OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DITTA VODAFONE B.V. DI IVREA (TO) PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITÀ PIANEZZA IN COMUNE DI CANALE D’AGORDO.
COMUNE DI CANALE D’AGORDO PROVINCIA DI BELLUNO
N. 51 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DITTA VODAFONE B.V. DI IVREA (TO) PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITÀ PIANEZZA IN COMUNE DI CANALE D’AGORDO.
🞐 Trasmessa alla Prefettura di Belluno il , prot. n.
🞐 Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il , prot. n.
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 08.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI | ||
1) DE XXXXX Xxxxxxx | SINDACO | SI |
2) XXXXXXX Xxxxx | VICE SINDACO | XX |
3) GANZ Alice | ASSESSORE | NO |
Partecipa il Segretario Comunale xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000 --- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO
◼ della regolarità tecnica | data | 22.06.2015 | X.xx | TOFFOLI p.i. Xxxxxxxx |
◼ della regolarità contabile | data | 22.06.2015 | X.xx | xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX |
N. 51 X.X. XXX 00 GIUGNO 2015
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DITTA VODAFONE B.V. DI IVREA (TO) PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITÀ PIANEZZA IN COMUNE DI CANALE D’AGORDO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE il Comune di Canale d’Agordo in data 31/10/2001 ha stipulato con la Vodafone Omnitel
B.V. società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e Sede dell' Amministrazione e Gestionale in Italia Xxx Xxxxxx 00 – Xxxxx (XX), codice fiscale 93026890017, P. Iva 08539010010, un contratto di locazione ad uso non abitativo per l' installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio- telefonico;
- CHE la porzione di area interessata pari a mq 60 è sita in loc Pianezza, catastalmente censita al NCT di Canale d’Xxxxxx, Xx.0 Particella 329, ed è classificata nel patrimonio disponibile di questo Comune;
- CHE il contratto di locazione di cui trattasi si è tacitamente rinnovato alla prima scadenza novennale del 31/10/2010 per la durata di anni sei in difetto di preventiva comunicazione di disdetta da parte del conduttore;
PRESO ATTO:
- CHE la Società conduttrice, a fronte del mutato scenario regolamentare di settore e delle variate condizioni del mercato immobiliare, ha richiesto con nota assunta al prot. n 1561 in data 16.03.2015, la rinegoziazione del canone mensile, ventilando in difetto di riscontro l’ipotesi di una riallocazione dell’impianto, previa interruzione del rapporto contrattuale in essere, avvalendosi delle facoltà di recesso che le sono riconosciute ai sensi di legge e contratto;
- CHE la proposta negoziale avanzata dalla conduttrice prevede tra l’altro, oltre allo scioglimento per mutuo consenso della locazione in essere ex art. 1321 Codice Civile, la stipula di un nuovo contratto integralmente sostitutivo del precedente il cui elemento di maggiore novità è rappresentato dal versamento in un’unica rata anticipata di 9 annualità di canone ridotto del 50% rispetto al canone del risolvendo rapporto locatizio;
RITENUTE congrue le condizioni economiche contrattuali contenute nella suddetta proposta posto che le condizioni dello specifico mercato interessato sono effettivamente mutate rispetto al 2001, tanto che sono incorso da parte di tutti i gestori di telefonia mobile rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione rinnovati anche solo qualche anno fa, e considerato che il canone proposto è in linea con quanto concordato da altri Comuni;
TENUTO CONTO inoltre che, nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le parti, l'alternativa sarebbe lo smantellamento da parte di VODAFONE dell'impianto di telefonia mobile con conseguente mancato introito del canone da parte del Comune;
VISTO l'allegato schema di contratto di locazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale è stato rideterminato il canone di locazione fissandolo in € 3.500,00 annui, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
VISTI il D.Lgs n.198 del 4/9/2002, il D.Lgs del 01 agosto 2003, n.259;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTA la Legge 27 luglio 1978, n.392;
VISTO il Codice Civile, con particolare riferimento al libro IV “Delle Obbligazioni”;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
ATTESA la necessita di provvedere in merito; Con voti unanimi espressi in termini di legge
D E L I B E R A
1. Di procedere allo scioglimento del precedente contratto stipulato in data 31/10/2001 tra il Comune di Canale d’Agordo e la Società VODAFONE S.P.A., registrato in data 11/01/2002, presso l'Ufficio delle Entrate di Ivrea al n. 175, serie 3, per mutuo consenso ai ex art. 1321 c.c., dando atto che le parti non hanno reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni derivanti dallo stesso, salvo il pagamento dei canoni che matureranno fino al 30/06/2015
2. Di concedere in locazione alla ditta VODAFONE B.V. società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e Sede dell' Amministrazione e Gestionale in Italia Xxx Xxxxxx 00 – Xxxxx (XX), codice fiscale 93026890017,
P. Iva 08539010010, per installazione di apparati di telecomunicazione, porzione di area di proprietà comunale della superficie di mq. 60, come meglio identificata nei grafici allegati al contratto, distinta al NCT del Comune di Canale d’Agordo al Fg. 7, Mapp. 329, per un periodo di 9 anni, con decorrenza dal 01/07/2015 al 30/06/2024, rinnovabile alla scadenza di ulteriori anni sei, alle condizioni tutte stabilite ed espressamente contenute nello schema di contratto che contestualmente si approva e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; s’intendono ricompresi nella nuova locazione anche gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto così come indicato in linea di massima nella planimetria allegata sub B) al contratto;
3. Di dare atto che il corrispettivo annuo del canone di locazione pattuito a favore del Comune di Canale d'Agordo è pari ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre ad IVA di legge se ed in quanto dovuta, da corrispondersi per i primi nove anni in un’unica rata anticipata di euro 31.500,00 entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto;
4. Di demandare per quanto di competenza al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti ulteriori e conseguenti al presente provvedimento e in particolare la sottoscrizione del contratto “de quo” che verrà stipulato in forma di scrittura privata;
5. Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N………..DEL......
SITO : 2OF05276 _ 2BL -- 5276A _ Canale D’Agordo
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
TRA:
B.V.
……………………………….
il Comune di Canale d’Agordo con sede in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx d’Agordo, C.F. 00173090259, rappresentato in questo atto dal Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico, (nel seguito ‘‘locatore’’) -- da una parte-
Vodafone Omnitel
E:
la VODAFONE OMNITEL B.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’Amministrazione e Gestionale in Italia, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX),xxxxxxxx sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionizeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita
I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel B.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Xxxx de Vivo in data 23/03/2015, repertorio n. 24675 raccolta n. 15273, (nel seguito ‘‘Conduttrice’’)
- dall’altra parte;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l’immobile di sua proprietà sito in Canale d’Agordo (BL),loc. Pianezza;
PREMESSO
La Locatrice
…..……………………………….
a) che una porzione di area, di mq 60 (sessanta) circa (il tutto nel seguito ‘‘l’immobile’’), sito nel Comune di Canale d’Agordo (BL) catastalmente censito al NCT di Canale d’Agordo, Foglio 7, Particella 329, e` stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel B.V. con contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. e il comune di Canale d’Agordo in data 31/10/2001 e con decorrenza 01/11/2001 per la durata di anni
9 (nove) rinnovato per anni 9 (nove);
b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un`infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito ‘‘l’Impianto’’).
c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune
interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell`art.1321 X.Xxx ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 31/10/2001, registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea, il 11/01/2002, Rep.
n. 175 Serie 3.
Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito ‘‘le parti’’ quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:
1.OGGETTO
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, una porzione di area di proprietà comunale di mq 60 (sessanta) circa (il tutto nel seguito ‘‘l’immobile’’), sita nel Comune di Canale d’Agordo (BL), loc. Pianezza, catastalmente censita al NCT di Canale d’Agordo al Foglio 7, Particella 329, meglio identificata nell’elaborato grafico contrassegnato con
la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.
Vodafo
………
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile ".
I documenti contrassegnati con la lettera A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.
La Locatrice
…..……………………………….
La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell’impianto, cosi come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera B, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Conduttrice alla Locatrice in fase di realizzazione/adeguamento dell’impianto.
Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti
accessorie, che la Conduttrice ed la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.
La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.
La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx.
La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.
0.Xx locazione avrà durata dal 01/07/2015 al 30/06/2024 ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 37 della legge n. 392/78.
B.V.
……………………………….
2.bis_DURATA, DECORRENZA E RECESSO
Vodafone Omnitel
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 3.500,00 annui (tremilacinquecento/00).
3.bis_CANONE
Le prime 9 (nove) annualità, dal 01/07/2015 al 30/06/2024, verranno versate in un’unica rata anticipata di Euro 31.500,00 (Euro trentunomilacinquecento/00), corrisposta entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Le successive annualità verranno corrisposte in due rate semestrali di Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00).
A partire dal secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato, a richiesta
del locatore, nella misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all’anno
precedente.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice.
Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
4.USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del ‘‘servizio radio’’.
Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
La locatrice pertanto autorizza sin d’ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all’ elaborato grafico di cui all’art 1 del presente contratto.
Vodafone Omnitel
B.V.
……………………………….
La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità la locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà altresì a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto.
Locatrice
…………………….
Con la sottoscrizione del presente contratto la locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà’ tutte le eventuali spese relative.
La locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di
immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto della circostanza
che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato, salva la possibilità
a` per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.
5.IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
B.V.
……………………………….
La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa. A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
Vodafone Omnitel
La Conduttrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.
La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività , in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.
La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.
La Locatrice
…..……………………………….
7. CESSIONE DEL CONTRATTO
La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Locatrice autorizza sin d’ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione. Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Conduttrice ed a spese suddivise al 50% come per legge, con bolli interamente a carico della conduttrice.
Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall’ importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico del locatore.
B.V.
……………………………….
9.MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
Vodafone Omnitel
10. DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
11. ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
La Locatrice in Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx x’Xxxxxx (XX)
La Conduttrice Vodafone Omnitel B.V -- Passaggio Saggin, 2 Padova
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:
a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
La Locatrice
…..……………………………….
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
-società controllate, controllanti e collegate;
-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
-soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
B.V.
……………………………….
-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell’interesse dei propri fornitori;
Vodafone Omnitel
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati dalla Conduttrice.
I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Il Locatore autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
13.RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
La Locatrice
…..……………………………….
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni
scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI
Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 31/10/2001 registrato il 11/01/2002 a Ivrea Rep. N 175 serie 3T, per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
______________, __/__/___. La parte locatrice
COMUNE DI CANALE D’AGORDO
La parte conduttrice
VODAFONE OMNITEL B.V.,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso) art. 3, art. 3 bis(Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (registrazione contratto), art. 9 (modifiche), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art.
14 (Estinzione dei rapporti pregressi) Xxxxx, approvato e sottoscritto.
______________, __/__/___.
La parte locatrice
COMUNE DI CANALE D’AGORDO
La parte conduttrice
VODAFONE OMNITEL B.V.,
C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 51 del 22.06.2015 sottoposta a ◼ GIUNTA □ CONSIGLIO
AD OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON DITTA VODAFONE B.V. DI IVREA (TO) PER IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITÀ PIANEZZA IN COMUNE DI CANALE D’AGORDO.
REGOLARITÀ TECNICA
◼ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
□ SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 22.06.2015
X.xx TOFFOLI p.i. Xxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
REGOLARITÀ CONTABILE
◼ SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 22.06.2015
X.xx xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione si compone di complessive n. 9 pagine, di cui n. 6 pagina di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx DE XXXXX Xxxxxxx X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
01/07/2015
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 3954 del 01/07/2015, contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione,
◼ divenuta esecutiva in data 22/06/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)
ovvero
◼ diverrà esecutiva il giorno 13/07/2015 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Canale d’Agordo, li 01.07.2015 X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
La presente deliberazione viene trasmessa in data 01/07/2015 per le procedure attuative, ai seguenti uffici:
◼ Ufficio Amministrativo Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
◼ Ufficio Tecnico ◼ Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Tributi Ufficio Polizia Locale
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)