CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
Polizza Impianti Fotovoltaici ed. 09/2012
Convenzione Collettiva Numero: 561
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pluriennale, pari alla durata del Finanziamento senza tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.
Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto. 7 – PREMIO.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo quanto disposto al punto 7.3, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’ Art. 5 delle CGA.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti all’Impianto Fotovoltaico in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:
Per Impianti fino a 6,99 kwp (pacchetto A) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Atti Dolosi Fenomeni Atmosferici Fenomeno Elettrico Furto Indennità Aggiuntiva Responsabilità Civile | Sezione I (Rischi Nominati) |
Sezione IV | ||
Per Impianti > 6,99 kwp e fino a max. 50,99 kwp (xxxxxxxxx b,c,d,e,) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Danni Indiretti Responsabilità Civile | Sezione II (All Risks) |
Sezione IV | ||
Per Impianti > 50,99 kwp e fino a max. 200 kwp (xxxxxxxxx b,c,d,e,) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Danni Indiretti Responsabilità Civile | Sezione III (All Risks) |
Sezione IV |
(*)
Pacchetto A: pacchetto unico con garanzie fisse non opzionali - danni diretti, atti dolosi, fenomeni atmosferici, fenomeno elettrico, furto, indennità aggiuntiva, responsabilità civile
Pacchetto B: danni diretti
Pacchetto C: danni diretti, danni indiretti Pacchetto D: danni diretti, responsabilità civile
Xxxxxxxxx E: danni diretti, danni indiretti, responsabilità civile
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere, in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
SEZIONE I – RISCHI NOMINATI (impianti fino a 6,99 kwp) – Art. 22, 37, 38, 39;
SEZIONE II – ALL RISKS (impianti > di 6,99 kwp e fino a max. 50,99 kwp) – Art. 42, 43, 44, 58;
SEZIONE III – ALL RISKS (impianti > di 50,99 kwp e fino a max. 200 kwp) – Art. 66, 67; SEZIONE IV - Responsabilità Civile – Art. 90, 91.
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli: 21, 28, 29, 30, 35, 39, 40, 44, 54, 62, il prospetto "Sezione II All Risks - prospetti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" , gli articoli 75, 78, 86, il prospetto "Sezione III All Risks - prospetti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti", gli articoli 89, 93 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di scoperto Xxxxx assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000
Esempio numerico di Franchigia Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0
Esempio numerico di Massimale Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900
Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Ammontare del danno : € 22.500 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900
Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Secondo il disposto dell’Art.11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni elemento tra quelli riferiti alle garanzie assicurative che possono aggravare o diminuire il rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Esempio: l’impianto fotovoltaico viene ampliato.
7. Premio
Il premio è unico anticipato per tutta la durata della copertura ed è determinato nel seguente modo:
SEZIONE I (per impianti fino a 6,99 kwp):
Il premio è determinato moltiplicando il premio mensile finito indicato nella tabella sotto riportata e relativo alla potenza (kwp) corrispondente all’impianto assicurato, per il numero di mesi interi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
KWp | Premio mensile finito danni Diretti - Responsabilità Civile - Indennità Aggiuntive |
1 | € 5,34 |
2 | € 5,34 |
3 | € 5,34 |
4 | € 6,67 |
5 | € 6,67 |
6,99 | € 6,67 |
SEZIONE II (per impianti >di 6,99 e < o = a 50,99 kwp) e SEZIONE III (per impianti > di 50 e < di 200 kwp)
Danni diretti
Il premio è determinato applicando alla somma assicurata danni diretti il tasso per mille indicato nella tabella sotto riportata e corrispondente alla relativa fascia, moltiplicato per il numero di mesi interi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Danni indiretti
Il premio è determinato applicando alla somma assicurata danni indiretti il tasso per mille indicato nella tabella sotto riportata e corrispondente alla relativa fascia, moltiplicato per il numero di mesi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Somma assicurata danni diretti | Tasso mensile per mille | Somma assicurata danni indiretti | Tasso mensile per mille |
fino a € 50.000 | 0,27 | fino a € 50.000 | 0,27 |
da € 50.000,01 a € 100.000 | 0,25 | da € 50.000,01 a € 100.000 | 0,27 |
da € 100.000,01 a € 150.000 | 0,21 | da € 100.000,01 a € 150.000 | 0,27 |
da € 150.000,01 a € 200.000 | 0,17 | da € 150.000,01 a € 200.000 | 0,27 |
da € 200.000,01 a € 500.000 | 0,16 | da € 200.000,01 a € 500.000 | 0,27 |
SEZIONE IV (per impianti fino a 200 kwp):
€ 2,00 (premio mensile)
Il premio è determinato moltiplicando il premio mensile sopra riportato per il numero di mesi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
Addebito conto corrente
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni totali percepite dall’Intermediario/i |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
Sezioni | I | II+IV | III+IV |
Xxxxxxxx | Xxxxx diretti, responsabilità civile indennità aggiuntiva | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti |
Kwp | 6 | 20 | 60 |
Somma assicurata danni diretti | ….… | € 50.000 | € 200.000 |
Somma assicurata danni indiretti | …… | € 20.000 | € 150.000 |
Durata copertura | 120 mesi | 120 mesi | 120 mesi |
Premio totale | € 800,40 | € 2.508,00 | € 9.180,00 |
Premio netto totale | € 654,72 | € 2.051,53 | € 7.509,00 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 229,15 | € 718,00 | € 2.628,15 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 130,93 | € 410,26 | € 1,501,72 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio
7.3.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 7.3.3.
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
7.3.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura - sconto L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.
7.3.3 – Rimborso del premio
In caso di rimborso del premio come indicato ai punti 7.3.1 e 7.3.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio D a n n i pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
8. AVVERTENZA - Rivalse:
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 C.C., verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 C.C., così come modificato dalla legge 1237/91, nonché delle società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante;
c) i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 33.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10.Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11.Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro - SEZIONE I
a) Obblighi dell’Assicurato: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
b) Denuncia di sinistro alla Società:
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
l’Assicurato deve fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
l’Assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915
C.C. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro - SEZIONE II
a) Obblighi dell’Assicurato: l’Assicurato deve fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) Denuncia di sinistro alla Società:
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.
L'Assicurato deve altresì:
– relativamente al danno materiale e diretto
a) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
– relativamente al danno indiretto
e) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
f) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
g) tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
h) presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
13.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06-42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14.AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente della Convenzione
La Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario Collocatore
La Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A che propone all’Assicurato la copertura assicurativa.
Intermediario Gestore
Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx a cui è affidata la gestione del presente contratto.
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Definizioni valide per le Sezioni I, II e III, IV
Atto di sabotaggio
Si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’ attività.
Atto di terrorismo
Si intende un atto inclusivo ma non limitato all’ uso della forza o della violenza e/o minaccia , da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo , perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’ intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Impianto/Macchinario
Si intende il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporti, staffe e altri componenti minori.
Inondazioni e alluvioni
Si intende una fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Limite di indennizzo
la somma massima dovuta dalla Società a tale titolo.
Periodo di indennizzo
Il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata nel “Prospetto Limiti di Indennizzo “, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
Ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica
Introito connesso alla produzione di energia elettrica annua (svolta nel luogo dichiarato nella Dichiarazione di Adesione), calcolato sulla base di quanto previsto dalla tariffa incentivante relativa ad impianti fotovoltaici, come stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia e sue successive modifiche, e dalla vendita di energia alla rete elettrica di distribuzione.
Somma assicurata
Valore impianto fotovoltaico.
Somma assicurata (definizione valida per la sola sezione All Risk)
La somma indicata nella Dichiarazione di Adesione; per quanto concerne i danni indiretti la cifra indicata a tale titolo nella Dichiarazione di Adesione, che non deve essere inferiore ai ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica, quantificati sulla base dei seguenti parametri:
– stima dell’Assicurato in merito alla quantità di energia elettrica ceduta alla rete elettrica di distribuzione;
– potenzialità dell’impianto;
– andamento della produzione negli anni precedenti.
FORME DI GARANZIA
Nel testo che segue si intende per:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (PRA)
La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ..
Il valore degli eventuali recuperi spetterà all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato in relazione alle garanzie
indicate nel Modulo di Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati:
Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:
Per Impianti fino a 6,99 kwp (pacchetto A) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Atti Dolosi Fenomeni Atmosferici Fenomeno Elettrico Furto Indennità Aggiuntiva Responsabilità Civile | Sezione I (Rischi Nominati) |
Sezione IV | ||
Per Impianti > 6,99 kwp e fino a max. 50,99 kwp (xxxxxxxxx b,c,d,e,) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Danni Indiretti Responsabilità Civile | Sezione II (All Risks) |
Sezione IV | ||
Per Impianti > 50,99 kwp e fino a max. 200 kwp (xxxxxxxxx b,c,d,e,) (*) | Xxxxx Xxxxxxx Danni Indiretti Responsabilità Civile | Sezione III (All Risks) |
Sezione IV |
(*)
Pacchetto A: pacchetto unico con garanzie fisse non opzionali - danni diretti, atti dolosi, fenomeni atmosferici, fenomeno elettrico, furto, indennità aggiuntiva, responsabilità civile
Pacchetto B: danni diretti
Pacchetto C: danni diretti, danni indiretti Pacchetto D: danni diretti, responsabilità civile
Xxxxxxxxx E: danni diretti, danni indiretti, responsabilità civile
L'assicurazione è prestata in relazione agli Impianti Fotovoltaici di cui alla Definizione e secondo le caratteristiche indicate nel Modulo di Adesione.
ART. 2– VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
La presente assicurazione non è vincolata a favore della Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A, in relazione ai contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto dell’Impianto Fotovoltaico.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato, l’operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alle ore 24.00 della data indicata nel modulo di adesione stesso.
Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo art. 6 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo quanto disposto al punto 4, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO
4.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 4.3.
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
4.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura - sconto L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Xx diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.
4.3 – Rimborso del premio
In caso di rimborso del premio come ai punti 4.1 e 4.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio D a n n i pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
ART. 5– DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Il premio è unico anticipato per tutta la durata della copertura ed è determinato nel seguente modo:
SEZIONE I (per impianti fino a 6,99 kwp):
Il premio è determinato moltiplicando il premio mensile finito indicato nella tabella sotto riportata e relativo alla potenza (kwp) corrispondente all’impianto assicurato, per il numero di mesi interi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
KWp | Premio mensile finito danni Diretti - Responsabilità Civile - Indennità Aggiuntive |
1 | € 5,34 |
2 | € 5,34 |
3 | € 5,34 |
4 | € 6,67 |
5 | € 6,67 |
6,99 | € 6,67 |
SEZIONE II (per impianti >di 6,99 e < o = a 50,99 kwp) e SEZIONE III (per impianti > di 50 e < di 200 kwp)
Danni diretti
Il premio è determinato applicando alla somma assicurata danni diretti il tasso per mille indicato nella tabella sotto riportata e corrispondente alla relativa fascia, moltiplicato per il numero di mesi interi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Danni indiretti
Il premio è determinato applicando alla somma assicurata danni indiretti il tasso per mille indicato nella tabella sotto riportata e corrispondente alla relativa fascia, moltiplicato per il numero di mesi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero)
Somma assicurata danni diretti | Tasso mensile per mille | Somma assicurata danni indiretti | Tasso mensile per mille |
fino a € 50.000 | 0,27 | fino a € 50.000 | 0,27 |
da € 50.000,01 a € 100.000 | 0,25 | da € 50.000,01 a € 100.000 | 0,27 |
da € 100.000,01 a € 150.000 | 0,21 | da € 100.000,01 a € 150.000 | 0,27 |
da € 150.000,01 a € 200.000 | 0,17 | da € 150.000,01 a € 200.000 | 0,27 |
da € 200.000,01 a € 500.000 | 0,16 | da € 200.000,01 a € 500.000 | 0,27 |
SEZIONE IV (per impianti fino a 200 kwp):
€ 2,00 (premio mensile)
Il premio è determinato moltiplicando il premio mensile sopra riportato per il numero di mesi di copertura (la frazione di mese è considerata mese intero).
Lo sconto applicato al tasso corrisponde al: 2,50%.
ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
Addebito conto corrente
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni Totali percepite dall’Intermediario/i |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
Sezioni | I | II+IV | III+IV |
Xxxxxxxx | Xxxxx diretti, responsabilità civile indennità aggiuntiva | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti | Danni diretti Responsabilità civile Danni indiretti |
Kwp | 6 | 20 | 60 |
Somma assicurata danni diretti | ….… | € 50.000 | € 200.000 |
Somma assicurata danni indiretti | …… | € 20.000 | € 150.000 |
Durata copertura | 120 mesi | 120 mesi | 120 mesi |
Premio totale | € 800,40 | € 2.508,00 | € 9.180,00 |
Premio netto totale | € 654,72 | € 2.051,53 | € 7.509,00 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 229,15 | € 718,00 | € 2.628,15 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 130,93 | € 410,26 | € 1,501,72 |
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 12 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione o del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per gli impianti installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
Se alla Banca:
Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A: Via Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (Xx) x xn alternativa
Se alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.: Lungadige Cangrande, 16 – 37120 Xxxxxx Xxx 000- 0000000
ART. 18 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 37120 Xxxxxx (Xxxxxx) Xxx: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti,
Via xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, xxlefono 00-000000, telefax 06-42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.
ART. 20 - ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
SEZIONE I – RISCHI NOMINATI
Garanzie prestate per impianti di potenza fino a 6,99 Kwp
XXXXX XXXXXXX
ART. 21 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti all’impianto fotovoltaico (sono esclusi dalla presente sezione gli impianti fotovoltaici con potenza > di 6,99 kWp), nella ubicazione indicata nella Dichiarazione di Adesione, direttamente causati da:
incendio; fulmine;
esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
caduta di aeromobili, corpi volanti, veicoli spaziali e satelliti, loro parti o cose trasportate, meteoriti e relative scorie.
La Società indennizza altresì:
i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
ART. 22 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane;
e) di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
ART. 23 - VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE
Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con l’Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
ART. 24 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
c) denunciare alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri
Via Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
xxpure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
il verificarsi di ogni sinistro entro tre giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
d) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall’art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
ART. 25 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 26 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo Art. 27 – Determinazione del danno da parte dei periti.
ART. 27 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I Mandato
Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel Comune in cui si trovano l’impianto fotovoltaico. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II Contenuto del mandato peritale
I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato in sede di stipula del contratto;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.24 – “Obblighi in caso di sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
e) procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
III Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 28 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a. nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b. nel caso di "danno non suscettibile di riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), diminuito dell’importo stimato come da comma b.2).
Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche,
prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
ART. 29 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 30 - Limite dell’indennizzo.
ART. 30 - LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata indicata specificatamente nella Dichiarazione di Adesione, salvo quanto previsto dall’art.1914 X.X.
XXX. 00 - XXXXXXXXX DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
ART. 32 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno impostate e condotte in modo da contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
ART. 33 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art.1916 C.C., verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 C.C., così come modificato dalla legge 1237/91, nonché delle società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante;
c) i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 34 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 35 - LIMITI E FRANCHIGIE
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, al 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di € 500,00.
GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
ART. 36 - ATTI DOLOSI (CON TERRORISMO E SABOTAGGIO)
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera c) ,la Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici di terrorismo o di sabotaggio.
Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l’uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell’uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l’intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza, per tutta la durata dell’occupazione, esclusivamente i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da incendio, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi dalla presente garanzia gli impianti fotovoltaici posti a terra.
ART. 37 - FENOMENI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali all’impianto fotovoltaico direttamente causati da grandine, sovraccarico neve, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze
La Società non indennizza i danni causati da:
a) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
b) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali;
c) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
e) gelo;
f) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
g) cedimento, franamento o smottamento del terreno;
h) ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
ART. 38 - FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera g) , La Società, indennizza i danni materiali a impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature elettroniche facenti parte dell’impianto fotovoltaico direttamente causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
– aggiornamento tecnologico dell'impianto;
– eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico.
ART. 39 - FURTO
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera e) , La Società indennizza i danni materiali diretti derivanti dal furto dell’Impianto fotovoltaico, a condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a) gli impianti installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;
– tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS;
b) gli impianti installati sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi i danni agevolati da:
– persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
– da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
ART. 40 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA
A parziale deroga dell’Art.22 Esclusioni alla lettera h) , in caso di Sinistro l’Indennizzo, sarà maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività, fermo restando quanto disposto Art. 30 Limite di indennizzo.
SEZIONE II – ALL RISKS
Garanzie prestate per impianti di potenza > a 6,99 Kwp fino ad un massimo di 50,99 Kwp
XXXXX XXXXXXX
ART. 41 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Con la presente polizza la Società, alle condizioni tutte e nei limiti indicati, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per tutti i danni materiali e diretti all’impianto, anche se di proprietà di terzi, ubicato nella località indicata nella Dichiarazione di Adesione nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, causato da qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono comprese le spese necessariamente sostenute per:
a) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.
Per le spese di cui ai sopra indicati punti a) e b) non è operante il disposto di cui all’ Art. 51 - Assicurazione parziale.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l’incendio o altro danno.
ART. 42 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a) i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
3. eruzioni vulcaniche;
4. mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina;
5. trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
b) i danni causati da o dovuti a:
1. frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
3. montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
4. deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
5. inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
6. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
7. dolo e colpa grave dell’Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
8. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
9. ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
10. perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
11. difetti noti all’Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
13. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell’Assicurato;
14. inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’ acqua, dell’aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
15. maggiori o derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
16. difetti di rendimento
17. danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla Polizza.
18. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio.
c) sono altresì esclusi:
i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno.
ART. 43 - ENTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Sono altresì esclusi:
a) le apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata;
b) il macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
c) le cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
d) le linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
e) gli impianti isolati “stand alone” oppure non connessi alla rete “off grid”;
f) il valore del terreno.
ART. 44 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4) Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a) causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
d) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e) le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
– aggiornamento tecnologico dell'impianto;
– eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
g) all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5) Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a) gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;
– tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS.
b) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a).
Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi i danni agevolati da:
– persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
– da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
ART. 45 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 46 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) denunciare alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto.
L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.
L'Assicurato deve altresì:
– relativamente al danno materiale e diretto
c) fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
– relativamente al danno indiretto
g) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
i) tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
j) presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
ART. 47 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 48 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 49 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all' Art. 10 - Aggravamento del rischio, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 46 - Obblighi in caso di sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’ Art. 50 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’ Art. 48 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
ART. 50 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b) nel caso di "danno non suscettibile di riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), diminuito dell’importo stimato come da comma b.2).
Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche,
prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
ART. 51 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 52 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Relativamente ai soli danni da furto e rapina l'assicurazione é prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ Art. 51 - Assicurazione parziale.
ART. 53 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
ART. 54 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.
ART. 55 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
XXXXX XXXXXXXXX
ART. 56 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI
In deroga al punto b/10 dell’ Art. 42 - Esclusioni, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all’Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
– tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
– sia sottoscritto un contratto di manutenzione dell’impianto con l’installatore o con una ditta specializzata;
– l’intervento da parte dell’installatore avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza,
– l’impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore o dall’Assicurato, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza;
– per gli impianti di potenza superiore ai 20,99 KWP, l’impianto fotovoltaico sia dotato di sistema tipo datalogger;
salve le eccezioni di cui all’Art. 58 – Esclusioni.
Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i beni in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali beni non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
ART. 57 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante; nel caso in cui non siano disponibili tali dati si farà riferimento alla produzione attesa dall’impianto in relazione alla propria potenza di targa, alla propria vetustà, alle proprie caratteristiche e al livello di irraggiamento atteso nel periodo di riferimento;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/giorno) viene moltiplicata per la somma dei contributi c/1 e c/2 come di seguito specificati:
c/ 1 il valore dell’incentivo (€/kWh) erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia e sue successive modifiche;
c/ 2 il prezzo di vendita (€/kWh) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete.
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto come al punto c) moltiplicata per i giorni richiesti per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto (compresi, comunque, nell’ambito del periodo di indennizzo) al netto della franchigia prevista contrattualmente.
Qualora, una volta registrata la produzione complessiva di energia elettrica al termine del periodo di indennizzo, il mancato o ridotto ricavo dovuto al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza si riducesse rispetto all’importo determinato sulla base di quanto sopra indicato, tale riduzione del mancato o ridotto introito dovrà essere detratta dall’indennizzo come sopra determinato.
ART. 58 - ESCLUSIONI
La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:
– scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
– mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
– difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
– sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
La Società non risponde inoltre di:
– penali o indennità o multe dovute a terzi;
– giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
– dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
– scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
– difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
– mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
– furto delle cose assicurate con la sezione I.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
ART. 59 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 60 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 61 - RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI
La Società rimborserà le spese ed onorari dei Periti che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia é estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Società.
La garanzia é altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
ART. 62 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a €. 1.000.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al “Prospetto Limiti di Indennizzo”), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ART. 63 - DOLO E COLPA GRAVE (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE RELATIVE AL FURTO)
A parziale deroga del punto b/7 dell’ Art. 42 – Esclusioni, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.
ART. 64 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE RELATIVE AL FURTO )
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
SEZIONE II – ALL RISKS
PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
Limiti di Indennizzo
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, in aggregato per danni diretti e indiretti, 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento salvo ove indicato nella tabella successiva.
Franchigie - Scoperti
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, salvo quanto indicato nella tabella successiva, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00
Garanzia Scoperti/franchigie Limiti di Indennizzo
1 eventi atmosferici scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di €
500,00
2 grandine scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di €
500,00
80% della somma assicurata
60% della somma assicurata
3 scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio
scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00
70% della somma assicurata
4 fenomeno elettrico e guasti macchine scoperto del 10% del danno
indennizzabile con il minimo di € 500,00
30% della somma assicurata con il massimo di € 50.000,00
5 inondazione, alluvione, allagamenti, terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, variazioni della falda freatica, valanghe e slavine sovraccarico neve, crollo e collasso strutturale
scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00
50% della somma assicurata
6 furto / rapina o per installazioni su tetto e comunque ad altezza maggiore di 4 metri dal suolo Scoperto del 10% del danno
indennizzabile con il minimo di € 500,00.
o per installazioni a terra o ad esse equiparate (altezza non superiore a
4 metri dal suolo) Scoperto del 20% del danno indennizzabile con il minimo di € 1.500,00
70% della somma assicurata con il massimo di € 80.000,00
7 onorari periti, auditors, consulenti 0 5% dell’Indennizzo liquidabile
8 spese di demolizione sgombero dei residuati del Sinistro
con il massimo di € 15.000,00
0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
9 oneri di urbanizzazione 0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
10 sezione danni indiretti 3 giorni per qualsiasi evento elevato a 7 giorni per ciascuna
delle seguenti garanzie: inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve, terremoto.
60 giorni
Qualora, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in Polizza, dall’Indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
SEZIONE III – ALL RISKS
Garanzie prestate per impianti di potenza > a 50,99 Kwp fino ad un massimo di 200 Kwp
XXXXX XXXXXXX
ART. 65 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Con la presente polizza la Società, alle condizioni tutte e nei limiti indicati, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per tutti i danni materiali e diretti all’impianto, anche se di proprietà di terzi, ubicato nella località indicata nella Dichiarazione di Adesione nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, causato da qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono comprese le spese necessariamente sostenute per:
a. demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro;
b. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro.
Per le spese di cui ai sopra indicati punti a) e b) non è operante il disposto di cui all’ Art. 75 - Assicurazione parziale.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Autorità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire ed arrestare l’incendio o altro danno.
ART. 66 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), ascesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui sopra;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi o le spese
causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
3. eruzioni vulcaniche;
4. mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina;
5. trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;
a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
b. i danni causati da o dovuti a:
1. frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
3. montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari;
4. deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
5. inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature ed esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
6. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
7. dolo e colpa grave dell’Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
8. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
9. ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
10. perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
11. difetti noti all’Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
13. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio dell’Assicurato;
14. inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’ acqua, dell’aria, del suolo, nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
15. maggiori o derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
16. difetti di rendimento
17. danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla Polizza.
18. malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio.
c. sono altresì esclusi:
i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terreno.
ART. 67 - ENTI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
Sono altresì esclusi:
a) le apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata;
b) il macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
c) le cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
d) le linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto;
e) gli impianti isolati “stand alone” oppure non connessi alla rete “off grid”;
f) il valore del terreno.
ART. 68 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
1. Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
3. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a macchinari installati su fabbricati non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali derivanti da guasto alle macchine o fenomeno elettrico all’impianto collaudato e pronto all’uso cui è destinato, s'intendono esclusi i danni:
a. causati da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b. ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, guarnizioni, feltri e rivestimenti, accumulatori e quant’altro di simile, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate;
c. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
x. xxxxxxxxxxxx ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
e. le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale;
f. causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo:
– controlli di funzionalità;
– manutenzione preventiva;
– eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;
– aggiornamento tecnologico dell'impianto;
– eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
i.all’inverter dopo cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico o dalla sua sostituzione con uno nuovo.
5. Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto é condizione essenziale, pena la perdita totale del diritto all’indennizzo di tali danni, che:
a. gli impianti di qualunque potenza installati a terra o comunque in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili), siano protetti da:
1. apposita recinzione di altezza minima di due metri e che l’autore del furto si sia introdotto nell’area contenente le cose assicurate violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento).
2. sistema automatico di allarme antifurto a protezione specifica dell’impianto fotovoltaico con attivazione di illuminazione, allarme sonoro e rimando telefonico a postazione sempre presidiata.
3. almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata;
– tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– dotazione di un chip all’ interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS.
4. un sistema integrativo di videosorveglianza che preveda il rimando delle immagini in centrale operativa(es. istituto di vigilanza certificato).
e) gli impianti sui tetti devono essere posti su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
Qualora gli edifici su cui sono installati tali impianti rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, gli impianti dovranno prevedere le protezioni previste per gli impianti a terra indicate nel precedente punto a).
Si precisa altresì che in caso di furto se questo risulta commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nella Dichiarazione di Adesione o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi i danni agevolati da:
– persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
– da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
ART. 69 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 70 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b. denunciare alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri
Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto.
L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.
L'Assicurato deve altresì:
– relativamente al danno materiale e diretto
c. fare, nei dieci giorni successivi e sempre che la causa del sinistro sia di presumibile origine dolosa o su esplicita richiesta della Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
f. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
– relativamente al danno indiretto
g. eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
h. fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
i. tenere a disposizione tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
j. presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica.
ART. 71 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 72 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
A. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
B. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 73 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all' Art. 10 - Aggravamento del rischio, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 70 - Obblighi in caso di sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’ Art. 74 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’ Art. 72 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
ART. 74 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) nel caso di "danno suscettibile di riparazione":
a.1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’Impianto Assicurato danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1) diminuito dell’importo stimato come da comma a.2), salvo che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l’indennizzo sarà pari all’importo stimato come da comma a.1).
b) nel caso di "danno non suscettibile di riparazione":
b.1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’Impianto Assicurato danneggiato colpito dal Sinistro;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.1), diminuito dell’importo stimato come da comma b.2).
Questa stima riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che: i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;
il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro;
il costruttore non abbia cessato la fabbricazione delle parti dell’Impianto Assicurato oggetto anche indirettamente delle garanzie di polizza, oppure che tali parti siano ancora normalmente disponibili come pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:
b.3) si stima il valore dell’Impianto Assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
b.4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come da comma b.3), diminuito dell’importo stimato come da comma b.4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’Impianto Assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche,
prestazioni e rendimento. Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
ART. 75 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quanto disposto dall' Art. 78 - Limite massimo dell’indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 76 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
Relativamente ai soli danni da furto e rapina l'assicurazione é prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ Art. 75 - Assicurazione parziale.
ART. 77 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
ART. 78 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione.
ART. 79 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo.
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ART. 80 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI
In deroga al punto b/10 dell’ Art. 66 - Esclusioni, la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si obbliga ad indennizzare all’Assicurato le perdite di ricavo che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, sempre che:
– tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
– sia sottoscritto un contratto di manutenzione dell’impianto con l’installatore o con una ditta specializzata;
– l’intervento da parte dell’installatore avvenga in tempi estremamente rapidi e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza,
– l’impianto fotovoltaico sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore o dall’Assicurato, che sia in grado di rilevare in tempo reale anomalie di produzione di energia elettrica presumibilmente dovute ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza;
– l’impianto sia dotato di sistema tipo datalogger;
salve le eccezioni di cui all’Art. 82 – Esclusioni.
Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
Se dall’assicurazione prestata con la Sezione I fossero esclusi i beni in leasing in quanto già garantiti da apposita assicurazione e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito tali beni non risultasse indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti all’indennizzabilità del danno diretto.
ART. 81 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a. si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto regolarmente funzionante; nel caso in cui non siano disponibili tali dati si farà riferimento alla produzione attesa dall’impianto in relazione alla propria potenza di targa, alla propria vetustà, alle proprie caratteristiche e al livello di irraggiamento atteso nel periodo di riferimento;
b. si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c. la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/giorno) viene moltiplicata per la somma dei contributi c/1 e c/2 come di seguito specificati:
c/1 - il valore dell’incentivo (€/kWh) erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 relativo al conto energia e sue successive modifiche;
c/2 - il prezzo di vendita (€/kWh) contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete.
d. l’indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto come al punto c) moltiplicata per i giorni richiesti per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto (compresi, comunque, nell’ambito del periodo di indennizzo) al netto della franchigia prevista contrattualmente.
Qualora, una volta registrata la produzione complessiva di energia elettrica al termine del periodo di indennizzo, il mancato o ridotto ricavo dovuto al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza si riducesse rispetto all’importo determinato sulla base di quanto sopra indicato, tale riduzione del mancato o ridotto introito dovrà essere detratta dall’indennizzo come sopra determinato.
ART. 82 - ESCLUSIONI
La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:
– scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
– mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
– difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità;
– sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
La Società non risponde inoltre di:
– penali o indennità o multe dovute a terzi;
– giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
– dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
– scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
– difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
– revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
– mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
– furto delle cose assicurate con la sezione I.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
ART. 83 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 84 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento all’atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 85 - RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI
La Società rimborserà le spese ed onorari dei Periti che l’Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo Perito.
La garanzia é estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Società.
La garanzia é altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
ART. 86 - ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a €. 1.000.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al “Prospetto Limiti di Indennizzo”), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ART. 87 - DOLO E COLPA GRAVE (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE RELATIVE AL FURTO)
A parziale deroga del punto b/7 dell’ Art. 66 – Esclusioni, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge.
ART. 88 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA (NON OPERANTE PER FURTO E GARANZIE ACCESSORIE RELATIVE AL FURTO )
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
SEZIONE III – ALL RISKS
PROSPETTO LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
Limiti di Indennizzo
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, in aggregato per danni diretti e indiretti, 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento salvo ove indicato nella tabella successiva.
Franchigie - Scoperti
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro, salvo quanto indicato nella tabella successiva, di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00
Garanzia Scoperti/franchigie Limiti di Indennizzo
1 eventi atmosferici scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di €
500,00
2 grandine scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 1.000,00
80% della somma assicurata
70% della somma assicurata con il massimo di eruo 300.000,00
3 scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti
dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio
scoperto del 10% del danno
indennizzabile con il minimo di € 5.000,00
70% della somma assicurata
4 fenomeno elettrico e guasti macchine scoperto del 10% del danno
indennizzabile con il minimo di € 500,00
30% della somma assicurata con il massimo di 100.000,00
5 inondazione, alluvione, allagamenti, terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, variazioni della falda freatica, valanghe e slavine sovraccarico neve, crollo e collasso strutturale
scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di
€ 5.000,00
50% della somma assicurata
6 furto / rapina o per installazioni su tetto 50% della somma assicurata
e comunque ad altezza maggiore di 4 metri dal suolo Scoperto del 10% del danno
indennizzabile con il minimo di € 500,00.
o per installazioni a terra o ad esse equiparate (altezza non superiore a
4 metri dal suolo) Scoperto del 20% del danno indennizzabile con il minimo di € 1.500,00
con il massimo di € 100.000,00
7 onorari periti, auditors, consulenti 0 5% dell’Indennizzo liquidabile con il massimo di € 15.000,00
8 spese di demolizione sgombero dei residuati del Sinistro
0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
9 oneri di urbanizzazione 0 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00
10 sezione danni indiretti 3 giorni per qualsiasi evento elevato a 7 giorni per ciascuna
delle seguenti garanzie: inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve, terremoto.
90 giorni
Qualora, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in Polizza, dall’Indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
SEZIONE IV - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 89 - OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
– morte e lesioni personali;
– distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e gestione del macchinario assicurato alla Sezione I – xxxxx Xxxxxxx.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222 , per i danni subiti da terzi.
L’assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Il massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
ART. 90 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l’assicurato stesso;
b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
ART. 91 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.
La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:
a) da proprietà o uso di:
1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
b) conseguenti a:
1. inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose che l’assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
g) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) a condutture sotterranee ed impianti sotterranei;
i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
j) da furto;
k) a cose di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute o possedute;
m) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell’assicurato;
n) cagionati da :
1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
o) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
p) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.
ART. 92 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 93 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A parziale deroga dell’Art. 91 – Xxxxx esclusi dalla garanzia R.C.T. lettera q), l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’ATTIVAZIONE DELL’AREA RISERVATA
Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Fascicolo Informativo/Prospetto d’offerta
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 recante “Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell’articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al Regolamento ISVAP
n. 35 del 26 maggio 2010” la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
L’accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.
La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all’area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.