Art. 1 Basi del contratto Art. 2 Scopo Art. 3 Persone assicurate Art. 4 Contraente Art. 5 Forma maschile e femminile Art. 6 Versioni plurilinguie Art. 7 Contratto di assicurazione Art. 8 Copertura assicurativa
Assicurazione per la perdita di guadagno (LaMal).
Regolamento Edizione 2010
Indice
I Basi
Art. 1 Basi del contratto Art. 2 Scopo
Art. 3 Persone assicurate Art. 4 Contraente
Art. 5 Forma maschile e femminile Art. 6 Versioni plurilinguie
II Inizio e fine
Art. 7 Contratto di assicurazione Art. 8 Copertura assicurativa
Art. 9 Passaggio all’assicurazione individuale
III Prestazioni dell’assicurazione
per la perdita di guadagno
Art. 10 In generale
Art. 11 Durata delle prestazioni
Art. 12 Incapacità lavorativa piena e parziale
Art. 13 Riduzione delle prestazioni Art. 14 Prestazioni non assicurate
Art. 15 Prestazioni in rapporto ad altre assicurazioni
Art. 16 Assicurati disoccupati Art. 17 Maternità
Art. 18 Beneficiari di una rendita AVS Art. 19 Versamento dell’indennità
di malattia
IV Obblighi
V Assicurazione contro
gli infortuni
Art. 22 In generale
VI Assicurazione contro
gli infortuni a integrazione
della LAINF
Art. 23 In generale
VII Premi
Art. 24 Tariffari
Art. 25 Obbligo di contribuzione
VIII Giurisdizione
Art. 26 Decisione
Art. 27 Opposizione
Art. 28 Tribunale cantonale delle assicurazioni
Art. 29 Tribunale federa delle assicurazioni
IX Varie ed eventuali
Art. 30 Cessazione dell’attività Art. 31 Disposizioni aggiuntive Art. 32 Pandemia
Art. 20 Notifica di malattia e diritto di riscossione
Art. 21 Obblighi di comportamento in caso
di malattia
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I Basi
Art. 1 Basi del contratto
1.1 Base
Le basi del contratto sono
a. articolo 67 della Legge federale sull’assi curazione malattie del 18.3.1994 (LaMal).
b. gli statuti.
c. il presente regolamento.
1.2 Ente assicurativo L’ente assicurativo è Moove Sympany AG
Art. 2 Scopo
L’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno si prefigge la copertura della perdita di guadagno derivante dall’incapacità lavorativa dovuta a malattia. Possono parimenti essere coperte le perdite di guada gno a seguito di infortunio.
Art. 3 Persone assicurate
Sono assicurati le persone e i gruppi di persone riportati nel contratto che lavorano nell’azienda assicurata, inclusi gli apprendisti. Possono assicurarsi anche il datore di lavoro, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e i relativi familiari che colla borano nell’azienda assicurata, quali coniugi e figli con obbligo di mantenimento.
Art. 4 Contraente
Il contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Art. 5 Forma maschile e femminile
Trust Sympany riconosce apertamente la parità di diritti tra uomo e donna. La forma maschile utilizzata nel presente regolamento vale parimenti per le persone di sesso femminile.
Art. 6 Versioni plurilingui
Il regolamento è pubblicato in tedesco, francese e italiano. Qualora i testi presentino delle differenze, la versione tedesca è da intendersi vincolante.
II Inizio e fine
Art. 7 Contratto di assicurazione
7.1 Inizio
Il contratto di assicurazione ha inizio il giorno d’inizio concordato.
7.2 Durata
Il contratto di assicurazione viene stipulato per una durata indeterminata e può essere disdetto da entrambe le parti alla fine di un anno civile, osservando un termine di disdet ta di tre mesi. La disdetta deve essere tras messa per iscritto alla parte contraente al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno civile.
Art. 8 Copertura assicurativa
8.1 Condizioni di adesione
Le condizioni di adesione prevedono che il candidato
a. abbia compiuto il 15° anno di età e non abbia superato il 65° anno di età al momento dell’entrata nell’assicurazione per la perdita di guadagno.
b. sia domiciliato in Svizzera o in una località di confine straniera, lavori in Svizzera e in caso di malattia possa essere sottoposto a un controllo da parte di Trust Sympany.
c. non sia stato escluso da altre assicurazioni malattia per motivi disciplinari.
8.2 Domanda di adesione
1. La domanda di adesione all’assicurazione deve essere presentata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo di Trust Sympany. Il candidato è tenuto a rispon dere fedelmente e per intero alle do mande. In caso di passaggio da un’altra assicurazione malattia è necessario allegare alla domanda di adesione il certificato di libero passaggio di tale assicurazione.
2. La procedura di affiliazione all’assicura zione viene svolta da Trust Sympany.
3. Nei contratti collettivi è possibile stipulare disposizioni differenti mediante accordo scritto.
8.3 Visita medica iniziale
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Trust Sympany è autorizzata a richiedere al candidato una visita medica iniziale con un medico di fiducia. I costi sono a carico di Trust Sympany.
8.4 Adesione con riserva
1. Eventuali malattie o conseguenze di infortuni presenti al momento dell’ade sione, ovvero verificatesi in precedenza, ma che in base all’esperienza possono causare ricadute, possono essere escluse con riserva dall’assicurazione.
2. La riserva viene comunicata per iscritto all’assicurato.
3. La riserva si estingue in ogni caso al termine di cinque anni.
4. La riserva può essere cancellata dall’amministrazione centrale prima della scadenza dei cinque anni, qualora il medico di fiducia di Trust Sympany confermi sulla base di un certificato medico presentato dall’assicurato che la patologia è stata risolta. I costi di tale certificato sono a carico dell’assicurato.
5. La riserva può essere applicata a posterio ri con effetto retroattivo qualora l’assicu rato fornisca colposamente informazioni errate o incomplete al momento dell’ade sione impedendo così l’applicazione di una riserva.
6. In caso di passaggio a una classe assicura tiva superiore sono da intendersi altresì valide le disposizioni relative alla riserva. Tuttavia la riserva può essere applicata esclusivamente alle nuove prestazioni assicurate.
7. Eventuali aumenti salariali previsti dal CCL vengono assicurati senza esame del rischio.
8.5 Trasferimenti
1. Per i candidati che vantano il diritto di libero passaggio (in conformità agli art. 70 e 71 della LAMal) non trovano appli cazione le condizioni di adesione relative al certificato medico.
2. Chi desidera passare a Trust Sympany con il libero passaggio, deve compilare la domanda di adesione e dimostrare di essere stato iscritto all’assicurazione precedente.
3. Un’eventuale riserva formulata dal prece dente assicuratore viene mantenuta.
La durata della riserva emessa dall’assi curazione precedente viene detratta dalla durata attuale della riserva ai sensi dell’art. 8.4 par. 3 e 4.
8.6 Inizio
a. Per le persone indicate all’art. 3 par. 1,
la copertura assicurativa ha inizio il primo giorno di lavoro, a condizione che nello stesso tempo la domanda di adesione sia stata compilata e inoltrata a Trust Sympany entro sette giorni dal primo giorno di lavoro. Per le persone indicate all’art. 3 par. 2, la copertura assicurativa ha inizio dopo la ricezione da parte di Trust Sympany della domanda di adesione debitamente compilata.
b. La domanda di adesione compilata deve essere inoltrata a Trust Sympany entro sette giorni dal primo giorno di lavoro. Le persone che non hanno inoltrato la domanda di adesione a Trust Sympany
o che l’hanno trasmessa in ritardo, non hanno diritto alle prestazioni.
c. La copertura assicurativa per le persone che hanno richiesto il libero passaggio ha inizio con la comunicazione di avvenuto passaggio e a condizione che il certificato di libero passaggio venga trasmesso entro tre mesi dal momento in cui è stato presentato il motivo che ha scaturito il libero passaggio.
8.7 Uscita/fine dell’assicurazione L’appartenenza al contratto collettivo si estingue con la disdetta del contratto di assicurazione ovvero in caso di uscita dell’assicurato dall’azienda.
8.8 Esclusione
1. Qualora un assicurato adotti un compor tamento indebito o comunque ingiustifi cabile che pregiudichi la prosecuzione del rapporto assicurativo, egli può essere escluso dall’assicurazione malattia previa minaccia di sanzioni, nei casi in cui
a. non abbia risposto fedelmente o per intero alle domande poste nella domanda di adesione o di passaggio.
b. sfrutti o tenti di sfruttare disonesta mente Trust Sympany.
c. non restituisca, previa espressa richiesta, prestazioni percepite ingius tamente ovvero abbia contribuito al versamento ingiustificato delle presta zioni da parte dell’assicurazione.
d. violi gravemente il regolamento o gli statuti di Trust Sympany.
e. si opponga alle decisioni degli organi competenti.
2. L’esclusione viene comunicata all’assicu rato mediante provvedimento ricorribile.
Art. 9 Passaggio all’assicurazione individuale
1. Le persone che fuoriescono dall’assicura zione collettiva hanno diritto di passare all’assicurazione individuale. Tali soggetti ricevono una consulenza scritta sul diritto di passaggio. Il passaggio all’assicurazione individuale deve essere comunicato entro tre mesi dalla spiegazione fornita in merito al diritto di passaggio.
2. L’assicurazione individuale verrà prose guita senza interruzioni. I premi corrispon denti verranno direttamente fatturati all’assicurato da Trust Sympany.
3. In merito alla continuazione delle prece denti coperture assicurative vale quanto segue:
a. per la suddivisione in fasce d’età si intende vincolante l’età dichiarata al momento dell’entrata in Trust Sympany ovvero l’inizio delle prece denti assicurazioni.
b. eventuali riserve vengono mantenute fino alla scadenza della loro validità.
c. la precedente durata assicurativa e le prestazioni percepite vengono detratte.
III Prestazioni dell’assicurazione
per la perdita di guadagno
Art. 10 In generale
1. Trust Sympany corrisponde agli assicurati l’indennità di malattia concordata in caso di piena incapacità lavorativa dovuta a malattia. L’indennità può essere fissata in una somma fissa giornaliera in franchi svizzeri ovvero in percentuale del salario.
2. L’inizio del versamento delle prestazioni di indennità giornaliera può essere con cordato per il primo giorno di incapacità lavorativa ovvero per un momento suc cessivo (indennità giornaliera posticipata).
3. Per l’assicurazione per la perdita di guadagno con inizio posticipato delle prestazioni, nel contratto di assicurazione viene stabilito il periodo di differimento. Qualora nel contratto non venga espressa mente stabilito se il periodo di differimen to deve essere calcolato per ogni malattia oppure solo una volta nell’arco di 365 giorni, il differimento si intende valido per ogni malattia.
4. Al momento della notifica di malattia, il versamento delle prestazioni ha inizio a partire dal primo giorno in cui l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa pari ad almeno il 50 per cento.
5. Il diritto al percepimento della prestazione previsto dall’assicurazione per la perdita di guadagno non ha mai inizio in un giorno non lavorativo. Qualora il primo giorno di incapacità lavorativa cada in un giorno non lavorativo, l’indennità di malattia viene versata solo a partire dal giorno lavorativo successivo, al più tardi tuttavia dal terzo giorno dopo il momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa. Gli altri sabati e domeniche nonché i giorni festivi riconosciuti che cadono all’interno del periodo di malattia, inclusi il sabato e la domenica prima della ripresa del lavoro, vengono risarciti.
10.1 Malattia durante un soggiorno all’estero
1. Qualora un assicurato si ammali durante un soggiorno all’estero, deve comunicarlo immediatamente a Trust Sympany tramite il datore di lavoro. L’indennità di malattia viene corrisposta solo se l’assicurato è stato ricoverato in ospedale ed esclusiva mente per la durata del ricovero.
2. Qualora un assicurato lasci la Svizzera durante il periodo di malattia senza previo consenso scritto da parte di Trust Sympany, le prestazioni assicurative non saranno più corrisposte.
10.2 Tetto massimo assicurativo
1. L’indennità di malattia massima assicu rabile corrisponde al salario massimo assicurato secondo la LAINF (salario xxxxxxx XXXX), salvo diversamente concordato nel contratto collettivo.
2. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa è previsto un importo massimo di CHF 10 al giorno.
3. Per le persone che non esercitano un’atti vità lucrativa ma svolgono attività dome stiche è previsto un importo massimo di CHF 20 al giorno.
4. Eventuali assicurazioni stipulate al di fuori di Trust Sympany vengono detratte dall’importo massimo consentito.
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Art. 11 Durata delle prestazioni
1. L’indennità di malattia viene corrisposta per una o più malattie per la durata di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. Le indennità giornaliere versate alle persone che hanno richiesto il libero passaggio dall’assicurazione precedente vengono detratte dalla durata complessi va delle prestazioni.
2. In caso di indennità di malattia con inizio posticipato delle prestazioni, il periodo di differimento viene detratto dalla durata complessiva delle prestazioni, salvo diversamente concordato nel contratto collettivo.
3. L’assicurato non può impedire l’esauri mento del diritto alle prestazioni ai sensi del par. 1 rinunciando all’indennità di malattia prima della cessazione, certifica ta dal medico, dell’incapacità lavorativa.
4. In caso di incapacità lavorativa parziale e conseguente indennità giornaliera ridotta, la prestazione viene corrisposta per la durata di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. La copertura assicura tiva per la restante incapacità lavorativa rimane invariata.
5. Per cure termali e soggiorni in case di cura l’indennità di malattia assicurata viene cor risposta qualora il soggiorno sia stato prescritto dal medico curante al fine di curare o migliorare la patologia presente, a condizione che tale soggiorno sia contem poraneo o immediatamente successivo a un trattamento medico intensivo. Soggior ni curativi o di villeggiatura a scopo pre ventivo in assenza di malattia dell’assicu rato non danno diritto alle prestazioni.
6. Qualora un assicurato che abbia esaurito la durata delle prestazioni di 720 giorni entro 900 giorni per l’assicurazioni per la perdita di guadagno ritorni a essere pie namente abile al lavoro, ha diritto, in caso di malattia e purché abbia lavorato al 100 per cento per tre mesi consecutivi, all’indennità di malattia assicurata per la durata in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondergli il salario ai sensi dell’art. 324 a del CO. Si veda in merito la tabella dell’art. 20 par. 6.
Art. 12 Incapacità lavorativa piena e parziale
In caso di piena incapacità lavorativa dovuta a malattia certificata dal medico, Trust Sympany corrisponde l’intera indennità di malattia, mentre in caso di incapacità lavora tiva parziale certificata dal medico, pari ad almeno il 50 per cento, Trust Sympany corrisponde l’indennità di malattia assicurata ridotta in funzione del grado di incapacità lavorativa.
Art. 13 Riduzione delle prestazioni
Le prestazioni assicurative possono essere ridotte ovvero negate in caso di eventi di particolare gravità:
a. in caso di malattie o infortuni riconducibili a propria colpa grave.
b. in caso di rischi straordinari come previsto dalla procedura dell’assicurazione sociale contro gli infortuni.
c. in caso di non osservanza delle disposi zioni del medico curante o del servizio medico di Trust Sympany.
d. durante il servizio civile e militare nonché in caso di intervento in missioni di pace dell’ONU (ad es. caschi blu dell’ONU e berretti gialli dell’OSCE).
e. in caso di notifica ritardata della malattia
f. qualora un trattamento non sia necessario per curare una malattia.
g. in caso di violazione del regolamento o degli statuti.
Art. 14 Prestazioni non assicurate
Non vengono corrisposte prestazioni assicurative:
a. per malattie sulle quali è stata espressa riserva.
b. nei casi di riserva retroattiva previsti all’art. 8.4 par. 5.
c. in caso di assicurazione sospesa.
d. in seguito all’esaurimento della durata delle prestazioni dell’assicurazione in oggetto.
Art. 15 Prestazioni in rapporto ad altre assicurazioni
1. Qualora oltre a Trust Sympany sussista no altri enti assicurativi in obbligo di prestazione, Trust Sympany provvederà a corrispondere le proprie prestazioni per un importo massimo che non determini, in considerazione delle prestazioni degli altri enti assicurativi, un guadagno per l’assicurato.
2. L’assicurato è tenuto a comunicare a Trust Sympany l’esistenza di terzi in obbligo di prestazioni.
3. Qualora in caso di infortunio eventuali terzi escludano il versamento delle prestazioni solo a causa dell’esistenza di un’assicurazione presso Trust Sympany, Trust Sympany non corrisponderà le prestazioni.
4. La responsabilità di terzi per la perdita di guadagno in seguito a infortunio è ante cedente alle prestazioni di indennità giornaliera di Trust Sympany.
5. Qualora l’obbligo di prestazione spetti a un’altra assicurazione malattia riconosciu ta dalla Confederazione, Trust Sympany
ridurrà le proprie prestazioni in relazione alle assicurazioni esistenti.
Art. 16 Assicurati disoccupati
1. Gli assicurati disoccupati percepiscono
in caso di incapacità lavorativa superiore al 50 per cento la piena indennità di malattia, mentre in caso di incapacità lavorativa superiore al 25 per cento, ma inferiore al 50 per cento, l’indennità di malattia dimezzata.
2. Gli assicurati disoccupati possono inoltre, con corrispondente adeguamento del premio, tramutare la propria per la perdita di guadagno in un’altra assicurazione con inizio delle prestazioni a partire dal 31° giorno. Questa operazione è possibile mantenendo invariato l’ammontare dell’indennità giornaliera e osservando l’età di entrata precedente, senza tuttavia tenere in considerazione lo stato di salute al momento del passaggio.
Art. 17 Maternità
1. Se la gravidanza è durata almeno 28 settimane, le prestazioni di indennità di malattia in caso di gravidanza vengono corrisposte per 16 settimane senza interruzione, di cui almeno otto successive al parto. L’assicurata ha la facoltà di decidere come suddividere la durata delle prestazioni prima e dopo il parto. Condi zione essenziale per beneficiare delle prestazioni in caso di gravidanza consiste nell’essere stati assicurati presso Trust Sympany per almeno 270 giorni fino al giorno del parto, senza interruzioni superiori ai tre mesi. Le prestazioni ven gono corrisposte in aggiunta all’indennità di maternità corrisposta dallo stato.
2. L’assicurata ha diritto all’indennità di
malattia assicurata a condizione che non svolga lavori pericolosi per la salute e che non si generi un guadagno assicurativo illecito.
3. Le persone assicurate che interrompono definitivamente la propria attività lavora tiva prima di otto settimane dal termine previsto del parto, slitteranno in una classe assicurativa inferiore.
Art. 18 Beneficiari di una rendita AVS
Gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno di età (per le donne il 64° anno di età) e che svolgono ancora un’attività lavorativa, perce piranno una tantum la normale indennità di malattia assicurata per la durata dell’obbligo di versamento del salario del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20 par. 6.
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Art. 19 Versamento dell’indennità di malattia
1. L’indennità di malattia viene versata a cadenza settimanale sulla base delle notifiche di malattia trasmesse. Per le malattie di lunga durata è possibile richiedere un versamento parziale men sile. In questo caso è necessario di mostrare con un certificato medico il proseguimento dell’incapacità lavorativa.
2. In base a quanto concordato, i versamenti possono essere effettuati a favore del contraente ovvero direttamente dell’assicurato.
IV Obblighi
Art. 20 Notifica di malattia e diritto di riscossione
1. L’assicurato è tenuto a comunicare imme diatamente la propria malattia, al più tardi il quinto giorno di malattia, al proprio datore di lavoro mediante una notifica di malattia.
2. L’assicurato è tenuto a trasmettere spon taneamente un certificato medico al datore di lavoro, il quale è tenuto a inviare tale certificato insieme alla notifica di malattia direttamente a Trust Sympany.
3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare a Trust Sympany l’incapacità lavorativa di un collaboratore entro cinque giorni
dalla scadenza del periodo di differimento concordato mediante un modulo di malattia e allegando un certificato medico. Qualora la comunicazione venga trasmessa in ritardo a Trust Sympany, il primo giorno di malattia sarà considerato il giorno in cui la notifica di malattia è stata recapitata a Trust Sympany, a condizione che l’assicurato o il datore di lavoro dimostri di non essere responsabile del ritardo.
4. L’assicurato è responsabile in prima persona dell’invio entro i termini stabiliti del certificato medico di incapacità lavorativa.
5. Qualora in caso di incapacità lavorativa la notifica di malattia venga trasmessa a Trust Sympany dopo il settimo giorno per colpa dell’assicurato, l’indennità di
malattia verrà versata a partire dal giorno in cui il modulo è stato recapitato a Trust Sympany.
6. Gli assicurati accettati con riserva ovvero già precedentemente esclusi dalle presta zioni assicurative riceveranno l’indennità giornaliera solo per la durata dell’obbligo di versamento del salario del datore di lavoro (CO 324 a). Si veda in merito la seguente tabella:
Durata di occupazione Giorni di prestazione fino a 2 anni 30 giorni
da 2 anni 60 giorni
5 anni 90 giorni
10 anni 120 giorni
15 anni 150 giorni
20 anni 180 giorni
Art. 21 Obblighi di comportamento in caso di malattia
1. L’assicurato è tenuto ad accettare il consulto di un secondo medico richiesto da Trust Sympany e a sottoporsi a una visita a domicilio e a un esame del medico di fiducia nonché a esonerare il proprio medico curante dal segreto professionale per la comunicazione di informazioni a Trust Sympany.
Gli organi di Trust Sympany, il contraente e le persone incaricate a suo nome dell’esecuzione delle attività assicurative sono tenuti all’obbligo di segretezza.
2. I malati che cambiano il proprio domicilio durante la malattia o che si recano in un luogo di cura sono tenuti a comunicarlo precedentemente a Trust Sympany.
3. Gli assicurati ammalati sono tenuti a obbedire alle disposizioni del medico curante.
4. Agli assicurati ammalati che percepiscono un’indennità di malattia è vietato svol xxxx attività lavorative o guidare veicoli
a motore, fatti salvi i viaggi per le visite mediche o i trattamenti prescritti.
5. Xxxx assicurati totalmente inabili al lavoro è vietato svolgere qualsiasi attività lavo rativa, a condizione che non ci sia una prescrizione medica che consenta l’esecu zione di lavori leggeri ai fini di una più rapida guarigione.
V Assicurazione contro
gli infortuni
Art. 22 In generale
1. L’assicurazione contro gli infortuni copre la perdita di guadagno a seguito di infortunio.
2. Sono inoltre da intendersi valide le dispo sizioni dell’assicurazione per la perdita di guadagno ai sensi dell’art. 3.1.
VI Assicurazione contro
gli infortuni a integrazione
della LAINF
Art. 23 In generale
1. A integrazione delle prestazioni corris poste dall’assicuratore LAINF (SUVA), le
perdite di guadagno a seguito di infor tunio non coperte vengono coperte in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.
2. Le prestazioni per infortunio vengono corrisposte a condizione che dopo il terzo giorno di incapacità lavorativa l’assicuratore LAINF versi le indennità giornaliere ovvero l’infortunio in questione sia escluso da una rendita dell’AI o dell’assicuratore LAINF.
3. Come base di calcolo il datore di lavoro è tenuto a presentare la documentazione sul salario medio o la relativa documenta zione LAINF e a inoltrare una copia del conteggio LAINF (SUVA).
4. Le medesime disposizioni si intendono valide anche per gli infortuni coperti dall’assicurazione militare.
5. Sono inoltre da intendersi valide le dispo sizioni dell’assicurazione per perdita di guadagno ai sensi dell’art. 3.2.
VII Premi
Art. 24 Tariffari
Il tariffario dei premi delle diverse assicura zioni sono stabiliti nel contratto di assicura zione.
Art. 25 Obbligo di contribuzione
1. I premi vengono fatturati anticipatamente da Trust Sympany al contraente (datore di lavoro) a intervalli trimestrali sulla
base di una somma salariale provvisoria. Alla fine dell’anno il contraente è tenuto a trasmettere il modulo «Dichiarazione della somma salariale» nonché una copia del conteggio LAINF. Tali dati sono la base per il conteggio definitivo dei premi per l’anno in corso e costituiscono contempo raneamente la «somma salariale provvi xxxxx» per l’esercizio successivo.
2. In base a quanto concordato, il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente a Trust Sympany tutte le entrate e le uscite nonché eventuali variazioni dell’assicurazione.
3. Per quanto riguarda le assicurazioni con premio percentuale, Trust Sympany ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento, tramite un incaricato, della contabilità del contraente. Informazioni non veritiere nella dichiarazione del salario autorizzano Trust Sympany a recedere dal contratto. Gli assicurati hanno la possibilità di passare all’assicurazione individuale.
4. Qualora i premi non vengano versati
entro i termini concordati, Trust Sympany è
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autorizzata, previo sollecito scritto, a recedere dal contratto senza rispettare il termine di disdetta previsto dal contratto e ad addebitare interessi di mora del cinque percento.
VIII Giurisdizione
Art. 26 Decisione
1. Qualora un assicurato o il datore di lavoro non concordi con la decisione di Trust Sympany, egli ha la facoltà di richiedere a Trust Sympany una decisione scritta entro 30 giorni.
2. Trust Sympany è tenuta a fornire una decisione motivata, accompagnata da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Art. 27 Opposizione
1. Le decisioni di Trust Sympany possono essere impugnate per iscritto entro 30 giorni.
2. Trust Sympany provvederà a motivare le decisioni su opposizione, indicando un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3. Il procedimento di opposizione è gratuito; di regola non sono rimborsate spese ripetibili.
Art. 28 Tribunale cantonale delle assicurazioni
1. Contro le decisioni su opposizione di Trust Sympany è possibile inoltrare un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizio ne presso il tribunale delle assicurazioni indicato nel rimedio giuridico.
2. È altresì possibile presentare ricorso nel caso in cui Trust Sympany non presenti una decisione ovvero una decisione
su opposizione in seguito alla richiesta della persona interessata.
Art. 29 Tribunale federale delle assicurazioni
Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni è possibile inoltrare un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni come previsto dalla legge federale sull’organiz zazione giudiziaria.
IX Varie ed eventuali
Art. 30 Cessazione dell’attività
1. In caso di cessazione dell’attività in seguito a carenza di lavoro, sciopero, serrate, ecc., Trust Sympany verserà le prestazioni solo nel caso in cui i
premi vengano versati per tutti gli assicu rati per tutta la durata della cessazione dell’attività. Qualora i premi non vengano versati, l’assicurazione collettiva può esse re disdetta il giorno della cessazione dell’attività previa comunicazione agli assicurati.
2. In caso di disdetta ai sensi del punto 1, gli assicurati hanno diritto a passare all’assicurazione individuale di Trust Sympany. I premi dell’assicurazione indi viduale verranno direttamente fatturati all’assicurato da Trust Sympany.
Art. 31 Disposizioni aggiuntive
Per tutte le questioni non espressamente regolate dal presente regolamento, si inten dono vincolanti il contratto collettivo e i rispettivi statuti vigenti di Trust Sympany.
Art. 32 Pandemia
In caso di pandemia dichiarata dall’Ufficio federale della sanità pubblica, Trust Sympany è autorizzata ad adeguare le condizioni
del contratto collettivo entro 30 giorni dalla comunicazione. Tali adeguamenti devono tenere in considerazione esclusivamente la situazione particolare di pandemia.
Il presente testo è una traduzione. In caso di divergenze rispetto alla versione originale in lingua tedesca è quest’ultima a far fede.
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TS/2203/0/i/100/12.09
Informazioni e contatto
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