debitoria, risultante alla data del Sinistro, del Mutuo o del Finanziamento Energia, o
la dichiarazione di insussistenza di posizione debitoria. La Compagnia potrà altresì richiedere la copia del contratto di Mutuo o del Finanziamento Energia.
A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Articolo 13. Quando riceverò l'Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia ubicata in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Articolo 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Articolo 15. Come comunico con la Compagnia?
Tranne che per il recesso (> art. 6.1), per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19 ) e per la privacy (> art. 20) può inviare le sue comunicazioni, a mezzo posta o email, ai seguenti recapiti:
Cardif – Back office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La Compagnia le scriverà all'indirizzo di posta che ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS. Al primo accesso, in occasione della registrazione,
le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.
Articolo 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Articolo 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento
COME COMUNICARE CON CARDIF
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dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione contratto.
Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenzia sin d’ora che non avrebbe consentito alla conclusione del contratto se avesse conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Articolo 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza che può nascere tra la Compagnia o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro
competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Articolo 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo? Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il comportamento della
Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla
gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per posta, email o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
email xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
È possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web- form presente su internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 20. Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
COME FARE UN RECLAMO
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x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• Prevenzione delle frodi assicurative;
• Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• Contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle
perdite, ad esempio per aiutare a definire il
punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
° miglioramento della qualità dei propri
contratti assicurativi;
° promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente
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applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> X.xxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il
proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di
salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il
proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e
le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
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Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabella INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza BNL Serenity
DECESSO
Il soggetto A ha sottoscritto una copertura per 20 anni per un capitale pari a 100.000 euro.
Trascorsi 10 anni, perde la vita in un incidente stradale.
Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo
da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Mutuo (alla data del sinistro):
45.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
45.000 euro.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Al momento della stipula del mutuo il soggetto B si assicura per 75.000 euro.
A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%.
Cardif liquiderà al soggetto B una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento.
Es: debito residuo del Mutuo (alla data del sinistro):
33.000 euro.
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
33.000 euro.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Il soggetto C è un agente di commercio; a seguito di un incidente domestico riporta una frattura al bacino.
Nei successivi 12 mesi viene sottoposto
a numerosi interventi e cicli di riabilitazione.
Xxxxxx liquiderà al soggetto C una somma pari alle rate mensili del Mutuo che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni.
Es: Periodo di inabilità 12 mesi.
Rate del Mutuo: 1.000 euro x 11 indennità = 11.000 euro
Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro:
11.000 euro.
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Cognome e nome Codice Fiscale Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Cittadinanza Professione Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato Telefono e-mail Domicilio abituale (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato
Tipo Documento* Numero documento Rilasciato da
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04= altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo di documento
Luogo Rilascio Data Rilascio
Dati relativi all’eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
Cognome e nome Codice Fiscale Data di nascita Sesso Luogo di Nascita Cittadinanza Professione Indirizzo Residenza
Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato Telefono e-mail Tipo Documento* Numero documento Rilasciato da
* 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=altro documento ammesso ai fini antiriciclaggio (indicare tipo di documento)
Xxxxx Xxxxxxxx Data Rilascio Rapporto con l’assicurato
Curatore Xxxxxx Xxxxx persona dotata necessari poteri di firma (specificare ruolo)
Dati relativi all’eventuale Referente da contattare in caso di Decesso per facilitare l’individuazione dei Beneficiari
Cognome e nome Via/Piazza n° Città Prov
c.a.p. Stato
Telefono e-mail
□ Rifiuto di fornire l’indicazione nominativa del Referente (barrare se il cliente rifiuta)
COPERTURA ASSICURATIVA N:
Pratica Finanziamento N: Codice Sportello
Io, Aderente
POLIZZA COLLETTIVA N° 5422/03
SERENITY
MODULO DI ADESIONE (copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento)
alla Polizza Collettiva n. 5422/03
tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Vita S.p.A.
Data di Decorrenza: Durata Copertura (mesi): Durata Ammortamento* (mesi):
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESL/10/18
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* in caso di mutui già in essere si intende la durata di ammortamento residua
Somma Assicurata: € Premio Unico: €
CONFERMO
§ di aver ricevuto, in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione:
- il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello Allegato 3)
- la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (modello Allegato 4)
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni della Polizza collettiva n. 5422/03
- l’ Informativa “Novità introdotte dal 1° di Ottobre”
§ di sapere che è possibile sottoscrivere l’Assicurazione per un importo inferiore al capitale erogato a titolo di finanziamento
§ che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa
§ di sapere che, in caso di Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, il numero delle indennità mensili non sarà necessariamente uguale al numero delle rate del finanziamento che ancora rimangono da pagare
e, dunque, ADERISCO
alla Polizza collettiva n° 5422/03 indicando come Assicurato me stesso/a.
ATTENZIONE: costi per l’Aderente
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro sono riconosciuti all’intermediario).
L’importo del premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Le spese di emissione del contratto sono di 76,00 euro. In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata o trasferimento del mutuo le relative spese di rimborso sono di 12,00 euro
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*)
* Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato
DICHIARO INOLTRE
§ di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche)
§ di non aver ricevuto una pensione di invalidità e non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche)
§ di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati.
ATTENZIONE: dichiarazioni dell’assicurato sul suo stato di salute
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230,00 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti al numero verde 800.900.780).
Luogo e Data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*)
Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’Aderente dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESL/10/18
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI
II titolare/intestatario del conto corrente sotto indicato autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto il Premio Unico
L’ Aderente consapevole della responsabilità penale che può derivare da affermazioni non veritiere, dichiara che:
§ tutti i dati e le dichiarazioni che ho fornito corrispondono al vero e sono aggiornati. Sono stati forniti anche per la normativa a contrasto del “riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo” (art. 21.D. Lgs. n. 231/07)
§ sono a conoscenza che le mie dichiarazioni sono sottoposte a verifica e a profilatura del rischio (art. 23 "obbligo di astensione" D. Lgs n. 231/07).
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*):
*Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato (o suo rappresentante*):
*Eventuale curatore, tutore o altra persona dotata dei necessari poteri di firma
DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO
ABI | CAB | C/C | Intestatario | Firma del Titolare |
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Rif. Banca NDG
Mod. ADESL/10/18
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