CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PREMESSA
indice prima parte seconda parte rappresentanze unitarie
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PREMESSA
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
PRIMA PARTE:
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale ART. 1 DIRITTI DI INFORMAZIONE ART. 2 STRUMENTI NAZIONALI
ART. 3 TUTELA DELLE LAVORATRICI ART. 4 PARI OPPURTUNITA'
ART. 5 OSSERVATORIO NAZIONALE
ART. 6 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
ART. 7 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE - PROCEDURE
ART. 8 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE
ART. 9 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER L'ESAME DELLA CLASSIFICAZIONE
ART. 10 ENTE BILATERALE
ART. 11 ATTIVITA' DELL'ENTE BILATERALE
TITOLO II
Composizione delle controversie
ART. 12 PROCEDURE
ART. 13 TENTATIVO DI COMPOSIZIONE PER LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
TITOLO III
Relazioni sindacali a livello aziendale
Art.14 - Materie di contrattazione aziendale.
TITOLO IV
Diritti sindacali
Art. 15 - DIRITTI SINDACALI ART. 16 - ASSEMBLEA
Art. 17 – TRATTENUTA CONTRIBUTI SINDACALI
TITOLO V
Delegato aziendale
ART. 18 - DELEGATO AZIENDALE
TITOLO VI
Tutela dell'integrità fisica dei lavoratori
ART. 19 - CONDIZIONI AMBIENTALI
SECONDA PARTE:
Mercato del Lavoro
TITOLO I
Mercato del lavoro
PREMESSA
Art. 20 - A) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
ART. 21 - B) FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE Art. 22 - C) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ART. 23 - PROCEDURE
Art. 24 – D) LAVORATORI INABILI
TITOLO II
Art. 25 – LAVORO INTERINALE
TITOLO III APPRENDISTATO
Art. 26 Limiti di età Art. 27 Sfera di applicazione
Art. 28 Assunzione
Art. 29 Dichiarazione congiunta Art. 30 Periodo di prova
Art. 31 Obblighi del datore di lavoro Art. 32 Doveri dell'apprendista Art. 33 Trattamento normativo Art. 34 Trattamento economico
Art. 35 Formazione: durata Art. 36 Formazione: contenuti Art. 37 Tutor
Art. 38 Proporzione numerica Art. 39 Durata
Art. 40 Rinvio alla legge
TERZA PARTE:
Disciplina del rapporto di lavoro TITOLO I
Classificazione del personale
ART. 41 EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ART. 42 CLASSIFICAZIONE
TITOLO II
Quadri
ART. 43 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ART. 44 ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA ART. 45 POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 46 ORARIO
ART. 47 TRASFERIMENTI ART. 48 INDENNITA' DI FUNZIONE
ART. 49 CASSA ASSISTENZA SANITARIA "Qu.A.S." ART. 50 INVESTIMENTI FORMATIVI
TITOLO III
Assunzione
ART. 51 ASSUNZIONE
ART. 52 DOCUMENTAZIONE
TITOLO IV
Periodo di prova
ART. 53 PERIODO DI PROVA
TITOLO V
Orario di lavoro
ART. 54 ORARIO NORMALE SETTIMANALE
ART. 55 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE
ART. 56 PROCEDURE PER L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE ART. 57 FLESSIBILITA' DELL'ORARIO
ART. 58 DECORRENZA DELL'ORARIO PER I LAVORATORI COMANDATI FUORI SEDE
ART. 59 FISSAZIONE DELL'ORARIO ART. 60 DISPOSIZIONI SPECIALI ART. 61 LAVORATORI DISCONTINUI
TITOLO VI
Part-time
ART. 62 PREMESSA
ART. 63 RAPPORTO A TEMPO PARZIALE ART. 64 LAVORO SUPPLEMENTARE
ART. 65 GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP ART. 66 DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
ART. 67 RIPROPORZIONAMENTO
ART. 68 QUOTA ORARIA DELLA RETRIBUZIONE ART. 69 FERIE
ART. 70 MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13a E 14a) ART. 71 PREAVVISO
TITOLO VII
Lavoro straordinario e notturno
ART. 72 NORME GENERALI LAVORO STRAORDINARIO ART. 73 MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ART. 74 LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
TITOLO VIII
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
ART. 75 RIPOSO SETTIMANALE ART. 76 FESTIVITA'
ART. 77 RETRIBUZIONE PRESTAZIONI FESTIVE
ART. 78 RETRIBUZIONE PRESTAZIONI NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE DI LEGGE
ART. 79 PERMESSI RETRIBUITI
TITOLO IX
Ferie
ART. 80 FERIE
ART. 81 FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE ART. 82 DETERMINAZIONE PERIODO DI FERIE
ART. 83 NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE ART. 84 NORMATIVA PER CESSAZIONE RAPPORTO
ART. 85 RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE ART. 86 IRRINUNCIABILITA'
TITOLO X
Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
ART. 87 CONGEDI RETRIBUITI ART. 88 CONGEDO MATRIMONIALE
ART. 89 DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 90 ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA
TITOLO XI
Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
ART. 91 CHIAMATA ALLE ARMI
ART. 92 RICHIAMO ALLE ARMI
TITOLO XII
Missioni
ART. 93 MISSIONI ART. 93 bis TRASFERIMENTI
ART. 93 ter DISPOSIZIONI PER I TRASFERIMENTI
TITOLO XIII
Malattie e infortuni
ART. 94 MALATTIA
ART. 95 NORMATIVA
ART. 96 OBBLIGHI DEL LAVORATORE ART. 97 PERIODO DI COMPORTO
ART. 98 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ART. 99 INFORTUNIO
ART. 100 TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO ART. 101 QUOTA GIORNALIERA PER MALATTIA E INFORTUNIO
ART. 102 FESTIVITA'
ART. 103 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA ED INFORTUNIO ART. 104 TUBERCOLOSI
ART. 105 RINVIO ALLE LEGGI
TITOLO XIV
Gravidanza e puerperio
ART. 106 ASTENSIONE DAL LAVORO ART. 107 PERMESSI PER ASSISTENZA
ART. 108 NORMATIVA
TITOLO XV
Sospensione del lavoro
ART. 109 SOSPENSIONE
TITOLO XVI
Anzianità di servizio
ART. 110 DECORRENZA ANZIANITA' DI SERVIZIO ART. 111 COMPUTO ANZIANITA' FRAZIONE ANNUA
TITOLO XVII
Passaggi di qualifica
ART. 112 MANSIONI DEL LAVORATORE ART. 113 MANSIONI PROMISCUE ART. 114 PASSAGGI DI LIVELLO
TITOLO XVIII
Scatti di anzianità
ART. 115 SCATTI DI ANZIANITA'
TITOLO XIX
Trattamento economico
ART. 116 NORMALE RETRIBUZIONE ART. 117 RETRIBUZIONE DI FATTO ART. 118 RETRIBUZIONE MENSILE ART. 119 QUOTA GIORNALIERA
ART. 120 QUOTA ORARIA ART. 121 PAGA BASE NAZIONALE
ART. 122 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI ART. 123 ASSORBIMENTI
ART. 124 INDENNITA' DI CASSA E MANEGGIO DENARO ART. 125 PROSPETTO PAGA
TITOLO XX
Mensilità supplementari (13a e 14a) ART. 126 13ª MENSILITA' ART. 127 14ª MENSILITA'
TITOLO XXI
Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
ART. 128 RECESSO EX ARTICOLO 2118 C.C. ART. 129 RECESSO EX ART. 2119 C.C.
ART. 130 NORMATIVA
ART. 131 NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
ART. 132 NULLITA' DEL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO ART. 133 LICENZIAMENTO SIMULATO
B) Preavviso ART. 134 PREAVVISO
ART. 135 INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
c) Trattamento di fine rapporto
ART. 136 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ART. 137 CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA ART. 138 FALLIMENTO DELL'AZIENDA
ART. 139 DECESSO DEL DIPENDENTE
ART. 140 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) Dimissioni ART. 141 DIMISSIONI
ART. 142 DIMISSIONI PER MATRIMONIO ART. 143 DIMISSIONI PER MATERNITA'
TITOLO XXII
Doveri del personale e norme disciplinari
ART. 144 OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO ART. 145 DIVIETI
ART. 146 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE ART. 147 RISPETTO ORARIO DI LAVORO
ART. 148 COMUNICAZIONE MUTAMENTO DOMICILIO ART. 149 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 150 CODICE DISCIPLINARE
ART. 151 NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
TITOLO XXIII
Responsabilità civili e penali
ART. 152 ASSISTENZA LEGALE
ART. 153 NORMATIVA SUI PROCEDIMENTI PENALI
TITOLO XXIV
Coabitazione, vitto e alloggio
ART. 154 COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO
TITOLO XXV
Divise e attrezzi
ART. 155 DIVISE E ATTREZZI
TITOLO XXVI
Appalti
ART. 156 APPALTI
TITOLO XXVII
Decorrenza e durata del contratto
ART. 157 DECORRENZA E DURATA
indice prima parte rappresentanze unitarie
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
L’ANNO 2002, IL GIORNO 21 DEL MESE DI GENNAIO IN MILANO
tra
la F.I.I.S (Federazione Imprenditori Impianti Sportivi) Confcommercio rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, assistiti dall’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano rappresentata da
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e della Confcommercio rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx
e
la SLC – CGIL Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dalle delegazioni delle Regioni: Toscana, Lombardia, Xxxxxx Xxxxxxx e Lazio.
la FISASCAT – CISL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Dal Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxx Xxxxxxxx.
la UILSIC –rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xx Xxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx con le delegazioni del Lazio, Lombardia, Toscana, Xxxxxx Xxxxxx.
si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli impianti sportivi che avrà vigore fino al 31 dicembre 2003.
PREMESSA
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, s'impegnano ad intervenire perché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le parti s'impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo- previdenziale, così come previsto per le erogazioni della contrattazione aziendale dal Protocollo 23.7.93.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni Imprenditoriali e delle XX.XX., consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative
legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza.
Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo dì 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (cosiddetta indennità di vacanza contrattuale - IVC).
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la IVC.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL le parti definiranno tempi e modalità di cessazione della IVC eventualmente erogata.
VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità l'utilizzo di un impianto sportivo ed
il relativo personale dipendente, assunto successivamente al 30 giugno 1992.
Per il personale dipendente in forza alla data del 30 giugno 1992, l'applicazione del presente contratto avverrà alle scadenze naturali di ogni singolo CCNL, previa armonizzazione definita dalla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 6, Prima Parte.
Si indicano di seguito, a titolo di esempio, gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
1. CENTRI SPORTIVI POLIVALENTI: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura tra quelli di seguito elencati.
2. PALESTRE: con svolgimento di attività motorie, competitive o non, come ad esempio body building, ginnastica a corpo libero, aerobica, danze, insegnamento arti marziali, boxe di ogni genere, etc.
3. CENTRI FITNESS: strutture dedicate allo svolgimento di attività finalizzate prevalentemente alla prevenzione ed al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
4. CENTRI NATATORI / PISCINE: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, etc.
5. CAMPI DA TENNIS
6. CAMPI DA SQUASH
7. CAMPI DA GOLF E MINIGOLF
8. CAMPI DA CALCIO, CALCETTO, RUGBY E BASEBALL
9. CAMPI DA PALLAVOLO, BASKET E PALLAMANO
10. MANEGGI E CENTRI IPPICI, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia
11. PISTE DA PATTINAGGIO, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey
12. CAMPI DA BOWLING E BOCCE
13. SFERISTERI
14. CAMPI PER IL GIOCO DEL PALLONE ELASTICO E DELLA PALLA A VOLO
15. LAGHETTI PER PESCA SPORTIVA
16. STRUTTURE PER TIRO A VOLO, TIRO CON L’ARCO, TIRO A SEGNO
17. CENTRI FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI ORIENTEERING, TREKKING, ARRAMPICATA E MOUNTAINBYKE
18. CENTRI PER CANOTTAGGIO, CANOA, KAYAK: svolti su fiumi, torrenti, corsi d’acqua, bacini artificiali, navigli e piscine
19. CENTRI PER BILIARDO E TENNIS DA TAVOLO
20. CENTRI PER LE ATTIVITA’ DI VOLO
21. CENTRI NAUTICI
Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed e quindi suscettibile di ampliamenti e modifiche.
Pertanto, sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di applicazione del presente contratto altre realtà, (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.
……..omissis…………
TITOLO XXII
Doveri del personale e norme disciplinari
ART. 144 OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
ART. 145 DIVIETI
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 55, Terza Parte, del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
ART. 146 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Terza Parte, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 152, Terza Parte.
ART. 147 RISPETTO ORARIO DI LAVORO
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 151, Terza Parte.
ART. 148 COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
ART. 149 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, Terza Parte;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 144, Terza Parte, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
ART. 150 CODICE DISCIPLINARE
datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
ART. 146 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Terza Parte, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 152, Terza Parte.
ART. 147 RISPETTO ORARIO DI LAVORO
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 151, Terza Parte.
ART. 148 COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
ART. 149 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, Terza Parte;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 144, Terza Parte, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di Legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza vota nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
ART. 150 CODICE DISCIPLINARE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXII nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 o di quelle previste dal Titolo II, Prima Parte, del presente contratto.
ART. 151 NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
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