CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA/ MANTOVANI/VIGOLO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA/ MANTOVANI/VIGOLO
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del rifugio del cane, di proprietà del Comune di Vicenza, sito nella zona delle Vie Gogna/Vigolo/Mantovani ed il servizio di custodia, alimentazione, pulizia, la cura della salute degli animali ospitati, come più specificatamente indicato nel successivo articolo 2.
Il servizio dovrà essere reso attivando ogni iniziativa per il miglioramento del benessere fisico dei cani ricoverati, per la promozione delle adozioni ed il controllo del loro esito, il mantenimento dell'imprinting dei cani verso l'uomo e quindi l'attitudine ad essere adottati, la promozione e la corretta gestione dell'attività di volontariato come strumento, nel rifugio e fuori, per la riduzione degli ingressi e l'accelerazione delle adozioni con esito positivo, per incentivare l'accesso dei cittadini alla struttura.
Presso la struttura data in affidamento è inserito il canile sanitario non oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore potrà comunque collaborare, qualora richiesto, per la gestione dell'annesso canile sanitario di competenza dell'Ulss 8 - Vicenza.
ART. 2 - COMPITI DELL’AGGIUDICATARIO
L'Appaltatore della gestione della struttura deve svolgere in particolare i seguenti compiti e prestazioni, assumendosene tutti gli oneri relativi:
a) compiti relativi alla custodia degli animali:
1. la custodia dei cani catturati sul territorio dei Comuni partecipanti e trasferiti, dopo il periodo di osservazione stabilito dal Servizio Veterinario dell'ULSS 8, dal canile sanitario;
2. la custodia di altre specie animali individuate dall’Amministrazione Comunale di Vicenza, sentiti i Servizi Veterinari territorialmente competenti;
3. istituire, in caso di necessità, un servizio di cattura di altre specie animali abbandonate sul territorio, identificate dal Comune di Vicenza ed in collaborazione con lo stesso sentiti i Servizi Veterinari dell’ULSS 8 Vicenza;
4. al rifugio potranno accedere esclusivamente animali transitati dal canile sanitario dell'ULSS e quindi già identificati e registrati, oppure animali preventivamente sottoposti a controlli veterinari dell’ULSS 8;
5. la fornitura e somministrazione, sotto controllo veterinario, dei prodotti farmaceutici e sanitari occorrenti per la salute ed il benessere degli animali ospitati, ivi comprese le vaccinazioni periodiche, la prevenzione e la cura delle malattie infettive e parassitarie;
6. gli animali dovranno essere alimentati adeguatamente tutti i giorni e dovranno avere sempre a disposizione acqua pulita;
7. il servizio di cessione gratuita dei cani in adozione ai privati. La procedura di affidamento ed eventuali progetti per aumentarne l’efficacia devono essere concordati con i Servizi Veterinari dell’ULSS 8;
8. lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, nel rispetto delle leggi in vigore;
b) compiti relativi alla gestione e custodia della struttura affidata:
9. la custodia e pulizia di tutti i locali affidati in gestione. I box di stazionamento degli animali dovranno essere puliti quotidianamente, disinfettati e disinfestati per periodi regolari, secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ULSS 8. All'interno dei box non devono essere lasciati materiali in tessuto, ad eccezione di quanto sarà richiesto dalle condizioni del cane, se l’animale sia sottoposto a cure o sia sottoposto a interventi veterinari;
10. manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza del rifugio, compreso lo sfalcio dell'erba, la potatura delle piante e siepi e smaltimento dei rifiuti di risulta. Particolare attenzione deve essere posta all’ordine e alla pulizia dei parchi e delle aree interne, alla immediata raccolta delle deiezioni canine(installare cestini e mettere a disposizione sacchetti);
11. la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione ordinaria del rifugio: locali, impianti, strutture, attrezzature;
12. l'Appaltatore provvederà anche al servizio di custodia continuativa (24h su 7gg per 365 gg/anno) della struttura, tramite custode dipendente o suo sostituto in caso di assenza dello stesso.
c) compiti di natura contabile, gestionale ed organizzativa:
13. l'Appaltatore dovrà provvedere alla nomina di un direttore responsabile, indicare un veterinario di fiducia ed ottenere l'autorizzazione a detenere in apposito locale i prodotti farmaceutici e sanitari. Sarà cura del Veterinario indicato dall’Appaltatore attestare in apposito registro la somministrazione dei farmaci, le cause del decesso degli animali ed i motivi dell'eventuale eutanasia;
14. assumere tutte le spese di utilizzo delle utenze attivate (consumo di gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono) e le spese retributive, assicurative, previdenziali, assistenziali, contributive del personale dell'Appaltatore medesimo, ivi compresi i collaboratori e volontari;
15. la rendicontazione quadrimestrale delle presenze dei cani ospitati secondo le direttive impartite dal Comune di Vicenza, che agirà da tramite tra il gestore e gli altri Comuni.
16. la gestione contabile, ivi compreso il servizio di fatturazione e la relativa riscossione, di cui al successivo art. 9 è a carico dell’Appaltatore;
17. seguire le eventuali direttive operative che saranno emanate dall'Amministrazione comunale di Vicenza in accordo con gli altri Comuni e i Servizi Veterinari dell’ULSS 8;
18. garantire adeguata formazione al personale operante all’interno del Rifugio del cane a qualsiasi titolo (soci, dipendenti, volontari, ecc.).
ART. 3 - ALTRI COMPITI DELL’APPALTATORE
• Di tutti i cani presenti nel rifugio dovrà essere tenuta una scheda (anche informatizzata) riportante razza, età, tatuaggio o altro segno di riconoscimento, Comune e data in cui è stato catturato, vaccinazioni e altri trattamenti sanitari subiti, eventuale data di dimissione dal rifugio, motivo e numero d'ordine di cui al seguente punto.
• Sarà tenuto un registro di carico e scarico (anche informatizzato), ove saranno riportati per ogni cane presente in ordine cronologico e per numero progressivo la data di entrata, il tatuaggio o microchip o altro segno di riconoscimento, e la data di uscita o di decesso degli animali;
• Secondo quanto stabilito dal Ministero della Sanità con Circolare 12.08.1993, n. 33, nell'affidamento degli animali ai privati, l'Appaltatore dovrà operare un'attenta valutazione relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati dovranno assicurare.
Al momento della cessione dovrà essere compilata una scheda di affido (anche informatizzata),concordata con i Servizi Veterinari dell’ULSS 8, contenente i dati e le dichiarazioni previste dalla suddetta Circolare a carico dell'affidatario. La scheda deve contenere anche le eventuali cause di rientro.
L'adozione sarà consentita solo a cittadini maggiorenni e limitata al numero massimo di due animali nel corso di tre anni, salvo variazioni per situazioni particolari da esaminarsi di volta in volta.
• L'Appaltatore deve farsi carico, insieme con gli Uffici Comunali, il Servizio Veterinario dell'ULSS 8 ed in collaborazione eventualmente con l'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari ed il Provveditorato agli Studi, di una efficace opera di educazione volta a tutti i cittadini ed in particolare agli alunni delle scuole per la prevenzione dell'abbandono dei cani e delle altre specie animali, nonché, la promozione delle adozioni di quelli ospitati nel rifugio.
• L’Appaltatore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente ai Servizi Veterinari dell’ULSS
8 tutte le nuove introduzioni di cani in canile e di regolarizzarne la posizione consegnando la documentazione sanitaria e amministrativa. Inoltre dovrà segnalare la presenza di significativi sintomi di malattia e i casi di morte.
ART. 4 - COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA
Spettano alle Amministrazioni Comunali i seguenti compiti:
1. collaborare nella vigilanza e controllo per la verifica dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
2. provvedere alla determinazione delle tariffe a carico dei proprietari o possessori per il ricovero degli animali, di cui al successivo art. 10, sentito l'Appaltatore;
3. provvedere al controllo del rispetto di quanto previsto, tramite i funzionari preposti del Comune di Vicenza, che espleteranno tale mansione rapportandosi con gli altri Comuni, con il Presidente dell’Appaltatore o il Direttore, di cui all'art. 2 punto 15, ed avendo accesso incondizionato alla struttura.
4. Valutare in collaborazione con l’ULSS 8 la gestione dei c.d. “casi sociali”, definire eventuali possibilità di accesso al canile e definire eventuali costi da addebitare ai proprietari/detentori.
ART. 5 - COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICENZA
Spettano alla Amministrazione Comunale di Vicenza, proprietaria della struttura, i seguenti compiti:
1. provvedere alla manutenzione straordinaria delle strutture e quella che, pur configurandosi come ordinaria, implichi prestazioni d'opera eccezionali, riconosciute come tali dal Comune;
2. provvedere affinchè i requisiti delle strutture siano adeguati con quanto previsto dalla legge regionale 28.12.1993, n. 60, e da altre disposizioni che in futuro venissero emanate in materia;
3. l’individuazione di ulteriori specie animali da ospitarsi in appositi recinti esistenti o da realizzare allo scopo;
4. agire da tramite, in caso di necessità, tra Appaltatore e gli altri Comuni;
5. autorizzare, caso per caso, l’accoglienza di animali appartenenti a cittadini in stato di bisogno privi delle provvidenze economiche per il sostentamento degli stessi.
ART. 6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell'affidamento è di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del Contratto.
ART. 7 - ASSICURAZIONI
L'Appaltatore dovrà adottare ogni cura e attenzione al fine di evitare danni a persone, animali e cose nell'espletamento del servizio.
L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 1,5 (unmilionecinquecentomila) milioni di euro.
Nell'assicurazione dovrà essere prevista la copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura per negligenza del personale e dei volontari impiegati all'interno del rifugio.
Gli addetti a qualsiasi titolo e i dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio dovranno essere coperti da assicurazione per infortuni ed altre assicurazioni obbligatorie per legge.
ART. 8 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO SVOLTO
A fronte dell’impegno dell’Appaltatore a promuovere le adozioni ed affidi degli animali affidateli, impegno che ha portato negli anni scorsi ad un consistente numero di uscite dal canile, e come incentivo a continuare in detto impegno, si ritiene opportuno calcolare la copertura del costo del servizio non tanto in base alle effettive presenze giornaliere, ma in base agli animali che di media possono essere ospitati, in modo da garantire almeno le spese fisse ed incomprimibili di mantenimento della struttura, ad evitare che un numero lodevolmente alto di adozioni finisca col pregiudicare gli introiti del gestore compromettendone la stabilità finanziaria ed inducendolo a rallentare il suo impegno nelle adozioni.
Il corrispettivo per i servizi svolti è fissato in € 116,124,50 annui, diminuito del ribasso d’asta, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;
Tale somma sarà fatturata in rate quadrimestrali posticipate con allegato il rendiconto sul numero di presenze degli animali e sulle attività svolte quali ad esempio e a solo titolo indicativo: catture, cure e profilassi veterinarie, sterilizzazioni, ecc.
ART. 9 – SERVIZIO DI FATTURAZIONE AI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA
Il soggetto aggiudicatario provvederà alla fatturazione, previa verifica di conformità della prestazione, dei servizi svolti nei confronti dei comuni convenzionati, il cui elenco sarà fornito dal Comune di Vicenza, della somma di cui all’art. 8, suddividendola nel seguente modo:
1) quota fissa pari ad € 0,25 per abitante, diminuita della percentuale di ribasso d’asta, più IVA. Come numero degli abitanti per Comune, è considerato quello pubblicato negli indici ISTAT della popolazione residente in ogni singolo Comune a dicembre 2014 (301.377).
2) quota variabile fatturata in base al numero degli animali in carico ad ogni comune pari ad € 1,35/giorno, diminuito della percentuale di ribasso d’asta, più IVA.
3) conguaglio di fine anno in misura proporzionale al numero di abitanti per la compensazione di eventuali differenze tra la somma realmente introitata dall’Appaltatore e l’importo di aggiudicazione, diminuito della percentuale di sconto effettuato in sede di gara, più IVA.
4) quota di manutenzione straordinaria delle strutture e impianti pari a € 15.000,00 annui, più IVA, calcolata suddividendo l’importo (IVA compresa) per il numero totale di abitanti dei comuni aderenti, e moltiplicato per il numero di abitanti di ogni comune secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Il soggetto aggiudicatario provvederà annualmente a versare tale somma introitata al comune di Vicenza.
ART. 10 – CUSTODIA DI CANI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI O DI PROPRIETA’ PRIVATI
Presso il canile comunale saranno accolti di norma solo animali provenienti dai Comuni aderenti alla convenzione intercomunale. Qualora si rendano disponibili eventuali posti, l’Appaltatore vi potrà ospitare, previa autorizzazione del Comune di Vicenza, animali per i quali si debba intervenire per risolvere situazioni di disagio sociale, così come disposto all’art. 4 punto 2, segnalati dallo stesso comune di Vicenza o dagli altri comuni aderenti, sempre previa autorizzazione dell’ente capofila, al costo determinato dai singoli Comuni.
Inoltre, per ragioni di rischio concreto per l’incolumità pubblica e/o degli stessi animali, potranno essere ospitati, sempre con disponibilità di posti, cani provenienti da Comuni diversi da quelli aderenti alla gara d’appalto. In tal caso, il pagamento dovuto dal Comune di provenienza dell’animale sarà di € 5,00 giornalieri, oltre all’IVA ed alle spese eventualmente occorse. Le somme così raccolte andranno a favore della gestione del canile comunale, concorrendo ad abbattere i costi e ad abbassare le quote dovute dai Comuni partecipanti, e verranno rendicontati quadrimestralmente.
ART.11 – ALTRE SPECIE ANIMALI
Fermo restando che all’interno del rifugio del cane non possono essere introdotte specie diverse da quella canina, all’Appaltatore possono essere affidati compiti di custodia e gestione di altre specie animali in base alle esigenze/urgenze/emergenze dell’Amministrazione comunale di Vicenza. Le modalità di gestione sono oggetto di apposito disciplinare tecnico in accordo con l’Appaltatore a seconda delle peculiarità della specie da trattare. Gli eventuali costi delle strutture di stabulazione degli animali sono a carico del committente.
ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'
In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso.
Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo.
Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni.
L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni:
- per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: | € 500,00 | per | non | conformità |
rilevata; | ||||
- per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: | € 300,00 | per | non | conformità |
rilevata; | ||||
- per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: | € 150,00 | per | non | conformità |
rilevata; | ||||
- per l’art. 3: | € 200,00 | per | non | conformità |
rilevata. |
Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto sotto pena di risoluzione dello stesso ed escussione della cauzione, nonché del risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
ART. 14 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 15 – CONTROVERSIE
Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, che non potranno venire risolte in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza.
ART. 16 - CONTRATTO E SPESE
Tutte le spese eventuali, comprensive di bollo e registrazione, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
ART. 17 - RICONSEGNA IMMOBILE, MOBILI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Al termine della gestione i beni mobili, attrezzature ed impianti non di proprietà dell'Appaltatore dovranno essere consegnati al Comune in buono stato di conservazione e manutenzione; inoltre le migliorie effettuate in accordo, tramite richiesta scritta, con l'Amministrazione Comunale, rimarranno di proprietà di quest'ultima.
ART. 18 – AFFIANCAMENTO AL NUOVO AFFIDATARIO
Esaurito il periodo contrattuale, con l’affidamento del servizio ad altro soggetto, l’Appaltatore si impegna ad affiancare il nuovo aggiudicatario per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni al fine di illustrare a quest’ultimo tutte le peculiarità del servizio.
ART. 19 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 7, L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Vicenza, Settore Urbanistica, entro 7 gg. dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termina le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto.
L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
ART. 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture, emesse quadrimestralmente, previa verifica di conformità del servizio stesso, saranno liquidate entro 30 giorni.
Le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle entrate.
L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
ART. 21 RISPETTO DEL PATTO DI LEGALITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
L'Appaltatore, e per suo tramite i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, in caso di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014. I sopraccitati codici sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx alla pagina “amministrazione trasparente/atti generali”.
L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L'Appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 21/10/2014, consultabile sul sito della Giunta Regionale.