Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “INpiùAuto” Mod. 16362
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance. Per veicolo si intende l’autovettura fino a 3,5 tonnellate immatricolato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
Puoi assicurare il veicolo scegliendo tra Assicurazione CVT BASE, Assicurazione CVT COMPLETA e Assicurazione CVT PLUS. Solo se scegli la garanzia Assicurazione CVT PLUS potrai includere la granzia Kasko Collisione oppure la Garanzia Kasko.
Assicurazione CVT BASE:
– Furto e Incendio del Veicolo: sono coperti i danni materiali e diretti subiti al Veicolo in conseguenza a incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine, furto (consumato o tentato) e rapina. Per quanto riguarda la garanzia Furto, in base alla zona di rischio di appartenenza, la stessa viene prestata con l’applicazione di uno scoperto che va da un minimo del 5% a un massimo del 30%.
– Ricorso Terzi da incendio: sono coperti i danni materiali e diretti provocati dall’incendio del Veicolo a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo entro il massimale di Euro 260.000,00.
Assicurazione CVT COMPLETA:
– Furto e Incendio del Veicolo: sono coperti i danni materiali e diretti subiti al Veicolo in conseguenza a incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine, furto (consumato o tentato) e rapina. Per quanto riguarda la garanzia Furto, in base alla zona di rischio di appartenenza, , la stessa viene prestata con l’applicazione di uno scoperto che va da un minimo del 5% a un massimo del 30%.
– Ricorso Terzi da Incendio: sono coperti i danni materiali e diretti provocati dall’incendio del Veicolo a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo entro il massimale di Euro 260.000,00.
– Eventi Socio Politici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici: sono coperti i danni materiali e diretti subiti al Veicolo a seguito di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto che da un minino del 10% a un massimo del 20% in base alla zona di rischio.
– Cristalli: a seguito di rottura parziale o totale del parabrezza vengono rimborsate le spese per la riparazione. Il massimale è pari a Euro 1.000,00 se la riparazione/sostituzione viene effettuata in un centro convenzionato, Euro 1.000,00 con una franchigia di Euro 100,00 se la riparazione/sostituzione viene effettuata presso un centro non convenzionato.
Assicurazione CVT PLUS:
– Furto e Incendio del Veicolo: sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza a incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine, furto (consumato o tentato) e rapina. Per quanto riguarda la garanzia Furto, in base alla zona di rischio di appartenenza, la stessa viene prestata con l’applicazione di uno scoperto e con dei minimi liquidabili in Euro.
– Ricorso Terzi da Incendio: sono coperti i danni materiali e diretti provocati dall’incendio del Veicolo a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo entro il massimale di Euro 260.000,00.
– Eventi Socio Politici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici:sono coperti i danni materiali e diretti subiti al Veicolo a seguito di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con più di 10 anni di vetustà;
Veicoli con un valore superiore a Euro 65.000,00.
Veicoli a noleggio.
Ci sono limiti di copertura?
! Per la Garanzia Furto e Incendio sono esclusi i sinistri:
– verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo
- comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
– derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
– derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
– determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
– derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
– derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
– i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Inoltre l’Assicurazione non comprende i danni:
– ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere;
– verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
– causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
– derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
! Per la Garanzia Ricorso Terzi da Incendio sono esclusi i sinistri:
– verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo
- comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
– determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
– derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
– derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
Inoltre l’Assicurazione non comprende i danni:
– causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
– tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
! Per la Garanzia Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici sono esclusi i sinistri:
– determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
– derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
– derivanti da Furto e Incendio;
Inoltre l’Assicurazione non comprende i danni:
– ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
– derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
! Per la Garanzia Cristalli sono esclusi i sinistri provocati da:
– gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
– alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto che da un minino del 10% a un massimo del 20% in base alla zona di rischio – Cristalli: a seguito di rottura parziale o totale del parabrezza vengono rimborsate le spese per la riparazione. Il massimale è pari a Euro 1.000,00 se la riparazione/sostituzione viene effettuata in un centro convenzionato, Euro 1.000,00 con una franchigia di Euro 100,00 se la riparazione/sostituzione viene effettuata presso un centro non convenzionato. Kasko Collisione (opzionale) Kasko (opzionale) | – guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo; – dolo dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; – appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); – furto o rapina, consumati o tentati; – atti vandalici. | |
Dove vale la copertura? Le garanzie sono operanti nei seguenti Paesi:Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. Hai l’obbligo di sottoscrivere la polizza entro le h24 del giorno successivo a quello di prenotazione del viaggio/ conferma di iscrizione. Non puoi sottoscrivere più polizze uguali al fine di aumentare i massimali assicurati. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio, comprensivo delle imposte, che Sella Personal Credit S.p.A. anticipa ad Europ Assistance per l’intera durata della polizza, ti sarà finanziato da Sella Personal Credit S.p.A. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha validità dalle h24 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. La copertura assicurativa avrà effetto dalle h24 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e avrà una durata pari a 365,730,1.095, 1.460, 1.825 o 2.190 giorni senza tacito rinnovo. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA – Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “ INpiùAUTO - Mod. 16362”
Data redazione/ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
GENERALI ITALIA S.p.A. – Gruppo Generali – Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – tel. x00 0000000000
– sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xxx – PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx – Impresa iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Furto Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Cristalli (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Kasko Collisione (opzionale) | La garanzia è acquistabile solo in abbinamento all’Assicurazione CVT COMPLETA. Sei assicurato in caso di: danni materiali e diretti subiti al veicolo indicato in polizza in conseguenza di urto contro altro veicolo identificato o animale. |
Kasko (opzionale) | La garanzia è acquistabile solo in abbinamento all’Assicurazione CVT COMPLETA. Sei assicurato in caso di: danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, collisione, riblatamento, uscita di strada. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Furto Incendio (obbligatoria)) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Cristalli (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Kasko Collisione (opzionale) | L’assicurazione non è operante per sinistri: - verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; - verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere; - determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; - causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285; - derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); - derivanti da Furto o Incendio. Inoltre non sono compresi i danni: - ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata; - cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; - verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano; - verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie; - derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero; - a veicoli con targa prova; - alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. |
Kasko (opzionale) | L’assicurazione non è operante per sinistri: - verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; - verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; - derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere; - determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; - causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285; - derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); - derivanti da Furto o Incendio. Inoltre non sono compresi i danni: - ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata; - cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico; |
- verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano; - verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale; - alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie; - derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero; - a veicoli con targa prova; alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. |
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Dove vale la copertura? | |
Furto Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Cristalli (obbligatoria) | Se l’Assicurato intende avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. |
Kasko Collisione (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Kasko (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | Furto Incendio (obbligatoria) In caso di sinistro: - bisogna darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI, entro tre giorni da quando assicurato o aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) In caso di sinistro: - bisogna darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI, entro tre giorni da quando assicurato o aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. | |
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) In caso di sinistro: - bisogna darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI, entro tre giorni da quando assicurato o |
aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. | ||
Cristalli (obbligatoria) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà: - Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia / Estero); - comunicare il luogo in cui si trova; - comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo. Nel caso in cui l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Struttura Organizzativa (garanzia cristalli). | ||
Kasko Collisione (opzionale) In caso di sinistro: - bisogna darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI, entro tre giorni da quando assicurato o aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. | ||
Kasko (opzionale) In caso di sinistro: - bisogna darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI, entro tre giorni da quando assicurato o aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Furto Incendio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | ||
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | ||
Cristalli (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | ||
Kasko Collisione (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. |
Kasko (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Furto Incendio (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Cristalli (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Kasko Collisione (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Kasko (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Prescrizione: | Furto Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Cristalli I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Kasko Collisione (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Kasko (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni | |
Obblighi dell’impresa | Furto Incendio (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Ricorso Terzi da Incendio (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici e Fenomeni Atmosferici (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Cristalli (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Kasko Collisione (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Kasko (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio che Sella Personal Credit S.p.A. anticipa ad Europ Assistance per l’intera durata della polizza, ti sarà finanziato da Sella Personal Credit S.p.A. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. Recesso dalla polizza per polizze superiori all’anno Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall’anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Ripensamento dopo la stipulazione, in caso di polizze non connesse al finanziamento Puoi recedere dalla polizza inviando una lettera raccomandata A/R a Sella Personal Credit S.p.A., Via Xxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx e per copia conoscenza a Europ Assistance c/o Contracts Portfolio |
Management – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della Polizza a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e hai diritto di ottenere la restituzione del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte. Qualora si sia verificato un sinistro: I) se la polizza ha durata fino a 12 mesi, il diritto di ripensamento è escluso; II) se la polizza ha durata superiore a 12 mesi, il diritto di ripensamento sarà efficace ma Europ Assistance tratterrà il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro. Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del Veicolo, la polizza si estingue dal momento della vendita, della demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione. In questi casi, Europ Assistance ti restituisce il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In caso di polizze poliennali, in presenza di un sinistro, ti verrà restituito il premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il sinistro stesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto come da prospetto sotto riportato: – polizze di durata da 13 a 24 mesi: circa il 5%; – polizze di durata da 25 a 36 mesi: circa il 11%; – polizze di durata da 37 a 48 mesi: circa il 20%; – polizze di durata da 49 a 60 mesi: circa il 26%; – polizze di durata da 61 a 72 mesi: circa il 32%. Pertanto, a fronte della riduzione di premio non puoi recedere dalla polizza per i primi cinque anni di durata. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. Recesso dalla polizza per polizze superiori all’anno Decreto Bersani Se hai una polizza con durata superiore a 5 anni, puoi recedere dalla polizza unicamente dopo che sia trascorso il quinquennio, inviando ad Europ Assistance, una lettera raccomandata A/R 60 giorni prima la data di scadenza annuale della polizza stessa. Il recesso avrà effetto dall’anno successivo. Europ Assistance, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento del recesso, esercitato secondo le modalità sopra descritte, ti rimborsa la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Ripensamento dopo la stipulazione, in caso di polizze non connesse al finanziamento Puoi recedere dalla polizza inviando una lettera raccomandata A/R a Sella Personal Credit S.p.A., Via Xxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx e per copia conoscenza a Europ Assistance c/o Contracts Portfolio Management – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l’estinzione della Polizza a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e hai diritto di ottenere la restituzione del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte. Qualora si sia verificato un sinistro: I) se la polizza ha durata fino a 12 mesi, il diritto di ripensamento è escluso; II) se la polizza ha durata superiore a 12 mesi, il diritto di ripensamento sarà efficace ma Europ Assistance tratterrà il premio relativo all’annualità in cui si è verificato il sinistro. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
A chi è rivolto questo prodotto?
Proprietari e/o possessori di un veicolo che vogliano tutelare la propria mobilità su strada.
Quali costi devo sostenere?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 45,00%
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 16362 POLIZZA N. 35512Q
INpiùAuto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 16362 - Ed. 01/01/2019
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l’impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
DEFINIZIONI GENERALI
Antifurto satellitare/Radiolocalizzatore: antifurto che impiega delle tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali o la radiofrequenza per la trasmissione dei segnali.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: SELLA PERSONAL CREDIT SPA con sede in Torino, Via Bellini, 2 - P.IVA 02007340025
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Generali: Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, CAP 31012. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS
n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 50%.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Veicolo: l’autovettura ad uso proprio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore ad Euro 65.000,00, immatricolata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, con non più di 10 anni di vetustà al momento della sottoscrizione della Polizza o immatricolata da meno di un anno (Km zero).
Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Xxxxxx, Maserati, Maybach e Rolls Royce.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art.5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6. PREMIO
L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro- capite riportato sul Modulo stesso (Mod. FI6644).
Tale premio è finanziato da SELLA PERSONAL CREDIT SPA ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente ad Europ Assistance - in un'unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1899 C.C. il premio per le Polizze di durata poliennale è scontato, come da prospetto sotto riportato, rispetto a quello dovuto per le Polizze di durata annuale.
– Polizze di durata da 13 a 24 mesi: circa il 5%;
– Polizze di durata da 25 a 36 mesi: circa il 11%;
– Polizze di durata da 37 a 48 mesi: circa il 20%;
– Polizze di durata da 49 a 60 mesi: circa il 26%
– Polizze di durata da 61 a 72 mesi: circa il 32%
A fronte della suddetta riduzione, l’Assicurato non potrà recedere dalla Polizza per i primi cinque anni di durata contrattuale.
Per i contratti infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.
Art.7. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.9. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Art.10. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell’ Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.11. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO
Qualora l’Assicurato sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l' assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale dell’Assicurato, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dall’Assicurato, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dall' assicurazione, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Nei casi di scioglimento della società assicurata o della sua messa in liquidazione, l’assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta.
Art.12. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
La copertura assicurativa nei confronti di ogni Assicurato avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento del premio assicurativo, come comunicato dalla Contraente all’Assicurato e avrà una durata pari a 365, 730, 1.095, 1.460, 1.825 o 2.190 giorni dalla data di effetto (1, 2, 3, 4, 5 o 6 anni), senza alcun tacito rinnovo.
Art.13. RECESSO DALLA POLIZZA
Ai sensi dell’Art. 1899 c.c., qualora la Polizza preveda una copertura di durata superiore ai cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Contracts Portfolio Management – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Art.14. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE O ALIENAZIONE DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà, demolizione o alienazione del Veicolo, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione.
Europ Assistance restituirà all’Assicurato il premio da questi pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dalla mensilità successiva a quella della richiesta, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In tal caso verrà restituito il premio per le eventuali annualità seguenti a quelle in cui è avvenuto il sinistro stesso.
In ogni caso l’Assicurato, ai fini della restituzione, dovrà inviare direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, (indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri).
Art.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I – ASSICURAZIONE CVT “InpiùAuto BASE”
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Valore commerciale: il valore del Veicolo riportato nel listino ufficiale “Quattro Ruote” in vigore al momento del sinistro.
GARANZIA A – FURTO INCENDIO
Art.16. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.17. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
17.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
- incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi Liquidabili in Euro |
XXXX 0 | ||
XX, XXX, XX, XX, XX, XX, LE, NA, RC, SA, TA | 30% | 1.500,00 |
ZONA 2 | ||
TO | 15% | 500,00 |
ZONA 2 b | ||
TO (provincia) | ||
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 10% | 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | ||
ZONA 5 | ||
AQ, CA, CH, CL, GR, IM, LI, LO, LT, MS, NU, OR, PE, PG, PO, PT, PV, RI, SP, SU TP, TR, VC | ||
ZONA 6 | ||
AL, AN, AO, AP, BG, BI, BO, CN, CO, CR, FI, FR, LC, MC, MN, MO, NO, PC, PD, PI, PN, PU, RA, RN, SI, SO, SS, SV, TE, VA, VE, VI, VT | 5% | |
ZONA 7 | ||
AR, BL, BZ, FC, FE, FM, GO, LU, PR, RE, RO, TN, TS, TV, UD, VCO, VR |
Art.18. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.19. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance. Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.20. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.21. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
21.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice. L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.22. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.23. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.24. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata ed in base al pacchetto scelto.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Tale regola troverà applicazione anche qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto, come previsto dal modulo di adesione all’atto della sottoscrizione dello stesso.
TABELLE - PERCENTUALI DI DEGRADO VALORE A NUOVO “24 MESI”
(valida per i veicoli senza o con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 24° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
VALORE A NUOVO “36 MESI”
(valida per i veicoli con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 36° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
Qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto satellitare verranno applicate le condizioni di cui al punto - VALORE A NUOVO “24 MESI”.
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Qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto satellitare verranno applicate le condizioni di cui al punto - VALORE A NUOVO “24 MESI”.
Art.25. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assicurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.26. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.27. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo
– ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.28. ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi
i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Art.29. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:
– accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
– scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Liquidazione Sinistri, indicando la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE II – ASSICURAZIONE CVT “InpiùAuto COMPLETA”
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Centro Convenzionato: il concessionario, la filiale o l’officina autorizzata
Cristalli: sono l’insieme dei vetri di un Veicolo, costituiti da parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali.
Forma di Assicurazione - Valore Totale: forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del Veicolo (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicurazione comporta l’eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo massimo di indennizzo indicato in polizza, con il limite del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro. Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
GARANZIA A – FURTO INCENDIO
Art.30. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.31. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
31.1 FURTO E INCENDIO DEL VEICOLO
- incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del Veicolo stesso, e i danni subiti dal Veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, con esclusione delle cose stesse.
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Limiti e scoperti
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto per il caso di Furto meglio specificato nella tabella che segue;
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi Liquidabili in Euro |
XXXX 0 | ||
XX, XXX, XX, XX, XX, XX, LE, NA, RC, SA, TA | 30% | 1.500,00 |
ZONA 2 | ||
TO | 15% | 500,00 |
ZONA 2 b | ||
TO (provincia) | ||
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | 10% | 250,00 |
XXXX 0 | ||
XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX | ||
ZONA 5 | ||
AQ, CA, CH, CL, GR, IM, LI, LO, LT, MS, NU, OR, PE, PG, PO, PT, PV, RI, SP, SU TP, TR, VC | ||
ZONA 6 | ||
AL, AN, AO, AP, BG, BI, BO, CN, CO, CR, FI, FR, LC, MC, MN, MO, NO, PC, PD, PI, PN, PU, RA, RN, SI, SO, SS, SV, TE, VA, VE, VI, VT | 5% | |
ZONA 7 | ||
AR, BL, BZ, FC, FE, FM, GO, LU, PR, RE, RO, TN, TS, TV, UD, VCO, VR |
Art.32. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
c. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine;
d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione;
g. i danni avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
h. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
i. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
j. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
k. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
Art.33. RECUPERI
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito Europ Assistance. Il valore dei recuperi realizzati prima del pagamento del danno sarà computato in detrazione del danno stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento del danno, diverrà di proprietà di Europ Assistance se questa ha pagato integralmente, se invece l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sofferto.
L’Assicurato qualora Europ Assistance eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà del Xxxxxxx ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo ad Europ Assistance l’indennizzo ricevuto.
GARANZIA B – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art.34. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.35. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
35.1 RICORSO TERZI DA INCENDIO
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del Veicolo, dall’incendio dell’autovettura assicurata quando la stessa non si trovi in circolazione a norma del Codice. L’assicurazione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi della Legge. Europ Assistance, pertanto, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza dell’evento di cui sopra, risponde fino alla concorrenza di Euro 260.000,00.
Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Art.36. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
c. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
d. derivanti da Furto, quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
e. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole garanzie.
GARANZIA C – EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
Art.37. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.38. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori anche non di serie stabilmente fissati sul Veicolo, in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.
Si precisa che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
38.1 EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E FENOMENI ATMOSFERICI
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
- slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il Veicolo non si trova in circolazione;
- la garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine.
La presente garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
La garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto come specificato dalla tabella che segue:
ZONE DI RISCHIO | Scoperto | Minimi Liquidabili in Euro |
XXXX 0 | ||
XX, XXX, XX, XX, XX, XX, LE, NA, RC, SA, TA | 20% | 1.000,00 |
ZONA 2 | ||
TO | 10% | 500,00 |
ZONA 2 b | ||
TO (provincia) | ||
ZONA 3 | ||
AG, AV, BN, CS, CT, IS, KR, MI, MT, PZ, RM, SR, VV | ||
ZONA 4 | ||
AT, BS, CB, EN, GE, MB, ME, PA, RG | ||
ZONA 5 | ||
AQ, CA, CH, CL, GR, IM, LI, LO, LT, MS, NU, OR, PE, PG, PO, PT, PV, RI, SP, SU, TP, TR, VC | ||
ZONA 6 | ||
AL, AN, AO, AP, BG, BI, BO, CN, CO, CR, FI, FR, LC, MC, MN, MO, NO, PC, PD, PI, PN, PU, RA, RN, SI, SO, SS, SV, TE, VA, VE, VI, VT | ||
ZONA 7 | ||
AR, BL, BZ, FC, FE, FM, GO, LU, PR, RE, RO, TN, TS, TV, UD, VCO, VR |
Art.39. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
b. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
c. derivanti da Furto e Incendio;
d. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 38.1”;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine, salvo quanto previsto all’Art. “Oggetto dell’Assicurazione – 38.1”.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
f. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
g. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
h. riconducibili alla garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
GARANZIA D - CRISTALLI
Art.40. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
Art.41. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
A. Qualora l’Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, nei limiti del massimale di Euro 1.000,00 (IVA compresa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica) per sinistro e per anno assicurativo.
B. Qualora l’Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del Veicolo e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua
fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
Per entrambe le forme scelte, l’assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.
In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all’età del Veicolo.
Si precisa, inoltre, che in nessun caso Europ Assistance pagherà per un sinistro che coinvolga piu’ veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore ad Euro 1.000.000,00.
Art.42. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati da:
a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi e atti di terrorismo;
d. dolo dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
f. furto o rapina, consumati o tentati;
g. atti vandalici;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nell’art. “OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE” Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Art.43. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Solo nel caso in cui l’Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”, Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 1.000,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui l’Assicurato sia persona giuridica), e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.44. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.45. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata ed in base al pacchetto scelto.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Tale regola troverà applicazione anche qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto, come previsto dal modulo di adesione all’atto della sottoscrizione dello stesso.
TABELLE - PERCENTUALI DI DEGRADO
VALORE A NUOVO “24 MESI”
(valida per i veicoli senza o con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 24° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
VALORE A NUOVO “36 MESI”
(valida per i veicoli con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 36° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti.
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
Qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto satellitare verranno applicate le condizioni di cui al punto - VALORE A NUOVO “24 MESI”.
Art.46. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assicurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.47. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.48. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo
– ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.49. ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Art.50. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:
– accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
– scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Liquidazione Sinistri, indicando la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono essere allegati
A. in caso di furto/incendio:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro;
- copia della Polizza di assicurazione R.C.A. in corso al momento del sinistro.
- ove previsto dalla garanzia, originale delle fatture relative alle spese sostenute.
B. in caso di furto/incendio totali la documentazione dovrà essere integrata con:
- estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di perdita di possesso per furto;
- tutte le chiavi della vettura, in caso di vettura dotata di azionamento tramite dispositivi elettronici Europ Assistance si riserva di verificare l’associazione dispositivo/vettura direttamente con la casa costruttrice.
C. in caso di furto seguito dal ritrovamento del Veicolo:
- il verbale di ritrovamento rilasciato dall’Autorità competente; qualora Europ Assistance abbia già provveduto alla liquidazione totale del danno e l’Assicurato rinunci al riacquisto del Veicolo, questi dovrà rilasciare a favore di Europ Assistance una procura a vendere. Europ Assistance ha la facoltà, prima di procedere al pagamento dell’indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
D. in caso di garanzia eventi Sociopolitici e agenti atmosferici:
- copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro e la comunicazione del Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo.
E. in caso di riacquisto di un altro Veicolo presso il medesimo Dealer:
- originale della fattura di acquisto del Veicolo a nome del medesimo proprietario;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo.
Per la sola Garanzia Cristalli:
A) In caso di sinistro l’Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:
- Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.995.233 (Italia) o al numero nero 00.00.00.00.00 (Italia / Estero);
- comunicare il luogo in cui si trova;
- comunicare il numero di targa e il tipo di Veicolo.
B) Nel caso in cui l’Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del sinistro, dovrà darne avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Struttura Organizzativa (garanzia cristalli) allegando:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero del Modulo di Adesione;
- numero di targa/tipo di Veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell’accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) dell’emittente e dell’intestatario della fattura stessa.
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
SEZIONE III – ASSICURAZIONE CVT “InpiùAuto PLUS”
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio)
Tutto quanto previsto alla SEZIONE II - ASSICURAZIONE CVT “InpiùAuto COMPLETA” integrato con la GARANZIA A – KASKO COLLISIONE o in alternativa con la GARANZIA B - KASKO.
Art.51. SOGGETTI ASSICURATI
E’ assicurata:
la persona fisica o giuridica, Cliente della Contraente, intestataria presso il P.R.A. del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e il cui nominativo/ragione sociale è riportato sul Modulo stesso.
GARANZIA A - KASKO COLLISIONE
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio.
Tale garanzia potrà essere acquistata in alternativa alla GARANZIA B - Kasko)
Art.52. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, IVA inclusa nel caso di persona fisica, IVA esclusa nel caso di persona giuridica, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato sul modulo di Adesione, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo in conseguenza di urto contro altro veicolo identificato o animale, verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo rischio Assoluto.
Art.53. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri:
a. verificatisi durante la guida del veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
c. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
d. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;
f. determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
g. causati da veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
h. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
i. derivanti da Furto o Incendio.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni:
j. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
k. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
l. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
m. verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
n. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;
o. derivanti dal mancato uso del veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
p. a veicoli con targa prova;
q. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo.
GARANZIA B - KASKO
(Valida solo se espressamente indicata sul Modulo di Adesione e se ne sia stato pagato il relativo premio.
Tale garanzia potrà essere acquistata in alternativa alla GARANZIA A – KASKO COLLISIONE)
Art.54. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance si obbliga, nei limiti della somma assicurata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, indicato sul Modulo di Adesione, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo in conseguenza degli eventi indicati nelle Garanzie che seguono:
54.1 KASKO
Urto contro altro Veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, collisione, ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Valore Totale.
Art.55. ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri:
a. verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
c. verificatisi in conseguenza di guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere;
e. derivanti da trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine;
f. determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato nonché dei trasportati;
g. causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
h. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
i. derivanti da Furto o Incendio.
L’ Assicurazione non comprende inoltre i danni:
j. ad apparecchi fonoaudiovisivi in genere. Sono invece compresi gli apparecchi fissi purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata;
k. cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;
l. verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
m. verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
n. alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) o ai rivestimenti interni del Veicolo verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi delle suddette garanzie;
o. derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero;
p. a Veicoli con targa prova;
q. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Europ Assistance non risponde inoltre delle spese per modificazioni o migliorie apportate al Veicolo.
Art.56. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Europ Assistance rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.
Art.57. COLPA GRAVE
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo identificato in Polizza.
NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art.58. RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
1. Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
2. Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione.
3. L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte dell’Impresa, senza aver diritto ad indennità.
4. L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il Veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Art.59. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
A) PERDITA TOTALE
1. In caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, l’Impresa determina l’ammontare del danno applicando al valore commerciale del Veicolo al momento della decorrenza delle garanzie le percentuali di degrado indicate nella tabella di seguito riportata ed in base al pacchetto scelto.
B) DANNI PARZIALI
2. In caso di sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.
3. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché “apparecchi audiofonovisivi”.
4. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Fermo quanto sopra indicato, verrà applicato uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500,00 e l’indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
C) ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
5. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore del Veicolo, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Tale regola troverà applicazione anche qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto, come previsto dal modulo di adesione all’atto della sottoscrizione dello stesso.
TABELLE - PERCENTUALI DI DEGRADO VALORE A NUOVO “24 MESI”
(valida per i veicoli senza o con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 24° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
VALORE A NUOVO “36 MESI”
(valida per i veicoli con antifurto satellitare)
VEICOLI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE | |
Vetustà del VEICOLO | Percentuale di degrado |
** fino al 36° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
VEICOLI USATI | |
Mesi successivi alla data effetto della polizza | Percentuale di degrado |
fino al 12° mese | 0% - valore a nuovo |
dal 13° al 24° mese | 30% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° mese | valore commerciale |
** In caso di sinistro avvenuto entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione e con riacquisto del veicolo non verrà tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno, del degrado d’uso del Veicolo o delle sue parti
Per riacquisto del Veicolo si intende l’acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.
Qualora Europ Assistance dovesse riscontrare la mancanza dell’Antifurto satellitare verranno applicate le condizioni di cui al punto - VALORE A NUOVO “24 MESI”.
Art.60. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI – MANDATO DEI PERITI
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Europ Assistance, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno da Europ Assistance ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I Periti devono:
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati sono obbligatori per le parti salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di Europ Assistance e dell’Assicurato in parti uguali.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art.61. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Europ Assistance provvederà al pagamento dell’indennizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della liquidazione sempreché l’Assicurato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”.
Europ Assistance in caso di furto totale o rapina ha inoltre facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art.62. RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI EUROP ASSISTANCE
Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri Convenzionati Europ Assistance, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Europ Assistance al Centro Convenzionato.
L’Assicurato, al momento del ritiro del Veicolo riparato, dovrà corrispondere direttamente al Centro Convenzionato lo scoperto o il relativo minimo
– ove previsti-, come risultante nella Polizza.
Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.
Art.63. ESTENSIONE TERRITORIALE
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per la Sezione – Assicurazione Cristalli, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia sarà valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Art.64. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono inviare una denuncia entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile:
– accedendo al portale xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e seguendo le istruzioni (o accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
– scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Liquidazione Sinistri, indicando la data, il luogo e le modalità del sinistro, nonché gli eventuali testimoni.
L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.