Area: Personale non dirigente Materia: Contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente triennio 2019-2021 Data : 04 agosto 2020 ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL TRIENNIO 2019-2021...
Area: Personale non dirigente | Materia: Contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente triennio 2019-2021 | Data : 04 agosto 2020 |
ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL TRIENNIO 2019-2021 DEL 20.12.2019 RELATIVO ALL’INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ’ CONDIZIONI DI LAVORO (DI CUI ALL’ART. 70 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018), ED ALLE MODIFICHE ALL’ART. 9 DEL CCI DEL 20.12.2019 RELATIVO ALLE INDENNITÀ’ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ’ PER IL PERSONALE DEL COMPARTO |
Premesso che:
in data 04 agosto 2020 nella sede della Giunta della Regione Toscana ha avuto luogo l'incontro tra:
Delegazione di parte datoriale della Regione Toscana, nelle persone di:
Il Presidente FIRMATO
I Componenti
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
e le Rappresentanze Sindacali composte da:
per la R.S.U. Regione Toscana
FIRMATO ………………………………………………..
……………………………………………………….. ………………………………………………..
per le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:
CGIL – F.P. FIRMATO CISL – F.P. FIRMATO UIL – F.P.L. FIRMATO
CSA ……………………………………………………..
Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato Accordo Integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019-2021.
ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL TRIENNIO 2019-2021 DEL 20.12.2019
Richiamato il CCI sottoscritto in data 20.12.2019 ed in particolare l’art. 16 “Disposizione finale” ove si prevede di avviare una nuova sessione contrattuale per effettuare la revisione degli istituti di cui all’art. 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 tra cui in particolare l’indennità correlata alle condizioni lavoro di cui all’art. 70 bis del citato CCNL, concordando che fino a tale nuovo accordo si dovessero applicare le disposizioni contrattuali vigenti;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale adottata in data 03 agosto 2020 con cui si autorizza la delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva dell’“accordo integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019 – 2021” sulla regolamentazione dell’indennità condizioni lavoro di cui all’art. 70 bis del CCNL del Comparto Funzioni locali 2016-2018 e sulla revisione della indennità specifiche responsabilità di cui al citato CCI;
Visti l’art. 7, comma 4 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 che definisce le materie oggetto di contrattazione e l’art. 8 che fissa i tempi e le procedure di contrattazione;
le parti sottoscrivono
il presente “Accordo Integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2019 – 2021”:
Art. 1
Indennità condizioni lavoro
(art. 7, comma 4, lett. d) del CCNL 2016-2018)
1.1 Definizione delle attività che comportano l’indennità condizioni lavoro e relativi importi
1.1.1 Ai sensi dell’art. 70 bis del CCNL 2016-2018, l’indennità condizioni di lavoro remunera lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi ed implicanti il maneggio valori.
1.1.2 Il citato CCNL stabilisce che l’indennità sia commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti e che venga retribuita entro valori minimi e massimi giornalieri (da 1,00 a 10,00 euro) da determinarsi in sede di contrattazione decentrata.
1.1.3 Tale indennità accorpa e sostituisce le indennità di rischio, disagio e maneggio valori precedentemente disciplinate dagli accordi sindacali dell’11.3.2002 e 22.04.2003 e dai CCDI dell’11.09.2008 e 10.9.2009 che a fa data dal presente accordo sono sostituiti e abrogati.
1.1.4 L’indennità condizioni lavoro viene corrisposta sulla base dei seguenti criteri e per lo svolgimento delle seguenti attività:
A) Indennità per attività disagiate continuative: si intendono le attività svolte dal dipendente in modo continuativo in coerenza con il profilo di ruolo agito e/o con le funzioni attribuite ed in condizioni particolari (sotto il profilo di natura spaziale, temporale, strumentale ecc.). I fattori rilevanti il disagio sono i seguenti: prestazione richiesta e resa in condizioni sfavorevoli anche ai fini del recupero psicofisico, di luogo, di modo e di tempo. Di seguito sono riportate le attività incentivabili e la relativa indennità:
Codice Indennità | Attività incentivabili | Indennità giornaliera |
A1 | cura e il trasporto di animali svolta dal personale della scuola cani guida per non vedenti | Euro 4,50 |
A2 | cura e il trasporto di animali svolta dal personale del settore incremento ippico | Euro 4,50 |
A3 | funzionamento di macchine complesse di composizione, di stampa e di rilegatura svolta dal personale della Stamperia Braille e della tipografia regionale | Euro 4,50 |
A4 | manutenzione e la pulizia del parco macchine svolta dal personale dell’officina della Giunta | Euro 4,50 |
A5 | attività di presidio idraulico e attività per il servizio di piena | Euro 4,50 |
A6 | Attività degli addetti alla gestione dell’ufficio posta cartacea | Euro 4,50 |
A7 | Attività di controllo in ambito fitosanitario | Euro 4,50 |
A8 | Attività di coordinatore di sala presso il centro operativo provinciale Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento | Euro 9,00 |
A9 | Attività di addetto al centro operativo provinciale Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento | Euro 6,00 |
B) Indennità per attività disagiate giornaliere: per le quali il dipendente è chiamato a svolgere l’attività disagiata legata ad eventi specifici e in modalità non continuativa. Di seguito sono riportate le attività incentivabili e la relativa indennità:
Codice | Attività incentivabili | Indennità |
Indennità | giornaliera | |
B1 | Attività lavorativa richiesta per oltre 2 domeniche nell’anno solare | 10,00 euro |
B2 | Attività di Direttore delle Operazioni Antincendio Boschivo | 10,00 euro |
B3 | Attività di coordinatore di sala presso i centri operativi provinciali Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento richiesta in caso di emergenza o per far fronte a esigenze imprevedibili | Euro 9,00 |
B4 | Attività di addetto al centro operativo provinciale Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento richiesta in caso di emergenza o per far fronte a esigenze imprevedibili | Euro 6,00 |
C) Indennità di rischio: sono assorbite dalle attività disagiate di cui ai punti precedenti.
D) Indennità maneggio valori: viene attribuita ai dipendenti addetti in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa (denaro, titoli di credito, valori bollati e postali) ed è attribuita per le sole giornate dell’attività di cassa e in proporzione al valore medio mensile dei valori maneggiati come segue:
Codice Indennità | Importo medio mensile dei valori maneggiati | Indennità giornaliera |
D | Da 2.500,00 a 50.000 euro | 1,00 euro |
Oltre 50.000, 00 a 250.000,00 euro | 2,00 euro | |
Oltre 250.000,00 euro | 3,00 euro |
1.2 Condizioni di attribuzione e cumulabilità delle indennità
1.2.1 L’indennità di cui al presente accordo è corrisposta al personale a tempo determinato e indeterminato di categoria B, C e D, non incaricato di posizione organizzativa.
1.2.2 L’indennità viene corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza in servizio ed è collegata ad una prestazione effettivamente resa nella condizione di disagio. Sono pertanto escluse le giornate di assenza a qualunque titolo effettuate.
1.2.3 Sono escluse anche le giornate in cui l’intera prestazione lavorativa viene svolta in telelavoro ordinario, straordinario o lavoro agile.
1.2.4 Per i dipendenti in part-time l’indennità è proporzionata alla percentuale di svolgimento della prestazione lavorativa.
1.2.5 L’indennità per attività disagiate continuative (cod. da A1 a A9), per attività disagiate giornaliere (cod.B1, B2, B3, B4) e l’indennità per maneggio valori (cod. D) sono cumulabili con l’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 9 del CCI 2019-2021.
1.2.6 L’indennità per attività disagiate giornaliere (cod.B1, B2, B3, B4) e l’indennità per maneggio valori (cod. D) sono cumulabili con l’indennità disagiata continuativa (cod. da A1 a A9) ma se riguardano le medesime giornate entro il limite massimo giornaliero di euro 10.00.
1.2.7 Le indennità per attività disagiate giornaliere (cod. B1, B2 B3 e B4) e l’indennità per maneggio valori (cod. D) possono essere cumulate tra loro sempre nel limite dell’importo massimo giornaliero di 10 euro.
1.3 Modalità di assegnazione e corresponsione dell’indennità condizioni lavoro
1.3.1 L’individuazione del personale a cui sono assegnate le attività disagiate continuative (cod. da A1 a A9) è effettuata dai dirigenti responsabili con ordine di servizio all’inizio di ogni semestre, nei limiti delle seguenti quote, di competenza di ciascuna direzione, definite in relazione alle risorse destinate all’istituto e in coerenza al contingente di personale necessario per assolvere le funzioni individuate:
Codice Indennità | Numero Quote |
A1 | 20 |
A2 | 3 |
A3 | 7 |
A4 | 6 |
A5 | 50 |
A6 | 10 |
A7 | 34 |
A8 | 36 |
A9 | 14 |
1.3.2 L’individuazione del personale a cui sono assegnate le attività incentivabili di cui alle fattispecie cod. B1, B2, B3, B4 e D è effettuata dai dirigenti nel limite del plafond dedicato nell’ambito delle risorse complessivamente destinate all’istituto.
1.3.3 L’indennità viene corrisposta semestralmente (di norma con le mensilità di aprile e settembre) a seguito dell’attestazione a consuntivo da parte dei dirigenti responsabili del servizio delle giornate di effettivo svolgimento da parte di ciascun dipendente dell’attività lavorativa disagiata continuativa, giornaliera e dell’attività di maneggio valori come descritte al par. 1.1.4 del presente articolo.
Art. 2
Modifiche all’art. 9 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCI del 20.12.2020
2.1 Al punto 9.1.2. del paragrafo 9.1 “Definizione e tipologie dei compiti comportanti specifiche responsabilità” è aggiunta la seguente lettera:
“m) compiti di rappresentanza istituzionale (Gonfalone)”.
2.2 Al punto 9.2.1 del paragrafo 9.2 “Condizioni di attribuzioni, importi e corresponsione” è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Si prescinde dal requisito della prevalenza per i compiti di cui alla lettera m). Questi ultimi sono attribuiti a dipendenti, dotati di adeguata specifica esperienza professionale, individuati con ordine di servizio su ricognizione della struttura competente in materia di organizzazione e gestione del servizio di rappresentanza istituzionale e previo assenso dei dirigenti responsabili”.
2.3 Al punto 9.2.2 del paragrafo 9.2 “Condizioni di attribuzioni, importi e corresponsione”, primo periodo, in parentesi, dopo le parole “€ 850”, sono aggiunte le seguenti: “€ 1.250”.
La tabella riepilogativa è sostituita dalla seguente:
Compiti che comportano specifiche re- sponsabilità | Art. 70 quin- quies, comma 2 | Art. 70 quinquies, comma 1 | ||||||||
Livello di complessità | Media | Medio-alta | Alta | |||||||
Importo | 350 € | 600 € | 850 € | 1.250 € | 2.000 € | |||||
Categorie assegnatarie | B/C/D | B | C | B | C | B | C | C | D | |
a) Compiti di processo e/o procedure di lavoro che richiedono professionalità e conoscenze specifiche | X | X | X | X | X | |||||
b) Compiti istruttori e altri compiti procedimentali di particolare complessità | X | X | X | |||||||
c) Compiti di conduzione e coordinamento di grup- pi di lavoro | X | X | X |
d) Compiti di gestione e rendicontazione di risorse finanziarie, anche relative a fondi comunitari e na- zionali, della gestione delle scritture economico- patrimoniali, di tenuta dell’inventario di beni mo- bili | X | X | X | |||||
e) Compiti di attività di assistenza a responsabili di struttura, commissioni, tavoli e organismi istituzio- nali | X | X | X | X | X | |||
f) Compiti di gestione di sistemi complessi di rap- porti e relazioni con interlocutori istituzionali e/o esterni | X | X | ||||||
g) Compiti di gestione di verifiche ispettive di par- ticolare complessità, perizie tecniche, sopralluo- ghi, accertamenti, interventi | X | X | X | |||||
h) Compiti di elaborazione di pareri e di supporto tecnico- consulenziale specialistico | X | |||||||
i) Compiti di gestione progetti di particolare rile- vanza strategica o trasversale, di realizzazione di programmi e/o piani | X | |||||||
l) Compiti di attivazione di mezzi e squadre, di se- gnalazioni di criticità e di allerta meteo nell’ambito delle attività della Sala Operativa Unificata Prote- zione civile e Antincendio Boschivo (SOUP), oltre alla partecipazione alle attività di colonna mobile e al supporto operativo sul luogo dell’evento cala- mitoso. | X | X | ||||||
m) Compiti di rappresentanza istituzionale (Gonfa- lone) | X | X |
2.4 Al punto 9.2.3 del paragrafo 9.2 “Condizioni di attribuzioni, importi e corresponsione” è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“L’importo annuo di euro 1.250 per i compiti di rappresentanza istituzionale (Gonfalone), parimenti di livello di responsabilità medio-alta (categoria B e C) è definito nel limite di un tetto pari a nr. 16 quote, ad esaurimento”.
2.5 Al punto 9.2.4 del paragrafo 9.2 “Condizioni di attribuzioni, importi e corresponsione” il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Gli importi riferiti a diverse tipologie di compiti comportanti specifiche responsabilità non sono cumulabili; è fatta eccezione per i compiti di cui alla lettera m), in ragione della non prevalenza del relativo esercizio, fino all’importo massimo previsto all’art. 70-quinquies del CCNL del 21.5.2018. In caso di attribuzione di tipologie di compiti di livello di complessità alta o medio-alta insieme a compiti di livello di complessità media prevale quella di importo superiore a condizione della prevalenza maggioritaria dei primi sotto il profilo del tempo lavoro dedicato, fatta eccezione per i compiti di cui alla lettera m), e fermo restando i tetti di cui al punto 9.2.3”.
2.6 Al punto 9.2.5 del paragrafo 9.2 “Condizioni di attribuzioni, importi e corresponsione” è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“L’effettivo esercizio dei compiti di cui alla lettera m) è subordinato alla verifica dello svolgimento di servizi individuali nel corso del semestre, da attestarsi da parte del dirigente responsabile dell’organizzazione e gestione del servizio di rappresentanza”.
2.7 Al punto 9.4.1. del paragrafo 9.4 “Procedura di definizione delle risorse e di assegnazione delle specifiche responsabilità”, dopo la lettera b) è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“I budget sono altresì determinati tenuto conto delle risorse relative alle quote individuate per l’esercizio dei compiti di rappresentanza istituzionale (Gonfalone), di cui al punto 9.2.3”.
Art. 3
Destinazione delle risorse disponibili per indennità condizioni lavoro e revisione indennità specifiche responsabilità
3.1 Nei limiti delle risorse relative al salario accessorio, come determinate dall’Amministrazione per gli anni 2020 e 2021, sono destinate:
- per le finalità di cui all’art. 1 del presente accordo (indennità condizioni lavoro) risorse per euro 156.100,00, assorbenti le risorse destinate all’ex indennità di disagio di cui al punto 6.2 dell’art. 6 del CCI del 20.12.2019;
- per le finalità di cui all’integrazione al punto 9.2.3 del CCI del 20.12.2019, ulteriori risorse pari a euro 20.000 rispetto alla destinazione di cui all’art. 6 del CCI medesimo.
Art. 4 Efficacia
4.1 L’accordo trova applicazione a far data dal 01/08/2020.
4.2 In via transitoria, per l’anno 2020, l’indennità condizioni lavoro per l’attività svolta quale coordinatore e addetto presso i centri operativi provinciali Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento (cod. A8 e A9) sarà corrisposta a tutto il personale ivi impegnato quale indennità giornaliera essendo ormai conclusa la programmazione dei periodi di servizio per i mesi di luglio e agosto presso i citati centri operativi. Le quote corrispondenti all’attività disagiata continuativa (cod. A8 e A9) saranno assegnate ai dipendenti individuati con ordine di servizio a partire dalla programmazione dell’attività dei Centri operativi Provinciali AIB relativa all’annualità 2021.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si impegnano a verificare la possibilità di riconoscere, sulla base della futura evoluzione normativa e contrattuale in materia, la corresponsione dell’indennità condizioni lavoro anche per i giorni in cui la prestazione lavorativa viene resa in telelavoro ordinario, straordinario o lavoro agile.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti concordano sull’avvio da parte dell’amministrazione nel mese di settembre 2020 della ricognizione sul numero dei dipendenti, non attualmente indennizzati con quanto previsto dal presente accordo, impegnati in attività di sopralluogo/collaudo/verifica/ispezione che comportano un impegno per almeno la metà dell’orario convenzionale giornaliero al fine di verificare la presenza dei presupposti fattuali che giustifichino l’estensione della indennità per attività disagiate giornaliere; contestualmente potrà essere operata anche una eventualmente rivalutazione degli importi indicati nel presente accordo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e assicurando coerenze tra il sistema complessivo delle indennità e le responsabilità dei diversi ruoli organizzativi.