LE CONVEZIONI ARTICOLO 14 DLGS 276/2003
LE CONVEZIONI ARTICOLO 14 DLGS 276/2003
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Convenzioni Quadro e Convenzione art. 14. LE DATE
-DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA N. 2460
-18 NOVEMBRE 2019
-APPROVA LO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO
-E IL FORMAT DELLA SINGOLA CONVEZIONE
-RIUNIONE DEI SOGGETTI FIRMATARI IN PROVINCIA DI BRESCIA
-IN DATA 28 OTTOBRE 2020 PER APPROVAZIONE
-DECRETO DIRETTORIALE DELLA R.L. N. 1320 8 FEBBRAIO 2021
-VALIDA LA CONVENZIONE QUADRO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
-IL NUOVO SISTEMA DI REGOLE PARTE DAL GIORNO
-8 FEBBRAIO 2021.
Convenzioni art. 14 CARATTERISTICHE FORMALI
Obbligo di iscrizione da almeno 3 anni all’albo regionale.(tranne per coloro che hanno già attivato una convezione art. 14 prima del nuovo regime quadro)
Convenzioni art. 14 Copertura in quota di riserva dell'Azienda
-COPERTURA DELL’UNITA’ IN QUOTA DI RISERVA:
-- regola generale: l’assunzione deve avvenire per almeno 20 ore settimanali (superiore al 50% dell’orario del CCNL coop. Soc.) anche suddivise su più persone inserite (es: due ptime di dieci ore).
--casi particolari:
1. se l’azienda è nella FASCIA NAZIONALE 15-35 l’orario può essere inferiore se il lavoratore/trice ha almeno il 51% di invalidità civile/lavoro
2. se il servizio socio-san e il Comitato tecnico danno parere positivo, possibile assumere con orario pari o inferiore al 50% del tempo pieno (soggetti con difficoltà)
-L’ORARIO PART TIME DEVE ESSERE COMUNQUE DI ALMENO A DIECI ORE SETTIMANALI.
Convenzioni art. 14
DETERMINAZIONE DEL N UMERO DI COPERTURE – LA FORMULA
VUC ≥ CP+(N x CL)
VUC VALORE UNITARIO DELLA COMMESSA AL NETTO DELL’IVA
CP COSTO DI PRODUZIONE (AMMORTAMENTO ATTREZZATURE MATERIALE COSTI FISSI , COSTI FORMATIVI, ORGANIZZATIVI, ETC.)
TUTORAGGIO STANDARD DELL’INSERIMENTO A CARICO DELLA COOP.
TUTORAGGIO ESTERNO ALLA COOP EFFETTUATO DA SOGGETTI TERZI IL CUI COSTO E’ A CARICO DELLA COMMESSA
NON VANNO INSERITI I COSTI DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI DA INSERIRE , MA
EVENTUALI COSTI DI ALTRI LAVORATORI (anche disabili, ma non in quota azienda)
N NUMERO DI LAVORATORI LAVORATRICI DA INSERIRE NELLA CONVENZIONE (POSSONO COINCIDERE CON LE COPERTURE)
CL COSTO ANNUO LORDO DEL LAVORATORE/TRICE CON DISABILITà RIPARAMENTRATO SULL’ORARIO DI LAVORO SVOLTO E AL NETTO DEGLI ONERI PREV. E ASSIST. .
NON INSERIBILI COSTI PER CORSI, TUTORAGGI O ALTRI COSTI. (ART. 8 CONV. Q.)
Convenzioni art. 14 PERSONE DISABILI COINVOLTE E CONTRATTI
-INSERIMENTO VINCOLATO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI PERSONE DISABILI
-FASCIA 3 e FASCIA 4, come da DGR n.1106/2013
-Parere vincolante del Comitato tecnico prov.le per persone con particolari difficoltà d’inserimento non rientranti in
F. 3 o F. 4
-INSERIMENTO VINCOLATO SU UNA SOLA COMMESSA ARTICOLO 14
--TUTORAGGIO DELLA COOP. OBBLIGATORIO
-POSSIBILE INSERIMENTO SU ATTIVITA’ DIVERSE DALLA COMMESSA, XXXXXX’ NON IN ALTRA COMMESSA ART., 14 O IN APPALTO PUBBLICO CON OBBLIGO DI INSERIMENTO (LEGGE 381 O LEGGE 68).
-CONTRATTI DI LAVORO:
Nuove assunzioni:
Tempo indeterminato oppure Tempo dete 12 mesi Assunzioni già in essere presso la coop:
-Trasformazione a tempo indet
- Proroga 12 mesi
-Aumento 40 per cento orario se almeno tempo dete 12 mesi
-SOSTITUZIONI IN CORSO di CONVENZIONE
-entro 60 giorni dalla cessazione del lavoratore/trice, invio della richiesta di n.o. oppure della cob di trasformazione del rapporto, ANCHE unitamente al modulo dati conoscitivi.
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Convenzioni art. 14 TIPOLOGIE
SINGOLO DATORE / MONOCOMMESSA
SINGOLO DATORE / MULTIAFFIDAMENTO
GRUPPI D’IMPRESA (ART. 2 punto G Conv. Q.)
Convenzioni art. 14 DOCUMENTI
- RICHIESTA ON LINE DI CONVENZIONE da effettuarsi tramite sistema telematico COB- SINTESI da parte dell’Azienda Committente
- CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
- CONVENZIONE ART 14 STIPULATA TRA LE PARTI (ACCORDO INTEGRATIVO per proroghe/modifica numero posti)
- ELENCO DELLE COOPERATIVE (SE FIRMA IL CONSORZIO)
- ELENCO DELLE IMPRESE COINVOLTE (SE FIRMA LA CAPO GRUPPO D’IMPRESA)
- SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA COMMESSA
- DATI CONOSCITIVI DEL CANDIDATO (possibile entro 60 gg dalla stipula)
- RICH. NULLAOSTA ALL’ASSUNZIONE (RILASCIATO DALLA PROVINCIA DOVE HA SEDE L’AZIENDA ANCHE PER PERSONE ISCRITTE A LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO DI ALTRE PROVINCE LOMBARDE)
- COB DI TRASFORMAZIONE (entro 60 gg dalla stipula)
ALLEGATI: carta id lr azienda, dich. lr azienda sulla base di computo naz e prov attuale, dich di regolarità su obblighi assicurativi, previdenziali etc (punto h art. 2 della CQ) , dich. delle associazioni aziende/coop a cui rispettivamente aderiscono;
Convenzioni art. 14 PUNTI DI ATTENZIONE
ADEMPIMENTI FORMALI:
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RICHIESTA ON LINE DELL’AZIENDA COMMITTENTE (ISTRUZIONI 7576) UTILIZZO MODULISTICA CORRETTA
COMPILAZIONE CORRETTA E COMPLETA
RISPETTO DELLE SCADENZE (60 GIORNI) TEMPESTIVA INFORMAZIONE SU VARIAZIONI
COMMESSE DI LAVORO:
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REGOLE DEL “GENUINO APPALTO”
NO INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA
Convenzioni art. 14 e Convenzioni art. 11
La possibilità di utilizzare contestualmente i due strumenti, non è più inserito nell’attuale modello articolo14, resta tuttavia valida tale possibilità, purché non a ridosso dell’assunzione programmata in articolo 11.
Convenzione ex art 14 in vigenza di convenzione ex art. 11 Qualora l'azienda committente intenda attivare la convenzione ex art. 14 a copertura del/dei posti già pianificati nell'annualità corrente del programma occupazionale ai sensi della convenzione art. 11, la richiesta di passaggio da uno strumento all'altro dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell'annualità stessa. Le rimanenti scoperture dovranno essere riprogrammate a partire dall'annualità immediatamente successiva.
I tempi di consegna della documentazione inerente la convenzione ex art. 14 e i termini per l'individuazione e l'assunzione dei lavoratori disabili non potranno superare la scadenza sopra indicata. In tale evenienza, l'attivazione della convenzione ex art. 14 potrà interessare l'annualità successiva, previo assolvimento degli impegni occupazionali programmati e non assolti nella convenzione ex art. 11.
Convenzioni art. 14 Regime transitorio
Cosa fare con le convenzioni già vigenti all’8 febbraio 2021?
⮚ Se non intervengono variazioni rimangono valide sino alla scadenza con le regole in uso al momento dello loro sottoscrizione
⮚ Se intervengono variazioni (es. ampliamento posti, durata, sostituzione persone inserite, variazioni di sede, della ragione sociale di azienda o cooperativa...) è necessario riferirsi ai nuovi criteri o fare NUOVA richiesta di convenzione articolo 14.
- Clausola di salvaguardia delle persone inserite
Esclusivamente in questi casi, LAVORATORI E LAVORATRICI INSERITI IN ARTICOLO 14 verranno conteggiati nella nuova convenzione, a salvaguardia del loro posto di lavoro, anche se non rientranti nelle tipologie individuate dalla nuova Convenzione Quadro.
Tutti gli altri requisiti dovranno invece essere in linea con la nuova Convenzione Quadro validata in data 8 febbraio 2021
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Convenzioni art. 14 MONITORAGGIO
⚫ALMENO A CADENZA ANNUALE LA PROVINCIA EFFETTUA UN MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE IN PARTICOLARE FACENDO RIFERIMENTO AI SEGUENTI ELEMENTI/CRITERI:
⚫dati relativi ai datori di lavoro sottoscrittori
⚫numero di persone con disabilità assunti in convenzione per tipologia di rapporto di lavoro (TI/TD) e orario settimanale
⚫numero di persone con disabilità assunti in convenzione e tipo di disabilità
⚫numero di persone con disabilità assunti per tipologia di contratto, e durata del contratto individuale di lavoro, per tipo di genere, età e tipo di disabilità
⚫valore della commessa
⚫durata della commessa
⚫attività della commessa
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ARGOMENTO | NUOVA CONV QUADRO 8 FEBB 2021 | SUPERATA CONV. QUADRO 2012 |
REQUISITI COOPERATIVE | Obbligo di iscrizione da almeno 3 anni all’albo regionale.(tranne per coloro che hanno già attivato una convezione art. 14 prima del nuovo regime quadro) La cooperativa di recente istituzione può sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivi dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti [da almeno tre] Ammessi anche i Consorzi di cooperative Le cooperative devono avere, inoltre, partenariati sociali ed economici col territorio. | Nessun vincolo sull’iscrizione all’Albo Nessun obbligo dell’iscrizione della cooperativa ad una delle associazioni che hanno sottoscritto l’accordo quadro. Ammessi consorzi Novità |
SEDE TERRITORIALE DELLA COOPERATIVA | Obbligo di avere una sede nel territorio della Lombardia. | Non è richiesta una sede operativa all’interno del territorio provinciale. |
DATORI DI LAVORO COMMITTENTI | Estensione a gruppi di imprese. Nessun obbligo di iscrizione ad associazioni di categorie, a condizione che venga accettato singolarmente, successivamente, l’accordo quadro stesso. Tuttavia per il primo anno, variano le quote dedotte in 14, se non iscritte ad associazioni. | Non richiesta l’adesione alle associazioni che hanno sottoscritto l’accordo quadro. Possibilità di sottoscrizione per i gruppi di imprese. |
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DESTINATARI | Inserimento di un criterio uniforme di selezione dei destinatari, definito da provvedimenti regionali. Inseritie solo le persone disabili profilati in Fascia 3 e 4 Possibilità di inserire disabili non rientranti nei criteri, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale. | - disabili psichico intellettivi; - disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore al 67%; - sordomuti; - non vedenti; - disabili ultra quarantacinquenni; - disabili disoccupati da minimo 24 mesi; - disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico Provinciale. |
TIPOLOGIA CONTRATTO LAVORATORI/TRICI | Tempo indet Trasformazione a tempo indet Tempo dete 12 mesi Proroga 12 mesi Aumento 40 per cento orario se almeno tempo dete 12 mesi | idem |
REGOLE DI COMPUTO | Introduzione di requisiti minimi dell’orario di lavoro previsto nel contratto individuale per essere considerato ai fini del computo : minimo 10 ore settimanali. Orario: 50 per cento più un’ora, tranne per coloro che hanno parere dei servizi/comitato tecnico per orario ridotto. CCNL delle cooperative sociali Non consentito inserire un singolo lavoratore in più convezioni 14. | Indirizzo consigliato: minimo 10 ore settimanali Orario: 50 per cento più un’ora, tranne per le aziende 15-35 se il lavoratore possiede oltre il 50% di disabilità Ccnl dell’azienda committente Consentito l’inserimento in più convenzioni 14. |
TEMPISTICHE | Durata minima 1 anno, massimo 5 anni. Possibilità di rinnovo, se almeno il 50 per cento degli assunti stabilizzati Ufficio Collocamento Mirato Provincia di B | NESSUNA MODIFICA rescia |
VALORE COMMESSA | Inserita formula di calcolo unica per il valore della commessa. | Formula invariata |
N. MAX POSTI IN QUOTA DI RISERVA | Variazioni in base alla classe dimensionale dell’azienda - 1 lavoratore/trice fra i 15 e i35 -2 lavoratori/trici tra i 36 e i 78 -3 lavoratori/trici tra i 79 e i 120 -Non più del 40 % oltre 120 Possibilità incremento fino a al 60% delle scoperture e contestuale riduzione delle quote di esonero. | *1 disabile fino a 50 dipendenti; *2 disabili da 51 a 70 dipendenti; *3 disabili da 71 a 100 dipendenti; *non più del 50% oltre 100 dipendenti. |
TUTORAGGIO Tutoraggio garantito dalla cooperativa per Tutoraggio misto a carico di coop, CM o SIL tutti i soggetti inseriti. Possibilità di tutor esterno per disabili fragili. Esistono risorse riservate al “tutoraggio esterno art.14” nel bando Dote Unica Lavoro Disabili. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO Da ccnl delle coop Da ccnl dell’azienda |
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GESTIONE AMMINISTRATIVA | Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza | Richiesta on line del datore con allegato contratto Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza |
PER QUALSIASI ASPETTO NON TRATTATO E PER AGGIORNAMENTI SI RIMANDA ALLA CONSULAZIONE DEL PORTALE SINTESI ALLE PAGINE DEDICATE (DISABILITA’ – I datori di Lavoro) |
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Richiesta on line del datore con allegato
contratto
Proroga entro 60 giorni prima della scadenza Rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza
Richiesta on line del datore con allegato
contratto
Proroga entro 60 giorni prima della scadenza
Rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza
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