dei Fondi Comuni d’Investimento denominati
Regolamento Unico di gestione
dei Fondi Comuni d’Investimento denominati
“BancoPosta Primo”
“BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine” “BancoPosta Mix 1”
“BancoPosta Mix 2”
“BancoPosta Mix 3” “BancoPosta Azionario Euro”
“BancoPosta Azionario Internazionale” “BancoPosta Selezione Attiva” “BancoPosta Orizzonte Reddito” “BancoPosta Azionario Flessibile” “Poste Investo Sostenibile””
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.
Denominazione, tipologia e durata dei Fondi
OICVM denominati:
• BancoPosta Primo
• BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine
• BancoPosta Mix 1
• BancoPosta Mix 2
• BancoPosta Mix 3
• BancoPosta Azionario Euro
• BancoPosta Azionario Internazionale
• BancoPosta Selezione Attiva
• BancoPosta Orizzonte Reddito
• BancoPosta Azionario Flessibile
• Poste Investo Sostenibile
Per i fondi BancoPosta Mix 1, BancoPosta Mix 2, BancoPosta Mix 3 e BancoPosta Orizzonte Reddito sono previste due categorie di quote, definite quote di Classe “Accumulazione” (di seguito anche Classe “A”) e quote di Classe “Distribuzione” (di seguito anche Classe “D”), che si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi.
Per il fondo Poste Investo Sostenibile sono invece previste due categorie di quote, definite quote di Classe “G” e quote di Classe “S”, che differiscono tra loro esclusivamente per il livello della commissione di gestione applicato e per i destinatari.
Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.
La durata di ciascun fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito: “SGR”) – appartenente al Gruppo Poste Italiane – autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 23 dell’albo delle Società di Gestione del Risparmio
Depositario
BNP Paribas SA, con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, operante tramite la propria succursale italiana, con sede in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0, Xxxxxx – iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai fondi sono espletate presso la succursale di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0, Xxxxxx.
Presso la sede di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0, Xxxxxx sono disponibili i prospetti contabili dei fondi.
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei fondi.
Il sito internet del Depositario è: xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota di partecipazione al fondo, distinto nelle due Classi “A” e “D” per i fondi BancoPosta Mix 1, BancoPosta Mix 2, BancoPosta Mix 3 e BancoPosta Orizzonte Reddito, e nelle due Classi “G” e “S” per il fondo Poste Investo Sostenibile, espresso in millesimi di euro, è calcolato giornalmente, esclusi i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana ed i giorni di festività nazionali, ed è pubblicato il giorno successivo sul sito internet della SGR xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sul medesimo sito internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.
1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE
1.1 Parte specifica relativa a ciascun fondo BANCOPOSTA PRIMO
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento” in:
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica d’investimento del fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
È un fondo obbligazionario che mira alla crescita contenuta del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento tendenzialmente di breve periodo.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito ed al rischio di cambio.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Il portafoglio del fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi e sovranazionali, nonché di emittenti societari, e/o in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo.
Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade).
Il fondo non può investire in strumenti azionari.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio sarà tendenzialmente inferiore a 3 anni.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 100%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO-LUNGO TERMINE
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
È un fondo obbligazionario che mira alla moderata crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito ed al rischio di cambio.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Il portafoglio del fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti governativi e sovranazionali e/o in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo. L’investimento in OICR può essere effettuato in via residuale.
Il fondo può investire in misura residuale o contenuta in strumenti obbligazionari e monetari emessi da emittenti societari.
Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade).
Il fondo non può investire in strumenti azionari.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio sarà tendenzialmente superiore a 2 anni.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
BANCOPOSTA MIX 1
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
È un fondo obbligazionario che mira alla crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso ed al rischio di credito. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura obbligazionaria/monetaria, coerenti con la politica di investimento del fondo, rappresentano almeno l’80% del portafoglio del fondo. L’investimento in OICR può essere effettuato in via residuale.
La componente obbligazionaria del fondo è investita in via principale in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade).
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’OCSE e di altri Stati Sovrani.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in valute estere e in Euro.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio sarà tendenzialmente superiore a 2 anni.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
▪ Strumenti azionari: fino ad un massimo del 20%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core” cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
BANCOPOSTA MIX 2
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
È un fondo bilanciato che mira alla crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso ed al rischio di credito. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura obbligazionaria/monetaria rappresentano almeno il 60% del portafoglio del fondo. L’investimento in OICR, coerenti con la politica di investimento del fondo, può essere effettuato in via residuale.
La componente obbligazionaria del fondo è investita in via principale in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade).
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’OCSE e di altri Stati Sovrani.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in valute estere e in Euro.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio sarà tendenzialmente superiore a 2 anni.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
▪ Strumenti azionari: fino ad un massimo del 40%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
BANCOPOSTA MIX 3
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
È un fondo bilanciato che mira alla crescita del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo.
Con riferimento all’investimento in obbligazioni e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso ed al rischio di credito. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Gli strumenti finanziari e gli OICR di natura obbligazionaria/monetaria rappresentano almeno il 40% del portafoglio del fondo. L’investimento in OICR, coerenti con la politica di investimento del fondo, può essere effettuato in via residuale.
La componente obbligazionaria del fondo è investita in via principale in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade).
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’OCSE e di altri Stati Sovrani.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in valute estere e in Euro.
La duration della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente superiore a 2 anni. Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
▪ Strumenti azionari: fino ad un massimo del 60%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.
Nella gestione del fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con finalità:
• di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del fondo;
• diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio- rendimento definito dalla politica d’investimento del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
BANCOPOSTA AZIONARIO EURO
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica d’investimento del fondo;
▪ depositi bancari;
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati.
Politica di investimento
È un fondo azionario che mira all’accrescimento del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, attraverso l’investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.
Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni. Il fondo non è esposto al rischio di cambio.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
I titoli azionari o gli OICR di natura azionaria rappresentano almeno il 70% del portafoglio del fondo.
Il portafoglio del fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi dell’area Euro e/o in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo.
L’investimento in OICR può essere effettuato in via residuale.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’Euro.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro. Il fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 30%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior
rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendendo in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento a obiettivi di sostenibilità e investimento responsabile, sia con riguardo alla gestione della componente monetaria/obbligazionaria del portafoglio, sia con riguardo a quella azionaria.
BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE
Oggetto
Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ OICR armonizzati quotati e non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica d’investimento del fondo;
▪ depositi bancari;
▪ strumenti obbligazionari e del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e del mercato monetario non quotati.
Politica di investimento
È un fondo azionario che mira all’accrescimento del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, attraverso l’investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.
Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio.
L’investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
I titoli azionari o gli OICR di natura azionaria rappresentano almeno il 70% del portafoglio del fondo.
Il portafoglio del fondo è principalmente investito in strumenti azionari di emittenti con sede legale nei Paesi OCSE e/o in OICR coerenti con la politica di investimento del fondo.
L’investimento in OICR può essere effettuato in via residuale.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’OCSE e di altri Stati Sovrani.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e in altre valute. Il fondo non presenta alcuna specializzazione settoriale.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
▪ Strumenti azionari: fino ad un massimo del 100%;
▪ OICR: fino ad un massimo del 10%;
▪ Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 30%;
▪ Depositi bancari: fino ad un massimo del 10%.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
▪ copertura dei rischi;
▪ più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti e avere una più rapida esecuzione delle transazioni;
▪ esposizione ai mercati, compatibilmente con l’obiettivo dichiarato ed il profilo di rischio del fondo, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
È prevista la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette.
L’utilizzo dei derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
Per le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG).
BANCOPOSTA SELEZIONE ATTIVA
Oggetto
Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
- strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
- strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
- strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
- parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICVM/ETF la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
- depositi bancari.
Politica di investimento
Il Fondo, di tipo flessibile, mira a realizzare, in un orizzonte temporale di medio periodo, una crescita moderata del capitale investito, attraverso l’investimento diversificato dei suoi attivi principalmente in strumenti finanziari monetari, obbligazionari ed azionari, selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.
Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, ed al rischio di cambio.
In relazione all’investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, di cambio, e al rischio di credito e di solvibilità, sia con riferimento agli emittenti corporate sia con riferimento agli emittenti di titoli governativi.
L’investimento in parti di OICVM/ETF comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d’investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 50% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria (in entrambi i casi, compresi gli OICVM/ETF). Gli emittenti di tali strumenti finanziari possono essere governi, società ed organismi sovranazionali, in tutti i casi appartenenti a qualunque area geografica; l’investimento, anche indiretto, in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti non può essere superiore al 30% del totale delle attività.
Il Fondo può investire:
a) fino al 100% delle sue attività in strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade), sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR;
b) fino al 30% delle sue attività in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore ad investment grade e/o privi di rating.
La duration del portafoglio non può essere superiore a 6 anni.
Il Fondo può investire fino al 40% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria (compresi gli OICVM/ETF). Tali investimenti sono diretti verso emittenti operanti in qualunque settore industriale e qualunque area geografica; l’investimento, anche indiretto, in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti non è superiore al 30% del totale delle attività.
Il Fondo può investire, in via residuale, in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.
L’esposizione complessiva verso emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall’investimento in strumenti finanziari di natura monetaria/obbligazionaria e/o azionaria, non può superare il 30% del totale delle attività.
Il Fondo può investire, in via residuale o contenuta, in depositi bancari.
Gli investimenti possono essere diretti verso tutte le aree valutarie, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo può investire con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
o strumenti di mercato monetario: fino ad un massimo del 100%;
o titoli obbligazionari: fino ad un massimo del 100%;
o titoli azionari: fino ad un massimo del 40%;
o OICVM/ETF: fino ad un massimo del 100%;
o strumenti collegati al rendimento di materie prime: fino ad un massimo del 10%
o depositi bancari: fino ad un massimo del 20%.
Il Fondo segue una strategia di gestione di tipo flessibile, orientata alla diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche, le valute ed i singoli strumenti finanziari in funzione delle prospettive a medio e lungo termine dei mercati finanziari. La scelta delle attività verso cui indirizzare gli investimenti si basa inoltre sull’analisi fondamentale dello scenario macroeconomico e finanziario di breve periodo.
Il gestore adotta uno stile di gestione attivo rivolto alla ricerca delle migliori opportunità di investimento all’interno dell’ampio universo investibile; a tal fine, il gestore può concentrare gli investimenti sugli attivi che tempo per tempo presentano, sulla base delle sue aspettative, le migliori opportunità, adottando nel contempo tecniche di controllo del rischio.
Inoltre, xxxxx restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendendo in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento a obiettivi di sostenibilità e investimento responsabile, sia con riguardo alla
gestione della componente monetaria/obbligazionaria del portafoglio, sia con riguardo a quella azionaria.
La scelta degli OICVM/ETF è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell’asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICVM sono selezionati tra quelli gestiti dalla SGR (OICVM “collegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi.
La SGR ha inoltre facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, quali operazioni di pronti contro termine ed assimilate.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
• copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
• più efficiente gestione del portafoglio al fine di ridurre i costi di transazione, utilizzare la maggiore liquidità degli strumenti derivati rispetto agli strumenti sottostanti, avere una più rapida esecuzione delle transazioni e sfruttare le opportunità di arbitraggio;
• esposizione ai mercati (anche attraverso l’utilizzo di ETF sintetici, inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), compatibilmente con l’obiettivo dichiarato del Fondo e con la tecnica di gestione adottata, realizzata mediante l’attuazione di strategie di investimento non conseguibili attraverso l’investimento in singoli titoli (quale ad esempio l’acquisto di contratti futures per assumere posizioni su indici) e/o che modifichino l’esposizione ai fattori di rischio specifici (quale ad esempio la negoziazione di contratti swap).
L’esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dei rischi non può eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.
BANCOPOSTA ORIZZONTE REDDITO
Oggetto
Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
▪ parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
Il Fondo, di tipo flessibile, può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria, tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile; gli strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 4 anni.
Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 40% del totale delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
- in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 40% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.
Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall’implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell’analisi fondamentale e strategica delle singole società con l’obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall’euro).
La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla SGR e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”) e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi.
La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.
La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo.
Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da Banca d’Italia.
Il fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati per le seguenti finalità:
• di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
• diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG).
BANCOPOSTA AZIONARIO FLESSIBILE
Oggetto
Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
▪ strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
▪ strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
▪ strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
▪ parti di OICVM, sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
▪ parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
▪ depositi bancari.
Politica di investimento
Il Fondo, di tipo flessibile, mira a realizzare, su un orizzonte temporale di lungo termine, un rendimento in linea con la performance storica di lungo termine degli indici azionari dei paesi occidentali, attraverso l’investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria - tra il 40% e il 90% del totale delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’America - in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria.
Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. L’esposizione valutaria non potrà in ogni caso superare il 10% del totale delle attività del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire:
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti italiani, senza alcun limite riguardo al merito di credito;
- in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti, diversi da quelli italiani, aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating, fino al 10% del totale delle attività;
- in depositi bancari denominati in euro, fino al 50% del totale delle attività;
- in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 30% del totale delle attività.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento (Europa, USA e Paesi Emergenti), delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari saranno determinate dall’implementazione di diverse strategie di investimento quantitative basate principalmente sul rapporto tra i prezzi e la stima del valore delle classi di attività.
La selezione dei singoli strumenti azionari viene effettuata sulla base di una metodologia quantitativa basata principalmente sull’analisi fondamentale che ha come obiettivo l’individuazione di aziende che distribuiscono dividendi sostenibili nel tempo e che trattano ad un prezzo attraente. La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata con l’obiettivo di limitare la volatilità complessiva del prodotto ed è tendenzialmente orientata su strumenti di mercato monetario o con duration limitata.
La gestione è caratterizzata dall’utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.
Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG).
POSTE INVESTO SOSTENIBILE
Oggetto
Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo “Politica di investimento”, in:
• strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
• strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.5 e in strumenti azionari non quotati;
• strumenti finanziari, compresi gli OICVM, collegati al rendimento di Commodities;
• strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
• OICVM quotati e non quotati (inclusi ETF), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
• depositi bancari.
Politica di investimento
È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l’investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, selezionati tenendo conto anche di criteri di finanza sostenibile.
Gli strumenti finanziari e gli OICVM di natura obbligazionaria/monetaria rappresentano almeno il 30% del patrimonio del fondo.
Il Fondo può investire fino al 100% dell’attivo negli strumenti finanziari classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. Investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può altresì ottenere, anche tramite OICVM, un’esposizione verso strumenti finanziari non Investment grade nel limite massimo del 30% dell’attivo. Gli investimenti monetari e obbligazionari, effettuati anche attraverso OICVM e strumenti derivati, possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società) e le categorie di credito.
Gli investimenti possono essere diretti verso tutti i settori industriali e tutte le aree geografiche/mercati. È possibile l’investimento in paesi Emergenti sia di natura azionaria che obbligazionaria.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e divise diverse dall’Euro.
La duration media della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente superiore a 2 anni.
Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
• Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 90%;
• Strumenti azionari: esposizione netta azionaria fino ad un massimo del 50%;
• Strumenti finanziari, compresi OICVM, collegati al rendimento di Commodities: fino ad un massimo del 15%;
• Strumenti Finanziari High Yield, compresi OICVM: fino ad un massimo del 30%;
• Strumenti Finanziari degli Emerging Markets, compresi OICVM: fino ad un massimo del 20%;
• OICVM, inclusi gli ETF: fino ad un massimo del 30%;
• Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.
Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con finalità:
• di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
• diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio- rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
Stile di gestione e tecniche di investimento
Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
Per quanto riguarda le componenti monetaria e obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Per la componente azionaria, la selezione dei titoli avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “Value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “Growth” (basate sulle prospettive di crescita).
Inoltre, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui sopra, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendendo in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (Fattori ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento a obiettivi di sostenibilità e investimento responsabile, sia con riguardo alla gestione della componente monetaria/obbligazionaria del portafoglio, sia con riguardo a quella azionaria.
Altri profili caratterizzanti il fondo
L’accesso alla Classe “G” è riservato ai titolari del fondo che effettuano sottoscrizioni per una somma complessiva, al netto di eventuali rimborsi, pari o superiore a € 25.000.
Ai titolari di quote di Classe “S” che per effetto di versamenti successivi maturano il diritto di accedere alla Classe “G” vengono assegnate quote di classe “G” in luogo di quelle di classe “S” possedute, secondo il rapporto di conversione esistente il giorno del passaggio; il passaggio delle quote viene effettuato il giorno successivo a quello di regolamento della sottoscrizione che determina il raggiungimento o superamento della soglia di € 25.000.
In caso di rimborso parziale di quote di Classe “G” tale da ridurre l’importo delle sottoscrizioni sotto la soglia di € 25.000, le quote di Classe “G” residue vengono convertite in quote di Classe “S” trascorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento dell’operazione di rimborso, salvo eventuali nuovi versamenti effettuati prima della scadenza del citato termine che riportino la somma delle sottoscrizioni, al netto dei rimborsi, pari o sopra la soglia di € 25.000.
1.2 Parte relativa a tutti i fondi
1.2.1 La partecipazione ai fondi comporta l’assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota.
1.2.2 I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:
Limite | Significato (% rispetto al totale delle attività) |
Residuale | fino ad un massimo del 10% |
Contenuto | tra il 10% ed il 30% |
Significativo | tra il 30% ed il 50% |
Prevalente | tra il 50% ed il 70%, per tutti i fondi ad eccezione di Orizzonte Reddito ed Azionario Flessibile almeno il 50%, per Orizzonte Reddito e Azionario Flessibile |
Principale | almeno il 70% |
1.2.3 Il patrimonio dei fondi, nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento indicata nella parte specifica, può essere investito, inoltre, in misura superiore al 35%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del fondo.
1.2.4 La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei sottoscrittori.
1.2.5 Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 64-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98, nonché quelli - indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’associazione stessa - dei Paesi verso i quali è orientata la politica d’investimento del fondo e indicati nel presente Regolamento.
Nel rispetto della normativa vigente e delle vigenti disposizioni di Banca d’Italia, possono essere effettuati investimenti su strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.
1.2.6 La valuta di denominazione dei fondi è l’Euro.
1.2.7 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sui mercati regolamentati.
1.2.8 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.
1.2.9 Per tutti i fondi la SGR utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta in ogni caso ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei partecipanti. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
1.2.10 Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente
affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
1.2.11 Per tutti i fondi, la SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 58/98.
1.2.12 La selezione degli investimenti è effettuata anche sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).
1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate
I fondi possono investire in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR.
Il patrimonio dei fondi può essere altresì investito in parti di altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE
1. I Fondi “BancoPosta Primo”, “BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine”, “BancoPosta Mix 1” (Classe “A”), “BancoPosta Mix 2” (Classe “A”), “BancoPosta Mix 3” (Classe “A”), “BancoPosta Azionario Euro”, “BancoPosta Azionario Internazionale”, “BancoPosta Selezione Attiva”, “BancoPosta Orizzonte Reddito” (Classe “A”), “BancoPosta Azionario Flessibile” e “Poste Investo Sostenibile” (Classi “G” e “S”) sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo/classe.
2. I Fondi “BancoPosta Mix 1” (Classe “D”), “BancoPosta Mix 2” (Classe “D”), “BancoPosta Mix 3” (Classe “D”) e “BancoPosta Orizzonte Reddito” (Classe “D”) sono del tipo a distribuzione di proventi. Sulla base della relazione annuale di gestione del Fondo, la SGR provvede al calcolo ed alla distribuzione di proventi conseguiti dalla Classe “D” nel corso del precedente esercizio (periodo di riferimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il primo anno, in cui il periodo di riferimento è quello compreso dalla data di avvio dell’operatività della Classe “D” al 31 dicembre). I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti alla Classe “D” dei Fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2”, “BancoPosta Mix 3” e “BancoPosta Orizzonte Reddito” secondo le seguenti modalità.
3. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti:
a. per i Fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2” e “BancoPosta Mix 3”, dall’utile di esercizio risultante dalla Sezione Reddituale della Relazione annuale di gestione della Classe “Distribuzione” redatta in relazione al periodo di riferimento. La SGR può distribuire annualmente ai partecipanti fino al 100% dei suddetti proventi in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo punto 6; in ogni caso, il provento unitario spettante a ciascuna quota non potrà essere superiore alla variazione assoluta del valore della quota della Classe “D” dei Fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2” e “BancoPosta Mix 3” nel periodo di riferimento, rispetto al valore della quota iniziale del periodo di riferimento medesimo, rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito nel corso del periodo di riferimento.
b. per il Fondo “BancoPosta Orizzonte Reddito” dalla somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della Sezione Reddituale della Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D) redatta in relazione al periodo di riferimento:
- A 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
- B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;
- F1. Proventi da operazioni pronti contro termine ed assimilati;
- I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I2. Altri ricavi;
- L1. Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio;
- L3. Altre imposte;
- G. Oneri finanziari;
- H. Oneri di gestione.
Dati i criteri di determinazione della distribuzione di cui al presente comma, può accadere che l’importo da distribuire riferito a ciascun esercizio sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo (Classe D) relativo al medesimo esercizio. In tale caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.
Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori della SGR verrà pertanto specificata, oltre all’ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l’utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.
La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
E’, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione della SGR deliberare la distribuzione fino al 100% degli utili e delle plusvalenze rilevati in ciascuna Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D) con l’obiettivo di distribuire un importo pari al rendimento dell’indice EURIBOR 3M maggiorato del 2% del valore della quota di Classe D all’inizio di ciascun periodo di riferimento. Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della Sezione Reddituale di ciascuna Relazione annuale di gestione del Fondo (Classe D):
- A 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
- A 3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
- A 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
- B 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
- B 3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
- B 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
- C. Risultato delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati.
Anche in tale ipotesi, l’eventuale distribuzione non rappresenta il risultato effettivo del Fondo (Classe D) nel periodo di riferimento e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.
Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori della SGR verrà pertanto specificata, oltre all’ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l’utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti. La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
4. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario conclusosi, si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti alla Classe “D” dei Fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2”, “BancoPosta Mix 3” e “BancoPosta Orizzonte Reddito” esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
5. L’ammontare dei proventi conseguiti in ciascun esercizio e riferibili alla Classe “D” dei Fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2”, “BancoPosta Mix 3” e “BancoPosta Orizzonte Reddito”, spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione annuale di gestione redatta entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale dall’organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può
essere posteriore al 15° giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale di gestione.
6. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l’emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell’intero certificato e delle relative cedole.
I proventi sono corrisposti secondo le seguenti modalità: (i) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata tramite conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato sul conto corrente postale o sul libretto postale nominativo utilizzato al momento della sottoscrizione; (ii) nei casi in cui al momento del pagamento dei proventi, il conto corrente postale o il libretto postale nominativo, a valere sui quali è stata effettuata la sottoscrizione, non siano più attivi e il sottoscrittore ovvero uno dei cointestatari non abbiano provveduto a comunicare al soggetto incaricato del collocamento, nei 30 giorni precedenti la data di distribuzione del provento, gli estremi di un nuovo conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento del provento verrà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione; (iii) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata utilizzando mezzi di pagamento diversi dal conto corrente postale o dal libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione.
Con riferimento al Fondo “BancoPosta Orizzonte Reddito”, su richiesta del partecipante, che abbia disposto l’immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo (Classe D) in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.
Per tutti i fondi, qualora l’importo complessivo spettante al partecipante non superi i 10 euro, i ricavi saranno reinvestiti nella Classe “D” del medesimo Fondo – in esenzione dal pagamento di diritti o spese e al netto di eventuali oneri fiscali – secondo le modalità sopra indicate.
7. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore della Classe “D” del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
3. REGIME DELLE SPESE
3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti
3.1.1 Commissioni di sottoscrizione: per tutti i fondi, nessuna.
3.1.2 Commissioni di uscita: per tutti i fondi, nessuna.
3.1.3 Commissioni di passaggio tra fondi: nessuna.
3.1.4 La SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
a. le imposte e le tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per la sottoscrizione, per i successivi versamenti, per la conferma dell’avvenuto investimento;
b. un diritto fisso pari a € 2 per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione;
c. un diritto fisso pari a € 10 per ogni apertura di Piano di Accumulazione anche mediante adesione al Servizio “Investi e Consolida”. Nessun diritto fisso è dovuto per i versamenti successivi al primo, rientranti nell’ambito di un Piano di Accumulazione. Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall’utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell’ambito dei Piani di Accumulo; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza;
d. un diritto fisso pari a € 2 per ogni operazione di passaggio di quote sottoscritte mediante versamento in unica soluzione ovvero mediante versamenti rientranti nell’ambito di Piani di Accumulazione;
e. un diritto fisso pari a € 2 per ogni operazione di rimborso di quote sottoscritte mediante versamento in unica soluzione, versamenti rientranti nell’ambito di Piani di Accumulazione ovvero a seguito di passaggi tra fondi. Il diritto fisso relativo alle operazioni di rimborso si applica a tutte le operazioni di rimborso ad eccezione di quelle previste ai punti 4.7.1 e 4.7.7 del presente Regolamento (rimborso programmato per importo fisso e rimborso programmato dell’incremento del valore della quota);
f. un rimborso spese per l’emissione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a € 15 per ogni certificato emesso. L’invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che ne abbia fatto richiesta;
g. un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 25,00 Euro;
h. le spese di spedizione, postali e di corrispondenza connesse alle operazioni di sottoscrizione, passaggio e rimborso: nella misura di volta in volta specificata all’interessato, al fine di coprire l’effettivo esborso sostenuto dalla società. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare le spese richiamate al successivo punto 4.6.6. Non sono previste spese per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico.
La SGR, inoltre, preleva dall’importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e le tasse dovute, secondo la normativa vigente.
3.1.5 In ogni caso il soggetto incaricato del collocamento (di seguito il “Collocatore”) non può porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
3.2 Spese ed oneri a carico dei fondi
3.2.1 È posto a carico dei Fondi il compenso spettante alla SGR, costituito da:
- la commissione di gestione, da corrispondersi mensilmente calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultimo nel primo giorno lavorativo del mese successivo, così determinata:
% Annua | |
BancoPosta Primo | 0,45 |
BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine | 0,75 |
BancoPosta Mix 1 | 1,10 |
BancoPosta Mix 2 | 1,30 |
BancoPosta Mix 3 | 1,40 |
BancoPosta Azionario Euro | 1,60 |
BancoPosta Azionario Internazionale | 1,60 |
BancoPosta Selezione Attiva | 1,00 |
BancoPosta Orizzonte Reddito | 1,30 |
BancoPosta Azionario Flessibile | 1,50 |
Poste Investo Sostenibile (Classe “S”) | 1,20 |
Poste Investo Sostenibile (Classe “G”) | 0,90 |
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,052% su base annua del valore complessivo netto del Fondo. Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato quotidianamente, è prelevato trimestralmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
3.2.2 Non è prevista alcuna commissione di performance.
3.2.3 Sono, inoltre, a carico di ciascun fondo:
a. imposte e tasse di pertinenza di ciascun fondo;
b. il compenso da riconoscere al Depositario per l’incarico svolto, nella misura massima dello 0,018% su base annua, calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del fondo, da corrispondersi trimestralmente e prelevato dal fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre;
c. gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
d. i compensi spettanti alla società di revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili di ciascun fondo e per la certificazione della Relazione annuale di gestione, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
e. le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote, di cui alla Parte “A” e all’art. 5 della Parte “C” del presente Regolamento, le spese di pubblicazione degli avvisi concernenti i prospetti periodici dei fondi, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione di ciascun fondo, di cui all’art. 8 della Parte “C” del presente Regolamento, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza;
f. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
g. gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
h. gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del fondo;
i. le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
j. il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.
3.2.4 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità di ciascun fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3.2.5 In caso di investimento in parti di OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da altre SGR del gruppo di appartenenza della stessa (di seguito, “OICR collegati”), sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce secondo quanto previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
4. PARTECIPAZIONE AI FONDI
4.1 Sottoscrizione delle quote
4.1.1 Salvo quanto previsto all’articolo 1 della Parte C del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei fondi si applica la seguente disciplina.
4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei fondi può avvenire mediante:
a. versamento in un’unica sottoscrizione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro;
b. partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui al successivo art. 4.2;
c. partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” di cui al successivo art. 4.3.
4.1.3 La sottoscrizione delle quote di ciascun fondo si realizza mediante:
- compilazione e sottoscrizione di apposito modulo indirizzato alla SGR ed alla stessa fatto pervenire, unitamente ai mezzi di pagamento, direttamente o per il tramite del Collocatore. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione.
Nel modulo di sottoscrizione devono essere tra l’altro indicati: le generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, i mezzi di pagamento utilizzati, la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento diversi dal bonifico e l’importo del versamento al
lordo delle commissioni e spese previste dal Regolamento. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario;
- contestuale versamento del corrispettivo in euro mediante:
• assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato presso il c/c postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” presso il Depositario;
• bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario;
• addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario;
• autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore a favore del conto corrente postale intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale;
• importo derivante dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR.
4.1.4 Si intendono convenzionalmente ricevute in ciascun giorno lavorativo le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00. Le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo.
Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale.
4.1.5 Il numero delle quote da attribuire ad ogni partecipante si determina dividendo l’importo del versamento, al netto degli eventuali oneri, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di valuta riconosciuto ai mezzi di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione.
Per i versamenti effettuati a mezzo di bonifico, il giorno di riferimento è il giorno di valuta riconosciuto al bonifico dalla Banca ordinante, ovvero, se posteriore, quello in cui la SGR ha notizia certa della sottoscrizione.
4.1.6 Le sottoscrizioni vengono regolate il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.
4.1.7 Effettuata la prima sottoscrizione e richiamandone gli estremi, il sottoscrittore ha facoltà di effettuare ulteriori versamenti, sempre che eventuali intervenute modifiche al Regolamento, che comportino un aggravio delle modalità, delle condizioni, delle commissioni o delle spese di sottoscrizione ovvero che incidano sulla caratterizzazione di ciascun fondo, siano state tempestivamente portate a conoscenza singolarmente di ogni partecipante.
L’importo lordo minimo degli eventuali versamenti successivi è di 100 euro. La SGR si riserva la facoltà di accettare versamenti inferiori a quelli sopra indicati.
Per tali versamenti successivi è previsto il conferimento della somma investita nei modi indicati al punto 4.1.3, lettera b) con espressa indicazione del fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento.
4.1.8 Nel caso di offerta fuori sede delle quote del fondo, l’efficacia del contratto è subordinata al decorso di 7 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 58/98.
4.1.9 La SGR provvede a versare presso il Depositario:
• entro il giorno di ricezione, il controvalore dei mezzi di pagamento postali;
• entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli assegni bancari.
4.1.10 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento.
4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulazione
4.2.1 La sottoscrizione delle quote può essere programmata e ripartita nel tempo attraverso la formula dei “Piani di Accumulazione” (di seguito i “Piani”).
4.2.2 Essi prevedono versamenti periodici unitari a partire da 50 euro o multipli.
4.2.3 I Piani prevedono versamenti unitari da effettuarsi con cadenze mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali. Il Piano non potrà comunque durare meno di 1 anno e più di 12 anni.
4.2.4 L’apertura di un Piano deve essere richiesta mediante sottoscrizione del modulo di sottoscrizione indirizzato alla SGR e l’eventuale contestuale versamento iniziale di un importo non inferiore a 50 euro. Tale versamento, se effettuato, precede l’effettivo inizio del Piano che avverrà soltanto al momento del primo versamento periodico.
4.2.5 Il sottoscrittore può, in qualsiasi momento:
• interrompere il Piano comunicando l’intenzione di non completarlo;
• sospendere il Piano per un periodo di tempo da comunicare.
La relativa richiesta deve essere inviata alla SGR per il tramite del Collocatore.
4.2.6 In caso di mancato pagamento di due rate consecutive e di mancata specifica comunicazione del cliente, il Piano viene interrotto da parte della SGR.
4.2.7 Nel modulo, oltre a quanto indicato nel precedente punto 4.1.3, lettera a), devono essere precisati l’ammontare del versamento unitario periodico prescelto, il numero dei versamenti unitari del Piano, il versamento complessivo che si intende effettuare e l’importo lordo del versamento iniziale.
4.2.8 Il sottoscrittore può, in qualsiasi momento, modificare il Piano relativamente:
• all’importo della rata dello stesso;
• alle cadenze previste per i versamenti,
• al numero dei versamenti,
senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La relativa richiesta deve essere inviata alla SGR per il tramite del Collocatore.
4.2.9 Per le modalità di sottoscrizione delle quote ed i mezzi di pagamento utilizzabili, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4.1 della Parte “B” del presente Regolamento.
4.2.10 Entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno, viene trasmessa ai sottoscrittori di Piani di Accumulazione una conferma delle relative rate regolate nel semestre solare precedente. In ogni caso la SGR, a fronte di richieste in qualsiasi momento formulate dai sottoscrittori,
comunicherà tempestivamente ai sottoscrittori stessi il numero delle quote di loro pertinenza.
4.3 Servizio “Investi e Consolida”
4.3.1 Il Servizio “Investi e Consolida” prevede la sottoscrizione di uno dei seguenti Fondi BancoPosta: Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Investo Sostenibile (di seguito Fondo “Target”), mediante uno specifico Piano di Accumulazione, alimentato tramite un contestuale rimborso mensile di quote dal Fondo BancoPosta Primo.
Il Servizio prevede la gestione automatica da parte della SGR della seguente operazione di passaggio tra il Fondo BancoPosta Primo ed il Fondo “Target” prescelto: investimento nel Fondo “Target”, unicamente tramite contestuale rimborso mensile di quote dal Fondo BancoPosta Primo per un importo corrispondente alla rata unitaria del Piano di Accumulazione al netto degli oneri fiscali e, limitatamente alla prima rata, dei diritti fissi.
4.3.2 La partecipazione al Servizio “Investi e Consolida” si attua attraverso la compilazione di un apposito modulo. All’atto dell’attivazione del Servizio deve essere indicato: il Fondo “Target” prescelto, con il relativo numero di rate e l’importo unitario delle rate stesse. L’importo minimo della rata unitaria da destinare al Fondo “Target” deve essere pari a € 50 o multipli. La frequenza della rata è mensile: il giorno 10 di ogni mese solare, o il primo giorno lavorativo successivo. Il versamento nel Fondo “Target” verrà effettuato con la stessa valuta del rimborso del Fondo BancoPosta Primo. La durata del Piano potrà variare da un minimo di 2 anni ad un massimo di 12 anni.
4.3.3 Il Servizio “Investi e Consolida” prevede, laddove non già presente, un iniziale investimento nel Fondo BancoPosta Primo per un importo complessivo minimo di 3.000 euro, al lordo dei diritti fissi.
4.3.4 L’adesione al Servizio “Investi e Consolida” non prevede la possibilità da parte del sottoscrittore di richiedere l’emissione di certificati nominativi rappresentativi delle quote dei Fondi sottoscritti. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l’emissione dei certificati nominativi rappresentativi delle quote, la SGR procederà alla revoca del Servizio “Investi e Consolida”.
4.3.5 Il sottoscrittore che aderisca al Servizio “Investi e Consolida” ha, inoltre, la facoltà di attivare l’automatismo “Consolida il risultato”. Tale automatismo prevede che, il primo giorno lavorativo di ciascun mese (data di verifica), la SGR verifichi la differenza percentuale fra il valore unitario della quota del Fondo “Target” ed il Valore Medio di Carico (“VMC”) delle quote detenute dal sottoscrittore nel Fondo “Target” stesso, sottoscritte mediante il Servizio “Investi e Consolida”. Il valore unitario della quota di riferimento è l’ultimo disponibile precedente la data di verifica. Il Valore Medio di Xxxxxx sarà pari al rapporto fra la sommatoria degli importi investiti e il numero delle quote in essere alla data della verifica. Nel caso in cui la differenza percentuale fra il valore unitario della quota e il VMC risultasse positiva per un valore uguale o superiore al 5%, la SGR procederà ad effettuare in automatico un rimborso dal Fondo “Target” per un importo corrispondente alla differenza tra il valore unitario della quota e il VMC moltiplicato per il numero delle quote possedute, a condizione che il controvalore del rimborso sia almeno pari a € 50 e ci sia la permanenza minima nel Servizio di almeno 3 mesi. L’importo rimborsato verrà investito nel Fondo BancoPosta Primo con la stessa valuta e data regolamento del Fondo “Target”.
4.3.6 Nel caso di un disinvestimento automatico di cui al punto 4.3.5 che precede, il nuovo VMC sarà pari al valore della quota a cui è stato effettuato tale disinvestimento. Tutte le residue quote in possesso del cliente si intenderanno, per le successive determinazioni del VMC, sottoscritte al valore e nel giorno di riferimento di tale disinvestimento automatico.
4.3.7 Per la partecipazione al Servizio “Investi e Consolida”, la SGR ha diritto di trattenere, in occasione del primo versamento sul fondo “Target”, un diritto fisso di cui al punto 3.1.5, lett. c). Tutti i successivi movimenti automatici del Servizio “Investi e Consolida” sono esentati dal pagamento di diritti fissi.
4.3.8 Il sottoscrittore può in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata alla SGR per il tramite del Collocatore, revocare l’adesione al Servizio “Investi e Consolida”, senza alcun onere o spesa a suo carico. La revoca dovrà pervenire alla SGR entro il 15° giorno antecedente la data prevista per la generazione dei movimenti automatici di sottoscrizione o di rimborso.
4.3.9 Il Servizio “Investi e Consolida” decadrà automaticamente qualora il sottoscrittore richieda d’iniziativa rimborsi, anche parziali, sul Fondo “Target” e qualora il controvalore delle quote esistenti nel Fondo BancoPosta Primo non sia stato sufficiente all’addebito della rata unitaria anche per una volta. In tutti i casi di decadenza dal Servizio “Investi e Consolida”, le singole posizioni del Fondo BancoPosta Primo e del Fondo “Target” continueranno ad esistere separatamente.
4.3.10 Ferma restando la durata del Piano indicata al punto 4.3.2 che precede, il sottoscrittore può, in qualsiasi momento, modificare il Servizio relativamente all’importo della rata dello stesso e al numero dei versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La relativa richiesta deve essere inviata alla SGR per il tramite del Collocatore.
4.3.11 Non è consentito impartire contemporaneamente disposizioni di rimborso programmato e adesione al Servizio “Investi e Consolida”.
4.4 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote
4.4.1 La sottoscrizione delle quote dei fondi può essere offerta in abbinamento a contratti collaterali la cui stipulazione costituisce atto volontario separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote. Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina dei fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore in tal senso.
4.4.2 È facoltà del sottoscrittore che opti per la sottoscrizione delle quote dei fondi in abbinamento ai contratti collaterali di cui al comma precedente, sospendere o interrompere in ogni tempo i versamenti destinati ai contratti medesimi, senza che ciò comporti per lo stesso oneri e spese o il rimborso delle quote sottoscritte, mantenendo in corso l’adesione al fondo.
4.5 Operazioni di passaggio tra fondi
4.5.1 Per “operazione di passaggio tra fondi” si intende il rimborso delle quote di un fondo con contestuale reinvestimento degli importi nella sottoscrizione in quote di altro fondo della SGR incluso nel presente Regolamento.
4.5.2 L’operazione di passaggio tra fondi può trovare attuazione solo qualora le quote oggetto del passaggio siano immesse in un certificato cumulativo.
4.5.3 L’operazione di passaggio tra fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite del Collocatore, che provvede a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione.
4.5.4 Le operazioni di passaggio fra fondi avvengono con richiesta scritta, sottoscritta in originale, o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4.5.5 Quando il rimborso di quote e il contestuale reinvestimento degli importi riguardano fondi disciplinati dal Regolamento, conosciuti al momento della sottoscrizione iniziale o successivamente inseriti nel Regolamento ma le cui caratteristiche siano state tempestivamente portate a conoscenza del partecipante secondo le modalità stabilite al punto 7.2 della Parte C), ed è rispettata la condizione di cui al precedente punto 4.5.2, l’operazione di conversione dell’investimento non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto e pertanto non si applica il diritto di recesso di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98.
4.5.6 Nell’ipotesi prevista nel comma precedente, la SGR adotta una procedura idonea a garantire ai sottoscrittori la conoscenza dei fatti rilevanti, relativi al Fondo nel quale si va ad investire, accaduti successivamente alla originaria sottoscrizione nonché la disponibilità della relativa documentazione contabile aggiornata. Tale informativa è resa con modalità tali da assicurarne l’effettiva conoscenza.
4.5.7 Le operazioni di passaggio tra fondi possono avere luogo per un importo minimo pari a 100 euro.
4.5.8 Le operazioni di passaggio tra fondi previsti nel presente Regolamento sono soggette al regime commissionale indicato al punto 3.1.3.
4.5.9 La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione con le seguenti modalità:
• il giorno di regolamento del rimborso è il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore entro le ore 13.00; le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo;
• il giorno di regolamento della sottoscrizione del fondo prescelto dal partecipante è il giorno del regolamento del rimborso.
Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale.
4.5.10 Le operazioni di trasferimento di quote da un fondo ad un altro possono avvenire qualora il partecipante abbia ricevuto in consegna le Parti “A” e “B” del Regolamento relative a tutti i fondi.
4.5.11 Dell’avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.
4.6 Rimborso delle quote
4.6.1 Salvo quanto previsto all’articolo 6 della Parte C del presente Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
4.6.2 La richiesta di rimborso avviene in forma scritta, sottoscritta in originale, o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4.6.3 Si considera convenzionalmente ricevuta in ciascun giorno lavorativo la richiesta pervenuta alla SGR o ad essa trasmessa dal Collocatore entro le ore 13.00; le richieste pervenute alla SGR o ad essa trasmesse dal Collocatore dopo le ore 13.00 di ciascun giorno lavorativo ovvero effettuate in un giorno non lavorativo, si intendono convenzionalmente ricevute il giorno lavorativo successivo. Il giorno di regolamento del rimborso è il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso.
Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale.
4.6.4 Il Depositario effettua il pagamento in contanti presso la sede sita in Milano ovvero, su richiesta scritta del sottoscrittore, mediante:
a. assegno circolare o bancario o postale vidimato con clausola di non trasferibilità emesso a nome del sottoscrittore;
b. accredito su conto corrente o libretto postale intestato al nominativo del sottoscrittore;
c. disposizione di bonifico su conto corrente intestato al nominativo del sottoscrittore.
4.6.5 Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l’accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l’erogazione dell’importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell’art. 2, comma 5, della Parte “C”. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno liberate solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
4.6.6 Il mezzo di pagamento può, su richiesta dell’avente diritto, essergli inviato a sue spese (comprese quelle relative ad eventuale copertura assicurativa) all’indirizzo indicato nella richiesta di rimborso.
4.6.7 Su istruzioni della SGR, il Depositario provvede, contestualmente al rimborso, ad annullare i certificati rappresentativi delle quote rimborsate.
4.6.8 Nel caso di richiesta di rimborso parziale il Depositario, dietro istruzioni della SGR, provvederà all’annullamento dei certificati rappresentativi delle quote rimborsate ed alla
emissione (su richiesta) di uno o più certificati rappresentativi delle quote residue contro pagamento delle relative spese previste nel precedente art. 3.1 del Regolamento.
4.6.9 In caso di richieste di rimborso provenienti dallo stesso partecipante, anche per operazioni di passaggio tra fondi, di importo rilevante, cioè superiore al 5% del valore complessivo netto di ciascun fondo, o ravvicinate, cioè pervenute nei cinque giorni successivi alla data di regolamento delle quote sottoscritte e comunque superiori allo 0,5% del patrimonio di ciascun fondo, la SGR, a tutela della generalità dei partecipanti, si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso in base al valore unitario delle quote relativo al giorno successivo a quello in cui saranno portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi.
Ove le richieste di rimborso siano complessivamente superiori al 10% del valore complessivo netto di ciascun fondo, la determinazione del valore di rimborso avverrà in base al valore unitario delle quote relativo al giorno successivo a quello in cui saranno portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste e, comunque, non oltre i 30 giorni successivi.
4.6.10 A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una comunicazione scritta dell’avvenuto disinvestimento, indicante:
• l’importo rimborsato;
• il numero delle quote rimborsate ed il valore unitario delle stesse.
4.7 Piani di Rimborso
4.7.1 Per tutti i fondi è facoltà del sottoscrittore impartire alla SGR istruzioni per ottenere il rimborso programmato delle quote sottoscritte, indicando:
a. la data da cui dovrà decorrere il piano di xxxxxxxx;
b. la periodicità, almeno mensile, delle operazioni di rimborso;
c. l’ammontare del rimborso, che dovrà essere sempre di uguale importo. Tale importo non potrà essere comunque inferiore a 50 euro.
4.7.2 La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata solo se il sottoscrittore abbia optato per l’immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo al portatore, di cui all’art. 2, comma 3, della Parte “C” e abbia indicato il c/c postale o il libretto postale, intestati allo stesso sottoscrittore, sul quale far affluire il rimborso.
4.7.3 Le istruzioni di cui al punto 4.7.1 possono essere impartite sia all’atto della prima sottoscrizione sia successivamente. In tale ultimo caso, le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per il rimborso, con la specifica delle generalità complete del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
4.7.4 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno prestabilito dal sottoscrittore. Nel caso in cui tale giorno non coincidesse con un giorno lavorativo, il rimborso verrà eseguito nel primo giorno lavorativo successivo.
Per giorno lavorativo, si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale.
4.7.5 Qualora in coincidenza con una scadenza periodica il controvalore delle quote di pertinenza del sottoscrittore non raggiunga l’ammontare da rimborsare, la relativa disposizione verrà eseguita per l’importo delle quote esistenti.
4.7.6 Il sottoscrittore può revocare le disposizioni di rimborso programmato entro il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per il rimborso. La SGR ha facoltà di interrompere l’esecuzione delle istruzioni con un preavviso di almeno tre mesi trasmesso a mezzo di raccomandata A.R.. In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il sottoscrittore.
4.7.7 Per tutti i fondi, inoltre il sottoscrittore ha facoltà di disporre che, con cadenza semestrale, gli venga rimborsato un importo pari al 50% o al 100% dell’incremento del valore della quota registrato nel semestre di riferimento. La SGR rimborserà solo gli importi pari o superiori a 5 euro.
4.7.8 Il rimborso di cui al comma precedente viene eseguito dalla SGR con valuta terzo giorno lavorativo successivo alle scadenze semestrali del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno. Il
piano di rimborso è efficace a partire dal semestre successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta alla SGR.
4.7.9 E’ fatto salvo il diritto del sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
4.7.10 Entro il 10° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso, il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.
4.7.11 Ogni disposizione di rimborso programmato si intenderà revocata quando il saldo delle quote risulta pari a zero.
4.8 Errori nel calcolo del valore della quota
4.8.1 Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
4.8.2 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.8.1, limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l’importo da reintegrare sia inferiore ai 5 euro, la SGR può astenersi dall’effettuare il reintegro.
Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia saranno realizzati con modifica del presente Regolamento e, quindi, resi noti ai partecipanti con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore unitario della quota.
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
5.1 Limitatamente ai primi dieci giorni di borsa aperta a decorrere dalla data di inizio operatività del fondo, il valore giornaliero della quota rimarrà invariato a 5 euro.
5.2 Il valore iniziale della quota della Classe “D” dei fondi “BancoPosta Mix 1”, “BancoPosta Mix 2” e “BancoPosta Mix 3” è pari a 5 euro.
C) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.
1. Partecipazione al fondo
1.1 La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
1.2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
1.3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 1.5.
1.4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore
unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
1.5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
1.6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
1.7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
1.8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
1.9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
1.10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
1.11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
1.12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
1.13 La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
1.14 La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote di ciascun fondo da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto.
A tal fine, la SGR può:
- respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento delle quote di ciascun fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- richiedere ai partecipanti di ciascun fondo, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote di ciascun fondo.
Il rimborso delle quote di ciascun fondo ad iniziativa della SGR è determinato in base al valore unitario corrente delle stesse, senza applicazione di spese, diritti fissi e/o commissioni previsti dal Regolamento nel caso di rimborso a richiesta del Partecipante.
2. Quote e certificati di partecipazione
2.1 I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2.2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
2.3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
2.4 A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.
2.5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
3.1 L’organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
3.2 Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3.3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del fondo.
4. Spese a carico della SGR
4.1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.
5. Valore unitario della quota e sua pubblicazione
5.1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
5.2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
5.3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5.4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
6. Rimborso delle quote
6.1 I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.
6.2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
6.3 La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
• la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
• le generalità del richiedente;
• il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
• il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
• in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
• gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
6.4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 6.5.
6.5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento.
6.6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
6.7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in
queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
6.8 La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
6.9 La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
6.10 L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
7. Modifiche del Regolamento
7.1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
7.2 L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti
– diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
7.3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
7.4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
7.5 Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
8. Liquidazione del fondo
8.1 La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
8.2 La liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
8.3 Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a. l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione ed il rimborso delle quote;
b. la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di
riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;
x. xx xxxxx spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.
BancoPosta Fondi S.p.A SGR
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