Contract
N. di Repertorio
N. di Raccolta
FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI PRODOTTI MONOUSO IN MATERIALE BIOPLASTICO, CELLULOSA E MATERIALE VARIO, PER LA MENSE UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA
GARA N. 8496120
LOTTO N.2: MATERIALE IN CELLULOSA CIG: 9153462BCA LOTTO N.3: MATERIALE VARIO CIG: 91534745B3 REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno (_ ) nel mese di ,
presso la sede legale dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall’Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Xxxxx;
SONO COMPARSI
- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione”, “Stazione Appaltante”), con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione dell’Azienda, giusto Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù
del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n.244 del 4/3/2019;
E
- La Società La Casalinda S.r.l. (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Aggiudicatario”), con sede legale in Tarantasca (CN), Z.P. Tarantasca Nord 1, C.F. e P.I. 00667690044, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxx, nato a Cuneo il 22/09/1972, in qualità di Legale rappresentante.
PREMESSO E CONSIDERATO
- che con Determinazione n.186 del 28/03/2022 e successiva Determinazione di modifica n.256 del 27/04/2022, è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in materiale bioplasitco, cellulosa e materiale vario, per le mese universitarie dell’Azienda DSU Toscana”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c. 3 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato Codice);
- che con il suddetto atto sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale di appalto, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione n. 448 del 25/07/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura di gara;
- che con Provvedimento n. 97 del 5/08/2022 è stata nominata la Commissione di gara;
- che con Determinazione n. 606 del 14/10/2022 si è provveduto ad approvare i verbali di gara redatti a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Azienda,
rispettivamente in data:
- 14/07/2022, n. repertorio 678, n. raccolta 1789;
- 11/08/2022, n. repertorio 683, n. raccolta 1804;
- 11/08/2022, n. raccolta 1805;
- 12/09/2022, n. raccolta 1816;
- 14/09/2022, n. repertorio 687, n. raccolta 1817;
e ad aggiudicare all’Operatore Economico la procedura di cui trattasi;
- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell’aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Dirigente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente Contratto ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l’assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;
- - che è stata acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia prot. PR_CNUTG_0049296_2022_1111 relativa all’Operatore economico, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., e che in ragione di tale documento è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva
dell’Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Contratto;
- che l’Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) X.Xxx. 82/2005 e con il mio rogito.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida alla Società La Casalinda S.r.l. che, nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxx, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d’arte la “Fornitura suddivisa in lotti, di prodotti monouso in materiale bioplasitco, cellulosa e materiale vario, per le mese universitarie dell’Azienda DSU Toscana” relativamente ai Lotti: n. 2 Monouso materiale cellulosa e n. 3 Monouso materiale vario.
L’Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato Speciale Appalto e suoi allegati (di seguito indicato come “Capitolato”) che, firmato digitalmente dalle parti e da me, Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente Contratto quale
“Allegato A”;
- nell’Offerta tecnica predisposta dall’Operatore Economico per ciascuno dei due Lotti oggetto di affidamento, così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START che, ancorché non materiatamente allegata al presente contratto, si considera quale sua parte integrante e sostanziale;
- nell’Offerta economica predisposta dall’Operatore Economico per ciascuno dei due Lotti oggetto di affidamento, così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.
Art. 2 (Durata del Contratto)
Il presente Contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e cesserà decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula, fatta salva l’ipotesi descritta al secondo capoverso del successivo articolo 3.
Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in:
• Lotto n. 2: Euro 81.874,85 (euro ottantunomilaottocentosettantaquattro/85) oltre IVA nei termini di Legge,
• Lotto n. 3: Euro 88.535,80 (euro ottantottomilacinquecentotrentacinque/80) oltre IVA nei termini di Legge,
in base ai prezzi risultanti dai Dettagli Economici presentati sul sistema START dall’Operatore Economico.
L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato per ciascuno dei due lotti oggetto di affidamento in quanto pagherà solo le forniture effettivamente domandate ed effettuate.
Con riferimento a ciascuno dei due lotti oggetto di affidamento, qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato rispetto a quello fissato all’articolo 2 al raggiungimento di tale importo.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di contratto, remunera tutte le attività poste in essere dall’Aggiudicatario per svolgere l’Appalto e quelle contenute nell’offerta tecnica presentata dallo stesso con riferimento a ciascuno dei due lotti oggetto di affidamento.
Art. 4 (Gestione digitale del Contratto)
Ogni comunicazione, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell’Azienda: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’Operatore Economico: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 5 (Fatturazione e pagamenti)
L’Azienda è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente
menzionati:
• il riferimento al contratto in oggetto;
• il numero CIG: Lotto n.2 - 9153462BCA; Xxxxx x.0 - 00000000X0;
• la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;
• Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI;
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di Legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP della regolare esecuzione della prestazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Aggiudicatario attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Aggiudicatario impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Operatore Economico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al
presente articolo, le stesse non verranno accettate.
L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Operatore Economico mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari presentato dall’Operatore economico in sede di gara e conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Sig. Xxxxx Xxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Il presente appalto non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del D.L. 124/2019, convertito con modifiche dalla L. 159/2019 in materia di versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e previsti da ogni altra disposizione che sarà eventualmente
vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Contratto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici CIG: Lotto n.2 - 9153462BCA; Lotto n.3 - 91534745B3.
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. L’Operatore Economico è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Art. 7 (Direttore dell’esecuzione e Verifica di conformità)
Il Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx dipendente aziendale, è nominato Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018.
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti
Art. 8 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Operatore Economico non ne ha
fatto richiesta in sede di offerta.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 (Cessione del credito)
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 52/1991, e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.
L’Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codici CIG: Lotto n. 2 - 9153462BCA; Lotto n. 3 - 91534745B3. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda.
La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 4.
Le cessioni del credito disposte senza la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell’Azienda.
Art. 10 (Obblighi e responsabilità dell’Operatore Economico)
L’Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente
contratto, il Capitolato e l’offerta tecnica presentata in fase di gara, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L’Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E’ obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.
Nell’esecuzione del contratto l’Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 11 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
L’Operatore Economico, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/03/2014, quale parte integrante del Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale xxx.xxx.xxxxxxx.xx, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, in quanto compatibili ed avuto
riguardo al ruolo ed all’attività svolta. L’Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all’Azienda comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 12 (Penali e Risoluzione del Contratto)
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall’Azienda penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, tenendo conto anche di quanto stabilito all'art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii., nonché nell’offerta presentata in fase di gara dall’Operatore Economico in relazione allo specifico Lotto di riferimento.
L’Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità a seconda della gravità:
a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti rispetto al termine indicato all’art. 4 del Capitolato o nell’offerta tecnica verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale del lotto in questione;
b) qualora non venissero rispettate le tempistiche di cui all’art. 5 del Capitolato o nell’offerta tecnica verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all’Operatore Economico e tale circostanza sia dimostrata all’Azienda.
Prima di applicare la penale, l’Azienda comunicherà l’avvio del procedimento tramite PEC; l’Operatore Economico entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Operatore Economico, effettuando detrazioni sulle fatture emesse o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata dall’Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida, a pena di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Operatore Economico, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il Responsabile unico del procedimento avvia la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del contratto.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Operatore Economico tale da compromettere la buona riuscita della fornitura, l’Azienda procede ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l’Azienda rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto invita l’Operatore Economico a conformarsi ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi,
decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Operatore Economico nei casi previsti dalla Legge;
b) perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
c) sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
d) in caso di grave violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore Economico;
e) in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
f) in caso di messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Operatore Economico;
g) abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
h) impiego di personale non dipendente dell’Operatore Economico;
i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;
j) ripetuta inosservanza delle norme di Legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
k) in caso di cessione in tutto o in parte del contratto;
l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
m) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
n) in caso di subappalto;
o) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva;
p) in caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione;
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, resa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di risoluzione l’Operatore Economico incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 14 che resta incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra Azienda e per tutte le circostanze che possono verificarsi. L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
Nessun indennizzo è dovuto all’Operatore Economico inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di Xxxxx per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il RUP, quando accerta un grave inadempimento, alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e comportare la possibile risoluzione del Contratto, formula, tramite PEC, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Operatore Economico abbia risposto, l’Azienda su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.
Scaduto il termine assegnato in caso di ritardo nelle prestazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Art. 13 (Recesso)
L’Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o variazioni di natura tecnico- organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi perseguito con la fornitura oggetto di appalto. Essa ne dovrà dare comunicazione all’Aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Al fine di garantire la continuità della fornitura, in caso di recesso dal contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficace per i tempi e con le modalità che l’Azienda indicherà.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico da darsi tramite PEC.
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto.
Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)
A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto l’Operatore Economico ha costituito le seguenti garanzie mediante polizze fideiussorie del 26/10/2022:
Lotto n.2 - Monouso materiale cellulosa: n. 1917596 di Euro 4.249,72 (euro quattromiladuecentoquarantanove/72);
Lotto n.3 - Monouso materiale vario: n. 1917594 di Euro 3.278,99 (euro tremiladuecentosettantotto/99);
con le quali l’Elba Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell’interesse dell’Aggiudicatario.
L’importo delle cauzioni è stato ridotto del 50% in ragione del possesso da parte dell’Aggiudicatario della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
La documentazione suddetta di cauzione è conservata in originale agli atti dell’Ufficio. Le garanzie fideiussorie valide per tutto il periodo contrattuale
sono progressivamente svincolate, secondo quanto previsto dall’art. 103, del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
Art. 15 (Spese contrattuali)
Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Azienda, mentre le spese di bollo e di registro del Contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell’Operatore Economico.
Art. 16 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.
Art. 17 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” di seguito “GDPR”, l’Azienda fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
I dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la stipula del presente contratto I dati forniti dall’Aggiudicatario vengono acquisiti dall’Azienda per l’adempimento degli obblighi legali connessi e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, oltre che per la sua gestione amministrativa. Tutti i dati acquisiti dall’Azienda potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina la decadenza dall'aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Azienda, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati:
• al personale dell’Azienda che cura il procedimento di stipulazione del contratto e la sua successiva gestione e a quello in forza ad altri uffici dell’Azienda che svolgono attività ad esso attinente;
• a eventuali collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino
attività di consulenza od assistenza all’Azienda in ordine al procedimento di stipulazione del contratto e la sua successiva gestione o per studi di settore o fini statistici;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;
• all’Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.
Non è previsto il trasferimento di dati all’estero.
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.
I dati personali forniti saranno conservati nei nostri archivi informativi e cartacei secondo quanto previsto dal Xxxxxxxxxx di Scarto approvato dall’Azienda e reperibile sul sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, cui si rimanda per il dettaglio degli obblighi in capo a tale soggetto, l’Operatore Economico verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dati.
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) è contattabile all’indirizzo xxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Il Titolare del Trattamento Dati è l’Azienda nella persona del legale rappresentante ed è contattabile all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Art. 18 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 19 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Xxxxx Xxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale; 5 - Fatturazione e pagamenti; 10 - Obblighi e responsabilità dell’Operatore Economico; 12 – Penali e Risoluzione del Contratto; 13 – Recesso; 18 - Foro competente.
Art. 20 (Dispensa lettura allegati)
Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.
************************************************************** Xxxxxxxxx, io Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente Contratto composto da n.24 (ventiquattro), pagine elettroniche e parte della pagina n.25 (venticinque), che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà
regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Ai sensi dell’art. 47 ter della L. 89/1913 attesto l’attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l’integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante il software ArubaSign®.