Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve per inadempimento; per impossibilità sopravvenuta; per eccessiva onerosità sopravvenuta
Risoluzione per inadempimento
In caso di inadempimento la parte non inadempiente può insistere affinchè la prestazione venga adempiuta o chiedere la risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso la parte non inadempiente che ha richiesto la risoluzione del contratto può chiedere il risarcimento del danno. E questo risarcimento si sostituisce alla prestazione originariamente dovuta
Rapporto tra azione
all’adempimento e alla risoluzione
Se viene proposta la prima azione il soggetto non si preclude la possibilità in caso di ulteriore inadempimento di chiedere la risoluzione del contratti. Al contrario una volta chiesta la risoluzione del contratto non può più chiedersi l’adempimento della prestazione
Ai fini della risoluzione del contratto per
inadempimento occorre che quest’ultimo sia di non scarsa importanza
In questi casi occorre una domanda giudiziale che richieda una sentenza ai fini della risoluzione del contratto
Onere della prova
Il Creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del proprio titolo. Il debitore è invece tenuto a provare di avere correttamente adempiuto
Risoluzione
La risoluzione ha effetto retroattivo
Risoluzione per impossibilità
sopravvenuta
In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione l’obbligazione si estingue. Questo modo di risoluzione opera di diritto.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Nei contratti traslativi la proprietà passa per il semplice consenso . Ciò implica che
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali , il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
Risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità
• Si deve trattare di contratti per i quali è previsto il decorso di un tempo tra la stipulazione e l’esecuzione
• Si deve verificare una eccessiva onerosità (questa deve essere eccessiva, riguardare uno scambio non ancora realizzato, e deve essere successiva alla conclusione di un contratto)
• L’eccessiva onerosità deve dipendere da avvenimenti straordinari e imprevedibili (non si applica ai contratti aleatori)
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
In caso di eccessiva onerosità
sopravvenuta nei contratti nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
La risoluzione del contratto normalmente viene pronunciata da una sentenza del giudice
In alcuni casi la risoluzione del contratto avviene di diritto e dunque senza passare per un giudice
Risoluzione di diritto
• Clausola risolutiva espressa. Questa clausola prevede espressamente che il contratto dovrà ritenersi risolto in tutti i casi una prestazione dedotta in quest’ultimo non venga adempiuta. In tutti i casi in cui sia prevista nel contratto una clausola risolutiva espressa a seguito di inadempimento occorre comunque comunicare alla parte inadempiente di voler esercitare il diritto potestativo alla risoluzione del contratto. La clausola risolutiva espressa evita che un giudice decida in ordine alla gravita o meno di un inadempimento.
Risoluzione di diritto
• Diffida ad adempiere. In mancanza di una clausola risolutiva espressa la parte può comunque risolvere il contratto mediante una diffida ad adempiere e dunque con una dichiarazione con la quale si intima di adempiere entro un dato termine diversamente il contratto si ris.olverà
Risoluzione di diritto
• Termine essenziale. Le parti possono prevedere per l’adempimento di una prestazione un termine essenziale decorso il quale quest’ultima diventa inutile.
Eccezione di inadempimento
• Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Mutamento delle condizioni
patrimoniali dei contraenti
• Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
• Se viene prestata idonea garanzia la sospensione non ha alcuna giustificazione
Clausola solve et repete
• Attraverso questa clausola si stabilisce sostanzialmente che il debitore in ogni caso deve pagare e solo successivamente può agire in giudizio per la restituzione del quantum dato. Con questa clausola il debitore rinuncia al diritto di opporre eccezioni. Questa clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione. Il giudice in caso di gravi motivi può sospendere l’adempimento.
Presupposizione
• La presupposizione non è prevista da alcuna norma di legge, ma costituisce un principio dogmatico (di matrice tedesca), che viene costantemente definita come obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) tenuta in considerazione - pur in mancanza di un espresso riferimento nelle clausole contrattuali - dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cd. condizione non sviluppata o inespressa), il cui venir meno o verificarsi è del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti, e non corrisponde - integrandolo - all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro.