FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER IL COORDINAMENTO COMUNALE PEDAGOGICO E GESTIONALE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI.
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER IL COORDINAMENTO COMUNALE PEDAGOGICO E GESTIONALE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI.
Il Comune di Castagneto Xxxxxxxx ha intenzione di affidare il servizio di coordinamento pedagogico e gestionale comunale presso i servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati presenti sul territorio comunale, come meglio specificato ai seguenti articoli:
ART. 1. Oggetto
L’oggetto del presente foglio di patti e condizioni è costituito dallo svolgimento del servizio di coordinamento pedagogico comunale presso i servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati presenti sul territorio comunale per gli anni 2022, 2023 e 2024.
ART.2. Modalità di svolgimento
L’Appaltatore del servizio deve garantire le funzioni previste dall’art. 7 del “Regolamento regionale per i servizi educativi per la prima infanzia” 30/07/2013 n.41/R e s.m.i. e più precisamente:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
Il servizio prevede inoltre:
m) la presenza ai lavori ed ai progetti degli organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi per la prima, costituito dalla Conferenza zonale per l’istruzione della Zona Bassa Val di Cecina;
m) la partecipazione alla programmazione delle iniziative formative organizzate dal Coordinamento gestionale e pedagogico di zona;
o) il supporto per la verifica dei requisiti per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento dei servizi educativi privati per la prima infanzia.
Per la realizzazione delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali, come sopra descritte, si stima un fabbisogno annuo di almeno 120 ore.
ART. 2. Durata dell’affidamento
L’affidamento del servizio è attribuito per tre anni, dal 01/01/2022 al 31/12/2024.
ART.3. Impegni del soggetto aggiudicatario
Per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale dei servizi educativi della prima infanzia, l’Appaltatore deve impiegare personale in possesso dei titoli di studio previsti dal comma 1 dell’art. 15 del Regolamento regionale 30/07/2013 n.41/R e .s.m.i. in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Non sono ammesse le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15 del Regolamento regionale 30/07/2013 n.41/R e .s.m.i.
E’ requisito per l’esercizio delle funzioni di coordinamento non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Le funzioni oggetto del presente servizio sono svolte con la necessaria collaborazione ed il raccordo con l’Amministrazione Comunale ed in particolare con l’ufficio Servizi Educativi del Comune di Castagneto Carducci e con i Coordinatori pedagogici e gestionali dei singoli servizi afferenti al sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune.
La maggior parte delle prestazioni richieste, così come descritte all’art.2 del presente convenzione, sono svolte sul territorio del Comune di Castagneto Carducci (servizi prima infanzia e uffici comunali) ad eccezione delle attività previste nell’ambito degli organismi del Coordinamento gestionale e pedagogico zonali della Conferenza Zonale per l’istruzione della Bassa Val di Cecina, che di norma hanno sede operativa presso il Comune di Rosignano Marittimo o in via subordinata anche presso altri Comuni della zona.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castagneto Carducci”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014, sono estesi al personale impiegato nel servizio, oltre che a garantire per tutta la durata dell’affidamento il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
ART. 4 Impegni del Comune
L’Ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto affidatario del Servizio la documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni inerenti il Coordinamento pedagogico e gestionale comunale, così come descritto nel precedente art. 2.
Art. 5 Controlli e penalità
Trattandosi di servizio di importo inferiore ai €. 40.000,00 la verifica di regolare esecuzione ai fini del pagamento ed il certificato di regolare esecuzione sono sostituiti da apposizione all'interno dell'atto di liquidazione, da parte del Responsabile dell'Area, di visto di regolarità dell’esecuzione medesima, ai sensi dell’art. 210 del d.P.R. n. 207/2010, norma applicabile secondo il combinato
disposto degli articoli 111, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e 216, comma 17, del medesimo decreto.
Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento, avvalendosi di proprio personale, che il servizio sia svolto secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente foglio di patti e condizioni e secondo quanto offerto dall'Appaltatore.
Qualora si verifichino cause di forza maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio, dovrà essere data tempestiva informazione all’Amministrazione Comunale.
Se durante lo svolgimento del servizio venissero rilevate da parte degli uffici comunali competenti inadempienze rispetto a quanto previsto nel Foglio di Xxxxx e Condizioni, si procederà a contestazione scritta. Per ogni inadempienza accertata e notificata all'aggiudicataria, in assenza di valide giustificazioni, verrà applicata una penale di un minimo di €.100,00 ed un massimo che verrà determinato dall’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
Nel caso in cui, nell’arco temporale di 3 (tre) mesi, si verificassero più irregolarità e/o inadempienze, l’Amministrazione Comunale potrà decidere la cessazione dell’affidamento del servizio.
Art. 6 Divieto di cessione del contratto
Il contratto di cui al presente Foglio di patti e condizioni non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016 e s.m.i..
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 7 Risoluzione e recesso
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 2, del Codice.
Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, nell’ipotesi di verifica a campione di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:
1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e contributive da parte della ditta affidataria riscontrate tramite D.U.R.C.;
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta affidataria risultanti da attivazione della procedura di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 ;
Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente Foglio di patti e condizioni.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e al “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Castagneto Carducci”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014, sono estesi al personale impiegato nel servizio.
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice.
Il Comune di Castagneto Xxxxxxxx si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.
Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG Z83257FB58 assegnato al presente servizio.
Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.
Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.
I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Art. 9 Obbligo di informazione
È fatto obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.
Art. 10 Pagamenti
Il Servizio è compensato a corpo, dietro presentazione dietro presentazione di fatture annuali
Il Comune si impegna ad erogare annualmente, per la fornitura del servizio, il corrispettivo presentato in offerta, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura che dovrà essere emessa entro il 30 gennaio di ciascuno dei tre anni successivo a quello di riferimento. La fattura annuale dovrà essere corredata da una esaustiva relazione illustrativa delle attività svolte nei servizi in riferimento, rispetto quanto previsto nell’art.2 e comprensiva di rendiconto delle ore impiegate.
L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.
Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA - ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015” - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a Il versamento del’imposta indicata in fattura
sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.
L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
L’affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità.
Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell’affidatario a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza affinché l’amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, impiegato nell’esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite all’art. 30, comma 6, del medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore inadempiente, in caso di pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Unitamente a ciascuna fattura l'Impresa presenterà il rendiconto delle ore effettuate a firma del responsabile.
Art. 11 Definizione delle controversie
La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
Nell’ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come richiamato dall’art. 206 del medesimo.
Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
L’appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.
Art. 13 Rinvio alle norme vigenti
Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.
Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
ART. 14 Spese
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.