testo in vigore dall’1-04-2012
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ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN
MATERIA DOGANALE
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo;
CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprieta' intellettuale;
RICONOSCENDO la necessita' della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale;
CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunita' europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008;
TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci;
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'Importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprieta' del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali;
TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale;
TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1) "Amministrazione doganale": nella Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che puo' avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze;
2) "legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonche' ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale;
3) "territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte Contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale;
4) "infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
5) "informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonche' altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;
6. "funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale;
7. "persona": ogni persona fisica o giuridica;
8. "dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
9. "Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
10. "Amministrazione adita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza;
11. "catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale;
12. "precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
13. "stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del
20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi;
14. "consegna controllata": la tecnica atta a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio doganale di un Paese sotto il controllo delle autorita' competenti di tale Paese che ne e' a conoscenza, allo scopo di svolgere indagini ed individuare le persone implicate nella perpetrazione del reato; e
15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici": tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascun Paese come definiti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali, ai sensi del presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale.
2. Le Parti Contraenti, tramite le loro Amministrazioni doganali, si impegnano a cooperare per la semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali.
3. Nel quadro del presente Accordo l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese, e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili delle rispettive Amministrazioni doganali.
4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri accordi internazionali.
5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Articolo 3 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, nonche' per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, con particolare riguardo alle informazioni riguardanti il traffico illecito delle seguenti merci o sostanze:
(a) armi, munizioni e materiale esplosivo;
(b) rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche;
(c) beni a duplice uso e merci soggette a dazi doganali o altre tasse di elevata entita';
(d) sostanze stupefacenti e psicotrope, e precursori;
(e) altre merci e altre sostanze che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
(f) opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici; e
(g) specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione.
2. Le Amministrazioni doganali si trasmettono reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Queste informazioni possono riguardare:
(a) le tecniche di applicazione della legislazione doganale che si sono dimostrate efficaci;
(b) le nuove tendenze, mezzi e metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali;
(c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
(d) le persone che hanno commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali;
(e) i mezzi di trasporto ed i containers, noti per o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nei rispettivi territori doganali;
(f) locali noti per essere stati utilizzati o sospettati di essere utilizzati in relazione ad infrazioni doganali commesse nei rispettivi territori doganali;
(g) comunicazioni e notifiche di decisioni e documenti amministrativi riguardanti l'applicazione della legislazione doganale; e
(h) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per la corretta applicazione della legislazione doganale.
3. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, comunica all'altra Amministrazione doganale informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscano motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio doganale di quest'ultima.
Articolo 4 ASSISTENZA SU RICHIESTA
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
(a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale
dell'altra Parte Contraente;
(b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate;
(c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e
(d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate.
2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresi', su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.
Articolo 5 ASSISTENZA SPONTANEA
L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, quando ritenga che le stesse possano riguardare gravi infrazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte Contraente.
Articolo 6 SORVEGLIANZA
L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel proprio Paese, fornisce all'Amministrazione richiedente informazioni e particolare sorveglianza su:
(a) le persone delle quali si possa ragionevolmente pensare che siano o siano state coinvolte in un'infrazione doganale sul territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;
(b) locali dove le scorte delle merci sono state o potrebbero essere immagazzinate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente pensare che costituiscano oggetto di un traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;
(c) le merci che sono o che possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano oggetto di traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; e
(d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano destinati ad essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente.
Articolo 7 CONSEGNA CONTROLLATA
Le Amministrazioni doganali, in conformita' con le proprie competenze e procedure stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, possono cooperare e scambiarsi informazioni su una consegna controllata, il cui utilizzo e' stabilito caso per caso.
Articolo 8
FORMA E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA
1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, devono essere presentate per iscritto in lingua inglese e accompagnate da tutte le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta. Qualora l'istanza rivesta carattere d'urgenza e' prevista anche una formulazione orale della stessa, alla quale dovra' comunque seguire una sollecita conferma scritta.
2. Le richieste formulate in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti indicazioni:
(a) l'Amministrazione richiedente;
(b) il tipo di intervento richiesto;
(c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta;
(d) indicazioni il piu' possibile esatte e complete in merito alle persone sottoposte ad indagine;
(e) un breve resoconto dei fatti in questione e delle precedenti indagini; e
(f) gli elementi giuridici inerenti la fattispecie.
Articolo 9
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA
1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo, l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita direttamente dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
2. L'Amministrazione adita adotta, nei limiti della competenza e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli a dare seguito alle richieste di assistenza formulate nell'ambito del presente Accordo, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e svolgendo, o disponendo, le opportune indagini.
3. L'Amministrazione adita puo' consentire ai funzionari dell'Amministrazione richiedente di presenziare durante le indagini condotte dall'Amministrazione adita sul proprio territorio doganale. La presenza di taluni funzionari dell'Amministrazione richiedente e' di carattere consultivo ed e' soggetta ai termini e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione adita.
4. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione
richiedente, con il consenso dell'Amministrazione adita e alle condizioni definite da quest'ultima, possono presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione adita per raccogliere informazioni e richiedere copia dei documenti relativi alle attivita' che costituiscono o possono costituire un'infrazione doganale, di cui l'Amministrazione richiedente necessita ai fini del presente Accordo.
5. Qualora, nell'ambito del presente Accordo, i funzionari delle rispettive Amministrazioni doganali siano presenti nel territorio doganale dell'altra Amministrazione doganale, devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento prova della propria identita', qualifica e mandato. Essi non possono indossare uniformi ne' portare armi. Sono responsabili di ogni violazione commessa, e godono della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Amministrazione doganale, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione adita non possa adempiere alla richiesta, essa provvede a darne notizia tempestivamente all'Amministrazione richiedente provvedendo, altresi', ad indicare le motivazioni di tale impossibilita' eventualmente accompagnate da altre informazioni rilevanti.
Articolo 10
USO DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA
1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo. Una parte Contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'Accordo scritto preliminare dell'autorita' doganale che le ha fornite, nei limiti previsti da tale Amministrazione doganale.
2. Fatta salva la seconda frase del paragrafo 1 del presente Articolo, se non altrimenti notificato dall'Amministrazione doganale che fornisce le informazioni, l'autorita' doganale che le riceve puo' fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo ai competenti organi di esecuzione della legge del proprio Paese, che le possono usare soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale.
3. Il presente Articolo non preclude l'uso e la divulgazione di informazioni nella misura in cui cio' sia prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari del Paese dell'Amministrazione doganale che riceve le informazioni. Ove possibile, l'Amministrazione doganale ricevente notifica preventivamente tale divulgazione all'Amministrazione doganale adita.
4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese e godono della stessa protezione accordata ad informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore nel Paese dell'Amministrazione doganale che le ha ricevute a meno che la Parte Contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.
5. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte Contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte Contraente che li fornisce. La Parte Contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni piu' rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione. Le parti Contraenti si
comunicano informazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la protezione dei dati personali di ciascun Paese, comprese le disposizioni vigenti negli Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 11 PROCEDIMENTI PENALI
1. Le informazioni fornite ai sensi del presente Accordo da ciascuna Amministrazione doganale all'altra Amministrazione doganale, non vengono usate dalla Parte Contraente di quest'ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.
2. Nel caso in cui le informazioni fornite dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente debbano essere utilizzate da quest'ultima in un procedimento penale svolto da un tribunale o da un giudice, tale Parte deve, a tal fine, presentare la richiesta di tali informazioni all'altra Parte Contraente attraverso le vie diplomatiche o altri canali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Paese della Parte Contraente che fornisce le informazioni.
Articolo 12 DEROGHE ALL'ASSISTENZA
1. Qualora la Parte Contraente dell'Amministrazione adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali del suo Paese o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio doganale di quella Parte oppure possa rivelarsi incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari del suo Paese, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte, segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'Amministrazione doganale adita puo' differire l'assistenza quando vi siano indiscussi motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per determinare se l'assistenza puo' essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Amministrazione doganale adita.
4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Amministrazione doganale richiedente viene informata quanto prima e vengono indicati i motivi del rifiuto o del rinvio.
Articolo 13 ASSISTENZA TECNICA
Le Amministrazioni doganali si forniscono assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
(a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
(b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
(c) lo scambio di esperti; e
(d) lo scambio di informazioni relative alle procedure e alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalita' di detti controlli.
Articolo 14 COSTI
1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.
2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.
Articolo 15 APPLICAZIONE TERRITORIALE
Il presente Accordo si applica nei territori doganali di entrambi gli Stati come definiti nelle loro disposizioni legislative e amministrative nazionali.
Articolo 16 TITOLO
I titoli degli articoli dell'Accordo vengono indicati solo per comodita' di consultazione e non influiscono sull'interpretazione dell'Accordo.
Articolo 17 CONSULTAZIONE
Qualsiasi questione o controversia che sorga dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo viene risolta di comune intesa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
Articolo 18 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
1. Le Amministrazioni doganali adottano i provvedimenti necessari per assicurare che i funzionari dei loro servizi incaricati di
individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. Le Amministrazioni doganali si forniscono informazioni dettagliate riguardo ai rispettivi uffici competenti per l'attuazione del presente Accordo.
Qualora necessario, le Amministrazioni doganali possono fissare disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione congiunta italo - giapponese, composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiane e dal Direttore Generale dell'Agenzia Dogane e Tariffa, del Ministero delle Finanze giapponese, assistiti da esperti, che si riunira' su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire gli sviluppi del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.
2. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Tali emendamenti entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1 di questo Articolo.
3. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte puo' denunciarlo all'altra Parte, in qualunque momento, attraverso notifica scritta e per via diplomatica. La denuncia diviene efficace tre mesi dopo la notifica. La denuncia del presente Accordo non avra' effetto sulle attivita' di cooperazione ancora in corso, e che sono state intraprese precedentemente alla data della denuncia.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il giorno 15 dicembre dell'anno 2009 in due originali, nelle lingue italiano, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL GIAPPONE