CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicheranno a tutte le forniture di macchinari
(“Macchinari”) e/o di impianti (“Impianti”), che BAIONI CRUSHING PLANTS S.p.A. (“FORNITORE”) eseguirà nei confronti di qualsiasi acquirente (“CLIENTE”), anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate da CLIENTE. Ai fini delle presenti CGV, i Macchinari e gli Impianti nonché i rispettivi componenti e parti di ricambio verranno congiuntamente definiti “Prodotti”.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di FORNITORE soltanto (i) se contenuti nel Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 4.2), oppure (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita, il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da FORNITORE.
1.3 In nessun caso FORNITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE.
1.4 In nessun caso, FORNITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare FORNITORE.
2) Caratteristiche dei Prodotti – Modifiche
2.1 Tutte le informazioni e i dati resi noti da FORNITORE in merito alle caratteristiche dei Prodotti, anche se riportati in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi, offerte, preventivi, disegni, progetti o documenti similari di FORNITORE hanno valore indicativo e, conseguentemente, si intenderanno vincolanti per FORNITORE soltanto nella misura in cui siano richiamati e/o riportati nel Progetto Tecnico Definitivo (come definito al successivo paragrafo 3.1) e/o nel Contratto di Vendita.
2.2 FORNITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili.
2.3 FORNITORE consegnerà a CLIENTE, insieme ai Prodotti, il manuale di istruzioni, le avvertenze per l'uso e la manutenzione degli stessi oltre che ogni altro documento che lo stesso sia tenuto a fornire a CLIENTE in base alla normativa italiana ed europea applicabile, in considerazione della tipologia di Prodotto fornito.
2.4 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Xxxxxxx, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all’uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli ed utilizzarli.
2.5 FORNITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Xxxxxxx, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica e/o miglioria tecnica ed estetica che esso ritenga necessaria e/o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali convenute con il Progetto Tecnico Definitivo e/o con il Contratto di Vendita.
3) Progetto Tecnico Definitivo – Limitazioni di responsabilità
3.1 In caso di fornitura di Impianti, CLIENTE trasmetterà a FORNITORE le specifiche tecniche, il progetto tecnico iniziale, i disegni, i modelli, gli schemi, il layout e/o le eventuali altre informazioni sulla base dei quali FORNITORE e CLIENTE perverranno alla definizione del progetto tecnico definitivo dell’Impianto (“Progetto Tecnico Definitivo”), in conformità al quale FORNITORE fabbricherà l’Impianto medesimo.
3.2 CLIENTE risponderà altresì ad ogni ragionevole richiesta di informazioni avanzata da FORNITORE durante la fase di progettazione dell’Impianto e assisterà FORNITORE durante le fasi di sviluppo e progettazione dell’Impianto in questione.
3.3 CLIENTE garantisce fin da ora che le informazioni e il know-how trasmessi a FORNITORE da o per conto di CLIENTE, conformemente ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, non violeranno diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi. Conseguentemente, CLIENTE si obbliga a tenere FORNITORE indenne e manlevato da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni conseguente o comunque riconducibile alla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
3.4 È responsabilità di CLIENTE, prima di confermare il Progetto Tecnico Definitivo, accertare che le specifiche tecniche, il progetto tecnico fornito da CLIENTE e tutte le variazioni apportate al suddetto progetto tecnico siano sufficienti e adeguate al fine di consentire a FORNITORE di progettare e/o fabbricare l’Impianto idoneo allo scopo e/o all’uso specifico per il quale CLIENTE intende acquistarlo.
3.5 Il Progetto Tecnico Definitivo, una volta concordato, dovrà essere redatto per iscritto e dovrà essere sottoscritto da FORNITORE e da CLIENTE.
3.6 È esclusa ogni responsabilità di FORNITORE in relazione a qualsiasi danno derivante dall’attività di progettazione eseguita, in tutto o in parte, da FORNITORE ovvero, da inidoneità dell’Impianto allo scopo e/o all’uso specifico per i quali CLIENTE lo ha acquistato, in tutti i casi in cui:
a) il risultato dell’attività di progettazione sia stato accettato e/o approvato espressamente o tacitamente da CLIENTE mediante sottoscrizione del Progetto Tecnico Definitivo e/o formulazione di un ordine o altrimenti;
b) tale attività sia stata svolta da CLIENTE ovvero da parte di terzi, per conto di CLIENTE.
4) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita – Modifiche del Contratto di Vendita e recesso
4.1 I preventivi, verbali o scritti, di FORNITORE non costituiscono proposte contrattuali.
4.2 Il contratto di vendita (“Contratto di Vendita”) si perfezionerà attraverso:
a) la trasmissione della offerta da parte di FORNITORE e l’accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE; oppure
b) la trasmissione dell’ordine da parte di CLIENTE e l’accettazione scritta di tale ordine da parte di FORNITORE.
4.3 Ai fini del precedente paragrafo 4.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di FORNITORE da parte di CLIENTE:
a) ricezione e accettazione, da parte di FORNITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;
b) ricezione e accettazione, da parte di FORNITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;
c) ricezione, da parte di FORNITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell’ordine di acquisto di CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta di FORNITORE sarà vincolante nei confronti di FORNITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest’ultimo.
4.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 4.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione scritta dell’ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all’ordine medesimo, il Contratto di Xxxxxxx si considererà concluso alle condizioni riportate nella accettazione scritta di FORNITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione scritta di FORNITORE entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa.
4.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.
4.6 CLIENTE, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conclusione del Contratto di Xxxxxxx, potrà:
a) chiedere di apportare modifiche ai Prodotti e/o variazioni ai termini del Contratto di Vendita;
b) recedere dal Contratto di Vendita.
4.7 Nel caso in cui CLIENTE richieda modifiche ai Prodotti e/o variazioni ai termini del Contratto di Vendita, FORNITORE valuterà a propria discrezione tale richiesta e trasmetterà a CLIENTE, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta, una offerta rettificata sulla base delle modifiche e/o variazioni richieste da CLIENTE (“Offerta Rettificata”).
CLIENTE avrà l’onere di confermare per iscritto l’Offerta Rettificata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della stessa. Qualora CLIENTE confermi per iscritto l’Offerta Rettificata entro il suddetto termine, l’Offerta Rettificata si intenderà accettata e il relativo Contratto di Vendita concluso ai sensi del precedente paragrafo 4.2, in caso contrario l’Offerta Rettificata si intenderà tacitamente rifiutata.
4.8 Nel caso in cui CLIENTE receda unilateralmente dal Contratto di Vendita entro il termine previsto al precedente paragrafo 4.6, FORNITORE avrà diritto a:
a) trattenere l’importo incassato da CLIENTE come acconto sul prezzo dei Prodotti, qualora previsto nel relativo Contratto di Vendita, a titolo di caparra penitenziale; oppure
b) ottenere da CLIENTE il rimborso di tutti i costi, spese, perdite e danni di qualsiasi genere, ivi inclusa la perdita di profitto, subiti da FORNITORE a seguito del recesso dal Contratto di Vendita da parte di CLIENTE.
5) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
5.1 I Prodotti saranno imballati e approntati per la spedizione secondo la ordinaria tecnica e cura che la natura del Prodotto consiglia, con la protezione richiesta per condizioni normali di trasporto.
Qualora CLIENTE ritenga necessario l’impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a FORNITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.
5.2 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di FORNITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione.
CLIENTE autorizza FORNITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di FORNITORE, come, ad esempio, il CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® 2010 ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall’Xxxxxx:
x) xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a FORNITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE, unitamente a una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form allegato alle presenti CGV quale Allegato -1-;
b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:
i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l’appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;
ii) inviare a FORNITORE, entro 30 (trenta) giorni da Export, i documenti comprovanti l’esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);
iii) confermare prontamente per iscritto a FORNITORE l’avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l’esecuzione delle suddette formalità e l’uscita dei Prodotti dal territorio dell’Unione Europea.
5.3 FORNITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche mediante consegne parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Qualora FORNITORE preveda di non riuscire a consegnare i Prodotti entro la data di consegna convenuta, egli comunicherà per iscritto tale circostanza a CLIENTE, e, se possibile, comunicherà altresì la data o il periodo in cui sarà in grado di eseguire la consegna. Qualora sia previsto nel Contratto di Vendita che FORNITORE esegua l’installazione e/o l’avviamento e/o il collaudo dell’Impianto, FORNITORE
completerà l’installazione e/o l’avviamento e/o il collaudo entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, a condizione che CLIENTE adempia tempestivamente alle obbligazioni poste a sua carico ai sensi dei successivi articoli 6, 7 e 8. Nel caso in cui FORNITORE ritenga di non essere in grado di completare
l’installazione e/o l’avviamento e/o il collaudo dell’Impianto entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, né informerà per iscritto CLIENTE, indicando, nei limiti del possibile, la data di completamento prevista. Salvo il caso di dolo o colpa grave, FORNITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna dei Prodotti e/o nell’installazione e/o nell’avviamento e/o nel collaudo dell’Impianto. CLIENTE, inoltre, non avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita in nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti
e/o nell’installazione e/o nell’avviamento e/o nel collaudo dell’Impianto.
5.4 CLIENTE, fermo restando l’obbligo di pagare i Prodotti nei termini convenuti, sarà tenuto a ritirare tutti i Prodotti ordinati e rimasti in deposito presso gli stabilimenti di FORNITORE, al più tardi, entro 15 (quindici)
giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di merce pronta effettuato da FORNITORE. In caso contrario, decorso detto termine, FORNITORE avrà il diritto di:
a) esigere il pagamento di una penale di importo pari a € 1,00 (Euro uno) per ogni tonnellata di Prodotti non ritirati per ogni ulteriore giorno di ritardo accumulato nel ritiro degli stessi rispetto al termine di cui al presente paragrafo 5.4; e/o
b) risolvere il Contratto di Vendita e rivendere a terzi i Prodotti rimasti ancora depositati presso i propri stabilimenti; e/o
c) ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.
6) Installazione
6.1 Salva espressa, specifica e preventiva pattuizione scritta, l’installazione, il montaggio e l’assemblaggio dell’Impianto in conformità ai termini e alle condizioni previste dal Contratto di Vendita saranno eseguiti interamente da personale (operai e tecnici) designato dalla Baioni Crushing Plants, sotto la direzione di un proprio tecnico e sotto la esclusiva responsabilità del FORNITORE.
Salva espressa, specifica e preventiva deroga, durante le operazioni di installazione e sino al collaudo è fatto assoluto divieto al personale dipendente del Cliente e/o ad eventuali terzi estranei ad accedere, stazionare e/o operare nel sito in cui l’impianto deve essere assemblato: sito che pertanto deve ritenersi esclusivamente riservato al personale designato dalla Baioni Crushing Plants.
6.2 A tale scopo, il CLIENTE, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuto a:
a) predisporre adeguatamente e tempestivamente il luogo di installazione;
b) realizzare tutti i lavori civili, impiantistici e di allestimento necessari per l’esecuzione dell’installazione;
c) fornire le attrezzature, i mezzi di sollevamento, di trasporto e tutto quanto necessario ai fini dello scarico della merce in arrivo in cantiere: operazioni da effettuarsi da parte di ditta specializzata, munita delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti tecnico-professionali conformi al compito (da comunicarsi in ogni caso preventivamente alla Baioni Crushing Plants) e comunque sotto la esclusiva responsabilità del committente;
6.3 CLIENTE sarà responsabile della custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzate per l’installazione dell’Impianto. CLIENTE sarà, inoltre, sempre responsabile per lo scarico e il posizionamento dei materiali presso il luogo di installazione dell’Impianto.
7) Avviamento
7.1 Qualora previsto nel Contratto di Vendita, FORNITORE, al termine delle operazioni di installazione, eseguirà, o farà eseguire da terzi, l’avviamento dell’Impianto in conformità ai termini e alle condizioni previste nel Contratto di Vendita.
7.2 A tale scopo, CLIENTE sarà tenuto a metterà a disposizione di FORNITORE:
a) le materie prime nonché l’energia elettrica, l’acqua e le altre forme energetiche necessarie secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE;
b) le attrezzature, i materiali, il personale e quant’altro necessario secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE.
7.3 Terminato il periodo di avviamento, FORNITORE ne darà comunicazione a CLIENTE per iscritto. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, FORNITORE e
CLIENTE verificheranno congiuntamente l’idoneità dell’Impianto, e sottoscriveranno il certificato di avviamento che dovrà specificare, qualora ve ne fossero, eventuali difetti e/o non conformità dell’Impianto (“Certificato di Avviamento”).
7.4 FORNITORE dovrà porre rimedio ai difetti e/o non conformità indicati nel Certificato di Avviamento. FORNITORE apporterà all’Impianto, a proprie spese e a propria discrezione, le modifiche, sostituzioni, riparazioni che riterrà necessarie al fine di rendere l’Impianto conforme a quanto previsto nel Progetto Tecnico Definitivo e nel Contratto di Vendita.
8) Collaudo
8.1 Qualora previsto nel Contratto di Vendita, FORNITORE, eseguirà, o farà eseguire da terzi, il collaudo dell’Impianto. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Vendita o convenuto in forma scritta tra le parti, il collaudo degli Impianti verrà eseguito presso il cantiere di CLIENTE, conformemente alle modalità e alle procedure usualmente adottate da FORNITORE.
8.2 A tale scopo, CLIENTE sarà tenuto a metterà a disposizione di FORNITORE:
a) le materie prime nonché l’energia elettrica, l’acqua e le altre forme energetiche necessarie secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE;
b) le attrezzature, i materiali, il personale e quant’altro necessario secondo le quantità e qualità di volta in volta richieste da FORNITORE.
8.3 Le operazioni di collaudo e le relative misurazioni dei parametri di rendimento dell’Impianto verranno registrate nei verbali di collaudo che saranno sottoscritti da FORNITORE e CLIENTE. Qualora i parametri di rendimento dell’Impianto non raggiungano i valori previsti nel Progetto Tecnico Definitivo e/o nel Contratto di Vendita, FORNITORE avrà diritto di ripetere le operazioni di collaudo entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.
8.4 Il collaudo sarà considerato soddisfacente se il rendimento dell'Impianto rispetterà i parametri previsti nel Progetto Tecnico Definitivo e/o nel Contratto di Vendita.
8.5 Entro 10 (dieci) giorni dal termine delle operazioni di collaudo, CLIENTE consegnerà a FORNITORE una dichiarazione scritta di accettazione dell’Impianto (“Dichiarazione di Accettazione”). Tutte le eventuali riserve e contestazioni di CLIENTE in merito ad installazione e funzionamento dell’Impianto dovranno essere riportate nella Dichiarazione di Accettazione. Nel caso in cui CLIENTE non consegni la Dichiarazione di Accettazione entro il termine di cui sopra, l’Impianto si considererà accettato da CLIENTE senza alcuna riserva o contestazione in merito ad installazione e funzionamento dello stesso.
9) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
9.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti con il Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Xxxxxxx non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di FORNITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di FORNITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l’importo della fattura verrà modificato di conseguenza includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna degli Impianti.
9.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei termini indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di FORNITORE.
9.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell’esecuzione del pagamento, FORNITORE avrà diritto:
a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
b) di sospendere tutte le attività in corso di esecuzione o ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora non siano stati pagati.
9.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, FORNITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
a) esigere l’immediato pagamento di ogni debito residuo - anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;
b) risolvere il Contratto di Xxxxxxx in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Xxxxxxx e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future attività soltanto previo pagamento anticipato.
9.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 9.3 e 9.4 potranno essere esercitati in qualsiasi momento da FORNITORE anche nel caso in cui:
a) CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
b) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento, risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell’ambito dei rapporti tra CLIENTE ed altri suoi fornitori.
9.6 CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti di FORNITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente a FORNITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4.
10) Riserva di Proprietà
10.1 CLIENTE si impegna ad assistere FORNITORE negli adempimenti necessari per costituire e registrare in favore di FORNITORE il patto di riserva di proprietà sui Prodotti nel paese in cui verranno utilizzati, nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un’analoga forma di garanzia.
10.2 In conseguenza di quanto indicato al presente articolo, fatti salvi diversi accordi in forma scritta, CLIENTE non potrà rivendere né cedere né utilizzare ai fini della prestazione di garanzia i Prodotti acquistati sino al completo pagamento del loro prezzo.
10.3 CLIENTE si impegna ad informare immediatamente e per iscritto FORNITORE nel caso in cui soggetti terzi richiedano od ottengano l’emissione di misure cautelari o l’avvio di procedimenti esecutivi sui Prodotti coperti da riserva di proprietà.
11) Garanzia
11.1 FORNITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita e al Progetto Tecnico Definitivo nonché privi di difetti di fabbricazione.
La presente garanzia avrà la durata di:
a) 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio della Dichiarazione di Accettazione da parte di CLIENTE nel caso in cui FORNITORE abbia eseguito il collaudo dell’Impianto; oppure
b) 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti (come risultante dal CMR, dalla bill of lading o da altro documento di trasporto) in tutti gli altri casi.
11.2 Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti e le parti di Macchinari e Impianti soggetti a normale usura, i materiali di consumo e gli utensili forniti da FORNITORE assieme ai Prodotti.
11.3 È esclusa l’applicazione di qualsiasi garanzia in caso di:
a) utilizzo o manutenzione dei Prodotti eseguiti non in conformità al manuale di istruzioni, alle avvertenze per l'uso e la manutenzione dei Prodotti e a qualsiasi altra indicazione di utilizzo e/o informazione forniti da FORNITORE e/o effettuate senza la diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi;
b) manomissione, errato utilizzo dei Prodotti, utilizzo dei Prodotti al di fuori dei limiti operativi degli stessi, per usi diversi dall’uso standard o in modo difforme rispetto alle istruzioni di utilizzo fornite da FORNITORE;
c) esecuzione di interventi sui Prodotti da parte di personale non previamente autorizzato da FORNITORE;
d) utilizzo di parti di ricambio non originali;
e) morosità da parte di CLIENTE nei pagamenti dovuti a FORNITORE;
f) .
11.4 CLIENTE dovrà verificare i Prodotti nel momento in cui li riceverà dal vettore presso i propri stabilimenti e dovrà:
a) far riportare nel documento di trasporto ogni contestazione relativa a:
x. xxxxxxxx dei Prodotti ricevuti rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto;
ii. danneggiamenti occorsi durante il trasporto;
a) informare per iscritto FORNITORE ed inviargli una copia del suddetto documento di trasporto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite, furti o danneggiamenti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, nemmeno nel caso in cui il trasporto stesso sia stato eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di FORNITORE.
11.5 CLIENTE, qualora la tipologia e/o la quantità dei Prodotti ricevuti sia conforme al documento di trasporto, ma difforme rispetto al Contratto di Vendita e/o al Progetto Tecnico Definitivo, dovrà denunciare per iscritto a FORNITORE le difformità di tipologia o di quantità riscontrate entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei Prodotti, a pena di decadenza da qualsiasi diritto di garanzia nei confronti di FORNITORE previsto dalla legge ovvero dalle presenti CGV e dal Contratto di Vendita.
11.6 CLIENTE, a pena di decadenza dalla garanzia, dovrà denunciare per iscritto a Fornitore:
a) altre difformità o difetti palesi dei Prodotti entro il termine di cui al paragrafo 8.5, nel caso in cui FORNITORE esegua il collaudo dell’Impianto oppure entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE in tutti gli altri casi;
b) difformità o difetti occulti dei Prodotti entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quando le difformità o i difetti sono stati scoperti o da quando CLIENTE avrebbe potuto scoprirli e, comunque, entro il periodo di garanzia.
La comunicazione di CLIENTE dovrà indicare le difformità e i difetti riscontrati, i componenti e/o le parti dei Prodotti sui quali le difformità e/o i difetti sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate e i numeri identificativi dei componenti e/o delle parti dei Prodotti coinvolti.
11.7 FORNITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti o i componenti e/o le parti di Macchinari e Impianti, che CLIENTE ritenga essere difformi o difettosi. CLIENTE potrà restituire a FORNITORE solo i componenti e/o le parti di Xxxxxxxxxx e Impianti ritenuti difformi o difettosi soltanto previa richiesta o autorizzazione scritta di FORNITORE, fermo restando che CLIENTE dovrà farsi integralmente carico delle spese e dei rischi di spedizione.
La richiesta e/o l’autorizzazione di restituzione dei componenti e/o delle parti di Macchinari e Impianti, asseritamente difformi o difettosi non costituiranno in nessun caso riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte di FORNITORE.11.8 Nel caso in cui i componenti e/o le parti di Macchinari e Impianti siano riconosciuti da FORNITORE come effettivamente difformi o difettosi, il CLIENTE, a scelta di FORNITORE, avrà esclusivamente diritto:
a) alla sostituzione gratuita dei componenti e/o delle parti di Macchinari e Impianti difformi o difettosi; oppure
b) alla riparazione gratuita dei componenti e/o delle parti di Macchinari e Impianti difformi o difettosi.
11.9 I diritti di cui al precedente paragrafo 11.8 costituiscono i soli diritti concessi a CLIENTE in caso di fornitura di Prodotti difformi o difettosi. La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o in qualsiasi altro documento. È esclusa ogni altra responsabilità di FORNITORE in relazione alla fornitura di Prodotti difformi o difettosi – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per danni indiretti o consequenziali, perdite di profitto, ecc. – fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di FORNITORE.
12) Responsabilità per danno da prodotto difettoso (product liability) – Limitazioni
12.1 FORNITORE terrà CLIENTE indenne e manlevato da qualsivoglia pretesa, domanda o richiesta di risarcimento per i danni conseguenti a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di CLIENTE medesimo, a condizione che i danni siano stati causati in via diretta ed esclusiva dai Prodotti e che FORNITORE sia responsabile della difettosità o pericolosità dei Prodotti che hanno causato il danno, in conformità alle previsioni delle presenti CGV.
12.2 L’ammontare massimo che FORNITORE sarà tenuto a rimborsare a CLIENTE a fronte di responsabilità
per danno da prodotto difettoso non potrà essere complessivamente superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquatamila/00 Euro), fatto salvo il caso di dolo o colpa grave di FORNITORE. ()
13) Diritti di proprietà industriale di FORNITORE
13.1 L’esecuzione di qualsiasi fornitura di Prodotti da FORNITORE a CLIENTE, ivi inclusa l’esecuzione di attività di progettazione e/o consulenza in favore di CLIENTE, non attribuirà a CLIENTE, né potrà essere interpretata al fine di attribuire a CLIENTE, alcun diritto di proprietà o di utilizzo su marchi, nomi e altri segni distintivi, invenzioni, brevetti, disegni, progetti, layout, schemi, modelli, dati tecnici, processi e know- how ovvero qualsiasi informazione di FORNITORE relativa ai Prodotti (“IP e Know-How”) o comunque, sull’IP e Know-How sviluppati da FORNITORE in esecuzione del Progetto Tecnico Definitivo e/o del Contratto di Vendita, i quali rimarranno di proprietà esclusiva di FORNITORE stesso.
13.2 CLIENTE, pertanto, non potrà in nessun caso depositare, registrare o utilizzare l’IP e Know-How di cui al precedente paragrafo 13.1, né potrà depositare, registrare o utilizzare marchi, nomi o segni distintivi che siano simili e confondibili con quelli di FORNITORE.
14) Riservatezza
14.1 CLIENTE si obbliga a trattare come confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica, industriale,
commerciale o di altra natura relative a FORNITORE, all’IP e Know-How di FORNITORE, alla sua attività e/o ai Prodotti, di cui CLIENTE venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione del Progetto Tecnico Definitivo e/o del Contratto di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali (“Informazioni Riservate”).
14.2 CLIENTE si obbliga in particolare a:
a) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di eseguire il Contratto di Vendita;
b) non divulgare e a non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di FORNITORE;
c) comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti e collaboratori soltanto nella misura in cui tale comunicazione si renda strettamente necessaria in relazione alle mansioni che essi debbano svolgere;
d) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori evitino di divulgarle a terzi o le utilizzino in modo improprio.
15) Forza maggiore
15.1 FORNITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa al Contratto di Vendita qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all’uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale FORNITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l’ordinaria diligenza.
15.2 In tali eventualità, il termine per l’esecuzione del Contratto di Xxxxxxx verrà esteso per tutto il periodo di durata dell’evento di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l’esecuzione del Contratto di Vendita per oltre 6 (sei) mesi, CLIENTE avrà il diritto di risolvere tale Contratto di Vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere a FORNITORE, senza alcuna responsabilità o conseguenza per FORNITORE.
16) Invalidità di singole clausole contrattuali
L'invalidità di una disposizione delle presenti CGV non comprometterà la validità delle residue clausole che rimarranno pienamente valide e efficaci.
17) Legge applicabile – Risoluzione delle controversie
17.1 Nel caso in cui CLIENTE abbia sede in Italia:
a) le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla legge italiana;
b) qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Xxxxxxx che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxx).
17.2 Nel caso in cui CLIENTE abbia sede fuori dall’Italia:
a) le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 (CISG 1980) e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana;
b) a condizione che CLIENTE abbia sede in un paese membro dell’Unione Europea oppure in Norvegia, Islanda, Svizzera o San Marino, qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà devoluta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxx);
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b) del presente paragrafo 17.2, qualsiasi controversia inerente alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse - ivi comprese le controversie inerenti alla loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione - sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano, celebrato da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.
L’arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell’arbitrato sarà la lingua inglese.
17.3 A prescindere dalle previsioni di cui al precedente paragrafo 17.2 lettere b) e c), FORNITORE avrà il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al tribunale competente.
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(timbro e firma)
CLIENTE dichiara di aver letto e di accettare specificamente le clausole di seguito richiamate:
Paragrafi 2.1 e 2.4 (Caratteristiche dei Prodotti); Paragrafo 3.3 (Manleva); Paragrafi 3.4 e 3.6 (Limitazioni Responsabilità); Paragrafo 5.3 (Ritardata consegna); Paragrafo 5.4 (Ritardato ritiro dei Prodotti); Paragrafi 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 (Ritardato pagamento – Divieto di azione); Articolo 10 (Riserva di Proprietà); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Responsabilità per danno da prodotto difettoso - Limitazioni); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 17 (Legge Applicabile - Risoluzione delle controversie).
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CLIENTE
(timbro e firma)