COMUNE DI RAVENNA
ESENTE DA IMPOSTA DI
BOLLO ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 (ONLUS)
REPERTORIO N. 1114 X.X. X.00000/0000
codice fiscale n.00354730392
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI RAVENNA, IL COMUNE DI RUSSI, L'ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI, L’AZIENDA USL DI RAVENNA E LA COOPERATIVA SOCIALE XXX.XX PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI DISABILI, ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E MINORI DISABILI, COMPRESE LE DIMISSIONI PROTETTE - ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE FINO AL 31.12.2013
- E DI ULTERIORI SERVIZI, CONNESSI ED AGGIUNTIVI, DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ (CIG 451755979D).
Ravenna, 15 luglio 2013
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, TRA:
- I committenti (ai sensi della DGR Regione Xxxxxx-Romagna n.514/2009):
● Comune di Ravenna, quale soggetto committente e quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento in ambito distrettuale ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii., con sede legale in Ravenna, Piazza del Popolo,1 - CF e P.IVA 00354730392 rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Dirigente dell’U.O. Pianificazione Socio Sanitaria e Rapporti con ASP;
O Comune di Russi, quale Comune nel cui territorio hanno sede e si svolgono i servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale oggetto del presente contratto e pure quale soggetto fruitore degli stessi, con sede legale in Russi, Xxxxxx Xxxxxx, 0,
CF e P.IVA 00246880397 e rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Dirigente Capo Settore Servizi alla Cittadinanza;
● Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, (AUSL) C.F.92031720391/P.IVA 01277240394, sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx, d’ora in poi denominata
Azienda USL – rappresentata dal Direttore del Distretto Sanitario di Ravenna, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Imola il 24/04/1954, C.F.MNRLRT54D24E289U - che interviene nel presente atto per la parte relativa alle prestazioni di ambito sanitario e quale soggetto individuato in ambito distrettuale per la gestione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Delibera n. 26 del 31.01.2013;
- Il soggetto incaricato, per conto dei Comuni di Ravenna e Russi, della gestione e del monitoraggio dei contratti di fornitura dei servizi oggetto del presente contratto, resi alla comunità da soggetti terzi:
OASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (in seguito denominata
ASP), che il Comune di Ravenna ha incaricato, con apposito contratto di servizio Rep. n. 384 PG n. 21813/2009 della gestione e del monitoraggio dei contratti di servizio relativi all'accreditamento dei servizi socio sanitari, con specifico riferimento alla tipologia “casa residenza per anziani”, ribadendo poi tale ruolo con successiva deliberazione di giunta comunale n. 247 del 12/05/2011, con sede legale in Via Di Roma, 31, CF/P.IVA 02312680396, nel presente contratto rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, legale rappresentate;
- Il soggetto gestore dei servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale:
O Cooperativa Sociale XXX.XX, Società Cooperativa ONLUS, (in seguito denominata Cooperativa XXX.XX), soggetto accreditato transitoriamente quale fornitore dei servizi oggetto del presente contratto, con sede legale in Ravenna Via
X. Xxxxx, 20, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxx – in qualità di Presidente - legale rappresentante, come si evince dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna, dell'11.06.2013, ottenuta tramite collegamento telematico con la Banca dati delle
C.C.I.A.A. Italiane (all. cartella “A”).
RICHIAMATI:
- l’Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e s.m.i.”;
- l’Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi socio sanitari per
anziani e per l’assistenza domiciliare valevole per l’accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 28 marzo 2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi socio sanitari: attuazione dell’art. 23 della L.R. 4/2008 e ss.mm.ii. e mo- difiche ed integrazioni della DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la L.R. n. 5 del 03/02/1994 ad oggetto "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 8 febbraio 1999 “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
PREMESSO CHE:
- L'Az USL di Ravenna interviene quale soggetto committente istituzionalmente competente e responsabile, nella presente scrittura, delle seguenti linee di attività:
1) trasferimento finanziario al Comune di Ravenna, quale Comune capofila del Distretto di Ravenna, della quota di Fondo Regionale per la Non Autosufficienza annualmente determinata in sede di Distretto, secondo le modalità definite nella specifica procedura;
2) determinazione annuale del fabbisogno socio-assistenziale e socio-sanitario del territorio congiuntamente ai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi nell'ambito della programmazione effettuata in sede di Distretto;
3) partecipazione, attraverso propri organi collegiali e/o individuali, alla valutazione degli utenti da ammettere al servizio accreditato;
- i Comuni di Ravenna e Russi hanno individuato il Comune di Ravenna quale soggetto istituzionale competente per la concessione dell’accreditamento (Comune di Ravenna G.C. 102/2010, Comune di Russi G.C. 31/2010);
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009/2011 - Programma attuativo 2010, approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n.320/2010 (Comune di Ravenna) e n. 81/2010 (Comune di Russi) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare, aggiornato tramite il Programma attuativo 2011 del medesimo Piano di Zona approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale
n. 342/2011 (Comune di Ravenna) e n. 113/2011 (Comune di Russi);
- le successive modificazioni al fabbisogno socio-assistenziale e socio-sanitario del territorio distrettuale saranno determinate e approvate dai Comuni di Ravenna e Russi nell’ambito della programmazione attuativa annuale del Piano per la Salute ed il Benessere Sociale;
- i Comuni di Ravenna e Russi hanno approvato il recepimento delle indicazioni della Regione Xxxxxx Xxxxxxx per la redazione dello schema dei contratti di servizio per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari oggetto di accreditamento transitorio con deliberazioni G.C. n. 247/2011 (Comune di Ravenna) e n. 87/2011 (Comune di Russi);
- i Comuni di Ravenna e Russi hanno, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 192/2009 e n. 95/2009, affidato all’ASP anche la gestione ed il monitoraggio dei contratti di fornitura di servizi socio-assistenziali e socio sanitari prodotti da soggetti terzi erogatori di servizi forniti alla comunità dalla stessa ASP;
- i Comuni di Ravenna e Russi, con le deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali
n. 247/2011 e n. 187/2011, e successive determinazioni dirigenziali n. D13/2 del 23.02.2012 P.G. n. 22067/12 e n. 312 del 28.08.2012 Prot. n. 9684/12, hanno approvato lo schema del presente contratto di servizio tra i soggetti committenti Comune di Ravenna, Comune di Russi, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi – quale soggetto cui i Comuni
di Ravenna e Russi hanno affidato la gestione ed il monitoraggio dei contratti di servizio di ambito sociale e socio-sanitario forniti alla comunità dalla stessa ASP – e la Cooperativa Sociale XXX.XX per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani non autosufficienti, adulti disabili, adulti in condizione di svantaggio e minori disabili, comprese le dimissioni protette – accreditati transitoriamente fino al 31/12/2013 e di ulteriori servizi connessi ed aggiuntivi di sostegno alla domiciliarità dando atto che, per effetto dei contratti di servizio in essere tra i Comuni e l'ASP (Comune di Ravenna Rep.384 del 20/04/2010 - Comune di Russi Rep. 5384 del 31/05/2010) la sottoscrizione del presente atto non comporta a carico dei Comuni di Ravenna e di Russi ulteriori e specifici impegni finanziari oltre a quanto già finanziato attraverso risorse già messe a disposizione per le attività ex contratti di servizi sopra citati; i corrispettivi individuati per le prestazioni erogate saranno trasferiti alla Cooperativa Sociale XXX.XX da parte di ASP Ravenna Cervia e Russi;
- la remunerazione del servizio è assicurata inoltre dalle quote di contribuzione
dovute dagli utenti e dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di accreditamento; modifica condivisa anche dal Comune di Ravenna;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Ravenna, P.G. n. 128675/606 del 27.12.2011, divenuta esecutiva a termini di legge, è stato deciso di porre in staff al Direttore Generale l'U.O. Pianificazione Socio Sanitaria e Rapporti con ASP, prima posizionata all'interno dell'Area Politiche di Sostegno, Giovani, Sport e Rapporti internazionali con decorrenza 01.01.2012 (all. cartella “A”);
- l'Az. USL di Ravenna, con Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 31.01.2013 divenuta esecutiva a termini di legge (all. cartella “A”), ha approvato lo
schema di contratto di cui all'oggetto;
- l'ASP Ravenna Cervia e Russi, con delibera n. 2 del 5.1.2012 Prot. n. 68/D bis e successiva delibera n. 26 del 6.7.2012 Prot. n. 8636/L (all. cartella “A”), ha approva- to lo schema di contratto di cui all'oggetto;
- che l'art. 13 è stato modificato per adeguare la disciplina dei pagamenti alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 192/2012;
- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le infor- mazioni prefettizie antimafia richieste alla Prefettura di Ravenna in data 14.5.2013. Considerando che, come prevede l’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della competente Prefettura, ovvero nei casi d’urgenza, decorsi 15 giorni dalla ricezione delle richieste, è possibile procedere alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni prefettizie stes- se;
- l’affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 19-BIS CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, che pre- vede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni antimafia interdittive successivamente alla stipula del presente contratto;
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche am- ministrazioni, come risulta dalle rispettive visure presso il casellario informatico di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000, acquisite agli atti;
- i DURC per la stipula del contratto (codice CIP n. 20130792175219), pervenuti al Comune di Ravenna e acquisiti rispettivamente con P.G. n. 58304/2013 e P.G. n.57966/2013, risultano regolari.
VISTI:
- l'istanza di accreditamento e documentazione allegata, presentata in data 30/09/2010 – Prot. Comune di Ravenna n. 0100678/2010 e la successiva documentazione integrativa presentata dalla Cooperativa XXX.XX, soggetto produttore del servizio oggetto del presente contratto, conservata agli atti dell'ufficio di Piano;
- l’atto di concessione dell’accreditamento, rilasciato con Determinazione dirigenziale del Dirigente Capo Area Politiche di Sostegno, Giovani, Sport e Rapporti Internazionali del Comune di Ravenna, n. 61/D13, avente ad oggetto: “Concessione accreditamento transitorio, ai sensi della DGR 514/2009 a favore della Cooperativa XXX.XX per il servizio di assistenza domiciliare per anziani, adulti e minori disabili” parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservata agli atti dell’Ufficio di Piano;
- il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio presentato dalla Cooperativa XXX.XX, allegato all'istanza di accreditamento sopra indicata, ed allegato quale parte integrante al presente contratto (ALL A);
- la relazione tecnico gestionale del servizio presentata dalla Cooperativa XXX.XX, conservata agli atti dell’Ufficio di Piano;
PRESO ATTO CHE:
- la scheda tecnica descrittiva delle modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente contratto (ALL B), nonché i relativi protocolli in essa contenuti è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la scheda economico finanziaria di remunerazione dei servizi oggetto del presente contratto (ALL C) è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la scheda economico finanziaria di remunerazione dei servizi (ALL C) viene disposta periodicamente, con cadenza non inferiore all'anno dalla data di decorrenza
del contratto, fatte salve specifiche indicazioni regionali, al mutare delle situazioni previste, previo contraddittorio con la cooperativa, restando fermi, per ogni altro aspetto, i contenuti del presente contratto;
- ai fini dell’interpretazione autentica del presente contratto, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell’allegato contenente il Glossario (ALL D), parte integrante e sostanziale del presente contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE ED ELEZIONE DELLE SEDI
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio come segue e si impegnano a comunicarsi vicendevolmente e, all’occorrenza, ad aggiornare tempestivamente i nominativi e recapiti dei propri referenti operativi, dandosi reciprocamente atto che ogni comunicazione formale intercorrente tra gli stessi sarà da considerarsi esaustiva degli obblighi informativi contemplati nel presente contratto fra i soggetti che qui sottoscrivono:
-per l'ASP Ravenna Cervia e Russi
Sede: RAVENNA, Xxx xx Xxxx, 00 - Xxxxxxx referente operativo Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
e mail x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx fax 0000 000000
-per l’Azienda USL di Ravenna
Sede: Ravenna, Distretto Sanitario di Ravenna, Via Fiume Montone Xxx.xx. 134 referente operativo: Referente per l’Area della Non Autosufficienza anziani e
disabili adulti del Dipartimento delle Cure Primarie di Ravenna – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
PEC xxxx00xx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx fax 0000 000000
-per la Cooperativa XXX.XX
Sede amministrativa: Xxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx
referente operativo Xxxxx Xxxxxxx (Responsabile Assistenza Domiciliare Ravenna e Russi)
e mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Fax: 0544 - 215935
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti relativamente alla fornitura ai committenti da parte del soggetto fornitore dei servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani non autosufficienti, adulti disabili, adulti in condizioni di svantaggio e minori disabili, comprese le dimissioni protette.
2. Il presente contratto regola inoltre i rapporti tra i contraenti per la fornitura di ser- vizi a sostegno del PAI – egualmente resi dal soggetto fornitore agli aventi titolo fra i cittadini dei Comuni di Ravenna e Russi - da ritenersi aggiuntivi ed ulteriori rispet- to al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale ad anziani non autosuffi- cienti, adulti disabili, adulti in condizioni di svantaggio e minori disabili, comprese le dimissioni protette.
3. Il contratto include gli obblighi che il soggetto fornitore Cooperativa XXX.XX ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento transitorio ed in particolare:
▪ l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisi- ti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di va- lutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
▪ l’accettazione di tariffe predeterminate;
▪ l’assunzione del debito informativo verso le Amministrazioni/Enti competenti;
▪ l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
ART. 3 – DURATA
1. Il presente contratto ha durata dal 1 settembre 2012 al rilascio dell'accreditamento definitivo ed alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio e comunque non oltre il 31/12/2013, temine di scadenza della concessione dell'accreditamento transitorio, salvo diverse disposizioni di legge.
2. Al termine del periodo di validità, il presente contratto non potrà essere rinnovato.
ART. 4 – RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI
1. Per effetto dell’affidamento all’ASP - da parte degli Enti territoriali soci, Comune di Ravenna e Comune di Russi, della gestione e del monitoraggio dei contratti di servizio per i servizi socio assistenziali e socio sanitari prodotti da terzi, comprensivi conseguentemente dei servizi oggetto del presente contratto, l’ASP qui assume il ruolo di referente della Cooperativa XXX.XX per conto del Comune di Ravenna e del Comune di Russi, esercitando le seguenti attività di carattere gestionale, che con il presente contratto, sulla base delle deliberazioni riportate in premessa, si intendo- no espressamente delegate:
- Responsabile dell’ammissione degli utenti alla fruizione dei servizi e/o della loro dimissione;
- Soggetto abilitato all’espressione di indirizzi operativi per conto degli Enti soci committenti e alla attuazione delle verifiche e controlli relativi al corretto adempimento degli obblighi contrattuali a carico del soggetto fornitore;
- Destinatario della fatturazione dei servizi oggetto del presente contratto, resi dalla Cooperativa XXX.XX;
- Destinatario delle comunicazioni obbligatorie e delle informazioni previste dal presente contratto a carico del soggetto fornitore verso il Comune di Ravenna in qualità di soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento in ambito distrettuale, Ente nel cui ambito territoriale ha sede e svolgimento il servizio, Ente che fruisce del servizio;
- Destinatario dei flussi informativi normalmente richiesti per la corretta e trasparente gestione dei servizi;
- Soggetto deputato alla gestione ed al monitoraggio del presente contratto di servizio in ordine ai servizi resi alla comunità da parte della Xxxx.xx XXX.XX.
2. Il Comune di Ravenna ed il Comune di Russi, nella loro qualità di Enti territoriali committenti, di norma si rapportano con il soggetto fornitore Cooperativa XXX.XX per tramite dell’ASP.
3. Il Comune di Ravenna ed il Comune di Russi, in applicazione del vigente contratto di servizio stipulato con ASP, assicurano ad ASP medesima, con la necessaria tempestività, i mezzi finanziari necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Cooperativa XXX.XX, nonché per la copertura delle corrispondenti spese gestionali dell'ASP. Resta inteso che gli oneri finanziari derivanti da tardivi trasferimenti sono a carico delle amministrazioni committenti. ART. 5 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
1. La Cooperativa XXX.XX fornisce, nell’ambito del sopra richiamato accreditamento transitorio, il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ai soggetti indicati all’art. 2, per i Comuni di Ravenna e Russi, assicurando il rispetto dello svolgimento delle azioni previste nella pianificazione strategica ed operativa, delle finalità e degli obiettivi da raggiungere durante la gestione del periodo transitorio, così come sottoscritto e meglio descritto nella relazione tecnico gestionale, dell'istanza di concessione di accreditamento transitorio, presentata in data 30 settembre 2010 – Prot. Comune di Ravenna n. 0100678, conservata agli atti dell'ufficio di Piano.
2. Le modalità di realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto sono disciplinate nella specifica Scheda Tecnica allegata al presente contratto (ALL B).
3. Il volume di offerta della prestazione è determinato annualmente in base all’anno solare, comprensivo del programma di dimissioni protette, così come indicato nella programmazione del fabbisogno espresso dai Comuni di Ravenna e Russi, nei programmi annuali attuativi del Piano per la Salute ed il Benessere Sociale. Per l’anno solare 2012 il volume si stima in un totale di 60.000 ore annue, per un importo complessivo di € 1.428.000,00 IVA ai sensi di legge, per la durata del presente contratto.
4. Durante la gestione annuale, il volume delle ore di assistenza potrà diminuire o aumentare su richiesta dell’ASP, in misura non superiore ad 1/5 del volume orario annualmente determinato, secondo quanto stabilito al successivo art. 22.
5. Le suddette richieste di variazione dovranno essere formulate dall’ASP e trasmesse alla Cooperativa XXX.XX, di norma, 30 gg. prima della data della loro applicazione.
6. La remunerazione del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale, è
disciplinata dal prospetto economico allegato (ALL C), parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
ART. 6 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DEL PAI
1. La Cooperativa XXX.XX fornisce ulteriori prestazioni relative a servizi a sostegno del PAI, aggiuntivi rispetto al servizio di assistenza domiciliare, attraverso la produzione e consegna di pasti a domicilio, la fornitura del servizio di tele soccorso e di lavanderia.
2. Il servizio di fornitura del pasto a domicilio è fornito dalla Cooperativa XXX.XX agli utenti dei territori di Ravenna e Russi e dovrà essere garantito 365 (366 per le annualità bisestili) giorni all’anno nei medesimi ambiti territoriali. Il numero dei pasti, determinato annualmente, si stima in 30.000 pasti all’anno alla tariffa unitaria di Euro 9,36 – IVA inclusa, ai sensi di legge. Il servizio verrà remunerato in base al numero dei pasti effettivamente richiesti moltiplicato per la tariffa applicata. Durante la gestione annuale il volume del servizio potrà aumentare o diminuire in misura non superiore a 1/5 della dimensione stimata, senza che ciò comporti variazione della tariffa unitaria. Nel caso di superamento della quota sopra indicata, la tariffa unitaria andrà rideterminata corrispondentemente con valutazione congiunta dei Comuni committenti e del soggetto gestore. La remunerazione del servizio potrà essere adeguata con cadenza annuale dalla data di decorrenza del contratto, previa richiesta motivata della Cooperativa XXX.XX, in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT/FOI rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito di debita istruttoria.
3. Il servizio dovrà essere garantito, di norma, nei giorni feriali e, nei casi in cui sia
necessaria la fornitura, anche nei giorni festivi, su segnalazione dell’Assistente
sociale del territorio di appartenenza dell’utente. Per alcuni casi potrà essere prevista nei giorni prefestivi la doppia fornitura. Gli orari di consegna dovranno essere concordati con il servizio territoriale.
4. La Cooperativa XXX.XX dovrà garantire con propri mezzi, propri contenitori adeguati e proprio personale, la consegna a domicilio; il trasporto ed il tempo necessario per la consegna sono a carico della Cooperativa medesima. La Cooperativa XXX.XX garantisce inoltre la realizzazione degli adempimenti connessi al sistema di controllo HACCP e risponde in sede civile e penale dei danni che possano derivare sia dall’adempimento che dal mancato adempimento del servizio ivi compresi i danni da tossinfezione degli utenti.
5. La Cooperativa XXX.XX indica i centri di produzione pasti nell’Allegato B5. La variazione dei centri di produzione non costituisce modifica contrattuale e dovrà essere tempestivamente comunicata e concordata tra le parti. Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che si intendono tutte richiamate. In particolare, è vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). Tutte le preparazioni vanno effettuate il giorno di somministrazione delle stesse, salvo la pulizia, il taglio, il lavaggio delle verdure, il taglio, la legatura e la paratura a crudo delle carni.
6. E’ ammessa la produzione di alcune preparazioni, autorizzate dall’ASP, il giorno precedente la cottura purché dopo la cottura vengano raffreddate con l’ausilio di abbattitore rapido di temperatura, secondo le normative vigenti, poste in recipienti idonei e conservate in frigoriferi a temperatura positiva inferiore a 10°C.
7. Tutto il personale addetto alla preparazione, confezionamento e consegna dei pasti deve essere costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli
alimenti, sull’igiene della produzione e sulla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro.
8. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. Per il confezionamento dei pasti da consegnare devono essere previsti contenitori “gastronorm” in acciaio inox, muniti di coperchio a tenuta termica e di guarnizioni in grado di assicurare il massimo mantenimento delle temperature previste dalla legge per gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi e per gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (D.P.R. 327/80 art. 31), in particolare in relazione alla normativa di cui al D.Lgs. 155/1997. Gli alimenti devono essere confezionati in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/80. Il sistema adottato per il confezionamento sarà in legame misto (caldo e refrigerato), secondo la tipologia delle derrate. La frutta, la verdura e il pane devono essere trasportate in idonei contenitori muniti di coperchio.
9. I mezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei e adibiti esclusivamente
al trasporto di alimenti e comunque conformi al D.P.R. 327/80 art. 43. E’ fatto obbligo alla Cooperativa XXX.XX di provvedere alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. Tale operazione deve essere conforme con quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 327/80.
10. Per la preparazione dei pasti, la Cooperativa XXX.XX dovrà attenersi alle indicazioni delle caratteristiche merceologiche e delle grammature allegate alla scheda tecnica (ALL B3 e B4). I menù allegati (ALL B2) sono viceversa indicativi e possono essere variati, in accordo con l’ASP a parità di valore delle preparazioni. Dovrà in ogni caso essere rispettata la stagionalità degli alimenti ed i menù
dovranno essere articolati su quattro settimane e suddivisi in invernale ed estivo. In particolare: il pranzo sarà costituito da: primo piatto (asciutto o in brodo), secondo piatto di carne (rossa o bianca) o pesce, contorni e frutta cotti o crudi, pane, grissini o fette biscottate.
La fornitura di un primo piatto speciale (pasta ripiena o pasta fresca) avverrà con frequenza settimanale; dolce e/o pasticceria andrà previsto con frequenza settimanale; sostituzioni o diete particolari, su segnalazione del medico o dell’Assistente Sociale, saranno concordate di volta in volta, senza oneri aggiuntivi a parità di qualità richieste.
11. Per la preparazione dei cibi dovranno essere privilegiate tecniche di cottura al forno, a vapore ed ai ferri per garantire il mantenimento delle caratteristiche nutrizionali e la digeribilità dei prodotti.
12. Il servizio di lavanderia dovrà essere garantito settimanalmente per tutto l’arco dell’anno nel medesimo ambito territoriale oggetto del presente contratto. Il numero degli utenti, determinato annualmente, si stima in 15, alla tariffa di Euro 13,00 IVA inclusa, ai sensi di legge, per ogni passaggio settimanale. Il servizio verrà remunerato in base al numero dei passaggi settimanali effettivamente erogati, moltiplicato per la tariffa applicata. Durante la gestione annuale il volume del servizio potrà aumentare o diminuire in misura non superiore a 1/5 della dimensione stimata. Nel caso di superamento della quota sopra indicata, la tariffa andrà rideterminata corrispondentemente con valutazione congiunta dei Comuni committenti e del soggetto gestore.
La remunerazione del servizio sarà adeguata con cadenza annuale dalla data di decorrenza del contratto, previa richiesta motivata della Cooperativa (ALL B), in misura non superiore alla variazione percentuale dell'indice ISTAT/FOI rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente a seguito di debita istruttoria.
13. Il servizio di lavanderia prevede la disinfezione e lavaggio degli indumenti personali e della biancheria della casa dell'utente, per garantire una condizione dignitosa dell’utente non in grado di gestire autonomamente la cura del proprio guardaroba.
14. Le modalità di ritiro e consegna degli indumenti vengono definite nel progetto personalizzato e comunque con cadenza almeno settimanale. La Cooperativa XXX.XX dovrà provvedere al ritiro di:
◆ Biancheria piana: tovagliato, lenzuola, federe, asciugamani, ecc;
◆ Effetti personali degli utenti.
15. La Cooperativa XXX.XX dovrà provvedere al lavaggio ed alla stiratura di tutti i capi con detersivi idonei, provvedendo inoltre alle operazioni di ripristino e rammendo ove si renda necessario e possibile.
16. Il servizio di telesoccorso dovrà essere garantito 365 (366 per le annualità bisestili) giorni all’anno nel medesimo ambito territoriale oggetto del presente contratto. Il numero degli utenti, determinato annualmente, si stima in 80 all’anno, per un importo complessivo annuo di Euro 15.000,00, IVA di legge inclusa. Il servizio verrà remunerato forfettariamente in quota mensile.
17. Durante la gestione annuale il volume del servizio potrà aumentare o diminuire in misura non superiore a 1/5 della dimensione stimata, senza variazione del canone definito. Nel caso di superamento della quota sopra indicata, il canone andrà rideterminato corrispondentemente con valutazione congiunta dei Comuni committenti e del soggetto gestore. La remunerazione del servizio sarà adeguata con cadenza annuale dalla data di decorrenza del contratto, previa richiesta motivata della Cooperativa XXX.XX, in misura non superiore alla variazione percentuale
dell'indice ISTAT/FOI rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito di debita istruttoria.
18. L’assistente sociale accoglie la domanda di attivazione del servizio di telesoccorso attraverso lo sportello sociale dell'Area territoriale di appartenenza. Elemento necessario per l’attivazione è che l’utente sia in possesso di una linea telefonica di rete fissa. Eventuali cambi di gestore della linea telefonica fissa dovranno essere comunicati preventivamente alla Cooperativa XXX.XX al fine di governare le interruzioni del servizio. L’assistente sociale provvede inoltre a quantificare, in base alle fasce ISEE, il concorso alla spesa.
19. Una volta accolta, la domanda viene inviata alla Cooperativa XXX.XX, la quale, dopo aver inserito i dati dell’utente nell'apposito database, trasmette la richiesta di attivazione alla ditta di riferimento.
20. Nel giro di pochi giorni l’utente viene contattato da un tecnico incaricato per accordarsi sull’installazione dell’apparecchio.
21. L’utente, nel caso ne faccia richiesta ha la possibilità di lasciare depositate le chiavi della propria abitazione presso il Pronto Soccorso/118 dell’ospedale di Ravenna, al fine di poter accedere, in caso di bisogno, al domicilio, senza l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Tale procedura si rende necessaria in caso di anziani completamente soli o con parenti lontani.
22. L’attivazione del servizio per i nuovi utenti avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
23. In caso di guasto l’assistenza tecnica viene eseguita entro 48 ore dalla comunicazione.
24. Il servizio si articola in n. 2 telefonate di controllo mensile in giornate e orari concordati con l’utente. In caso di mancata risposta si contatta il caregiver di
riferimento che provvede a verificare il motivo della “non risposta”; in assenza di riferimenti si contatta il servizio pubblico di pronto soccorso (118).
25. Qualora l’apparecchio venga installato entro i primi 15 giorni del mese, la partecipazione alla spesa è mensile; se l’installazione avviene dal 16° giorno del mese in poi, verrà corrisposta la spesa dimezzata.
26. In caso di cessazione del servizio, l’utente si reca dall’assistente sociale che compila il modulo di rinuncia e lo trasmette alla Cooperativa XXX.XX. Se la rinuncia avviene entro i primi 15 giorni del mese, verrà corrisposta la metà della quota contributiva; dal 16° giorno in poi verrà corrisposta la quota intera.
27. Come sopra definito, durante la gestione annuale, il volume dei servizi a sostegno del PAI potrà diminuire o aumentare su richiesta dell’ASP in misura non superiore ad 1/5 della dimensione stimata. Le suddette richieste di variazione dovranno essere formulate dall’ASP e trasmesse alla Cooperativa XXX.XX, di norma, 30 gg. prima della data di loro applicazione.
28. Il servizio di callista è rivolto a persone ultra 65enni residenti nel Comune di Russi. Si svolge:
- a livello ambulatoriale, tutti i martedì presso i locali messi a disposizione dal Comune di Russi;
- a livello domiciliare, su indicazione dell'Assistente Sociale Responsabile del caso, uno o due mercoledì di ogni mese in base alle richieste. Di norma, il servizio è svolto dalle 8.30 alle 13.30 ma giornate ed orari di intervento possono essere modificati in accordo con il Servizio Sociale Territoriale. Il fabbisogno, determinato annualmente, si stima in 360 ore annue alla tariffa oraria di Euro 21,22 - IVA inclusa ai sensi di legge. Il servizio verrà remunerato in base al numero delle ore richieste ed effettivamente svolte, moltiplicate per la tariffa applicata. Durante la
gestione annuale il volume del servizio potrà aumentare o diminuire in misura non superiore a 1/5 della dimensione stimata, senza che ciò comporti variazione della tariffa unitaria. Nel caso di superamento della quota sopra indicata, la tariffa unitaria andrà rideterminata corrispondentemente con valutazione congiunta dei Comuni committenti e del soggetto gestore. La remunerazione del servizio potrà essere adeguata con cadenza annuale dalla data di decorrenza del contratto, previa richiesta motivata della Cooperativa XXX.XX, in misura non superiore alla variazione dell'indice ISTAT/FOI rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a seguito di debita istruttoria.
29. Alla Cooperativa XXX.XX compete la programmazione dell'attività, mentre la gestione delle prenotazioni e di tutte le attività relative all'accesso al servizio è di competenza del Servizio Sociale Territoriale. Gli interventi sono pianificati ad intervalli di 30 minuti per le prestazioni ambulatoriali e di 60 minuti per le prestazioni domiciliari.
30. L'utente è tenuto a corrispondere la quota di contribuzione all'operatore a seguito della prestazione ambulatoriale o a domicilio dietro rilascio di ricevuta fiscale.
31. La Cooperativa XXX.XX dovrà provvedere all'impiego di materiali di consumo "monouso/usa e getta", sia per la protezione individuale degli operatori (guanti, mascherine, camici, ecc.), sia per la cura e la medicazione del piede (garze, tamponi, filtraggi, frese da callista, ecc.). La sterilizzazione a caldo degli strumenti da taglio (tronchesi, forbici, ecc.) dovrà avvenire attraverso l'uso di "sterilizzatori a palline di quarzo", e/o apparecchiature similari, che garantiscano il raggiungimento di temperature di 240-250 gradi. L'eventuale pulizia/disinfezione "a freddo" mediante l'utilizzo di disinfettanti chimici, è consentita solo nei casi di impossibilità assoluta all'impiego dei sistemi di sterilizzazione "a caldo". I prodotti che si utilizzeranno per
la disinfezione a freddo, dovranno garantire ottimi standard d'efficacia e sicurezza. ART. 7 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, ASSOLVIMENTO DEL DEBITO INFORMATIVO
1. I requisiti di qualità del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale, i controlli e l'assolvimento del debito informativo sono disciplinati all'interno della scheda tecnica di erogazione dei servizi (ALL B).
2. Essi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull’accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale allegato al presente contratto (ALL A);
- dalla Carta dei servizi oggetto del presente contratto;
3. La Cooperativa XXX.XX, durante l’erogazione delle prestazioni, si impegna a rispettare quanto previsto nella L.R. n. 5 del 03/02/1994 ad oggetto "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti".
4. L’attività di vigilanza e di controllo sulla qualità dei servizio oggetto del presente contratto è esercitata dall'ASP mediante:
- Monitoraggio bimestrale sullo svolgimento dei singoli piani individuali integrati (PAI);
- Rilevazione sulla qualità percepita degli assistiti e/o delle loro famiglie da elaborare entro i primi sei mesi successivi all’anno di riferimento;
- Ricevimento di una relazione annuale della Cooperativa XXX.XX, contenente i risultati raggiunti rispetto ai livelli di qualità e quantità del servizio svolto e la valutazione circa l’attuazione del programma di adeguamento da produrre entro i primi quattro mesi successivi all’anno di riferimento.
5. Il Comune di Ravenna, quale soggetto istituzionale competente alla concessione
dell’accreditamento in ambito distrettuale ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii., si riserva altresì la facoltà di richiedere verifiche da parte dell’Organismo tecnico di ambito provinciale circa il mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento.
6. La Cooperativa XXX.XX, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto di servizio, redige la Carta dei Servizi per i servizi oggetto del presente contratto, recependo gli standard qui definiti. La Carta dei Servizi dovrà essere trasmessa in copia a ciascuno dei committenti e all’ASP che ne verificano la coerenza con i contenuti del presente contratto.
7. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
In particolare saranno descritti:
- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi.
8. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione, di trasparenza e di formale assunzione di impegni nei confronti degli utenti assistiti.
9. La Cooperativa XXX.XX adotta tutti gli strumenti necessari al fine di assolvere al debito informativo assunto nei confronti del Comune di Ravenna quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell’accreditamento in ambito distrettuale ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii e dell’AUSL, nonché della Regione e/o dello Stato, quali organi preposti al sistema di monitoraggio generale e assicura il flusso informativo, così come disposto dalla normativa nazionale e/o regionale e/o
secondo le specifiche modalità avanzate dai committenti.
10. La Cooperativa XXX.XX è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamata dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
ART. 8 – VALUTAZIONE E AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1.L’accesso, la valutazione e la presa in carico costituiscono il sistema centrale di gestione dei processi assistenziali e organizzativi dell’area socio-sanitaria.
2. Essi sono disciplinati all'interno della scheda tecnica descrittiva dei servizi oggetto del presente contratto (ALL B).
3. La valutazione deve rappresentare l’insieme e la complessità dei bisogni dell’utente ed una pianificazione degli interventi che sia dinamica e flessibile, ovvero attenta alla evoluzione nel tempo di tali bisogni, cioè capace di offrire risposte diversificate e coerenti con le necessità in quel momento rappresentate.
4. L’accesso ai servizi oggetto del presente contratto avviene attraverso l’assistente sociale del Servizio Sociale Professionale del territorio di riferimento e/o attraverso il Punto Unico di Accesso per le dimissioni protette.
5. Sono eleggibili al servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale:
- anziani e adulti con valutazione di non autosufficienza effettuata da operatori sociali e sanitari tramite Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) semplici (professionisti dell’area sociale e infermieristica) o complesse (con l’ausilio di professionisti medici specialisti);
- disabili adulti, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell’art 3 della Legge 104/92, con bisogni valutati da operatori sociali e sanitari - U.V.M. semplice o da U.V.M. complessa;
- disabili minori con difficoltà psicologiche e cognitive di tipo organico;
- adulti in condizioni di svantaggio.
6. Congiuntamente alla valutazione, viene formulato il progetto individualizzato di vita e di cura, a cui segue la presa in carico multidisciplinare al fine di soddisfare l’insieme dei bisogni in un unico processo assistenziale.
7. La Cooperativa XXX.XX garantisce l’erogazione delle diverse tipologie di prestazioni, in base al programma assistenziale individualizzato elaborato dai servizi territoriali competenti.
ART. 9 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
1. La remunerazione del costo orario di riferimento dei servizi oggetto del presente contratto è disciplinata all'interno del prospetto economico allegato al presente contratto (ALL C) ed è assicurata attraverso:
- la tariffa regionale a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, calcolate attraverso l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni di Ravenna e Russi, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- l’eventuale apporto economico da parte dei Comuni di Ravenna e Russi, così come previsto dall’allegato 1, capitolo 8, punto 5. della DGR n. 2110/2009 e ss.mm.ii..
2. Annualmente, i Comuni del Distretto di Ravenna, in sede di Comitato di Distretto, approvano le linee di indirizzo omogenee riguardanti l’utilizzo delle risorse del Fon- do Regionale per la Non Autosufficienza, nonché le linee di indirizzo per l'omoge- neizzazione dei criteri per la determinazione delle quote di contribuzione oraria do- vuta dai singoli utenti.
3. Per la remunerazione del servizio svolto dall’ASP valgono le considerazioni di
cui in premessa.
ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI ACCREDITATI
1. Il costo di riferimento dei servizi oggetto del presente contratto è disciplinato all'interno del prospetto economico allegato (ALL C), sulla base degli eventuali elementi di flessibilità e dei servizi/fattori produttivi messi a disposizione dai Comuni di Ravenna e Russi – tramite l’ASP - alla Cooperativa XXX.XX.
2. I fattori produttivi erogati dai Comuni di Ravenna e Russi – tramite ASP - che rappresentano un minor costo gestionale per la Cooperativa XXX.XX, sono i seguenti:
- Acquisizione, con cadenza annuale e per singolo utente, della certificazione reddi- tuale (ISEE) al fine di individuare la quota di contribuzione oraria;
- Determinazione della quota di contribuzione oraria per singolo utente;
- Comunicazione all’utenza della quota di contribuzione oraria individuata;
- Aggiornamento annuale della certificazione reddituale (ISEE) ai fini della rideter- minazione della quota di contribuzione, attraverso formale richiesta all’utenza;
- Cura della redazione e sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio di assistenza con l'utente.
3. Il costo orario dei servizi di assistenza domiciliare è comprensivo degli oneri derivanti dai tempi degli spostamenti necessari per raggiungere il domicilio degli utenti assistiti e dai tempi necessari per raggiungere un domicilio e l’altro, così come previsto dalla DGR 2110/09 e mediamente individuato, nel presente contratto, in 10 minuti.
4. La determinazione del costo orario di riferimento è stata effettuata dai Comuni di Ravenna e Russi, in contraddittorio con la Cooperativa XXX.XX e con l’ASP, sulla
base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano a riscontro degli elementi informativi prodotti in merito dallo stesso soggetto gestore relativamente alla presenza o meno, nel servizio da rendere, di elementi di flessibilità, nonché della sussistenza di fattori produttivi forniti dai Comuni di Ravenna e Russi tramite l’ASP.
5. Premesso che il costo di riferimento, e conseguentemente la quota a carico del FRNA e la retta a carico dell’utente e/o dei Comuni, resta invariato fino ad aggiornamento e/o modifiche stabilite dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per ciò che attiene l’aggiornamento degli elementi di flessibilità i Comuni committenti e l’ASP - procederanno con periodicità annuale dalla data di decorrenza del contratto – in contraddittorio con la Cooperativa XXX.XX - al riscontro di:
- cessazione o sopravvenienza di elementi di flessibilità assistenziali/organizzativi, variazioni del costo del lavoro, solo in riferimento a quanto indicato nelle disposi- zioni regionali, e/o di altri elementi rilevanti ai fini della determinazione del costo di riferimento contemplati dalla normativa regionale di riferimento;
- eventuali cessazioni, sopravvenienze o variazioni quali/quantitative dei servizi e/o dei fattori produttivi del committente messi a disposizione della Cooperativa SOL.- CO (tramite l’ASP);
- eventuali variazioni degli indici ISTAT cui il contratto faccia esplicito riferimento; provvedendo, conseguentemente, alla conferma o aggiornamento del costo di riferimento e/o della remunerazione del servizio nel rispetto, comunque, dei criteri e dei limiti indicati dal disposto normativo di riferimento.
ART. 11 – DEBITO INFORMATIVO E FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
1. La Cooperativa XXX.XX adotta tutti gli strumenti necessari al fine di assolvere al
debito informativo assunto nei confronti della committenza e dell'AUSL, nonché della Regione/Stato, quali organi preposti al sistema di monitoraggio generale ed assicura il flusso informativo così come disposto dalla normativa nazionale e/o regionale e/o secondo le specifiche modalità avanzate dai committenti.
2. La Cooperativa XXX.XX fornisce ai soggetti committenti le informazioni ed i dati individuando strumenti e tecnologie informatiche adeguate, al fine di soddisfare, in particolare, il bisogno del flusso informativo dell'assistenza domiciliare sanitaria e socio sanitaria, tenendo conto dei tempi e delle modalità individuati dalla disciplina regionale in materia e definiti a livello provinciale.
3. La Cooperativa XXX.XX è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
4. La Cooperativa XXX.XX comunica le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modificano gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie.
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORARIA DI REMUNERAZIONE
1. L’importo delle tariffe da liquidare alla Cooperativa XXX.XX per le prestazione rese in relazione ai servizi oggetto del presente contratto sono disciplinate all'interno del prospetto economico allegato al presente contratto (ALL C) e possono essere aggiornate periodicamente.
Si intendono prestazioni rese tutte le attività prestate a domicilio dell’utente compre- so il disagio arrecato agli operatori per il servizio non prestato per cause imputabili
all’utente (mancata comunicazione entro le 24 ore precedenti il servizio programma- to). Ogni disagio verrà remunerato dalla committenza in 10 minuti per ogni operato- re.
2. Così come previsto dal paragrafo 2.1 dell’allegato 1 alla DGR 2110/2009 i Piani Assistenziali Individualizzati prevedono il tempo di trasferimento al domicilio dell’utente all’interno dell’ora di erogazione del servizio che risulterà composta da 10 minuti di spostamento e 50 di assistenza. Per le prestazioni inferiori o superiori all’ora dovrà essere comunque inserito all’interno del Piano Assistenziale Individualizzato ed ivi remunerato il medesimo tempo di spostamento previsto per la prestazione oraria.
3. Qualora il Piano Assistenziale Individualizzato preveda la compresenza di due operatori il primo operatore sarà remunerato al 100% e il secondo operatore al 90% della tariffa oraria, come previsto dal disposto normativo regionale di riferimento.
Il tempo necessario per l’esecuzione del servizio assistenziale è quello definito nei PAI.
La remunerazione sarà data dalla moltiplicazione della tariffa oraria per le ore o frazioni di ora definite nei PAI.
ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA
1. Per il periodo di vigenza del presente contratto, l’importo complessivo del corrispettivo dovuto alla Cooperativa XXX.XX per la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto, è indicato nell'allegato prospetto economico (ALL C).
2. I pagamenti alla Cooperativa XXX.XX dei corrispettivi dovuti avverrà con riferimento a ciascuna mensilità per tutta la durata contrattuale. I pagamenti relativi a ciascuna mensilità devono essere effettuati entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno successivo a ciascuna mensilità di riferimento previo ricevimento da parte
dell’ASP Ravenna Cervia e Russi di regolari fatture mensili alle quali la Cooperativa XXX.XX dovrà allegare un report analitico contenente la descrizione e la quantificazione dei servizi resi distinti per tipologia e per Comune di residenza degli utenti. Tale termine comprende 30 giorni per la verifica della conformità dei servizi al contratto ed ulteriori 30 giorni per l'effettuazione del pagamento. L'importo dovrà essere decurtato delle quote di contribuzione oraria fatturate direttamente dalla Cooperativa Sociale XXX.XX al singolo utente, ad esclusione del servizio di telesoccorso, per il quale le quote di contribuzione degli utenti sono aggiuntive dell'importo definito nella scheda economico finanziaria (ALL C). I servizi assistenziali programmati a domicilio dell'utente, non prestati per cause non imputabili alla Cooperativa XXX.XX, verranno remunerati esclusivamente in misura pari al tempo medio di transito, così come previsto all'art. 10 comma 3. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Ravenna Cervia e Russi – Xxxxxx Xxxxxx 00 – Xxxxxxx ed ivi trasmesse per il protocollo di arrivo. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'ASP nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene o dalla data di ricezione del fax o dalla data di ricezione della PEC.
3. In nessun caso l'ASP darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non
autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previsti nel presente contratto di servizio o eccedenti il monte ore pattuito. Scaduti i termini stabiliti per il pagamento delle fatture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il soggetto produttore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi di mora nella misura di legge.
4. I pagamenti saranno quindi effettuati entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno successivo a ciascuna mensilità di riferimento qualora il riscontro di regolarità delle prestazioni rese nel mese di riferimento abbia dato esito positivo. Le parti
espressamente concordano e si danno reciprocamente atto che il suddetto termine di 60 giorni si sospenderà in caso di motivate contestazioni da parte di ASP Ravenna Cervia e Russi a far data dalla formale comunicazione della contestazione. Nel caso in cui la Cooperativa XXX.XX valutasse infondata la contestazione comunicatale dovrà trasmettere formalmente le proprie osservazioni all’ASP la quale, nel caso in cui valutasse accoglibili le controdeduzioni della Cooperativa XXX.XX provvederà con tempestività a dargliene comunicazione. In tal caso i termini di pagamento sopra indicati riprenderanno a decorrere a far data da quest’ultima comunicazione.
Qualora l'ASP non riceva, da parte della cooperativa XXX.XX, la fattura relativa ad una mensilità di riferimento entro i 30 giorni successivi alla mensilità stessa, il termine di pagamento sarà di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura stessa.
5. Il mandato di pagamento è emesso dall'ASP secondo le norme che regolano la contabilità, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per quanto previsto dalla Legge 136/2010.
6. Ai fini del pagamento è necessario ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che l'ASP provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio. A tal fine è necessario che la Cooperativa XXX.XX trasmetta, prima dell'inizio del servizio e ad ogni successiva variazione, l'elenco delle consociate e/o dei subappaltatori/subaffidatari che effettueranno effettivamente i servizi oggetto del presente contratto.
ART. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il presente contratto è sottoposto agli adempimenti previsti in materia di tracciabi- lità dei flussi finanziari. A tali fini l’ASP è delegata dai committenti alla richiesta del relativo CIG all’AVCP nonché alla verifica dei relativi adempimenti da parte del soggetto gestore.
2. La Cooperativa XXX.XX assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nei confronti di ASP, sulla base di quanto specificato all'art. 4 del presente contratto. A tal fine si obbliga a inserire nei contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraen- ti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. La Cooperativa XXX.XX si impegna a dare immediata comunicazione all'ASP ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della noti- zia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finan- ziaria.
4. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pub- bliche verranno comunicati dalla Cooperativa Sociale XXX.XX alla sottoscrizione del contratto, così come le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
5. La Cooperativa XXX.XX si impegna a comunicare tempestivamente all'ASP even- tuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti de- dicati, cui effettuare i pagamenti relativi al presente appalto.
6. Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'AVCP al presente appalto/con- tratto è il seguente: 451755979D
7. Le quote di contribuzione a carico dell’utenza possono essere riscosse con qua-
lunque strumento di pagamento.
ART. 15 - DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE
1. La disciplina e la modalità di determinazione delle quote di contribuzione a carico dell’utenza per i servizi oggetto del presente contratto, competono ai Comuni di Ravenna, Russi ed all'ASP, in coerenza con le linee di indirizzo adottate in sede di Comitato di Distretto e con il disposto normativo regionale di riferimento. A carico degli utenti non può essere applicata una quota superiore a quella indicata dal disposto normativo regionale.
2. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente aggiornate non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.
3. All’individuazione della quota di contribuzione dovuta dal singolo utente provvede l'ASP, contestualmente alla definizione del progetto di vita e di cure e dei piani individuali integrati, acquisendo dall’utente o dai suoi familiari la documentazione reddituale (ISEE).
Il tempo massimo mensile da fatturare all’utente è pari a 30 ore.
4. L'ASP può, sulla base della relazione dell'assistente sociale competente che ne illustri le motivazioni, esentare totalmente l’utente dal pagamento della quota oraria di contribuzione a suo carico.
5. La quota di contribuzione non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
6. Gli utenti che usufruiscono del programma delle dimissioni protette, sono esentati dall’obbligo di contribuzione.
7. Il servizio di riscossione e di incasso delle quote di contribuzione degli utenti è
assicurato, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dalla Cooperativa XXX.XX. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il produttore prevederà le forme di riscossione più comuni (bonifico bancario, bollettino postale, ecc.). L'utente che non paga entro il termine stabilito è considerato “moroso”. La Cooperativa XXX.XX o un suo incaricato, invierà all'utente e, per conoscenza, ai servizi sociali competenti, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito inviato all'utente, la Cooperativa Solco dovrà indicare le modalità ed il termine entro cui provvedere al pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito, la Cooperativa XXX.XX provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente competenti dell'eventuale inadempienza dell'utente e della definitiva messa in mora dello stesso. Conseguentemente, la Cooperativa XXX.XX potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione ulteriori 45 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo a copertura della quota di contribuzione dell'utente o se autorizzare la cessazione del servizio. Trascorsi quarantacinque giorni, o comunque dal momento in cui viene disposta la cessazione, al momento in cui tale cessazione verrà fisicamente effettuata, viene garantita alla Cooperativa XXX.XX l'intera copertura economica del servizio da parte del committente. Resta comunque inteso che tutti gli oneri relativi al recupero crediti, nonchè alla mancata riscossione delle quote dovute dagli utenti, sino alla decorrenza dei termini di cui sopra, sono a totale carico della Cooperativa XXX.XX.
8. All'utente inadempiente e costituito in mora, La Cooperativa XXX.XX può
addebitare, oltre al corrispettivo dovuto, il rimborso delle spese legali, delle spese
sostenute per il recupero del credito, degli interessi legali, nonché una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione, in ogni caso non superiore ad Euro 20,00 per ogni mese di morosità.
9. Non si procederà alla cessazione del servizio nei seguenti casi: qualora l'utente “moroso” si impegni al rientro del suo debito, attraverso la sottoscrizione di un apposito piano di rientro per la rateizzazione del debito e ne rispetti le scadenze; in subordine, qualora venga preso in carico dall'ASP con l'impegno dell'ASP medesima al pagamento delle tariffe previste per il servizio erogato.
ART. 16 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
1. L’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti dalla volontà dei Comuni di Ravenna e Russi, dell'ASP, della Cooperativa XXX.XX, quest’ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza. La Cooperativa XXX.XX avrà cura di informare tempestivamente l'ASP ed i Comuni di Ravenna e Russi, nonché gli utenti, sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dalla volontà dei Comuni di Ravenna e Russi, per esigenze di pubblico interesse, l'ASP si impegna a darne congruo preavviso alla Cooperativa XXX.XX per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
5. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero (Legge 146/1990 e ss.mm.ii.), la
Cooperativa XXX.XX è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale non dirigenziale del comparto Regioni Autonomie Locali (Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non dirigenziale sottoscritto in data 19 settembre 2002 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con deliberazione n. 02/181del 25 settembre 2002 pubblicato in G.U. 256 del 31 ottobre 2002 e successive modificazioni).
ART. 17 – RISORSE UMANE
1. Per il personale messo a disposizione dalla Cooperativa XXX.XX, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
3. La Cooperativa XXX.XX trasmette all'ASP, entro il mese di gennaio di ogni anno, l’elenco nominativo del personale impiegato, correlato dalla qualifica personale e da eventuali livelli di responsabilità assegnati.
4. La Cooperativa XXX.XX deve comunicare ogni eventuale variazione dell’organico e/o altre notizie riguardanti il funzionamento del servizio, in base a quanto stabilito al punto 3 del presente articolo.
5. La Cooperativa XXX.XX, in particolare, deve assicurare, al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione del servizio, che il personale impiegato si attenga alle regole previste dal CCNL di settore relative ai comportamenti in servizio, a sui sono assoggettati tutti gli operatori.
6. Nei casi in cui il personale operativo impiegato (assistenti di base, operatori so- cio-sanitari, educatori e coordinatori) si mostri professionalmente inadeguato e/o pri- vo della necessaria esperienza ovvero assuma comportamenti e/o atteggiamenti non conformi alle regole di comportamento di cui al CCNL, l'ASP con motivata relazio- ne scritta, si riserva il diritto di esprimere un proprio parere circa la valutazione del personale e di segnalare l'accaduto alla Cooperativa XXX.XX, affinché prenda i ne- cessari provvedimenti.
ART. 18 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del presente contratto di servizio è effettuato dall'ASP, secondo le seguenti modalità:
● esame documentale delle informazioni fornite dalla Cooperativa XXX.XX così come disciplinate dal presente contratto;
● richiesta alla Cooperativa XXX.XX di relazionare su eventuali episodi o situazioni specifiche che potrebbero costituire inadempienza contrattuale;
● visite di verifica richieste dai Comuni di Ravenna e Russi e ASP all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte dei servizi dei requi-
siti previsti dalla normativa sull’accreditamento;
● auditing, che il Comune di Ravenna, il Comune di Russi e l'ASP commissionano ad una equipe di esperti interni od esterni;
● verifiche al domicilio su un campione predefinito di utenti delle prestazioni
oggetto del presente contratto da effettuarsi, di norma, ogni due mesi. In caso di inadempienze rilevate, l'ASP presenta alla Cooperativa XXX.XX, formale contestazione scritta;
● riunioni mensili di equipe tra gli operatori dell'ASP – Responsabili del caso, e re-
ferenti della Cooperativa XXX.XX, finalizzate alla verifica dell’appropriatezza delle prestazioni in relazione agli interventi previsti.
● Verifiche sugli obblighi informativi disciplinati all'art 12 del presente contratto.
ART. 19 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PENALI
1. La sospensione o la revoca della concessione di accreditamento comporta rispetti- vamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente con- tratto, senza la maturazione d’indennizzi o simili a favore dei soggetti produttori per il periodo ulteriore e successivo.
2. La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione. Qualora si accertasse che la prestazione del servizio non avviene secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dalla carta dei servizi e/o a regola d’arte, la committenza può:
a) se le inadempienze riscontrate e/o segnalate dagli organi preposti al controllo sono eliminabili da parte del produttore, contestare l’inadempienza e assegnare con- gruo termine al fine di ottenere il ristabilimento contrattuale. Trascorso inutilmente il termine stabilito nei successivi commi, il contratto è risolto salvo il diritto della committenza all’eventuale risarcimento del danno;
b) se le inadempienze riscontrate e/o segnalate dagli organi preposti al controllo sono ineliminabili/irreparabili da parte del produttore, il contratto è risolto salvo il diritto della committenza all’eventuale risarcimento del danno;
c) le inadempienze di cui sopra in relazione ai servizi di cui agli art. 5 e 6 del presen - te contratto, saranno oggetto di relazione da parte degli uffici dei soggetti commit- tenti o degli altri organi preposti al controllo/vigilanza, al Comune di Ravenna quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento, per le valuta- zioni e i provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento, secondo le di- sposizioni della DGR 514/2009;
d) nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa XXX.XX, di cui al precedente comma 2 a), la committenza invierà una prima diffida al produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro congruo termine, a quanto necessario per il ripristino della regolare esecuzione del contratto. Qualora le inadempienze per- xxxxxxx, dopo la terza diffida il contratto verrà risolto;
e) quando le inadempienze del produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adegua- menti;
f) per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e, in ogni caso, di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, i soggetti committenti, fat- to salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell’ambito di quanto previsto nei successivi commi, potrà applicare al soggetto pro- duttore una penale determinata, di volta in volta, dalla committenza, in relazione alla gravità ed alla recidiva delle violazioni, da un minimo di Euro 250,00 ad un massi- mo di Euro 2.500,00;
3. Le principali cause che danno luogo alla risoluzione del presente contratto sono:
a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto non dipendente da causa di forza maggiore;
b) ripetute violazioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge, con conseguen-
te applicazione di penalità, relative alle prestazioni disciplinate nel contratto di servi- zio;
c) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici commit - tenti sottoscrittori del contratto di servizio;
d) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione con- trollata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto produttore;
e) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, del servizio oggetto del presente contratto;
f) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile;
g) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legisla- zione antimafia;
h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del soggetto produtto- re del servizio per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
i) gravi. e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
j) mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità di cui al precedente Art.
14;
4. I soggetti pubblici committenti possono avvalersi, per il recupero dei danni causa- ti da quanto sopra, anche dei crediti maturati dal soggetto produttore e non ancora li- quidati.
5. Gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, ivi incluse le penalità, sono notificati ai soggetti produttori, con relativa nota di addebito “fuori campo IVA” ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72.1.
ART. 19/BIS - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune di Ravenna risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Ravenna si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia pre- fettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all’affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corri- spettivi, indennizzi e risarcimenti.
ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
1. La Cooperativa XXX.XX solleva i soggetti committenti da qualunque pretesa o azione che possa derivarle da terzi per il mancato adempimento degli obblighi con- trattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibili- tà di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la committenza dovesse eventualmen- te sostenere a tale titolo, in ogni caso saranno rimborsate dai soggetti produttori.
2. La Cooperativa XXX.XX è sempre responsabile, verso la committenza, verso l'A- SP, verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti, dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni cagionati dal personale che potessero derivare alla committenza, all'ASP o a terzi, anche attraverso l’utilizzo di cose messe a dispo- sizione da parte di una delle amministrazioni pubbliche contraenti.
3. A garanzia e copertura del relativo rischio i soggetti produttori si impegnano a di-
sporre di adeguata copertura per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti, agli operatori o che questi possono arrecare a terzi, persone o cose, durante l’espleta- mento dei servizi oggetto del presente contratto. Tale polizza deve essere consegnata in copia nel termine di un mese dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. In caso di danni causati dal soggetto produttore durante l’espletamento delle pre- stazioni oggetto del presente contratto, lo stesso è obbligato entro le 48 ore a tra - smettere alla committenza un rapporto scritto contente tutte le informazioni sul fatto avvenuto.
ART. 21 - REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto tra le parti del presente contratto, la parte committente può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo a favore della Cooperativa XXX.XX pari al 50% del danno emergente, con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
2. Costituiscono sopravvenienze, ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione;
c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
f) variazioni significative dell’andamento della domanda;
g) le ipotesi previste dal codice civile, art. 1373.
3. Quando si verificano i presupposti per il recesso a norma dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, l’ASP formula alla Cooperativa XXX.XX una proposta di modifica delle pattuizioni contenute nel presente contratto. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con gli atti di accreditamento dei servizi oggetto del presente contratto.
ART. 22 - VARIANTI
1. La committenza può chiedere alla Cooperativa XXX.XX una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del volume di attività complessive previste nel presente contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti, tariffe e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, la committenza procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
3. Per quanto riguarda le varianti dei servizi a sostegno del PAI, si rimanda all'art. 6 del presente contratto.
ART. 23 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il committente e la Cooperativa XXX.XX si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” obbligandosi, in particolare, a trattare esclusivamente i dati
personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. Il titolare del dato definisce le modalità di gestione dei dati di propria competenza e nomina il soggetto destinatario dei dati nella persona del legale rappresentante, come responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del contratto. Alla risoluzione del contratto dovrà essere concordata con il titolare la destinazione dei dati di sua titolarità trattati dal soggetto gestore (art.16 - Legge 196/03).
4. I dati relativi ai contratti individuali verranno conservati dal Soggetto gestore secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
ART. 24 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. N. 81/2008)
1. La Cooperativa XXX.XX si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, previste dal D.Lgs. 81/2008, avendo riferimento alla natura ed ai contenuti del servizio oggetto del presente contratto.
2. La Cooperativa XXX.XX applica, per quanto di sua competenza, le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e comunica, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare Datore di Lavoro e Responsabile della sicurezza.
3. Le parti danno atto che i servizi di cui al presente contratto non presentano i rischi interferenti di cui all’art. 26 co. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e che di conseguenza i costi per la sicurezza da contatto rischioso sono nulli.
Pertanto con riferimento al presente contratto non è richiesto dalle vigenti disposi- zioni normative, la predisposizione del DUVRI così come attestato nella dichiara -
zione dell'ASP in qualità di azienda incaricata della gestione - monitoraggio del pre- sente contratto di servizio da parte del Comune di Ravenna e del Comune di Russi con contratto Rep. n. 384 del 20.04.2010 (allegata in Cartella A).
ART. 25 – GESTIONE UNITARIA
1. La Cooperativa XXX.XX garantisce le forme di gestione unitaria nelle modalità previste dalla DGR 514/2009 e nei limiti previsti per l'accreditamento transitorio.
2. Il soggetto gestore del servizio, per tutto il perdurare del regime di accreditamento transitorio, gestirà le proprie risorse umane e strumentali, in osservanza del programma di adeguamento gestionale, già presentato in sede di deposito della domanda di accreditamento transitorio e allegato al presente contratto (ALL A). ART. 26 - ELEZIONE DEL FORO
In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ravenna.
ART. 27 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
0.Xx presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. P. R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii.. Sarà obbligata al pagamento dell’imposta di registro solo la parte richiedente la registrazione.
2. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi del D.Lgs n. 460/97 (ONLUS).
Ogni altra spesa contrattuale inerente e conseguente al presente atto è a carico della Cooperativa XXX.XX.
ART. 28 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente scrittura, si richiamano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia oggetto del presente contratto.
ART. 29 - CLAUSOLE CONTRATTUALI APPROVATE AI SENSI
DELL’ART. 1341 C.C.
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. il soggetto gestore si impegna ad accettare incondizionatamente ed a sottoscrivere espressamente gli artt. 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12
– 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 –21 –22 – 27 del presente contratto.
Documenti materialmente allegati:
A) Programma di adeguamento dei servizi oggetto del presente contratto;
B) Scheda tecnica descrittiva dei servizi oggetto del presente contratto;
B.1) Protocolli del servizi domiciliare;
B.2) Menù;
B.3) Caratteristiche, merceologiche degli alimenti;
B.4) Grammature;
B.5) Centri di produzione;
C) Scheda economico finanziaria di remunerazione dei servizi oggetto del presente contratto;
D) Glossario.
Altri documenti contrattuali:
1) Decreto n. 11 del Sindaco del Comune di Russi X.X. x. 00000 xxx 00.00.0000 (xx- mina dirigente competente);
2) n. 3 Deliberazioni del Direttore dell’Az. USL di RA: n. 725 del 24.10.2007, suc - cessivamente prorogato con deliberazione n. 613 del 03.11.2010 e deliberazione n. 28 del 26.01.2011 (conferimento incarico dirigenziale);
3) Copia Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. del 128675/606 del 27.12.2011 (modifiche assetto organizzativo Comune di RA e conferimento incarico dirigenzia- le Xxxx. X. Xxxxxxxx);
4) Copie Determinazioni Dirigenziali del Comune di Ravenna D/13 n. 65/2011 del
30.12.2011 - P.G. n. 2074/12 (approvazione schema di contratto) e D/13 n. 2 del 23.02.2012 P.G. n. 22067/12 (approvazione schema di contratto – integrazioni e spe- cificazioni);
5) Copia Deliberazione di Giunta del Comune di Russi P.G. n. 1600/187 del 30.12.2011 (approvazione schema di contratto);
6) Determinazione Dirigenziale del Comune di Russi n. 312 del 28.08.2012 (aggior- namento schema di contratto);
7) Copia Determinazione dirigenziale dell’Az. USL di Ravenna n. 26 del 31.01.2013 (approvazione schema di contratto);
8) Copie delibere ASP n. 2 del 2.1.12 Prot. n.68/Dbis e n. 26 del 6.7.12 Prot. n.8636/L di approvazione schema di contratto;
9) n. 3 visure ordinarie della C.C.I.A.A. di Ravenna rispettivamente: della Coop Xxx.Xx., della Coop. A.s.s.co.r. e della Coop. Progetto Crescita dell'11.06.2013;
10) Copia Verbale del C.d.A. con cui Xxx.Xx affida l’esecuzione dei servizi in ogget- to alle associate Coop. Asscor e Progetto Crescita del 24.10.2012;
11) n. 3 Comunicazioni del gestore del servizio, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 “ ob- blighi di tracciabilità dei flussi finanziari”, relative alle modalità dei pagamenti (Sol- co, Asscor e Progetto Crescita);
12) n. 3 comunicazioni rese ai sensi del D.P.C.M. 11.5.91 n.187 (Xxx.Xx, A.s.s.co.r e Progetto Crescita);
13) n. 3 dichiarazioni di appartenenza a ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa Unità Sociale): Solco, Asscor e Progetto Crescita;
14) n. 3 Comunicazioni “nominativi del personale” che ricoprono i ruoli in ordine a quanto prescritto all’art. 24 co. 2 del presente contratto;
15) Dichiarazione del Dirigente competente e dell'ASP Ravenna Cervia e Russi con
cui si attesta che non è richiesta la predisposizione del DUVRI. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Ravenna
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Per il Comune di Russi
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Per l'ASP Ravenna Cervia e Russi
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Per l'Az. Usl di Ravenna Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Per la Cooperativa Sociale Xxx.Xx
Sig. Xxxxxxx Xxxxx
Comune di Ravenna Servizio Appalti e Contratti Rep. n. P.G. n. 22067/2012 | ||
Marche da bollo | Euro | esente |
Diritti di Segreteria | Euro | 0,52 |
Diritti di Scritturazione | Euro | 270,40 |
Imposta di registro | Euro | 0,00 |
Totale | Euro | 270,92 |
Depositate | Euro | 270,92 |
L'Istruttore Mattea Melandri Bonifico del |