INDICE
Allegato
Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
INDICE
PARTE I
PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE.........................................
CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE ....................................
1. PREMESSA .....................................................................................................................
2. FONTI NORMATIVE .........................................................................................................
3. DEFINIZIONI...................................................................................................................
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ..............................................................
5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto. 6. Trasferimenti infragruppo ....................................................................................
7. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .................................................................................
CAPO II MODALITÁ DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI, NOZIONE DI CONTROLLO E INFLUENZA NOTEVOLE .....................................................................
1. MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI ..........................................................
2. NOZIONE DI CONTROLLO E INFLUENZA NOTEVOLE ......................................................
CAPO III PARTECIPAZIONI INDIRETTE ......................................................................
1. Modalità di calcolo delle partecipazioni indirette ........................................
2. CRITERIO DEL CONTROLLO ..........................................................................................
3. CRITERIO DEL MOLTIPLICATORE..................................................................................
4. CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI AGGREGAZIONE ..................................................
4.1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE .......................................................................................
CAPO IV AZIONE DI CONCERTO....................................................................................
1. AZIONE DI CONCERTO..................................................................................................
2. PRESUNZIONI E INDICI DI CONCERTO ...........................................................................
3. MODIFICA E RINNOVO DEGLI ACCORDI .......................................................................
CAPO V ACQUISIZIONE O INCREMENTO INVOLONTARIO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA .................................................................................
1. ACQUISIZIONI O INCREMENTI INVOLONTARI ................................................................
CAPO VI CASI DI ESENZIONE DAL CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI ...........
1. Casi di esenzione dal calcolo delle partecipazioni .........................................
PARTE II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ......................................................................
CAPO I PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE .........................
1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ..................................................................................
1.1. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO ........................................................
1.2. Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni .....................
1.3. MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO ......................................................................
1.4. SEMPLIFICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ..........................................
2. Informazioni da allegare all'istanza di autorizzazione ...............................
CAPO II AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ........................................
1. Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento .................
2. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.............................................................................
PARTE III
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ............
1. PRINCIPI GENERALI ..........................................................................................................
1.1. SOCIETÀ FIDUCIARIE .....................................................................................................
1.2. SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE ...........................................................................
2. Criteri per la valutazione della qualità del candidato acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione .....................................................
2.1. REPUTAZIONE DEL CANDIDATO ACQUIRENTE .............................................................
2.2. Onorabilità, correttezza, professionalità e competenza di coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata......
2.3. SOLIDITÀ FINANZIARIA DEL CANDIDATO ACQUIRENTE ................................................
2.4. Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'impresa vigilata.................
2.5. Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ...............................
3. MODALITÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA ....................................................................................................................
PARTE IV
INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE .................................
1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti ...............................................
2. OBBLIGO DI ALIENAZIONE ...............................................................................................
3. Mancanza sopravvenuta o modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione........................................................................................
4. Accertamento delle situazioni di sospensione del diritto di voto ....................
PARTE V COMUNICAZIONI...............................................................................................................
1. COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE, L'INCREMENTO O LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI ..................................................................................................................
2. COMUNICAZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI DI VOTO..................................................
3. Comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ..............................................
4. OMESSE COMUNICAZIONI .............................................................................................
PARTE VI
ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE VIGILATE ..............................................................
1. INFORMAZIONI AI SOGGETTI INTERESSATI ...................................................................
2. INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE .................................................................
ALLEGATO 1........................................................................................................................
PARTE I
PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Premessa
La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità di vigilanza nazionali devono osservare nei procedimenti inerenti all'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario; l'obiettivo è assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all'interno del mercato unico, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale.
La normativa europea di riferimento è contenuta nelle direttive 2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID II), 2009/65/EC (c.d. UCITS), 2011/61/UE (c.d.
AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE (c.d. PSD II) e nel regolamento (UE)
n. 575/2013 (cd. CRR), nonché negli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA); questi ultimi forniscono criteri e indirizzi applicativi per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorità competenti.
La disciplina degli assetti proprietari persegue l'obiettivo di evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. Per questa ragione essa prevede, tra l'altro, l'obbligo di autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano).
La disciplina prevede che l'Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
In attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le presenti disposizioni individuano tra l'altro
– in conformità con le previsioni europee – i criteri di calcolo delle partecipazioni
qualificate, i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata, le presunzioni di azione di concerto, le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in un intermediario, nonché gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.
Le presenti disposizioni si applicano in conformità con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (RMVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (RQMVU), secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia per l'esercizio della supervisione sulle banche.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB e del TUF:
— art. 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB e art. 1, comma 6-bis, del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
— artt. 6 e 6-bis del TUB, che disciplinano i rapporti con il diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo;
— Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
— art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;
— art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche;
— artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
— art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67- bis del TUB;
— artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
— art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB;
— art. 114-undecies del TUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
— art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
— artt. 139 e 140 del TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari;
— Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
— art. 35-undecies, comma 1-ter, del TUF, che prevede che, in deroga all'articolo 35- bis, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF;
— art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF;
— art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle società fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB;
nonché dalle seguenti disposizioni:
— Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
— Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);
— Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;
— Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD), come modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
— Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
— Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II);
— Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR);
— Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II);
— Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLD);
— Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD);
— Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD);
— Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (UCITS);
— Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
— Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01);
— d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
— regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica;
— regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
— decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”;
— Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (Provvedimento del 26 ottobre 2021);
— Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021);
— Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
— “Autorità competente”: per le banche e le SIM di classe 1, la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU; per le altre imprese vigilate, la Banca d'Italia;
— “banca”: la banca o la società capogruppo di un gruppo bancario, nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo
69.2 del TUB;
— “candidato acquirente”: la persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, intende acquisire o incrementare a qualsiasi titolo – anche di concerto con altre persone e anche in assenza di acquisti di partecipazioni – una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata, oppure intende detenere una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata a
seguito di raggiungimento o superamento involontario di una delle soglie indicate nella
definizione di “partecipazione qualificata”;
— “controllo”: il controllo come definito dall'articolo 23 del TUB;
— “controparte centrale”: il soggetto indicato nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (EMIR);
— “impresa vigilata”: la banca, l'intermediario finanziario, l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica, la SIM, la SGR, la SICAV, la SICAF, in cui il candidato acquirente intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata;
— “incremento di una partecipazione qualificata”: l'aumento di una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale nell'impresa vigilata pari o superiore al 20%, 30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sull'impresa;
— “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche
finanziarie e operative dell'impresa vigilata, senza averne il controllo;
— “intermediari finanziari”: gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi iscritti nel medesimo albo e le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, e le società capogruppo di gruppi finanziari di cui all'articolo 109 del TUB;
— “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
— “partecipazione qualificata”: le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell'impresa vigilata o che consentono di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull'impresa;
— “TUB”: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni;
— “TUF”: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini delle presenti Disposizioni, per le imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF:
— l'espressione “istanza di autorizzazione” va intesa come “comunicazione preventiva” e, conseguentemente, l'espressione “soggetto istante” va riferita al soggetto che presenta la comunicazione preventiva;
— le espressioni “autorizzazione preventiva” e “provvedimento di accoglimento” vanno intese come “nulla osta” oppure come “decorso del termine entro il quale l'Autorità competente può vietare l'acquisizione”;
— l'espressione “provvedimento di rigetto” dell'istanza di autorizzazione va intesa come
“divieto” al compimento dell'acquisizione o dell'incremento.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.
4. Ambito di applicazione delle disposizioni
Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi di preventiva autorizzazione per coloro (“candidati acquirenti”) che intendono:
a) acquisire a qualsiasi titolo partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
b) incrementare le partecipazioni qualificate già possedute quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando l'incremento comporta il controllo dell'impresa vigilata stessa;
c) acquisire in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) il controllo;
2) una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel Capo III, paragrafo 3 (“Criterio del moltiplicatore”);
d) acquisire a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con l'impresa vigilata o di una clausola del suo statuto, il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, o una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%, 30% o 50%, tenuto conto delle partecipazioni già possedute.
L'obbligo di autorizzazione preventiva si applica a tutti i candidati acquirenti che
si trovino in una delle situazioni che precedono:
i) direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo III;
ii) da soli o di concerto, ai sensi degli articoli 22-bis del TUB e 15-bis del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo IV.
Le presenti disposizioni non si applicano con riferimento alle partecipazioni nel capitale di istituti di pagamento che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1, numero 8, del TUB.
5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto
Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei relativi diritti di voto, sono soggetti agli obblighi di autorizzazione sia il titolare della partecipazione sia il soggetto cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto.
Gli obblighi autorizzativi, quindi, ricadono anche in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti – direttamente o indirettamente – i diritti di voto per effetto, ad esempio, di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:
a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempre che il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
c) pegno o usufrutto di partecipazioni;
d) delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.
Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono sia sul prestatore, sul riportato o sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore o sull'acquirente a termine. Gli obblighi di autorizzazione non sorgono in capo al prestatario, al riportatore o all'acquirente a termine nel caso previsto dal Capo VI, paragrafo 1, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.
Se le partecipazioni in un'impresa vigilata o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti – direttamente o indirettamente – per il tramite di un trust, il trustee è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva. Anche il disponente (settlor) e i beneficiari (beneficiaries) sono tenuti, insieme al trustee, a richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo che il trustee dimostri all'Autorità competente, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti alle partecipazioni né direttamente o indirettamente (1), né in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali.
In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione è richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa impresa vigilata, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che il fiduciario dimostri all'Autorità competente, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare – neppure indirettamente – alcuna influenza sulla gestione dei diritti inerenti alle partecipazioni.
(1) A titolo esemplificativo, la possibilità di esercitare indirettamente un'influenza sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni può configurarsi nel caso in cui al disponente o ai beneficiari sia attribuito un potere di revoca del trustee.
6. Trasferimenti infragruppo
Quando una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è trasferita tra due o più soggetti appartenenti a un medesimo gruppo, sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione qualificata nell'impresa vigilata. Il soggetto al vertice del gruppo e gli altri soggetti appartenenti al gruppo già autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata non sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione.
7. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alle Disposizioni:
— autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie (termine: 60 giorni lavorativi) (2);
— sospensione o revoca dell’autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie (termine: 120 giorni);
— sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie (termine: 120 giorni);
— divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi);
— sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire su SIM, SGR, SICAV e SICAF, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall’articolo 15, comma 2, del TUF (termine: 120 giorni);
— obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV e SICAF
(termine: 120 giorni).
(2) Il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche si computa secondo il calendario della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 28, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea.
CAPO II
MODALITÁ DI CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI, NOZIONE DI CONTROLLO E INFLUENZA NOTEVOLE
1. Modalità di calcolo delle partecipazioni
Le partecipazioni indicate nel Capo I, paragrafo 4, lett. a), b), c) e d), sono calcolate aggregando tutte le partecipazioni acquisite o detenute sia direttamente sia indirettamente (1), secondo i seguenti metodi. L'autorizzazione preventiva è richiesta quando il raggiungimento o il superamento delle soglie discende dall'applicazione anche di uno solo di essi.
1) Un primo calcolo è effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dall'impresa vigilata.
2) Un secondo calcolo è effettuato ponendo, al numeratore, la somma dei diritti di voto da acquisire e dei diritti di voto già posseduti e, al denominatore, tutti i diritti di voto esercitabili nell'impresa vigilata. A questi fini, si considerano i diritti di voto, anche se sospesi, limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che i diritti di voto siano limitati a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.
3) Un terzo calcolo è effettuato se l'impresa vigilata ha emesso azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti che assumano rilievo per la gestione sociale (2). Questo calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento sul quale sono attribuiti diritti di voto, ponendo – al numeratore – le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e – al
(1) Le partecipazioni indirette rilevanti ai fini dell'aggregazione delle partecipazioni acquisite o detenute direttamente e indirettamente sono quelle calcolate sulla base sia del criterio del controllo sia del criterio del moltiplicatore, secondo quanto previsto dal Capo III.
(2) Si considerano di rilievo per la gestione sociale le delibere di: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio di esercizio; distribuzione degli utili; distribuzione delle riserve; autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell'azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all'esercizio di tale azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva approvazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli articoli 104, 107 e 114-bis del TUF, in materia di passivity rule, approvazione dell'OPA preventiva, approvazione dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari per tutto il personale; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni).
denominatore – tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento
emesse dall'impresa vigilata.
Nel caso in cui l'impresa vigilata abbia emesso azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione sospensiva non ancora avverata o di una condizione risolutiva già avveratasi, i calcoli di cui ai numeri 2 e 3 sono effettuati ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati.
Le modalità di calcolo indicate nel presente paragrafo si applicano, per quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote di s.r.l. Per le imprese vigilate costituite in forma di società cooperativa il calcolo è effettuato con riferimento al capitale sociale.
Le azioni proprie possedute – direttamente o indirettamente – dall'impresa vigilata
non sono computate al denominatore ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo (3).
Ad eccezione dei casi di esonero di cui al Capo III, paragrafo 4, e al Capo VI, il candidato acquirente somma tutte le partecipazioni possedute – direttamente, indirettamente o di concerto – e quelle gestite (4).
Nell'ipotesi di più operazioni di acquisto e vendita realizzate nel medesimo giorno, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di autorizzazione, nonché di quelli di comunicazione ai sensi della Parte V, è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.
Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127- quinquies del TUF oppure di emissione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile, il calcolo è effettuato tenendo conto del numero di diritti di voto riferiti alle azioni acquisite o detenute.
Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; questi rilevano solo se il loro possesso configura un'ipotesi di influenza notevole (cfr. paragrafo 2).
(3) È opportuno che le imprese vigilate prevedano adeguate forme di pubblicità dell'ammontare di azioni
proprie detenute indirettamente, qualora già non forniscano questa informazione nel bilancio.
(4) Si intendono per “partecipazioni gestite”:
a) le azioni, i cui diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente dai gestori, di pertinenza: i) degli OICR gestiti, anche sulla base di una delega, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore che ha istituito gli OICR medesimi; ii) degli OICR istituiti, salvo che l'esercizio del diritto di voto sia attribuito al gestore;
b) le azioni i cui diritti di voto siano discrezionalmente attribuiti dal cliente ai soggetti abilitati nell'ambito
della prestazione del servizio di gestione di portafogli.
2. Nozione di controllo e influenza notevole
Il controllo sussiste nelle ipotesi indicate nell'articolo 23 del TUB.
La possibilità di esercitare un'influenza notevole su un'impresa vigilata è soggetta ad autorizzazione preventiva quando essa deriva da:
– l'acquisizione di partecipazioni inferiori alla soglia del 10% del capitale o dei diritti di
voto dell'impresa vigilata, tenuto anche conto delle partecipazioni già possedute;
– l'acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque
i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile;
– un contratto con l'impresa vigilata o una clausola del suo statuto.
Per verificare la sussistenza dell'influenza notevole sono considerate le caratteristiche dell'assetto proprietario e del governo societario dell'impresa vigilata, nonché le relazioni esistenti tra quest'ultima, altri partecipanti e il candidato acquirente, alla luce dei seguenti indici e di ogni altra circostanza rilevante:
a) il grado di frammentazione dell'azionariato dell'impresa vigilata (5);
b) salve le presunzioni di concerto previste al Capo IV, la presenza di rapporti, anche di natura negoziale, tra il candidato acquirente e altri partecipanti dell'impresa vigilata, che consentono di esercitare, anche congiuntamente con questi ultimi, un'influenza notevole sull'impresa vigilata;
c) la circostanza che il candidato acquirente sia in grado di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata (6);
d) la circostanza che il candidato acquirente sia in grado di incidere (7) – pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto – sull'assunzione delle decisioni di natura strategica dell'impresa vigilata, in particolare per quanto concerne le singole operazioni (organizzative, gestionali e finanziarie) di carattere strategico, i piani industriali e finanziari, nonché gli argomenti di rilievo per la gestione sociale individuati nel paragrafo 1 (8);
e) la circostanza che il candidato acquirente sia un componente dell'organo con funzione di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa vigilata o del
(5) È ad esempio possibile che l'influenza notevole derivi dalla circostanza che le altre partecipazioni siano detenute da soggetti che non esercitano, anche per previsione statutaria o per vincolo regolamentare, alcuna influenza sulla gestione dell'impresa vigilata.
(6) Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il fatto di esprimere uno o più componenti in rappresentanza della minoranza.
(7) Anche per effetto dell'esercizio di eventuali diritti di veto.
(8) Non costituisce di per sé indice di influenza notevole la formulazione di osservazioni, commenti e suggerimenti da parte dei soci di minoranza in occasione delle decisioni degli organi sociali (in merito, ad esempio, alla politica dei dividendi).
soggetto che la controlla (9);
f) la presenza di transazioni ricorrenti e, in ogni caso, rilevanti tra il candidato
acquirente e l'impresa vigilata (10);
g) lo scambio di personale manageriale e la fornitura di informazioni tecniche essenziali
tra il candidato acquirente e l'impresa vigilata;
h) il possesso di strumenti finanziari partecipativi in misura o di tipologia tale da conferire il potere di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata o di partecipare alla determinazione delle decisioni di natura strategica per l'impresa vigilata stessa (cfr. anche lett. d);
i) l'attribuzione al singolo socio, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile, di particolari diritti patrimoniali o amministrativi che consentano di esercitare poteri analoghi a quelli indicati alla lett. h) o di compiere le operazioni di cui alle lett. f) e g).
(9) Nel caso in cui il candidato acquirente sia una persona giuridica, può rilevare la circostanza che un componente dell'organo con funzione di amministrazione, direzione o controllo del candidato acquirente sia anche componente dell'organo con funzione di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa vigilata.
(10) Per transazioni rilevanti si intendono almeno le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
CAPO III
PARTECIPAZIONI INDIRETTE
1. Modalità di calcolo delle partecipazioni indirette
Ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, il calcolo delle partecipazioni indirette è effettuato secondo due criteri: il criterio del controllo e il criterio del moltiplicatore.
Con riguardo alle partecipazioni indirette in banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF:
– i criteri del controllo e del moltiplicatore si applicano su ciascun livello di ciascuna
catena partecipativa dell'impresa vigilata;
– il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora vi sia un partecipante diretto che esercita il controllo sull'impresa vigilata o qualora sia stato individuato un partecipante indiretto sulla base del criterio del controllo.
Con riguardo alle partecipazioni indirette in intermediari finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica:
– il criterio del controllo si applica su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa
dell'impresa vigilata;
– il criterio del moltiplicatore si applica con riferimento alle partecipazioni nel soggetto che esercita, in ultima istanza, il controllo sull'impresa vigilata; il criterio si applica altresì qualora non vi sia nessun partecipante, diretto o indiretto, che esercita il controllo sull'impresa.
Schemi esemplificativi dell'applicazione dei due criteri sono forniti nell'Allegato
1.
2. Criterio del controllo
Nel calcolo della partecipazione si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, ivi incluso il caso in cui le partecipazioni sono acquisite o possedute per il tramite di società controllate da due o più soggetti che agiscono di concerto (1). Si applicano la nozione di controllo contenuta nell'articolo 23 del TUB e le presunzioni ivi indicate.
Quando la partecipazione qualificata è acquisita o incrementata indirettamente per il tramite di società controllate, sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva,
(1) Ai fini della sussistenza dell'azione di concerto rilevano le presunzioni e gli indici di cui al Capo IV, riferiti alla società controllata.
oltre al candidato acquirente posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto, anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa, fermo restando quanto stabilito nella Parte II, Capo I, paragrafo 1.4 (“Semplificazioni per la presentazione dell'istanza”), e nella Parte III, paragrafo 1 (“Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione. Principi generali”).
L'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del controllo si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente (o del partecipante) da esso controllato.
3. Criterio del moltiplicatore
Un soggetto che non sia individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata sulla base del criterio del controllo previsto dal paragrafo 2 può essere comunque individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata sulla base del criterio del moltiplicatore.
A questo fine, nel calcolo della partecipazione si considerano le partecipazioni acquisite o comunque possedute in una impresa vigilata per il tramite di società, anche non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale nell'impresa stessa, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Il calcolo è effettuato attraverso la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni lungo la catena partecipativa. Ad esito del calcolo, si considera come candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10%.
Si considera, altresì, candidato acquirente indiretto chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo sul candidato acquirente individuato sulla base del calcolo che precede (2). In questo caso l'entità della partecipazione del controllante nell'impresa vigilata si considera pari all'entità della partecipazione nell'impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore (3).
4. Casi di esonero dall’obbligo di aggregazione
In deroga a quanto previsto dal Capo II, paragrafo 1, relativamente all'obbligo di
aggregazione delle partecipazioni acquisite e detenute direttamente e indirettamente, un
(2) Tale previsione si applica anche con riferimento a chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su un candidato acquirente indiretto, individuato sulla base del criterio del moltiplicatore, di partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario, in un istituto di pagamento o in un istituto di moneta elettronica.
(3) Con riguardo alle partecipazioni acquisite o detenute in soggetti che agiscono di concerto di cui al Capo IV, ai fini dell'individuazione di un candidato acquirente indiretto il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto.
soggetto non è tenuto ad aggregare le partecipazioni detenute o acquisite in un'impresa vigilata con le partecipazioni indirette nella stessa impresa vigilata, come calcolate ai sensi del paragrafo 2 del presente Capo, acquisite o detenute per il tramite di un soggetto abilitato da esso controllato, che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, a condizione che (4):
i) il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'impresa vigilata in modo indipendente (5) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.
Ai soggetti abilitati di Stati terzi tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) del soggetto abilitato.
L'obbligo di aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette non si applica altresì in capo al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell'impresa vigilata
– come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo (“Criterio del moltiplicatore”)
– per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.
(4) Qualora le condizioni che seguono non siano soddisfatte, può comunque venire in rilievo quanto previsto dal Capo V della presente Parte.
(5) Tale condizione ricorre quando:
a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette, o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte del soggetto abilitato dei diritti di voto detenuti nella impresa vigilata nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli; e
b) il soggetto abilitato adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella impresa vigilata siano esercitati dal soggetto abilitato in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra il soggetto abilitato, da un lato, e il soggetto controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni del soggetto abilitato in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.
4.1. Obblighi di informazione
Per applicare l'esonero previsto dal paragrafo 4 del presente Capo, il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d'Italia:
a) un elenco aggiornato dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza o, se del caso, menzione dell'assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;
b) con riferimento a ciascun soggetto abilitato controllato, un attestato che certifica che:
– il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell'esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;
– il soggetto abilitato esercita i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite in modo indipendente dal soggetto controllante.
Il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, informazioni idonee a comprovare che:
i) la propria struttura organizzativa e quella dei soggetti abilitati consentono l'esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e il soggetto abilitato adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all'esercizio dei diritti di voto;
ii) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;
iii) l'attività di gestione a proprio favore è svolta dal soggetto abilitato controllato sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.
Gli obblighi di informazione previsti dal presente paragrafo non si applicano al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell'impresa vigilata – come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo (“Criterio del moltiplicatore”) – per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.
CAPO IV
AZIONE DI CONCERTO
1. Azione di concerto
È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nel Capo I, paragrafo 4, oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole. In questi casi, tutti coloro che agiscono di concerto sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi del Capo I, paragrafo 4, fermo restando quanto previsto dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1.4 (“Semplificazioni per la presentazione dell'istanza”).
Ai fini del presente Capo, la verifica del raggiungimento o del superamento delle soglie indicate nel Capo I, paragrafo 4, è condotta – secondo le modalità di calcolo delle partecipazioni individuate nel Capo II – con riferimento alla somma delle partecipazioni nell'impresa vigilata dei soggetti che agiscono di concerto (1), anche in assenza di acquisti nel capitale dell'impresa vigilata oppure quando l'acquisizione o l'incremento della partecipazione sono effettuati da uno solo dei soggetti (2).
2. Presunzioni e indici di concerto
Si presume che agiscano di concerto, anche in assenza di acquisti di partecipazioni e salvo prova contraria:
a) gli aderenti a un patto, ancorché invalido o inefficace:
1) avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata;
2) avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sull'impresa vigilata;
b) una società e i soggetti che in essa svolgono funzioni di amministrazione e direzione;
(1) In caso di patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata, ai fini della verifica del raggiungimento o superamento delle soglie si considerano le partecipazioni complessivamente detenute dagli aderenti al patto, salvo che gli aderenti dimostrino la non sussistenza del concerto relativamente alle partecipazioni non conferite nel patto.
(2) Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata, la sussistenza di un'azione di concerto rileva anche tra soggetti che acquisiscono o detengono partecipazioni indirette nell'impresa vigilata, calcolate sulla base del criterio del controllo secondo quanto previsto nel Capo III, paragrafo 2 (“Criterio del controllo”). La sussistenza di un'azione di concerto non rileva invece tra soggetti che esercitano congiuntamente il controllo su un candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore.
c) un soggetto e il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto, gli affini e i parenti in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado nonché i figli del coniuge e del convivente.
Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata, le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) assumono rilievo anche congiuntamente.
Per verificare la sussistenza di un'azione di concerto sono altresì considerati almeno i seguenti indici:
a) la presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti da parte di due o più soggetti
nell'impresa vigilata (3);
b) patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione tra due o più soggetti per
l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata;
c) la cooperazione tra due o più partecipanti, anche attraverso la presentazione di liste di candidati, per la nomina dei componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata (4);
d) l'utilizzo da parte di uno o più soggetti della stessa fonte di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa vigilata;
e) la circostanza che le partecipazioni nell'impresa vigilata siano acquisite o detenute da società sottoposte a comune controllo.
La cooperazione tra più soggetti non configura di per sé un'azione di concerto:
i) in presenza di accordi che hanno ad oggetto il solo trasferimento di partecipazioni o che prevedono obblighi e/o limitazioni relativamente al trasferimento o alla sottoscrizione di partecipazioni (5);
ii) nell'ambito del dialogo tra l'impresa vigilata e la generalità dei soci;
iii) in caso di esercizio congiunto da parte dei soci dei diritti previsti dal TUB (art. 70, comma 7), dal TUF (artt. 126-bis, 127-ter e 157) e dal codice civile (artt. 2367, comma 1, 2377, comma 3, 2388, comma 4, 2393-bis, 2396, 2407, comma 3, 2408, comma 2, 2409, comma 1, 2409-decies, comma 1, 2409-quaterdecies, comma 1, 2409-noviesdecies, 2434-bis, 2476, commi 3 e 5, 2477, comma 3, 2479, comma 1, 2479-ter, comma 4, 2487, comma 4, 2489, comma 2);
(3) Questo indice può assumere rilevanza in concreto quando l'impresa vigilata presenti caratteristiche di
concentrazione dell'azionariato.
(4) Ai fini della sussistenza di un'azione di concerto, non rilevano di per sé la cooperazione tra partecipanti per la nomina di uno o più componenti in rappresentanza della minoranza né gli accordi per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, sempre che tali liste candidino un numero di soggetti inferiore alla metà dei componenti da eleggere oppure siano programmaticamente preordinate all'elezione di rappresentanti della minoranza.
(5) Vi rientrano, ad esempio, i patti che conferiscono diritti di prelazione o gradimento e le clausole di
drag-along e di tag-along.
iv) laddove due o più soggetti si accordino in qualsiasi forma per votare allo stesso modo su specifici punti all'ordine del giorno di una singola assemblea (6), purché diversi dalla nomina dei componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica (7).
3. Modifica e rinnovo degli accordi
L'obbligo di preventiva autorizzazione si applica anche al soggetto che aderisce agli accordi di cui al paragrafo 1 in un momento successivo a quello della loro conclusione, fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione in capo a tutti gli aderenti all'accordo qualora, per effetto dell'adesione del soggetto, si verifichi una delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4.
In caso di rinnovo degli accordi, l'obbligo di preventiva autorizzazione non si applica agli aderenti all'accordo già autorizzati ai sensi del paragrafo 1 (8).
(6) A titolo esemplificativo, può trattarsi di accordi tra soci per respingere proposte in materia di operazioni con parti correlate oppure per approvare o respingere proposte in materia di remunerazione degli amministratori, acquisizione o cessione di rapporti giuridici, aumento o riduzione di capitale, acquisto di azioni proprie, distribuzione di dividendi, nomina, revoca o remunerazione dei revisori dei conti, bilancio sociale, politica aziendale in tema di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) o di conformità a norme o codici di condotta applicabili all'impresa vigilata.
(7) È fatto salvo quanto previsto dalla nota 4.
(8) Con riferimento ad accordi per la nomina dei componenti degli organi sociali ciclicamente stipulati tra gli stessi soggetti in occasione del rinnovo degli organi, nel caso degli accordi successivi al primo gli aderenti non sono soggetti all'obbligo di preventiva autorizzazione, salvo che siano venuti meno o si siano modificati i presupposti o le condizioni in base ai quali è stata rilasciata la precedente autorizzazione o che, per effetto dell'incremento della partecipazione di uno o più aderenti agli accordi, si verifichi una delle situazioni individuate nel Capo I, paragrafo 4. Fermo restando quanto precede, qualora agli accordi successivi al primo aderiscano anche soggetti ulteriori, l'obbligo di preventiva autorizzazione si applica solo a questi ultimi.
CAPO V
ACQUISIZIONE O INCREMENTO INVOLONTARIO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA
1. Acquisizioni o incrementi involontari
Gli obblighi di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata si applicano anche nei casi in cui un soggetto raggiunga o superi le soglie autorizzative di cui al Capo I, paragrafo 4, a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto. In questi casi si applica quanto previsto dalla Parte II, Capo I (“Presentazione dell'istanza di autorizzazione”).
Gli obblighi di autorizzazione non si applicano se il soggetto intende ridurre senza indugio la propria partecipazione al di sotto della soglia autorizzativa raggiunta o superata involontariamente, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Autorità competente previsto dalla Parte V.
Il raggiungimento o il superamento involontario delle soglie autorizzative può essere riconducibile, in via esemplificativa, a uno dei seguenti eventi:
— acquisto diretto o indiretto di azioni proprie da parte dell'impresa vigilata;
— operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);
— esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;
— acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3, per effetto dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo (1);
— acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell'aggregazione delle partecipazioni indirette in un'impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.
Resta fermo che fino al rilascio dell'autorizzazione non possono essere esercitati i diritti di voto eccedenti le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione detenuta.
(1) In particolare, può aversi raggiungimento o superamento involontario delle soglie autorizzative in caso di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, oppure nell'ipotesi in cui l'acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3, derivi dall'aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un'impresa vigilata.
CAPO VI
CASI DI ESENZIONE DAL CALCOLO DELLE PARTECIPAZIONI
1. Casi di esenzione dal calcolo delle partecipazioni
Ai fini degli obblighi di autorizzazione preventiva all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata, non si considerano le partecipazioni in un'impresa vigilata:
a) acquisite esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette partecipazioni entro il ciclo di negoziazione;
b) detenute dalle controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive (1), nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;
c) detenute nell'ambito della prestazione del servizio di custodia, purché i diritti di voto inerenti a tali partecipazioni possano essere esercitati soltanto secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dai soggetti cui spetta il diritto di voto;
d) acquisite o cedute da parte di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in qualità di market maker in relazione agli strumenti finanziari oggetto dell'attività di market making, purché la banca o l'impresa di investimento:
1. sia autorizzata a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio;
2. non intervenga nella gestione dell'impresa vigilata né eserciti su di essa alcuna influenza al fine dell'acquisizione di tali partecipazioni o del sostegno del prezzo delle stesse;
3. sia in grado di identificare le partecipazioni detenute ai fini dell'attività di market making – mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte dell'Autorità competente – oppure mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e) detenute da una banca o da un'impresa di investimento nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo oppure con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'articolo 1, comma 5, punto c), del TUF, purché:
(1) Per procedure esecutive si intendono le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, oppure definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante.
1. i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti
utilizzati per intervenire nella gestione dell'impresa vigilata;
2. dette partecipazioni siano cedute entro un anno dall'acquisizione o dall'incremento;
f) detenute nel portafoglio di negoziazione (2) di una banca o di un'impresa di
investimento, purché:
1. i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5% dei diritti di voto dell'impresa vigilata (3); e
2. la banca o l'impresa di investimento assicuri che i diritti inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'impresa vigilata;
g) acquisite ai fini di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione, purché i diritti di voto inerenti a tali partecipazioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'impresa vigilata;
h) se l'impresa vigilata è una banca, acquisite o ricevute dalle banche centrali appartenenti al Sistema europeo delle Banche Centrali (SEBC) nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le partecipazioni sotto forma di pegno, di operazioni pronti contro termine o contratti simili di liquidità acquisite o ricevute a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento. L'esenzione opera a condizione che le suddette operazioni siano di breve durata e che i diritti di voto inerenti alla partecipazione non siano esercitati;
i) acquisite in via temporanea sulla base di un programma negoziale predefinito, a condizione che il candidato acquirente si impegni a cedere le partecipazioni entro 7 giorni (4) e a non esercitare i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata inerenti alle partecipazioni acquisite in via temporanea. Il soggetto che acquisisce le partecipazioni in via temporanea comunica all'Autorità competente l'intenzione di avvalersi dell'esenzione prima che abbia luogo l'acquisizione.
(2) La definizione di “portafoglio di negoziazione” è contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto (86), del CRR.
(3) Le modalità di calcolo della percentuale sono quelle indicate nel Capo II, paragrafo 1.
(4) Qualora il cessionario, per effetto della cessione, diventi titolare di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata, il soggetto che acquisisce le partecipazioni in via temporanea può avvalersi dell'esenzione solo se il cessionario abbia ottenuto l'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento della partecipazione qualificata.
PARTE II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
CAPO I
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
1. Presentazione dell’istanza
L'istanza di autorizzazione è presentata all'Autorità competente prima dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata in un'impresa vigilata (1).
Il candidato acquirente parte di un contratto da cui derivi l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata (2) assicura che l'efficacia del contratto, se stipulato prima della conclusione del procedimento di autorizzazione, sia subordinata alla condizione sospensiva che l'autorizzazione sia ottenuta (3). (4)
In deroga a quanto precede, nei casi previsti dalla Parte I, Capo V (“Acquisizione o incremento involontario di una partecipazione qualificata”), l'istanza di autorizzazione può essere presentata successivamente all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata. In questi casi, l'istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l'evento che comporta l'acquisizione o l'incremento involontario della partecipazione qualificata o, se successivo, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza.
1.1. Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
In caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio (OPA o OPS), l'istanza di autorizzazione è presentata prima della promozione dell'offerta, in tempo utile per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione secondo quanto previsto dal Capo II della presente Parte.
1.2. Strumenti finanziari soggetti a conversione in partecipazioni
Il soggetto che detiene strumenti finanziari di un'impresa vigilata oggetto di conversione automatica in partecipazioni al verificarsi di eventi relativi all'andamento dell'impresa stessa (es., riduzione del coefficiente di capitale al di sotto di una
(1) Nei casi di cui alla Parte I, Capo IV, l'istanza di autorizzazione è presentata prima della conclusione
dell'accordo per l'esercizio concertato dei diritti relativi alle partecipazioni cui l'accordo si riferisce.
(2) Sono ricompresi i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata o aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sull'impresa vigilata (cfr. Parte I, Capo IV).
(3) In caso di assenza della condizione sospensiva, viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 24 del TUB e
dall'articolo 16 del TUF.
(4) In caso di cessione di beni o rapporti giuridici a un soggetto terzo nell'ambito della risoluzione, resta fermo
quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
determinata soglia) è tenuto a presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in quell'impresa vigilata qualora, ad esito della conversione, si venga a trovare in una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4. L'istanza di autorizzazione è presentata prima che si verifichi l'evento che determina la conversione o, qualora ciò non sia possibile (5), immediatamente dopo la conversione.
Il soggetto che detiene strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di convertire tali strumenti in partecipazioni di un'impresa vigilata oppure di sottoscrivere o acquistare partecipazioni dell'impresa stessa è tenuto a presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in quell'impresa vigilata qualora, ad esito della conversione, della sottoscrizione o dell'acquisto, si venga a trovare in una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4. L'istanza di autorizzazione è presentata prima dell'esercizio del diritto di conversione, sottoscrizione o acquisto.
1.3. Maggiorazione del diritto di voto
Qualora lo statuto dell'impresa vigilata preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, il soggetto che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 del medesimo articolo è tenuto a presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata se ad esito della maggiorazione del diritto di voto verrà a trovarsi in una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4. L'istanza di autorizzazione è presentata prima che sia conseguita la maggiorazione del diritto di voto, che avviene al termine del periodo continuativo previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, e comunque in tempo utile per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione secondo quanto previsto dal Capo II della presente Parte.
1.4. Semplificazioni per la presentazione dell’istanza
Nel caso di partecipazioni qualificate acquisite o incrementate indirettamente (cfr. Parte I, Capo III), l'istanza di autorizzazione può essere presentata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa anche per conto: i) del candidato acquirente diretto; ii) dei soggetti interposti tra il candidato acquirente indiretto e il candidato acquirente diretto o il partecipante diretto.
Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo IV), l'istanza di autorizzazione può essere presentata da uno dei soggetti che agiscono di concerto anche per conto degli altri.
Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto (cfr. Parte I, Capo I, paragrafo 5), l'istanza di autorizzazione può essere presentata da un soggetto anche per conto dell'altro o degli altri.
(5) Ad esempio, in caso di non prevedibilità dell'evento che determina la conversione.
2. Informazioni da allegare all’istanza di autorizzazione
Il candidato acquirente fornisce all'Autorità competente tutti gli elementi necessari a consentire un'adeguata valutazione dell'operazione. A questi fini, l'istanza di autorizzazione contiene le informazioni indicate nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere nell'istanza di autorizzazione o, nel caso delle SIM, indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1946.
Per agevolare i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza, può essere opportuno che questi, soprattutto in caso di operazioni atipiche o complesse, prendano contatto con l'Autorità competente prima di presentare l'istanza (c.d. pre-notifica).
CAPO II
AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1. Comunicazione di avvio, termini e sospensione del procedimento
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione l'Autorità competente invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza di autorizzazione e delle informazioni richieste ed è indicato il termine di conclusione del procedimento.
Se l'istanza di autorizzazione è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione l'Autorità competente ne dà comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e gli eventuali documenti o informazioni mancanti (1). Entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza regolarizzata o completata, l'Autorità competente invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento.
Dopo l'avvio del procedimento, l'Autorità competente può chiedere al candidato acquirente informazioni integrative, qualora le ritenga necessarie ai fini della valutazione.
Il procedimento può essere sospeso, non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo dal suo avvio, per una sola volta, fino alla ricezione delle informazioni integrative da parte del candidato acquirente.
Il termine massimo di sospensione è di: i) 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in uno Stato terzo o è soggetto alla regolamentazione di uno Stato terzo oppure non è una banca, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), una SIM, un'impresa di investimento dell'Unione europea, una società di gestione del risparmio, una SICAV, una SICAF, un gestore di FIA o un OICVM autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea; ii) 20 giorni lavorativi negli altri casi.
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative oppure dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che queste informazioni siano pervenute, l'Autorità competente comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini del procedimento.
Resta fermo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, per l'ipotesi in cui il procedimento di cui alla presente Parte si svolga contestualmente a uno dei procedimenti previsti dall'articolo 60-bis del TUB aventi a oggetto l'autorizzazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista capogruppo ovvero l'esenzione dall'assunzione della qualifica di capogruppo.
(1) Nella comunicazione l'Autorità competente può riservarsi di indicare al candidato acquirente gli eventuali documenti o informazioni mancanti con una successiva comunicazione, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi.
Nel corso del procedimento, l'Autorità competente può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi.
La valutazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente qualora quest'ultimo sia:
1. una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o un gestore autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione o di incremento;
2. l'impresa madre di una delle società del punto 1, oppure la persona fisica o giuridica che le controlla.
La valutazione dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata può formare oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede il candidato acquirente, qualora quest'ultimo sia un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica autorizzato in un altro Stato membro.
La consultazione con altre autorità non è motivo di sospensione dei termini di conclusione del procedimento.
2. Conclusione del procedimento
Il provvedimento di autorizzazione o diniego è rilasciato entro 60 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di avvio del procedimento (2). Il mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego entro questo termine equivale al rilascio dell'autorizzazione (“silenzio assenso”) (3). Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, completo delle relative motivazioni, è comunicato nei modi di legge al candidato acquirente entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Il provvedimento di autorizzazione può:
i) fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata oggetto dell'istanza. Decorso il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione senza il perfezionamento dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata, l'autorizzazione cessa di avere efficacia;
(2) In considerazione della scansione dei tempi e delle fasi procedurali previste dalla disciplina europea, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate in banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(3) In caso di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata ai sensi del TUF, l'Autorità competente può comunicare che nulla osta all'operazione anche prima della scadenza del termine.
ii) prevedere determinati obblighi o condizioni a carico del candidato acquirente, eventualmente formalizzando nel provvedimento specifiche dichiarazioni di impegno rilasciate dal candidato acquirente (4).
(4) In questo ambito possono rilevare dichiarazioni di impegno relative, ad esempio, alla politica di distribuzione di dividendi dell'impresa vigilata o al sostegno finanziario aggiuntivo nei confronti dell'impresa vigilata per lo sviluppo operativo e/o in caso di problemi di liquidità o adeguatezza patrimoniale.
PARTE III
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE
1. Principi generali
Il provvedimento di autorizzazione o diniego all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è rilasciato quando ricorrono condizioni atte a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. A questo scopo sono valutate la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri:
1) la reputazione del candidato acquirente, intesa come il possesso dei requisiti di onorabilità e la sua correttezza e competenza professionale (cfr. paragrafo 2.1);
2) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e il rispetto dei criteri di correttezza e competenza da parte di coloro che, in esito all'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata (cfr. paragrafo 2.2);
3) la solidità finanziaria del candidato acquirente, avendo in particolare riguardo al tipo di attività dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene o di cui entrerà a far parte (cfr. paragrafo 2.3);
4) la capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza, nonché l'idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni (cfr. paragrafo 2.4);
5) l'assenza di un fondato sospetto che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata possa aumentarne il rischio (cfr. paragrafo 2.5).
La valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto descritto nella Parte I.
Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB e dell'articolo 14 del TUF con riguardo alla valutazione dell'onorabilità e della correttezza del candidato acquirente, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta secondo il principio di proporzionalità; rilevano, in particolare, la natura del candidato acquirente (es., soggetto vigilato o non vigilato; persona giuridica o fisica), l'entità della partecipazione (es., di controllo, minoritaria), la durata prevista della sua detenzione, la tipologia di impresa vigilata (es., banca, gestore, intermediario finanziario, IMEL) e il ruolo da essa ricoperto nell'eventuale gruppo di appartenenza (es., capogruppo o società controllata) (1).
Con riferimento ai candidati acquirenti indiretti nell'ambito di una catena partecipativa che siano imprese vigilate, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione
(1) In caso di azione di concerto, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione – qualora il numero degli aderenti all'accordo sia particolarmente elevato – può essere limitata, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, agli aderenti in grado di incidere in misura determinante sugli assetti di potere interni all'accordo o sulle sue regole di funzionamento.
può essere condotta limitatamente al candidato acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto.
Per i soggetti già autorizzati a detenere in via indiretta una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata che acquisiscono una partecipazione diretta nella stessa impresa (2), la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta avendo riguardo solo a eventuali modifiche dei presupposti e delle condizioni alla base dell'autorizzazione già rilasciata.
Nel caso di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata in SICAV o SICAF eterogestite, la valutazione è condotta sulla base dei soli criteri di cui ai numeri 1), 2), 4) – limitatamente alla capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza – e 5). Di conseguenza, i candidati acquirenti sono tenuti a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri.
Resta ferma la possibilità dell'Autorità competente di richiedere ulteriori elementi informativi, laddove questi risultino necessari per disporre di un quadro completo dell'operazione di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata.
1.1. Società fiduciarie
Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF, la Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, valuta la qualità del candidato acquirente, tenendo conto del probabile grado d'influenza di quest'ultimo sulla società fiduciaria.
La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:
a) la reputazione del candidato acquirente (3), ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale del candidato acquirente;
b) la professionalità e onorabilità e la correttezza e competenza professionale di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella società fiduciaria;
c) la capacità della società fiduciaria di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;
d) l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Il candidato acquirente è quindi tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri.
(2) Ad es., nei casi di trasferimenti infragruppo di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 6.
(3) La reputazione è valutata con particolare riferimento a fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.
1.2. Società di investimento semplice
Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater, del TUF (“SiS”), l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti.
2. Criteri per la valutazione della qualità del candidato acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione
2.1. Reputazione del candidato acquirente
La valutazione della reputazione del candidato acquirente è condotta sulla base della disciplina di attuazione degli articoli 25 del TUB e 14 del TUF (4).
2.2. Onorabilità, correttezza, professionalità e competenza di coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell’impresa vigilata
Il possesso di requisiti di onorabilità e professionalità e il rispetto di criteri di correttezza e competenza sono valutati sulla base della disciplina di attuazione degli articoli 26 del TUB e 13 del TUF, in capo a coloro che, in esito all'acquisizione o all'incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata, se noti.
2.3. Solidità finanziaria del candidato acquirente
La solidità finanziaria del candidato acquirente e del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata è valutata avendo riguardo alla capacità del candidato acquirente di:
a) finanziare il progetto, che deve essere economicamente sostenibile;
b) assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell'attività dell'impresa vigilata nel medio termine (per un periodo di almeno tre anni);
c) mantenere in un prossimo futuro (di norma, tre anni) un'equilibrata struttura economico-patrimoniale e finanziaria (5). La medesima valutazione è compiuta con riferimento anche alla struttura economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa vigilata.
(4) L'Autorità competente valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del candidato acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d'affari tenendo conto, tra l'altro, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell'onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni.
(5) Ai fini di questa valutazione, si considera anche la probabilità che il candidato acquirente incorra in difficoltà finanziarie durante il processo di acquisizione o in un prossimo futuro.
A questi fini sono valutati, tra l'altro:
1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del candidato acquirente e delle società da questo eventualmente controllate, nonché i rapporti di indebitamento complessivamente intrattenuti dal candidato acquirente;
2. l'ammontare della partecipazione qualificata da acquisire o incrementare in rapporto al patrimonio netto e al totale delle attività e delle passività del candidato acquirente e dell'eventuale gruppo di appartenenza;
3. le fonti di finanziamento dell'acquisizione o dell'incremento. Nel caso di finanziamento con indebitamento, l'Autorità competente valuta la sostenibilità del finanziamento, le eventuali garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori e i riflessi sulla situazione economico-finanziaria del candidato acquirente e dell'impresa vigilata nella quale si intende acquisire o incrementare la partecipazione qualificata, anche tenuto conto delle eventuali dichiarazioni di impegno del candidato acquirente ai sensi della Parte II, Capo II. Quando il candidato acquirente è una persona giuridica, particolare riguardo viene prestato al patrimonio netto e al grado di liquidità dell'attivo;
4. i rapporti di natura economica in essere o attesi con l'impresa vigilata. Assumono particolare rilevanza: i rapporti di indebitamento e gli altri rapporti, anche di natura economica, che il candidato acquirente e le società da questo controllate hanno o intendono stabilire con l'impresa vigilata in cui intendono acquisire o incrementare la partecipazione qualificata e con le altre società appartenenti al gruppo della stessa, anche al fine di valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di confitto d'interessi; i rapporti in essere tra il candidato acquirente e coloro che nell'impresa vigilata detengono partecipazioni qualificate o in essa ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. In caso di candidato acquirente persona giuridica (e di società controllate dal candidato acquirente persona fisica) rilevano anche i rapporti tra l'impresa vigilata e coloro che detengono partecipazioni nel candidato acquirente che, a tenore delle presenti disposizioni, sarebbero soggette ad autorizzazione, o che in esso svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
La valutazione è condotta tenendo in considerazione: i) l'entità della partecipazione qualificata che si intende acquisire o incrementare in relazione alle caratteristiche della struttura proprietaria dell'impresa vigilata; ii) il grado di influenza esercitabile a seguito dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata; iii) la natura, le dimensioni e la complessità dell'impresa vigilata, anche in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità del candidato acquirente; iv) la finalità dell'acquisizione (es. investimento strategico o di portafoglio), tenuto anche conto dell'entità della partecipazione qualificata che il candidato acquirente intende acquisire o incrementare rispetto al suo portafoglio complessivo; v) l'orizzonte temporale dell'acquisizione e l'intenzione del candidato acquirente di incrementare ulteriormente o ridurre la partecipazione nel medio termine (di norma, tre anni); e vi) la natura del candidato acquirente (impresa vigilata; altra persona giuridica; persona fisica) e dell'operazione di
acquisizione (6). Nel caso in cui il candidato acquirente intenda acquisire il controllo dell'impresa vigilata, la solidità finanziaria è valutata avendo particolare riguardo agli obiettivi finanziari prefissati, avuto riguardo alla strategia indicata nel piano industriale di cui alla Parte F, Sezione II, delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.
Nel caso in cui la partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è acquisita o incrementata da un gestore attraverso un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), la verifica della solidità finanziaria è effettuata in capo a quest'ultimo, ad eccezione della valutazione di cui al precedente punto 4, che è effettuata con riferimento sia al gestore sia all'organismo di investimento collettivo.
Qualora il candidato acquirente sia una società fiduciaria, la solidità finanziaria è valutata con riferimento al solo fiduciante, ad eccezione della valutazione di cui al precedente punto 4, che è effettuata con riferimento sia al fiduciante sia alla società fiduciaria. Qualora la partecipazione qualificata sia acquisita o incrementata per il tramite di un trust, la solidità finanziaria è valutata con riferimento alla situazione patrimoniale del trust stesso; la valutazione di cui al precedente punto 4 è effettuata con riferimento al trustee e, se non esentati dall'obbligo di autorizzazione ai sensi della Parte I, Capo I, paragrafo 5, anche con riferimento al disponente e ai beneficiari.
Nel caso di azione di concerto ai sensi della Parte I, Capo IV, l'Autorità competente valuta la solidità finanziaria in modo unitario con riferimento all'insieme dei soggetti che agiscono di concerto.
2.4. Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell’impresa vigilata
La valutazione del progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata è volta a verificare che, a seguito dell'acquisizione o dell'incremento, anche tenuto conto degli obiettivi e delle strategie di medio termine del candidato acquirente, non siano pregiudicati:
a) la capacità dell'impresa vigilata di continuare a rispettare nel medio termine (indicativamente, per un periodo di almeno tre anni), a livello individuale e consolidato, le disposizioni che ne regolano l'attività e i requisiti prudenziali ad essa applicabili;
b) l'esercizio di una vigilanza efficace sull'impresa vigilata e sull'eventuale gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui la partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è acquisita o incrementata da un gestore attraverso un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), la valutazione del rispetto dei requisiti prudenziali viene condotta
(6) Con riferimento alla natura del candidato acquirente, può rilevare anche la circostanza che questi sia un fondo di private equity o un hedge fund. Con riferimento alla natura dell'operazione di acquisizione, può rilevare la circostanza che si tratti di un'operazione: in cui il candidato acquirente o l'impresa vigilata hanno una struttura di gruppo complessa; transfrontaliera; che comporta modifiche rilevanti al piano industriale dell'impresa vigilata o un considerevole ricorso all'indebitamento per il finanziamento dell'operazione.
avendo riguardo anche alle strategie e alle tempistiche di investimento e disinvestimento
dell'OICR e alla sua capacità di sostenere impegni finanziari ulteriori (7).
Se a seguito dell'acquisizione l'impresa vigilata entra a far parte di un gruppo, la struttura di quest'ultimo è valutata per verificare che: i) non pregiudichi lo scambio di informazioni fra le diverse autorità eventualmente chiamate alla vigilanza sul gruppo e la chiara ripartizione delle responsabilità fra di esse; ii) non risulti di ostacolo allo svolgimento dell'attività di vigilanza; iii) sia adeguata alla natura e alle dimensioni del gruppo. L'Autorità competente valuta altresì la capacità del candidato acquirente di garantire che l'impresa vigilata abbia assetti organizzativi adeguati nell'ambito del gruppo (8). Se al gruppo appartengono società insediate all'estero, l'Autorità competente valuta anche che la loro localizzazione o le attività svolte all'estero siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
Nel caso di acquisizione di partecipazioni superiori al 50% del capitale o dei diritti di voto o che comunque comportano l'acquisizione del controllo, la valutazione del rispetto dei requisiti prudenziali viene condotta anche attraverso l'analisi del piano industriale indicato nel paragrafo precedente (9). Se l'acquisizione comporta la costituzione di un gruppo bancario, finanziario o di SIM, il piano industriale deve contenere anche dati concernenti la capacità di rispettare, nel continuo, le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale e di concentrazione dei rischi a livello individuale e consolidato, nonché l'adeguatezza dell'assetto di governo societario, organizzativo e dei controlli interni e l'integrazione dei flussi informativi nell'ambito del gruppo.
Nel caso di acquisizione di partecipazioni che comportano l'influenza notevole oppure comprese tra il 20% e il 50% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata, la valutazione del rispetto dei requisiti prudenziali viene condotta anche attraverso l'analisi del documento che descrive le finalità e gli obiettivi nel medio periodo con riferimento alle linee di sviluppo strategiche dell'impresa vigilata, di cui alla Parte F, Sezione I, delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.
2.5. Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
La valutazione sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è condotta tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il profilo economico del candidato acquirente e la sua compatibilità con
l'acquisizione;
(7) Ai fini di questa valutazione si considera, ad esempio, se la politica di investimento o il regolamento dell'OICR preveda la possibilità di liquidazione anticipata di attività, emissione di nuove quote o azioni e/o ricorso alla leva finanziaria.
(8) A questo fine, l'Autorità competente valuta che l'impresa vigilata e il gruppo abbiano dispositivi di
governance chiari e trasparenti e una struttura organizzativa adeguata.
(9) In questo ambito, l'analisi del piano industriale tiene conto, tra l'altro, delle ipotesi su cui esso si fonda e del loro grado di attendibilità.
— la provenienza dei fondi che si intendono impiegare, incluse almeno le attività che hanno generato i fondi (anche con riferimento ad attività economiche pregresse e alla loro successione nel tempo) e le modalità utilizzate per il loro trasferimento. In particolare, i fondi per l'acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo (SEE) o di Stati terzi considerati equivalenti, avuto riguardo al grado di conformità ed effettiva attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Le evidenze documentali presentate dall'istante devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, la provenienza dei fondi da utilizzare per l'acquisizione, nonché tutti i trasferimenti effettuati (10);
— l'eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare
con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa;
— l'impatto dell'acquisizione sul piano industriale e sulla struttura organizzativa
dell'impresa vigilata (11);
— ogni altra circostanza idonea a determinare il fondato sospetto che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano poste in essere (12).
La valutazione di cui al presente paragrafo è effettuata anche con riferimento ai soggetti con cui il candidato acquirente intrattiene stretti legami personali o d'affari, nonché al suo titolare effettivo, come individuato ai sensi del d.lgs. 231/2007.
L'autorizzazione non può essere rilasciata se sulla base degli elementi informativi a disposizione dell'Autorità competente, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna, sussiste il fondato sospetto che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (13), o che l'acquisizione accresca il rischio che tali operazioni vengano poste in essere.
L'operazione accresce il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – e quindi l'autorizzazione non può essere rilasciata – al ricorrere, tra le altre, di una delle seguenti circostanze:
a) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene
risiedono o hanno la sede legale in uno Stato considerato ad alto rischio dal
(10) La mancanza di documentazione relativa a somme di modico importo non determina di norma il rigetto
dell'istanza di autorizzazione.
(11) A questi fini, si valuta, tra l'altro, se a seguito dell'acquisizione è previsto che l'impresa vigilata avvii nuove attività o modifichi la propria clientela di riferimento in modo tale da determinare un più elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
(12) A questi fini, rilevano ad esempio: la mancata contabilizzazione di trasferimenti di capitali; lo spostamento transfrontaliero della sede dell'ente; frequenti modifiche della composizione degli organi sociali e/o dell'assetto proprietario.
(13) Il coinvolgimento del candidato acquirente in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo rileva ai fini della valutazione di cui al presente paragrafo anche laddove le operazioni o i tentativi non siano connessi – direttamente o indirettamente – con l'acquisizione di partecipazioni nell'impresa vigilata.
Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) (c.d. “lista nera”);
b) il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno degli Stati di cui alla lettera a).
Fermo restando quanto precede, ai fini della valutazione sull'accrescimento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si considera, altresì, se il candidato acquirente o altre società del gruppo cui quest'ultimo appartiene risiedono, hanno la sede legale o intrattengono relazioni personali o d'affari rilevanti in uno Stato individuato dalla Commissione europea come avente carenze strategiche nel proprio regime nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
3. Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza
La verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza è condotta individualmente su tutti i candidati acquirenti.
Se il candidato acquirente è una persona fisica, la verifica di questi requisiti e criteri è effettuata dall'Autorità competente. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, la verifica dei requisiti e dei criteri è effettuata in capo ai soggetti individuati nella disciplina di attuazione degli articoli 25 del TUB e 14 del TUF ed è svolta in prima istanza dall'organo di appartenenza, che delibera senza il voto del soggetto cui la verifica si riferisce; l'astensione deve risultare dal verbale. Se l'organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall'organo di controllo o dall'organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti e dei criteri da parte del direttore generale viene accertato dal consiglio di amministrazione (14).
L'organo preposto alla valutazione acquisisce la documentazione indicata nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata. Il verbale è di tipo analitico e indica puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti.
L'organo preposto alla valutazione invia copia del verbale della delibera all'Autorità competente, fermi restando gli obblighi di trasmissione della documentazione e delle informazioni indicate nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata.
Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, qualora cambino uno o più soggetti in relazione ai quali deve essere condotta la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza, una nuova verifica è effettuata dall'organo preposto alla valutazione entro trenta giorni dalla nomina.
(14) In caso di adozione del modello dualistico, la valutazione viene condotta dal consiglio di gestione.
La verifica dei requisiti e dei criteri di onorabilità, correttezza e competenza in capo ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali dei partecipanti persone giuridiche) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (15). Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica di requisiti e criteri.
(15) Con riferimento ai candidati acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria,
l'equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza.
PARTE IV
INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE
1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti
Secondo quanto stabilito dagli articoli 24 del TUB e 14 e 16 del TUF, se l'autorizzazione non è stata richiesta (1) o non è stata concessa (2), non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata, inerenti alle partecipazioni che eccedono la soglia – come indicata nella Parte I, Capo I, paragrafo 4 – relativamente alle quali l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta. In caso di partecipazione che comporta la possibilità di esercitare il controllo o l'influenza notevole sull'impresa vigilata, la sospensione dei diritti di voto si estende all'intera partecipazione. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione sia stato fissato un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione, secondo quanto stabilito nella Parte II, Capo II, l'esercizio del diritto di voto inerente alle partecipazioni acquisite o incrementate oltre tale termine è sospeso.
Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole
statutarie per i quali l'autorizzazione non sia stata richiesta o non sia stata ottenuta.
Il diritto di voto è inoltre sospeso nei casi previsti dalla Parte V, paragrafo 4
(“Omesse comunicazioni”).
Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo IV), qualora l'autorizzazione non sia stata richiesta o non sia stata concessa, la sospensione dei diritti di voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti all'accordo.
La deliberazione o il diverso atto adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni oggetto di sospensione del diritto di voto sono impugnabili secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del TUB e dagli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 3, del TUF.
2. Obbligo di alienazione
Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB, le partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata richiesta o non sia stata concessa, o relativamente alle quali sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione o l'incremento eventualmente fissato nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto stabilito nella Parte II, Capo II, devono essere alienate: in caso di mancata concessione dell'autorizzazione, nel termine di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di rigetto oppure nel diverso termine stabilito dall'Autorità competente; negli altri casi, nel termine stabilito dall'Autorità competente.
(1) Nel caso delle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF, per richiesta di
autorizzazione si intende la comunicazione preventiva di cui all'articolo 15 del TUF.
(2) Nel caso delle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF, per mancata concessione dell'autorizzazione si intende il divieto della proposta acquisizione o del proposto incremento da parte dell'Autorità competente o il mancato decorso del termine entro il quale l'Autorità competente può vietare l'acquisizione o l‘incremento.
Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF, l'Autorità competente può imporre l'obbligo di alienare, entro il termine dalla medesima stabilito, le partecipazioni per le quali non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 15 del TUF, sia intervenuto il divieto dell'Autorità competente o relativamente alle quali sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione o l'incremento della partecipazione qualificata eventualmente fissato, secondo quanto stabilito nella Parte II, Capo II. In ogni caso, qualora non siano soddisfatti i requisiti di onorabilità o i criteri di correttezza o competenza di cui all'articolo 14 del TUF, le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4, devono essere alienate entro 120 giorni oppure nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
3. Mancanza sopravvenuta o modifica dei presupposti e delle condizioni per il
rilascio dell’autorizzazione
Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB, l'Autorità competente può in ogni momento sospendere o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata.
La sospensione è disposta dall'Autorità competente quando vengano meno uno o più presupposti o condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata, il cui ripristino sia possibile in tempi brevi da parte del soggetto interessato.
Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale i presupposti o le condizioni venuti meno devono essere ripristinati ed è comunicato al partecipante, all'impresa vigilata e alla eventuale capogruppo di quest'ultima. Resta ferma la possibilità di concedere – anche su istanza di parte – una proroga del termine sopra indicato per giustificati motivi. Decorsi i termini indicati nel provvedimento di sospensione o nell'eventuale proroga senza che i presupposti o le condizioni venuti meno siano stati ripristinati, l'autorizzazione è revocata.
La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora il ripristino dei requisiti o delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata non sia possibile in tempi brevi oppure sia impossibile (3).
Il provvedimento di revoca può essere adottato anche a seguito di quello di sospensione ed è comunicato al partecipante, all'impresa vigilata e alla sua eventuale capogruppo.
Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo IV), se i presupposti o le condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata vengono meno per uno solo dei partecipanti all'accordo, il provvedimento di sospensione o revoca ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri, salvo che il concerto venga meno (4).
(3) Tra i motivi di revoca rientrano, tra l'altro: comportamenti ripetuti volti a eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la comunicazione di informazioni non veritiere.
(4) Ad esempio, il provvedimento di sospensione o revoca non ha effetto nei confronti degli altri partecipanti
all'accordo se il partecipante per il quale sono venuti meno i presupposti o le condizioni in base ai quali
In caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, si applica quanto previsto dal paragrafo 1 in tema di sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti. In caso di revoca dell'autorizzazione, si applica anche quanto previsto dal paragrafo 2 in tema di obbligo di alienazione.
Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF, l'Autorità competente può, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del TUF, sospendere il diritto di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'Autorità competente ha effettuato la valutazione prevista dall'articolo 15, comma 2, del TUF. In questi casi, si applica quanto previsto dal paragrafo 2 in materia di obblighi di alienazione.
4. Accertamento delle situazioni di sospensione del diritto di voto
Il presidente dell'assemblea di un'impresa vigilata, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o non ammette al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni relativamente alle quali è prevista un'autorizzazione ai sensi della Parte I, Capo I, paragrafo 4, o una comunicazione ai sensi della Parte V.
Dal verbale assembleare risultano:
a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di sospensione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per
l'ammissione al voto;
c) l'indicazione per le singole delibere:
– dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati,
e delle relative partecipazioni;
– dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.
Le imprese vigilate conservano, per ogni delibera, la documentazione inerente alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea e alle modalità di formazione della volontà assembleare.
l'autorizzazione è stata rilasciata aliena la partecipazione, sempre che, a seguito dell'alienazione, sia ancora garantito il rispetto dei presupposti o delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata.
PARTE V
COMUNICAZIONI
1. Comunicazioni riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione di
partecipazioni
Ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 3, del TUB, e 15, comma 3, del TUF, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, partecipazioni in imprese vigilate (1) comunicano all'Autorità competente e all'impresa vigilata:
a) il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione ai
sensi della Parte II o la decisione di non concludere l'operazione autorizzata;
b) l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento della soglia del 3% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata, nonché delle soglie eccedenti il 10% nella misura di multipli del 5%, fatte salve quelle per cui è richiesta un'autorizzazione preventiva ai sensi della Parte II;
c) il raggiungimento del 100% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata;
d) la riduzione della partecipazione posseduta al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione di cui alla Parte II o di comunicazione di cui alla presente Parte, anche per effetto del venir meno di un'azione di concerto;
e) l'alienazione di una partecipazione in esecuzione degli obblighi previsti dalla Parte IV;
f) le modificazioni della catena partecipativa tramite la quale sono possedute partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata (2). Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'impresa vigilata.
Alle comunicazioni previste dalla presente Parte, si applicano le semplificazioni relative alla presentazione dell'istanza di autorizzazione previste dalla Parte II, Capo I, paragrafo 1.4.
Le comunicazioni, ad eccezione di quella di cui alla lettera d), sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi delle circostanze indicate alle lettere a), b), c), e) o f). Nel caso di riduzione della partecipazione ai sensi della lettera d), i soggetti ne danno preventiva comunicazione all'Autorità competente (3).
Nel caso in cui le circostanze indicate alle lettere che precedono si verifichino a causa di eventi che non sono noti né riconducibili ai soggetti (4), le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o, se successivo, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza.
Nel caso di imprese vigilate di nuova costituzione la comunicazione è effettuata
entro 10 giorni dalla data di iscrizione all'albo (5).
(1) Le partecipazioni sono calcolate secondo quanto previsto dalla Parte I, Capi II, III e IV.
(2) Restano fermi i casi in cui le modifiche della catena partecipativa sono soggette ad autorizzazione.
(3) Se la riduzione è dovuta al venir meno di un'azione di concerto, la comunicazione è effettuata entro 10 giorni dal verificarsi della circostanza.
(4) Ad es., al ricorrere di uno degli eventi richiamati nella Parte I, Capo V.
(5) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in
Le comunicazioni sono inviate all'Autorità competente, unitamente ad una nota di
trasmissione nella quale i partecipanti forniscono le seguenti informazioni:
– dati identificativi e principali recapiti del dichiarante;
– dati identificativi dell'impresa vigilata;
– numero di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
– numero di diritti di voto attribuiti dalla partecipazione cui la comunicazione si riferisce;
– partecipazioni nell'impresa vigilata detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società, anche non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale nell'impresa vigilata, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, società fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
– dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare delle partecipazioni che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta, nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e i soggetti interposti;
– nel caso di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono partecipazioni di un'impresa vigilata, nonché il numero delle partecipazioni possedute;
– nel caso di partecipazioni nell'impresa vigilata detenute mediante un trust, il trustee riporta i dati identificativi del disponente e dei beneficiari nonché il numero di partecipazioni possedute attraverso il trust.
Con riguardo alle operazioni di cessione di partecipazioni, il dichiarante comunica altresì:
– l'ammontare delle partecipazioni oggetto di cessione;
– le controparti dell'operazione di cessione delle partecipazioni;
– i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione.
Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativi
all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'impresa vigilata.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
Ogni accordo – in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione – che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del
cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.
diritto di voto in un'impresa vigilata oppure in una società che la controlla è comunicato all'Autorità competente (6). Restano fermi gli obblighi di preventiva autorizzazione nei casi indicati nella Parte I, Capo IV.
Lo scioglimento dell'accordo, nonché ogni variazione nei contenuti dello stesso o nei soggetti aderenti sono comunicati all'Autorità competente dagli aderenti o da uno solo di essi per conto di tutti gli altri.
L'Autorità competente, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di
comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
Le comunicazioni sono inviate all'Autorità competente dagli aderenti all'accordo
(7) o dai legali rappresentanti dell'impresa vigilata cui l'accordo si riferisce (o della società che la controlla), entro cinque giorni dalla stipula e comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
La comunicazione include una sintesi del contenuto e delle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo, se l'accordo è concluso in forma scritta. Essa indica, inoltre:
— il numero, le generalità e i principali recapiti degli aderenti all'accordo, in via
diretta o indiretta;
— la quota del capitale o, se diversa, dei diritti di voto oggetto dell'accordo oppure, nel caso di imprese vigilate costituite in forma cooperativa, il numero degli aderenti rispetto al totale dei soci;
— la quota di capitale o dei diritti di voto oggetto dell'accordo riferibile ai singoli aderenti e le ulteriori partecipazioni, dirette o indirette, detenute dagli aderenti e non oggetto dell'accordo stesso;
— l'ammontare delle partecipazioni, qualunque ne sia l'entità, detenute – direttamente o indirettamente – da ciascuno degli aderenti nei 12 mesi precedenti la stipula dell'accordo, nonché qualunque variazione di tali partecipazioni intervenuta nel medesimo periodo;
— l'eventuale esistenza di legami, di tipo familiare o patrimoniale, tra gli aderenti all'accordo;
— le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni dell'impresa vigilata a cui l'accordo si riferisce o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.
Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB, quando dall'accordo deriva una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa vigilata o l'esercizio della vigilanza, l'Autorità
(6) L'obbligo di comunicazione si riferisce anche agli accordi che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione tra due o più soggetti per l'esercizio del diritto di voto nell'impresa vigilata.
(7) Tale previsione si ritiene soddisfatta anche quando la comunicazione è inviata da uno solo dei partecipanti all'accordo, in nome e per conto di tutti gli altri.
competente può sospendere il diritto di voto degli aderenti all'accordo. A tal fine, sono valutati in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'impresa vigilata, avuto anche riguardo alle caratteristiche degli aderenti all'accordo. Particolare attenzione è riservata agli accordi che prevedono la creazione di una organizzazione stabile alla quale viene attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali dell'impresa vigilata.
3. Comunicazioni in caso di mancanza sopravvenuta o di modifica dei presupposti
e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
I soggetti che hanno già ottenuto l'autorizzazione a detenere una partecipazione qualificata ai sensi della Parte II comunicano all'Autorità competente gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi di questi atti o fatti oppure, se successivo, dal momento in cui il soggetto ne viene a conoscenza.
Tra gli atti e fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni
sulla base dei quali ai soggetti è stata rilasciata l'autorizzazione rientrano, tra l'altro:
i) eventi che determinano il venir meno della scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto (8);
ii) la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti di cui alla Parte I, Capo IV, paragrafo 2, o delle loro regole di funzionamento, indipendentemente da eventuali modifiche alla composizione degli aderenti al patto;
iii) situazioni sopravvenute che incidono sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità da parte dei soggetti (9).
Le comunicazioni contengono almeno le seguenti informazioni:
— la descrizione dell'atto o del fatto idoneo a far venire meno o modificare i
presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
— una valutazione dell'impatto dell'atto o del fatto sulla capacità del partecipante di continuare a soddisfare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Omesse comunicazioni
Con riguardo alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui alla presente Parte, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata non possono essere esercitati nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del TUB e dall'articolo 16, comma 1, del TUF.
(8) Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui il titolare della partecipazione riacquisti l'esercizio dei diritti di voto a seguito del venir meno dell'interdizione o dell'inabilitazione o a seguito dell'estinzione del pegno o dell'usufrutto sulle partecipazioni.
(9) Qualora il soggetto sia una persona giuridica, le situazioni che incidono sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità da parte dei soggetti individuati nella disciplina di attuazione degli articoli 25 del TUB e 14 del TUF – anche se diversi da quelli valutati in sede di rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento della partecipazione qualificata – sono comunicate all'Autorità competente dall'organo di appartenenza, previa verifica di tali situazioni nei modi descritti nella Parte III, paragrafo 3.
PARTE VI
ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE VIGILATE
1. Informazioni ai soggetti interessati
Le imprese vigilate forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati, in particolare in occasione di operazioni complesse quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea l'avvenuta variazione del numero e/o della tipologia delle partecipazioni che compongono il proprio capitale.
2. Informativa sulla compagine sociale
Le imprese vigilate comunicano all'Autorità competente, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni delle partecipazioni di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 4.
Le imprese vigilate comunicano annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. La comunicazione specifica altresì l'eventuale emissione di categorie di azioni e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi da essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.
Nel caso in cui l'impresa vigilata sia costituita nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l'attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, codice civile.
La comunicazione annuale è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, secondo le “Istruzioni per la segnalazione annuale della compagine sociale”, disponibile sul sito web della Banca d'Italia (1).
L'obbligo di comunicazione annuale non si applica alle banche di credito cooperativo, né ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB.
(1) https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/libro- soci/Istruzioni-segnalazione-compagine-sociale.pdf
ALLEGATO 1
Allegato 1
Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette
Il presente allegato riporta alcuni schemi esemplificativi del funzionamento dei criteri per il calcolo delle partecipazioni indirette di cui alla Parte I, Capo III, paragrafi da 1 a 3.
Per esigenze di semplificazione, ai soli fini dei presenti schemi si assume che per esercitare il controllo su un soggetto occorra una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (sebbene il controllo possa essere esercitato anche con una partecipazione inferiore). Per le medesime ragioni, non si tiene conto della possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.
Nei primi tre schemi esemplificativi, «T» è l'impresa vigilata (target) e i vertici delle catene partecipative (rispettivamente, «C» nella figura 1, «D» nella figura 2, «D» e «E» nella figura 3) sono i candidati acquirenti indiretti. Eventuali soggetti che esercitino il controllo sul candidato acquirente indiretto non sono rappresentati nelle figure. La figura 4 raffigura un esempio di calcolo delle partecipazioni indirette nell'ambito di un'operazione più complessa, in cui sono coinvolte due diverse catene partecipative relative al medesimo candidato acquirente (o partecipante) diretto nell'impresa vigilata «T». La figura 5 rappresenta le modalità di calcolo di una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata «T», in presenza di un'azione di concerto tra i partecipanti diretti nell'impresa vigilata. La figura 6 rappresenta le modalità di aggregazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nell'impresa vigilata «T», nel caso in cui uno stesso soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata.
Primo esempio: criterio del controllo
Nello scenario rappresentato dalla figura 1, il soggetto C, che esercita il controllo sul partecipante diretto B, è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2. In particolare, il soggetto C detiene una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata T, visto che l'entità della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T si considera pari all'entità della partecipazione (pari al 10%) nell'impresa vigilata T del soggetto B in qualità di candidato acquirente diretto (o partecipante diretto) controllato.
Figura 1
Secondo esempio: criterio del moltiplicatore
Nello scenario rappresentato dalla figura 2, il soggetto D non esercita il controllo sul soggetto C e il soggetto C non esercita il controllo sul soggetto B; pertanto D e C, in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2, non sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Nondimeno, sia il soggetto C che il soggetto D sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata in T in applicazione del criterio del moltiplicatore.
Infatti, per il soggetto C, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 40% (100% x 40%). Per il soggetto D, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 30% nel soggetto C, il quale, a sua volta, ha una partecipazione del 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 12% (100% x 40% x 30%).
Quanto precede rileva anche nel caso in cui l'impresa vigilata T sia un intermediario
finanziario, un IP o un IMEL.
Figura 2
Terzo esempio: criterio del moltiplicatore in presenza di un altro soggetto controllante
Nello scenario rappresentato dalla figura 3, il soggetto C non esercita il controllo sul partecipante diretto B e, pertanto, non è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2.
Nondimeno, il soggetto C è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 3. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione acquisita dal soggetto C nel soggetto B per la percentuale della partecipazione del soggetto B nell'impresa vigilata T (49% x 100%), il risultato della moltiplicazione è 49%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto C nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.
In conformità a quanto disposto dalla Parte I, Capo III, paragrafo 3, il soggetto E, che controlla il soggetto C, è anch'esso considerato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T, e l'entità della sua partecipazione indiretta si considera pari al 49%. Nello scenario rappresentato, è altresì individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D, che controlla il partecipante diretto B; l'entità della partecipazione indiretta di D nell'impresa vigilata T si considera pari al 100%.
Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP o un IMEL, i soggetti C ed E non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto vi è un soggetto D che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale C ed E non detengono partecipazioni.
Figura 3
Quarto esempio: struttura societaria complessa
La figura 4 rappresenta una struttura societaria complessa, composta da due catene partecipative relative a una partecipazione qualificata diretta nell'impresa vigilata T. Con riferimento a ciascun livello di ogni catena partecipativa, l'entità della relativa partecipazione nel soggetto posto al livello immediatamente inferiore è mostrata accanto alla freccia che indica la partecipazione. L'entità della partecipazione diretta o indiretta nell'impresa vigilata T è indicata tra parentesi nel riquadro di riferimento di ogni soggetto.
Lo schema mostra come, al fine di individuare i candidati acquirenti indiretti in presenza di più catene partecipative riconducibili allo stesso partecipante diretto nell'impresa vigilata, occorre applicare i criteri del controllo e del moltiplicatore separatamente su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa, partendo dal livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto (1). Il ramo 2 mostra che il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora sia già stato individuato un candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo e che, a tal fine, occorre moltiplicare la partecipazione detenuta dal partecipante del livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto per la partecipazione nel partecipante indiretto detenuta da parte del soggetto posto al livello immediatamente superiore (100% x 51 % x 30 % = 15,3%).
Si segnala che, ai fini dell'applicazione del criterio del moltiplicatore rispetto a H, qualora nella catena partecipativa siano presenti partecipazioni di controllo l'entità della partecipazione da moltiplicare è quella effettivamente detenuta dal partecipante indiretto individuato secondo il criterio del controllo; nello scenario rappresentato si considera la partecipazione di G in A (pari al 51%), e non la partecipazione indiretta di G in T (che si considera pari al 100%).
Ad esito dei calcoli, sono individuati come candidati acquirenti indiretti sulla base del criterio del moltiplicatore i soggetti per i quali l'entità della partecipazione sia pari o superiore al 10%: nel ramo 1 sono individuati come candidati acquirenti indiretti il soggetto B e il suo controllante D (che detengono il 49% dell'impresa vigilata T), il soggetto C e il suo controllante F (che detengono il 19,6%), ma non il soggetto E (che detiene il 9,604%); nel ramo 2 è individuato come candidato acquirente indiretto il soggetto H, che detiene il 15,3%. Nel ramo 2 sono altresì individuati come candidati acquirenti indiretti, sulla base del criterio del controllo, il soggetto G e il suo controllante I.
Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP o un IMEL, sono individuati come candidati acquirenti indiretti (sulla base del criterio del controllo) soltanto i soggetti G ed I. Tutti gli altri soggetti rappresentati nello schema non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto in questo caso il criterio del moltiplicatore non trova applicazione, essendo presente un soggetto I che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale gli altri soggetti rappresentati non detengono partecipazioni. Qualora vi fossero soggetti che detengono nel soggetto I partecipazioni non di controllo (es., 45%), a questi il criterio del moltiplicatore troverebbe invece applicazione in quanto soggetti che detengono partecipazioni non di controllo nel controllante di ultima istanza dell'impresa vigilata T.
Cfr. Figura 4 alla pagina successiva.
(1) Questo meccanismo si applicherebbe anche nel caso in cui le catene partecipative partissero dall'impresa vigilata.
Figura 4
Quinto esempio: azione di concerto
Nello scenario rappresentato dalla figura 5, il soggetto C non è individuato come candidato acquirente indiretto, considerato che, in presenza di un'azione di concerto, il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto (in questo caso, la partecipazione del soggetto A nell'impresa vigilata T). Infatti, la partecipazione indiretta del soggetto C nell'impresa vigilata T è pari al prodotto della moltiplicazione di 40% (partecipazione di C in A) per 5% (partecipazione di A in T), e quindi al 2%.
Inoltre, la figura 5 mostra come, in presenza di un'azione di concerto, l'entità della partecipazione nell'impresa vigilata di ciascun soggetto che agisce di concerto sia pari alla somma delle partecipazioni complessivamente detenute da tutti i soggetti che agiscono di concerto. Nello scenario rappresentato, infatti, la partecipazione sia del soggetto A sia del soggetto B nell'impresa vigilata T si considera pari al 25% (5% + 20%), per cui le partecipazioni di entrambi i soggetti si configurano come partecipazioni qualificate.
Nello scenario rappresentato, inoltre, è individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D (che controlla il partecipante diretto A); l'entità della partecipazione del soggetto D nell'impresa vigilata T si considera infatti pari all'entità della partecipazione (pari al 25%) nell'impresa vigilata T del soggetto A in qualità di partecipante diretto controllato.
Figura 5
Sesto esempio: aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette
Nello scenario rappresentato dalla figura 6, il soggetto A è individuato come candidato acquirente di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Infatti, nel caso in cui un medesimo soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata, l'entità della sua partecipazione nell'impresa vigilata è calcolata aggregando tutte le partecipazioni detenute sia direttamente sia indirettamente (sulla base del criterio del controllo e del criterio del moltiplicatore), ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, Capo II. In particolare, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T è pari alla somma: (i) della sua partecipazione diretta nell'impresa vigilata T (pari al 4%); (ii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del controllo (pari al 5%), detenuta per il tramite del soggetto controllato B; e (iii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del moltiplicatore (pari al 4%), ottenuta dalla moltiplicazione di 25% (partecipazione di C in T) per 40% (partecipazione di D in C) per 40% (partecipazione di A in D). Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T (4% + 5% + 4%) è pari al 13% e si configura come partecipazione qualificata.
Nello scenario rappresentato il soggetto D è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione del soggetto D nel soggetto C per la percentuale della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T (40% x 25%), il risultato della moltiplicazione è 10%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto D nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.
Figura 6
Legenda
49%
L'entità della partecipazione detenuta nel soggetto al livello
immediatamente inferiore della catena partecipativa
(100%)
Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del controllo
(49%)
Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del moltiplicatore
(49%)
Una partecipazione qualificata indiretta detenuta da un soggetto che esercita il controllo su un partecipante qualificato indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore.
Una partecipazione qualificata ottenuta dalla somma delle partecipazioni nell'impresa vigilata dei soggetti che agiscono di concerto.
22A04397