PREMESSO CHE
IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA RISERVATEZZA
PREMESSO CHE
(A) il Comitato Olimpico Internazionale ("CIO") gestisce e dirige il Movimento Olimpico e detiene tutti i diritti in relazione ai Giochi Olimpici;
(B) ai sensi dell’Host City Contract, il CIO ha affidato l’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali (“Giochi”) al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”), alla città di Milano e alla città di Cortina d’Ampezzo. Di conseguenza, è stata costituta la Fondazione quale entità responsabile dell’organizzazione dei Giochi;
(C) la Fondazione possiede e/o controlla alcune conoscenze e informazioni;
(D) la Società è interessata a ricevere dalla Fondazione, e la Fondazione è disposta a condividere, in via confidenziale, con la Società, alcune informazioni possedute o controllate da Fondazione relativamente alla Consultazione per il servizio di fornitura di Figure Professionali Specializzate per Progetti Tecnici e di Ingegneria per gli allestimenti delle opere temporanee (Overlay) delle sedi dove si svolgeranno i XXV Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Invernali 2026 (“Scopo”);
la SOCIETÀ, come indicata in dettaglio all’interno del signature box al termine del presente impegno irrevocabile alla riservatezza (di seguito “Impegno alla Riservatezza”) e debitamente rappresentata dal proprio rappresentante munito dei necessari poteri, si impegna irrevocabilmente a tutto quanto previsto dal presente Impegno alla Riservatezza.
1. “Informazioni Confidenziali” ai sensi del presente Impegno alla Riservatezza include tutti i dati, documenti, informazioni tecniche, informazioni commerciali o altre informazioni che sono di proprietà o sono controllate dalla Fondazione (incluse, a titolo esemplificativo, quelle informazioni di proprietà del CIO) divulgate dalla Fondazione (in forma orale, scritta, grafica, elettronica, o qualsiasi altra forma ed indicate o meno come “confidenziali” o similmente) nonché, per quanto applicabile, informazioni ottenute o acquisite mediante osservazione e/o ascolto da parte della Società o dei suoi Incaricati (come di seguito definiti). Le Informazioni Confidenziali includono anche il presente Impegno alla Riservatezza e il fatto che la Società sia impegnata in discussioni con la Fondazione relative allo Scopo. Le Informazioni Confidenziali non includono le informazioni che la Società può dimostrare, mediante prova scritta, essere: (a) nel pubblico dominio per causa diversa dall’atto o l’omissione della Società o degli incaricati della Società (le Informazioni Confidenziali non saranno ritenute di pubblico dominio semplicemente perché parte o dettagli delle Informazioni Confidenziali sono o sono divenute successivamente di pubblico dominio); (b) note alla Società al momento della comunicazione da parte della Fondazione o della presa conoscenza da parte della Società (o dei suoi incaricati) senza che le stesse siano state acquisite direttamente o indirettamente dalla Fondazione; (c) sviluppate dalla Società in modo indipendente e senza nessun riferimento e/o utilizzo delle Informazioni Confidenziali.
2. La Società si impegna (i) a mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali preservandone la riservatezza stessa, (ii) a non divulgare o consentire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto della Fondazione e fermo restando che tali terzi siano vincolati (per legge e/o per mezzo di accordi contrattuali) da obblighi di non divulgazione e non utilizzo sostanzialmente simili a quelli del presente Impegno alla Riservatezza e (iii) di non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi dallo Scopo. Di conseguenza, la Società si impegna ad adottare tutte le precauzioni per impedire la divulgazione non autorizzata a terzi delle Informazioni Confidenziali.
3. Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2 che precede, la Società può dare accesso alle Informazioni Confidenziali solo a quelli dei suoi amministratori, direttori, dipendenti, consulenti
(“Incaricati”), che hanno necessità di conoscere tali Informazioni Confidenziali per lo Scopo, a condizione che (a) tali Incaricati siano vincolati da obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno restrittivi di quelli contenuti nel presente Impegno alla Riservatezza) e (b) note o copie di documenti (su qualsiasi supporto) contenenti Informazioni Confidenziali o redatte utilizzando le Informazioni Confidenziali siano consentite solo se necessario per lo Scopo (tali note e copie sono considerate Informazioni Confidenziali). Resta inteso che se uno o più Incaricati della Società divulgano o utilizzano Informazioni Confidenziali in modo diverso da quanto autorizzato nel presente Impegno alla Riservatezza, la Società sarà responsabile nei confronti della Fondazione per tale divulgazione o utilizzo nella stessa misura in cui sarebbe stato la Società se la Società avesse divulgato o utilizzato quelle Informazioni Confidenziali.
4. La Società riconosce che la Fondazione è e rimarrà l’esclusivo proprietario o titolare delle Informazioni Confidenziali e di tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi contenuti. Nessun diritto (espresso o implicito) o licenza di utilizzare o trasmettere Informazioni Confidenziali, se non per lo Scopo, è concesso dalla Fondazione alla Società e la Società non acquisirà alcun titolo o diritto sulle Informazioni Confidenziali.
5. Il presente Impegno alla Riservatezza entrerà in vigore alla data della firma di seguito e cesserà dopo 2 (due) anni. Gli obblighi di non divulgazione e non utilizzo ai sensi del presente Impegno alla Riservatezza sopravvivranno alla cessazione o alla risoluzione e continueranno per 3 (tre) anni dopo la data di risoluzione.
6. Su richiesta scritta della Fondazione, la Società dovrà prontamente (come richiesto dalla Fondazione) restituire alla Fondazione o distruggere (confermando per iscritto l’irreversibile distruzione) qualsiasi documento fisico, elettronico o materiale (comprese tutte le copie, riproduzioni, riassunti, analisi o estratti della stessa) siano essi predisposti dalla Fondazione o dalla Società (ivi inclusi i suoi Incaricati), che includano o incorporino Informazioni Confidenziali. Il termine “documento” è utilizzato nella sua accezione più ampia e include informazioni elettroniche sotto forma di dischi, nastri, memoria digitale, ecc. Fermo quanto sopra, qualsiasi Informazione Confidenziale conservata continuerà ad essere soggetta ai termini del presente Impegno alla Riservatezza.
7. La Società riconosce che la Fondazione non fornisce garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, inclusa, a titolo esemplificativo, l’idoneità a uno scopo particolare, l’accuratezza o la completezza delle Informazioni Confidenziali. In nessun caso la Fondazione potrà essere ritenuta responsabile ai sensi di qualsiasi teoria legale per qualsiasi danno indiretto, speciale, incidentale, consequenziale o esemplare (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato guadagno), relativo al presente Impegno alla Riservatezza.
8. La Società non può cedere il presente Impegno alla Riservatezza senza il previo consenso scritto della Fondazione. La Fondazione può cedere il presente Impegno alla Riservatezza, anche senza consenso della Società, a (i) un affiliato, o (ii) un cessionario di sostanzialmente tutti i suoi beni (o quelli rilevanti ai fini del presente Impegno alla Riservatezza), fermo restando che la Fondazione comunicherà per iscritto alla Fondazione l’eventuale suddetta cessione.
9. La Società comprende e accetta che la Fondazione non ha alcun obbligo legale di alcun tipo in relazione a qualsiasi rapporto commerciale futuro o qualsiasi altra transazione di qualsiasi tipo in virtù del presente Impegno alla Riservatezza.
10. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Impegno alla Riservatezza sia ritenuta, ai sensi della legge applicabile, non valida, illegale o inapplicabile, la validità, la legalità e l’applicabilità delle restanti disposizioni del presente Impegno alla Riservatezza non ne saranno in alcun modo influenzate o pregiudicate. In tal caso, la disposizione non valida o inapplicabile dovrà essere ritenuta sostituita con una valida e applicabile in modo tale che gli obiettivi contemplati al momento della sottoscrizione del presente Impegno alla Riservatezza possano essere realizzati.
11. Il presente Impegno alla Riservatezza è soggetto alla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con le leggi italiane, senza riferimento a principi di conflitto di leggi. Qualsiasi controversia o pretesa (anche per obbligo extracontrattuale) derivante da o relativa al presente Impegno alla Riservatezza o alla validità, interpretazione, induzione, esecuzione, violazione o risoluzione dello stesso, sarà
definitivamente risolta dal tribunale di Milano (Italia). Nonostante quanto sopra, il presente Impegno alla Riservatezza non impedisce di chiedere un provvedimento ingiuntivo, così come qualsiasi ordine restrittivo temporaneo, ingiunzione preliminare e qualsiasi decisione urgente come rimedio per proteggersi da qualsiasi violazione o minacciata violazione del presente Impegno alla Riservatezza, dinanzi a un tribunale della giurisdizione competente in conformità con la legge, i regolamenti e i trattati applicabili sulla giurisdizione internazionale. Tale rimedio non sarà considerato l’unico rimedio per una violazione del presente Impegno alla Riservatezza, ma sarà in aggiunta ad altri rimedi previsti dalla legge. Nessun mancato o ritardo nell’esercizio o esercizio parziale di qualsiasi diritto, potere o privilegio ai sensi del presente atto potrà essere interpretato come rinuncia allo stesso.
12. Qualsiasi consenso, avviso o rapporto richiesto o consentito ai sensi del presente Impegno alla Riservatezza deve essere in forma scritta, deve fare specifico riferimento al presente Impegno alla Riservatezza e si riterrà sufficientemente fornito a tutti gli effetti se inviato per posta certificata o registrata, anche se inviati tramite facsimile o PDF ed e-mail e confermati con una delle modalità sopra indicate. Lo scambio di copie del presente Impegno alla Riservatezza e delle pagine delle firme tramite trasmissione PDF via e-mail, o formato simile, costituirà effettiva esecuzione e consegna di tale/i strumento/i come all’altra parte e può essere utilizzato al posto dell’originale Impegno alla Riservatezza a tutti gli effetti. La firma della Società trasmessa in questo modo sarà considerata firma originale a tutti gli effetti.
La Società, debitamente autorizzata a tal fine, ha firmato il presente Impegno alla Riservatezza.
SOCIETÀ:
FIRMA:
NOME: CARICA: LUOGO/DATA: