CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – 01.01.2021
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – 01.01.2021
PREAMBOLO
Lo scopo delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Servizi di Italseal srl (di seguito denominato VENDITORE e/o ITALSEAL) definisce i termini e le condizioni applicabili a tutti i contratti di vendita e di servizio stipulati tra ITALSEAL come venditore e i suoi clienti come acquirenti (di seguito denominati ACQUIRENTE).
Si applicano anche a contratti di servizio stipulati su richiesta dei propri clienti quando ITALSEAL agisce come un prestatore di servizi ed effettua i propri interventi sui beni da esso forniti.
1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DA PARTE DEL VENDITORE
1.1. Tutti gli ordini dell'ACQUIRENTE sono soggetti all'accettazione scritta del VENDITORE, anche in formato elettronico, tramite
documento ITALSEAL denominato “Conferma d’ordine”.
1.2. La “Conferma d’ordine” emessa da ITALSEAL implica di fatto l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita. Se l'ACQUIRENTE accetta la consegna dei prodotti forniti dal VENDITORE o dal prestatore dei servizi, questa accettazione da parte dell'ACQUIRENTE costituisce accettazione di queste condizioni generali.
1.3. Le presenti condizioni generali di vendita escludono tutte le altre condizioni generali, tranne nel caso in cui il VENDITORE, debitamente rappresentato da un rappresentante nominato a tal fine, abbia convenuto per iscritto di derogare ad alcune clausole delle presenti condizioni generali di vendita.
1.4. Gli ordini accettati per iscritto dal VENDITORE non possono essere annullati dall'ACQUIRENTE a meno che sia stato dato specifico assenso scritto dal VENDITORE, al quale saranno compensati i costi derivanti da tale cancellazione, che includono, ma non sono limitati a, la perdita di profitto subito e il risarcimento di tutti i costi di prestazione relativi alla cancellazione.
1.5. Prima della data di consegna o della prestazione del servizio, l'ACQUIRENTE può modificare il suo ordine, le specifiche del prodotto e le quantità ordinate, a condizione che tale modifica sia soggetta all'assenso scritto del VENDITORE. L'ACQUIRENTE si impegna a pagare tutte le spese aggiuntive dirette e i costi indiretti causati dalla modifica dell'ordine e il VENDITORE si riserva il diritto di modificare e/o limitare o anche escludere i propri impegni di conformità di cui agli articoli 2 e 7 del presente, nel caso in cui le modifiche richieste dall'ACQUIRENTE influiscano sulla qualità del prodotto e/o servizio.
2. OBBLIGHI DEL VENDITORE
2.1. Si conviene che gli obblighi del VENDITORE ai sensi del presente contratto siano obblighi derivanti dal ragionevole impegno.
2.2. Qualunque sia la sua richiesta, l'ACQUIRENTE ha l'onere di provare che il VENDITORE non sia riuscito a adempiere ai suoi obblighi.
2.3. L'ACQUIRENTE è l'unico responsabile della scelta del prodotto ordinato al VENDITORE che, fornendolo, non garantisce la funzionalità o l'idoneità del prodotto per la specifica e particolare applicazione.
3. PREZZO E OBBLIGO DI PAGAMENTO
3.1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi e gli obblighi di consegna sono definiti in conformità con l'Incoterm 2020 FCA (luogo di consegna: stabilimento del VENDITORE). Per nessuna spedizione le spese sono comprese nel prezzo. Se sono indicati i costi di trasporto, sono solo preventivi e per solo scopo informativo. Non hanno effetti vincolanti nei confronti del VENDITORE.
3.2. I prezzi sono al netto delle tasse. Ad eccezione dei casi in cui si applicano disposizioni legali obbligatorie, tutte le imposte relative alla vendita, alle accise, ai dazi d'uso o ad altre imposte analoghe applicate da un’autorità pubblica, governativa, nazionale, federale o locale, che il VENDITORE potrebbe dover pagare o incassare, saranno a carico dell'ACQUIRENTE e aggiunte al prezzo.
3.3. Tutte le fatture sono esigibili alla data di emissione (data fattura). Il VENDITORE può chiedere il versamento di un acconto o la presentazione di una Lettera irrevocabile di credito prima della spedizione se la linea di credito o la situazione finanziaria dell'ACQUIRENTE è, o minaccia di essere, rischiosa o se il VENDITORE ha una storia creditizia insufficiente con l'ACQUIRENTE. Il mensile il tasso di interesse di mora è stabilito secondo DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 e si applica a qualsiasi importo non pagato dalla data di scadenza indicata sulla fattura del VENDITORE, senza necessità di costituzione in mora e fatto salvo ogni altro risarcimento dovuto al VENDITORE per il danno subito in conseguenza del ritardato pagamento.
3.4. Il VENDITORE sospenderà l'esecuzione del contratto se l'ACQUIRENTE non adempie ai suoi obblighi.
3.5. È espressamente escluso il pagamento mediante compensazione.
3.6. Inoltre, si ricorda che, ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192, l'ACQUIRENTE pagherà un risarcimento forfettario per i costi di recupero nel caso di ritardato pagamento e si impegna, dietro presentazione di prova delle spese, a rimborsare il VENDITORE per intero per le spese sostenute e le commissioni pagate al fine di ottenere il recupero di debiti non pagati.
4. ACCETTAZIONE
4.1. Si conviene che nessun reso di merce, sarà permesso senza il preventivo consenso scritto del VENDITORE.
4.2. L'ACQUIRENTE si impegna ad esaminare la merce al momento della consegna. Se l'ACQUIRENTE non comunica per iscritto, il giorno della consegna, qualsiasi non conformità o difetto che sia apparente o ritenuto essere evidente, tutti i beni venduti o i servizi prestati dal VENDITORE saranno considerati come accettati senza riserve dall'ACQUIRENTE alla data di consegna della merce o, per i servizi forniti, la data della loro prestazione.
4.3. In caso di vizi ritenuti non evidenti, il termine per l'esame della merce è di 30 giorni dalla data di consegna. Se l'ACQUIRENTE non consegna al VENDITORE una comunicazione scritta di reclamo specificando il difetto non apparente entro trenta (30) giorni dalla consegna, si considera che l'ACQUIRENTE abbia accettato la merce senza riserva. Di conseguenza, perde il diritto di chiedere un risarcimento per qualsiasi non conformità o difetto allo scadere di tale termine.
4.4. L'Acquirente si impegna ad esaminare i documenti presentati in conformità al contratto entro un termine massimo di 15 giorni dalla loro consegna, oltre tale termine i documenti si riterranno accettati senza riserve dall'ACQUIRENTE, facendo decadere il diritto di pretendere risarcimento dell'eventuale non conformità allo scadere di tale termine.
5. CONSEGNA
5.1. Salvo diversa disposizione contrattuale, la consegna è perfezionata quando la merce viene consegnata al primo vettore.
5.2. Le date di consegna sono indicative e soggette a modifiche. Non sono mai vincolanti e non possono essere soggette a sanzioni.
5.3. Il VENDITORE dovrà fornire un imballaggio idoneo per il normale utilizzo, al fine di proteggere la merce durante il trasporto e per identificare il loro contenuto. Se l'ACQUIRENTE richiede un imballaggio speciale, i costi corrispondenti saranno addebitati all'ACQUIRENTE.
5.4. Fatto salvo l'Incoterm concordato, se il VENDITORE organizza il trasporto, l’ACQUIRENTE si impegna a sostenere il relativo rischio e costo. Se l'ACQUIRENTE non fornisce alcuna istruzione in merito al mezzo di trasporto, il VENDITORE sarà l'unico a decidere il mezzo di trasporto da utilizzare, che sarà fatturato all'ACQUIRENTE.
5.5. I reclami per perdite o danni verificatisi durante il trasporto devono essere presentati e perseguiti dall'ACQUIRENTE. Su espressa richiesta dell'ACQUIRENTE, il VENDITORE lo assisterà entro limiti ragionevoli, e a spese dell'ACQUIRENTE.
6. CAMPIONI
L'invio dei campioni è solo a scopo informativo.
7. RESPONSABILITA'
Tali disposizioni si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di queste condizioni.
7.1. Qualora l'ACQUIRENTE, dimostri alla presenza del VENDITORE, che il prodotto venduto dal VENDITORE non sia conforme e/o presenti un difetto di fabbricazione o di materiale, la responsabilità del VENDITORE è limitata a quanto segue, a discrezione del VENDITORE: - alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto, comprese le spese di trasporto al prezzo più basso. I costi di smontaggio, reinstallazione e qualsiasi altro costo sono specificatamente esclusi dalla responsabilità del VENDITORE; - o al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto.
7.2. Se il servizio fornito dal VENDITORE per l'ACQUIRENTE consiste nell'installazione o riparazione di un prodotto fornito dal VENDITORE e qualora l'ACQUIRENTE dimostri un eventuale difetto in presenza del VENDITORE, la responsabilità del VENDITORE è limitata, a discrezione del VENDITORE: - alla riparazione o sostituzione gratuita dell'attrezzatura incriminata, compreso spese di trasporto al prezzo più basso. I costi di smontaggio, reinstallazione e qualsiasi altro costo sono espressamente esclusi dalla responsabilità del VENDITORE; - o al rimborso del prezzo di acquisto dei beni venduti dal VENDITORE.
7.3. In ogni caso, la responsabilità del VENDITORE è espressamente esclusa in caso di corrosione, erosione, uso improprio, installazione impropria (se non da parte del VENDITORE), negligenza, mancanza di manutenzione e normale usura.
7.4. Salvo il caso di colpa grave equiparata a dolo o in caso di colpa intenzionale, la responsabilità del VENDITORE è esclusa per qualsiasi danno immateriale (mancato profitto, perdita dei contratti, perdita di immagine, ecc.), danni consequenziali e/o indiretti, speciali, incidentali, perdite o danni collaterali, consequenziali, punitivi o speciali. IL VENDITORE non sarà responsabile per qualsiasi rischio, danno o perdita causati dall'esecuzione di un servizio da parte del VENDITORE in relazione a macchinari, apparecchi, accessori.
7.5. Inoltre, la responsabilità del VENDITORE è strettamente limitata al prezzo di acquisto del prodotto venduto o al prezzo del servizio fornito.
7.6. Infine, qualsiasi azione di responsabilità nei confronti del VENDITORE si considera prescritta un (1) anno successivamente alla data di consegna della merce e/o alla data di esecuzione del servizio.
7.7. L'ACQUIRENTE manleva il VENDITORE da qualsiasi azione che qualsiasi parte terza potrebbe intentare contro il VENDITORE.
8. FORZA MAGGIORE
Le parti concordano che qualsiasi evento al di fuori del controllo delle parti, incluso ma non limitato a incendi, scioperi, difficoltà nel mondo del lavoro, atti del governo o di una autorità militare, embarghi o sanzioni economiche, difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e altri sottoinsiemi coinvolti nella fabbricazione del prodotto e/o ritardi nel trasporto o fornitura di tali materiali, costituirà un evento di forza maggiore esonerando da qualsiasi responsabilità.
9. CLAUSOLA DI CONSERVAZIONE DEL TITOLO
La merce consegnata rimane di proprietà del VENDITORE fino al completo pagamento delle fatture. Fino a quando Il VENDITORE è il proprietario, all'ACQUIRENTE è fatto divieto di utilizzare la merce come garanzia (pegno, mutuo, ecc.). In caso di lavorazione della merce, tale lavorazione non crea alcun obbligo da parte del VENDITORE. Nessuna delle modalità di assegnazione della proprietà, impedisce al VENDITORE di esercitare il suo diritto di proprietà sulla merce consegnata anche se essa risulta: trasformata, montata o unita ad altro. In caso di sequestro della merce, confisca o altre violazioni da parte di terzi rispetto ai diritti di proprietà del VENDITORE, l'ACQUIRENTE è tenuto a informare immediatamente il VENDITORE e indennizzare il VENDITORE di conseguenza.
10. PASSAGGIO DEL RISCHIO
Salvo diverso accordo scritto con il VENDITORE, il rischio relativo alla merce consegnata sarà trasferita all'ACQUIRENTE nel luogo di consegna secondo la regola Incoterm scelta dalle parti e che, salvo diverso accordo, è quello di cui all’Incoterm FCA.
11. ATTREZZATURE SPECIALI
Il termine "utensili speciali" si riferisce a elementi quali stampi, matrici, parti, forme, maschere, mandrini e qualsiasi altra attrezzatura speciale, ad eccezione dei macchinari necessari per produrre in modo standard la merce. Salvo accordi specifici presi per iscritto, tutti gli strumenti speciali necessari per la fabbricazione della merce rimarranno di proprietà del VENDITORE. In ogni caso gli impegni del VENDITORE si limitano alla progettazione, alla corretta gestione nella produzione e deposito. L'ACQUIRENTE è responsabile dei costi risultanti per: (1) modifiche richieste, (2) riparazioni importanti e/o sostituzione degli utensili causata dalla normale usura, (3) costi aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuovi fattori come migliori tempi di consegna.
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
12.1. Il VENDITORE conserva tutti i diritti, titoli e interessi in qualsiasi diritto di proprietà intellettuale incorporato e associato ai suoi prodotti e ai suoi servizi. Salvo diversi accordi presi per iscritto da VENDITORE e ACQUIRENTE, il VENDITORE avrà tutti i diritti, titoli, proprietà intellettuali, diritti di proprietà, diritti di riproduzione mondiale, segreti commerciali, diritti sui marchi, brevetti, design industriale e qualsiasi altro diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. L'ACQUIRENTE si impegna a non smantellare, testare, decodificare, modificare, copiare, analizzare la composizione dei prodotti del VENDITORE, o creare altre opere basate su di essi.
12.2. Se i beni forniti dal VENDITORE sono caratterizzati da un design fornito dall'ACQUIRENTE, o se recano l'etichetta o il marchio richiesto dall'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE si impegna a manlevare il VENDITORE contro qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivante da qualsiasi azione, sia civile che commerciale, contro il VENDITORE da parte di terzi sulla base di violazione o uso fraudolento di diritto dei marchi o dei brevetti.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
13.1. CONTROLLI ALL'ESPORTAZIONE. Le materie prime, i materiali, i prodotti e le informazioni riportate sulla fattura possono rientrare nell'ambito di applicazione delle norme Americane sul controllo delle esportazioni. L'ACQUIRENTE si asterrà dal vendere, esportare, trasferire o cedere, direttamente o indirettamente e su base volontaria, materie prime, materiali, prodotti e informazioni derivati dal presente contratto, a paesi, luoghi di destinazione o utenti finali non autorizzati dalla citata normativa. Inoltre, l’ACQUIRENTE si impegna a non accettare ordini effettuati da società per le quali la vendita non è legalmente autorizzata ai sensi del suddetto regolamento. Eventuali ordini di acquisto effettuati da non autorizzati persone fisiche o società costituite o controllate da paesi soggetti a restrizioni ai sensi dei suddetti regolamenti di controllo delle esportazioni saranno eseguiti solo dopo essere stati autorizzati e approvati dal governo competente.
13.2. Modifiche del contratto. Nessuna modifica, adattamento o rettifica del presente contratto sarà vincolante se non accettata per iscritto dalle parti.
13.3. Validità delle clausole. Qualora il VENDITORE con qualsiasi parola, azione o comunicazione scritta, rinunci o si ritenga abbia rinunciato a una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo, o se il VENDITORE non insistesse sull’adempimento da parte dell'ACQUIRENTE di uno o più termini del presente documento, tale inadempimento da parte del VENDITORE non potrà essere considerato rinuncia a qualsiasi altro termine contenuto in questo accordo. Inoltre, se un tribunale o un'autorità competente ritenesse che una disposizione del presente Accordo (o parte di esso) non sia valida, tale disposizione, in tutto o in parte, sarà ritenuto invalida, senza pregiudicare la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del presente Accordo. Le parti si impegnano a porre rimedio alla clausola invalidata mediante una disposizione alternativa con le finalità il più vicino possibile a quella ritenuta invalida.
13.4 Riservatezza. Le parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza per quanto riguarda informazioni di qualsiasi tipo (inclusi campioni, materiali, disegni, specifiche, fotografie, progetti, codici informatici, programmi informatici, software, dati, formule, processi, know-how, informazioni tecniche o commerciali, relazioni, documenti e corrispondenza o qualsiasi altro documento divulgato da o per conto di una Parte all'altra Parte, a uno qualsiasi dei suoi dipendenti, direttori, funzionari, direttori, consulenti o rappresentanti, in qualsiasi forma, inclusi quelli scritti, orali, visivi o elettronici), che sono contrassegnati come "riservati" o sono da considerarsi riservati rispetto alla natura delle informazioni e/o le circostanze della loro divulgazione.
13.5. Scelta della legge e clausola di giurisdizione. Si conviene che il presente contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità del diritto Italiano. Il tribunale competente in caso di controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Milano.