Contract
1. Disposizioni Generali
(1.1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita formano parte integrante di tutte le offerte e/o conferme d’ordine di Pressteck S.p.A. (di seguito: “Venditore”) e di tutti i contratti di fornitura di merci e servizi da questa conclusi. Si applicano anche per le forniture che richiedono lavorazioni da eseguirsi, in tutto od in parte, presso la Pressteck Service, San Xxxx (SU). Esse regolamentano, in via esclusiva, ogni ordine del cliente (di seguito: “Acquirente”) intervenuto successivamente alla loro sottoscrizione, anche qualora non siano espressamente richiamate.
(1.2) Eventuali condizioni difformi dell’Acquirente, ivi compresa ogni disposizione avente ad oggetto il controllo di qualità, non obbligano il Venditore, neppure nel caso nel quale non siano state esplicitamente respinte o nell’ipotesi nella quale la fornitura sia stata effettuata senza riserve.
(1.3) Qualsiasi condizione o termine differente rispetto alle presenti condizioni generali potrà trovare applicazione solo in caso di espressa conferma per iscritto da parte del Venditore.
2. Offerte ed Ordini
(2.1) Le offerte del venditore sono vincolanti per un periodo di 60 giorni dal ricevimento.
(2.2) Eventuali documenti facenti parte delle offerte formulate dal Venditore, quali, a mero titolo esemplificativo, disegni, illustrazioni etc., nonché le relative indicazioni di misura, peso ed uso hanno mero carattere esemplificativo e non hanno valore vincolante per il Venditore, se non nella misura in cui siano accettate espressamente per iscritto.
(2.3) Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza del settore e/o normalmente accettati dalle parti nei loro rapporti commerciali devono essere considerate conformi al contratto. Con riferimento alla quantità, il margine di tolleranza è del 10%, in difetto od in eccesso.
(2.4) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non si intendono accettati fino a quando non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso nel quale il Xxxxxxxxx non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(2.5) Gli ordini e le modifiche di ordini compiute verbalmente o telefonicamente possono essere effettuate solo da personale all’uopo autorizzato e devono essere confermati per iscritto da parte del Venditore. In caso contrario, il Venditore non assume alcuna responsabilità riguardo a possibili errori o fraintendimenti.
3. Prezzi
(3.1) Se non diversamente concordato per iscritto dalle parti in relazione a circostanze specifiche, i prezzi indicati dal Venditore sono espressamente da intendersi come prezzi franco fabbrica del Venditore, incluso l'imballaggio più l'IVA legale, i dazi doganali in caso di consegne all'esportazione, nonché le tasse e altri oneri pubblici.
(3.2) Nell’ipotesi di contratti che prevedono tempi di consegna superiori ai sei mesi dal ricevimento della conferma d’ordine, il Venditore si riserva il diritto di aumentare i prezzi in maniera commisurata ai maggiori costi sostenuti in virtù della contrattazione collettiva e dell’incremento dei prezzi dei materiali.
4. Condizioni di pagamento
(4.1) In assenza di diverso accordo scritto, le somme fatturate sono da pagare entro 30gg senza sconti o altre decurtazioni.
(4.2) I pagamenti effettuati a persone prive di procura scritta all’incasso non hanno alcun effetto liberatorio.
(4.3) In caso di ritardo nei pagamenti sarà dovuto, dalla data di emissione della fattura, un interesse di mora dell’8% superiore al tasso di riferimento della BCE.
(4.4) L’Acquirente non ha diritto ad effettuare alcuna compensazione o trattenuta o riduzione del prezzo tranne che per le ipotesi in cui il credito da questi vantato
sia stato accertato definitivamente in sede giudiziale o sia stato espressamente riconosciuto da parte del Venditore.
5. Termini di consegna
(5.1) Le scadenze per le consegne e le prestazioni promesse dal Venditore sono sempre approssimative, a meno che non sia stato espressamente promesso o concordato un termine fisso.
Il termine di consegna decorre dalla data di spedizione della conferma d'ordine da parte del Venditore e presuppone che tutte le questioni tecniche siano state chiarite. Se è stato concluso un accordo quadro, il termine di consegna è determinato dalla produzione delle copie campione. Non appena l'Acquirente avrà approvato i campioni, inizierà la produzione in serie.
(5.2) Salvo i casi nei quali il Venditore abbia assunto l’obbligo di trasportare i beni in un luogo determinato, il termine di consegna si intende rispettato se i Prodotti vengono consegnati per la spedizione prima della scadenza pattuita, ovvero quando venga data comunicazione all’Acquirente della disponibilità dei beni per la spedizione.
(5.3) Si esclude qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna dovuti a forza maggiore o ad altri eventi imprevedibili di cui il Venditore non è responsabile, compresi, senza alcuna esclusione e a titolo puramente esemplificativo: ritardi nei trasporti, carenza di manodopera, energia o materie prime, epidemie e pandemie, scioperi, serrate, ordini delle autorità pubbliche, interruzioni di importazioni ed esportazioni, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, interruzione della produzione presso i fornitori o ritardi di consegna. In considerazione della loro durata e importanza, questi eventi esonerano il Venditore dall'obbligo di rispettare i termini di consegna concordati.
(5.4) Nell’ipotesi in cui l’Acquirente ritardi la presa in consegna, ovvero violi colposamente eventuali doveri di cooperazione, il termine di consegna si intenderà prorogato per tutta la durata del ritardo. Il Venditore potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del ritardo e gli eventuali maggiori costi sostenuti.
(5.5) Qualora un ritardo imputabile al Venditore provochi un danno all’Acquirente, il risarcimento dovuto da parte del Venditore non potrà comunque superare il 5% del valore complessivo dei prodotti che a causa del ritardo non possano essere utilizzati tempestivamente.
6. Restituzione della merce
(6.1) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti. Nell’ipotesi nella quale il Venditore accettasse resi merce avrà diritto a richiedere un rimborso spese forfettario per i costi contrattuali ed amministrativi pari al 20% del prezzo netto di acquisto della merce in oggetto.
(6.2) Il Venditore si impegna ad accettare il reso degli imballaggi a condizione che questi siano rispediti franco spese.
7. Passaggio del rischio
(7.1) Il rischio passa all'Acquirente nel momento in cui la merce viene consegnata (per cui è determinante l'inizio del processo di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati di effettuare la spedizione, a meno che il Venditore non si sia espressamente e per dichiarazione scritta assunto l'obbligo di spedizione.
(7.2) Ove la spedizione venga ritardata da circostanze imputabili all’Acquirente, quali la mancata presa in consegna della merce o la violazione degli obblighi di cooperazione, il rischio si trasferirà all’Acquirente non appena questi riceverà la comunicazione della messa a disposizione della merce.
(7.3) Su richiesta dell’Acquirente la merce potrà essere assicurata a spese e costi dell’Acquirente stesso.
8. Dovere di Accettazione dei prodotti
(8.1) Le merci fornite devono essere prese in consegna anche ove presentino difetti, senza pregiudizio del diritto di cui al punto 10.
(8.2) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare forniture parziali.
9. Riserva di proprietà
(9.1) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore, fino alla data nella quale l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento integrale del prezzo di vendita e di tutte le somme dovute al Venditore risultanti dal rapporto contrattuale.
(9.2) Fino a tale momento l’Acquirente conserva i Prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti ed assicurati, separati dai propri prodotti e dai prodotti di terzi con espressa indicazione della riserva di proprietà a favore del Venditore.
(9.3) L’Acquirente è autorizzato e legittimato alla vendita, all’uso ed all’utilizzo dei Prodotti fornitigli nelle lavorazioni poste in essere nel corso dello svolgimento ordinario della sua attività, mantenendo in essere la riserva di proprietà.
In caso di lavorazione della merce sottoposta a riserva di proprietà con altri beni di proprietà di terzi, il Venditore avrà diritto ad una quota di comproprietà del nuovo bene pari al valore commerciale della merce originariamente fornita in rapporto al valore commerciale degli altri prodotti, nonché al valore del costo della lavorazione.
I proventi derivanti dalla vendita e dalla lavorazione vengono ceduti al Venditore che li accetta insieme ai diritti accessori fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall’Acquirente al Venditore per la fornitura dei Prodotti.
(9.4) L’Acquirente non è autorizzato a disporre diversamente dei Prodotti, in particolare per la costituzione di pegni e/o garanzie.
(9.5) Il Venditore cede all’Acquirente la facoltà di procedere alla riscossione dei crediti ceduti ai sensi del punto 9.3, fatto salvo il diritto di revoca della relativa autorizzazione. Il Venditore si impegna a non ricorrere alla facoltà di incassare i crediti ceduti fin tanto che l’Acquirente assolva puntualmente ed integralmente ai propri obblighi di pagamento.
(9.6) Nel caso nel quale l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore ed in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale, il Venditore avrà la facoltà di vietare la lavorazione, la rivendita e la alienazione dei Prodotti forniti con riserva di proprietà e l’Acquirente sarà tenuto a mettere a disposizione del Venditore i Prodotti sottoposti a riserva.
(9.7) Nell’ipotesi di azioni esercitate da terzi sui Prodotti oggetto di riserva di proprietà, l’Acquirente dovrà comunicare ai terzi il fatto che gli stessi sono di proprietà del Venditore e dovrà informare il Venditore nel tempo più breve possibile delle azioni che interessassero i Prodotti oggetto di riserva, con conferma della comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
10. Garanzia
(10.1) L’Acquirente è tenuto ad esaminare immediatamente i Prodotti forniti. Eventuali reclami relativi all’imballaggio dei Prodotti, alla quantità ed al numero o alle caratteristiche esteriori (vizi apparenti) dovranno essere denunciati entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti mediante lettera raccomandata
a.r. nella quale siano specificati chiaramente i difetti riscontrati ed i Prodotti a cui gli stessi si riferiscono.
(10.2) Reclami relativi a vizi non individuabili con un controllo diligente (vizi occulti) dovranno essere contestati nel termine di 15 giorni dalla data di scoperta del vizio e, comunque, non oltre sei mesi dalla consegna, mediante lettera raccomandata a.r. , nella quale siano specificati chiaramente i difetti riscontrati ed i Prodotti a cui gli stessi si riferiscono.
(10.3) Eventuali contestazioni e reclami non attribuiscono all’Acquirente il diritto di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, nè tantomeno di altre forniture.
(10.4) Il Venditore si impegna a porre rimedio ai difetti di conformità dei Prodotti a lui imputabili denunciati entro sei mesi dalla consegna e nei termini e con le modalità indicate, a sua scelta, sostituendo i Prodotti non conformi o integrando quelli mancanti con le modalità di seguito descritte.
In caso di scoperta di Prodotti difettosi, l’Acquirente dovrà conservare separatamente il materiale sospetto ed interrompere immediatamente ogni utilizzo degli stessi consentendo al Venditore la verifica dei difetti denunciati.
(10.5) Su richiesta del Venditore, un oggetto di fornitura rifiutato deve essere restituito al Venditore in porto franco. In caso di reclamo giustificato, il Venditore rimborsa i costi del percorso di spedizione più favorevole; ciò non vale nella misura in cui i costi aumentano perché l'oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello di destinazione.
11. Limitazioni di Responsabilità
(11.1) Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche se non nella misura in cui ciò sia stato espressamente convenuto nel contratto o in documenti richiamati nel contratto stesso e risulti per iscritto.
In ogni caso, il Venditore non garantisce in alcun modo le caratteristiche o specifiche dei Prodotti realizzati dall’Acquirente con i Prodotti del Venditore, essendo inteso che l’idoneità dei Prodotti al montaggio, all’incorporazione e comunque al loro impiego con prodotti terzi sono di esclusiva responsabilità dell’Acquirente.
(11.2) Salvo il caso di colpa grave o dolo, il Venditore è tenuto unicamente alla sostituzione dei Prodotti e alla fornitura di Prodotti eventualmente mancanti. La suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste dalla Xxxxx ed esclude ogni altra responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (a mero titolo esemplificativo risarcimento del danno e mancato guadagno).
12. Diritto Applicabile
(12.1) La legge applicabile al contratto è la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG, Convenzione di Vienna). Qualsiasi lacuna deve essere chiusa dalla Legge italiana.
13. Luogo di Adempimento e Foro Competente
(13.1) Il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali è la sede legale del Venditore.
(13.2) Qualsiasi controversia insorta fra le parti a seguito della interpretazioni, validità od esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati, siano questi accordi quadro o singoli contratti di vendita, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cagliari, con espressa esclusione di ogni Foro eventualmente concorrente od alternativo, ma riservandosi il Venditore di citare l’Acquirente anche davanti al Foro competente per la sede di quest’ultimo.
14. Disposizioni Finali
(14.1) L’invalidità in tutto od in parte di singole disposizioni delle presenti condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(14.2) La parte Acquirente dichiara espressamene di aver preso visione delle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx e di averne ricevuto copia.
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(firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano, l’Acquirente approva specificatamente le clausole contrattuali di seguito richiamate:
Art. 1 (1.1, 1.2, 1.3) Disposizioni generali e applicabilità in via esclusiva delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti del Venditore; Art. 2 (2.3, 2.4, 2.5) Margine di tolleranza; perfezionamento dell’ordine, modalità e termini; Art. 3 (3.2) Aumento dei prezzi; Art. 4 (4.4) Divieto di compensazione; Art. 5 (5.3, 5.4 e 5.5) Inadempimento dell’Acquirente nella presa in consegna e limitazione di responsabilità del Venditore; Art. 7 Trasferimento del Rischio; Art. 8 Dovere di accettazione; Art. 9 Riserva di proprietà; Art. 10 Garanzia; Termini di denuncia; Art. 11 Limitazioni di Responsabilità per il Venditore; Art. 12 Diritto Applicabile; Art 13 Luogo di Adempimento e Foro Competente.
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