ASM TERNI S.P.A.
ASM TERNI S.P.A.
Via X. Xxxxxxx, 100 – 00000 Xxxxx C.F./P.Iva 00693630550
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
N. 2 LOTTI
x.xx Il Responsabile Area x.xx Il Direttore Generale Organizzazione, Pianificazione (Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Terni, 12 Ottobre 2017
Art. 1 - Oggetto della gara
Oggetto della procedura di gara è la conclusione di n° 2 Accordi Quadro, ciascuno con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’affidamento di contratti specifici per il “Servizio di somministrazione Lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui ai seguenti vigenti C.C.N.L.:
LOTTO | CCNL | FIGURA | LIVELLO O PARAMETRO |
LOTTO I | SERVIZI AMBIENTALI | OPERATORI ECOLOGICI AUTISTI | 2B 3B |
LOTTO II | SETTORE ELETTRICO | IMPIEGATI | B1 |
I profili professionali che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell’Accordo Quadro sono indicati nella tabella nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione
– parte economica. Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante, i lavoratori messi a disposizione dovranno possedere i titoli prescritti dalle norme di legge e/o contrattuali, applicabili.
L’Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento di “contratti specifici” per la somministrazione di Lavoratori temporanei che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, da parte dell’ASM Terni S.p.A. con le modalità di cui al presente Capitolato.
Con la stipula dell’Accordo, l’aggiudicatario della presente procedura si impegna a sottoscrivere singoli contratti specifici da parte dell’ASM Terni S.p.A., fino alla conclusione del periodo di valenza del presente accordo ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.
La gara è ripartita in n. 2 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in funzione dei rispettivi CCNL applicati da ASM Terni S.p.A. ai dipendenti e precisamente:
LOTTO I: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CCNL SERVIZI AMBIENTALI - CIG 72697714CF
LOTTO II: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CCNL SETTORE ELETTRICO: CIG 726978505E
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti.
Art. 2 – Durata e Valore dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro ha la durata di complessivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto che sarà comunicata all’ Aggiudicatario dall’ ASM Terni S.p.A. per iscritto.
La durata dell’Accordo Quadro potrà essere in ogni caso prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione, o più
favorevoli.
L’importo complessivo stimato della procedura, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a
Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA ed oneri per la sicurezza per rischi di interferenze esclusi.
Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni. Il valore dei contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste; pertanto l’ Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto laddove tale valore sia inferiore al suddetto limite massimo.
Il suddetto quantitativo, da intendersi come stima di massima, può subire oscillazioni particolarmente significative ed è così ripartito per la durata contrattuale (24 mesi):
L’importo stimato dei singoli lotti è il seguente:
LOTTO I – CIG 72697714CF SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO. CCNL SERVIZI AMBIENTALI - Euro 2.650.000,00 (iva esclusa)
LOTTO II – CIG 726978505E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETEMINATO CCNL SETTORE ELETTRICO : Euro 350.000, 00 (iva esclusa)
Ai sensi dell’Art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50 /2016, si precisa che l’importo stimato della manodopera relativa a ciascun lotto è il seguente: Lotto 1 Euro 2.623.000,00; Lotto 2 Euro 345.000,00
In considerazione della natura del servizio, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero e pertanto non viene redatto il DUVRI.
Il valore complessivo massimo stimato dell’Accordo Quadro sopra indicato è stato determinato in via presuntiva sulla base della stima del valore dei singoli ordini di somministrazione ed ha il solo fine di quantificare il fabbisogno per ASM Terni S.p.A. ed il quadro economico massimo dell’Accordo Quadro. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ASM Terni S.p.A..
In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il presente accordo quadro, l’Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, per ogni singolo lotto, su richiesta di ASM Terni S.p.A., una o più somministrazioni singole o plurime.
Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali.
La stazione appaltante si riserva di avviare l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione dell’accordo quadro, con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.
Art. 3 – Caratteristiche dell’Accordo Quadro
Con l’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro, per ogni singolo lotto, saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo, specifici contratti di fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dall’operatore stesso.
L’importo dell’accordo quadro, per ogni singolo lotto, e quindi, la somma dei singoli contratti di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, a quanto indicato all’Art.2.
L’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali contratti alle condizioni economiche e contrattuali stabilite fino alla concorrenza di quanto indicato, per ogni singolo lotto, all’Art.2 del presente capitolato.
La stazione appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni descritti nel capitolato, pertanto, sono puramente indicativi e l’aggiudicatario dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall’ASM Terni S.p.A. senza poter muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, sempre nel rispetto del valore dell’accordo quadro.
Art. 4 - Definizioni
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
Accordo quadro: accordo concluso tra ASM Terni S.p.A. e le Agenzie aggiudicatarie, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti specifici da aggiudicare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso;
Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra ASM Terni S.p.A. e l’Agenzia, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richiesta di fornitura.
Stazione Appaltante: ASM Terni S.p.A..
Agenzia: si intende l’Agenzia per il Lavoro, abilitata all’attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 276/2003, firmataria dell’accordo quadro.
Richiesta di fornitura: singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall’Ente.
Moltiplicatore: valore maggiore di 1 offerto in sede di offerta economica
Markup: margine di Agenzia
Art. 5- Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro
L’Agenzia sarà tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva.
La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all’ Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel disciplinare di gara.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in sede di appalto specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Ente in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell’Accordo l’Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvi comunque i maggiori danni.
Art. 6– Disciplina dei contratti
Il contratto Specifico verrà stipulato tra l’ASM Terni S.p.A. e l’Agenzia aggiudicataria. Tale contratto:
- determinerà il fabbisogno specifico di Lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario
omnicomprensivo;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l’esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Con la stipula del contratto l’Agenzia aggiudicataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
Art. 7 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’ASM Terni S.p.A. oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L’ASM Terni S.p.A. procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
- La descrizione della professionalità richiesta
- La corrispondente categoria,
- Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- I dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- Eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di Xxxxxx saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come dai
C.C.N.L. e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà proporre una prima short list dei candidati, in possesso di adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e che non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi; qualora l’ ASM Terni S.p.A. ritenga tale lista non idonea, l’Agenzia dovrà proporre una seconda short list entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e che non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.
Le prestazioni del contratto esecutivo dovranno avere inizio entro il termine fissato nell’offerta tecnica e che non potrà essere superiore a 7 (sette) giorni lavorativi e non inferiore alle 24 ore.
I lavoratori richiesti all’aggiudicatario dovranno essere in possesso di eventuale idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente e/o patenti, attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali. II personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall’organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l’orario di lavoro, l’articolazione dell’orario di servizio nell’arco
della giornata e della settimana, ecc.).
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’ ASM Terni S.p.A.. Il personale somministrato, approvato dall’ ASM Terni S.p.A., verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’ ASM Terni
S.p.A. stessa ed applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico dell’Azienda utilizzatrice così come l’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico della stessa. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l’Azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato dall’ ASM Terni S.p.A. e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell’Azienda richiedente e gestiti dal personale con funzioni di datore di Lavoro dell’Azienda stessa. In ogni momento l’ ASM Terni S.p.A. potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’ ASM Terni S.p.A. e ad utilizzare la modulistica in uso.
Art. 8 – Trattamento Retributivo
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale (ASM), tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dalla singola azienda conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Non verrà riconosciuta da parte di ASM Terni S.p.A. nessuna voce e/o oneri non ricompresa nei vigenti CCNL.
Art. 9 - Sede di lavoro, orario di esecuzione delle prestazioni lavorative.
Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative aziendali a loro volta indicate nelle “richieste di fornitura”. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell’attività professionale, saranno documentate attraverso l’uso di appositi moduli o altri strumenti (es. badge aziendale) che permettano il calcolo delle proprie spettanze e denominato “foglio riepilogativo delle presenze”. Mensilmente verranno inviate all’Agenzia, da parte di ASM Terni S.p.A., rielaborate, con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.
Art. 10 - Periodo di prova.
Il lavoratore è sottoposto ad un “periodo di prova” nei tempi stabiliti dal CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. L'Azienda richiedente si riserva, altresì, la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa
anche nel caso di superamento del periodo di prova; in questo caso, ed in quello precedente (mancato superamento del periodo di prova), l’Agenzia si impegna alla sostituzione del personale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
Art. 11- Compiti, obblighi e responsabilità dell’Agenzia aggiudicataria
L’aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare l’ aggiudicatario si obbliga a quanto di seguito:
a) a fornire i lavoratori, nei tempi previsti nell’offerta tecnica;
b) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
c) a corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ivi incluse le ferie , le festività soppresse e quelle che si verificano durante il periodo lavorativo in base ai vigenti C.C.N.L secondo le tariffe previste. L’ASM Terni S.p.A. potrà richiedere in qualsiasi momento all’aggiudicatario l’esibizione delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti, l’aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’ ASM Terni S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute;
d) a versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 25 del
D. Lgs. 276 del 10/09/2003, ivi inclusi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e ss.mm.ii ;
e) a fornire su richiesta all’Azienda copia delle buste paga dei lavoratori e /o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
f) a fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
g) a trasmettere all’ASM Terni S.p.A., prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs 276/2003;
h) a comunicare immediatamente all’Azienda l’assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’ASM Terni S.p.A., a suo insindacabile giudizio dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.
i) a sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte dell’ASM Terni
S.p.A. o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;
j) a garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2118 e 2119 del C. C., artt. 18 e 35 L. 300/1970 e delle leggi 604/1966 e 108/1990, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
k) a esercitare, su segnalazione dell’Azienda, l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dai vigenti C.C.N.L.;
l) a fornire all’ ASM Terni S.p.A. lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
m) a garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
n) a garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali dimostrate dall’ azienda per iscritto;
o) a fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto .
p) a subentrare nei contratti di lavoro temporaneo già stipulati dall’ operatore economico uscente .
Art. 12 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
Art. 13 - Sicurezza nell’esecuzione dell’appalto
E’ onere dell’operatore economico tenere conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei propri costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell’attività d’impresa.
Art. 14 - Obblighi di comunicazione
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare all’ASM Terni S.p.A. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione societaria, nonché ogni mutamento inerente l’Azienda e/o rappresentanza della stessa.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla ASM Terni S.p.A., entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.
Art. 15 Responsabilità e oneri a carico della Stazione Appaltante.
L’ASM Terni S.p.A. si obbliga a:
• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto di lavoro per ogni lavoratore utilizzato;
• corrispondere all’aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell’offerta, riferito alle ore effettivamente rese dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell’Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L’aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
• versare direttamente, in caso di inadempimento dell’agenzia aggiudicataria, al prestatore di
lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08;
• fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali;
Art. 16- Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore effettivamente lavorate, per il costo orario risultante dall’offerta per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che l'ASM Terni S.p.A. corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota viceversa che l’ASM Terni S.p.A. andrà a corrispondere all’agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (markup) è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’ASM Terni S.p.A. all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il markup.
Art. 17- Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, l’ASM Terni S.p.A. si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo markup. L’aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili posticipate intestate all’ASM Terni S.p.A. contenenti i seguenti dati:
- riferimento al numero d’ordine e al CIG comunicati da ASM Terni S.p.A., al numero di contratto, al nominativo del Lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo Lavoratore;
- costo orario;
- prestazioni retribuzione accessoria; costo unitario retribuzione accessoria; totale costo retribuzione accessoria; markup di agenzia;
- IVA sulmarkup;
- totale fattura.
Oltre ad esporre l’IVA, nella fattura dovrà essere indicato “scissione dei pagamenti ex art. 17- ter del DPR 633/1972”.
L’importo dell’IVA indicato in fattura, verrà dall’ASM Terni S.p.A. versato direttamente all’erario.
Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, il lavoratore somministrato è tenuto all’utilizzo del badge elettronico da ritirare con congruo anticipo presso ASM Terni S.p.A., obliterando la presenza in servizio sia in entrata che in uscita. Tali obliterazioni, verificate mensilmente dal responsabile del servizio di afferenza del lavoratore somministrato, determinano lo sviluppo orario mensile, entro il limite massimo giornaliero dell’orario autorizzato in ASM Terni S.p.A. al singolo lavoratore somministrato. Il servizio interno dell’Azienda, volta per volta individuato, provvede mensilmente alla trasmissione dei report informatizzati dello sviluppo orario individuale all’Agenzia,
entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. I dati per il pagamento delle indennità accessorie, eventualmente spettanti, vengono trasmessi all’Agenzia unicamente dal predetto servizio interno dell’Azienda utilizzatrice, per la messa in liquidazione al secondo mese successivo a quello di maturazione. In relazione ai turni notturni si specifica che nella giornata di inizio turno viene conteggiato l’orario reso fino alle ore 24.00 (fino alla mezzanotte). Il restante orario fino allo smonto notte viene computato sulla giornata successiva. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.
ASM Terni S.p.A. procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
I pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di verifica delle prestazioni, da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui sono state rese.
Le eventuali note di credito a favore dell’ASM Terni S.p.A. dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’ASM Terni S.p.A. potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta ad ASM Terni S.p.A., entro i suddetti termini, la nota di credito e i termini di cui al precedente punto 5 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Azienda, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI , il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell’ATI/RTI.
L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.22.
Art. 18 - Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’Art. 105 D. Lgs. 50/2016.
Art. 19- Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, ai sensi del successivo Art. 22, l’ASM Terni S.p.A. contesta mediante lettera raccomandata A/R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L’aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L’ASM Terni S.p.A. potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
a) Ritardo di presa in servizio del Lavoratore € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l’Agenzia;
b) Xxxxxxx nella risposta alla richiesta di fornitura € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto;
c) Inadempienze diverse da quello sopra citate, quali a titolo di esempio, modifiche non concordate e/o mancata fornitura di profili professionali richiesti € 500,00;
d) Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, prima infrazione € 1.000,00 per singolo addetto, seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Agenzia, salvo che questa chieda di trattenere le somme sulle fatture ancora da pagare, a partire dalle più vecchie. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 20 - Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L.300/70 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
Art. 21– Polizza assicurativa
L’ASM Terni S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’ Aggiudicatario durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.
L’appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, all’ ASM Terni S.p.A ed a terzi, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:
• polizza RCT a copertura di danni arrecati all’ ASM Terni S.p.A con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell’ASM Terni S.p.A.. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’ ASM Terni S.p.A, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’ ASM Terni S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 22 – Risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto.
Art. 23 - Clausola risolutiva espressa
L’ ASM Terni S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati uno o più dei seguenti inadempimenti:
a) inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
c) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
d) ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
e) recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
f) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
g) cessione totale o parziale del contratto;
h) subappalto effettuato in difformità alle previsione di legge o del presente capitolato;
i) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
j) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
k) perdita dei requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
l) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi l’ ASM Terni S.p.A. dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l’ ASM Terni S.p.A. sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. L’ASM Terni S.p.A., per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l’ASM Terni S.p.A. potrà rivalersi sugli eventuali crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza.
Resta salvo quanto previsto all’Art. 108 D. Lgs 50/2016
Art. 24 – Recesso dal contratto da parte dell'Azienda
L’ASM Terni S.p.A. può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni dell’azienda medesima di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato o per altri motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia fornitrice del servizio, in cui siano specificate le ragioni di interesse pubblico del recesso.
Si applica l’art. 21 quinquies della legge 241/1990.
Resta salvo quanto disposto dall’Art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 25 – Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
Art. 26– Divieto di cessione del contratto e del credito
È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dal precedente art. 23.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione della fornitura senza l’espressa autorizzazione dell’ ASM Terni S.p.A.. pena l’incameramento della cauzione, l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
L’ASM Terni S.p.A. consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di crediti di impresa.
Art. 27- Riservatezza
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/2003. L’ASM Terni S.p.A. autorizza l’aggiudicatario a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell’ambito dell’attività oggetto della presente gara.
Le notizie relative alle attività oggetto della presente gara, comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’aggiudicatario o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
Art. 28 – Validità della graduatoria – Fallimento dell'appaltatore – Morte del titolare
L’ASM Terni S.p.A. si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’ASM Terni S.p.A. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Art. 29 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall’ ASM Terni S.p.A. trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore generale di ASM Terni S.p.A..
Art. 30 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Terni. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 31 - Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata secondo i criteri di cui all’All. 1 del presente capitolato
Allegato 1
Criterio di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.
Criterio | Punteggio Massimo |
Punteggio Tecnico | 70 |
Punteggio Economico | 30 |
Totale | 100 |
Il punteggio totale per l’offerta i-esima è dato dalla somma del punteggio tecnico PTi e del punteggio economico PEi, attribuiti come descritto nei paragrafi seguenti:
Pi = PTi + PEi
Punteggio tecnico
I punti complessivi relativi al parametro tecnico saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione dell’offerta tecnica presentata.
Tale offerta tecnica dovrà essere redatta secondo il modello allegato al Disciplinare di Xxxx (All. 4).
I punteggi, per ogni parametro oggetto di valutazione verranno attribuiti in decimi, quindi convertiti in base al valore massimo attribuibile indicato in tabella, utilizzando la seguente formula:
Punteggio attribuito = valutazione in decimi *(punteggio max/10)
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione del relativo punteggio tecnico avverrà sulla base dei seguenti criteri, a fronte di livelli minimi prestazionali descritti nella tabella che segue:
Criterio | Descrizione | Punteggio massimo attribuibile |
1 | Verrà valutato il tempo espresso in giorni lavorativi, entro il quale l’Aggiudicatario propone la short list dei candidati a partire dalla data di richiesta da parte della Stazione appaltante, che non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi | 18 |
2 | Verrà valutato il tempo espresso in giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione di inidoneità da parte della Stazione appaltante, entro il quale l’Aggiudicatario propone la seconda short list dei candidati, che non potrà essere superiore a 5 giorni lavorativi | 15 |
3 | Verrà valutato il tempo espresso in giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione di idoneità da parte della Stazione appaltante, entro il quale le prestazioni del contratto esecutivo dovranno avere inizio, che non potrà essere superiore a 7 giorni lavorativi ed inferiore alle 24 ore | 22 |
4 | Seniority del responsabile del contratto, fermo restando che lo stesso dovrà aver maturato un’esperienza in società di somministrazione e/o di ricerca e selezione delle risorse umane, che non potrà essere inferiore a 5 anni | 15 |
Punteggio tecnico massimo (PTmax) | 70 |
Il punteggio sub 1 sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti punteggi:
Xxxxxx lavorativi per proporre la prima short list | ||||
0-2 giorni | 3-5 | 6- 7 | 8 -10 | |
Punteggio | 18 | 10 | 5 | 2 |
Il punteggio sub 2 sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti punteggi:
Xxxxxx lavorativi per proporre la seconda short list | |||
0-2 gg | 3-4 gg | 5 gg | |
Punteggio | 15 | 10 | 2 |
Il punteggio sub 3 sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti punteggi:
Xxxxxx lavorativi entro i quali le prestazioni del contratto esecutivo dovranno avere inizio | ||||
1-2 gg | 3-4 gg | 5-6 gg | 7 gg | |
Punteggio | 22 | 15 | 10 | 2 |
Il punteggio sub 4 sarà attribuito dalla commissione di gara secondo i seguenti punteggi:
Seniority del responsabile del contratto | |||
5-6 anni | 7-10 anni | Oltre 10 anni | |
Punteggio | 4 | 8 | 15 |
Per le offerte ammissibili, una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta in unico punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 70; la Commissione assegnerà in tal caso, punti 70, all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:
Pt = Pmax*POC POE
In cui
Pt - punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione Pmax - punteggio massimo attribuibile (punti 70)
POC - valore dell'offerta considerata
POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato
I punteggi ottenuti per ciascun criterio tecnico, nonché i punteggi tecnici finali, saranno arrotondati
alle prime due cifre dopo la virgola (la seconda cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente)
Punteggio economico
L’attribuzione del Punteggio Economico PEi avverrà, per l’offerta i-esima, secondo la seguente formula:
PEi = (Mo/Mi )*30
dove:
Mo è il moltiplicatore dell’offerta più basso;
Mi è il moltiplicatore dell’offerta del concorrente i-esimo
L'aggiudicazione avverrà, a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore (dato dalla somma tra il punteggio tecnico e il punteggio economico).
Il moltiplicatore (unico) offerto da applicare ai costi orari contrattuali, onnicomprensivi, di cui alle tabelle dell’all. 2, verrà applicato oltre all'ora ordinaria, anche per ogni maggiorazione derivante dal CCNL, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: maggiorazione per lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro su turni ecc. Alla tariffa così ottenuta dovrà applicarsi l'IVA ai sensi di legge, limitatamente al margine di Agenzia (markup). Il valore del moltiplicatore dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
Eventuali oneri non riportati nella tabella di calcolo del costo orario (es. Fondo Forma Temp, EbiTemp, Festività religiose dovute per legge) saranno riconosciuti da ASM come voce a parte.
Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte non conformi alle modalità e alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di gara ovvero che siano sottoposte a condizione, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Si precisa che ASM Terni S.p.A. si riserva, per ciascun lotto, la facoltà di non aggiudicare la gara:
- nel caso di una sola offerta valida;
- se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro.
Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale
Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l’effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione. Si precisa che, in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata tramite sorteggio.
Costo orario
Allegato 2
LIVELLO 2B CCNL SERVIZI AMBIENTALI | ||
Stip. Base mensile Liv. 2B | 1.606,08 | |
Indennità integrativa | € 30,00 | |
EDR | € 10,33 | |
Totale voci base | € 1.646,41 | |
Ratei 13^ e 14^ | € 269,40 | |
€ 1.915,81 | ||
Inps prev. | 23,81% | € 456,15 |
Inps ass. | 5,17% | € 99,05 |
Aspi | 1,40% | € 26,82 |
Inail | 0,053 | € 101,54 |
Xxx.xx TFR | 13,5 | € 141,91 |
Totale | € 2.741,29 | |
Rateo FERIE | € 136,78 | |
Rateo ROL | € 14,61 | |
Ctr. | 30,38% | € 45,99 |
Inail | 0,053 | € 8,02 |
€ 2.946,69 | ||
Costo orario /169 | 17,44 |
LIVELLO 3B CCNL SERVIZI AMBIENTALI | ||
Stip. Base mensile Liv. 3B | € 1.792,39 | |
Indennità Integrativa | € 30,00 | |
EDR | € 10,33 | |
Totale voci base | € 1.832,72 | |
Ratei 13^ e 14^ | € 300,45 | |
€ 2.133,17 | ||
Inps prev. | 23,55% | € 502,36 |
Inps ass. | 3,32% | € 70,82 |
Aspi | 1,61% | € 34,34 |
Inail | 0,049 | € 104,53 |
Xxx.xx TFR | 13,5 | € 158,01 |
Totale | € 3.003,24 | |
Rateo FERIE | € 152,96 | |
Rateo ROL | € 43,38 | |
Ctr. | 28,48% | € 55,92 |
Inail | 0,049 | € 9,62 |
€ 3.265,12 | ||
Costo orario /169 | 19,32 |
LIVELLO B1 CCNL SETTORE ELETTRICO | ||
Stip. Base mensile Liv. B1 | € 1.945,53 | |
EDR acc. 31/07/1992 | € 9,59 | |
Totale voci base | € 1.955,12 | |
Ratei 13^ e 14^ | € 325,85 | |
€ 2.280,97 | ||
Inps prev. | 21,33% | € 486,53 |
Inps ass. | 5,54% | € 126,37 |
Aspi | 1,61% | € 36,72 |
Inail | 0,035 | € 79,83 |
Xxx.xx TFR | 13,5 | € 168,96 |
Totale | € 3.179,39 | |
Rateo FERIE | € 148,82 | |
Rateo ROL | € 30,92 | |
Ctr. | 28,48% | € 51,19 |
Inail | 0,035 | € 6,29 |
€ 3.416,61 | ||
Costo orario /168,6 | 169 | 20,22 |