Fondo Pensione
postaprevidenza valore
Fondo Pensione
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)
Condizioni Generali di Contratto
(valido per i contratti sottoscritti dal 24 settembre 2015)
postaprevidenza valore
800.316.181
Per informazioni:
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (per gli Aderenti) xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (per le Aziende)
Indice
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1. Caratteristiche del contratto PAG. 2
Art. 2. Prestazioni .................................................................................................................PAG. 2
Art. 3. Premi..........................................................................................................................PAG. 2
Art. 4. Durata del contratto ...................................................................................................PAG. 3
Art. 5. Proroga e disdetta......................................................................................................PAG. 3
Art. 6. Conclusione del contratto ed entrata in vigore...........................................................PAG. 3
Art. 7. Diritto di Revoca.........................................................................................................PAG. 3
Art. 8. Diritto di recesso ........................................................................................................PAG. 4
Art. 9. Scadenza del contratto ..............................................................................................PAG. 4
Art. 10. Rivalutazione del capitale assicurato.........................................................................PAG. 4
Art. 11. Importo minimo garantito ...........................................................................................PAG. 5
Art. 12. Riscatto ......................................................................................................................PAG. 5
Art. 13. Capitale in caso di decesso .......................................................................................PAG. 5
Art. 14. Trasferimento .............................................................................................................PAG. 5
Art. 15. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile................................................PAG. 6
Art. 16. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione
delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni ......................................PAG. 7
Art. 17. Tasse e imposte .........................................................................................................PAG. 8
Art. 18. Foro competente ........................................................................................................PAG. 8
Art. 19. Riferimento a norma di Legge....................................................................................PAG. 8
Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione................................................. PAG. 12
Postaprevidenza Valore Fondo Pensione
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)
Condizioni Generali di Contratto
Art. 1 Caratteristiche del contratto
Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico comple- mentare al sistema obbligatorio.
Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.
Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.
Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.
La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 10.
Le condizioni contrattuali disciplinate dal presente documento sono valide per tutti i contratti Postaprevidenza Valore sottoscritti dal 24 settembre 2015.
Per gli Aderenti che, a tale data, già hanno sottoscritto uno o più contratti Postaprevidenza Valore, sono da considerarsi valide le condizioni vigenti al momento della loro adesione, comprensive delle eventuali modifiche specificatamente comunicate in corso di contratto.
Art. 2 Prestazioni
Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.
L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni indicate all’articolo precedente, è prevista da parte dell’Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.
Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso di almeno 30 giorni o alla ricorrenza mensile successiva alla richiesta, l’Aderente ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell’importo che nella periodicità, per un massimo di due richieste di variazione nel corso di ogni annualità di polizza. In ogni momento l’Aderente può sospendere il versamento dei contributi ed eventualmente riprenderlo in seguito.
Il primo contributo versato all’emissione del contratto deve essere versato mediante addebito sul conto Banco- Posta o Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.
I contributi successivi al primo devono essere versati mediante addebito sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale. In caso di contratto sottoscritto Fuori Sede, non è previsto il pagamento tramite Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.
In caso di estinzione del conto BancoPosta o del Libretto di Risparmio Postale, al fine di consentire la prosecu- zione del contratto, è consentito il pagamento del contributo tramite bollettino di conto corrente postale precom- xxxxxx che sarà inviato all’indirizzo dell’Aderente.
Le disposizioni del presente articolo sono da riferirsi, ove applicabili, anche al Terzo Pagatore, se previsto.
I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR maturando.
In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.
Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 7, lett. c) del D.lgs. n. 252/2005.
Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR e sui contributi eventualmente versati dal Datore di lavoro; sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A. e sui versamenti effettuati dopo 15 anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore, considerando come data di inizio partecipa- zione, la data di adesione indicata nel Documento di polizza.
In caso di sottoscrizione di più polizze Postaprevidenza Valore, per la determinazione dei 15 anni di partecipa- zione al piano, si considera sempre la data di adesione indicata in ogni singolo Documento di polizza, firmato e sottoscritto dall’Aderente.
In aggiunta a quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali, l’Aderente potrà richiedere di effettuare i Versamenti Aggiuntivi anche on line, accedendo alla propria area riservata dal sito web xxx.xxxxxxxxx.xx. Il Versamento Aggiuntivo nella modalità on line potrà essere effettuato per un importo non superiore a 5.000,00
€ e potrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito su Conto BancoPosta intestato all’Aderente. Tali versamenti aggiuntivi sono corrisposti direttamente alla Compagnia, senza intermediazione.
Art. 4 Durata del contratto
La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l’età anagrafica dell’Assicurato alla decor- renza della polizza e l’età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza.
La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l’Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo Art. 9.
Eventuali modifiche legislative o di professione dell’Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.
Art. 5 Proroga e disdetta
Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunica- zione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi. Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.
Art. 6 Conclusione del contratto ed entrata in vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall’Assicurato.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza.
Art. 7 Diritto di Revoca
Il Contraente può revocare l’adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto.
La volontà di revoca deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assi- stenza, per presentare la richiesta.
A seguito di revoca, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca attestata dal timbro postale di invio. Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevi- mento della comunicazione di revoca.
Art. 8 Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e di versamento del premio.
La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avvi- so di ricevimento, alla quale devono essere allegati il Documento di Polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:
Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assi- stenza, per presentare la richiesta.
A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.
Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, Documento di Polizza ed eventuali appendici).
Art. 9 Scadenza del contratto
Il contratto scade quando l’Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2.
L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- ta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Art. 10 Rivalutazione del capitale assicurato
Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.
Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d’anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.
La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell’an- no, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata.
Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.
Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.
La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l’adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.
Art. 11 Importo minimo garantito
Poste Vita S.p.A. garantisce al termine della fase di accumulo, nel momento di erogazione delle prestazioni previden- ziali e in ogni altro caso di risoluzione della polizza per qualsiasi causa, la restituzione di un importo minimo garantito pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica o da posizioni previdenziali maturate su altre polizze Postaprevidenza Valore precedentemente sottoscritte con Poste Vita S.p.A. ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente.
Art. 12 Riscatto
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.
Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 10.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e di- minuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. L’Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limita- tamente ad una parte del capitale maturato.
Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l’importo del capitale residuo.
Art. 13 Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 di- cembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 10.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminu- ito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. In ogni caso alla data del decesso Poste Vita S.p.A. garantisce un importo minimo garantito (capitale investito), pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anti- cipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente.
Art. 14 Trasferimento
L’Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore.
L’Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’i- noccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoc- cupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9.
d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente
contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento.
Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamen- to della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.
Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero.
La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
Art. 15 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile
L’importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell’esercizio del diritto alla pre- stazione pensionistica, si ottiene convertendo l’importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coeffi- cienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l’importo ottenuto per dodici.
Il capitale viene rivalutato dall’ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni pensionistiche in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.
I coefficienti di conversione in rendita sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:
• Rendita vitalizia immediata: TABELLA A a pag. 9;
• Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLA B a pag.10;
• Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLA C a pag. 11.
I coefficienti di conversione riportati nelle suddette tabelle, sono calcolati tenendo conto di una tavola di soprav- vivenza “unisex”, distinta per anno di nascita e per età raggiunta dall’assicurato al momento della prestazione pensionistica. In particolare, la tavola di sopravvivenza “unisex” è la tavola per generazioni A62 di fonte Ania che tiene opportunamente conto:
• della composizione in media per sesso degli assicurati della Compagnia;
• di un tasso tecnico di attualizzazione dello 0%;
• dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5% della rata di rendita.
Poste Vita S.p.A. si riserva il diritto di modificare la base demografica e la composizione per sesso utilizzate per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni sia della probabilità di sopravvi- venza che della composizione per sesso degli assicurati, osservate da rilevazioni statistiche di fonti ufficiali e/o dall’esperienza del Portafoglio polizze della Compagnia.
La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se:
• sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto;
• non ci si trovi nei tre anni antecedenti l’erogazione della rendita;
• non sia già iniziata l’erogazione della rendita.
Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coeffi- cienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 mar- zo 2008 in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica del- la base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica stessa. Poste Vita S.p.A. comunicherà all’Assicurato l’eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all’interno della informativa annuale. Nell’ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l’Assicurato ha
90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione.
Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell’Art. 3 del Rego- lamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto.
Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante. La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.
Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l’Aderente in un qualsiasi momento prima dell’accesso alla pre- stazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversio- ne corrispondente alla sua età, all’età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tali valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demogra- fiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, in vigore in quel momento.
Art. 16 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni
Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l’Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
Poste Vita S.p.A. Ufficio Liquidazioni Vita Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
i documenti necessari per la verifica dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e l’individuazione degli aventi diritto. In alternativa, è possibile recarsi presso l’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
• In caso di recesso l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Portafoglio Vita) la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici.
• In caso di riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni;
b) dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente;
c) decreto di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx a riscuotere la somma dovuta, nel caso di posizioni riferite a soggetti fiscalmente a carico minori di età.
• In caso di riscatto totale l’Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento cor- redata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici;
c) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
d) dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che attesti l’importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
• In caso di decesso dell’Assicurato il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi.
Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
a) richiesta di pagamento firmata con il consenso all’utilizzo dei dati personali;
b) certificato di morte dell’Assicurato;
c) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dalla dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dovrà risultare l’elenco di tutti i predetti eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di paren- tela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
d) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
e) per ogni avente diritto:
• nel caso di persona fisica: copia di un documento identificativo e del codice fiscale;
• nel caso di persona giuridica: Statuto, partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante.
• A scadenza, l’Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
a) originale di polizza;
b) eventuali appendici;
c) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
d) dichiarazione che indichi l’opzione scelta e l’eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sotto- forma di rendita vitalizia mensile a favore dell’Assicurato).
Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la produzione dell’originale di polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Compagnia o quando quest’ultima contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
La Compagnia, inoltre, può richiedere al beneficiario, se individuato, di produrre la seguente documentazione al fine di dimostrare la propria designazione:
• se c’è testamento:
a) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
b) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari men- zionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari;
• se non c’è testamento:
a) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esi- stenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle diverse tipologie di prestazione previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione sopraelencata.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell’Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l’as- segno postale inviato presso l’Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, o mediante bonifico su conto corrente bancario nazionale secondo le indicazioni del Contraente.
Art. 17 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente/ Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.
Art. 18 Foro competente
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Art. 19 Riferimento a norme di Legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
A) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 Euro di capitale assicurato a scadenza
Età alla pensione | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,531 | 25,876 | 25,250 | 24,6520 | 24,081 | 23,535 |
51 | 27,219 | 26,531 | 25,876 | 25,2500 | 24,652 | 24,081 |
52 | 27,940 | 27,219 | 26,531 | 25,8760 | 25,250 | 24,652 |
53 | 28,699 | 27,940 | 27,219 | 26,5310 | 25,876 | 25,250 |
54 | 29,498 | 28,699 | 27,940 | 27,2190 | 26,531 | 25,876 |
55 | 30,342 | 29,498 | 28,699 | 27,9400 | 27,219 | 26,531 |
56 | 31,233 | 30,342 | 29,498 | 28,6990 | 27,940 | 27,219 |
57 | 32,176 | 31,233 | 30,342 | 29,4980 | 28,699 | 27,940 |
58 | 33,175 | 32,176 | 31,233 | 30,3420 | 29,498 | 28,699 |
59 | 34,236 | 33,175 | 32,176 | 31,2330 | 30,342 | 29,498 |
60 | 35,363 | 34,236 | 33,175 | 32,1760 | 31,233 | 30,342 |
61 | 36,563 | 35,363 | 34,236 | 33,1750 | 32,176 | 31,233 |
62 | 37,846 | 36,563 | 35,363 | 34,2360 | 33,175 | 32,176 |
63 | 39,219 | 37,846 | 36,563 | 35,3630 | 34,236 | 33,175 |
64 | 40,690 | 39,219 | 37,846 | 36,5630 | 35,363 | 34,236 |
65 | 42,271 | 40,690 | 39,219 | 37,8460 | 36,563 | 35,363 |
66 | 43,972 | 42,271 | 40,690 | 39,2190 | 37,846 | 36,563 |
67 | 45,808 | 43,972 | 42,271 | 40,6900 | 39,219 | 37,846 |
68 | 47,790 | 45,808 | 43,972 | 42,2710 | 40,690 | 39,219 |
69 | 49,936 | 47,790 | 45,808 | 43,9720 | 42,271 | 40,690 |
70 | 52,261 | 49,936 | 47,790 | 45,8080 | 43,972 | 42,271 |
71 | 54,783 | 52,261 | 49,936 | 47,7900 | 45,808 | 43,972 |
72 | 57,526 | 54,783 | 52,261 | 49,9360 | 47,790 | 45,808 |
73 | 60,514 | 57,526 | 54,783 | 52,2610 | 49,936 | 47,790 |
74 | 63,777 | 60,514 | 57,526 | 54,7830 | 52,261 | 49,936 |
75 | 67,341 | 63,777 | 60,514 | 57,5260 | 54,783 | 52,261 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Assicurato.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi..
B) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 | 24,0730 | 23,5270 |
51 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 | 24,0730 |
52 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 | 24,6430 |
53 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 | 25,2390 |
54 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 | 25,8630 |
55 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 | 26,5170 |
56 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 | 27,2030 |
57 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 | 27,9220 |
58 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 | 28,6790 |
59 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 | 29,4760 |
60 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 | 30,3170 |
61 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 | 31,2050 |
62 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 | 32,1440 |
63 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 | 33,1390 |
64 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 | 34,1940 |
65 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 | 35,3160 |
66 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 | 36,5100 |
67 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 | 37,7840 |
68 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 | 39,1470 |
69 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 | 40,6070 |
70 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 | 42,1730 |
71 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 | 43,8550 |
72 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 | 45,6650 |
73 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 | 47,6150 |
74 | 63,0660 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 | 49,7200 |
75 | 66,4160 | 63,0660 | 59,9650 | 57,0970 | 54,4450 | 51,9910 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Assicurato.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
C) TABELLA UOMINI/DONNE
Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 Euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano
Età | nati sino al 1939 | dal 1940 al 1948 | dal 1949 al 1957 | dal 1958 al 1966 | dal 1967 al 1976 | dopo il 1977 |
50 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 | 24,0430 | 23,5010 |
51 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 | 24,0430 |
52 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 | 24,6090 |
53 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 | 25,2010 |
54 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 | 25,8200 |
55 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 | 26,4690 |
56 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 | 27,1490 |
57 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 | 27,8620 |
58 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 | 28,6110 |
59 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 | 29,4000 |
60 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 | 30,2310 |
61 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 | 31,1080 |
62 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 | 32,0340 |
63 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 | 33,0140 |
64 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 | 34,0520 |
65 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 | 35,1520 |
66 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 | 36,3200 |
67 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 | 37,5620 |
68 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 | 38,8850 |
69 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 | 40,2930 |
70 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 | 41,7950 |
71 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 | 43,3950 |
72 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 | 45,1000 |
73 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 | 46,9160 |
74 | 60,2380 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 | 48,8460 |
75 | 62,8320 | 60,2380 | 57,7360 | 55,3410 | 53,0580 | 50,8930 |
L’importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all’età (*) raggiunta dall’Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.
Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all’anno di nascita ed all’età raggiunta dall’Assicurato.
(*) L’età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
Regolamento
della Gestione Separata Posta Pensione
Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione
1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione
Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta Pensione, rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta Pen- sione genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati. La Gestione Separata Posta Pensione è costituita quale “patrimonio autonomo e separato” ai sensi del prov- vedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).
In conformità con quanto previsto dall’Art. 5 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Ge- stione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’IVASS. Il Regolamento di Posta Pensione è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
La Gestione Separata Posta Pensione è denominata in Euro.
1.2) Obiettivi e politiche di investimento
La Gestione Separata Posta Pensione investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assi- curativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”, così come definiti dall’Art. 2 del Regolamento ISVAP.
La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli di debito, quote di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ecc.), e diretta essenzialmente ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.
In tale ottica, lo stile gestionale adottato - ispirato al principio della persona prudente, come definito dalla normativa di riferimento - è finalizzato a perseguire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività degli investimenti, nonché la stabilità dei rendimenti della Gestione Separata nel corso del tempo.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire un’equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all’operatività che ciascun Contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti a-l riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata Posta Pensione.
In relazione a tale contesto normativo di riferimento, la Gestione Separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, all’efficiente gestione del portafoglio, alla diversi- ficazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzio- namento del Fondo.
Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata
Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sull’evoluzione dei rendimenti delle pos- sibili classi di attivi investibili ai sensi della normativa vigente, nonché sulla base dell’analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Gli investimenti della Gestione Separata sono costituiti principalmente da:
X. Xxxxxx di debito ed altri valori assimilabili, ammessi fino al 100% del patrimonio della Gestione stessa. I titoli governativi sono in prevalenza emessi da soggetti di Stati appartenenti ai paesi dell’area Euro; i titoli non governativi sono in prevalenza emessi da soggetti di paesi membri dell’OCSE, e con merito di credito preva- lentemente “Investment Grade”.
B. Altri strumenti finanziari, selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti:
• OICR armonizzati ai sensi della normativa UCITS, investiti prevalentemente in titoli obbligazionari: fino al 25% del patrimonio della Gestione Separata;
• OICR non armonizzati, sia aperti sia chiusi sia riservati, volti a perseguire un obiettivo di redditività nel medio-lungo termine, tra cui fondi Immobiliari, di Private Debt, di Private Equity, di Infrastrutture, Hedge: fino al 15% del patrimonio della Gestione Separata;
• Titoli di capitale prevalentemente quotati: fino al 10% del patrimonio della Gestione Separata.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nel portafoglio della gestione Posta Pensione. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia
- per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composi- zione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell’interesse dei clienti.
Nella gestione del patrimonio di Posta Pensione, la Compagnia si avvale anche di gestori esterni: nei con- fronti di questi, ha emanato specifiche linee guida in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati, e svolge un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite.
Ad integrazione delle regole di comportamento previste, si inseriscono ulteriori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d’investimento imposte ai gestori selezionati. Tali criteri:
• consentono e orientano le scelte d’investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale;
• limitano l’investimento in attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività anche prospettica;
• limitano l’investimento in attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di recupero dell’investimento;
• limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
• impongono di effettuare operazioni nell’interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferi- mento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si rimanda anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d’investimento;
• vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
• impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere i migliori risultati pos- sibili anche in relazione agli obiettivi assicurativi.
La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un’altra ha realizzato l’assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.
Limiti d’investimento in relazione ai rapporti con le controparti delle operazioni infragruppo della Compagnia ai sensi della disciplina regolamentare dell’IVASS in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo (di seguito “controparti infragruppo”), per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di interesse ha posto in atto idonee procedure per l’individuazione e la gestione nonché la prevenzione di eventuali conflitti di interes- se (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate).
Ciò premesso, nell’ambito della politica d’investimento la Compagnia si impegna al rispetto dei seguenti limiti:
X. Xxxxxx di debito emessi da controparti infragruppo: fino ad un massimo del 10% del patrimonio della Gestione;
B. OICR armonizzati e non armonizzati collocati o gestiti da controparti infragruppo: fino ad un massimo del 10% del patrimonio della Gestione;
C. Titoli di capitale di controparti infragruppo: fino ad un massimo del 5% del patrimonio della Gestione.
Impiego di attivi complessi (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati)
L’investimento in attivi complessi, quali strumenti finanziari derivati e OICR, potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detti investimenti non alterino i profili di rischio e le caratteristiche della Gestione Separata, anche in riferimento ai limiti di investimento già menzionati, e preservino la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate:
• operazioni in strumenti derivati con la finalità di ridurre i rischi o facilitare una gestione efficace del porta- foglio, contribuendo a migliorare il livello di qualità, sicurezza, liquidità o redditività del portafoglio senza significativo pregiudizio per nessuna di tali caratteristiche;
• operazioni d’investimento in quote di OICR selezionati in base agli strumenti finanziari sottostanti per i quali sia possibile identificare, misurare e monitorare i relativi rischi.
L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e prudente gestione.
1.3) Tipologie di polizze e segmenti di clientela cui è dedicata la Gestione Separata
La Gestione Separata Posta Pensione è esclusivamente destinata a raccogliere le adesioni di clientela retail.
1.4) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche
Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta Pensione non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche di cui all’Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 co- stituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.
1.5) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta Pensione
Il risultato finanziario della Gestione Separata, come meglio specificato nel successivo Art. 3, è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo inte- resse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico sono poste a carico della Compagnia. Qua- lora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata Posta Pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta Pensione, in qualsiasi modo effettuate.
1.6) Proventi riconducibili al patrimonio della gestione
Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel pa- ragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
1.7) Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione e Condizioni Generali di Contratto
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 2 Periodo di osservazione
Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Vigilanza di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicem- bre di ogni anno.
Art. 3 Determinazione del rendimento
Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come “periodo di calcolo del rendimento”. In altre parole, ad ogni periodo di osservazio- ne, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.
Tale tasso medio è determinato rapportando il risultato finanziario di Posta Pensione alla giacenza media delle attività della Gestione Separata. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conse- guiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di calcolo del rendimento nonché gli oneri di cui all’Art. 1.5). Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi rice- vuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di calcolo del rendimento e sono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP. Il valore di iscrizione di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un’attività già di proprietà dell’impresa è pari al valore di mercato all’atto di iscrizione nella gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di calcolo del rendimento dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
La giacenza media nel periodo di calcolo del rendimento degli investimenti e delle altre attività è determinata ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento ISVAP.
Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione da parte della società di revisione legale La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all’albo di cui all’Art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta Pensione al presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38.
La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
• la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata;
• la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
• la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazio- ne, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione;
• l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta Pensione alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti Riserve Matematiche determinato alla stessa data;
• la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta Pensione alle disposizioni di cui all’Art.13 del Regolamento ISVAP.
Art. 5 Modifiche unilaterali al presente Regolamento
Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella normativa primaria e secondaria vigenti e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Art. 6 Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta Pensione in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Rego- lamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data di effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare istituita presso l’impresa o presso terzi, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.
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Mod. 121 - Ed. 1 giugno 2017
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.